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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 04/11/2025, n. 1810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1810 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2023 del 2021 - Pag. 1 di 14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Beatrice Magaro' Presidente dott. Alessandro Caronia Giudice rel. ed est. dott. Eduardo Bucciarelli Giudice
ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2023 del 2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a OS (CS) in [...] Parte_1 C.F._1 06.03.81, rappresentata e difesa dall'avv. NICOLETTI FRANCESCO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE– E
, C.F. , parte nata a CALCUTTA (India) in [...] Controparte_1 C.F._2 19.07.85, rappresentata e difesa dall'avv. RUFFO MASSIMO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE – NONCHÉ
presso il Tribunale di Castrovillari Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni. Con ricorso depositato in Cancelleria in data 11.08.21 parte ricorrente Pt_1
ha introdotto il presente procedimento contenzioso nei confronti della moglie
[...]
. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la parte ricorrente ha dedotto Controparte_1 che:
- Le parti hanno contratto matrimonio in data 28.10.06;
- dalla loro unione sono nati tre figli: , nata a Corigliano Calabro in [...] Persona_1 09.02.07, , nata a [...] in data [...] e Persona_2 Parte_2
nato a [...] il [...];
[...]
- la coppia stabiliva la propria dimora familiare in Rossano alla Via Alcide De Gasperi n. 11, di proprietà della sig.ra e ristrutturata dalla coppia mediante stipulazione di CP_1 un mutuo cointestato a tasso variabile di € 50.000,00 da rimborsare in 240 rate mensili da circa € 290,00 sino al 2034;
- tra le parti è venuta meno la comunione materiale e spirituale necessaria per il prosieguo sereno, pacifico della vita coniugale tanto che, già da tempo, la coppia vive separata pur avendo, in diverse occasioni, tentato una riconciliazione;
- la sig.ra , ha svolto, saltuariamente, l'attività di bracciante agricola;
Controparte_1 R.G. n. 2023 del 2021 - Pag. 2 di 14
- il sig. è socio della RE ER SR ( ), società che, Parte_1 P.IVA_1 per come si evince dalle dichiarazioni dei redditi allegate e relative agli ultimi tre anni (anno di imposta 2017-2018-2019, anno 2020 in corso di elaborazione, ndr), riporta una situazione economica in perdita;
- dal luglio 2020, il sig. è stato assunto come operaio dalla predetta società con Pt_1 contratto part time che prevede un salario mensile, comprensivo degli assegni familiari, pari ad € 800,00 circa;
Tanto premesso, la parte ricorrente ha concluso chiedendo al Tribunale adito di: a. Dichiarare la separazione personale dei coniugi ed autorizzarli a vivere separati e con obbligo di mutuo rispetto;
b. Disporre l'affido condiviso dei minori con collocazione stabile presso la madre presso l'abitazione familiare che resterà a quest'ultima assegnata e con diritto per il padre di vedere e tenere con sé i figli minori tutti i pomeriggi (dal lunedì al venerdì) dalle 18:00 alle 20:00 e due fine settimana alternati al mese dal sabato all'uscita di scuola sino alla mattina del lunedì successivo quando provvederà ad accompagnarli presso i rispettivi istituti scolastici. Durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé i figli ad anni alterni dal 23 al 29 Dicembre oppure dal 30 Dicembre al 6 Gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo; nel periodo delle vacanze estive i minori trascorreranno con il padre nel mese di settembre e prima dell'inizio dell'anno scolastico una settimana. Per le altre festività (compleanni, onomastici, Ferragosto ecc. ecc.) si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
c. Porre a carico del sig. l'obbligo al versamento di un assegno di Parte_1 mantenimento per i figli pari a complessive € 250,00 da versarsi entro il 5 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie documentate e preventivamente concordate;
d. Il finanziamento di cui alla lett. b) verrà pagato al 50% dai coniugi a ciò già obbligati;
e. Vittoria di spese e competenze di lite. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.12.21, si è costituita la parte resistente, la quale ha dedotto che:
- L'ultima residenza comune dei coniugi veniva fissata in Corigliano Rossano, alla Piazza A. De Gasperi,11, in appartamento di proprietà esclusiva della ricorrente, sig.ra ; Controparte_1
- I coniugi, per grave incompatibilità di carattere ed incomprensioni, non hanno più un'unione affettiva e sentimentale e la convivenza sotto lo stesso tetto è divenuta intollerabile oltre che insostenibile. Va detto, tuttavia, contrariamente a quanto sostiene il , che tale intollerabilità è scaturita da comportamenti contrari di quest'ultimo a Pt_1 quelli che sono gli obblighi normativamente imposti ai coniugi. In particolare il sig.
si è reso colpevole di gravi reati nei confronti della sig.ra Parte_1 CP_1 (condannati, tra l'altro con Sentenza del medesimo Tribunale di Castrovillari n.
[...] 202/20 Sent- N. 3779/19 R.G.N.R- N. 3416/19 R.G.I.P. depositata il 30.10.20, che si allega), e che hanno costituito la causa prevalente ed esclusiva del deterioramento del rapporto coniugale, ragion per cui sin da ora si chiede che l'On.le Tribunale voglia addebitare la colpa della separazione allo stesso sig. ; Parte_1
- E, difatti, in virtù di tali comportamenti nei confronti della sig.ra , il resistente CP_1
è stato imputato per il reato di maltrattamenti ex art. 572 c.p, in relazione al quale è stata disposta dapprima la misura coercitiva dell'allontanamento dalla casa familiare (motivo per il quale la convivenza tra i coniugi veniva interrotta anche per ordine dell'Autorità procedente) e successivamente, quest'ultimo veniva condannato ad anni 3 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali ed oltre ancora al risarcimento del danno (liquidato in Euro 10.000) in favore della costituita parte civile;
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- Dal momento della comminazione della predetta misura coercitiva (21.11.2019), il non ha più abitato la casa coniugale ed i coniugi non hanno più Parte_1 convissuto, essendosi interrotta ogni prospettiva di ricongiungimento dell'unione familiare;
- Nell'ottica di fornire al Presidente elementi utili alla pronuncia dei provvedimenti a carattere economico, si fa presente quanto segue: la casa ove è stata fissata la residenza coniugale, è di proprietà esclusiva della ricorrente, alla stessa donata dai propri genitori. La resistente chiede che la predetta abitazione gli venga assegnata sia perché proprietaria esclusiva della stessa e sia in quanto, con la medesima, hanno continuato ad abitarla ininterrottamente, i figli minori della coppia dei quali si occupa quasi esclusivamente la
, sostenendone i relativi costi;
Controparte_1
- Dal momento della applicazione della indicata misura coercitiva in capo al Pt_1
(21.11.2019), quest'ultimo, difatti, rifiuta di versare un seppur minimo contributo a titolo di mantenimento mensile dei figli minori, né tanto meno contribuisce a diverso titolo, per spese straordinarie od altro, limitandosi a versare del tutto sporadicamente cifre irrisorie ed assolutamente insufficienti al sostentamento di tre figli minori in tenera età;
- Del tutto inveritieri poi, appaiono gli assunti di controparte, circa la situazione reddituale e patrimoniale in perdita della RE service srl, del quale il è socio. La Pt_3 predetta Società operante nel campo delle forniture di mobilio ed apparecchiature di esercizi commerciali, difatti, gode di “fiorente salute commerciale” e di patrimonio mobiliare, beni strumentali, beni ammortizzabili e/o componenti reddituali assolutamente positivi, tanto da aver fatto registrare un ammontare di ricavi di impresa nell'anno 2020 pari ad Euro 270.673,00 (rigo RG2 dichiarazione dei redditi società di persone 2020 prodotta da controparte)!
- Ed il benessere della Società di cui è socio tutt' ora il è testimoniato dagli Pt_3 investimenti da quest'ultima effettuati per gli acquisti di materie prime (attrezzature e mobilio per esercizi commerciali e negozi, da commercializzare) che nell'anno 2020 ammontano ad € 208.462,00 (rigo RG15 dichiarazione 2020 sopra citata) e dal fatto che, contrariamente a quanto indicato da parte ricorrente, non è stata assolutamente in perdita (Rigo RG34 ed RN2) ed anzi evidenzia ricavi d'impresa positivi;
- La presumibilmente fittizia assunzione di parte ricorrente alle dipendenze della RE ER Srl, di cui è socio, pare in realtà un abile (ma maldestro) tentativo di nascondere per l'appunto la florida situazione patrimoniale e reddituale del ricorrente, ben conscio della precaria situazione familiare e dell'imminente intenzione della sig.ra CP_1 di procedere a richiesta di separazione con addebito, nonché al risarcimento dei
[...] danni derivanti dai reati commessi;
- La resistente, invece, è sempre stata casalinga dedita alla cura dei tre figli minori ma, dall'anno 2020, spinta dalla necessità di mantenere se stessa ed i propri figli, ha iniziato a prestare saltuariamente attività di bracciante agricola assunta, difatti, con contratto a tempo determinato (stagionale) e percepisce redditi esigui che non le consentono un adeguato e dignitoso sostentamento, lavorando per brevissimi periodi. In particolare, nell'anno 2020 (CUD 2021) ha percepito un reddito imponibile di soli 4.394,47, assolutamente insufficiente a poter garantire un dignitoso mantenimento soprattutto ai tre i tre figli minori.
