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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 26/12/2025, n. 2853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2853 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2630/2024 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI EN
QUARTA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI IC Presidente rel.
Dr. ARDOINO Valeria Giudice
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2630/2024 promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Via Carlo Barabino 16/5 sc. D, Genova (GE), presso e nello studio dell'Avv. SCHIMMENTI MANUELA (C.F. ) che C.F._2 la rappresenta e difende in forza di mandato in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) nato a [...] Controparte_1 C.F._3
(GE) il 14/08/1984 ed elettivamente domiciliato in Via Cesarea 12/8, Genova (GE), presso e nello studio dell'Avv. GAMBARO PAOLA (C.F. ) C.F._4 che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti
PARTE CONVENUTA
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE: “che, previe le formalità di rito e di legge, disattesa ogni contraria istanza, il Tribunale Ill.mo Voglia fissare udienza di comparizione delle parti davanti a sé per gli incombenti ed i provvedimenti di rito, per dichiarare, previa opportunità istruttoria: In via principale e nel merito, venga dichiarato l'affidamento esclusivo della figlia
[...] nata a [...] in data [...], (C.F.: ) alla madre, con Per_1 CodiceFiscale_5 e prevalente presso la medesima e d portune cautele, nell'interesse della minore, per la sua frequentazione con il padre e tali da consentire un'adeguata e graduale costruzione del rapporto genitoriale, nel rispetto dell'equilibrio psicofisico della minore stessa;
Sempre in via principale e nel merito, venga disposto il regime di frequentazione della figlia da parte del padre così come indicato al punto “Diritto di visita” dedotto a pag. 21,22,23 del presente libello, che quivi si riporta: “il sig. potrà tenere con sé la figlia , A) un CP_1 Per_1 pomeriggio alla settimana, individuato ata del martedì, nel peri olastico dall'uscita da scuola fino a dopo cena, quando riaccompagnerà la figlia presso la casa materna entro e non oltre le ore 21.00, nel periodo extra scolastico potrà tenerla con sé dalle ore 09.00 fino a dopo cena, quando riaccompagnerà la figlia presso la casa materna entro e non oltre le ore 21.00; B) inoltre, il Sig. potrà tenere con sé la figlia due sabati al mese fra loro CP_1 Per_1 alternati, dalle ore 09.0 7.00, orario entro il quale ompagnerà presso la casa materna, ovvero, nel caso in cui il sabato di spettanza paterna non fosse giorno lavorativo per il Sig. potrà tenerla con sé dalle ore 09.00 alle ore 21.00, orario entro il quale la CP_1 riacc presso la casa materna, preavvisando la sig.ra di detta variazione di orario Pt_1 di rientro, rispetto alle ore 17.00, con anticipo di almeno 7 gi ) Festività natalizie: il sig. potrà tenere con sé la figlia il giorno 24/12 di ogni anno dalle ore 09.00 alle CP_1 Per_1 rario entro il quale la riacc erà presso la casa materna, il 25/12 di ogni anno
lo trascorrerà con la mamma. D) Capodanno: il sig. potrà tenere con sé la Per_1 CP_1 l giorno 1/1, ad anni alterni, dalle ore 10.00 alle or ario entro il quale la riaccompagnerà presso la casa materna, e solamente da quando il padre sarà residente in una diversa abitazione, rispetto a quella attuale, che verrà previamente ritenuta adeguata al pernottamento ivi della minore e vi sarà certezza che il papà non faccia uso di sostanze stupefacenti, potrà tenere con sé la figlia dal 31/12 alle ore 10.00 fino al 1/1 alle ore 10.00, ad anni alterni, orario entro il quale la riaccompagnerà presso la casa materna. E) Epifania: il sig. potrà tenere con sé la figlia il giorno 6/1, ad anni alterni, dalle ore 10.00 alle ore CP_1 io entro il quale la riaccompagnerà presso la casa materna. F) Pasqua: il sig. potrà tenere con sé la figlia il giorno della Santa Pasqua, ad anni alterni, dalle ore CP_1 ore 21.00, orario entro il quale la riaccompagnerà presso la casa materna. G) Pasquetta: il sig. potrà tenere con sé la figlia il giorno di Pasquetta / Lunedì CP_1 dell'Angelo, ad an spetto alla Pasqua, dalle ore 10.00 alle ore 21.00, orario entro il quale la riaccompagnerà presso la casa materna;
quindi, l'anno in cui starà con la Per_1 mamma a Pasqua, starà il giorno seguente – Pasquetta con il papà, o successivo viceversa. H) Vacanze estive: nel periodo estivo extra scolastico, il sig. potrà tenere CP_1 con sé due giorni a settimana, il martedì ed il sabato, dalle o e ore 21.00, Per_1 orario entro il quale la riaccompagnerà presso la casa materna, con la precisazione che, nel caso in cui il sabato fosse giorno lavorativo per il papà, il sig. riaccompagnerà CP_1 Per_1 presso la casa materna entro le ore 17.00.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 L'orario delle vacanze estive potrà prevedere il pernottamento di presso la casa paterna Per_1 due volte al mese, in settimane fra loro alternate, solamente da quando il padre sarà residente in una diversa abitazione, rispetto a quella attuale, la quale sarà previamente ritenuta adeguata al pernottamento della minore e vi sarà certezza che il papà non faccia uso di sostanze stupefacenti. Il suesposto diritto di visita, in ogni caso, sarà da subordinarsi all'esito della CTU che verrà disposta dall'Ill.mo Tribunale adito al fine di verificare sia le capacità genitoriali del Sig.
sia per verificare che lo stesso non faccia uso di sostanze stupefacenti. Controparte_1 si in cui venisse accertato l'uso di dette sostanze da parte del Sig.
