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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 21/01/2026, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 477/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3990/2024 depositato il 12/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301J100130/2024 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301J100130/2024 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3192/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Parte ricorrente insiste in ricorso ed in memorie illustrative.
Resistente/Appellato: L' Ade si riporta alle controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TY301J100130/2024, relativo all'anno d'imposta 2018, con cui l'Agenzia delle Entrate recuperava IRPEF, addizionali, IVA, contributi e applicava sanzioni, contestando:
– la perdita del regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile ex art. 27 D.L. 98/2011;
– l'erroneità dell'imputazione di redditi da fabbricati;
– la possibilità di emendare la dichiarazione 2017 sulla base del principio di cassa.
L'Ufficio si costituiva depositando controdeduzioni articolate sulle cause di decadenza dal regime e sull'insussistenza dei presupposti per il beneficio nel 2018, alla luce delle risultanze dichiarative 2015–2017
e dei valori sopra soglia dichiarati nel 2016.
La causa veniva discussa e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1. Sulla decadenza dal regime di vantaggio
Dagli atti emerge che il contribuente:
– nel 2016 dichiarava compensi pari a € 32.643,00, valore superiore al limite di € 30.000,00, condizione essenziale per la permanenza nel regime di vantaggio ai sensi dell'art. 1, comma 96, L. 244/2007;
– nel 2017, in due dichiarazioni presentate il 14.06.2018 e 28.06.2018, non applicava il regime di vantaggio, compilando il quadro RE invece del quadro LM, manifestando la volontà di assoggettarsi al regime ordinario, salvo poi modificarla con dichiarazione del 28.11.2023, tardiva rispetto al periodo utile.
In base all'art. 27, comma 4, D.L. 98/2011, il regime cessa di applicazione dall'anno successivo al venir meno dei requisiti. La perdita del beneficio nel 2016 impediva, quindi, l'accesso al regime per il 2017 e per il 2018. La successiva dichiarazione integrativa del 2023 non è idonea, per costante giurisprudenza, a ripristinare un regime decaduto per legge, non trattandosi di mero errore materiale ma di decadenza oggettiva derivante dal superamento dei limiti normativi.
2. Sulla dedotta emendabilità della dichiarazione
Le doglianze del contribuente si fondano sul principio di emendabilità delle dichiarazioni fiscali, pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità per evitare un prelievo indebito basato su errori di fatto o di diritto.
Il Collegio richiama tale principio ma rileva che esso trova applicazione solo quando l'errore incide sull'obbligazione tributaria, non quando il contribuente è decaduto ex lege da un regime agevolativo per superamento di soglia o per esercizio pregresso dell'attività professionale. Nel caso in esame, la decadenza non deriva da un errore dichiarativo bensì da:
– superamento della soglia di cui alla L. 244/2007;
– esercizio continuativo di attività professionale nei tre anni precedenti, rilevante ai fini del comma 2 dell'art. 27 D.L. 98/2011. [2DOCUMENT…002077738 | PDF]
Pertanto, l'invocato potere di correzione non rileva ai fini della ricostruzione dei requisiti per il regime di vantaggio.
3. Sui redditi da fabbricati
L'Ufficio ha ricostruito correttamente i redditi derivanti dal contratto di locazione registrato al n. 6584/3 del
12.06.2014, individuando l'imponibile di € 434,00 e la relativa imposta di cedolare secca pari a € 91,00.
La parte ricorrente non ha fornito elementi idonei a confutare tale ricostruzione.
4. Conclusioni sul merito
Alla luce delle risultanze documentali e della disciplina normativa applicabile, il ricorso non può trovare accoglimento.
Tuttavia, considerata:
– la complessità della normativa sul regime di vantaggio;
– la pluralità di dichiarazioni 2017 e la confusione generata dal meccanismo dichiarativo;
– la buona fede rappresentata dal contribuente;
si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente le spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa spese. Palermo,15.12.25
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3990/2024 depositato il 12/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301J100130/2024 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301J100130/2024 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3192/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Parte ricorrente insiste in ricorso ed in memorie illustrative.