- La predetta resistente, nell'anno 2020, inoltre non ha percepito alcuna indennità . CP_3 Tanto premesso, la parte resistente ha concluso chiedendo al Tribunale adito di: a. Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b. In via riconvenzionale: Addebitare la separazione al marito, sig. , per Parte_1 grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio per tutti i motivi indicati nel presente atto;
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c. Disporre l'affidamento congiunto dei figli minori , Persona_1 Persona_2 e ad entrambi i genitori, con esercizio separato della potestà riguardo Parte_2 alle questioni di ordinaria amministrazione;
d. Assegnare la casa coniugale di proprietà esclusiva della ricorrente, sita in Corigliano Rossano (Cs), alla Piazza A. De Gasperi,11, alla sig.ra con ogni Controparte_1 arredo e corredo in essa esistente che continuerà ad abitarla con i figli minori;
e. Diritto di visita come indicato in comparsa;
f. Ordinare al sig. di corrispondere mensilmente alla sig.ra Parte_1 CP_1
l'importo di € 900,00 (pari ad € 300,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo
[...] per il mantenimento mensile dei figli minori. Somme da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente a norma degli indici ISTAT, come per legge;
g. Porre, inoltre, a carico del ed in favore della sig.ra , Parte_1 Controparte_1 un assegno mensile, a titolo di concorso di mantenimento della medesima resistente, pari ad € 200,00 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente a norma degli indici ISTAT come per legge;
h. Disporre che il resistente , contribuisca nella misura del 50% alle spese Parte_1 straordinarie necessarie per i figli minori come per legge, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo a quelle mediche, scolastiche, ricreative e sportive;
i. Con vittoria di spese e competenze di lite Instauratosi ritualmente il contraddittorio, prodotta documentazione, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Presidente con ordinanza depositata in Cancelleria in data 5.1.22 ha così statuito:
“1) dispone che i coniugi vivranno separati e liberi di fissare la propria residenza ovunque lo riterranno opportuno.
2) dispone che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori con abitazione presso la madre con diritto del padre di vederli quando lo riterrà opportuno e con preavviso di almeno ventiquattro ore.
3) dispone che i genitori trascorreranno con i figli minori, alternativamente, le festività natalizie nei periodi dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio nonchè le vacanze pasquali dal Giovedì Santo fino al lunedì;
4) dispone che il padre potrà trascorrere con i minori un periodo di giorni venti durante la stagione estiva, nel mese di agosto, in difetto di diverso accordo tra le parti. Tali modalità di visita e trattenimento potranno essere modificate previo consenso tra i coniugi e sempre nell'interesse dei minori.
5) Assegna la casa coniugale a e concede al coniuge un termine di giorni Controparte_1 trenta per prelevare i propri effetti personali.
6) dispone, impregiudicati gli ulteriori accertamenti eventualmente necessari, che Parte_4 corrisponda un assegno mensile di € 600 quale contributo per il mantenimento per
[...] il coniuge e i figli minori, da versare entro la prima decade di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat;
L'assegno è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore, quali, a titolo esemplificativo, le spese per : il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco. 7) dispone che il predetto genitore concorra al 50 % delle spese straordinarie, mediche, scolastiche e ludiche, ) ed in particolare:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non R.G. n. 2023 del 2021 - Pag. 5 di 14
cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
.
8) Designa il dott. Caronia quale Giudice Istruttore, e fissa l'udienza di prima comparizione al 24 maggio 2022 ore di rito con notifica, a cura del ricorrente, della presente ordinanza a parte resistente, nel termine perentorio di giorni 45 prima dell'udienza.
9) Assegna alla parte ricorrente un termine di giorni 30 per il deposito di memoria integrativa ai sensi dell'art. 163 3° comma Nr. 2-3-4-5-6 e assegna a parte convenuta il termine di cui agli artt. 166 e 167 1° e 2° co. cpc per la costituzione in giudizio, nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d' ufficio.
10) Avverte parte resistente che la costituzione, oltre il suddetto termine, implica la decadenza di cui all' art. 167 cpc, e che, oltre il predetto termine non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
11) dispone la trasmissione degli atti al PM Il Presidente Massimo Lento” Rimesse le parti dinanzi al G.I. la causa è stata istruita per mezzo degli accertamenti della Guardia di Finanza, della relazione dei Servizi Sociali nonché attraverso l'escussione dei testi ammessi. Quanto alle prove contrarie non ammesse, si rinvia alla motivazione contenuta nella ordinanza del 14.4.23, dal momento che la stessa non risulta affatto scalfita dalle deduzioni della parte ricorrente.
2. Conclusioni delle parti.
All'udienza del giorno 20.05.25 le parti hanno concluso come in atti. R.G. n. 2023 del 2021 - Pag. 6 di 14
3. Impossibilità di tenere conto delle allegazioni svolte per la prima volta in sede di comparsa conclusionale dalla difesa della parte ricorrente. Tali allegazioni non possono essere prese in considerazione ai fini della decisione, poiché si tratta di contenuti estranei alla funzione della comparsa conclusionale, che è atto nel quale è consentito alle parti illustrare e sviluppare domande ed eccezioni già svolte, ma non certamente introdurre nuovi temi d'indagine o argomentazioni difensive che non poggino su fatti in precedenza accertati o su acquisizioni processuali mai oggetto di contestazione. A ragionare diversamente sarebbe sovvertito il sistema delle preclusioni assertive ed istruttorie previsto nel codice di rito e non si consentirebbe alla controparte di esercitare appieno il diritto di difesa, al contraddittorio ed alla prova. A maggior ragione tanto vale, mutatis mutandis, per quanto allegato soltanto in sede di memorie di replica e prodotto in allegato alla stessa. Con le memorie di cui all'art. 190 c.p.c. le parti possono solo replicare alle deduzioni avversarie ed illustrare ulteriormente le tesi difensive già enunciate nelle comparse conclusionali e non anche esporre questioni nuove o formulare nuove conclusioni, sulle quali, pertanto, il giudice non può e non deve pronunciarsi (v. Cass. Civ. Ord. n. 98 del 2016; Cass. Civ. n. 22970 del 2004).
4. La domanda di separazione.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, che pure avrebbe dovuto palesarsi opportuna, soprattutto nell'interesse dei figli, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
5. Le domande di addebito della separazione. Solo la ha formulato richiesta di addebito della separazione. CP_1 La domanda è fondata e merita accoglimento. Da una analisi critica e coordinata delle risultanze istruttorie, emerge un clima vessatorio nel corso del rapporto matrimoniale con esplicito riferimento a specifici episodi violenti e aggressivi, esattamente collocati nello spazio e nel tempo. In tal senso depone la sentenza del Tribunale di Castrovillari del 30.10.20, con la quale il
è stato condannato alla pena di tre anni di reclusione, sentenza confermata in Cassazione, Pt_1 con provvedimento recante ordine di carcerazione depositato dallo stesso ricorrente. Nella medesima direzione si muovono, altresì, le deposizioni testimoniali rese anche in questo giudizio dai genitori della , i quali, in relazione all'ultimo episodio che ha CP_1 ingenerato, peraltro, l'ordine di allontanamento, hanno rammentato in maniera univoca la aggressione subita dalla figlia e gli esiti della stessa sul rapporto di coniugio. Di contro, alcun elemento in senso contrario è stato fornito dal , volto ad una Pt_1 ricostruzione alternativa dei suddetti episodi. In particolare, a fronte delle allegazioni di parte resistente, il si è limitato ad una contestazione generica – e come tale inidonea allo scopo – Pt_1 dei fatti dedotti. Ora, il ricorso alla violenza nei confronti dell'altro coniuge è certamente un fatto che rende intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale e suscettibile di recare grave pregiudizio alla prole. Infatti, si tratta di una condotta che viola in modo chiaro ed inequivocabile tutti i doveri che il coniuge si è assunto con il vincolo del matrimonio e che attenta al diritto costituzionalmente tutelato dell'integrità morale. R.G. n. 2023 del 2021 - Pag. 7 di 14
Per l'effetto, la presenza di una condotta di uno dei partner di aggressione ingiustificata a beni fondamentali della persona è idonea ex sé a giustificare l'addebito della separazione (v. anche Cass. Civ. n. 8928 del 2012). Tali condotte, infatti, traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità fisica e l'integrità morale e sociale dell'altro coniuge, oltrepassano quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner e si sottraggono anche alla comparazione con il comportamento dell'altro coniuge. Deve rammentarsi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, le violenze fisiche (ma lo stesso discorso deve essere riferito in ordine alle violenze morali) costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio - non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito all'autore, esonerando il giudice del merito dal dovere di comparare le stesse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, con il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale ed essendo compatibili solo con comportamenti omogenei (cfr., in questi termini, ad esempio, Cass. Civ. ordinanza n. 7388 del 2017; Cass. civ. n. 31351 del 2022). Per l'effetto, la domanda di addebito formulata dalla parte resistente – ricorrente in riconvenzionale - ha trovato adeguato riscontro nelle risultanze dell'istruttoria ed è, pertanto, meritevole di accoglimento.
La separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151 2° comma c.c., con addebito esclusivo a . Parte_1
6. L'affidamento dei figli minori. Nulla deve essere statuito in ordine ad affidamento, collocamento e visite di , la Per_1 quale, nel corso del giudizio, è diventata maggiorenne. Per l'effetto ogni provvedimento relativo al suo affidamento deve ritenersi implicitamente caducato. Quanto agli altri due figli della coppia, a livello generale vanno premessi i seguenti principi: I. La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dagli art. 337 ter e seguenti c.c. con riferimento alla separazione personale dei coniugi, non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori (nella specie, la madre) e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (Cass. civ. n. 18131 del 2013). II. Il grave conflitto fra i genitori non è, di per sé solo, idoneo ad escludere l'affidamento condiviso, che il legislatore ha mostrato di ritenere il regime ordinario (Cass. civ. n. 1777 del 2012). III. In tema di separazione personale, la mera conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre assume connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico- fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass. civ., n. 5108 del 2012). IV. La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (v. Cass. civ. n. 26587 del 2009). R.G. n. 2023 del 2021 - Pag. 8 di 14
Orbene, ad avviso del Collegio, non può che disporsi l'affido esclusivo di ed Per_2 alla madre, dal momento che l'affido anche al padre sarebbe pregiudizievole per l'interesse Pt_2 dei minori. Invero, sotto un primo profilo, non vi è dubbio che il ricorrente sia inadempiente rispetto all'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento. Parte resistente, infatti, ha prodotto il titolo e dedotto l'altrui inadempimento, almeno parziale, secondo le pacifiche regole in materia di ripartizione dell'onere della prova in tema di obbligazioni. Nessuna prova di carattere documentale è stata offerta in relazione all'esatto adempimento da parte del ricorrente, relativamente alla intervenuta corresponsione delle somme necessarie per il mantenimento disposto in sede presidenziale. In secondo luogo, dalla relazione del Servizio Sociale depositata in data 10.10.23, è emerso che il ha ammesso la sua arrendevolezza e lo scarso impegno, tramutatosi in assenza, nella Pt_1 relazione con i figli. Inoltre, “Dai colloqui svolti con i familiari del signor è emersa Pt_3 l'incapacità del signor di saper ascoltare, essere presente, essere autorevole e sapersi Pt_1 relazionare con i figli minori” e, inoltre, “All'osservazione dell'équipe il signor si Pt_1 presenta come una persona molto sicura di sè che non riesce ad elaborare gli eventi per come sono avvenuti, mancando di rispetto, peccando di presunzione, limitandosi nel riuscire ad ammettere le proprie colpe ed emozioni e a rivisitare gli accaduti per riscrivere un nuovo copione senza cadere nella ripetitività. Tale immaturità ha comportato non poche conseguenze sul benessere e la crescita personologica dei minori che presentano stati ansiosi e di discontinuità attentiva”. Sotto un terzo profilo, non può non evidenziarsi come gli atti posti in essere dal nei Pt_1 confronti della – reiterati nel tempo - abbiano ingenerato una visione, agli occhi dei CP_1 minori, di sopraffazione di un genitore nei confronti dell'altro ed un clima familiare di tensione, che ha indubbiamente inciso negativamente sul diritto dei minori a vivere in un ambiente sano ed armonioso. In tal caso, alla luce di tutte le risultanze in atti già sopra prese in considerazione, si impone al Tribunale – senza che sia neppure necessario rammentare l'incidenza del nostro ordinamento ex legge n. 77 del 2013 della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica del 11 maggio 2011, oggi ratificata anche dalla UE e quindi vincolante per tutti gli Stati membri - di adottare misure idonee ad evitare la reiterazione di questi comportamenti e a calibrare la relazione con un genitore inadeguato (v. Cass. Civ. n. 4595 del 2025 nonché Cass. Civ. n. 7409 del 2025). Ritiene il Collegio che, in definitiva, il padre non abbia manifestato un profondo e costante interessamento verso le esigenze di vita e sostentamento dei minori e che, alla luce di tutte le ragioni espresse, sia contraria agli interessi dei minori una condivisione delle scelte educative della prole. La indicazione della madre, quale unico genitore affidatario dei minori, scaturisce dalla capacità genitoriale dimostrata nella cura e sostentamento dei figli, esercitata, di fatto, da sola nell'ultimo periodo, nonostante le enormi difficoltà derivanti dagli eventi subiti. Nella graduazione dei diversi istituti del codice e nel rispetto del principio di proporzionalità, le carenze del padre giustificano, allo stato, un affidamento esclusivo dei minori alla madre con collocazione presso quest'ultima, con la quale entrambi hanno convissuto sin dalla nascita e anche in seguito alla crisi della coppia. In relazione alle visite, nulla deve essere disposto in relazione ad la quale, ormai Per_2 diciassettenne, gestirà il rapporto con il padre nel modo che riterrà più opportuno. Quanto ad ovviamente, l'affido esclusivo non determina una netta cesura nel Pt_2 rapporto tra il minore ed il padre. Tuttavia, tenuto conto delle circostanze esposte, nonostante quanto riferito dal minore in sede di ascolto, alla luce delle tormentate vicende vissute, è opportuno l'imprescindibile ausilio dei Servizi Sociali, i quali si occuperanno di disegnare un percorso tra il minore ed il padre, attraverso R.G. n. 2023 del 2021 - Pag. 9 di 14
incontri in modalità favorente il pieno recupero del concreto esercizio della responsabilità genitoriale da parte del . Pt_1 Nella programmazione di tale attività il Collegio ritiene indispensabile che i Servizi Sociali territorialmente competenti strutturino un calendario di visita che preveda incontri da loro organizzati, con cadenza di almeno 2 ogni 7 giorni per la durata oraria ritenuta di volta in volta opportuna nell'interesse del minore. I Servizi Sociali provvederanno ad individuare concretamente il calendario degli incontri, con analitica indicazione di giorno ed ora e a comunicarlo con congruo anticipo alle parti. Ciò avverrà, ovviamente, quando cesserà lo stato di carcerazione del ovvero Pt_1 quando il godrà di permessi di ampiezza tale da consentirgli di recarsi presso i Servizi. Pt_1 Fino ad allora, le visite potranno svolgersi, ovviamente, presso la struttura dove il è Pt_1 detenuto con cadenza settimanale. Ulteriori modifiche in senso ampliativo dei tempi e delle modalità di frequentazione tra il figlio ed il padre potranno essere disposte solo in seguito al percorso disegnato e ad una valutazione positiva dei Servizi in ordine all'evoluzione della situazione familiare. I Servizi Sociali impiegheranno tutti gli strumenti a loro disposizione per consolidare il rapporto tra la minore ed il padre, monitorando la situazione familiare e provvedendo a relazionare all'Autorità Giudiziaria competente (e cioè il G.T. e/o il P.M. minorile salvo sopravvenuti ulteriori procedimenti giudiziari) laddove emergano situazioni di pregiudizio per l'interesse di Pt_2
7. L'assegnazione della casa familiare. Va confermata l'assegnazione alla della ex casa coniugale perché, convivendo la CP_1 stessa con i tre figli, una maggiorenne ma economicamente non autosufficienti e due minorenni, il provvedimento de quo si appalesa conforme al superiore interesse della prole a conservare l'habitat domestico (giurisprudenza costante della Suprema Corte: cfr tra le altre Cass. Civ n. 30199 del 2011).
8. Le condizioni economiche delle parti. Quanto alle condizioni reddituali della , è emerso in maniera pacifica sia dai CP_1 documenti in atti sia dalla relazione della g.d.f. che la resistente svolga attività lavorativa saltuaria e mal retribuita, per un importo mai superiore a 4.000 euro annui. Ella gode di una sistemazione abitativa, per effetto della casa coniugale di sua proprietà. Quanto al , invece, è opportuno precisare che lo stato di detenzione attuale non Pt_1 giustifica né esonera l'onerato dall'adempimento degli obblighi di mantenimento, vieppiù ove esso sia ingenerato da propri comportamenti (v. in motivazione Cass. Civ. n. 12478 del 2024). Inoltre, non può sottacersi che, nonostante la fittizia esistenza di un contratto di lavoro subordinato (v. documenti prodotti dalla stessa parte ricorrente, con particolare riferimento al verbale ), il sia tuttora socio della RE ER s.r.l. e, quindi, indubbiamente CP_3 Pt_1 divida con l'altro socio gli utili. Peraltro, al fine di individuare le somme che effettivamente i soci ritraggano dall'esercizio della attività di impresa, è opportuno prendere in considerazione non solo gli utili netti risultanti dal bilancio di esercizio, ma anche il volume di affari della società.
9. Il mantenimento in favore dei figli. L'art. 316 bis c.c. dispone: “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo …”. L'art. 337 ter, comma 4, cc (prima della novella di cui al D. Lgs. 154/2013 art. 155 c.c.) stabilisce:
“ … ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: R.G. n. 2023 del 2021 - Pag. 10 di 14
1) Le attuali esigenze del figlio.
2) Il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) I tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) Le risorse economiche di ciascun genitore.
