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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 8661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8661 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di NAPOLI
GIUDICE del LAVORO
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa, RGN 2371/2024, da (C.F. Parte_1
) nata il [...] ad [...] e residente in [...], rappresentata e difesa, come in atti, dall'Avv. Domenico
Naso (C.F.: , come da mandato in calce al ricorso;
C.F._2
Ricorrente nei confronti di – in persona del Controparte_1 CP_2 in carica pro tempore, (C.F. , rapp.to e difeso dal funzionario, Dr. P.IVA_1
ZO Romano;
Resistente
Oggetto: risoluzione anticipata contratto di lavoro a tempo determinato
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso inscritto in data 5.11.2024 la ricorrente in epigrafe, docente a tempo determinato, ha convenuto innanzi all'intestato Tribunale, il per sentire CP_3 accogliere le seguenti conclusioni:
IN VIA PRINCIPALE
1. ANNULLARE E/O SOSPENDERE E/O RETTIFICARE E/O DISAPPLICARE la Nota del
. Controparte_4
16054 del 23.09.2024, nella parte in cui è stata disposta la revoca nei confronti della ricorrente del precedente incarico di supplenza, fino al termine delle attività didattiche, sul posto di sostegno presso l' IPSEOA “Lucio Petronio” di Pozzuoli;
2. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, in virtù di quanto stabilito dall'art. 26 del D.Lgs. 40 del 6.03.2017 e dall'O.M. n. 88 del 16.05.2024, a poter beneficiare della riserva pari al 15 per cento dei posti disponibili per aver prestato di servizio civile nel periodo compreso dal 10.07.2018 al 9.07.2019, essendo tale servizio parificato al servizio civile universale;
3. Ordinare e condannare l'Amministrazione resistente a riassegnare alla ricorrente l'incarico di supplenza sul posto di sostegno, fino al termine delle attività didattiche, presso l' IPSEOA “Lucio Petronio” di Pozzuoli o, in subordine, ad attribuire alla ricorrente un altro incarico di supplenza presso una sede disponibile tra quelle indicate e rispettando la quota di riserva in suo favore del 15 per cento dei posti disponibili, stabilito dall'art. 26 del D.Lgs. 40 del 6.03.2017 e dall'O.M. n. 88 del 16.05.2024, per aver prestato di servizio civile nel periodo compreso dal 10.07.2018 al 9.07.2019;
4. Ordinare e condannare, in ogni caso, l'Amministrazione resistente a riconoscere in suo favore, in tutte le successive procedure di assegnazioni di incarichi di supplenza di cui all'O.M. 88/2024, la quota di riserva in suo favore del 15 per cento dei posti disponibili per aver prestato di servizio civile nel periodo compreso dal 10.07.2018 al
9.07.2019.
5. Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
A sostegno della domanda la Prof. eccepisce l'illegittimità dalla revoca Pt_1 dell'incarico di supplenza, ottenuto in data 12.9.2024 con nota dell' Autorità Territoriale di Napoli n. 15390 , revocato con provvedimento in data 223.9.2024 ( c.f.r. nota n.
16054 in atti), deducendo:
- di aver presentato in data 29.5.2024 domanda per l'iscrizione e l' aggiornamento nelle Graduatorie Provinciali di Istituto (GPS) per l'a.a. AA.SS. 2024/25 e 2025/26 ex OM
n.88/2024 del 16 maggio 2024, dichiarando i titoli posseduti, ivi incluso il titolo conseguito a seguito dello svolgimento del Servizio Civile Universale come da attestazione di cui al n. 3 della sua produzione, e di essere stata inserita nelle GPS in qualità di docente per la classe di concorso “B020 – LABORATORI DI SERVIZI
ON , SETTORE CUCINA” e “ADSS- Sostegno scuola secondaria di secondo grado (doc. 7 ricorrente);
- di essere stata individuata quale destinataria di contratto a tempo determinato, fino al termine delle attività didattiche, su sostegno presso l'Istituto “I.P.S.E.O.A. “Lucio
Petronio” di Pozzuoli sottoscrivendo il relativo contratto (doc. 9 contratto ricorrente);
- che il contratto è stato revocato in data 23/9/2024 , a seguito del previsto controllo dei titoli, perché il ricorrente non era non in possesso del servizio civile universale, che dà diritto alla riserva dei posti in tutti i concorsi pubblici (pari al 15%), ma del servizio civile nazionale.
