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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 1331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1331 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1331/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente DI FLORIO VINCENZO, Relatore VERRUSIO MARIO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7730/2024 depositato il 22/11/2024
proposto da
Comune di Ariano Irpino - Piazza Plebiscito, 1 83031 Ariano Irpino AV
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 P.IVA_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 977/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AVELLINO sez. 3 e pubblicata il 27/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 778 TA 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2299 IMU 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 289/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: rigetto dell'appello Resistente/Appellato: accoglimento dell'appello
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Resistente_1 1 impugnava gli avvisi di accertamento in epigrafe , emessi in tema di IMU e Tasi relativi al periodo di imposta 2018, assumendone l'illegittimità. La CTP di Salerno , con sentenza n.
977/2024 , accoglieva il ricorso ed avverso tale pronuncia proponeva appello il
Comune di Ariano Irpino eccependo:
- che l'Istituto non aveva presentato la dichiarazione di esenzione IMU e quindi era decaduto da tale beneficio
- che il contribuente non aveva dato prova della spettanza dell'esenzione del tributo, contrariamente a quanto deciso dal giudice di primo grado secondo cui dalla documentazione prodotta si sarebbe evinto che l'immobile veniva utilizzato esclusivamente per attività “non profit”
- che l'Istituto, svolgente attività didattica come scuola primaria, non aveva dimostrato, in concreto, i requisiti dell'esenzione, mediante la prova che l'attività cui l'immobile era destinato non era svolta con le modalità di un'attività commerciale e che l'essere destinatario di contributi da parte di soggetti terzi, ancor più se enti pubblici, comportava una situazione di vantaggio per l'ente non economico, che lo poneva in posizione di privilegio rispetto agli altri soggetti che operavano nel suo stesso mercato.
L'Istituto si costituiva con memoria , proponendo appello incidentale nella sola parte relativa alla compensazione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto all'eccepita mancanza della dichiarazione IMU da parte dell'istituto contribuente, va specificato che vige il principio di ultrattività della dichiarazione in base al quale non vi è obbligo di presentarla ogni anno se non si verificano eventi che incidono sulla debenza dell'imposta. Tra l'altro l'obbligo di presentare la dichiarazione enti non commerciali di cui alla L. n.147 del 2013 ed al successivo D. M. 26 giugno 2014, è rivolto ai casi di utilizzazione promiscua dell'immobile (parte per finalità commerciali, parte per finalità non commerciali), con conseguente applicazione dell'esenzione “in proporzione all'utilizzazione non commerciale quale risulta da apposita dichiarazione”
Nulla di tutto ciò è però riferibile alla fattispecie qui dedotta, essendo l'intero immobile catastalmente individuato ed accatastato con tipologia di attività “no profit” e con modalità non commerciali, come riconosciuto anche da pregresse pronunce di questa CT . In forza di ciò , ove già sia stato ottemperato all'obbligo dichiarativo e l'immobile risultasse censito ed i relativi dati in possesso del comune e della p.a., (come nel caso di specie essendo intervenute numerose interlocuzioni con l'ente impositore sulla richiesta di esenzione) emerge l'insussistenza della fattispecie decadenziale paventata dal Comune . Giova del resto evidenziare che, secondo recente e condivisibile giurisprudenza della S.C., qualora uno stato utilizzativo di un immobile sia noto al Comune, deve tenersi
“conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente (art. 10, comma 1, della legge 27 luglio 2000,
n. 212), di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest'ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune (art. 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212)” (cfr. Cass. n. 19665/2023, con richiamo anche a Cass., Sez. 5^, 10 giugno 2015, n. 12015;)
Quanto al secondo motivo, con l'Ordinanza n. 35123/5 del 29 novembre 2022, la
Cassazione ha chiarito che, in tema di esenzioni IMU per gli enti non commerciali e, in particolare, per le scuole paritarie, per beneficiare dell'esenzione dall'imposta le attività devono essere svolte gratuitamente o dietro versamento di un corrispettivo di importo meramente simbolico. La Corte di Cassazione ha chiarito che l'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i) del D. Lgs. n.