si chiede fin d'ora che gli incontri padre/figlia vengano disciplinati dall'Ill.mo CP_1 Tribunale adito in ambiente protetto, al fine della migliore tutela della minore. Sempre in via principale e nel merito, venga dichiarato l'obbligo a carico del signor di corrispondere alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, Controparte_1 Parte_1 P.IV c/c bancario della Sig.ra ti coordinate iban: IT 69 L Pt_1 401612 000 000 502145 Banco BPM (in caso di variazione sarà onere della Sig.ra Pt_1 comunicarlo al Sig. , l'assegno per il mantenimento ordinario della figlia CP_1 Per_1 dell'importo mensile =, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, di contribuire, nella misura del 50% alle spese straordinarie attinenti la minor e stessa, così come disciplinate dal verbale di assemblea datato 15.09.2016, quale protocollo in uso presso Codesto Ill.mo Tribunale. Sempre in via principale e nel merito venga condannato il Sig. a Controparte_1 versare in favore della Sig.ra l'importo complessivo di €. 1.251,94= a titolo di Parte_1 rimborso della somma di €. 90 di contributo al mantenimento per le mensilità di Aprile 22, Febbraio 24, Aprile 24), oltre ad €. 115,00= (a titolo di rimborso della quota del 50% delle spese straordinarie come sopra indicate: visita oculistica, occhiali, iscrizione scolastica asilo e prima elementare), oltre ad €. 236,94=, (a titolo di spesa per la ristorazione scolastica insoluta, di cui €. 118,47 per il bimestre Marzo / aprile 2023 ed €. 118,47 per il bimestre Maggio / giugno 2023), oltre alle successive eventuali morosità nel frattempo maturate dal sig. nei CP_1 confronti della Sig.ra sia a titolo di contribuzione ordinaria in favo ore Parte_1
sia a titolo di rimborso spese straordinarie, nella quota del 50% di quelle Persona_1
Sempre in via principale e nel merito venga condannato il Sig. a Controparte_1 versare in favore della Sig.ra l'importo complessivo di €. 9.953,68 = a titolo di Parte_1 rimborso delle somme come lencate: -€. 3.600,00= a titolo di contributo al mantenimento della minore per le mensilità da gennaio 2020 a dicembre 2020, (€. 300 X Per_1 12); -€. 2.080,00= a titolo d so della quota del 50% del rateo mensile del mutuo gravante sulla casa di comune proprietà sita in Lumarzo (GE), Fraz. Scagnelli n. 49, integralmente pagato dalla Sig.ra per tutte le 12 mensilità; -€. 2.400,00= a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento della minore per le mensilità da gennaio 2021 a dicembre 2021, (€. 300 X Per_1 8 – in quanto durante l'ann Lei ha versato in favore di sua figlia solamente n. 4 mensilità dell'importo di €. 300,00 cad.); -€. 1.080,26= a titolo di rimborso della quota del 50% del rateo mensile del mutuo gravante sulla casa di comune proprietà sita in Lumarzo (GE), Fraz. Scagnelli n. 49, avendone rimborsate solo la quota di €. 1.000,00 rispetto al maggior dovuto;
€. 300,00= a titolo di contributo al mantenimento della minore per la mensilità di maggio Per_1 2022; -€. 493,42= a titolo di rimborso della quota del 50% del ensile del mutuo gravante sulla casa di comune proprietà sita in Lumarzo (GE), Fraz. Scagnelli n. 49, come meglio dettagliato nella lettera datata 26.4.2023 prodotta in atti sub Doc. 26); Sempre in via principale e nel merito venga disposta l'attribuzione in favore della sig.ra dell'intero importo dell'Assegno Unico - Universale (o altra denominazione con Parte_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 quale verrà individuato in futuro detto beneficio economico per i genitori con figli a carico), per il quale la Sig.ra farà istanza presso l'Istituto erogante di competenza. Pt_1 Sempre in via pale e nel merito venga disposta la facoltà in favore della sig.ra Pt_1 di poter detrarre fiscalmente il 100% delle spese mediche sostenute per la figlia
[...] Per_1 ni caso con vittoria delle spese di lite, oltre contributo previdenziale e IVA, ta, di legge, oltre alle spese di CTU e CTP”.
CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, previe declaratorie del caso In via preliminare: Dichiarare la propria incompetenza in relazione alle questioni patrimoniali riguardanti l'immobile sito in Loc. Scagnelli 49, acquistato dai sig.ri e Controparte_1 nel corso del 2015, ed in merito ai finanziamenti richiest e Parte_1 CP_1 uisto della casa. Pt_1
eventuale richiesta di scioglimento della comunione e rimborso delle somme anticipate dovrà essere discussa e regolamentato in altra sede. In via principale dichiarare l'affido condiviso della piccola nata a [...] il 22 giugno Per_1 2016 dalla relazione del sig. e la disponendo la Controparte_1 Parte_1 collocazione abitativa della min ig.ra Parte_1 In punto frequentazione: disporre un calendario di frequentazione della minore che rispetti i suoi impegni scolastici compatibilmente con gli impegni lavorativi del sig. e se del CP_1 caso, disporre l'aiuto da parte dei nonni paterni nella gestione della minore. Con possibilità di pernottamento per la piccola durante il periodo estivo e nelle vacanze Per_1 natalizie presso l'abitazione del padre. In punto mantenimento della minore: Il sig. verserà, mensilmente a Controparte_1 titolo di mantenimento della figlia la somma di € 300,00 rivalutabili secondo indice Per_1
ISTAT; il sig. non si oppone a che la sig.ra percepisca dall'INPS l'intero CP_1 Pt_1 importo dell'assegno unico spettante per la figlia minore”.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “che il Tribunale di Genova disponga l'affidamento congiunto della minore con collocazione abitativa presso la madre e determini le condizioni del loro mantenimento e degli incontri con i genitori”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto in data 13/03/2024 dalla Sig.ra nei confronti del Sig. al Pt_1 CP_1 fine di ottenere l'affido esclusivo della figlia con collocazione prevalente presso la Per_1 stessa, con regime di frequentazione della figlia da parte del padre così come indicato in ricorso, con obbligo del padre a corrispondere alla moglie un assegno mensile di € 500 oltre al 50% delle spese straordinarie per la contribuzione al mantenimento della figlia minore, con condanna del Sig. a versare in favore della moglie a titolo di rimborso l'importo di € 1.251,94, CP_1 nonché l'ulteriore importo di € 9.953,68, con attribuzione in favore della medesima dell'intero importo dell'Assegno Unico e con facoltà altresì in favore della medesima di poter detrarre fiscalmente il 100% delle spese mediche sostenute per la figlia . Per_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 Devesi, in primo luogo, osservare che le parti hanno intrattenuto una stabile relazione sentimentale dall'anno 2006 sino all'anno 2019 allorquando, essendosi il rapporto deteriorato, sono addivenute alla decisione di interrompere la convivenza more uxorio. Dalla loro relazione sentimentale è nata, in data 22/06/2016, la figlia (C.F. Persona_1
