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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 28/06/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2767 del Ruolo Generale dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. MARCHISIO CLAUDIO, giusta delega Parte_1
in atti
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. PICCIRILLI MONICA, giusta delega in atti CP_1
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza parziale emessa in data 18.11.2024 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti. Il giudizio è poi proseguito con riferimento alle questioni relative all'affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore (nato il Per_1
13.07.2007), nonché con riferimento al mantenimento della GL (nata il [...]), Per_2
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Per ciò che attiene all'affidamento del figlio minore delle parti, benché lo stesso sia prossimo al raggiungimento della maggiore età, ritiene il Collegio di dover disporre che rimanga Per_1
affidato ai Servizi Sociali territorialmente sino al raggiungimento della maggiore età.
Infatti, dalle relazioni redatte dai Servizi Sociali ed in generale dal contegno tenuto dalle parti nel corso del presente giudizio, pare potersi affermare che i genitori non abbiano superato le lacune genitoriali ben evidenziate nel corso della separazione. Rimane, infatti, molta alta la conflittualità
tra i genitori e, soprattutto, estremamente difficoltosa la comunicazione tra le parti del giudizio (cfr.
anche relazione Servizi Sociali del 27.09.2024, ove si legge: “Permane però tuttora la sostanziale
carenza di comunicazione tra le parti anche su temi di stretto interesse per la crescita di ”). Per_1
Appare pertanto evidente la necessità di disporre l'affidamento del minore al Servizio Sociale
territorialmente competente al fine di evitare la paralisi della macchina di rappresentanza degli interessi del minore. Pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, il Collegio ritiene di dover disporre l'affidamento del figlio minore delle parti ai Servizi Sociali territorialmente Per_1
competenti sino al raggiungimento della maggiore età, conferendo all'ente affidatario il potere di adottare, nell'esclusivo interesse del minore e tenuto conto delle indicazioni dei genitori, le decisioni relative alle scelte educative, scolastiche, sanitarie, con ciò limitando la responsabilità
genitoriale dei genitori.
Dalla valutazione effettuata da presso la Neuropsichiatria Infantile in data 12.11.2024 è Per_1
emersa l'opportunità che il minore frequenti adeguato percorso psicologico “volto all'elaborazione
di alcuni vissuti pregressi relativi al contesto famigliare e al percorso educativo ricevuto” (cfr. valutazione effettuata dalla Neuropsichiatria Infantile in data 12.11.2024). Stante l'imminente raggiungimento da parte di della maggiore età, incompatibile con le tempistiche di Per_1
attivazione del suddetto percorso ad opera dei Servizi Sociali territorialmente competenti, il
Collegio non può far altro che invitare caldamente i genitori a rivolgersi ad uno specialista privato al fine di far frequentare al minore il percorso psicologico in parola, quanto mai necessario, visto il disagio e la sofferenza comunque manifestati da Per_1
Quanto alla collocazione del minore, la stessa deve essere confermata presso l'abitazione paterna,
ove il minore risiede ormai dall'anno 2022 e non essendovi in atti elementi tali da far ritenere pregiudizievole la collocazione in parola.
Per ciò che attiene alle visite in favore del genitore non collocatario, stante l'imminente raggiungimento della maggiore età da parte di e tenuto conto del positivo rapporto madre- Per_1
figlio, deve disporsi che la madre possa vedere e tenere presso di sé il minore quando lo desideri,
previo accordo con il padre e tenuto conto degli impegni scolastici, sportivi e ludico-ricreativi del minore.
Stante il collocamento della GL , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, Per_2
presso la madre, la casa coniugale deve essere a quest'ultima assegnata, affinché vi coabiti con la
GL sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica: a tal proposito, si osserva, infatti, che benché nella relazione redatta dai Servizi Sociali territorialmente competenti in data 27.09.2024 si dava atto che la GL “sembra essere in procinto di trasferirsi altrove per convivere con il suo
compagno”, tale circostanza non è stata successivamente allegata dalle parti, neppure dal padre, che mai ha contestato la convivenza della GL con la madre.
