Ordinanza cautelare 22 maggio 2025
Sentenza 14 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 14/02/2026, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00336/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00298/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 298 del 2025, proposto da
Baiona Sun 1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Vivani, Elisabetta Sordini, Simone Abellonio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Floriana Isola, Giovanni Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Sassari, Provincia di Sassari, Terna S.p.A., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Difesa dell’Ambiente – RAS AOO 05-01-00 prot. n. 6392 del 26 febbraio 2025, avente per oggetto “Impianto agrivoltaico Busia 2 da realizzarsi nel Comune di Sassari. Proponente: Baiona Sun 1 .r.l. Procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e D.G.R. n. 11/75 del 2021. R. n. 26/V/24. Comunicazione di improcedibilità” ;
di tutti gli atti presupposti, preordinati, connessi e consequenziali, ivi compresa la nota prot. D.G.A. n. 37878 del 16 dicembre 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La “Baiona Sun 1 S.r.l.” ha impugnato gli atti indicati in epigrafe con cui la Regione Autonoma della Sardegna, in data 26 febbraio 2025, ha comunicato l’improcedibilità dell’istanza per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale con riferimento all’impianto agrivoltaico “Busia 2” da realizzarsi nel Comune di Sassari, in ragione dell’applicazione della l.r. n. 20 del 2024, sulla cui base è stata ritenuta l’inidoneità dell’area all’installazione di un impianto FER e perciò l’assoluta irrealizzabilità dell’impianto, ex art. 1, comma 5 l.r. n. 20 del 2024.
Come si evince dalla lettura del provvedimento impugnato, la Regione ha ritenuto l’istanza improcedibile in quanto si porrebbe in violazione di quanto previsto dalla l.r. n. 20/2020 e “ Non può essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, risultino in contrasto con essa e ne pregiudichino l'attuazione ”. Nello specifico, l’intervento ricadrebbe in numerose aree non idonee previste dall’Allegato B della L.R. 20/2024 e sarebbe perciò irrealizzabile, ai sensi dell’art. 1, comma 5 della l.r. n. 20 del 2024, ossia nelle aree individuate dalle lettere bb, u, w, y, ll, del citato allegato.
2. In estrema sintesi, il ricorso evidenzia l’illegittimità del provvedimento impugnato per aver fatto diretta applicazione dell’art. 1, comma 5 della l.r. n. 20 del 2024, ove dispone che “ È vietata la realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non idonee così come individuate dagli allegati A, B, C, D, E e dai commi 9 e 11 ”. Tale norma, a giudizio della ricorrente, risulterebbe qualificabile come una legge provvedimento, in grado di incidere sfavorevolmente e in via retroattiva sulle posizioni giuridiche soggettive di un numero determinato di soggetti privati dell’ordinamento. Per questa ragione, ritenendola costituzionalmente illegittima, la ricorrente ha chiesto di rimettere la relativa questione di legittimità costituzionale alla Corte costituzionale, lamentando:
I. la violazione dell’art. 117, commi 1, e 3 della Costituzione, per: (i) invasione della competenza esclusiva dello Stato in materia ambientale e di tutela del paesaggio; (ii) esercizio eccentrico della potestà concorrente, attraverso l’introduzione di norme generali di esclusione non previste dalla legge statale; (iii) violazione dei vincoli euro-unitari e degli obblighi internazionali in materia di promozione delle fonti rinnovabili;
II. la lesione del principio del legittimo affidamento che si congiunge, in questo quadro, con una grave compromissione del principio di eguaglianza sostanziale ex art. 3 Cost. e della libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost: l’operatore, pur avendo agito in conformità alla legge statale e avendo rispettato tutti gli oneri documentali e procedurali, si vede oggi colpito da una misura che lo esclude a priori dal procedimento, senza alcuna valutazione nel merito del progetto, e unicamente sulla base della sopravvenuta modifica legislativa regionale;
III. la violazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione nella parte in cui impone limiti generalizzati alla realizzazione degli impianti FER, fondati su criteri paesaggistici e ambientali non previsti dalla normativa statale – esorbita dalle prerogative statutarie della Regione Sardegna, violando le competenze esclusive dello Stato e i principi fondamentali in materia di energia e ambiente;
IV. la radicale violazione del precetto euro-unitario di cui all’art. 3, comma 1, della Direttiva 2001/42/CE (per il mancato svolgimento della procedura di VAS prima dell’adozione della legge regionale n. 20/2024), da cui deriverebbe l’obbligo di disapplicazione per contrasto con la normativa euro-unitaria (se del caso previa formulazione di questione di interpretazione pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE) e vizio di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 117 Costituzione
2.1. Infine, quale vizio autonomo del provvedimento impugnato, la ricorrente ha esposto come l’Amministrazione si sia limitata a elencare le disposizioni limitative della legge regionale n. 20/2024, senza tuttavia indicare quali sarebbero i beni tutelati da prendere a riferimento per individuare le aree inidonee menzionate dalle varie lettere dell’Allegato B, quali in particolare le grotte, le caverne, gli edifici di valenza storico-culturale, architettonica e archeologica, né tantomeno hanno individuato quali sarebbero i siti UNIESCO e/o le relative fasce di rispetto con le quali il progetto interferirebbe. Ciò renderebbe il provvedimento carente sia sotto il profilo istruttorio, sia sotto quello motivazionale, nonché viziato per eccesso di potere.
3. La Regione Autonoma della Sardegna si è costituita in giudizio, in data 16 maggio 2025, per resistere all’accoglimento del ricorso e dell’istanza cautelare.