504/1992, presuppone la ricorrenza simultanea del requisito soggettivo della natura non commerciale dell'ente e del requisito oggettivo dato dalla diretta destinazione dell'immobile allo svolgimento delle attività previste dal medesimo articolo 7, tra cui rientrano quelle volte alla didattica e all'educazione. Ha precisato, inoltre, come l'esenzione sia pienamente compatibile con il divieto di aiuti di Stato, sancito dalla normativa comunitaria, soltanto qualora abbia ad oggetto immobili destinati allo svolgimento di attività non economica, e l'attività sia svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivo puramente simbolico.
Tuttavia è il contribuente che " ... ha l'onere di dimostrare l'esistenza, in concreto, dei requisiti dell'esenzione, mediante la prova che l'attività cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale" (Cass., Sez. 5° n. 6711 del 2 aprile 2015)
Nel caso di specie, l'Istituto Religioso ha ampiamente documentato lo svolgimento di attività didattica, essendo il predetto immobile utilizzato esclusivamente per attività “non profit” ed interamente adibito a “Scuola Primaria
Paritaria Nominativo 1 ” e dato prova dell'assenza dello scopo di lucro essendo l'attività interamente finanziata, oltre che da trasferimenti dello Stato, anche da trasferimenti dell'Istituto religioso, come emerge dal conto consuntivo e dal conto corrente allegati.
Non può sottacersi, inoltre, che il requisito soggettivo dell'esenzione
( svolgimento di attività non commerciale) è stato riconosciuto con recente pronuncia n. 3743/2023 di questa CT che ha annullato l'avviso di accertamento relativo alla TA 2015, ritenendo che “parte appellante costituisce istituto religioso e svolge attività di scuola paritaria – ha dato prova, in virtù della documentazione allegata, di svolgere la sua attività con il contributo dello Stato e dell'Istituto religioso e quindi in condizioni di gratuità (requisito per l'esenzione postulata) verso i privati frequentatori della scuola;
vi sono invero le dichiarazioni dei genitori di minori che hanno frequentato la scuola circa il mancato pagamento di una retta per la frequentazione della scuola. Il prospetto di rendicontazione allegato, rappresenta con specificità le entrate e le corrispondenti spese di gestione, senza che nello stesso siano ravvisabili errori logici o di calcolo e dà conto del fatto che le spese che ricadono su di esso - anche quelle riguardanti la gestione della scuola - vengono sostenute solo con l'apporto dello Stato e dell'Istituto religioso (nessun reddito pertanto viene introitato in virtù dell'attività di scuola e dei servizi educativi "
Anche rispetto agli accertamenti relativi all'anno 2018 dalla documentazione contabile, risulta evidente che non sono state versate rette mensili per il servizio reso agli utenti-studenti e l'attività didattica è totalmente finanziata da trasferimenti dello Stato e da trasferimenti provenienti direttamente dall'Istituto
Religioso e non dai privati, quindi, è svolta senza scopo di lucro, come emerge dalla relazione illustrativa del conto consuntivo in allegato e dai conti correnti ed estratti conti.
Dalla relazione (allegato 12 primo grado) emerge che l'attività didattica è gestita da “Finanziamenti dello Stato” (€.92.958,27) e da “contributi provenienti dall'Istituto Religioso gestore” (€. 20.372,73). Il totale delle entrate per l'anno
2018, pari ad €. 113.286,00 è stato impegnato per far fronte alle spese di funzionamento amministrativo e didattico (beni di consumo: carta-cancelleria
-giornali-riviste – utenze €.7.000,00; - computer- programmi €. 2.500,00), al pagamento delle spese del personale docente n. 4 insegnanti per €. 107.721,00.