) la quale è stata riconosciuta da entrambi i genitori. C.F._6
La ricorrente, Sig.ra Pace, mediante ricorso del 13/03/2024 ha dedotto che:
• dal mese di agosto 2015, unitamente al Sig. la stessa ha trasferito la CP_1 propria residenza presso l'immobile sito in Lumarzo (GE) (Fraz. Scagnelli n. 49) acquistato in comunione fra loro in data 06/08/2015 con atto a rogito del Notaio Avv. Marinella Gloria Casarino;
• a seguito dell'interruzione della convivenza more uxorio, atteso il fatto che l'attività lavorativa del Sig. si trovasse nelle vicinanze del suddetto immobile (egli CP_1 è proprietario della pizzeria “la Scaletta di TR FR sita in Lumarzo (GE), fraz. Ferriere n. 27 A) e che in detta abitazione non erano stati portati a termine i lavori di ristrutturazione concordati dalle parti ancor prima della stipula del contratto di acquisto, la stessa e la figlia si sono trasferite presso altro Per_1 appartamento sito in Genova, Loc. S. Martino di Struppa (dapprima in comodato d'uso gratuito per circa sei mesi e successivamente con contribuzione della somma mensile di € 450,00 oltre le utenze domestiche);
• per effettuare le cennate lavorazioni presso l'immobile acquistato, in data 27/07/2015 il Sig. ha stipulato con la società Finanziaria Findomestic un CP_1 contratto di finanziamento decennale, sottoscritto altresì dalla Sig.ra nella Pt_1 qualità di garante in fideiussione, al fine di ottenere la provvista di € 26.000,00, gravandosi quindi del relativo rateo mensile dell'importo di € 350,00, da versarsi dalla data della stipula fino alla scadenza fissata alla data del 17/07/2025 (ciò nonostante, il Sig. non ha mai conferito l'incarico ad alcuna impresa CP_1 edile ed ancora oggi le lavorazioni, ad eccezione del rifacimento del tetto, non sono state neppure iniziate o comunque, seppure iniziate, non sono state completate);
• dal mese di febbraio 2023 la stessa ha definitivamente trasferito la propria residenza e quella della minore nell'immobile sito in Genova, Via Piacenza n. 174 int. 14 sc. A, con contratto di locazione datato 18/01/2023, il cui canone mensile è pari a € 480,00 (comprese le spese accessorie);
• il suo unico reddito percepito è quello derivante dal proprio rapporto di lavoro subordinato, consistente nell'importo mensile di €. 1.250,00 circa, essendo impiegata, con mansioni di commessa, presso la e non essendo Controparte_2 titolare di alcuna altra forma di reddito;
• dalla suddetta retribuzione lavorativa la stessa trae il sostentamento per sé stessa e per , detrae le spese fisse, quali ad esempio il canone mensile di locazione (€ Per_1 480,00), le utenze domestiche (€ 100,00 /mese circa per luce/gas/telefono), la rata dell'auto Fiat DA (€ 150,00/mese), la spesa alimentare (€ 300,00/mese circa), la spesa della ristorazione scolastica (€ 30,00/mese circa), oltre a quanto necessario per vestiario, spese mediche, spese di cancelleria scolastica per la bimba, centro estivo per quest'ultima, oltre all'Imu gravante sull'immobile di Fraz. Scagnelli, senza possibilità di accantonamento alcuno per l'eventualità di spese impreviste (ad es. sostituzione elettrodomestici guasti, etc).
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 La ricorrente, inoltre, in merito alle condizioni economiche patrimoniali del Sig. ha CP_1 dedotto che:
• lo stesso è proprietario della pizzeria “la Scaletta di TR FR sita in Lumarzo (Fraz. Ferriere n. 27 A, Genova) ove esercita l'attività di ristorazione in due distinti locali (locale principale nonché locale cucina) oltre che in un dehor esterno chiuso e riscaldato dove si trovano venti posti a sedere (inoltre, nello spazio esterno antistante la pizzeria ed a fianco del cennato dehor, si trovano, delimitati rispetto alla strada da piante e fioriere, ulteriori tavoli per complessivi trenta posti a sedere);
• dal 2020 lo stesso conduce in locazione altresì il locale attiguo alla pizzeria, nel quale, dopo avervi effettuato lavorazioni di ripristino, dal 2022 sono stati ivi collocati tavoli e sedie per poter somministrare i prodotti dallo stesso confezionati, per ulteriori circa trenta posti a sedere (raggiungendo quindi un totale di circa 80 posti a sedere);
• con riferimento alla suddetta attività lavorativa il Sig. da sempre effettua CP_1 anche servizio di trasporto a domicilio, festività comprese;
• risulta difficilmente credibile che la complessiva attività (spesa, produzione impasti, produzione e cottura pizze, produzione gastronomia e dessert, servizio ai tavoli e servizio di consegna a domicilio) possa essere tutta effettuata in autonomia dal solo Sig.
così come parrebbe dalla prodotta lettura della visura della camera di CP_1 commercio (tale dubbio pare oltremodo fondato non solo alla luce della pubblicità della consegna a domicilio e dei cartelli apposti sulla porta d'ingresso della pizzeria nei quali si ricerca nuovo personale, ma altresì considerando che il Sig. è sempre stato CP_1 coadiuvato da una ragazza alla quale si presume venga corrisposta mensilmente una retribuzione lavorativa);
• dalla documentazione contabile che lo stesso consegna annualmente alla Sig.ra al Pt_1 fine della redazione del modulo ISEE, parrebbe che il reddito d'impresa (per l'anno 2022) ammonti a soli € 21.000,00 circa;
• lo stesso è proprietario del Suv Tiguan Volkswagen tg. DW664CR.
