Decreto 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, decreto 18/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
r.g. V.G. n. 50337/2025
CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE EQUA RIPARAZIONE
Il Consigliere designato,
letto il ricorso depositato il 26.02.2025, con cui , (c.f. Parte_1
ha domandato, ai sensi degli artt. 2 e segg. della legge 24.3.2001, n. C.F._1
89 (e successive integrazioni e modificazioni), l'equa riparazione per la non ragionevole durata di un processo dinanzi al giudice amministrativo;
esaminata la documentazione allegata al ricorso;
ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 3, co. 1, della legge n. 89/2001 e la tempestività del ricorso;
rilevato che il giudizio presupposto veniva instaurato dal ricorrente dinanzi al TAR Lazio con ricorso depositato in data 28.02.2013; e in data 10.12.2013 veniva depositata istanza di prelievo ed il giudizio veniva definito con sentenza n. 3555/2022 pubblicata il 29.03.2022 (durata 9 anni e 1 mese);
osservato che il giudizio presupposto proseguiva dinnanzi al Consiglio di Stato con ricorso depositato il 24.11.2022; e in data 19.10.2023 veniva presentata istanza di prelievo e l'appello è stato definito con sentenza favorevole al ricorrente n. 6864/24 del 31.07.2024 (durata 1 anno, 8 mesi e 6 giorni);
calcolato che il giudizio presupposto, quindi, aveva una durata complessiva di 10 anni, 9 mesi e 6 giorni;
osservato che, ai sensi dell'art.
2-bis, co. 2, della legge n. 89/2001, “Si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado”;
rilevato che detratti i termini di cui sopra dalla durata complessiva, va calcolato nel caso di specie un ritardo di 5 anni, considerata l'inclusione della frazione semestrale ad anno, ai sensi dell'art 2-bis, co.1 legge n. 89/2001 s.m.i.; considerato che, ai sensi dell'art.
2-bis, co. 2, Legge n. 89/2001 “L'indennizzo è determinato a norma dell'articolo 2056 del codice civile, tenendo conto: a) dell'esito del processo nel quale si e' verificata la violazione di cui al comma 1 dell'articolo 2; b) del comportamento del giudice
c) della natura degli interessi coinvolti;
d) del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte”, e che alla stregua di una valutazione complessiva del giudizio, la somma da riconoscere a titolo di indennizzo può essere congruamente determinata nella misura annua di € 400,00 per complessivi € 2000,00;
considerato che le spese vanno poste a carico dell'Amministrazione e devono essere liquidate nella misura indicata in dispositivo, determinata secondo i parametri previsti dal d.m. 13.8.2022, n. 147 per i procedimenti monitori, a cui il presente procedimento può essere assimilato quantomeno ai fini delle spese, operata la riduzione di cui all'art. 4, co. 1, in ragione della particolare semplicità del procedimento avuto riguardo al valore della causa e all'attività spiegata in relazione alla natura della materia e all'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto;
P.Q.M.
Ingiunge di pagare al in favore del ricorrente la somma Controparte_1 di € 2.000,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
nonché le spese del presente procedimento, che liquida in € 27,00 per esborsi ed € 237,00 per compensi, oltre a rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55 s.m.i.), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge da distrarsi in favore degli avv.ti Elvira Matarozzi (cf e C.F._2
Massimo Maretto (cf , antistatari;
C.F._3
autorizza, in mancanza del pagamento immediato, la provvisoria esecuzione del presente decreto a norma dell'art. 3 della legge n° 89/01; avverte che, avverso il presente decreto può essere proposta opposizione ex art.
5-ter della legge n. 89/2001 dinanzi alla Corte d'Appello di Roma nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione del presente provvedimento.
SI COMUNICHI.
Roma, 17.4.2025
Dr.ssa Maria Aversano