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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/10/2025, n. 4542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4542 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Nicoletta Aloj, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3056/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
(C.F.: Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Enzo Maria Manara
ATTRICE
E
(C.F.: ) CP_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino in composizione monocratica disattesa ogni contraria istanza e ritenuta la sommarietà della cognizione della causa de qua:
a) riconoscere in capo al Sig. la qualità di erede puro e CP_1
semplice della di lui moglie Sig.ra (deceduta il Persona_1
03/01/2014) per la quota riservatagli per legge.
Conseguentemente riconoscere che il Sig. è proprietario, CP_1
oltre che per la quota di ½ già di sua proprietà, dell'ulteriore quota di ¼
1 (in forza della suddetta successione della Sig.ra e Persona_1
così per un totale di ¾ dei beni immobili oggetto dell'esecuzione forzata immobiliare RGE 905/2023 Tribunale di Torino. Immobili che qui di seguito si descrivono: unità immobiliare sita in Trofarello (TO) nel complesso edilizio denominato “Residenza Belvedere” Via SE
DI snc con accesso dalla scala “B” e precisamente:
- al piano terreno: monolocale, servizio ed area in proprietà esclusiva, con sottostanti cantina e locali termico collegati da scala interna, distinti con la sigla “H-T” nelle planimetrie dei piani inserte al regolamento di condominio, fra i confini: quanto all'unità abitativa: mappali 333 e 1194, mappale 1149, area e unità immobiliare G-T, pianerottolo, unità immobiliare ed area F-T; quanto alla cantina e locale termico: autorimessa 1, corridoio cantine, vano scala B, unità immobiliare G-T:
- al piano interrato altra cantina distinta con la sigla “H-T nella detta planimetria del piano, fra i confini: corridoio cantine, terrapieno a due lati, cantina E-T; allo stesso piano interrato un locale uso autorimessa privata distinto con il numero 12 nella detta planimetria del piano, fra i confini: terrapieno, corsia di manovra, autorimessa 11, sottosuolo via DI.
Quanto sopra risulta censito a Catasto Fabbricati del Comune di
Trofarello giusta protocollo numero TO0599372 del 22 settembre 2008 al:
Foglio 2 mappale 1253, subalterno 8 – Categoria A/3 - Classe 3 – vani
2,5 – superficie catastale m.q.56 - Rendita Catastale proposta euro
219,49 - Via SE DI snc – Piano T-S-1 (ora censito cat.A/2 –
Classe 1 – RC 290,51);
Foglio 2 mappale 1253, subalterno 22 - Categoria C/6 - Classe 2 – superficie catastale m.q.20 - Rendita Catastale proposta euro 90,07 - Via
SE DI snc – Piano S-1.; e per l'effetto voglia:
2 b) ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Torino 2 di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 c.c., alla trascrizione su detti immobili della sentenza che accerta la qualità di erede del Sig. , con CP_1 esonero da sua responsabilità.
Con vittoria di spese diritti e onorari oltre IVA e CPA”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la Parte_1 premesso:
- di aver incorporato in forza di atto di fusione in data 12.12.2011 a rogito
Notaio di Roma rep.170386 racc.38291 la Persona_2 [...]
già titolare di crediti originati Controparte_2 Controparte_3
da mutui ipotecari da essa erogati;
- che tra detti crediti era compreso quello del convenuto e di CP_1
(recte come si evince dalla restante parte Persona_3 Per_1 del ricorso e dai documenti prodotti), deceduta il 03.01.2014, in forza di contratto di mutuo stipulato in data 24.10.2008 a rogito Notaio
[...]
di Torino iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Persona_4
Riuniti di Torino e Pinerolo rep. n.141150 racc. 59273;
- di essere quindi creditrice di della somma di € 86.768,97, CP_1
portata dall'atto di precetto notificato al debitore, in proprio e quale tutore del figlio minorenne in data 20.10.2023, e di aver Persona_5 sottoposto a pignoramento gli immobili di cui il debitore è comproprietario, siti in Trofarello (TO), via DI n. 20, con procedura esecutiva rubricata presso il Tribunale di Torino al n. RGE 905/2023;
- che nel corso del procedimento di esecuzione n. RGE 905/2023 il Giudice dell'Esecuzione, su segnalazione del Professionista Delegato, fissava udienza per sentire le parti in ordine alla mancanza della continuità delle trascrizioni, in quanto, con riferimento alla successione di
[...]
risultava trascritta l'accettazione di eredità con beneficio Per_1
3 d'inventario solo a favore del figlio minore ma non Persona_5
risultava trascritta l'accettazione di eredità del marito;
CP_1
- che all'udienza del 16.12.2024, il convenuto costituito, invitato a procedere spontaneamente all'accettazione di eredità, non vi ottemperava, costringendo parte attrice ad azionare il presente giudizio di accertamento della qualità di erede;
- che il convenuto ha sempre vissuto nell'immobile oggetto di esecuzione forzata e non risulta che egli abbia proceduto all'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario né abbia rinunciato all'eredità nel termine prescritto, risultando dunque erede puro e semplice di
[...]
Per_1
concludeva come indicato in epigrafe.
Nessuno si costituiva per parte convenuta, della quale, pertanto, è stata dichiarata la contumacia.
Verificata la regolarità del contraddittorio e la procedibilità della domanda, il
Giudice rinviava all'udienza del 22.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte, per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies
c.p.c.
2. La domanda è procedibile, essendovi in atti la prova del tentativo di mediazione espletato a norma del d.lgs. 28/2010.
3. Sussiste l'interesse ad agire dell'attrice, considerato che la stessa è creditrice del convenuto e come, ove venisse confermata la sua CP_1 prospettazione, potrebbe trarre dall'accoglimento della domanda una concreta utilità, data dalla possibilità di espropriare la quota del bene immobile pignorato divenuta di proprietà di costui per effetto della successione della moglie.