4. All’esito della camera di coniglio del 21 maggio 2025 il Collegio ha respinto l’istanza cautelare, non ritenendo sussistenti i relativi presupposti.
5. All’udienza pubblica del 29 gennaio 2026, in vista della quale la ricorrente ha depositato breve memoria richiamando la recente sentenza n. 184 del 16 dicembre 2025, nella parte in cui ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5 l.r. n. 20 del 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, cogliendo in particolare nel segno quanto dedotto, in via assorbente, dalla ricorrente in relazione all’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5 della l.r. n. 20 del 2024.
Sul punto, il Collegio intende richiamare, anche ai sensi dell’art. 88 cod. proc. amm., quanto recentemente già osservato da questo T.A.R. (v. sentenze n.n. 14 e 60/2026): “Al Collegio basta rilevare come la Corte costituzionale, con la sentenza n. 184 del 16 dicembre 2025, sul ricorso proposto in via principale dal Presidente del Consiglio dei Ministri, abbia dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 1, comma 5 della l.r. n. 20 del 2024, per contrasto con l’art. 117, commi 1 e 3, Cost. in relazione, rispettivamente, ai parametri interposti rappresentati dai principi di massima diffusione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili espressi dalla direttiva 2023/2413/UE, nonché in relazione all’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, agli artt. 1, comma 2, 2 e 7, del d.m. 21 giugno 2024 e agli artt. 3 e 4, lettera e), dello statuto speciale della regione Sardegna, che introduce(va) un divieto assoluto di realizzazione degli impianti ricadenti nelle aree qualificate come non idonee, in quanto l’inidoneità non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico.
La Corte costituzionale ha, in tal senso, “chiarito che, nel nuovo contesto dei principi fondamentali della materia, il potere, previsto dall’art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 199 del 2021, di individuare con legge regionale le aree idonee, è stato accordato alle regioni anche con riguardo alle aree non idonee, con la precisazione, però, che l’inidoneità non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico (sentenza n. 134 del 2025).
Tale assetto è funzionale a dare risalto alla autonomia regionale e, al contempo, è «idoneo a scongiurare il rischio che gli organi politici regionali, quando non sussistano evidenti ragioni di salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità, ricorrano allo “strappo legislativo” per assecondare la tentazione di ostacolare impianti sui rispettivi territori (secondo l’efficace espressione “Nimby”: not in my back yard), ciò che si porrebbe in palese contrasto con la pressante esigenza dello sviluppo di energie rinnovabili […] anche nell’interesse delle future generazioni” (sentenza n. 216 del 2022)» (ancora sentenza n. 134 del 2025 proprio in tema di impianti FER)”.
Ora, da tale passaggio, si desume che la non idoneità dell’area non può determinare l’adozione di un provvedimento definitivo di improcedibilità dell’istanza presentata dalla ricorrente, come fatto dalla Regione, in forza dell’art. 1, comma 5 della medesima l.r. n. 20 del 2024, essendo quest’ultimo stata espunta con efficacia ex tunc dall’ordinamento dalla sentenza n. 184 del 2025 della Corte costituzionale” .
2. Questo Collegio osserva, ulteriormente e come correttamente esposto dalla ricorrente, che la Corte costituzionale ha altresì ritenuto costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma 5, secondo e terzo periodo, della l.r. 20/2024, che rendevano applicabile il divieto di realizzazione degli impianti FER anche alle procedure autorizzative e di valutazione ambientale, di competenza regionale o statale, in corso al momento dell’entrata in vigore della legge stessa. Sul punto, la Corte ha ribadito che “[…] Come osservato supra, al punto 6.1.2., la qualifica di non idoneità di un’area non può tradursi in un aprioristico divieto di installazione, determinando piuttosto l’impossibilità di accedere ai procedimenti autorizzatori semplificati, previsti dal legislatore statale nelle aree idonee per velocizzare la diffusione delle fonti rinnovabili (sentenza n. 134 del 2025). La previsione che alla qualifica di non idoneità consegua un automatico divieto di installazione di impianti FER costituisce, pertanto, una diretta violazione dei principi di decarbonizzazione e di massima diffusione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili, espressi dalla più volte richiamata direttiva 2023/2413/UE e, pertanto, si pone in contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., e con gli artt. 3 e 4, lettera e), dello statuto speciale.”
2. Da quanto finora esposto consegue che il provvedimento impugnato è illegittimo, poiché la Regione non può far discendere dall’inidoneità dell’area la conseguenza della assoluta irrealizzabilità del progetto, né tantomeno l’improcedibilità dell’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA. È invece necessario che la fattibilità del progetto della ricorrente venga verificata in concreto nel procedimento amministrativo, senza automatismi e pur non potendo ricorrere alla procedura semplificata applicabile per gli impianti da realizzarsi su area idonea.
3. Tale ultimo aspetto costituisce anche l’effetto conformativo della presente sentenza, che determina per la Regione l’obbligo di riavviare il procedimento interrotto per effetto del provvedimento di improcedibilità dell’istanza, siccome illegittimo poiché applicativo dell’art. 1, comma 5 della l.r. n. 20 del 2024, dichiarati incostituzionale.
4. In conclusione, il ricorso è fondato per l’assorbente censura di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5 della l.r. n. 20 del 2024 sulla cui base è stato adottato il provvedimento impugnato che, per l’effetto, deve essere annullato con conseguente obbligo per la Regione Sardegna di (ri)avviare il procedimento sull’istanza della ricorrente.
5. Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, stante la novità e complessità, anche alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale, delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, con gli effetti di cui al par. 4 della parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO RU, Presidente
Antonio Plaisant, Consigliere
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | TO RU |
IL SEGRETARIO