Il tutto a carico del totale del contributo statale e anche di quello proveniente dall'Istituto religioso, come risulta evidente anche dagli estratti conto già depositati in primo grado. A comprova di quanto dedotto dalla resistente , vanno richiamate numerose dichiarazioni testimoniali rilasciate dai genitori degli alunni
(allegato n. 16 ricorso primo grado) iscritti alla scuola paritaria SNominativo
1 e gli atti di notorietà, inviati al Provveditorato per ottenere i finanziamenti statali, (allegati in atti n.24 con l'indicazione dell'offerta formativa scolastica e dell'attività svolta quale ente non commerciale e dalla consulenza).
Infine l'assunto secondo cui l'attività non si reputa svolta con modalità commerciali laddove venga espletata a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, ha trovato ulteriore precisazione nelle istruzioni alla dichiarazione IMU - TA . In esse si specifica che per le scuola paritarie tale requisito può ritenersi verificato qualora le rette versate all'Istituto scolastico paritario siano inferiori al costo medio per studente di una scuola statale di pari grado di istruzione. Pertanto “non solo la totale gratuità, ma anche una retta che costituisca contributo finanziario che copra solo una frazione del costo del servizio esclude la connotazione commerciale dell'attività svolta”, per cui non è commerciale l'attività di prestazione di servizi che vengano offerti gratuitamente o dietro pagamento di corrispettivi o contributi meramente simbolici o comunque radicalmente inferiori ai costi di produzione (Cass. n. 10124/2019).
L'appello principale andrà quindi rigettato ed identica decisione va assunta in ordine all'appello incidentale , trattandosi, come giustamente osservato dal giudice di primo grado, di materia complessa regolata da divergenti precedenti giurisprudenziali . Spese compensate
PQM
Rigetta l'appello principale e quello incidentale. Compensa le spese
Salerno 16.1.2026
Il Relatore Il Presidente dott. Vincenzo Di Florio dott.Massimo Buono
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente DI FLORIO VINCENZO, Relatore VERRUSIO MARIO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7730/2024 depositato il 22/11/2024
proposto da
Comune di Ariano Irpino - Piazza Plebiscito, 1 83031 Ariano Irpino AV
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 P.IVA_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 977/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AVELLINO sez. 3 e pubblicata il 27/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 778 TA 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2299 IMU 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 289/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: rigetto dell'appello Resistente/Appellato: accoglimento dell'appello
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Resistente_1 1 impugnava gli avvisi di accertamento in epigrafe , emessi in tema di IMU e Tasi relativi al periodo di imposta 2018, assumendone l'illegittimità. La CTP di Salerno , con sentenza n.
977/2024 , accoglieva il ricorso ed avverso tale pronuncia proponeva appello il
Comune di Ariano Irpino eccependo:
- che l'Istituto non aveva presentato la dichiarazione di esenzione IMU e quindi era decaduto da tale beneficio
- che il contribuente non aveva dato prova della spettanza dell'esenzione del tributo, contrariamente a quanto deciso dal giudice di primo grado secondo cui dalla documentazione prodotta si sarebbe evinto che l'immobile veniva utilizzato esclusivamente per attività “non profit”
- che l'Istituto, svolgente attività didattica come scuola primaria, non aveva dimostrato, in concreto, i requisiti dell'esenzione, mediante la prova che l'attività cui l'immobile era destinato non era svolta con le modalità di un'attività commerciale e che l'essere destinatario di contributi da parte di soggetti terzi, ancor più se enti pubblici, comportava una situazione di vantaggio per l'ente non economico, che lo poneva in posizione di privilegio rispetto agli altri soggetti che operavano nel suo stesso mercato.