Passando all'aspetto economico si osserva quanto segue:
1. il padre, di anni 57, è chirurgo presso l'Ospedale Santa Corona di Pietra LI con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed ha dichiarato di percepire da tale attività uno stipendio netto mensile pari ad euro 2.800,00/3.000,00,
presumibilmente al netto delle trattenute effettuate dal datore di lavoro relativo al mantenimento della e dei figli;
2. lo Spirito vive, unitamente alla nuova compagna - di professione CP_1 infermiera che guadagna circa euro 1.400,00/1.500,00 secondo quanto dichiarato dal ricorrente - ed al figlio avuto da quest'ultima ( nato il [...]), in un immobile di proprietà Persona_3
della nuova compagna, non sostenendo pertanto oneri alloggiativi;
3. secondo quanto dichiarato in sede di udienza, il ricorrente è comproprietario, insieme alla della ex casa coniugale, CP_1
occupata dalla resistente e dalla GL ed è, altresì, proprietario di un negozio sito a AD Per_2
LI, dal quale ritrae un canone di locazione pari ad euro 800,00 mensili;
4. il ricorrente ha versato in atti la dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2020 (pari ad euro
112.111,00) ed all'anno di imposta 2022 (pari ad euro 116.715,00);
5. dalla visura versata in atti emerge che il ricorrente è proprietario, oltre che degli immobili sopra indicati, anche di un immobile categoria catastale C2 sito a AD LI e di alcuni terreni;
5. il ricorrente ha versato in atti gli estratti di un conto corrente cointestato con la sua attuale compagna acceso presso Banca
Intesa Sanpaolo con saldo attivo alla data del 31.12.2022 pari ad euro 14.136,00: tale conto, benché
cointestato, risulta alimentato esclusivamente dagli stipendi percepiti dallo per la sua attività Pt_1
lavorativa (pari ad una media, per l'anno 2022, di euro 3.392,00 calcolata su 9 mensilità, stante l'assenza dell'estratto conto relativo al periodo aprile-giugno 2022) e dai canoni percepiti dal ricorrente per l'affitto del negozio di sua proprietà sito in AD LI (pari, da ultimo, ad euro
890,00 mensili), mentre in uscita si registrano i normali movimenti della vita quotidiana (prelievi di denaro contante e pagamenti vari);
6. viceversa, la resistente, di anni 56, ha dichiarato di essere priva di attività lavorativa;
7. la vive, insieme alla GL , nella ex casa coniugale, in CP_1 Per_2
comproprietà con l'odierno ricorrente;
8. la ricorrente ha pertanto dichiarato di non avere redditi ulteriori rispetto al mantenimento corrisposto dal marito;
9. la ha infatti dedotto di essersi CP_1
dedicata per l'intera vita matrimoniale alla casa ed alla famiglia, nonostante la stessa fosse munita di idoneo titolo di studio (laurea in lettere), anche a causa di una grave patologia che l'ha colpita nell'anno 2009 e che è perdurata sino all'anno 2015; solo successivamente alla disgregazione dell'unità famigliare, avvenuta nell'anno 2017, la ha ricercato un'attività lavorativa, CP_1
svolgendo diversi lavori, da ultimo, nell'anno 2023, rivestendo la qualifica di operatore scolastico con un contratto a tempo determinato, ormai cessato nel giugno 2023; 10. la resistente ha depositato una certificazione unica relativa all'anno 2021 (e, segnatamente al periodo 21.06.2021-21.10.2021)
pari ad euro 3.080,66; 11. la resistente ha versato in atti gli estratti di un conto corrente a sé intestato acceso presso Banca Carige con salo attivo alla data del 31.12.2023 pari ad euro 51.351,71: tale conto risulta alimentato dall'importo mensile di euro 2.000,00 effettuato dal datore di lavoro dello per il mantenimento della resistente e dei figli, nonché dagli stipendi percepiti dalla Pt_1 CP_1
nei periodi lavorati e dalle indennità NASPI sino al dicembre 2023, oltre che da un accredito di euro
18.039 effettuato in data 22.07.2022 con causale “estinzione vincolo n. 2”.