Con particolare riguardo al rapporto tra ed il padre, la Sig.ra ha evidenziato che: Per_1 Pt_1
• solamente dal 2021, a seguito dell'iniziativa della stessa, il Sig. ha CP_1 ripreso a frequentare circa tre volte al mese con annessi pernotti presso la Per_1 casa paterna;
• a seguito dei suddetti pernotti ritornava a casa con gli stessi abiti (sporchi) Per_1 con i quali era stata precedentemente consegnata (in particolare, in due occasioni di rientro di dalla casa paterna la stessa ha rinvenuto alcune zecche sul corpo Per_1 della bambina);
• in occasione dei pernotti il Sig. dormendo fino a tarda mattinata, ha CP_1 omesso di accompagnare a scuola o comunque non la accompagnava nè Per_1 ritirava in orario;
• alla luce di tali eventi, la stessa dalla fine del mese di ottobre 2022 ha interrotto i suddetti pernotti consentendo al Sig. di poter tenere con sé solo CP_1 Per_1 nelle ore diurne dei giorni stabiliti;
• successivamente ad un periodo (2021 -2022) connotato dalla più ampia irregolarità, il sig. ha ripreso a vedere la bambina con una certa normalità (in CP_1 riferimento ai giorni della settimana) solo dalla primavera del 2023 prendendola con sé il martedì (essendo la sua giornata festiva dal lavoro) dall'uscita da scuola fino a dopo cena (21.30/22.00), ed anche il sabato dalla mattina dalle ore 10.30/11.00 circa, alle ore 17.00 circa, dovendo poi iniziare il proprio turno lavorativo presso la pizzeria;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 • il Sig. continua a disinteressarsi delle vicende che connotano la vita della CP_1 figlia e delle scelte di maggiore rilievo inerenti la minore (scelte in ambito scolastico, in ambito medico, ed anche in ambito sportivo, etc.);
• nel corso dell'anno 2021 il Sig. ha contribuito al mantenimento della CP_1 figlia minore con la somma di € 1.200,00 (versata non in un'unica soluzione);
• solamente dal mese di giugno 2022, a seguito delle reiterate richieste di contribuzione al mantenimento della minore, il sig. ha iniziato a versare CP_1 a detto titolo e senza alcuna regolarità, l'importo mensile di € 300,00, oltre a versare talvolta la quota del 50% delle spese straordinarie;
• il sig. risulterebbe moroso nei confronti della Sig.ra per la somma CP_1 Pt_1 di € 900,00 (a titolo di contributo al mantenimento per le mensilità di aprile 2022, gennaio 2024, febbraio 2024), oltre ad € 115,00 a titolo di rimborso della quota del 50% delle spese straordinarie (visita oculistica, occhiali, iscrizione scolastica asilo e prima elementare), oltre ad € 236,94 a titolo di spesa per la ristorazione scolastica insoluta (€ 118,47 per il bimestre marzo/aprile 2023 ed € 118,47 per il bimestre maggio/giugno 2023), e quindi per il totale di € 1.251,94.
Alla luce dei fatti esposti in merito alla persona del Sig. la Sig.ra Pace mediante il CP_1 suddetto ricorso ha domandato altresì che il Tribunale licenzi apposita CTU al fine di valutare le capacità genitoriali dello stesso il quale pare faccia uso personale di sostanze stupefacenti, nonché CTU contabile al fine di accertare gli effettivi redditi e l'effettiva consistenza patrimoniale goduti dal Sig. CP_1
La ricorrente ha, infine, evidenziato la gravità della situazione patrimoniale dovuta dagli oneri derivanti dalla proprietà immobiliare di comune proprietà con il Sig. sita in Lumarzo CP_1 (GE) cap 16024, Fraz. Scagnelli n. 49, sottolineando che:
• gli stessi, essendone privi, hanno reperito la provvista per pagare il prezzo tramite l'accensione del mutuo stipulato in data 06/08/2015, contestualmente alla stipula di compravendita immobiliare, con la con atto a rogito del Notaio Controparte_3 Avv. Marinella Gloria Casarino, N. rep. 285, n. 733 Racc., registrato a Genova 1 il 06/08/2015 n. 12964 serie 1T;
• il suddetto contratto di mutuo ha previsto l'erogazione in favore degli stessi della somma capitale di € 75.000,00 da restituirsi, maggiorata degli interessi, in n. 362 rate mensili dell'importo di € 347,21 cad. circa, per la durata di anni 30 circa, e quindi per la complessiva somma di € 125.700,00 circa;
• la stessa ha pagato integralmente i ratei mensili del mutuo (€ 347,21 circa/mese) dalla data di stipula/acquisto (Agosto 2015), fino alla mensilità di Aprile 2022 compresa, senza alcuna contribuzione da parte del Sig. per un totale di € CP_1 28.197,00;
• al fine di reperire la provvista per effettuare le lavorazioni di ristrutturazione dell'immobile, il Sig. ha stipulato in data 27/07/2015 un contratto di CP_1 finanziamento decennale, per ottenere l'importo di € 26.600,00 circa, con la Findomestic di cui la Signora è garante in fideiussione, gravandosi della Pt_1 relativa rata mensile di € 350,00 da versarsi fino alla scadenza (17/07/2025);
• il Sig. per un certo periodo ha pagato regolarmente le rate mensili del CP_1 suindicato finanziamento, ma dal mese di Marzo 2023 si è reso inadempiente, non curandosi delle ripercussioni che detta sua negligenza avrebbe comportato in danno della garante;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7 • stante il persistere di detta morosità, la Sig.ra dal mese di Luglio 2023, è stata Pt_1 contattata dal Sig. della Società Covisian Credit Management, Parte_2 quale incaricata da parte di Findomestic di gestire il recupero del proprio credito nei confronti del Sig. CP_1
• successivamente ai reiterati solleciti telefonici la Sig.ra in data 17/07/2023 ha Pt_1 inoltrato al Sig. una lettera raccomandata intimandogli di sanare la CP_1 cennata morosità;
• a seguito di tale intimazione il Sig. ha concordato con la Società CP_1 finanziaria creditrice la sottoscrizione di cambiali a garanzia del credito residuo, fino ad estinzione dello stesso procrastinata al 2027.
In definitiva la Sig.ra ha evidenziato quanto risulti del tutto antieconomico e contrario agli Pt_1 interessi della minore che gli stessi continuino ad essere proprietari in comunione di un bene immobile che rappresenta per la stessa e, conseguentemente anche per , una fonte di Per_1 debito, costituito sia dal saldo del mutuo ancora dovuto per i prossimi 22 anni, sia in relazione alle imposte e tasse sullo stesso gravanti. Conseguentemente, la ricorrente, mediante il proprio legale e con comunicazione e-mail del 13/05/2022, ha formalizzato la volontà di vendita del cennato immobile al Sig. CP_1 proponendogli di conferire congiuntamente l'incarico ad un agente immobiliare senza esclusiva, affinché ne fosse pubblicizzata la vendita ad un prezzo che potesse permettere loro di estinguere sia il mutuo, sia il contratto di finanziamento. A fronte di tale proposta il Sig. dapprima resosi disponibile a conferire mandato alla CP_1 Sig.ra dell'Agenzia Di Prima Immobiliare, non avrebbe ad oggi concluso la Testimone_1 formalizzazione del mandato non essendosi mai recato presso gli uffici dell'Agenzia Immobiliare al fine di consegnare i documenti richiestigli ed anzi avrebbe ritrattato la propria disponibilità a porre in vendita l'immobile.