- che non convalidando il titolo di riserva ha travisato il dettato normativo.
Resiste in giudizio il eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione e, nel CP_3 merito, chiedendo il rigetto della domanda assumendone la totale infondatezza atteso il corretto comportamento dell'Amministrazione resistente.
La causa, all' esito dell' odierna udienza cartolare, è stata decisa con sentenza telematica.
§§§
In via preliminare va respinta l' eccezione di difetto di giurisdizione considerato il petitum della domanda giudiziale.
Invero, la Cassazione, in tema di inserimento in graduatoria, ha affermato che occorre distinguere: "Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sè preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo;
Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario" (Cass. ord. n. 25972/del 16/12/2016; v. anche, tra le altre, ord. n. 25840/2016 e n. 21196 del 13 settembre 2017). Nel caso di specie, dalle stesse conclusioni sopra trascritte, emerge che si verte nella seconda situazione.
Nella specie la ricorrente ha dedotto che si era verificata una illegittima revoca della supplenza ottenuta non avendo l' amministrazione datrice riconosciuto il titolo costituito dal servizio civile espletato dalla ricorrente e certificato in atti. Ha chiesto pertanto:
6. ANNULLARE E/O SOSPENDERE E/O RETTIFICARE E/O DISAPPLICARE la Nota del
. Controparte_4
16054 del 23.09.2024, nella parte in cui è stata disposta la revoca nei confronti della ricorrente del precedente incarico di supplenza, fino al termine delle attività didattiche, sul posto di sostegno presso l' IPSEOA “Lucio Petronio” di Pozzuoli;
7. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, in virtù di quanto stabilito dall'art. 26 del D.Lgs. 40 del 6.03.2017 e dall'O.M. n. 88 del 16.05.2024, a poter beneficiare della riserva pari al 15 per cento dei posti disponibili per aver prestato di servizio civile nel periodo compreso dal 10.07.2018 al 9.07.2019, essendo tale servizio parificato al servizio civile universale;
8. Ordinare e condannare l'Amministrazione resistente a riassegnare alla ricorrente l'incarico di supplenza sul posto di sostegno, fino al termine delle attività didattiche, presso l' IPSEOA “Lucio Petronio” di Pozzuoli o, in subordine, ad attribuire alla ricorrente un altro incarico di supplenza presso una sede disponibile tra quelle indicate e rispettando la quota di riserva in suo favore del 15 per cento dei posti disponibili, stabilito dall'art. 26 del D.Lgs. 40 del 6.03.2017 e dall'O.M. n. 88 del 16.05.2024, per aver prestato di servizio civile nel periodo compreso dal 10.07.2018 al 9.07.2019;
9. Ordinare e condannare, in ogni caso, l'Amministrazione resistente a riconoscere in suo favore, in tutte le successive procedure di assegnazioni di incarichi di supplenza di cui all'O.M. 88/2024, la quota di riserva in suo favore del 15 per cento dei posti disponibili per aver prestato di servizio civile nel periodo compreso dal 10.07.2018 al
9.07.2019.
10. Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Se ne deduce, in base alla stessa prospettazione contenuta in ricorso da valutarsi in considerazione del petitum sostanziale dell'azione in rapporto alla causa petendi, che nella fattispecie viene in realtà censurata l' erronea valutazione del punteggio e non già l' atto di normazione primaria di cui, al contrario, si invoca la corretta applicazione.
Va quindi affermata la giurisdizione del giudice ordinario. La domanda è meritevole di accoglimento, nei limiti di seguito indicati.
E' circostanza non contestata in giudizio che la ricorrente sia stata inizialmente individuata quale destinataria di un contratto a tempo determinato su posto di sostegno per l' annoi scolastico 2024/2025 sull'indicazione del possesso del titolo di riserva di cui all'art. 18 co. 4 del D.Lgs. 40/2017, così come modificato dal d.l. 44/2023, conv. In L. 74/2023, riconosciuto a chi abbia svolto senza demerito il Servizio Civile
Universale.