5) La valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. L'art. 337 septies, comma 1, c.c. per i figli maggiorenni dispone poi: “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”. Quanto ad ed non vi è dubbio che, essendo ancora minorenni, entrambi i Per_2 Pt_2 genitori sono chiamati a contribuire al loro mantenimento. Disposta la collocazione presso la madre, che vi provvede in via diretta, deve essere determinato un contributo al mantenimento a carico del padre, sotto forma di assegno di mantenimento, il quale “risponde all'esigenza di garantire con continuità la provvista economica per far fronte alle spese ordinarie cui provvede il genitore collocatario ed è incompatibile con l'occasionalità di contribuzioni dirette e non concordate”, dal momento che “è il genitore convivente ad anticipare le spese ordinarie per il mantenimento del figlio ed a provvedervi nella quotidianità attraverso la necessaria programmazione che connota la vita familiare” (cfr. Cass. Civ. n. 24316 del 2013; Cass. Civ. n. 25300 del 2013). Quanto a , in via preliminare deve osservarsi che sussiste la legittimazione della Per_1 resistente ad agire iure proprio per la determinazione di un assegno di mantenimento a carico dell'ex coniuge in favore della figlia, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente (cfr. ex multis Cass. Civ. sent. n. 4188 del 22006; Cass. Civ. n. 11320 del 2005; Cass. Civ. n. 9238 del 1996). Essendo, poi, la figlia maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente (in assenza di prova escludente tale dovere incombente sulla parte odierna resistente, cfr. Cass. Civ. 11828 del 2009), secondo la deduzione di parte resistente, va riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere anche al loro mantenimento. Infatti, il genitore che vuole contestare la sussistenza del proprio obbligo di contribuire al mantenimento della prole maggiorenne vedrà incombere su di sé l'onere della prova in merito alle circostanze tale dovere. Del resto, il semplice raggiungimento della maggiore età non viene ad esonerare il genitore dall'obbligo di contribuire al suo mantenimento fino a quando il genitore stesso non fornisca la prova che il figlio sia divenuto autosufficiente ovvero che il mancato svolgimento di attività lavorativa sia a quest'ultimo imputabile (cfr. Cass. civ. 11828 del 2009). Il conseguimento della indipendenza economica si configura quale fatto estintivo di una obbligazione ex lege, onde spetta al genitore che deduca la cessazione del diritto del figlio ad essere mantenuto dimostrare che questi è divenuto autosufficiente ovvero che il mancato svolgimento di attività lavorativa dipenda da un suo atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato di lavoro compatibile con le sue attitudini, e non già all'altro genitore dimostrare il persistere dello stato di insufficienza economica (cfr. Cass. Civ. 2289 del 2001). Prova, nel caso di specie, non fornita dal . Infatti, sotto il profilo assertivo, si Pt_1 richiama quanto già sopra indicato in ordine alle deduzioni formulate solo in sede di comparsa conclusionale e memoria di replica. Sotto il profilo probatorio, poi, certamente l'indipendenza economica di non può Per_1 ritenersi raggiunta per effetto di semplici attività di baby sitting che le consentono di percepire un importo di euro 300,00 mensili, destinato, peraltro, alle esigenze anche dei fratelli. Tenuto conto del rapporto di convivenza della maggiorenne e dei minorenni con la madre e, dunque, della partecipazione della stessa al mantenimento in via diretta della prole, il Tribunale è chiamato, in questa sede, a determinare esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il mantenimento dei figli. Quanto alla misura del contributo paterno al mantenimento dei figli, soccorrono i criteri di cui di cui all'art. 337 ter c.c. sopra indicati. R.G. n. 2023 del 2021 - Pag. 11 di 14
Le precisazioni sopra riportate offrono un quadro chiaro della situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi. Deve, poi, essere considerato che la madre si occupa di tutte le esigenze quotidiane dei minori, per cui non può essere trascurato la valenza dei compiti domestici, cui assolve in via esclusiva. Inoltre, convivendo i figli con la madre e non frequentando il padre, sono estremamente ridotti i tempi di presenza presso l'altro genitore e, quindi, parimenti ridotta è la partecipazione diretta del padre all'effettuazione dei compiti di cura e sostentamento della prole. Di conseguenza, alla luce di quanto esposto e di quanto emerso, dell'età dei figli, degli impegni di studio e delle esigenze di vita e relazione degli stessi, deve essere fissato a carico del resistente un contributo al mantenimento dei figli pari ad euro 500,00 mensili (euro 200,00 per ciascun figlio minore e 100,00 euro per la maggiorenne non economicamente autosufficiente). Detta somma andrà corrisposta alla parte resistente, entro e non oltre, il giorno 5 di ogni mese e rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di ottobre del 2026. Va, altresì, posto a carico di l'obbligo di corrispondere, nella misura del Parte_1 50%, a le spese mediche, non coperte dal S.S.N. e quelle straordinarie, purché Controparte_1 documentate, secondo lo schema individuato dalla ordinanza presidenziale. Per la decorrenza dell'assegno di mantenimento dei figli è rilevante non il passaggio in giudicato della sentenza che lo determina, ma la data della domanda (cfr. Cass. Civ. 21087 del 2004; Cass. Civ. 317 del 1998). Per effetto dell'affido esclusivo disposto, l'assegno unico universale sarà attribuito esclusivamente alla parte resistente.
10. Il mantenimento tra i coniugi L'art. 156 c.c. dispone ai primi due commi:
“Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”. Per analizzare la domanda di mantenimento proposta dalla , va premesso che per CP_1 giurisprudenza pacifica della Suprema Corte, che si ritiene di condividere (cfr. tra le molte altre Cass. Civ. n. 1480 del 2006; Cass. Civ. n. 23071 del 2005: Cass. Civ. n. 26835 del 2006), l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge – ove tra i due si accerti una disparità economica – un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione. I relativi apprezzamenti vanno compiuti prendendo in considerazione non solo i redditi in senso stretto, ma le complessive situazioni patrimoniali dei coniugi, tenendo conto delle sopravvenienze reddituali e patrimoniali intervenute nelle more del giudizio di separazione. Va, poi, osservato che in tema di effetti della separazione personale sui rapporti patrimoniali tra i coniugi, la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno costituisce un obiettivo solo tendenziale, poiché non sempre la separazione ne consente la piena realizzazione. È, infatti, notorio che la scissione del nucleo familiare riduce anche le possibilità economiche dei coniugi, poiché si perdono quelle economie di scala, in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse, e gli altri risparmi connessi a consuetudini di vita comune. R.G. n. 2023 del 2021 - Pag. 12 di 14
Pertanto, l'obiettivo della conservazione dello stesso tenore di vita va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze richiamate dall'art. 156, comma 2, c.c. (v. tra le tante sul punto Cass. civ. n. 9878 del 2006). Inoltre il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda (cfr. Cass. Civ. n. 17134 del 2004). Ai fini, poi, della determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti (cfr. Cass. Civ. n. 21649 del 2010). Orbene dall'esame delle rispettive situazioni reddituali dei coniugi, già sopra evidenziate, emerge che la non ha una stabile occupazione lavorativa e, per soddisfare le esigenze dei CP_1 figli, cerca di svolgere tutte le attività lavorative disponibili. Nonostante ciò, come emerso pacificamente, anche alla luce dei compiti di accudimento e cura dei minori che impegnano la resistente, ricava dalla attività lavorativa compensi di tale modestia da non consentire di attendere neppure alle più elementari esigenze. Icastiche, in ogni caso, le risultanze dell'accertamento della Guardia di Finanza. Di contro, il , per le ragioni già espresse, mantiene la quota della società RE Pt_1 ER s.r.l., da cui ritrae utilità indubbiamente maggiori dei compensi percepiti dalla resistente. È pacifico, pertanto, che la gode di un reddito e di potenzialità reddituali CP_1 notevolmente inferiori rispetto a quelle del . Pt_1
Orbene, tenuto conto della differenza tra le situazioni economiche delle parti, ritiene il Tribunale che sia stata raggiunta la prova dell'inidoneità della moglie a mantenere da sola un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza matrimoniale. In ordine al quantum dell'assegno, tenuto conto della sperequazione esistente, della durata della convivenza coniugale, dell'attività svolta dalla resistente nei confronti dei figli, della età della
, il Collegio ritiene congruo la determinazione dell'importo in € 200,00 (duecento/00) CP_1 mensili. La somma andrà versata dalla parte resistente alla moglie entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese ed automaticamente rivalutata secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di ottobre del 2026.
11. Inammissibilità delle ulteriori domande. Oggetto del giudizio di separazione, per il quale si applica un rito speciale, è l'accertamento della sussistenza dei presupposti dell'autorizzazione a cessare la convivenza coniugale e la determinazione degli effetti che da tale cessazione derivano nei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi e nei rapporti dei coniugi stessi con i figli minori o maggiorenni e, senza loro colpa non autosufficienti. La conseguenza è che, al di fuori delle ipotesi di connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., la mancanza la mancanza di una ragione di connessione idonea a consentire, ai sensi del terzo comma dell'art. 40 c.p.c., la trattazione unitaria delle cause rende inammissibili le ulteriori domande soggette a rito ordinario, proposte dai coniugi che esulano dall'oggetto proprio di tale giudizio, com'è il caso della domanda relativa alla ripartizione delle quote del mutuo tra i coniugi.
12. Il regime delle spese Considerato l'interesse di entrambe le parti alla declaratoria sullo status, mancando qualsiasi opposizione sul punto, non profilandosi sul piano dei concreti interessi una soccombenza, si ritiene R.G. n. 2023 del 2021 - Pag. 13 di 14
equo che le spese del procedimento debbano gravare sulle parti in eguale misura, relativamente a tale domanda. Vanno quindi dichiarate non ripetibili, nella misura della metà, le spese processuali relative alla difesa di parte resistente, onerando parte ricorrente al pagamento del residuo, residuo liquidato d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto: a) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, (pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014), così come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, (pubblicato in G.U. l'8.10.2022 ed entrato in vigore il 23.10.2022), in quanto tali nuovi parametri in base all'art. 6 di quest'ultimo “… si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”; b) del valore della presente controversia;
c) del numero delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
d) degli aumenti e diminuzioni rispetto ai valori medi, di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto (nella versione come da ultimo modificata);
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. PRONUNCIA ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c. la SEPARAZIONE PERSONALE TRA I CONIUGI e , come sopra generalizzati, Parte_1 Controparte_1 con addebito esclusivo della separazione a;
Parte_1
i figli minori in via esclusiva a , con collocazione presso la Parte_5 Controparte_1 stessa e diritto di visita del padre come indicato in motivazione;
C. MANDA alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi Sociali competenti per territorio (Corigliano Rossano) della presente sentenza, i quali dovranno provvedere a quanto indicato al paragrafo della parte motiva;
D. ASSEGNA la casa coniugale a;
Controparte_1
E. PONE A CARICO del ricorrente l'obbligo di corrispondere in Parte_1 favore della resistente , entro il giorno cinque di ogni mese, Controparte_1
l'assegno mensile di € 700,00, oltre al 50% delle spese straordinarie ed extrassegno secondo lo schema individuato nella ordinanza presidenziale, di cui € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli (euro 200,00 per ciascun minore ed euro 100,00 per la maggiorenne non economicamente autosufficiente) ed € 200,00 a titolo di mantenimento della moglie;
detto assegno sarà annualmente ed automaticamente rivalutato con decorrenza dal mese di ottobre del 2026, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
F. DISPONE che l'assegno unico sia percepito esclusivamente dalla parte resistente;
G. DICHIARA l'INAMMISSIBILITÀ delle ulteriori domande proposte;
H. DICHIARA compensate per la metà le spese del giudizio;
I. CONDANNA parte ricorrente al pagamento in favore del resistente Parte_1
della residua parte delle spese di giudizio, che si liquidano, quanto Controparte_1 agli esborsi vivi, negli importi prenotati a debito e, quanto ai compensi professionali, in complessivi € 1.800,00, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute, nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, DISPONENDO che il pagamento avvenga in favore dello Stato;
J. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Corigliano Rossano per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 72, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006); K. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 3.11.25.
