Ordinanza cautelare 1 agosto 2025
Sentenza breve 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 28/11/2025, n. 21455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21455 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21455/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07868/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7868 del 2025, proposto da
Beniamino Guerrieri, Lanka IL PU UV, rappresentati e difesi dagli avvocati Loredana Nada Elvira Giani, Alessia Panella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della revoca del nulla osta n. P-RM/L/Q/2023/126184 rilasciato in data 4.2.2024 (Prot. n.
RM0108910199A-DOM-BIS07/05/2025) e del rigetto della domanda di autorizzazione all’ingresso
presentata da Guerrieri Beniamino in favore di PU UV Lanka IL,
nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, ivi compresa la nota Prot. n. RM0108910199A-DOM-BIS08/04/2025 dell’8.4.2025, di avvio del procedimento di revoca del nulla osta n. P-RM/L/Q/2023/126184.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 il dott. SC NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Preso atto che, in ottemperanza all’ordinanza n. 04154/2025, pubblicata il 01.08.2025, secondo la quale “sussistono i presupposti per accogliere la domanda cautelare ai fini del riesame ” l’Amministrazione ha comunicato di avere annullato in autotutela il provvedimento Prot. n. M_IT PR_RMSUI 00078028 del 12/05/2025 e ripristinato l’istanza alla luce della documentazione depositata nel corso del presente giudizio e delle osservazioni trasmesse dalle parti;
ritenuto che, salve le future decisioni dell’amministrazione, quanto sopra determini l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
ritenuto, infine, che sussistano giustificati motivi, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso di specie, per disporre l’integrale compensazione delle spese tra le parti ad eccezione dell’obbligo di restituzione in capo all’amministrazione resistente del contributo unificato ex art. 13, co. 6-bis.1, D.P.R. n. 115/2002;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate, ad eccezione dell’obbligo di restituzione in capo all’amministrazione resistente del contributo unificato ex art. 13, co. 6-bis.1, D.P.R. n. 115/2002 in favore della parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN ON, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
SC NE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC NE | AN ON |
IL SEGRETARIO