Ordinanza cautelare 25 maggio 2023
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 4219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4219 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04219/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00803/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 803 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Marta Scandroglio, Giuseppe Navone, con domicilio eletto presso lo studio Marta Scandroglio in Milano, viale Bianca Maria n. 21;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
U.T.G. - Prefettura della Provincia di Monza e Brianza, Questura della Provincia di Monza e Brianza, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del 7 febbraio 2023, notificato in data 23 febbraio 2023, con il quale il Prefetto di Monza e della Brianza non ha accolto la richiesta presentata dal ricorrente per il rilascio del porto di pistola per difesa personale a tariffa ridotta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. LU IE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il signor -OMISSIS- ha impugnato il decreto della Prefettura di Monza e della Brianza del 7 febbraio 2023 prot. -OMISSIS- con cui gli è stato negato il rilascio del porto d’armi per difesa personale a tariffa ridotta.
La Prefettura, nel provvedimento impugnato, dà atto che il ricorrente ha presentato in data 6.10.2022 istanza di rilascio del porto d’armi in qualità di guardia giurata particolare e nega il rilascio sulla base: i) delle ragioni indicate nei motivi ostativi del “14.11.2022”; ii) delle circostanze emerse nel provvedimento della Prefettura di Milano del 2.9.2020 con il quale non è stata accolta una precedente domanda di rilascio del permesso di porto d’armi (del 10.10.2019); iii) del provvedimento della Prefettura di Monza e della Brianza del 1.6.2012, tutt’ora efficacia, con il quale è stato disposto nei sui confronti il divieto di detenzione di armi.
Il ricorso è affidato a tre motivi.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’“illogicità ed irragionevolezza” della decisione amministrativa laddove si è considerato “positivamente” la nomina a guarda giurata e, invece, poi si è negato il porto d’armi, nonostante “la valutazione dell’onorabilità e affidabilità positiva alla nomina di guardia giurata ex art 138 TULPS è assorbente rispetto a quella che condizione il rilascio del porto d’armi ex art. 43 TULPS”.
Con il secondo motivo lamenta che nel decreto “non viene compita una valutazione sull’affidabilità del soggetto” e quindi della sua “personalità”. Vengono poi quindi contestati i contenuti della: i) nota prefettizia del 2.9.2020 che peraltro “fa riferimento ad una precedente istanza del 10/12/2019” (e quindi non attinenti al procedimento in oggetto) e a fatti datati nel tempo (risalenti al 2011); ii) della nota della Questura del 17.3.2022 dove veniva dato atto che il ricorrente conviveva con il figlio al quale in tre occasioni (nel 2017, 2018 e 2021) venivano contestate sanzioni amministrative per uso di stupefacenti e che nel 2013, 2017 e 2018, veniva trovato in presenza di persone con precedenti penali con gravi reati anche inerenti allo spaccio; iii) della nota della Questura del 28.10.2022 in cui si riporta la memoria difensiva del ricorrente non avrebbe fatto emergere elementi ulteriori per una valutazione positiva della procedura (peraltro attinente all’istanza di revoca del divieto di detenzione di armi).
Con il terzo motivo denuncia la violazione delle norme sulla “partecipazione al procedimento” in quanto la Prefettura “ha svolto un’istruttoria confusa e omissiva, con ogni conseguenza in termini del diritto alla partecipazione e alla difesa nel procedimento” ed inoltre “i provvedimenti allegati al decreto impugnato e alla base del provvedimento stesso non sono stati messi tempestivamente a conoscenza”. In particolare, si dava atto di avere presentato “osservazioni in data 18/05/2022 alla nota del 22/03/2022 ( cfr. doc. 2 ), ma questa nota non è tra quelle richiamate nel decreto impugnato”; le due note della Questura “del “17/03/202 e del 28/10/2022 … non sono mai state trasmesse”; la nota del 02/09/2020 “faceva parte di altro procedimento, ossia era relativo ad una precedente istanza presentata nel 2019”.