Ciò posto in relazione alle condizioni economiche delle parti, si osserva ancora che la GL
, di anni 24, non può considerarsi, allo stato, economicamente autosufficiente, atteso che la Per_2
stessa sta frequentando un corso privato con indirizzo alberghiero parificato alle scuole superiori e svolge attività lavorativa come aiuto cuoca, secondo quanto concordemente affermato dalle parti ed in particolare dal padre, in nero con contratto di lavoro a chiamata, nel periodo invernale solo durante i fine settimana, mentre d'estate per l'intera stagione.
Ciò posto, in relazione al figlio minore il Collegio ritiene di dover disporre, tenuto conto Per_1
delle condizioni economiche delle parti come sopra delineate, e valutata in particolare la forte sproporzione economico-reddituale esistente tra le parti del giudizio, nonché considerata l'ampia frequentazioni madre-figlio, che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto di nei Per_1
periodi di rispettiva competenza, mentre le spese straordinarie devono essere poste per l'80% a carico del padre e per il restante 20% a carico della madre. In relazione alla GL , tenuto Per_2
conto della collocazione nettamente prevalente della stessa presso la madre e considerata l'età della
GL e le esigenze di vita ad essa correlate, valutata la capacità lavorativa manifestata dalla ragazza,
che, seppur non economicamente autosufficiente, risulta comunque occupata almeno stagionalmente, il Collegio ritiene di dover disporre che il padre versi a titolo di contributo al mantenimento di la somma di euro 600,00 mensili, oltre all'80% delle spese straordinarie. Per_2
A tal proposito, per l'esatta individuazione delle spese straordinarie ritiene il Collegio opportuno evidenziare le seguenti considerazioni, elaborate in conformità alla giurisprudenza maggioritaria.
Per quanto riguarda quelle attinenti al profilo scolastico/educativo del minore, occorre rilevare che entrano tra le ''spese ordinarie'', anche se parametrate nell'arco di un anno e non di carattere giornaliero, quelle effettuate per l'acquisto di libri scolastici, di materiale di cancelleria,
dell'abbigliamento per lo svolgimento dell'attività fisica a scuola. Tutto ciò, ovviamente, basandosi sulla considerazione che la frequenza scolastica da parte del minore non è qualcosa di eccezionale ed imprevedibile ma, al contrario, di obbligatorio e fondamentale. Anche le spese mensili per la frequenza scolastica con annesso semi-convitto deve essere considerata una ''spesa ordinaria'' in relazione al normale standard di vita seguito dal minore fino al momento della crisi familiare, con eventuale possibilità di aumentare l'assegno di mantenimento precedentemente disposto per far fronte a tale esigenza (Tribunale per i minorenni di Bari, decreto del 06 ottobre 2010). Per quanto riguarda, invece, i viaggi studio all'estero (Cass. Civ., n. 19607, del 2011), la partecipazione alle gite scolastiche e le ripetizioni scolastiche o gli sport (Tribunale di Roma, n. 147, del 2013) esse debbono essere ricondotte alla categoria delle ''spese straordinarie''. Per quanto concerne, poi, le eventuali e future spese per la formazione universitaria (tasse e libri scolastici), dovranno intendersi quali ''spese ordinarie'', tali da giustificare una richiesta di modifica in aumento dell'assegno periodico non trattandosi, infatti, di spese di carattere saltuario e eccezionale o comunque imprevedibile ma, al contrario, assolutamente normali e durevoli nel tempo (Cass. Civ., n. 8153, del
2006). Relativamente, ancora, alle esigenze sanitarie della prole le quali, a seconda della loro natura, vengono a volte ricomprese nelle ''spese ordinarie'' ed altre volte qualificate come ''spese straordinarie'', si deve ritenere che rientrino tra le prime, secondo quanto risulta da innumerevoli pronunce dei giudici di merito, le c.d. ''cure ordinarie'', come le visite pediatriche, l'acquisto di medicinali da banco o comunque di uso frequente, visite di controllo routinarie (Tribunale di
Catania, 04 dicembre 2008; Corte d'App. di Catania, 29 maggio 2008 e 05 dicembre 2011). Anche
quanto necessario a garantire cura ed assistenza al proprio figlio disabile non può che ritenersi