Visto il suddetto ricorso introduttivo, il Giudice Delegato Dott. IC NI con ordinanza del 23/03/2024 fin dall'inizio del procedimento ha ritenuto necessario disporre l'intervento dei servizi sociali e del consultorio competenti per territorio.
Mediante memoria ex art. 473 bis 17 n° 1, c.p.c. del 05/06/2024 la Sig.ra ha evidenziato Pt_1 che il Sig. durante il mese di Aprile 2024, a titolo di contribuzione al mantenimento CP_1 della figlia , ha pagato la somma di € 300,00 relativamente alla mensilità di Gennaio Per_1 2024, ma, nel contempo, ha omesso di versare la quota corrispondente alle mensilità di Marzo 2024, Aprile 2024 e di Maggio 2024.
Mediante successiva memoria ex art. 473 bis 17 n° 3, c.p.c del 21/06/2024 la ricorrente, richiamando tutte le domande e le conclusioni già dedotte nel ricorso introduttivo, ha altresì evidenziato che il Sig. ha conferito mandato all'Agenzia Immobiliare “Fontanabuona CP_1 Immobiliare” al fine di pubblicizzare la vendita – cessione della Pizzeria dallo stesso gestita e costituente, ad oggi, la sua unica attività lavorativa dalla quale trarre il proprio reddito, per il prezzo di € 65.000,00.
Parte resistente, Sig. costituendosi in data 25/06/2024 ha dedotto che: CP_1
• a seguito dell'interruzione della relazione more uxorio con la Sig.ra ha cercato Pt_1 in più occasioni di estrometterlo dalla vita e dalla quotidianità della figlia e Per_1 ciò sarebbe altresì confermato dal dettagliato piano genitoriale proposto dalla stessa nel proprio atto introduttivo;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 8 • lo stesso non ha mai mostrato violenza nei confronti della minore né nei confronti della compagna nè ha dipendenza da alcool o droga (a tal fine ha prodotto risultati dello screening tossicologico);
• lo stesso si rende disponibile a seguire un programma psicologico che sia di sostegno alla genitorialità, a colloqui con i Servizi Sociali sul territorio che lo possano aiutare a svolgere in meglio il ruolo di genitore;
• ogni scelta che riguarda è presa dalla Sig.ra Pace in modo arbitrario (ad es. Per_1 essendosi la Sig.ra Pace convertita al Buddismo, la stessa ha esonerato Per_1 dall'ora di religione senza consenso alcuno del Sig. ; CP_1
• lo stesso, gestendo la suddetta pizzeria, è costretto a fare dei turni molto pesanti che lo impegnano prevalentemente di sera;
• nella giornata di martedì, essendo chiusa la pizzeria, lo stesso si è sempre dedicato a così come nella giornata del sabato dalle 9.30 alle ore 16.00 (orario di Per_1 apertura della pizzeria) e nella giornata di domenica, compatibilmente con gli impegni lavorativi;
• qualora la sua abitazione non fosse ritenuta idonea dal Servizio Sociale per i pernottamenti di , il sig. nonno paterno della minore, si è Per_1 Controparte_4 reso disponibile ad ospitare il figlio e la nipote presso la sua abitazione;
• nel periodo estivo lo stesso si rende disponibile a trascorrere con la figlia un periodo di 10 giorni anche consecutivi, compatibilmente con gli impegni lavorativi, mentre il calendario delle festività Natalizie e Pasquali sarà deciso di comune accordo tra le parti;
• lo stesso ritiene di non dover partecipare alle spese mediche sostenute dalla Sig.ra senza il suo preventivo consenso e che le spese per una baby-sitter siano Pt_1 superflue in quanto può essere accudita dallo stesso o dai suoi famigliari. Per_1
In definitiva il Sig. ha insistito per l'affido condiviso di con collocazione CP_1 Per_1 abitativa della stessa presso la madre, con un regime di frequentazione da parte del padre che rispetti i suoi impegni lavorativi nonché gli impegni scolastici della minore disponendo eventualmente dell'aiuto dei nonni paterni, con possibilità per di pernottare presso il Per_1 padre durante il periodo estivo e nelle vacanze natalizie, con obbligo del padre a corrispondere un assegno mensile di € 300,00 per la contribuzione al mantenimento della figlia minore ed attribuzione alla madre dell'intero importo dell'assegno unico spettante per . Per_1
All'udienza del 10/07/2024 davanti al dr. IC NI sono comparse personalmente entrambe le parti. In tale occasione:
• la Sig.ra ha insistito sull'affido esclusivo di con attuazione del regime di Pt_1 Per_1 frequentazione da lei proposto nonchè sulla richiesta di licenziamento di apposita CTU al fine di valutare la capacità genitoriale di entrambi ed anche al fine di appurare la eventuale tossicodipendenza del Sig. La stessa si è poi resa disponibile ad CP_1 una riduzione dell'assegno di mantenimento dovuto dal Sig. (da 500,00 a CP_1 400,00 mensili) in luogo delle sue difficoltà economiche e ha affermato che il Sig. in data 21/06/2024 ha versato le mensilità di euro 300,00 ciascuna per i mesi CP_1 di febbraio, marzo, aprile e maggio, mentre non avrebbe ancora versato i mesi di giugno e luglio, così come non avrebbe pagato il quinto bimestre della ginnastica svolta da ed il centro estivo da lei frequentato;
Per_1
• il Sig. ha confermato di tenere la figlia il martedì dalle ore 16.00 alle ore CP_1 21.00 ed il sabato dalle 9.30 del mattino fino alle 16.00 del pomeriggio.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 9 All'esito dell'udienza il Giudice ha autorizzato l'Avv. Gambaro al deposito degli esami tossicologici del Sig. delle foto della casa e dei c/c mancanti nonché l'Avv. CP_1 Schimmenti al deposito degli screenshot sui ritardi e rinvii del padre rispetto agli orari concordati ed in particolare apposito screenshot del 24/03/2024 mediante cui la Sig.ra Pt_1 avrebbe informato il Sig. che la settimana successiva si sarebbe recata in Spagna con CP_1
. Per_1
Con memoria del 22/07/2024 l'Avv. Schimmenti ha prodotto i suddetti screenshot insistendo come dedotto nel ricorso introduttivo, nelle successive memorie ex art. 473 bis 17 n.1) e 3) c.p.c. nonché nel verbale di udienza del 10/07/2024.