Va detto che l'art. 12 c.14 dell'ordinanza Ministeriale n.88/2024 prevede che “in occasione del conferimento dei contratti di supplenza di cui al presente articolo sono disposte le riserve dei posti nei confronti delle categorie beneficiarie delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999 n.68, di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, di cui all'articolo 1, comma 9 bis, del decreto legge 22 aprile 2023,
n.44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n.74.
E l'art. 1, al comma 9 bis del DL n.44/2023 (convertito in L.n.74/23) stabilisce che: Al comma 4 dell'art. 18 del D.Lgs 40/2027 sono aggiunte le seguenti parole: “A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito
è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, dalle aziende speciali e dagli enti”…[omissis…].
Secondo il quindi, il servizio civile nazionale svolto dalla ricorrente non è titolo CP_3 di riserva con conseguente legittima revoca dell'incarico al tempo conferito.
La prospettazione attorea, invece, rileva come il servizio civile dalla stessa svolto prima della modifica legislativa ad opera del D.Lgs 40/2017, pur se qualificato ancora come nazionale, va ritenuto Universale per la sostanziale equiparazione dei due istituti tanto che la certificazione del titolo posseduto reca in alto a destra anche la specifica qualificazione di “servizio civile universale” ( c.f.r. doc. n.3 parte attrice).
Orbene, ai fini della decisione è utile riportare i passaggi normativi che hanno istituito e disciplinato l'istituto del Servizio Civile.
La Legge n. 64/2001 ha abolito la leva obbligatoria ed istituito il Servizio Civile
Nazionale, ovvero servizio mediante il quale giovani dai 18 ai 26 anni, volontariamente, partecipano a livello nazionale a “promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli” nonché alla salvaguardia e tutela del patrimonio nazionale (culturale, ambienta e, soprattutto, ambientale).
La Legge n. 64/2001 individua sia i settori interessati dal Servizio Civile Nazionale
(assistenza; protezione civile, ambiente, patrimonio artistico e culturale;
educazione), sia gli Enti autorizzati alla presentazione di progetti per lo svolgimento del Servizio Civile nazionale (amministrazioni pubbliche, le associazioni non governative (ONG) e le associazioni no profit).
Il D.Lgs n. 77/02 ha elevato il limite di età per lo svolgimento del Servizio Civile da 26 a
28 anni.
La Corte Costituzionale con sentenza n. 119/2015 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, co. 1, del D.Lgs n. 77/02 nella parte in cui limita lo svolgimento del servizio Civile Nazionale ai soli cittadini italiani. Seguendo le indicazioni espresse dalla citata sentenza costituzionale il legislatore, con
Legge delega n. 106 del 2016, ha previsto l'istituzione un Servizio Civile Universale, in sostituzione di quello Nazionale. Il D.Lgs. n. 40/2017, in vigore dal 18 aprile 2017, ha esteso lo svolgimento del Servizio Civile agli stranieri ed ha modificato la denominazione del Servizio stesso, che da Nazionale diviene Universale.
I principi e le finalità caratterizzanti il Servizio Civile Universale così come riportati nel
D.lgs. n. 40/2017, con l'inciso “promozione dei valori fondativi della Repubblica,” nella sostanza sono i medesimi già indicati nella L. 64/2001 e nel D.Lgs. 77/2002 e l'aggettivo
“universale” evidenzia l'estensione dello svolgimento del servizio civile anche agli stranieri.
Per quanto sopra, si ritiene sufficiente la sostanziale corrispondenza dei principi, finalità, funzionalità e modalità di svolgimento del Servizio Civile Nazionale ed
Universale differenti, di fatto, per l'ampliamento dei soggetti che volontariamente possono svolgere detto servizio e per il mutamento dell'aggettivo che qualifica il servizio civile. E che il Servizio Civile Nazionale sia comunque parificato al Servizio Civile
Universale trova un'ulteriore conferma da quanto riportato nell'art. 4, co.4 del DL. del
14 marzo 2025, n. 25 “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni” laddove si legge: “All'art. 18, comma 4, del D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40, dopo le parole:<< servizio civile universale>>, sono inserite le seguenti <<ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64>>”, indice della consapevolezza, in capo al legislatore, dell'equiparazione dei due servizi civili ,Nazionale ed Universale.
