Art. 3.
Il numero dei posti messi a concorso per esame, per la nomina a notaio, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia del 4 luglio 1970, e' aumentato nella misura massima prevista dall'articolo 1 della presente legge.
I posti da assegnarsi ai notai nominati in virtu' della disposizione del precedente comma sono scelti tra quelli disponibili di cui all' articolo 8, primo comma, del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953 .
L'assegnazione e' fatta in base alle indicazioni di preferenza rese dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria, osservando le altre disposizioni contenute nell' articolo 5 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728 .
Il numero dei posti messi a concorso per esame, per la nomina a notaio, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia del 4 luglio 1970, e' aumentato nella misura massima prevista dall'articolo 1 della presente legge.
I posti da assegnarsi ai notai nominati in virtu' della disposizione del precedente comma sono scelti tra quelli disponibili di cui all' articolo 8, primo comma, del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953 .
L'assegnazione e' fatta in base alle indicazioni di preferenza rese dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria, osservando le altre disposizioni contenute nell' articolo 5 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728 .