Mediante ordinanza del 08/10/2024 il Giudice Dott. IC NI, ritenuto di dover assumere i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei figli ex art. 473-bis.22 cpc, ha disposto quanto di seguito:
“Affida provvisoriamente in modo congiunto la figlia minore ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione presso la madre nell'immobile sito in Genova, Via Piacenza n. 174 int. 14 sc. A,
Il padre potrà vedere la figlia, frequentarla e tenerla con sé A) un pomeriggio alla settimana, individuato nella giornata del martedì, nel periodo scolastico dall'uscita da scuola fino a dopo cena, quando riaccompagnerà la figlia presso la casa materna entro e non oltre le ore 21.00; B) due sabati al mese fra loro alternati, dalle ore 09.00 alle ore 17.00, orario entro il quale la riaccompagnerà presso la casa materna, ovvero, nel caso in cui il sabato di spettanza paterna non fosse giorno lavorativo per il Sig. potrà tenerla con sé dalle ore 09.00 alle ore CP_1 21.00, orario entro il quale la riaccompagnerà presso la casa materna, con preavviso alla madre entro il giorno prima;
C) due domeniche al mese, fra loro alternate, dalle ore 09.00 alle ore 17.00, orario entro il quale la riaccompagnerà presso la casa materna, ovvero, nel caso in cui la domenica di spettanza paterna non fosse giorno lavorativo per il Sig. potrà tenerla con sé dalle CP_1 ore 09.00 alle ore 21.00, orario entro il quale la riaccompagnerà presso la casa materna, con preavviso alla madre entro il giorno prima;
Dispone che il padre, sig. , versi a decorrere da ottobre 2024 un Controparte_1 contributo al mantenimento della figlia minorenne che determina in € 350,00 mensili in totale per 12 mensilità annue da corrispondersi entro il giorno dieci di ogni mese a favore della sig.ra
e da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice Istat a partire Parte_1 da ottobre 2025.
Pone a carico dei genitori il pagamento del 50% ciascuno delle spese straordinarie mediche scolastiche, sportive e ludiche per la prole. Ai fini della distinzione tra spese ordinarie e straordinarie e alla distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non devono essere preventivamente concordate si rinvia al verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/). Le spese dovranno essere prontamente rimborsate al genitore che le ha anticipate previa presentazione di idonea documentazione comprovante la spesa da parte di quest'ultimo.
Dispone una ispezione dei luoghi in relazione alla casa dove attualmente vive il padre (e dove vorrebbe ospitare la figlia).
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 10 Dispone una ispezione nella casa dei nonni paterni previo consenso di questi ultimi. A tale fine delega il giudice onorario dott.ssa Suriano che organizzerà le visite presso i due immobili (quello dei nonni paterni solo con il consenso dei medesimi) con l'ausilio del cancelliere Walter Martino. Durante l'ispezione verranno fotografati i luoghi, verificato se vi siano situazioni di inabitabilità dell'abitazione per un minore (fili elettrici a vista, mancanza di infissi, mancanza di utenze, mancanza di riscaldamento, indisponibilità di un letto per la minore) e con riguardo all'abitazione dei nonni paterni se la minore possa essere ospitata a dormire in una propria stanza e comunque in un proprio letto. Il GOP assieme al cancelliere redigerà verbale contenente i risultati dell'ispezione cui allegare eventuale documentazione fotografica.
Invita il padre a produrre, entro il 30 ottobre 2024, gli esami tossicologici ovvero a recarsi al Serd e poi produrre gli esami (anche del capello oltre che del sangue) entro il 30 ottobre 2024.
curatore speciale della minore l'avvocato Zadnik Francesca. CP_5 Per_1
Invita il curatore speciale a costituirsi in giudizio con ammissione al PSS.
Incarica il curatore speciale di tenere un diario sull'andamento delle frequentazioni padre/figlia, sui ritardi e sui mancati incontri. Il curatore dovrà anche tenere conto di tutte le necessità della figlia in ordine ad autorizzazioni scolastiche, ludiche, mediche, per le quali sia necessario il consenso di entrambi i genitori documentando l'eventuale rifiuto di uno di loro.
Dispone la convocazione dei servizi sociali del Comune di Genova, competenti su Via Piacenza n. 174, al fine di chiarire l'andamento dell'incarico a loro affidato ed in relazione al quale non è pervenuto alcun riscontro dai servizi stessi”.
In data 25/10/2024 l'Avv. Zadnik si è costituita in giudizio quale curatore speciale della minore
Persona_1
In data 25/10/2014 l'Avv. Gambaro ha depositato copia del referto dell'esame tossicologico eseguito dal Sig. ed in data 31/10/2024, in ottemperanza all'ordinanza CP_1 dell'08/10/2024 del Dott. IC NI, ha prodotto comunicazione ASL
[...]
salute mentale del 30/10/2024 da cui si evince la presa in carico del Sig. Parte_3
CP_1
In data 28/11/2024 il Funzionario Giudiziario Dott. ha depositato il verbale CP_6 dell'ispezione eseguita unitamente al Giudice onorario Dott.ssa Saglimbeni in data 27/11/2024 alle ore 14:30 presso l'immobile sito in Lumarzo (GE), Loc. Scagnelli 49.
In data 13/12/2024 è pervenuta la relazione di aggiornamento da parte dei Servizi Sociali ATS 47 da cui si è evinta/o:
• una situazione meno conflittuale tra i genitori rispetto al passato;
• una maggiore e regolare partecipazione del Sig. alla vita di la quale è CP_1 Per_1 felice del tempo trascorso insieme al padre;
• un buon inserimento di nel nuovo contesto di classe;
Per_1
• l'esito negativo di tutti gli esami tossicologici richiesti (anche del capello oltre che del sangue) ed eseguiti dal Sig. presso il Dipartimento Salute mentale e CP_1 dipendenze – Azienda USL 3 “Genovese” (gli esiti di tali esami sono stati altresì depositati in data 16/12/2024 dall'Avv. Gambaro).
