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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 02/12/2025, n. 5277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5277 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Civile -
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Gustavo Nanni presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3320/2025 R.G. promossa da
, c.f. (avv. LUCIA PERONI) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
, c.f. (contumace) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO
* * *
Oggetto del processo: «Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità' genitoriale»
* * *
CONCLUSIONI
Parte ricorrente conclude come in verbale 6/11/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti, fra loro non coniugate, hanno intrattenuto una relazione affettiva, ora cessata, dalla quale è nato il figlio (2021), affetto da Sindrome di Cri du Chat. Persona_1
1 La ricorrente ha instaurato l'odierno giudizio chiedendo al Tribunale di provvedere in ordine all'affidamento ed al mantenimento del minore.
La ha spiegato di non svolgere attività lavorativa dalla nascita del figlio, al quale dedica il Pt_1 proprio impegno e con il quale abita presso un immobile in Toscolano Maderno in forza di una locazione destinata a scadere nel 2026, ad un canone di euro 350,00 mensili.
La ha aggiunto che il resistente, già lavoratore dipendente in qualità di magazziniere, Pt_1 percepisce attualmente l'indennità della “NASPI”.
La ricorrente nel presupposto del disinteresse manifestato dal resistente -dedito all'alcool ed incline all'ira- nei confronti del minore, ha insistito per un affidamento superesclusivo.
Il resistente non si è costituito.
All'udienza del 17/07/2025 il G.I., assumendo i provvedimenti provvisori, ha affidato il minore alla madre in via esclusiva, ha imposto al N una contribuzione mensile di euro 250,00 CP_1 nell'interesse del minore ed ha attribuito alla l'integralità dell'assegno unico (sino a quel Pt_1 momento percepito dal solo resistente).
All'udienza del 6/11/2025 la ha chiarito che il figlio gode della pensione di invalidità nella Pt_1 misura di euro 542,00 mensili e del contributo sanitario “B1” nella misura di euro 615,00 mensili.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che l'atteggiamento processuale del resistente avvalori la prospettazione della ricorrente con riguardo all'indifferenza del nei confronti del figlio. CP_1
Il minore dev'essere, pertanto, affidato in via “superesclusiva” alla madre, con facoltà per il padre di frequentarlo il sabato pomeriggio dalle 15,00 alle 19,00 alla presenza della ricorrente (e, cioè, in conformità alle correnti modalità di incontro illustrate dalla stessa all'udienza del 26/6/2025). Pt_1
La casa coniugale dev'essere ovviamente assegnata alla . Pt_1
Le provvidenze stanziate in via amministrativa per far fronte alla disabilità del minore non possono incidere sulla determinazione dell'assegno di mantenimento dovuto dal N (cfr. Cass. ord. n. CP_1
10423/23), assegno che può essere confermato nella misura “minimale” di euro 250,00, senza necessità di particolari indagini istruttorie, somma alla quale si aggiunge, come da richiesta, il 70% delle spese straordinarie.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337 ter ss. c.c.;
2 -affida in via esclusiva rafforzata alla madre, attribuendo a quest'ultima il Persona_1 potere di assumere autonomamente anche le decisioni di maggiore importanza nell'interesse del minore;
-dispone che il padre possa frequentare il figlio secondo le modalità indicate in motivazione;
-assegna la casa coniugale in Toscolano Maderno, via Religione n. 36 alla;
Pt_1
-dispone che il N'Vodjo corrisponda alla entro il giorno 15 di ogni mese la somma di euro Pt_1
250,00 per il mantenimento del figlio, oltre al 70% delle spese straordinarie;
-dispone che l'assegno unico sia attribuito integralmente alla;
Pt_1
-condanna il a rifondere alla ricorrente le spese processuali, liquidate in euro 2.000,00 per CP_1 compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Brescia 27/11/2025
Il presidente estensore dott. Gustavo Nanni
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Civile -
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Gustavo Nanni presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3320/2025 R.G. promossa da
, c.f. (avv. LUCIA PERONI) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
, c.f. (contumace) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO
* * *
Oggetto del processo: «Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità' genitoriale»
* * *
CONCLUSIONI
Parte ricorrente conclude come in verbale 6/11/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti, fra loro non coniugate, hanno intrattenuto una relazione affettiva, ora cessata, dalla quale è nato il figlio (2021), affetto da Sindrome di Cri du Chat. Persona_1
1 La ricorrente ha instaurato l'odierno giudizio chiedendo al Tribunale di provvedere in ordine all'affidamento ed al mantenimento del minore.
La ha spiegato di non svolgere attività lavorativa dalla nascita del figlio, al quale dedica il Pt_1 proprio impegno e con il quale abita presso un immobile in Toscolano Maderno in forza di una locazione destinata a scadere nel 2026, ad un canone di euro 350,00 mensili.
La ha aggiunto che il resistente, già lavoratore dipendente in qualità di magazziniere, Pt_1 percepisce attualmente l'indennità della “NASPI”.
La ricorrente nel presupposto del disinteresse manifestato dal resistente -dedito all'alcool ed incline all'ira- nei confronti del minore, ha insistito per un affidamento superesclusivo.
Il resistente non si è costituito.
All'udienza del 17/07/2025 il G.I., assumendo i provvedimenti provvisori, ha affidato il minore alla madre in via esclusiva, ha imposto al N una contribuzione mensile di euro 250,00 CP_1 nell'interesse del minore ed ha attribuito alla l'integralità dell'assegno unico (sino a quel Pt_1 momento percepito dal solo resistente).
All'udienza del 6/11/2025 la ha chiarito che il figlio gode della pensione di invalidità nella Pt_1 misura di euro 542,00 mensili e del contributo sanitario “B1” nella misura di euro 615,00 mensili.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che l'atteggiamento processuale del resistente avvalori la prospettazione della ricorrente con riguardo all'indifferenza del nei confronti del figlio. CP_1
Il minore dev'essere, pertanto, affidato in via “superesclusiva” alla madre, con facoltà per il padre di frequentarlo il sabato pomeriggio dalle 15,00 alle 19,00 alla presenza della ricorrente (e, cioè, in conformità alle correnti modalità di incontro illustrate dalla stessa all'udienza del 26/6/2025). Pt_1
La casa coniugale dev'essere ovviamente assegnata alla . Pt_1
Le provvidenze stanziate in via amministrativa per far fronte alla disabilità del minore non possono incidere sulla determinazione dell'assegno di mantenimento dovuto dal N (cfr. Cass. ord. n. CP_1
10423/23), assegno che può essere confermato nella misura “minimale” di euro 250,00, senza necessità di particolari indagini istruttorie, somma alla quale si aggiunge, come da richiesta, il 70% delle spese straordinarie.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337 ter ss. c.c.;
2 -affida in via esclusiva rafforzata alla madre, attribuendo a quest'ultima il Persona_1 potere di assumere autonomamente anche le decisioni di maggiore importanza nell'interesse del minore;
-dispone che il padre possa frequentare il figlio secondo le modalità indicate in motivazione;
-assegna la casa coniugale in Toscolano Maderno, via Religione n. 36 alla;
Pt_1
-dispone che il N'Vodjo corrisponda alla entro il giorno 15 di ogni mese la somma di euro Pt_1
250,00 per il mantenimento del figlio, oltre al 70% delle spese straordinarie;
-dispone che l'assegno unico sia attribuito integralmente alla;
Pt_1
-condanna il a rifondere alla ricorrente le spese processuali, liquidate in euro 2.000,00 per CP_1 compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Brescia 27/11/2025
Il presidente estensore dott. Gustavo Nanni
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