Resistente/Appellato: L' Ade si riporta alle controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TY301J100130/2024, relativo all'anno d'imposta 2018, con cui l'Agenzia delle Entrate recuperava IRPEF, addizionali, IVA, contributi e applicava sanzioni, contestando:
– la perdita del regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile ex art. 27 D.L. 98/2011;
– l'erroneità dell'imputazione di redditi da fabbricati;
– la possibilità di emendare la dichiarazione 2017 sulla base del principio di cassa.
L'Ufficio si costituiva depositando controdeduzioni articolate sulle cause di decadenza dal regime e sull'insussistenza dei presupposti per il beneficio nel 2018, alla luce delle risultanze dichiarative 2015–2017
e dei valori sopra soglia dichiarati nel 2016.
La causa veniva discussa e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1. Sulla decadenza dal regime di vantaggio
Dagli atti emerge che il contribuente:
– nel 2016 dichiarava compensi pari a € 32.643,00, valore superiore al limite di € 30.000,00, condizione essenziale per la permanenza nel regime di vantaggio ai sensi dell'art. 1, comma 96, L. 244/2007;
– nel 2017, in due dichiarazioni presentate il 14.06.2018 e 28.06.2018, non applicava il regime di vantaggio, compilando il quadro RE invece del quadro LM, manifestando la volontà di assoggettarsi al regime ordinario, salvo poi modificarla con dichiarazione del 28.11.2023, tardiva rispetto al periodo utile.
In base all'art. 27, comma 4, D.L. 98/2011, il regime cessa di applicazione dall'anno successivo al venir meno dei requisiti. La perdita del beneficio nel 2016 impediva, quindi, l'accesso al regime per il 2017 e per il 2018. La successiva dichiarazione integrativa del 2023 non è idonea, per costante giurisprudenza, a ripristinare un regime decaduto per legge, non trattandosi di mero errore materiale ma di decadenza oggettiva derivante dal superamento dei limiti normativi.
2. Sulla dedotta emendabilità della dichiarazione
Le doglianze del contribuente si fondano sul principio di emendabilità delle dichiarazioni fiscali, pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità per evitare un prelievo indebito basato su errori di fatto o di diritto.
Il Collegio richiama tale principio ma rileva che esso trova applicazione solo quando l'errore incide sull'obbligazione tributaria, non quando il contribuente è decaduto ex lege da un regime agevolativo per superamento di soglia o per esercizio pregresso dell'attività professionale. Nel caso in esame, la decadenza non deriva da un errore dichiarativo bensì da:
– superamento della soglia di cui alla L. 244/2007;
– esercizio continuativo di attività professionale nei tre anni precedenti, rilevante ai fini del comma 2 dell'art. 27 D.L. 98/2011. [2DOCUMENT…002077738 | PDF]
Pertanto, l'invocato potere di correzione non rileva ai fini della ricostruzione dei requisiti per il regime di vantaggio.
3. Sui redditi da fabbricati
L'Ufficio ha ricostruito correttamente i redditi derivanti dal contratto di locazione registrato al n. 6584/3 del
12.06.2014, individuando l'imponibile di € 434,00 e la relativa imposta di cedolare secca pari a € 91,00.
La parte ricorrente non ha fornito elementi idonei a confutare tale ricostruzione.
4. Conclusioni sul merito
Alla luce delle risultanze documentali e della disciplina normativa applicabile, il ricorso non può trovare accoglimento.
Tuttavia, considerata:
– la complessità della normativa sul regime di vantaggio;
– la pluralità di dichiarazioni 2017 e la confusione generata dal meccanismo dichiarativo;
– la buona fede rappresentata dal contribuente;
si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente le spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa spese. Palermo,15.12.25