L'Istituto si costituiva con memoria , proponendo appello incidentale nella sola parte relativa alla compensazione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto all'eccepita mancanza della dichiarazione IMU da parte dell'istituto contribuente, va specificato che vige il principio di ultrattività della dichiarazione in base al quale non vi è obbligo di presentarla ogni anno se non si verificano eventi che incidono sulla debenza dell'imposta. Tra l'altro l'obbligo di presentare la dichiarazione enti non commerciali di cui alla L. n.147 del 2013 ed al successivo D. M. 26 giugno 2014, è rivolto ai casi di utilizzazione promiscua dell'immobile (parte per finalità commerciali, parte per finalità non commerciali), con conseguente applicazione dell'esenzione “in proporzione all'utilizzazione non commerciale quale risulta da apposita dichiarazione”
Nulla di tutto ciò è però riferibile alla fattispecie qui dedotta, essendo l'intero immobile catastalmente individuato ed accatastato con tipologia di attività “no profit” e con modalità non commerciali, come riconosciuto anche da pregresse pronunce di questa CT . In forza di ciò , ove già sia stato ottemperato all'obbligo dichiarativo e l'immobile risultasse censito ed i relativi dati in possesso del comune e della p.a., (come nel caso di specie essendo intervenute numerose interlocuzioni con l'ente impositore sulla richiesta di esenzione) emerge l'insussistenza della fattispecie decadenziale paventata dal Comune . Giova del resto evidenziare che, secondo recente e condivisibile giurisprudenza della S.C., qualora uno stato utilizzativo di un immobile sia noto al Comune, deve tenersi
“conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente (art. 10, comma 1, della legge 27 luglio 2000,
n. 212), di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest'ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune (art. 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212)” (cfr. Cass. n. 19665/2023, con richiamo anche a Cass., Sez. 5^, 10 giugno 2015, n. 12015;)
Quanto al secondo motivo, con l'Ordinanza n. 35123/5 del 29 novembre 2022, la
Cassazione ha chiarito che, in tema di esenzioni IMU per gli enti non commerciali e, in particolare, per le scuole paritarie, per beneficiare dell'esenzione dall'imposta le attività devono essere svolte gratuitamente o dietro versamento di un corrispettivo di importo meramente simbolico. La Corte di Cassazione ha chiarito che l'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i) del D. Lgs. n.
504/1992, presuppone la ricorrenza simultanea del requisito soggettivo della natura non commerciale dell'ente e del requisito oggettivo dato dalla diretta destinazione dell'immobile allo svolgimento delle attività previste dal medesimo articolo 7, tra cui rientrano quelle volte alla didattica e all'educazione. Ha precisato, inoltre, come l'esenzione sia pienamente compatibile con il divieto di aiuti di Stato, sancito dalla normativa comunitaria, soltanto qualora abbia ad oggetto immobili destinati allo svolgimento di attività non economica, e l'attività sia svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivo puramente simbolico.
Tuttavia è il contribuente che " ... ha l'onere di dimostrare l'esistenza, in concreto, dei requisiti dell'esenzione, mediante la prova che l'attività cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale" (Cass., Sez. 5° n. 6711 del 2 aprile 2015)
Nel caso di specie, l'Istituto Religioso ha ampiamente documentato lo svolgimento di attività didattica, essendo il predetto immobile utilizzato esclusivamente per attività “non profit” ed interamente adibito a “Scuola Primaria
Paritaria Nominativo 1 ” e dato prova dell'assenza dello scopo di lucro essendo l'attività interamente finanziata, oltre che da trasferimenti dello Stato, anche da trasferimenti dell'Istituto religioso, come emerge dal conto consuntivo e dal conto corrente allegati.
