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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/04/2025, n. 6201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6201 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 37930 /2024
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini,
visto il provvedimento dell'01.04.2025 con il quale è stata fissata l'udienza di discussione ex art. 437 c.p.c. il 23.04.2025 ed è stata disposta la trattazione scritta della medesima udienza;
rilevato che le parti hanno provveduto al deposito delle note finalizzate alla trattazione scritta dell'udienza; letto l'art. 127 ter ultimo comma c.p.c. in base al quale il provvedimento depositato il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza;
Il giudice provvede, come da sentenza che segue, ai sensi dell'art. 437 c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 37930 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, all'esito dell'udienza ex art. 437 c.p.c. del 23.04.2025, vertente tra
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, in piazza Adriana n. 5, presso lo studio dell'avv. Simone De
Martino e dell'avv. Valentina Mostacci, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
- appellante –
E
, CP_1
elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'avvocatura di in via del Tempio di CP_1
Giove n. 21, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Garozzo in virtù di procura in atti;
- appellata–
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2155/2024 emessa dal Giudice di Pace di Roma – opposizione avverso verbali di accertamento di violazioni del Codice della strada;
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 23.04.2025.
2 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 2155/2024 con la quale il Giudice Parte_2
di Pace di Roma ha rigettato il ricorso ex art. 7 d.lgs. n. 150/2011 avverso i verbali di accertamento n. 91553, n. 75013, n. 2281036, n. 91543, n. 2280282, n. 2280523, n. 2281279, n. 2244053, n.
2280405, n. 7804, n. 2243575, n. 2277959, n. 2278290, n. 90723, n. 49077, n. 90703, n. 75002, n.
2279590, n. 2244046, n. 2284017, n. 49089, n. 7663, n. 2288025, n. 2243962, n. 2286118, n.
2243538, n. 2285933 elevati dalla Polizia Locale di per la violazione dell'art. 7, CP_1
commi 9 e 14 d.lgs. n. 285/1992 in quanto, tra il mese di dicembre del 2022 e il mese di gennaio
2023, il conducente della vettura targata ES 315 LB accedeva reiteratamente alla zona a traffico limitato in assenza di autorizzazione.
A fondamento del ricorso l'opponente eccepiva l'inesistenza della violazione e l'illegittimità dell'accertamento, essendo titolare del permesso ZTL, in quanto residente, e avendo omesso di rinnovarlo tempestivamente al momento della scadenza della sua efficacia.
Le infrazioni, in ogni caso, sarebbero state commesse in una zona circoscritta, limitrofa all'abitazione dell'opponente e al luogo di lavoro e sarebbero caratterizzare da una condotta unitaria, in quanto commesse in un ridotto lasso temporale. chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato. CP_1
Il Giudice di Pace ha rigettato l'opposizione, ritendo accertati nella specie sia l'elemento oggettivo dell'illecito, risultando documentato il transito nella ZTL in difetto della prescritta autorizzazione, come attestato dai verbali impugnati, sia l'elemento soggettivo, non potendo escludersi la condotta colposa della ricorrente, per aver omesso di rinnovare il permesso per accedere alla ZTL, in difetto di prova di aver fatto tutto il possibile per conformarsi alla legge.
Avverso tale statuizione ha proposto appello evidenziando l'erronea valutazione Parte_2
da parte del primo giudice della non colposità e scusabilità della condotta.
La condotta sottesa alle infrazioni, secondo la prospettazione difensiva dell'appellante, sarebbe infatti connotata dalla buona fede del trasgressore, che non avrebbe volutamente e intenzionalmente violato le norme, come si desumerebbe dalla circostanza che il permesso è stato prontamente rinnovato dopo la notificazione del verbale relativo alla prima violazione accertata.
L'appellante ha altresì contestato la statuizione del primo giudice, in relazione all'interpretazione dell'art. 198 comma secondo d.lgs. n. 285/1992, che consentirebbe in ogni caso l'applicazione di una sola sanzione in ipotesi di violazioni commesse, come nella specie, in un contenuto lasso temporale.
3 ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato. CP_1
2. Il primo motivo di appello è inammissibile.
L'opponente non ha infatti contestato, con il ricorso introduttivo del giudizio di prime cure, la sussistenza dell'elemento soggettivo degli illeciti sanzionati né ha rilevato la configurabilità nella specie dell'esimente della buona fede.