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 11 All'udienza del 18/12/2024 il dr. IC NI con accordo comune delle parti presenti ha disposto la correzione del precedente provvedimento emesso in data 08/10/2024 indicando al Sig. di riportare la minore alle ore 16.00 (e non alle ore 17.00 come CP_1 precedentemente indicato) con tolleranza da parte della madre per eventuali ritardi dovuti al traffico che il padre dovrà comunicare. Inoltre, in tale sede:
• la curatrice della minore , Avv. Zadnik ha evidenziato l'assenza di problemi Per_1 in relazione agli incontri tra la minore e le parti, motivo per cui la stessa non ha avuto necessità di redigere il diario degli incontri;
• La Dott.ssa Parodi (ATS 47) ha delineato, come da relazione, una situazione meno conflittuale tra i genitori rispetto al passato;
• L'avv. Schimmenti ha evidenziato l'esito positivo del percorso intrapreso.
In data 03/03/2025 i Servizi Sociali ATS 47 mediante relazione di aggiornamento hanno evidenziato che entrambi i genitori hanno buone capacità genitoriali con , avendo creato Per_1 relazioni adeguate e significative con la bambina. Gli stessi hanno poi sottolineato come la Sig.ra sia la figura genitoriale maggiormente presente e più attenta a tutte le esigenze della Pt_1 minore, mentre il Sig. necessiti di essere maggiormente stimolato e indirizzato pur CP_1 avendo una buona relazione affettiva con che deve essere preservata e se possibile Per_1 rafforzata e aumentata nel tempo.
All'udienza del 05/03/2025 davanti al dr. IC NI le parti hanno concordato la possibilità per di pernottare a martedì alterni (o nel caso in cui il padre cambi lavoro o Per_1 comunque cambi giorno di riposo in altro giorno infrasettimanale) presso la casa del padre fino alla fine del monitoraggio dei servizi sociali. In tale sede, inoltre, il Sig. ha confermato di aver messo in vendita la casa. CP_1
In data 19/06/2025 i Servizi Sociali ATS 47 mediante relazione di aggiornamento hanno sottolineato come l'inserimento del pernottamento nella giornata del martedì con cadenza alterna, abbia reso felice sia il Sig. che la figlia , agevolando altresì CP_1 Per_1 l'organizzazione familiare;
gli stessi, pertanto, hanno confermato la buona prosecuzione del progetto in corso e la buona relazione affettiva tra ed il padre, sebbene quest'ultimo Per_1 abbia riferito un grande impegno lavorativo ed importanti difficoltà economiche date da prestiti bancari richiesti e ancora in corso.
All'udienza del 02/07/2025 davanti al dr. IC NI le parti hanno concordato che l'assegno per il mantenimento ordinario della figlia dovuto dal Sig. sia pari a Per_1 CP_1 350,00 Euro mensili a cui si aggiunge il 50% della scolastica (pari amente a 110,00 Euro a bimestre) nonché il 50% delle spese straordinarie, mentre l'assegno unico spetti alla Sig.ra nella misura del 100% unitamente alla detraibilità delle spese straordinarie. Pt_1 In tale sede, inoltre, il Sig. ha chiesto di estendere il pernottamento a tutti i martedì CP_1 sera e si è dichiarato impossibilitato alla restituzione delle somme pregresse così come richieste dalla Sig.ra Pt_1 All'esito dell'udienza il Giudice ha invitato le parti a trovare un'ipotesi transattiva anche per i debiti pregressi ed ha autorizzato il deposito da parte dell'Avv. Schimmenti dell'ISEE rilasciato nel 2025.
In data 07/07/2025 l'Avv. Schimmenti ha provveduto al menzionato deposito avente ad oggetto l'attestazione ISEE rilasciata dall'INPS per l'anno 2025.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 12 All'udienza ultima del 21/07/2025 davanti al dr. IC NI l'Avv. Schimmenti ha evidenziato che:
• la Sig.ra alla luce del migliorato comportamento del padre, ha deciso di Pt_1 modificare la richiesta di affido da esclusivo a condiviso;
• in ordine alle somme pregresse (unico aspetto su cui non è stato raggiunto un accordo) la Sig.ra avrebbe proposto: Pt_1 a) poter percepire questo credito in forma rateizzata per 500 Euro mensili a decorrere da agosto 2025; b) attendere la fine del mese di ottobre 2025 il versamento in unica soluzione di 5.000,00 Euro con impegno del Sig. a versare il saldo residuo della somma, CP_1 quantificato in Euro 10.605,62, in rate mensili di Euro 300,00.
In definitiva, l'Avv. Gambaro ha evidenziato che sulle somme pregresse il Sig. CP_1 avrebbe proposto a saldo e stralcio Euro 7.000,00 da versarsi entro il 31 ottobre a tacitazione di tutto il pregresso.
Stante la modifica della domanda da parte della madre e il raggiunto accordo tra le parti in ordine alla frequentazione della figlia va disposto l'affido condiviso della minore con collocazione presso la madre e la frequentazione della stessa con il padre come da ordinanza ex art. 473-bis.15 estendendo il pernottamento presso il padre a tutti i martedi. Va poi recepito l'accordo economico raggiunto tra le parti in ordine al mantenimento della figlia e alle spese straordinarie. In ordine all'unica questione rimasta in sospeso, il pagamento delle spese pregresse, parte convenuta ha eccepito l'inammissibilità della domanda: va però evidenziato che con il vecchio rito speciale effettivamente le domande riguardanti la restituzione di somme o il mantenimento antecedente al giudizio non erano cumulabili con le domande ex art. 337 ter in quanto il rito non lo permetteva (dovendo ricorrere l'ipotesi della connessione forte per cumulare domande accessorie) laddove, invece, con il nuovo rito, contenzioso ordinario sono cumulabili le domande economiche attinenti al mantenimento dei figli e alle restituzioni tra i genitori. Pertanto la domanda è accoglibile. Il mancato pagamento, parziale, delle somme per il mantenimento della figlia minore Per_1 non è stato contestato: va però determinato il quantum.
La madre ha chiesto il rimborso della somma di €. 900,00= (a titolo di contributo al mantenimento per le mensilità di Aprile 22, Febbraio 24, Aprile 24), oltre ad €. 115,00= (a titolo di rimborso della quota del 50% delle spese straordinarie come sopra indicate: visita oculistica, occhiali, iscrizione scolastica asilo e prima elementare): tali mancati rimborsi non sono contestati e vanno accolti computando 300 Euro al mese per il mantenimento della figlia.
Rientra invece nel mantenimento mensile il pagamento della mensa scolastica per cui non può essere accolta l'ulteriore domanda di restituzione della somma di €. 236,94=, (a titolo di spesa per la ristorazione scolastica insoluta, di cui €. 118,47 per il bimestre Marzo / aprile 2023 ed €. 118,47 per il bimestre Maggio / giugno 2023).