Il giudice estensore dott. Alessandro Caronia
R.G. n. 2023 del 2021 - Pag. 14 di 14
Il Presidente dott. Beatrice Magaro'
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Beatrice Magaro' Presidente dott. Alessandro Caronia Giudice rel. ed est. dott. Eduardo Bucciarelli Giudice
ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2023 del 2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a OS (CS) in [...] Parte_1 C.F._1 06.03.81, rappresentata e difesa dall'avv. NICOLETTI FRANCESCO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE– E
, C.F. , parte nata a CALCUTTA (India) in [...] Controparte_1 C.F._2 19.07.85, rappresentata e difesa dall'avv. RUFFO MASSIMO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE – NONCHÉ
presso il Tribunale di Castrovillari Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni. Con ricorso depositato in Cancelleria in data 11.08.21 parte ricorrente Pt_1
ha introdotto il presente procedimento contenzioso nei confronti della moglie
[...]
. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la parte ricorrente ha dedotto Controparte_1 che:
- Le parti hanno contratto matrimonio in data 28.10.06;
- dalla loro unione sono nati tre figli: , nata a Corigliano Calabro in [...] Persona_1 09.02.07, , nata a [...] in data [...] e Persona_2 Parte_2
nato a [...] il [...];
[...]
- la coppia stabiliva la propria dimora familiare in Rossano alla Via Alcide De Gasperi n. 11, di proprietà della sig.ra e ristrutturata dalla coppia mediante stipulazione di CP_1 un mutuo cointestato a tasso variabile di € 50.000,00 da rimborsare in 240 rate mensili da circa € 290,00 sino al 2034;
- tra le parti è venuta meno la comunione materiale e spirituale necessaria per il prosieguo sereno, pacifico della vita coniugale tanto che, già da tempo, la coppia vive separata pur avendo, in diverse occasioni, tentato una riconciliazione;
- la sig.ra , ha svolto, saltuariamente, l'attività di bracciante agricola;
Controparte_1 R.G. n. 2023 del 2021 - Pag. 2 di 14
- il sig. è socio della RE ER SR ( ), società che, Parte_1 P.IVA_1 per come si evince dalle dichiarazioni dei redditi allegate e relative agli ultimi tre anni (anno di imposta 2017-2018-2019, anno 2020 in corso di elaborazione, ndr), riporta una situazione economica in perdita;
- dal luglio 2020, il sig. è stato assunto come operaio dalla predetta società con Pt_1 contratto part time che prevede un salario mensile, comprensivo degli assegni familiari, pari ad € 800,00 circa;
Tanto premesso, la parte ricorrente ha concluso chiedendo al Tribunale adito di: a. Dichiarare la separazione personale dei coniugi ed autorizzarli a vivere separati e con obbligo di mutuo rispetto;
b. Disporre l'affido condiviso dei minori con collocazione stabile presso la madre presso l'abitazione familiare che resterà a quest'ultima assegnata e con diritto per il padre di vedere e tenere con sé i figli minori tutti i pomeriggi (dal lunedì al venerdì) dalle 18:00 alle 20:00 e due fine settimana alternati al mese dal sabato all'uscita di scuola sino alla mattina del lunedì successivo quando provvederà ad accompagnarli presso i rispettivi istituti scolastici. Durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé i figli ad anni alterni dal 23 al 29 Dicembre oppure dal 30 Dicembre al 6 Gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo; nel periodo delle vacanze estive i minori trascorreranno con il padre nel mese di settembre e prima dell'inizio dell'anno scolastico una settimana. Per le altre festività (compleanni, onomastici, Ferragosto ecc. ecc.) si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
c. Porre a carico del sig. l'obbligo al versamento di un assegno di Parte_1 mantenimento per i figli pari a complessive € 250,00 da versarsi entro il 5 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie documentate e preventivamente concordate;
d. Il finanziamento di cui alla lett. b) verrà pagato al 50% dai coniugi a ciò già obbligati;
e. Vittoria di spese e competenze di lite. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.12.21, si è costituita la parte resistente, la quale ha dedotto che:
- L'ultima residenza comune dei coniugi veniva fissata in Corigliano Rossano, alla Piazza A. De Gasperi,11, in appartamento di proprietà esclusiva della ricorrente, sig.ra ; Controparte_1
- I coniugi, per grave incompatibilità di carattere ed incomprensioni, non hanno più un'unione affettiva e sentimentale e la convivenza sotto lo stesso tetto è divenuta intollerabile oltre che insostenibile. Va detto, tuttavia, contrariamente a quanto sostiene il , che tale intollerabilità è scaturita da comportamenti contrari di quest'ultimo a Pt_1 quelli che sono gli obblighi normativamente imposti ai coniugi. In particolare il sig.
si è reso colpevole di gravi reati nei confronti della sig.ra Parte_1 CP_1 (condannati, tra l'altro con Sentenza del medesimo Tribunale di Castrovillari n.
[...] 202/20 Sent- N. 3779/19 R.G.N.R- N. 3416/19 R.G.I.P. depositata il 30.10.20, che si allega), e che hanno costituito la causa prevalente ed esclusiva del deterioramento del rapporto coniugale, ragion per cui sin da ora si chiede che l'On.le Tribunale voglia addebitare la colpa della separazione allo stesso sig. ; Parte_1
- E, difatti, in virtù di tali comportamenti nei confronti della sig.ra , il resistente CP_1
è stato imputato per il reato di maltrattamenti ex art. 572 c.p, in relazione al quale è stata disposta dapprima la misura coercitiva dell'allontanamento dalla casa familiare (motivo per il quale la convivenza tra i coniugi veniva interrotta anche per ordine dell'Autorità procedente) e successivamente, quest'ultimo veniva condannato ad anni 3 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali ed oltre ancora al risarcimento del danno (liquidato in Euro 10.000) in favore della costituita parte civile;
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- Dal momento della comminazione della predetta misura coercitiva (21.11.2019), il non ha più abitato la casa coniugale ed i coniugi non hanno più Parte_1 convissuto, essendosi interrotta ogni prospettiva di ricongiungimento dell'unione familiare;
- Nell'ottica di fornire al Presidente elementi utili alla pronuncia dei provvedimenti a carattere economico, si fa presente quanto segue: la casa ove è stata fissata la residenza coniugale, è di proprietà esclusiva della ricorrente, alla stessa donata dai propri genitori. La resistente chiede che la predetta abitazione gli venga assegnata sia perché proprietaria esclusiva della stessa e sia in quanto, con la medesima, hanno continuato ad abitarla ininterrottamente, i figli minori della coppia dei quali si occupa quasi esclusivamente la
, sostenendone i relativi costi;
Controparte_1
- Dal momento della applicazione della indicata misura coercitiva in capo al Pt_1
(21.11.2019), quest'ultimo, difatti, rifiuta di versare un seppur minimo contributo a titolo di mantenimento mensile dei figli minori, né tanto meno contribuisce a diverso titolo, per spese straordinarie od altro, limitandosi a versare del tutto sporadicamente cifre irrisorie ed assolutamente insufficienti al sostentamento di tre figli minori in tenera età;
- Del tutto inveritieri poi, appaiono gli assunti di controparte, circa la situazione reddituale e patrimoniale in perdita della RE service srl, del quale il è socio. La Pt_3 predetta Società operante nel campo delle forniture di mobilio ed apparecchiature di esercizi commerciali, difatti, gode di “fiorente salute commerciale” e di patrimonio mobiliare, beni strumentali, beni ammortizzabili e/o componenti reddituali assolutamente positivi, tanto da aver fatto registrare un ammontare di ricavi di impresa nell'anno 2020 pari ad Euro 270.673,00 (rigo RG2 dichiarazione dei redditi società di persone 2020 prodotta da controparte)!
- Ed il benessere della Società di cui è socio tutt' ora il è testimoniato dagli Pt_3 investimenti da quest'ultima effettuati per gli acquisti di materie prime (attrezzature e mobilio per esercizi commerciali e negozi, da commercializzare) che nell'anno 2020 ammontano ad € 208.462,00 (rigo RG15 dichiarazione 2020 sopra citata) e dal fatto che, contrariamente a quanto indicato da parte ricorrente, non è stata assolutamente in perdita (Rigo RG34 ed RN2) ed anzi evidenzia ricavi d'impresa positivi;
- La presumibilmente fittizia assunzione di parte ricorrente alle dipendenze della RE ER Srl, di cui è socio, pare in realtà un abile (ma maldestro) tentativo di nascondere per l'appunto la florida situazione patrimoniale e reddituale del ricorrente, ben conscio della precaria situazione familiare e dell'imminente intenzione della sig.ra CP_1 di procedere a richiesta di separazione con addebito, nonché al risarcimento dei
[...] danni derivanti dai reati commessi;
- La resistente, invece, è sempre stata casalinga dedita alla cura dei tre figli minori ma, dall'anno 2020, spinta dalla necessità di mantenere se stessa ed i propri figli, ha iniziato a prestare saltuariamente attività di bracciante agricola assunta, difatti, con contratto a tempo determinato (stagionale) e percepisce redditi esigui che non le consentono un adeguato e dignitoso sostentamento, lavorando per brevissimi periodi. In particolare, nell'anno 2020 (CUD 2021) ha percepito un reddito imponibile di soli 4.394,47, assolutamente insufficiente a poter garantire un dignitoso mantenimento soprattutto ai tre i tre figli minori.