4. Nel merito, risulta provato che nata a [...] il Persona_1
22.08.1976, è deceduta a Trofarello il 3.01.2014, per quanto consta senza lasciare testamento, come può evincersi, tra l'altro, dalla dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario operata per conto del figlio minore
4 per cui alla sua morte si è aperta la successione legittima in Persona_5
favore del marito e del figlio La qualità di CP_1 Persona_5
coniuge della de cuius in capo a è documentata e si evince dal CP_1 contratto di mutuo in atti, non risultando che tra gli stessi sia stata dichiarata la cessazione degli effetti civili né lo scioglimento del matrimonio.
La circostanza che l'immobile di Trofarello, via DI n. 20, rientrasse nell'asse ereditario di per la quota di ½ si evince dal contratto di Persona_1 mutuo in atti e dalla relazione dell'esperto nominato nella procedura esecutiva pure prodotta da parte attrice.
Dal certificato di residenza e dal certificato di residenza storico di CP_1
(docc. 7-8) emerge che il suo luogo di residenza anagrafica - che in assenza di risultanze in senso contrario può intendersi quale abituale dimora ai sensi dell'art. 43 c.c. - è stato sin dal 2009 in Trofarello, via DI n. 20, ossia, può ritenersi, nell'immobile caduto nella successione di per la Persona_1 quota di ½.
Il possesso del bene ereditario da parte di risulta poi confermato CP_1
anche dalla relazione dell'esperto nominato nella procedura esecutiva immobiliare prodotta al doc. 9.
Non risulta che abbia proceduto alla redazione dell'inventario nei CP_1 tre mesi dall'apertura della successione. Trovandosi nel possesso di un bene ereditario (cfr. Cass. 1301/1977, Cass. 4835/1980, Cass. 11018/2008), in mancanza della redazione dell'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione, ai sensi dell'art. 485 c.c., egli deve dunque considerarsi divenuto erede puro e semplice di Persona_1
Irrilevante è al riguardo la circostanza segnalata dall'esperto nella relazione di cui al doc. 9 secondo la quale risulterebbe una trascrizione di accettazione di eredità con beneficio di inventario anche a favore di del CP_1
02/11/2017, Reg. Part. 29619 Reg. Gen. 44074, del Tribunale di Torino, Rep.
12829/2017 del 26/10/2017 (pag. 6 della relazione), atteso che anche qualora
5 fosse stata formalizzata l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario a favore di con atto del 26/10/2017 la stessa sarebbe stata tardiva, CP_1
essendo il in possesso di un bene ereditario sin dalla data di apertura CP_1 della successione, conseguendone in capo a lui l'acquisto della qualità di erede puro e semplice per non aver fatto l'inventario entro i tre mesi dal decesso della moglie.
Si richiama al riguardo, oltre al chiaro disposto di cui all'art. 485 c.c., la giurisprudenza costante di legittimità, secondo la quale se il chiamato nel possesso o compossesso anche di un solo bene ereditario e non forma l'inventario nel termine di tre mesi decorrenti dall'apertura della successione (o, se successivo, dal momento di inizio del possesso), viene considerato erede puro e semplice (tra le altre, Cass. 4707/1994, 2911/1998, 15690/20).
D'altra parte, anche avuto riguardo al disposto dell'art. 540 c.c. non può esservi dubbio in ordine alla circostanza che la relazione di fatto con il bene caduto in successione determini gli effetti di cui all'art. 485 c.c. anche se si tratta di successione del coniuge, atteso che, trattandosi di successione legittima e non di successione necessaria, come ha affermato la giurisprudenza, “nella quota intestata a favore del coniuge superstite ex art.581 cod. civ. non sono compresi i diritti di abitazione e di uso, per cui in caso di prosecuzione, dopo il decesso del marito, della abitazione della casa coniugale e dell'utilizzo dei mobili di arredo ivi esistenti da parte della moglie si configura, ai sensi e per gli effetti dell'art.485 cod. civ., il possesso dei beni ereditari in capo al chiamato all'eredità” (Cass. Sez. 2 n. 11018/2008).
Alla luce di tutto quanto esposto, la domanda di accertamento della qualità di erede proposta dal ricorrente può trovare accoglimento.
5. La trascrizione di quanto accertato con il presente provvedimento segue per legge, non essendo necessaria l'emissione di un ordine o di un'autorizzazione espressa in tal senso.
6 6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore indeterminabile della causa, ai parametri minimi, da ritenersi sufficienti avuto riguardo all'attività svolta, esclusa la fase istruttoria, siccome non svolta, compresa la fase di attivazione della mediazione.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara che , nato a [...] il [...] (c.f. CP_1
), è erede puro e semplice di C.F._1 Persona_1 nata a [...] il [...] e deceduta a Trofarello il 03.01.2014 (c.f.
; C.F._2
2) conseguentemente accerta e dichiara che , nato a [...] CP_1
il 16.09.1978 (c.f. ), è proprietario della quota di ¼ C.F._1 proveniente dalla successione di dei beni immobili Persona_1
siti in Trofarello via SE DI snc (altrove indicati come siti in via
SE DI n. 20), nel complesso edilizio denominato Residenza
Belvedere, censiti al Catasto fabbricati del Comune di Trofarello al Foglio
2, mappale 1253, subalterno 8 e al Foglio 2, mappale 1253, subalterno 22;
3) condanna alla rifusione in favore della CP_1 [...]
delle spese processuali, che liquida in € 3.174,00 per Parte_1 compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a., ed €
577,16 per esposti.
Così deciso in Torino il 21/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Nicoletta Aloj
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