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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/12/2025, n. 1799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1799 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1799/2024 R.G.
Promossa da
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
), ivi residente, elettivamente domiciliato in Cagliari presso
[...]
l'avvocato Roberto Cao, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso
Ricorrente
Contro
l' elettivamente Controparte_1
domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefania Sotgia e Alessandro Doa, in virtù di procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione
Convenuto
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 3.6.2024 il signor ha Parte_1
adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “In via cautelare: sospendere
l'efficacia esecutiva del provvedimento emesso da in data 3 marzo CP_1
2023. Nel merito: accertare e dichiarare la sussistenza del diritto in capo
pagina 1 all'odierno ricorrente a percepire per l'anno 2021 i ratei di pensione anticipata ex art. 14 comma 3 del D.L. 4/2019 e, per l'effetto,
l'illegittimità del provvedimento di recupero dell' di € 11.365,20 del CP_1
3.03.23, dichiarando al più esclusivamente ripetibile l'importo di €
294,00 o la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia per le ragioni in espositiva, oltre eventuali interessi. In ogni caso: condannare l' alla CP_1
restituzione delle somme eventualmente trattenute medio tempore indebitamente. Con vittoria di competenze e spese di giudizio da distrarsi
a favore del sottoscritto procuratore, il quale si dichiara antistatario”.
A fondamento del ricorso, ha esposto quanto segue.
Ha allegato che, essendo in possesso dei relativi requisiti (età minima non inferiore ai 62 anni e anzianità contributiva non inferiore a 38 anni), in data 29.7.2020 aveva presentato all' la domanda di trattamento CP_1
pensionistico anticipato di cui all'art. 14, comma 3, del D.L. 4/2019, c.d. pensione quota 100.
In data 14.10.2021 l aveva comunicato al ricorrente CP_1
l'accoglimento della domanda, e pertanto al medesimo era stata liquidata la pensione anticipata, con decorrenza dal 1° settembre 2020.
Nell'anno 2021, ritenendo erroneamente che, pur usufruendo della detta pensione anticipata, potesse sempre svolgere attività lavorativa sino ad un importo massimo di euro 5.000,00, il ricorrente aveva prestato attività lavorativa per un brevissimo periodo.
Più precisamente, pur difettando di un vero e proprio vincolo di subordinazione, il ricorrente aveva lavorato con contratto a tempo determinato e con qualifica di operaio di manovra in favore della
[...]
dal 18 ottobre 2021 al 25 ottobre 2021 e dal 3 novembre 2021 al 19 Pt_2
novembre 2021
Di conseguenza, nell'anno 2012 egli aveva percepito, oltre alla pensione quota 100, la somma lorda di euro 637,00 come corrispettivo per il detto lavoro subordinato, di cui euro 294,00 lordi per il periodo dal
18 ottobre 2021 al 25 ottobre 2021 ed euro 343,00 lordi per il periodo dal
pagina 2 3 novembre 2021 al 19 novembre 2021.
Con comunicazione del 3.3.2023 l' , quale sanzione per il cumulo CP_1
della pensione con il reddito da lavoro dipendente, aveva intimato al ricorrente il recupero della pensione erogata per l'anno 2021, con indebito pari ad euro 11.365,20.
Considerata illegittima tale richiesta, in data 20.6.2023 il ricorrente aveva presentato – tramite patronato – ricorso amministrativo al
Comitato Provinciale al fine di vedersi annullare il provvedimento CP_1
di ripetizione dell'indebito sopra citato.
Con provvedimento n. 235392 del 25.10.2023, il Controparte_2
aveva deliberato la reiezione del ricorso, confermando la
[...]
sussistenza dell'indebito.
Tanto premesso in fatto, parte ricorrente ha richiamato l'art. 14, comma 3, del D.L. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L.
26/2019, che prevede il divieto di cumulo “fino alla maturazione della pensione di vecchiaia” dei redditi da lavoro dipendente con la prestazione pensionistica “nello stesso periodo”, senza tuttavia esattamente specificare le relative conseguenze in caso si verifichi il detto cumulo.
Secondo parte ricorrente, l'interpretazione della norma data dall' CP_1
con una propria circolare, la n. 117 del 2019, in forza della quale il pagamento della pensione è sospeso nell'anno in cui siano stati percepiti i redditi da lavoro, nonché nei mesi dell'anno, precedenti a quello di compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia, in cui siano stati percepiti i predetti redditi, si poneva in contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione.