''spesa ordinaria'' essendo destinata, invero, a soddisfare i bisogni quotidiani del ragazzo in relazione alla specificità della sua situazione (Cass. civ., n. 18618, del 2011). Diversamente dovranno essere qualificate come ''straordinarie'' le spese concernenti un improvviso intervento chirurgico, dei trattamenti psicoterapeutici, dei cicli di fisioterapia necessari in seguito ad un incidente stradale od altro ed, infine, quanto erogato per acquistare un paio di occhiali da vista al minore o l'apparecchio ortodontico (Tribunale di Perugia, n. 967, del 2011).Infine, la vita del minore, ovviamente, si compone anche di essenziali momenti ludici e di svago che i genitori, nei limiti ovviamente della loro situazione economico-reddituale, sono chiamati a soddisfare. Così l'acquisto di un computer o quello di un motorino, dovrà essere qualificato come ''spesa straordinaria'', od anche le somme necessarie per giungere a conseguire la patente di guida ed a pagare, successivamente, eventuali contravvenzioni dovute a violazione del codice della strada da parte dei figli (Tribunale di Ragusa,
n. 278, del 2011; n. 243, del 2011).
Quanto all'assegno divorzile in favore della ricorrente si osserva quanto segue. Come noto, l'art. 5,
comma 6, legge n. 898 del 1970 è stato per lungo tempo interpretato dalla giurisprudenza nel senso che l'assegno divorzile dovesse consentire all'avente diritto di mantenere lo stesso tenore di vita di cui godeva in costanza di matrimonio (cfr. tra le tante, Cass. Civ., n. 19339/2016). A tale consolidato orientamento si è di recente contrapposto quello affermato da Cass. Civ., n. 11504/2017
(seguito anche da Cass. Civ., n. 23602/2017) che ha negato il riconoscimento dell'assegno divorzile tutte le volte in cui il richiedente dovesse considerarsi economicamente autosufficiente. Il citato
revirement ha creato un acceso dibattito tanto in dottrina, quanto in giurisprudenza, sul quale si sono da ultimo pronunciate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che con la sentenza n.
18287/2018, hanno sancito che, al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba riconoscersi l'assegno divorzile, il giudice: a) procede, anche a mezzo dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause alla stregua dei parametri indicati dall'art. 5, comma 6, prima parte della legge n. 898/1970 ed, in particolare, deve verificare se quella sperequazione sia o meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato (cfr. Cass. Civ., n. 11178/2019). Più in particolare, in relazione alla funzione perequativo-compensativa, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la decisione sopra citata hanno affermato che: “il riconoscimento dell'assegno di
divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura
compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di
procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della
norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione
sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di
una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in
considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla
formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in
relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” e che: “all'assegno divorzile in
favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-
compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di
solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente
non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il
raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella
realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali
sacrificate”, nonché che: “la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa
assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge
economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale
degli ex coniugi” (cass. Civ., S.U., n. 18287/2018). Come noto, dunque, la citata sentenza delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha precisato che alla finalità principalmente assistenziale dell'assegno divorzile può concorrere quella perequativo-compensativa, nei casi in cui la sperequazione reddituale presente al momento del divorzio sia direttamente causata dalle scelte concordate di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie aspettative professionali per dedicarsi alla famiglia, contribuendo in tal modo alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune (sul punto, cfr. più recentemente anche Cass. Civ., n.
10781 e 10782/2019, nonché Cass. Civ., n. 6386/2019).