Il giudice di prime cure ha quindi correttamente ritenuto sussistente la condotta colposa del trasgressore, facendo applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità per la quale il principio posto dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981 secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa (Cass. n. 11777/2020).
A prescindere quindi dall'ovvia considerazione che il dovere di controllare la scadenza del permesso grava indubbiamente sul titolare, a nulla rilevando che esso non abbia intenzionalmente violato la norma, essendo sufficiente ai fini della configurabilità della violazione la mera negligenza nell'attivarsi per il rinnovo del permesso, ogni doglianza in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, non tempestivamente contestata in primo grado, è preclusa in appello ai sensi dell'art. 437 c.p.c.
3. Il secondo motivo di ricorso è parzialmente fondato.
Il ricorrente ha evidenziato l'unitarietà della condotta sottesa ai verbali di accertamento impugnati, dei quali ha conseguentemente chiesto l'annullamento.
L'art. 198 d.lgs. n. 285/1992 stabilisce che, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo. In deroga a quanto disposto nel comma 1 dell'art. 198 d.lgs. n. 285/1992, nell'àmbito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in materia di sanzioni amministrative, non è applicabile, allorché siano poste in essere inequivocabilmente più condotte realizzatrici della medesima violazione, l'art. 81 cpv. c.p., relativo alla continuazione, ma esclusivamente il concorso
4 formale, in quanto espressamente previsto nella L. n. 689 del 1981, art. 8, che richiede l'unicità dell'azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni. (Cass. 26434/2014).
Si è altresì affermato che: “La validità degli argomenti addotti non viene intaccata dall'ordinanza interpretativa della Corte Costituzionale n. 14/2007, emessa a seguito della proposizione di una questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 198 C.d.S., comma 2, secondo la quale "non ad ogni accertamento deve necessariamente corrispondere una contravvenzione, trattandosi di condotta (la circolazione in zona vietata) di durata". Con l'ordinanza de qua, la Corte Costituzionale non ha esteso l'applicabilità della continuazione agli illeciti amministrativi, ma ha ritenuto che, quando vi sia brevissimo lasso temporale tra due violazioni (ingressi nella ZTL), il giudice debba valutare la configurabilità una sola condotta di durata” (così Cass. n. 26434/2014).
Deve quindi concludersi che “la disciplina del cumulo materiale di cui all'art. 198, comma secondo,
CDS non può applicarsi nel caso in cui le violazioni siano commesse in un brevissimo lasso di tempo e con riferimento al medesimo tratto stradale, essendo in tal caso la condotta unica e tale da integrare una sola violazione, cui va, quindi, applicata una sola sanzione”. (Cass. n. 22028/2018)
La contiguità temporale tra i due accertamenti e il fatto che siano stati compiuti lungo la stessa via, evidenziano che possa configurarsi non solo un'unica condotta, ma anche un'unica violazione, dal momento che non ad ogni accertamento deve necessariamente corrispondere una contravvenzione, trattandosi di condotte (la circolazione in zona vietata) di durata (sul punto, Corte Cost. n. 14/2007).
Nel caso di specie, le condizioni sopra delineate ricorrono con riferimento ai seguenti verbali: il verbale n. 2244046 relativo ad infrazione commessa il 19.12.2022 alle ore 19.37 in corso Vittorio
Emanuele II e il verbale n. 2244053 relativo ad infrazione commessa il 19.12.2022 ore 19.40 in
Largo dei Fiorentini;
trattandosi di infrazioni commesse con la stessa autovettura a distanza di tre minuti, in un ridotto contesto spaziale, possono essere considerate frutto di una condotta unitaria, con conseguente applicazione di una unica sanzione;
il verbale n. 49077 relativo ad infrazione commessa il 06.01.2023 alle ore 13,19 in corso Vittorio
Emanuele II e il verbale n. 49089 relativo ad infrazione commessa il 06.01.2023 ore 13.26 in largo dei Fiorentini;
trattandosi di infrazioni commesse con la stessa autovettura a distanza di sette minuti, in un ridotto contesto spaziale, possono essere considerate frutto di una condotta unitaria, con conseguente applicazione di una unica sanzione;
il verbale n. 75002 relativo ad infrazione commessa l'11.01.2023 alle ore 13,29 in via Giuseppe
Zanardelli e il verbale n. 75013 relativo ad infrazione commessa l'11.01.2023 ore 13.40 in corso
