Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 20/02/2026, n. 3273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3273 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03273/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08401/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8401 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Tedeschi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Albanese e Gaetano Zurlo, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
OT S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Di Pietro, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
nei confronti
Società Nazionale Appalti e Manutenzioni Lazio Sud – S.N.A.M. S.r.l., Cooperativa Portabagagli Pluriservizi Società Cooperativa A R.L., Ic Servizi S.r.l., Cncp Società Cooperativa, Fcf Multiservice Società Cooperativa, Tirreno Logistica Società Cooperativa, Cns Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, Diemme Società Cooperativa, Symply Società Cooperativa, non costituiti in giudizio;
Team Service Società Consortile a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Avilio Presutti e Marco Laudani, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
Ic Servizi Consorzio Stabile a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Ruffini, Marco Orlando, Antonietta Favale e Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento di aggiudicazione prot. 2025U0010218 del 12 giugno 2025 trasmesso il 16 giugno 2025 con il quale è stata aggiudicata in favore del costituendo RTI tra la Team Service società consortile a r.l. e la Società Nazionale appalti e Manutenzioni Lazio Sud – S.N.A.M. S.r.l. la procedura aperta indetta dal OT S.p.a. per l’affidamento del Global Service di igiene ambientale del parco mezzi e degli impianti OT S.p.a. – Lotto 2 (CIG B28BB84087);
in parte qua e nei limiti dell’interesse della ricorrente, di tutti i verbali della Commissione di gara;
ove occorra e nei limiti dell’interesse della ricorrente, della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di OT s.p.a. n. 43 del 13 giugno 2024 con la quale è stata indetta la gara;
ove occorra e nei limiti dell’interesse della ricorrente, del bando di gara n. 445497 pubblicato sulla GU/S n. 143/2024 del 24 luglio 2024, così come rettificato;
ove occorra e nei limiti dell’interesse della ricorrente, del Disciplinare di gara;
ove occorra e nei limiti dell’interesse della ricorrente, del Capitolato Speciale;
ove occorra e nei limiti dell’interesse della ricorrente, del provvedimento del Direttore Generale di OT S.p.a prot. DG U54 dell’11 dicembre 2024, con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della gara;
di tutti gli altri atti prodromici, connessi o comunque consequenziali ai precedenti sebbene non noti alle ricorrenti;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla Tedeschi S.r.l. il 1° ottobre 2025:
per l’annullamento
degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio;
nonché, per la declaratoria di inefficacia
del contratto di appalto eventualmente stipulato tra OT S.p.a. e l’RTI Team Service e per la reintegrazione in forma specifica mediante l’obbligo, a carico di OT S.p.a., di disporre l’aggiudicazione dell’appalto in favore del costituendo RTI CMF – Tedeschi provvedendo, per l’effetto, alla sottoscrizione del relativo contratto;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Team Service Società Consortile a r.l., di Ic Servizi Consorzio Stabile a r.l. e della OT S.p.a.;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. CO AI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che censure omologhe a quelle formulate a mezzo del ricorso introduttivo del presente giudizio sono state ritenute immeritevoli di positivo apprezzamento da questo Tribunale con la sentenza n. 24166/2025, pubblicata il 31 dicembre 2025;
Ritenuto, purtuttavia, che a una definizione nel merito del presente giudizio osti la patente contraddittorietà del petitum formulato nell’ambito del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti - non proposti questi ultimi anche a valere come ricorso autonomo - atteso che:
- con il ricorso introduttivo viene chiesto l’annullamento di tutti gli atti impugnati ivi incluso, in ragione delle censure articolate, del bando di gara, essendo conseguentemente (e logicamente) omessa la richiesta di risarcimento in forma specifica ovvero il subentro nello stipulando contratto stante “ l’illegittimità dell’intera disciplina di gara sotto il profilo qui esaminato, con conseguente richiesta di annullamento della stessa e della procedura cui essa ha dato attuazione ” (pag. 8 del ricorso introduttivo”;
- con il ricorso per motivi aggiunti viene, di contro, chiesto a questo giudice di annullare i provvedimenti impugnati e per l’effetto di disporre l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto in favore della ricorrente, previa declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato tra OT S.p.a. e l’RTI Team Service;
Ritenuto, infatti, che la richiesta dell’annullamento dei tutti gli atti di gara, ivi inclusa la lex specialis , sia antitetica e contraddittoria rispetto alla richiesta di conseguire l’aggiudicazione proprio in esito all’applicazione del bando di gara di cui si è chiesto in primo luogo l’annullamento, non essendo profilato in modo chiaro il bene della vita cui aspira il ricorrente e del quale è chiesta tutela in giudizio (l’interesse strumentale alla riedizione della gara o l’interesse a conseguire l’aggiudicazione?);
Ritenuto che i dubbi adombrati da questo Collegio in ordine ai profili di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. non siano stati fugati dalla memoria di chiarimenti depositata in data 9 gennaio 2026 in quanto parte ricorrente ha fatto limitato e non pertinente riferimento alla domanda subordinata di risarcimento per equivalente, rinunziandola, senza chiarire la contraddizione tra la domanda contenuta nel ricorso principale e quella formulata nel ricorso per motivi aggiunti;
Ritenuto, conseguentemente, di dichiarare inammissibili il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti per contraddittorietà delle domande in essi formulate;
Ritenuto, infine, di compensare integralmente le spese di lite tra le parti anche in ragione della definizione in rito del presente giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC VO, Presidente
Virginia Arata, Primo Referendario
CO AI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO AI | IC VO |
IL SEGRETARIO