Invero, secondo il ricorrente, applicando la citata circolare CP_1
disponente la ripetizione dell'intera prestazione previdenziale erogata in un anno (a fronte di redditi da lavoro, talvolta esigui, maturati nel periodo di erogazione della pensione) si finirebbe per trattare in modo analogo situazioni differenti, con evidente violazione del principio di
pagina 3 ragionevolezza e proporzionalità, nonché si svuoterebbe di contenuto lo stesso dettato dell'art. 38 Cost., privando irrimediabilmente il lavoratore pensionato delle garanzie economiche minime per far fronte alle esigenze di vita.
Secondo parte ricorrente, l'interpretazione preferibile era nel senso di considerare compatibili con l'erogazione della pensione c.d. quota 100 redditi di importo irrisorio, siccome derivanti da prestazioni del tutto isolate, per un periodo pochi giorni, come avvenuto nel caso di specie.
Secondo un'altra interpretazione, la nozione di non cumulabilità deve essere interpretata nel suo significato letterale, dovendosi escludere che la pensione anticipata possa sommarsi con il reddito da lavoro: di conseguenza, la sola retribuzione percepita nell'arco temporale individuato dalla legge deve essere detratta dall'ammontare del trattamento di quiescenza, dando luogo ad un indebito di pari importo, soggetto al recupero da parte dell' . CP_1
Applicando tale ultima soluzione interpretativa, il cumulo vietato dalla legge avrebbe riguardato, nel caso concreto, un periodo limitatissimo di appena sei giorni (dal 18 ottobre 2021 al 24 ottobre) e per un reddito lordo di euro 294,00, pari a euro 158,21 netti.
Ciò in quanto in data 24 ottobre 2021 il ricorrente (nato il [...]) aveva compiuto 67 anni e, conseguentemente, da tale data in poi era venuto meno il divieto di cumulo tra pensione anticipata e reddito da lavoro dipendente.
2. L' si è costituito in giudizio, contestando le avverse domande CP_1
ed invocandone il rigetto.
3. La causa, istruita con produzioni documentali, è stata quindi tenuta in decisione in seguito al deposito di note sostitutiva della trattazione orale, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
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4. Il ricorso è fondato, per quanto di ragione, per i motivi di seguito esposti.
pagina 4 Ritiene questo Tribunale di dover richiamare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., l'ampia ed esaustiva motivazione della sentenza n. 594/2025 pubblicata il 16.4.2025 (est. G. Carta), pronunciata in un'analoga controversia, laddove si è concluso nel senso che, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale ivi ricostruito, appare preferibile un'interpretazione della disposizione dell'art. 14, comma 3°, del D.L. 4/2019 più conforme all'art. 38, comma 2°, Cost., che impone di assicurare ai lavoratori i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di vecchiaia, e ciò in quanto la revoca totale della pensione per tutto l'anno qualora vi sia produzione di redditi da lavoro dipendente, di qualunque misura, anche contenuta, implica necessariamente l'erosione della funzione previdenziale della pensione, che deve trovare esplicazione nella misura in cui il pensionato non ricavi altri redditi da lavoro.
Il giudice ha quindi accolto la domanda proposta dal ricorrente, limitando il divieto di cumulo alla sola differenza tra l'importo della pensione e i redditi derivanti dai rapporti di lavoro dipendente, e conseguentemente accertando entro tali limiti la percezione indebita del trattamento pensionistico.
Applicando tali principi al caso di specie, la prestazione risulta spettante, detratto il solo importo indebito netto di euro 158,21, e, di conseguenza, l' deve essere condannato alla restituzione delle CP_1
somme eventualmente trattenute eccedenti l'indebito di cui sopra.
5. In considerazione delle difficoltà sottese all'interpretazione del dato normativo e della presenza di orientamenti contrastanti, le spese processuali vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accoglie il ricorso per quanto di ragione, e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di alla percezione della pensione c.d. Parte_1
pagina 5 quota 100 per l'anno 2021, detratto a titolo di indebito l'importo netto di euro 158,21;
2) condanna l' a restituire le somme eventualmente recuperate in CP_1
eccedenza rispetto a quanto indicato al punto che precede;
3) compensa integralmente le spese processuali.
Cagliari, 16.12.2025.
Il Giudice dott. Andrea Bernardino
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