Vittorio Emanuele II;
trattandosi di infrazioni commesse con la stessa autovettura a distanza di
5 undici minuti, in un ridotto contesto spaziale, possono essere considerate frutto di una condotta unitaria, con conseguente applicazione di una unica sanzione;
il verbale n. 90703 relativo ad infrazione commessa il 14.01.2023 alle ore 00,42 in corso Vittorio
Emanuele II e il verbale n. 90723 relativo ad infrazione commessa il 14.01.2023 ore 00.52 in corso
Vittorio Emanuele II;
trattandosi di infrazioni commesse con la stessa autovettura a distanza di dieci minuti, in un ridotto contesto spaziale, possono essere considerate frutto di una condotta unitaria, con conseguente applicazione di una unica sanzione;
il verbale n. 91543 relativo ad infrazione commessa il 14.01.2023 alle ore 17.00 in corso Vittorio
Emanuele II e il verbale n. 91553 relativo ad infrazione commessa il 14.01.2023 alle ore 17.03 in largo dei Fiorentini;
trattandosi di infrazioni commesse con la stessa autovettura a distanza di tre minuti, in un ridotto contesto spaziale, possono essere considerate frutto di una condotta unitaria, con conseguente applicazione di una unica sanzione;
Per quanto concerne gli ulteriori verbali, relativi ad infrazioni commesse in giorni o in orari differenti, non ricorrendo i presupposti sopra evidenziati per riconoscere l'unitarietà della condotta dell'opponente, il ricorso deve essere rigettato.
In conclusione, l'appello deve trovare parziale accoglimento e devono essere annullati i verbali di accertamento n. 2244053 del 19.12.2022, n. 49089 del 6.01.2023; n. 75013 del l'11.01.2023; n.
90723 del 14.01.2023; n. 91543 del 14.01.2023.
4. In ragione del parziale accoglimento dell'opposizione, le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 2155/2024 ogni Parte_3
diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, annulla i verbali di accertamento n. 2244053 del
19.12.2022, n. 49089 del 6.01.2023; n. 75013 del l'11.01.2023; n. 90723 del 14.01.2023; n. 91543 del 14.01.2023; compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Roma, li 23.04.2025
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
6
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini,
visto il provvedimento dell'01.04.2025 con il quale è stata fissata l'udienza di discussione ex art. 437 c.p.c. il 23.04.2025 ed è stata disposta la trattazione scritta della medesima udienza;
rilevato che le parti hanno provveduto al deposito delle note finalizzate alla trattazione scritta dell'udienza; letto l'art. 127 ter ultimo comma c.p.c. in base al quale il provvedimento depositato il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza;
Il giudice provvede, come da sentenza che segue, ai sensi dell'art. 437 c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 37930 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, all'esito dell'udienza ex art. 437 c.p.c. del 23.04.2025, vertente tra
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, in piazza Adriana n. 5, presso lo studio dell'avv. Simone De
Martino e dell'avv. Valentina Mostacci, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
- appellante –
E
, CP_1
elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'avvocatura di in via del Tempio di CP_1
Giove n. 21, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Garozzo in virtù di procura in atti;
- appellata–
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2155/2024 emessa dal Giudice di Pace di Roma – opposizione avverso verbali di accertamento di violazioni del Codice della strada;
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 23.04.2025.
2 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 2155/2024 con la quale il Giudice Parte_2
di Pace di Roma ha rigettato il ricorso ex art. 7 d.lgs. n. 150/2011 avverso i verbali di accertamento n. 91553, n. 75013, n. 2281036, n. 91543, n. 2280282, n. 2280523, n. 2281279, n. 2244053, n.
2280405, n. 7804, n. 2243575, n. 2277959, n. 2278290, n. 90723, n. 49077, n. 90703, n. 75002, n.
2279590, n. 2244046, n. 2284017, n. 49089, n. 7663, n. 2288025, n. 2243962, n. 2286118, n.
2243538, n. 2285933 elevati dalla Polizia Locale di per la violazione dell'art. 7, CP_1
commi 9 e 14 d.lgs. n. 285/1992 in quanto, tra il mese di dicembre del 2022 e il mese di gennaio
2023, il conducente della vettura targata ES 315 LB accedeva reiteratamente alla zona a traffico limitato in assenza di autorizzazione.