In accoglimento della domanda parte resistente va conseguentemente condannata a riconoscere al servizio civile svolto e indicato dalla ricorrente nella domanda di inserimento in graduatoria il diritto al titolo di riserva con conseguente ripresa nel servizio di cui al contratto stipulato in data 12/09/2024 e revocato illegittimamente in data 23.9.2024 ,ovvero, essendo ormai decorso l' anno scolastico in questione, comunque di attribuire alla ricorrente un nuovo incarico di supplenza valutando positivamente il titolo posseduto dalla stessa rispettando la quota di riserva in suo favore del 15 per cento dei posti disponibili, stabilito dall'art. 26 del D.Lgs. 40 del
6.03.2017 e dall'O.M. n. 88 del 16.05.2024, per aver prestato servizio civile nel periodo compreso dal 10.07.2018 al 9.07.2019.
In punto di nspese non vi sono motivi per discostarsi dal principio di cui all'art. 91 cpc e parte resistente, soccombente in giudizio, va condannata alla rifusione delle stesse in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
PQM
In accoglimento della domanda proposta,
Condanna il tenuto conto della titolarità del diritto di riserva, all' assegnazione CP_3 di un incarico di supplenza in favore di rispettando la quota di riserva in Parte_1 suo favore del 15 per cento dei posti disponibili, stabilito dall'art. 26 del D.Lgs. 40 del
6.03.2017 e dall'O.M. n. 88 del 16.05.2024, per aver prestato servizio civile nel periodo compreso dal 10.07.2018 al 9.07.2019.
Condanna la resistente amministrazione alle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.500,00, comprensivi di spese generali, oltre Iva e Cpa, con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli, il 25.11.2025.
IL GDL
Dott.ssa Clara Ruggiero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di NAPOLI
GIUDICE del LAVORO
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa, RGN 2371/2024, da (C.F. Parte_1
) nata il [...] ad [...] e residente in [...], rappresentata e difesa, come in atti, dall'Avv. Domenico
Naso (C.F.: , come da mandato in calce al ricorso;
C.F._2
Ricorrente nei confronti di – in persona del Controparte_1 CP_2 in carica pro tempore, (C.F. , rapp.to e difeso dal funzionario, Dr. P.IVA_1
ZO Romano;
Resistente
Oggetto: risoluzione anticipata contratto di lavoro a tempo determinato
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso inscritto in data 5.11.2024 la ricorrente in epigrafe, docente a tempo determinato, ha convenuto innanzi all'intestato Tribunale, il per sentire CP_3 accogliere le seguenti conclusioni:
IN VIA PRINCIPALE
1. ANNULLARE E/O SOSPENDERE E/O RETTIFICARE E/O DISAPPLICARE la Nota del
. Controparte_4
16054 del 23.09.2024, nella parte in cui è stata disposta la revoca nei confronti della ricorrente del precedente incarico di supplenza, fino al termine delle attività didattiche, sul posto di sostegno presso l' IPSEOA “Lucio Petronio” di Pozzuoli;
2. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, in virtù di quanto stabilito dall'art. 26 del D.Lgs. 40 del 6.03.2017 e dall'O.M. n. 88 del 16.05.2024, a poter beneficiare della riserva pari al 15 per cento dei posti disponibili per aver prestato di servizio civile nel periodo compreso dal 10.07.2018 al 9.07.2019, essendo tale servizio parificato al servizio civile universale;
3. Ordinare e condannare l'Amministrazione resistente a riassegnare alla ricorrente l'incarico di supplenza sul posto di sostegno, fino al termine delle attività didattiche, presso l' IPSEOA “Lucio Petronio” di Pozzuoli o, in subordine, ad attribuire alla ricorrente un altro incarico di supplenza presso una sede disponibile tra quelle indicate e rispettando la quota di riserva in suo favore del 15 per cento dei posti disponibili, stabilito dall'art. 26 del D.Lgs. 40 del 6.03.2017 e dall'O.M. n. 88 del 16.05.2024, per aver prestato di servizio civile nel periodo compreso dal 10.07.2018 al 9.07.2019;
4. Ordinare e condannare, in ogni caso, l'Amministrazione resistente a riconoscere in suo favore, in tutte le successive procedure di assegnazioni di incarichi di supplenza di cui all'O.M. 88/2024, la quota di riserva in suo favore del 15 per cento dei posti disponibili per aver prestato di servizio civile nel periodo compreso dal 10.07.2018 al
9.07.2019.
5. Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
A sostegno della domanda la Prof. eccepisce l'illegittimità dalla revoca Pt_1 dell'incarico di supplenza, ottenuto in data 12.9.2024 con nota dell' Autorità Territoriale di Napoli n. 15390 , revocato con provvedimento in data 223.9.2024 ( c.f.r. nota n.
16054 in atti), deducendo:
- di aver presentato in data 29.5.2024 domanda per l'iscrizione e l' aggiornamento nelle Graduatorie Provinciali di Istituto (GPS) per l'a.a. AA.SS. 2024/25 e 2025/26 ex OM
n.88/2024 del 16 maggio 2024, dichiarando i titoli posseduti, ivi incluso il titolo conseguito a seguito dello svolgimento del Servizio Civile Universale come da attestazione di cui al n. 3 della sua produzione, e di essere stata inserita nelle GPS in qualità di docente per la classe di concorso “B020 – LABORATORI DI SERVIZI
ON , SETTORE CUCINA” e “ADSS- Sostegno scuola secondaria di secondo grado (doc. 7 ricorrente);
- di essere stata individuata quale destinataria di contratto a tempo determinato, fino al termine delle attività didattiche, su sostegno presso l'Istituto “I.P.S.E.O.A. “Lucio
Petronio” di Pozzuoli sottoscrivendo il relativo contratto (doc. 9 contratto ricorrente);
- che il contratto è stato revocato in data 23/9/2024 , a seguito del previsto controllo dei titoli, perché il ricorrente non era non in possesso del servizio civile universale, che dà diritto alla riserva dei posti in tutti i concorsi pubblici (pari al 15%), ma del servizio civile nazionale.
- che non convalidando il titolo di riserva ha travisato il dettato normativo.
Resiste in giudizio il eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione e, nel CP_3 merito, chiedendo il rigetto della domanda assumendone la totale infondatezza atteso il corretto comportamento dell'Amministrazione resistente.
La causa, all' esito dell' odierna udienza cartolare, è stata decisa con sentenza telematica.
§§§
In via preliminare va respinta l' eccezione di difetto di giurisdizione considerato il petitum della domanda giudiziale.
Invero, la Cassazione, in tema di inserimento in graduatoria, ha affermato che occorre distinguere: "Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sè preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo;
Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario" (Cass. ord. n. 25972/del 16/12/2016; v. anche, tra le altre, ord. n. 25840/2016 e n. 21196 del 13 settembre 2017). Nel caso di specie, dalle stesse conclusioni sopra trascritte, emerge che si verte nella seconda situazione.