- La predetta resistente, nell'anno 2020, inoltre non ha percepito alcuna indennità . CP_3 Tanto premesso, la parte resistente ha concluso chiedendo al Tribunale adito di: a. Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b. In via riconvenzionale: Addebitare la separazione al marito, sig. , per Parte_1 grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio per tutti i motivi indicati nel presente atto;
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c. Disporre l'affidamento congiunto dei figli minori , Persona_1 Persona_2 e ad entrambi i genitori, con esercizio separato della potestà riguardo Parte_2 alle questioni di ordinaria amministrazione;
d. Assegnare la casa coniugale di proprietà esclusiva della ricorrente, sita in Corigliano Rossano (Cs), alla Piazza A. De Gasperi,11, alla sig.ra con ogni Controparte_1 arredo e corredo in essa esistente che continuerà ad abitarla con i figli minori;
e. Diritto di visita come indicato in comparsa;
f. Ordinare al sig. di corrispondere mensilmente alla sig.ra Parte_1 CP_1
l'importo di € 900,00 (pari ad € 300,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo
[...] per il mantenimento mensile dei figli minori. Somme da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente a norma degli indici ISTAT, come per legge;
g. Porre, inoltre, a carico del ed in favore della sig.ra , Parte_1 Controparte_1 un assegno mensile, a titolo di concorso di mantenimento della medesima resistente, pari ad € 200,00 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente a norma degli indici ISTAT come per legge;
h. Disporre che il resistente , contribuisca nella misura del 50% alle spese Parte_1 straordinarie necessarie per i figli minori come per legge, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo a quelle mediche, scolastiche, ricreative e sportive;
i. Con vittoria di spese e competenze di lite Instauratosi ritualmente il contraddittorio, prodotta documentazione, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Presidente con ordinanza depositata in Cancelleria in data 5.1.22 ha così statuito:
“1) dispone che i coniugi vivranno separati e liberi di fissare la propria residenza ovunque lo riterranno opportuno.
2) dispone che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori con abitazione presso la madre con diritto del padre di vederli quando lo riterrà opportuno e con preavviso di almeno ventiquattro ore.
3) dispone che i genitori trascorreranno con i figli minori, alternativamente, le festività natalizie nei periodi dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio nonchè le vacanze pasquali dal Giovedì Santo fino al lunedì;
4) dispone che il padre potrà trascorrere con i minori un periodo di giorni venti durante la stagione estiva, nel mese di agosto, in difetto di diverso accordo tra le parti. Tali modalità di visita e trattenimento potranno essere modificate previo consenso tra i coniugi e sempre nell'interesse dei minori.
5) Assegna la casa coniugale a e concede al coniuge un termine di giorni Controparte_1 trenta per prelevare i propri effetti personali.
6) dispone, impregiudicati gli ulteriori accertamenti eventualmente necessari, che Parte_4 corrisponda un assegno mensile di € 600 quale contributo per il mantenimento per
[...] il coniuge e i figli minori, da versare entro la prima decade di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat;
L'assegno è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore, quali, a titolo esemplificativo, le spese per : il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco. 7) dispone che il predetto genitore concorra al 50 % delle spese straordinarie, mediche, scolastiche e ludiche, ) ed in particolare:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non R.G. n. 2023 del 2021 - Pag. 5 di 14
cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
.
8) Designa il dott. Caronia quale Giudice Istruttore, e fissa l'udienza di prima comparizione al 24 maggio 2022 ore di rito con notifica, a cura del ricorrente, della presente ordinanza a parte resistente, nel termine perentorio di giorni 45 prima dell'udienza.
9) Assegna alla parte ricorrente un termine di giorni 30 per il deposito di memoria integrativa ai sensi dell'art. 163 3° comma Nr. 2-3-4-5-6 e assegna a parte convenuta il termine di cui agli artt. 166 e 167 1° e 2° co. cpc per la costituzione in giudizio, nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d' ufficio.
10) Avverte parte resistente che la costituzione, oltre il suddetto termine, implica la decadenza di cui all' art. 167 cpc, e che, oltre il predetto termine non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
11) dispone la trasmissione degli atti al PM Il Presidente Massimo Lento” Rimesse le parti dinanzi al G.I. la causa è stata istruita per mezzo degli accertamenti della Guardia di Finanza, della relazione dei Servizi Sociali nonché attraverso l'escussione dei testi ammessi. Quanto alle prove contrarie non ammesse, si rinvia alla motivazione contenuta nella ordinanza del 14.4.23, dal momento che la stessa non risulta affatto scalfita dalle deduzioni della parte ricorrente.
2. Conclusioni delle parti.
All'udienza del giorno 20.05.25 le parti hanno concluso come in atti. R.G. n. 2023 del 2021 - Pag. 6 di 14
3. Impossibilità di tenere conto delle allegazioni svolte per la prima volta in sede di comparsa conclusionale dalla difesa della parte ricorrente. Tali allegazioni non possono essere prese in considerazione ai fini della decisione, poiché si tratta di contenuti estranei alla funzione della comparsa conclusionale, che è atto nel quale è consentito alle parti illustrare e sviluppare domande ed eccezioni già svolte, ma non certamente introdurre nuovi temi d'indagine o argomentazioni difensive che non poggino su fatti in precedenza accertati o su acquisizioni processuali mai oggetto di contestazione. A ragionare diversamente sarebbe sovvertito il sistema delle preclusioni assertive ed istruttorie previsto nel codice di rito e non si consentirebbe alla controparte di esercitare appieno il diritto di difesa, al contraddittorio ed alla prova. A maggior ragione tanto vale, mutatis mutandis, per quanto allegato soltanto in sede di memorie di replica e prodotto in allegato alla stessa. Con le memorie di cui all'art. 190 c.p.c. le parti possono solo replicare alle deduzioni avversarie ed illustrare ulteriormente le tesi difensive già enunciate nelle comparse conclusionali e non anche esporre questioni nuove o formulare nuove conclusioni, sulle quali, pertanto, il giudice non può e non deve pronunciarsi (v. Cass. Civ. Ord. n. 98 del 2016; Cass. Civ. n. 22970 del 2004).
4. La domanda di separazione.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, che pure avrebbe dovuto palesarsi opportuna, soprattutto nell'interesse dei figli, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
5. Le domande di addebito della separazione. Solo la ha formulato richiesta di addebito della separazione. CP_1 La domanda è fondata e merita accoglimento. Da una analisi critica e coordinata delle risultanze istruttorie, emerge un clima vessatorio nel corso del rapporto matrimoniale con esplicito riferimento a specifici episodi violenti e aggressivi, esattamente collocati nello spazio e nel tempo. In tal senso depone la sentenza del Tribunale di Castrovillari del 30.10.20, con la quale il
è stato condannato alla pena di tre anni di reclusione, sentenza confermata in Cassazione, Pt_1 con provvedimento recante ordine di carcerazione depositato dallo stesso ricorrente. Nella medesima direzione si muovono, altresì, le deposizioni testimoniali rese anche in questo giudizio dai genitori della , i quali, in relazione all'ultimo episodio che ha CP_1 ingenerato, peraltro, l'ordine di allontanamento, hanno rammentato in maniera univoca la aggressione subita dalla figlia e gli esiti della stessa sul rapporto di coniugio. Di contro, alcun elemento in senso contrario è stato fornito dal , volto ad una Pt_1 ricostruzione alternativa dei suddetti episodi. In particolare, a fronte delle allegazioni di parte resistente, il si è limitato ad una contestazione generica – e come tale inidonea allo scopo – Pt_1 dei fatti dedotti. Ora, il ricorso alla violenza nei confronti dell'altro coniuge è certamente un fatto che rende intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale e suscettibile di recare grave pregiudizio alla prole. Infatti, si tratta di una condotta che viola in modo chiaro ed inequivocabile tutti i doveri che il coniuge si è assunto con il vincolo del matrimonio e che attenta al diritto costituzionalmente tutelato dell'integrità morale. R.G. n. 2023 del 2021 - Pag. 7 di 14
Per l'effetto, la presenza di una condotta di uno dei partner di aggressione ingiustificata a beni fondamentali della persona è idonea ex sé a giustificare l'addebito della separazione (v. anche Cass. Civ. n. 8928 del 2012). Tali condotte, infatti, traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità fisica e l'integrità morale e sociale dell'altro coniuge, oltrepassano quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner e si sottraggono anche alla comparazione con il comportamento dell'altro coniuge. Deve rammentarsi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, le violenze fisiche (ma lo stesso discorso deve essere riferito in ordine alle violenze morali) costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio - non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito all'autore, esonerando il giudice del merito dal dovere di comparare le stesse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, con il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale ed essendo compatibili solo con comportamenti omogenei (cfr., in questi termini, ad esempio, Cass. Civ. ordinanza n. 7388 del 2017; Cass. civ. n. 31351 del 2022). Per l'effetto, la domanda di addebito formulata dalla parte resistente – ricorrente in riconvenzionale - ha trovato adeguato riscontro nelle risultanze dell'istruttoria ed è, pertanto, meritevole di accoglimento.
La separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151 2° comma c.c., con addebito esclusivo a . Parte_1
6. L'affidamento dei figli minori. Nulla deve essere statuito in ordine ad affidamento, collocamento e visite di , la Per_1 quale, nel corso del giudizio, è diventata maggiorenne. Per l'effetto ogni provvedimento relativo al suo affidamento deve ritenersi implicitamente caducato. Quanto agli altri due figli della coppia, a livello generale vanno premessi i seguenti principi: I. La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dagli art. 337 ter e seguenti c.c. con riferimento alla separazione personale dei coniugi, non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori (nella specie, la madre) e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (Cass. civ. n. 18131 del 2013). II. Il grave conflitto fra i genitori non è, di per sé solo, idoneo ad escludere l'affidamento condiviso, che il legislatore ha mostrato di ritenere il regime ordinario (Cass. civ. n. 1777 del 2012). III. In tema di separazione personale, la mera conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre assume connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico- fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass. civ., n. 5108 del 2012). IV. La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (v. Cass. civ. n. 26587 del 2009). R.G. n. 2023 del 2021 - Pag. 8 di 14
Orbene, ad avviso del Collegio, non può che disporsi l'affido esclusivo di ed Per_2 alla madre, dal momento che l'affido anche al padre sarebbe pregiudizievole per l'interesse Pt_2 dei minori. Invero, sotto un primo profilo, non vi è dubbio che il ricorrente sia inadempiente rispetto all'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento. Parte resistente, infatti, ha prodotto il titolo e dedotto l'altrui inadempimento, almeno parziale, secondo le pacifiche regole in materia di ripartizione dell'onere della prova in tema di obbligazioni. Nessuna prova di carattere documentale è stata offerta in relazione all'esatto adempimento da parte del ricorrente, relativamente alla intervenuta corresponsione delle somme necessarie per il mantenimento disposto in sede presidenziale. In secondo luogo, dalla relazione del Servizio Sociale depositata in data 10.10.23, è emerso che il ha ammesso la sua arrendevolezza e lo scarso impegno, tramutatosi in assenza, nella Pt_1 relazione con i figli. Inoltre, “Dai colloqui svolti con i familiari del signor è emersa Pt_3 l'incapacità del signor di saper ascoltare, essere presente, essere autorevole e sapersi Pt_1 relazionare con i figli minori” e, inoltre, “All'osservazione dell'équipe il signor si Pt_1 presenta come una persona molto sicura di sè che non riesce ad elaborare gli eventi per come sono avvenuti, mancando di rispetto, peccando di presunzione, limitandosi nel riuscire ad ammettere le proprie colpe ed emozioni e a rivisitare gli accaduti per riscrivere un nuovo copione senza cadere nella ripetitività. Tale immaturità ha comportato non poche conseguenze sul benessere e la crescita personologica dei minori che presentano stati ansiosi e di discontinuità attentiva”. Sotto un terzo profilo, non può non evidenziarsi come gli atti posti in essere dal nei Pt_1 confronti della – reiterati nel tempo - abbiano ingenerato una visione, agli occhi dei CP_1 minori, di sopraffazione di un genitore nei confronti dell'altro ed un clima familiare di tensione, che ha indubbiamente inciso negativamente sul diritto dei minori a vivere in un ambiente sano ed armonioso. In tal caso, alla luce di tutte le risultanze in atti già sopra prese in considerazione, si impone al Tribunale – senza che sia neppure necessario rammentare l'incidenza del nostro ordinamento ex legge n. 77 del 2013 della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica del 11 maggio 2011, oggi ratificata anche dalla UE e quindi vincolante per tutti gli Stati membri - di adottare misure idonee ad evitare la reiterazione di questi comportamenti e a calibrare la relazione con un genitore inadeguato (v. Cass. Civ. n. 4595 del 2025 nonché Cass. Civ. n. 7409 del 2025). Ritiene il Collegio che, in definitiva, il padre non abbia manifestato un profondo e costante interessamento verso le esigenze di vita e sostentamento dei minori e che, alla luce di tutte le ragioni espresse, sia contraria agli interessi dei minori una condivisione delle scelte educative della prole. La indicazione della madre, quale unico genitore affidatario dei minori, scaturisce dalla capacità genitoriale dimostrata nella cura e sostentamento dei figli, esercitata, di fatto, da sola nell'ultimo periodo, nonostante le enormi difficoltà derivanti dagli eventi subiti. Nella graduazione dei diversi istituti del codice e nel rispetto del principio di proporzionalità, le carenze del padre giustificano, allo stato, un affidamento esclusivo dei minori alla madre con collocazione presso quest'ultima, con la quale entrambi hanno convissuto sin dalla nascita e anche in seguito alla crisi della coppia. In relazione alle visite, nulla deve essere disposto in relazione ad la quale, ormai Per_2 diciassettenne, gestirà il rapporto con il padre nel modo che riterrà più opportuno. Quanto ad ovviamente, l'affido esclusivo non determina una netta cesura nel Pt_2 rapporto tra il minore ed il padre. Tuttavia, tenuto conto delle circostanze esposte, nonostante quanto riferito dal minore in sede di ascolto, alla luce delle tormentate vicende vissute, è opportuno l'imprescindibile ausilio dei Servizi Sociali, i quali si occuperanno di disegnare un percorso tra il minore ed il padre, attraverso R.G. n. 2023 del 2021 - Pag. 9 di 14
incontri in modalità favorente il pieno recupero del concreto esercizio della responsabilità genitoriale da parte del . Pt_1 Nella programmazione di tale attività il Collegio ritiene indispensabile che i Servizi Sociali territorialmente competenti strutturino un calendario di visita che preveda incontri da loro organizzati, con cadenza di almeno 2 ogni 7 giorni per la durata oraria ritenuta di volta in volta opportuna nell'interesse del minore. I Servizi Sociali provvederanno ad individuare concretamente il calendario degli incontri, con analitica indicazione di giorno ed ora e a comunicarlo con congruo anticipo alle parti. Ciò avverrà, ovviamente, quando cesserà lo stato di carcerazione del ovvero Pt_1 quando il godrà di permessi di ampiezza tale da consentirgli di recarsi presso i Servizi. Pt_1 Fino ad allora, le visite potranno svolgersi, ovviamente, presso la struttura dove il è Pt_1 detenuto con cadenza settimanale. Ulteriori modifiche in senso ampliativo dei tempi e delle modalità di frequentazione tra il figlio ed il padre potranno essere disposte solo in seguito al percorso disegnato e ad una valutazione positiva dei Servizi in ordine all'evoluzione della situazione familiare. I Servizi Sociali impiegheranno tutti gli strumenti a loro disposizione per consolidare il rapporto tra la minore ed il padre, monitorando la situazione familiare e provvedendo a relazionare all'Autorità Giudiziaria competente (e cioè il G.T. e/o il P.M. minorile salvo sopravvenuti ulteriori procedimenti giudiziari) laddove emergano situazioni di pregiudizio per l'interesse di Pt_2
7. L'assegnazione della casa familiare. Va confermata l'assegnazione alla della ex casa coniugale perché, convivendo la CP_1 stessa con i tre figli, una maggiorenne ma economicamente non autosufficienti e due minorenni, il provvedimento de quo si appalesa conforme al superiore interesse della prole a conservare l'habitat domestico (giurisprudenza costante della Suprema Corte: cfr tra le altre Cass. Civ n. 30199 del 2011).
8. Le condizioni economiche delle parti. Quanto alle condizioni reddituali della , è emerso in maniera pacifica sia dai CP_1 documenti in atti sia dalla relazione della g.d.f. che la resistente svolga attività lavorativa saltuaria e mal retribuita, per un importo mai superiore a 4.000 euro annui. Ella gode di una sistemazione abitativa, per effetto della casa coniugale di sua proprietà. Quanto al , invece, è opportuno precisare che lo stato di detenzione attuale non Pt_1 giustifica né esonera l'onerato dall'adempimento degli obblighi di mantenimento, vieppiù ove esso sia ingenerato da propri comportamenti (v. in motivazione Cass. Civ. n. 12478 del 2024). Inoltre, non può sottacersi che, nonostante la fittizia esistenza di un contratto di lavoro subordinato (v. documenti prodotti dalla stessa parte ricorrente, con particolare riferimento al verbale ), il sia tuttora socio della RE ER s.r.l. e, quindi, indubbiamente CP_3 Pt_1 divida con l'altro socio gli utili. Peraltro, al fine di individuare le somme che effettivamente i soci ritraggano dall'esercizio della attività di impresa, è opportuno prendere in considerazione non solo gli utili netti risultanti dal bilancio di esercizio, ma anche il volume di affari della società.
9. Il mantenimento in favore dei figli. L'art. 316 bis c.c. dispone: “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo …”. L'art. 337 ter, comma 4, cc (prima della novella di cui al D. Lgs. 154/2013 art. 155 c.c.) stabilisce:
“ … ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: R.G. n. 2023 del 2021 - Pag. 10 di 14
1) Le attuali esigenze del figlio.
2) Il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) I tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) Le risorse economiche di ciascun genitore.