A fondamento del ricorso l'opponente eccepiva l'inesistenza della violazione e l'illegittimità dell'accertamento, essendo titolare del permesso ZTL, in quanto residente, e avendo omesso di rinnovarlo tempestivamente al momento della scadenza della sua efficacia.
Le infrazioni, in ogni caso, sarebbero state commesse in una zona circoscritta, limitrofa all'abitazione dell'opponente e al luogo di lavoro e sarebbero caratterizzare da una condotta unitaria, in quanto commesse in un ridotto lasso temporale. chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato. CP_1
Il Giudice di Pace ha rigettato l'opposizione, ritendo accertati nella specie sia l'elemento oggettivo dell'illecito, risultando documentato il transito nella ZTL in difetto della prescritta autorizzazione, come attestato dai verbali impugnati, sia l'elemento soggettivo, non potendo escludersi la condotta colposa della ricorrente, per aver omesso di rinnovare il permesso per accedere alla ZTL, in difetto di prova di aver fatto tutto il possibile per conformarsi alla legge.
Avverso tale statuizione ha proposto appello evidenziando l'erronea valutazione Parte_2
da parte del primo giudice della non colposità e scusabilità della condotta.
La condotta sottesa alle infrazioni, secondo la prospettazione difensiva dell'appellante, sarebbe infatti connotata dalla buona fede del trasgressore, che non avrebbe volutamente e intenzionalmente violato le norme, come si desumerebbe dalla circostanza che il permesso è stato prontamente rinnovato dopo la notificazione del verbale relativo alla prima violazione accertata.
L'appellante ha altresì contestato la statuizione del primo giudice, in relazione all'interpretazione dell'art. 198 comma secondo d.lgs. n. 285/1992, che consentirebbe in ogni caso l'applicazione di una sola sanzione in ipotesi di violazioni commesse, come nella specie, in un contenuto lasso temporale.
3 ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato. CP_1
2. Il primo motivo di appello è inammissibile.
L'opponente non ha infatti contestato, con il ricorso introduttivo del giudizio di prime cure, la sussistenza dell'elemento soggettivo degli illeciti sanzionati né ha rilevato la configurabilità nella specie dell'esimente della buona fede.
Il giudice di prime cure ha quindi correttamente ritenuto sussistente la condotta colposa del trasgressore, facendo applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità per la quale il principio posto dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981 secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa (Cass. n. 11777/2020).
A prescindere quindi dall'ovvia considerazione che il dovere di controllare la scadenza del permesso grava indubbiamente sul titolare, a nulla rilevando che esso non abbia intenzionalmente violato la norma, essendo sufficiente ai fini della configurabilità della violazione la mera negligenza nell'attivarsi per il rinnovo del permesso, ogni doglianza in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, non tempestivamente contestata in primo grado, è preclusa in appello ai sensi dell'art. 437 c.p.c.
3. Il secondo motivo di ricorso è parzialmente fondato.
Il ricorrente ha evidenziato l'unitarietà della condotta sottesa ai verbali di accertamento impugnati, dei quali ha conseguentemente chiesto l'annullamento.
L'art. 198 d.lgs. n. 285/1992 stabilisce che, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo. In deroga a quanto disposto nel comma 1 dell'art. 198 d.lgs. n. 285/1992, nell'àmbito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in materia di sanzioni amministrative, non è applicabile, allorché siano poste in essere inequivocabilmente più condotte realizzatrici della medesima violazione, l'art. 81 cpv. c.p., relativo alla continuazione, ma esclusivamente il concorso
4 formale, in quanto espressamente previsto nella L. n. 689 del 1981, art. 8, che richiede l'unicità dell'azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni. (Cass. 26434/2014).
Si è altresì affermato che: “La validità degli argomenti addotti non viene intaccata dall'ordinanza interpretativa della Corte Costituzionale n. 14/2007, emessa a seguito della proposizione di una questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 198 C.d.S., comma 2, secondo la quale "non ad ogni accertamento deve necessariamente corrispondere una contravvenzione, trattandosi di condotta (la circolazione in zona vietata) di durata". Con l'ordinanza de qua, la Corte Costituzionale non ha esteso l'applicabilità della continuazione agli illeciti amministrativi, ma ha ritenuto che, quando vi sia brevissimo lasso temporale tra due violazioni (ingressi nella ZTL), il giudice debba valutare la configurabilità una sola condotta di durata” (così Cass. n. 26434/2014).