Nella specie la ricorrente ha dedotto che si era verificata una illegittima revoca della supplenza ottenuta non avendo l' amministrazione datrice riconosciuto il titolo costituito dal servizio civile espletato dalla ricorrente e certificato in atti. Ha chiesto pertanto:
6. ANNULLARE E/O SOSPENDERE E/O RETTIFICARE E/O DISAPPLICARE la Nota del
. Controparte_4
16054 del 23.09.2024, nella parte in cui è stata disposta la revoca nei confronti della ricorrente del precedente incarico di supplenza, fino al termine delle attività didattiche, sul posto di sostegno presso l' IPSEOA “Lucio Petronio” di Pozzuoli;
7. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, in virtù di quanto stabilito dall'art. 26 del D.Lgs. 40 del 6.03.2017 e dall'O.M. n. 88 del 16.05.2024, a poter beneficiare della riserva pari al 15 per cento dei posti disponibili per aver prestato di servizio civile nel periodo compreso dal 10.07.2018 al 9.07.2019, essendo tale servizio parificato al servizio civile universale;
8. Ordinare e condannare l'Amministrazione resistente a riassegnare alla ricorrente l'incarico di supplenza sul posto di sostegno, fino al termine delle attività didattiche, presso l' IPSEOA “Lucio Petronio” di Pozzuoli o, in subordine, ad attribuire alla ricorrente un altro incarico di supplenza presso una sede disponibile tra quelle indicate e rispettando la quota di riserva in suo favore del 15 per cento dei posti disponibili, stabilito dall'art. 26 del D.Lgs. 40 del 6.03.2017 e dall'O.M. n. 88 del 16.05.2024, per aver prestato di servizio civile nel periodo compreso dal 10.07.2018 al 9.07.2019;
9. Ordinare e condannare, in ogni caso, l'Amministrazione resistente a riconoscere in suo favore, in tutte le successive procedure di assegnazioni di incarichi di supplenza di cui all'O.M. 88/2024, la quota di riserva in suo favore del 15 per cento dei posti disponibili per aver prestato di servizio civile nel periodo compreso dal 10.07.2018 al
9.07.2019.
10. Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Se ne deduce, in base alla stessa prospettazione contenuta in ricorso da valutarsi in considerazione del petitum sostanziale dell'azione in rapporto alla causa petendi, che nella fattispecie viene in realtà censurata l' erronea valutazione del punteggio e non già l' atto di normazione primaria di cui, al contrario, si invoca la corretta applicazione.
Va quindi affermata la giurisdizione del giudice ordinario. La domanda è meritevole di accoglimento, nei limiti di seguito indicati.
E' circostanza non contestata in giudizio che la ricorrente sia stata inizialmente individuata quale destinataria di un contratto a tempo determinato su posto di sostegno per l' annoi scolastico 2024/2025 sull'indicazione del possesso del titolo di riserva di cui all'art. 18 co. 4 del D.Lgs. 40/2017, così come modificato dal d.l. 44/2023, conv. In L. 74/2023, riconosciuto a chi abbia svolto senza demerito il Servizio Civile
Universale.
Va detto che l'art. 12 c.14 dell'ordinanza Ministeriale n.88/2024 prevede che “in occasione del conferimento dei contratti di supplenza di cui al presente articolo sono disposte le riserve dei posti nei confronti delle categorie beneficiarie delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999 n.68, di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, di cui all'articolo 1, comma 9 bis, del decreto legge 22 aprile 2023,
n.44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n.74.
E l'art. 1, al comma 9 bis del DL n.44/2023 (convertito in L.n.74/23) stabilisce che: Al comma 4 dell'art. 18 del D.Lgs 40/2027 sono aggiunte le seguenti parole: “A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito
è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, dalle aziende speciali e dagli enti”…[omissis…].
Secondo il quindi, il servizio civile nazionale svolto dalla ricorrente non è titolo CP_3 di riserva con conseguente legittima revoca dell'incarico al tempo conferito.
La prospettazione attorea, invece, rileva come il servizio civile dalla stessa svolto prima della modifica legislativa ad opera del D.Lgs 40/2017, pur se qualificato ancora come nazionale, va ritenuto Universale per la sostanziale equiparazione dei due istituti tanto che la certificazione del titolo posseduto reca in alto a destra anche la specifica qualificazione di “servizio civile universale” ( c.f.r. doc. n.3 parte attrice).
Orbene, ai fini della decisione è utile riportare i passaggi normativi che hanno istituito e disciplinato l'istituto del Servizio Civile.
La Legge n. 64/2001 ha abolito la leva obbligatoria ed istituito il Servizio Civile
Nazionale, ovvero servizio mediante il quale giovani dai 18 ai 26 anni, volontariamente, partecipano a livello nazionale a “promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli” nonché alla salvaguardia e tutela del patrimonio nazionale (culturale, ambienta e, soprattutto, ambientale).