Ciò posto in termini generali, nel caso concreto risulta evidente la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della ricorrente, sia tenuto conto della componente assistenziale (la non svolge alcuna attività lavorativa e risulta, pertanto, priva di idonei mezzi CP_1
di sussistenza;
la resistente inoltre ha una scarsa capacità lavorativa, tenuto conto della sua età – 56
anni – e della scarsa esperienza lavorativa pregressa), sia sotto il profilo della componente perequativo-compensativa (la resistente, pur dotata di un buon titolo di studio, si è dedicata per l'intera convivenza matrimoniale - protrattasi per circa 22 anni - alla cura della casa e della famiglia). Pertanto, richiamate le condizioni economiche delle parti come sopra evidenziate,
valutato il contributo di ciascuno alla conduzione famigliare e considerata la durata del matrimonio
(22 anni), il Collegio ritiene di dover porre a carico del ricorrente, a titolo di assegno divorzile, la somma di euro 1.000,00 mensili.
Stante la soccombenza reciproca sussistono le ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite nel rapporto tra ricorrente e resistente.
Viceversa, poiché la nomina del Curatore speciale del minore si è resa necessaria a causa dell'inadeguatezza di entrambi i genitori, gli stessi devono essere condannati, in solido tra loro, a rifondere le spese sostenute per la costituzione in giudizio del Curatore, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
* dispone, visti gli artt. 333 c.c., 5 bis legge 4 maggio 1983 n. 184, l'affidamento del figlio minore delle parti ai Servizi Sociali territorialmente competenti fino al raggiungimento della Per_1
maggiore età;
* conferisce all'Ente affidatario il potere di adottare, nell'esclusivo interesse del minore e tenuto conto delle indicazioni dei genitori, le decisioni relative alle scelte educative, scolastiche, sanitarie,
con ciò limitando la responsabilità genitoriale dei genitori. L'Ente affidatario, per l'effetto,
eserciterà i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie, ivi incluse le decisioni relative al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 19 bis d.lgs. n. 148/2017, convertito in legge n. 172/2017. Il Servizio
sociale, senza che sia necessaria una esplicita preventiva richiesta alla A.G. provvederà ad adottare ogni determinazione necessaria negli ambiti sopra indicati. I genitori conservano la responsabilità
genitoriale per tutte le scelte di ordinaria e straordinaria amministrazione non rientranti nei settori di competenza dei Servizi Sociali. In particolare, le scelte di ordinaria amministrazione potranno essere effettuate disgiuntamente, mentre le decisioni di straordinaria amministrazione dovranno essere adottate congiuntamente;
* invita i genitori a rivolgersi ad uno specialista privato al fine di far frequentare al figlio minore adeguato percorso psicologico;
Per_1
* dispone che il figlio minore rimanga collocato presso il padre;
Per_1
* dispone che la madre possa vedere e tenere presso di sé il figlio minore quando lo desideri, previo accordo con il padre e tenuto conto degli impegni scolastici, sportivi e ludico-ricreativi del minore;
* assegna la casa coniugale alla madre affinché vi coabiti con la GL , maggiorenne ma Per_2
non economicamente autosufficiente;
* dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto di nei periodi di rispettiva Per_1 competenza;
* dispone che corrisponda entro i primi cinque giorni di ogni mese a Parte_1
quale contributo per il mantenimento della GL , maggiorenne ma non CP_1 Per_2
economicamente autosufficiente, la somma mensile di euro 600,00, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versarsi entro i primi cinque giorni di ogni mese;
* dispone che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano ripartite nella misura dell'80% a carico del padre e del 20% a carico della madre;
* dispone che corrisponda, a titolo di assegno divorzile, in favore di Parte_1
la somma di € 1.000,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Parte_2
ISTAT, da versarsi entro i primi cinque giorni di ogni mese;
* compensa integralmente le spese di lite nel rapporto tra ricorrente e resistente;
* condanna e , in solido tra loro, al pagamento delle Parte_1 CP_1
spese sostenute per la costituzione in giudizio del Curatore Speciale, che liquida in euro 3.207,00
per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge,
con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 26 giugno 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott.ssa Daniela Mele) (dott.ssa Lorena Canaparo)