5) La valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. L'art. 337 septies, comma 1, c.c. per i figli maggiorenni dispone poi: “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”. Quanto ad ed non vi è dubbio che, essendo ancora minorenni, entrambi i Per_2 Pt_2 genitori sono chiamati a contribuire al loro mantenimento. Disposta la collocazione presso la madre, che vi provvede in via diretta, deve essere determinato un contributo al mantenimento a carico del padre, sotto forma di assegno di mantenimento, il quale “risponde all'esigenza di garantire con continuità la provvista economica per far fronte alle spese ordinarie cui provvede il genitore collocatario ed è incompatibile con l'occasionalità di contribuzioni dirette e non concordate”, dal momento che “è il genitore convivente ad anticipare le spese ordinarie per il mantenimento del figlio ed a provvedervi nella quotidianità attraverso la necessaria programmazione che connota la vita familiare” (cfr. Cass. Civ. n. 24316 del 2013; Cass. Civ. n. 25300 del 2013). Quanto a , in via preliminare deve osservarsi che sussiste la legittimazione della Per_1 resistente ad agire iure proprio per la determinazione di un assegno di mantenimento a carico dell'ex coniuge in favore della figlia, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente (cfr. ex multis Cass. Civ. sent. n. 4188 del 22006; Cass. Civ. n. 11320 del 2005; Cass. Civ. n. 9238 del 1996). Essendo, poi, la figlia maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente (in assenza di prova escludente tale dovere incombente sulla parte odierna resistente, cfr. Cass. Civ. 11828 del 2009), secondo la deduzione di parte resistente, va riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere anche al loro mantenimento. Infatti, il genitore che vuole contestare la sussistenza del proprio obbligo di contribuire al mantenimento della prole maggiorenne vedrà incombere su di sé l'onere della prova in merito alle circostanze tale dovere. Del resto, il semplice raggiungimento della maggiore età non viene ad esonerare il genitore dall'obbligo di contribuire al suo mantenimento fino a quando il genitore stesso non fornisca la prova che il figlio sia divenuto autosufficiente ovvero che il mancato svolgimento di attività lavorativa sia a quest'ultimo imputabile (cfr. Cass. civ. 11828 del 2009). Il conseguimento della indipendenza economica si configura quale fatto estintivo di una obbligazione ex lege, onde spetta al genitore che deduca la cessazione del diritto del figlio ad essere mantenuto dimostrare che questi è divenuto autosufficiente ovvero che il mancato svolgimento di attività lavorativa dipenda da un suo atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato di lavoro compatibile con le sue attitudini, e non già all'altro genitore dimostrare il persistere dello stato di insufficienza economica (cfr. Cass. Civ. 2289 del 2001). Prova, nel caso di specie, non fornita dal . Infatti, sotto il profilo assertivo, si Pt_1 richiama quanto già sopra indicato in ordine alle deduzioni formulate solo in sede di comparsa conclusionale e memoria di replica. Sotto il profilo probatorio, poi, certamente l'indipendenza economica di non può Per_1 ritenersi raggiunta per effetto di semplici attività di baby sitting che le consentono di percepire un importo di euro 300,00 mensili, destinato, peraltro, alle esigenze anche dei fratelli. Tenuto conto del rapporto di convivenza della maggiorenne e dei minorenni con la madre e, dunque, della partecipazione della stessa al mantenimento in via diretta della prole, il Tribunale è chiamato, in questa sede, a determinare esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il mantenimento dei figli. Quanto alla misura del contributo paterno al mantenimento dei figli, soccorrono i criteri di cui di cui all'art. 337 ter c.c. sopra indicati. R.G. n. 2023 del 2021 - Pag. 11 di 14
Le precisazioni sopra riportate offrono un quadro chiaro della situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi. Deve, poi, essere considerato che la madre si occupa di tutte le esigenze quotidiane dei minori, per cui non può essere trascurato la valenza dei compiti domestici, cui assolve in via esclusiva. Inoltre, convivendo i figli con la madre e non frequentando il padre, sono estremamente ridotti i tempi di presenza presso l'altro genitore e, quindi, parimenti ridotta è la partecipazione diretta del padre all'effettuazione dei compiti di cura e sostentamento della prole. Di conseguenza, alla luce di quanto esposto e di quanto emerso, dell'età dei figli, degli impegni di studio e delle esigenze di vita e relazione degli stessi, deve essere fissato a carico del resistente un contributo al mantenimento dei figli pari ad euro 500,00 mensili (euro 200,00 per ciascun figlio minore e 100,00 euro per la maggiorenne non economicamente autosufficiente). Detta somma andrà corrisposta alla parte resistente, entro e non oltre, il giorno 5 di ogni mese e rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di ottobre del 2026. Va, altresì, posto a carico di l'obbligo di corrispondere, nella misura del Parte_1 50%, a le spese mediche, non coperte dal S.S.N. e quelle straordinarie, purché Controparte_1 documentate, secondo lo schema individuato dalla ordinanza presidenziale. Per la decorrenza dell'assegno di mantenimento dei figli è rilevante non il passaggio in giudicato della sentenza che lo determina, ma la data della domanda (cfr. Cass. Civ. 21087 del 2004; Cass. Civ. 317 del 1998). Per effetto dell'affido esclusivo disposto, l'assegno unico universale sarà attribuito esclusivamente alla parte resistente.
10. Il mantenimento tra i coniugi L'art. 156 c.c. dispone ai primi due commi:
“Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”. Per analizzare la domanda di mantenimento proposta dalla , va premesso che per CP_1 giurisprudenza pacifica della Suprema Corte, che si ritiene di condividere (cfr. tra le molte altre Cass. Civ. n. 1480 del 2006; Cass. Civ. n. 23071 del 2005: Cass. Civ. n. 26835 del 2006), l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge – ove tra i due si accerti una disparità economica – un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione. I relativi apprezzamenti vanno compiuti prendendo in considerazione non solo i redditi in senso stretto, ma le complessive situazioni patrimoniali dei coniugi, tenendo conto delle sopravvenienze reddituali e patrimoniali intervenute nelle more del giudizio di separazione. Va, poi, osservato che in tema di effetti della separazione personale sui rapporti patrimoniali tra i coniugi, la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno costituisce un obiettivo solo tendenziale, poiché non sempre la separazione ne consente la piena realizzazione. È, infatti, notorio che la scissione del nucleo familiare riduce anche le possibilità economiche dei coniugi, poiché si perdono quelle economie di scala, in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse, e gli altri risparmi connessi a consuetudini di vita comune. R.G. n. 2023 del 2021 - Pag. 12 di 14
Pertanto, l'obiettivo della conservazione dello stesso tenore di vita va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze richiamate dall'art. 156, comma 2, c.c. (v. tra le tante sul punto Cass. civ. n. 9878 del 2006). Inoltre il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda (cfr. Cass. Civ. n. 17134 del 2004). Ai fini, poi, della determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti (cfr. Cass. Civ. n. 21649 del 2010). Orbene dall'esame delle rispettive situazioni reddituali dei coniugi, già sopra evidenziate, emerge che la non ha una stabile occupazione lavorativa e, per soddisfare le esigenze dei CP_1 figli, cerca di svolgere tutte le attività lavorative disponibili. Nonostante ciò, come emerso pacificamente, anche alla luce dei compiti di accudimento e cura dei minori che impegnano la resistente, ricava dalla attività lavorativa compensi di tale modestia da non consentire di attendere neppure alle più elementari esigenze. Icastiche, in ogni caso, le risultanze dell'accertamento della Guardia di Finanza. Di contro, il , per le ragioni già espresse, mantiene la quota della società RE Pt_1 ER s.r.l., da cui ritrae utilità indubbiamente maggiori dei compensi percepiti dalla resistente. È pacifico, pertanto, che la gode di un reddito e di potenzialità reddituali CP_1 notevolmente inferiori rispetto a quelle del . Pt_1
Orbene, tenuto conto della differenza tra le situazioni economiche delle parti, ritiene il Tribunale che sia stata raggiunta la prova dell'inidoneità della moglie a mantenere da sola un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza matrimoniale. In ordine al quantum dell'assegno, tenuto conto della sperequazione esistente, della durata della convivenza coniugale, dell'attività svolta dalla resistente nei confronti dei figli, della età della
, il Collegio ritiene congruo la determinazione dell'importo in € 200,00 (duecento/00) CP_1 mensili. La somma andrà versata dalla parte resistente alla moglie entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese ed automaticamente rivalutata secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di ottobre del 2026.
11. Inammissibilità delle ulteriori domande. Oggetto del giudizio di separazione, per il quale si applica un rito speciale, è l'accertamento della sussistenza dei presupposti dell'autorizzazione a cessare la convivenza coniugale e la determinazione degli effetti che da tale cessazione derivano nei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi e nei rapporti dei coniugi stessi con i figli minori o maggiorenni e, senza loro colpa non autosufficienti. La conseguenza è che, al di fuori delle ipotesi di connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., la mancanza la mancanza di una ragione di connessione idonea a consentire, ai sensi del terzo comma dell'art. 40 c.p.c., la trattazione unitaria delle cause rende inammissibili le ulteriori domande soggette a rito ordinario, proposte dai coniugi che esulano dall'oggetto proprio di tale giudizio, com'è il caso della domanda relativa alla ripartizione delle quote del mutuo tra i coniugi.
12. Il regime delle spese Considerato l'interesse di entrambe le parti alla declaratoria sullo status, mancando qualsiasi opposizione sul punto, non profilandosi sul piano dei concreti interessi una soccombenza, si ritiene R.G. n. 2023 del 2021 - Pag. 13 di 14
equo che le spese del procedimento debbano gravare sulle parti in eguale misura, relativamente a tale domanda. Vanno quindi dichiarate non ripetibili, nella misura della metà, le spese processuali relative alla difesa di parte resistente, onerando parte ricorrente al pagamento del residuo, residuo liquidato d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto: a) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, (pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014), così come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, (pubblicato in G.U. l'8.10.2022 ed entrato in vigore il 23.10.2022), in quanto tali nuovi parametri in base all'art. 6 di quest'ultimo “… si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”; b) del valore della presente controversia;
c) del numero delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
d) degli aumenti e diminuzioni rispetto ai valori medi, di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto (nella versione come da ultimo modificata);
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. PRONUNCIA ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c. la SEPARAZIONE PERSONALE TRA I CONIUGI e , come sopra generalizzati, Parte_1 Controparte_1 con addebito esclusivo della separazione a;
Parte_1
i figli minori in via esclusiva a , con collocazione presso la Parte_5 Controparte_1 stessa e diritto di visita del padre come indicato in motivazione;
C. MANDA alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi Sociali competenti per territorio (Corigliano Rossano) della presente sentenza, i quali dovranno provvedere a quanto indicato al paragrafo della parte motiva;
D. ASSEGNA la casa coniugale a;
Controparte_1
E. PONE A CARICO del ricorrente l'obbligo di corrispondere in Parte_1 favore della resistente , entro il giorno cinque di ogni mese, Controparte_1
l'assegno mensile di € 700,00, oltre al 50% delle spese straordinarie ed extrassegno secondo lo schema individuato nella ordinanza presidenziale, di cui € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli (euro 200,00 per ciascun minore ed euro 100,00 per la maggiorenne non economicamente autosufficiente) ed € 200,00 a titolo di mantenimento della moglie;
detto assegno sarà annualmente ed automaticamente rivalutato con decorrenza dal mese di ottobre del 2026, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
F. DISPONE che l'assegno unico sia percepito esclusivamente dalla parte resistente;
G. DICHIARA l'INAMMISSIBILITÀ delle ulteriori domande proposte;
H. DICHIARA compensate per la metà le spese del giudizio;
I. CONDANNA parte ricorrente al pagamento in favore del resistente Parte_1
della residua parte delle spese di giudizio, che si liquidano, quanto Controparte_1 agli esborsi vivi, negli importi prenotati a debito e, quanto ai compensi professionali, in complessivi € 1.800,00, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute, nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, DISPONENDO che il pagamento avvenga in favore dello Stato;
J. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Corigliano Rossano per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 72, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006); K. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 3.11.25.
Il giudice estensore dott. Alessandro Caronia
R.G. n. 2023 del 2021 - Pag. 14 di 14
Il Presidente dott. Beatrice Magaro'