La Legge n. 64/2001 individua sia i settori interessati dal Servizio Civile Nazionale
(assistenza; protezione civile, ambiente, patrimonio artistico e culturale;
educazione), sia gli Enti autorizzati alla presentazione di progetti per lo svolgimento del Servizio Civile nazionale (amministrazioni pubbliche, le associazioni non governative (ONG) e le associazioni no profit).
Il D.Lgs n. 77/02 ha elevato il limite di età per lo svolgimento del Servizio Civile da 26 a
28 anni.
La Corte Costituzionale con sentenza n. 119/2015 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, co. 1, del D.Lgs n. 77/02 nella parte in cui limita lo svolgimento del servizio Civile Nazionale ai soli cittadini italiani. Seguendo le indicazioni espresse dalla citata sentenza costituzionale il legislatore, con
Legge delega n. 106 del 2016, ha previsto l'istituzione un Servizio Civile Universale, in sostituzione di quello Nazionale. Il D.Lgs. n. 40/2017, in vigore dal 18 aprile 2017, ha esteso lo svolgimento del Servizio Civile agli stranieri ed ha modificato la denominazione del Servizio stesso, che da Nazionale diviene Universale.
I principi e le finalità caratterizzanti il Servizio Civile Universale così come riportati nel
D.lgs. n. 40/2017, con l'inciso “promozione dei valori fondativi della Repubblica,” nella sostanza sono i medesimi già indicati nella L. 64/2001 e nel D.Lgs. 77/2002 e l'aggettivo
“universale” evidenzia l'estensione dello svolgimento del servizio civile anche agli stranieri.
Per quanto sopra, si ritiene sufficiente la sostanziale corrispondenza dei principi, finalità, funzionalità e modalità di svolgimento del Servizio Civile Nazionale ed
Universale differenti, di fatto, per l'ampliamento dei soggetti che volontariamente possono svolgere detto servizio e per il mutamento dell'aggettivo che qualifica il servizio civile. E che il Servizio Civile Nazionale sia comunque parificato al Servizio Civile
Universale trova un'ulteriore conferma da quanto riportato nell'art. 4, co.4 del DL. del
14 marzo 2025, n. 25 “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni” laddove si legge: “All'art. 18, comma 4, del D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40, dopo le parole:<< servizio civile universale>>, sono inserite le seguenti <<ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64>>”, indice della consapevolezza, in capo al legislatore, dell'equiparazione dei due servizi civili ,Nazionale ed Universale.
In accoglimento della domanda parte resistente va conseguentemente condannata a riconoscere al servizio civile svolto e indicato dalla ricorrente nella domanda di inserimento in graduatoria il diritto al titolo di riserva con conseguente ripresa nel servizio di cui al contratto stipulato in data 12/09/2024 e revocato illegittimamente in data 23.9.2024 ,ovvero, essendo ormai decorso l' anno scolastico in questione, comunque di attribuire alla ricorrente un nuovo incarico di supplenza valutando positivamente il titolo posseduto dalla stessa rispettando la quota di riserva in suo favore del 15 per cento dei posti disponibili, stabilito dall'art. 26 del D.Lgs. 40 del
6.03.2017 e dall'O.M. n. 88 del 16.05.2024, per aver prestato servizio civile nel periodo compreso dal 10.07.2018 al 9.07.2019.
In punto di nspese non vi sono motivi per discostarsi dal principio di cui all'art. 91 cpc e parte resistente, soccombente in giudizio, va condannata alla rifusione delle stesse in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
PQM
In accoglimento della domanda proposta,
Condanna il tenuto conto della titolarità del diritto di riserva, all' assegnazione CP_3 di un incarico di supplenza in favore di rispettando la quota di riserva in Parte_1 suo favore del 15 per cento dei posti disponibili, stabilito dall'art. 26 del D.Lgs. 40 del
6.03.2017 e dall'O.M. n. 88 del 16.05.2024, per aver prestato servizio civile nel periodo compreso dal 10.07.2018 al 9.07.2019.
Condanna la resistente amministrazione alle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.500,00, comprensivi di spese generali, oltre Iva e Cpa, con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli, il 25.11.2025.
IL GDL
Dott.ssa Clara Ruggiero