Non può sottacersi, inoltre, che il requisito soggettivo dell'esenzione
( svolgimento di attività non commerciale) è stato riconosciuto con recente pronuncia n. 3743/2023 di questa CT che ha annullato l'avviso di accertamento relativo alla TA 2015, ritenendo che “parte appellante costituisce istituto religioso e svolge attività di scuola paritaria – ha dato prova, in virtù della documentazione allegata, di svolgere la sua attività con il contributo dello Stato e dell'Istituto religioso e quindi in condizioni di gratuità (requisito per l'esenzione postulata) verso i privati frequentatori della scuola;
vi sono invero le dichiarazioni dei genitori di minori che hanno frequentato la scuola circa il mancato pagamento di una retta per la frequentazione della scuola. Il prospetto di rendicontazione allegato, rappresenta con specificità le entrate e le corrispondenti spese di gestione, senza che nello stesso siano ravvisabili errori logici o di calcolo e dà conto del fatto che le spese che ricadono su di esso - anche quelle riguardanti la gestione della scuola - vengono sostenute solo con l'apporto dello Stato e dell'Istituto religioso (nessun reddito pertanto viene introitato in virtù dell'attività di scuola e dei servizi educativi "
Anche rispetto agli accertamenti relativi all'anno 2018 dalla documentazione contabile, risulta evidente che non sono state versate rette mensili per il servizio reso agli utenti-studenti e l'attività didattica è totalmente finanziata da trasferimenti dello Stato e da trasferimenti provenienti direttamente dall'Istituto
Religioso e non dai privati, quindi, è svolta senza scopo di lucro, come emerge dalla relazione illustrativa del conto consuntivo in allegato e dai conti correnti ed estratti conti.
Dalla relazione (allegato 12 primo grado) emerge che l'attività didattica è gestita da “Finanziamenti dello Stato” (€.92.958,27) e da “contributi provenienti dall'Istituto Religioso gestore” (€. 20.372,73). Il totale delle entrate per l'anno
2018, pari ad €. 113.286,00 è stato impegnato per far fronte alle spese di funzionamento amministrativo e didattico (beni di consumo: carta-cancelleria
-giornali-riviste – utenze €.7.000,00; - computer- programmi €. 2.500,00), al pagamento delle spese del personale docente n. 4 insegnanti per €. 107.721,00.
Il tutto a carico del totale del contributo statale e anche di quello proveniente dall'Istituto religioso, come risulta evidente anche dagli estratti conto già depositati in primo grado. A comprova di quanto dedotto dalla resistente , vanno richiamate numerose dichiarazioni testimoniali rilasciate dai genitori degli alunni
(allegato n. 16 ricorso primo grado) iscritti alla scuola paritaria SNominativo
1 e gli atti di notorietà, inviati al Provveditorato per ottenere i finanziamenti statali, (allegati in atti n.24 con l'indicazione dell'offerta formativa scolastica e dell'attività svolta quale ente non commerciale e dalla consulenza).
Infine l'assunto secondo cui l'attività non si reputa svolta con modalità commerciali laddove venga espletata a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, ha trovato ulteriore precisazione nelle istruzioni alla dichiarazione IMU - TA . In esse si specifica che per le scuola paritarie tale requisito può ritenersi verificato qualora le rette versate all'Istituto scolastico paritario siano inferiori al costo medio per studente di una scuola statale di pari grado di istruzione. Pertanto “non solo la totale gratuità, ma anche una retta che costituisca contributo finanziario che copra solo una frazione del costo del servizio esclude la connotazione commerciale dell'attività svolta”, per cui non è commerciale l'attività di prestazione di servizi che vengano offerti gratuitamente o dietro pagamento di corrispettivi o contributi meramente simbolici o comunque radicalmente inferiori ai costi di produzione (Cass. n. 10124/2019).
L'appello principale andrà quindi rigettato ed identica decisione va assunta in ordine all'appello incidentale , trattandosi, come giustamente osservato dal giudice di primo grado, di materia complessa regolata da divergenti precedenti giurisprudenziali . Spese compensate
PQM
Rigetta l'appello principale e quello incidentale. Compensa le spese
Salerno 16.1.2026
Il Relatore Il Presidente dott. Vincenzo Di Florio dott.Massimo Buono