Deve quindi concludersi che “la disciplina del cumulo materiale di cui all'art. 198, comma secondo,
CDS non può applicarsi nel caso in cui le violazioni siano commesse in un brevissimo lasso di tempo e con riferimento al medesimo tratto stradale, essendo in tal caso la condotta unica e tale da integrare una sola violazione, cui va, quindi, applicata una sola sanzione”. (Cass. n. 22028/2018)
La contiguità temporale tra i due accertamenti e il fatto che siano stati compiuti lungo la stessa via, evidenziano che possa configurarsi non solo un'unica condotta, ma anche un'unica violazione, dal momento che non ad ogni accertamento deve necessariamente corrispondere una contravvenzione, trattandosi di condotte (la circolazione in zona vietata) di durata (sul punto, Corte Cost. n. 14/2007).
Nel caso di specie, le condizioni sopra delineate ricorrono con riferimento ai seguenti verbali: il verbale n. 2244046 relativo ad infrazione commessa il 19.12.2022 alle ore 19.37 in corso Vittorio
Emanuele II e il verbale n. 2244053 relativo ad infrazione commessa il 19.12.2022 ore 19.40 in
Largo dei Fiorentini;
trattandosi di infrazioni commesse con la stessa autovettura a distanza di tre minuti, in un ridotto contesto spaziale, possono essere considerate frutto di una condotta unitaria, con conseguente applicazione di una unica sanzione;
il verbale n. 49077 relativo ad infrazione commessa il 06.01.2023 alle ore 13,19 in corso Vittorio
Emanuele II e il verbale n. 49089 relativo ad infrazione commessa il 06.01.2023 ore 13.26 in largo dei Fiorentini;
trattandosi di infrazioni commesse con la stessa autovettura a distanza di sette minuti, in un ridotto contesto spaziale, possono essere considerate frutto di una condotta unitaria, con conseguente applicazione di una unica sanzione;
il verbale n. 75002 relativo ad infrazione commessa l'11.01.2023 alle ore 13,29 in via Giuseppe
Zanardelli e il verbale n. 75013 relativo ad infrazione commessa l'11.01.2023 ore 13.40 in corso
Vittorio Emanuele II;
trattandosi di infrazioni commesse con la stessa autovettura a distanza di
5 undici minuti, in un ridotto contesto spaziale, possono essere considerate frutto di una condotta unitaria, con conseguente applicazione di una unica sanzione;
il verbale n. 90703 relativo ad infrazione commessa il 14.01.2023 alle ore 00,42 in corso Vittorio
Emanuele II e il verbale n. 90723 relativo ad infrazione commessa il 14.01.2023 ore 00.52 in corso
Vittorio Emanuele II;
trattandosi di infrazioni commesse con la stessa autovettura a distanza di dieci minuti, in un ridotto contesto spaziale, possono essere considerate frutto di una condotta unitaria, con conseguente applicazione di una unica sanzione;
il verbale n. 91543 relativo ad infrazione commessa il 14.01.2023 alle ore 17.00 in corso Vittorio
Emanuele II e il verbale n. 91553 relativo ad infrazione commessa il 14.01.2023 alle ore 17.03 in largo dei Fiorentini;
trattandosi di infrazioni commesse con la stessa autovettura a distanza di tre minuti, in un ridotto contesto spaziale, possono essere considerate frutto di una condotta unitaria, con conseguente applicazione di una unica sanzione;
Per quanto concerne gli ulteriori verbali, relativi ad infrazioni commesse in giorni o in orari differenti, non ricorrendo i presupposti sopra evidenziati per riconoscere l'unitarietà della condotta dell'opponente, il ricorso deve essere rigettato.
In conclusione, l'appello deve trovare parziale accoglimento e devono essere annullati i verbali di accertamento n. 2244053 del 19.12.2022, n. 49089 del 6.01.2023; n. 75013 del l'11.01.2023; n.
90723 del 14.01.2023; n. 91543 del 14.01.2023.
4. In ragione del parziale accoglimento dell'opposizione, le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 2155/2024 ogni Parte_3
diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, annulla i verbali di accertamento n. 2244053 del
19.12.2022, n. 49089 del 6.01.2023; n. 75013 del l'11.01.2023; n. 90723 del 14.01.2023; n. 91543 del 14.01.2023; compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Roma, li 23.04.2025
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
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