Il Ministero dell’interno si è costituito in giudizio in resistenza.
La Sezione con ordinanza n. -OMISSIS-/2023 ha respinto l’istanza di misure cautelari.
All’udienza del 17.12.2025 il Collegio ha rilevato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile inammissibilità per carenza di interesse a seguito dell’intervenuto decreto prefettizio di divieto di detenzione delle armi e munizioni del 2012 che non risulta essere stato impugnato. La causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse ad agire (art. 100 c.p.a.).
Il provvedimento impugnato è stato reso nell’ambito del procedimento di approvazione di nomina a guardia giurata, con contestuale richiesta di rilascio del porto d’armi per difesa personale a tariffa ridotta, avviato in data 10.2.2022 da un Istituto di vigilanza autorizzato (Sicuritalia).
Il procedimento di approvazione della nomina delle guardie particolari giurate è contenuto nell’art. 138 del TULPS. Il procedimento può concludersi con l’approvazione della nomina della guardia particolare giurata con porto d’armi o senza porto d’armi.
Il rilascio del porto d’armi, nell’ambito del procedimento de quo, ha una valenza autonoma rispetto al procedimento di nomina a guardia giurata in quanto si fonda su presupposti soggettivi e oggettivi diversi (indicati nell’art. 138 per la nomina a guardia giurata e negli artt. 11 e 43 per il rilascio del porto d’armi). Ne consegue che la positiva conclusione di un procedimento non implica necessariamente la positiva conclusione dell’altro.
La Prefettura ha motivato il diniego sulla base di due autonome ragioni, ossia delle considerazioni espresse nel provvedimento della Prefettura di Milano del 2.9.2020 con cui è stata respinta l’analoga istanza del 2019 e della sussistenza del proprio provvedimento del 2012 con cui è stato adottato il divieto di detenzioni di armi.
Il provvedimento impugnato è munito di una motivazione plurima il che comporta, sotto il profilo processuale, l’improcedibilità del gravame laddove il provvedimento, nonostante le censure formulate, rimane comunque in piedi in base ad una delle ragioni che lo sostengono.
Nel caso di specie, il provvedimento del 2012 con cui è stato adottato il divieto di detenzioni di armi costituisce ragione ostativa al rilascio del successivo titolo di polizia.
Il provvedimento del 2012 non è stato impugnato, né è stato annullato, sicché, oltre ad essere divenuto inoppugnabile, risulta tutt’ora efficacia.
La Sezione ha evidenziato come il decreto del Prefetto recante il divieto di detenzione armi ( ex art. 39 del TULPS) rappresenta un presupposto necessario per il rilascio o mantenimento dei titoli di polizia attinenti al porto d'armi (ex artt. 43 o 138 del TULPS), sicché l’adozione di quest’ultimo costituisce atto vincolato rispetto al provvedimento prefettizio di divieto di detenzione delle armi (precedenti della Sezione n. 1603/2023, n. 3811/2024, n. 2639/2025, n. 3628/2025).
Ne consegue che, sotto il profilo sostanziale, l’efficacia del provvedimento di divieto di detenzione delle armi impedisce il rilascio o il mantenimento della licenza di porto d’armi e, sotto il profilo processuale, rende inammissibile per carenza di interesse il ricorso contro il provvedimento di revoca risultando privo di utilità per la ricorrente ottenere l’annullamento di un atto che l’amministrazione, in sede di riesercizio, è comunque vincolata ad adottare nuovamente.
Rimane fermo che il ricorrente, laddove voglia ottenere il rilascio del porto d’armi, è tenuto a compulsare l’amministrazione al fine di suscitare il ritiro del divieto di detenzione, attivando in caso di silenzio il relativo rimedio al ricorrere dei presupposti previsti (precedente dalla Sezione n. 2567/2024).
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire a sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a..
In considerazione della natura della controversia e delle questioni giuridiche trattate, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO IG, Presidente
LU IE, Primo Referendario, Estensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU IE | TO IG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.