Art. 4.
Cessa il vigore dei decreti legislativi 26 ottobre 1947, n. 1589, ed 11 aprile 1948, n. 462 .
Restano ferme tuttavia le agevolazioni di cui agli articoli 1 e 2 dei decreti anzidetti per pacchi e merci ivi previsti presentati in dogana entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Cessa il vigore dei decreti legislativi 26 ottobre 1947, n. 1589, ed 11 aprile 1948, n. 462 .
Restano ferme tuttavia le agevolazioni di cui agli articoli 1 e 2 dei decreti anzidetti per pacchi e merci ivi previsti presentati in dogana entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.