La madre ha poi chiesto il rimborso della somma di €. 3.600,00= a titolo di contributo al mantenimento della minore per le mensilità da gennaio 2020 a dicembre 2020, (€. 300 X Per_1 12): anche tale domanda va Ugualmente accoglibile è la richiesta di pagamento di €. 2.080,00= a titolo di rimborso della quota del 50% del rateo mensile del mutuo gravante sulla casa di comune proprietà sita in
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 13 Lumarzo (GE), Fraz. Scagnelli n. 49, integralmente pagato dalla Sig.ra per tutte le 12 Pt_1 mensilità. Ancora è accoglibile la domanda di pagamento di €. 2.400,00= a titolo di contributo al mantenimento della minore per le mensilità da gennaio 2021 a dicembre 2021, (€. 300 X Per_1 8 – in quanto durante l'ann Lei ha versato in favore di sua figlia solamente n. 4 mensilità dell'importo di €. 300,00 cad.). Va infine accolta la domanda di pagamento di -€. 1.080,26= a titolo di rimborso della quota del 50% del rateo mensile del mutuo gravante sulla casa di comune proprietà sita in Lumarzo (GE), Fraz. Scagnelli n. 49, avendone il convenuto rimborsate solo la quota di €. 1.000,00 rispetto al maggior dovuto nonché di €. 300,00= a titolo di contributo al mantenimento della minore
per la mensilità di maggio 2022; ed ancora di €. 493,42= a titolo di rimborso della quota Per_1
del rateo mensile del mutuo gravante sulla casa di comune proprietà sita in Lumarzo (GE), Fraz. Scagnelli n. 49, come meglio dettagliato nella lettera datata 26.4.2023 prodotta in atti sub Doc. 26). In totale, quindi, il convenuto va condannato al pagamento di Euro 8953,68 oltre interessi e rivalutazione dalla domanda.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti, della rinuncia della madre alla domanda iniziale di affidamento esclusivo e della condanna del padre al pagamento degli arretrati nonché del parziale accoglimento della domanda di contributo al mantenimento della figlia rispetto alla domanda iniziale, e quindi della parziale soccombenza di entrambe le parti, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
“Affida in modo congiunto la figlia minore ad entrambi i Per_1 genitori con collocazione presso la madre nell'immobile sito in Genova, Via Piacenza n. 174 int. 14 sc. A,
Il padre potrà vedere la figlia, frequentarla e tenerla con sé A) un pomeriggio alla settimana, individuato nella giornata del martedì, nel periodo scolastico dall'uscita da scuola con pernottamento presso il padre e quindi riaccompagnamento della figlia a scuola o presso la casa materna (in mancanza di scuola) la mattina del mercoledi entro le ore 8.00; B) due sabati al mese fra loro alternati, dalle ore 09.00 alle ore 17.00, orario entro il quale la riaccompagnerà presso la casa materna, ovvero, nel caso in cui il sabato di spettanza paterna non fosse
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 14 giorno lavorativo per il Sig. potrà tenerla con sé dalle ore CP_1
09.00 alle ore 21.00, orario entro il quale la riaccompagnerà presso la casa materna, con preavviso alla madre entro il giorno prima;
C) due domeniche al mese, fra loro alternate, dalle ore 09.00 alle ore 17.00, orario entro il quale la riaccompagnerà presso la casa materna, ovvero, nel caso in cui la domenica di spettanza paterna non fosse giorno lavorativo per il Sig. potrà tenerla con sé dalle ore CP_1
09.00 alle ore 21.00, orario entro il quale la riaccompagnerà presso la casa materna, con preavviso alla madre entro il giorno prima;
Quanto alle festività infrannuali: d) tre festività infra annuali per ciascun genitore, tra le seguenti: 25 aprile, 1°maggio, 2 giugno, 24 giugno (Santo Patrono di Genova),
1°novembre, 8 dicembre, da suddividere col criterio dell'alternanza con la madre;
dalle ore 10 del giorno festivo alla mattina dopo, accompagnandoli a scuola (o a casa della madre entro le ore 10 se non c'è scuola); e) per l'anno in corso col padre il 25/4/22, il 2/6/22, l'1/11/22, le restanti con la madre e così di seguito, alternando di anno in anno;
f) vacanze natalizie, dal 23 al 30.12 (1°periodo) o dal 30.12 al 7.1 (2°periodo); il 26/12 i figli staranno col genitore cui compete il
2°periodo; i suddetti periodi saranno alternati in modo che i figli trascorrano il 25/12 un anno con l'uno e l'anno successivo con l'altro genitore;
per iniziare, nel 2026, 1°periodo col padre;
g) vacanze pasquali, 2 gg per ciascun genitore (sabato e domenica con uno, lunedì e martedì con l'altro, alternando); per iniziare, nel 2026 sabato e domenica col padre;
h) settimana bianca alternata di anno in anno tra i genitori;
i) vacanze scolastiche estive, 2 settimane, anche non consecutive, per ciascun genitore, da concordare di anno in anno entro il 31 maggio, in funzione dei reciproci impegni lavorativi;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 15 Durante i periodi prolungati di permanenza della prole presso l'uno o l'altro genitore, sono sospese le ordinarie modalità di visita.
Dispone che il padre, sig. , versi a Controparte_1 decorrere da ottobre 2024 un contributo al mantenimento della figlia minorenne che determina in € 350,00 mensili in totale per 12 mensilità annue da corrispondersi entro il giorno dieci di ogni mese a favore della sig.ra e da rivalutarsi annualmente in Parte_1 base alla variazione dell'indice Istat a partire da ottobre 2025.
Pone a carico dei genitori il pagamento del 50% ciascuno delle spese straordinarie mediche scolastiche, sportive e ludiche per la prole. Ai fini della distinzione tra spese ordinarie e straordinarie e alla distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non devono essere preventivamente concordate si rinvia al verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/). Le spese dovranno essere prontamente rimborsate al genitore che le ha anticipate previa presentazione di idonea documentazione comprovante la spesa da parte di quest'ultimo.
Condanna il sig. al pagamento, a favore della Controparte_1 sig.ra della somma di Euro 8953,68 con rivalutazione Parte_1 ed interessi dalla domanda.
Spese del giudizio compensate.
Così deciso in Genova il giorno 24 ottobre 2025
Il Presidente est. Dr. IC NI
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 16
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI EN
QUARTA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI IC Presidente rel.
Dr. ARDOINO Valeria Giudice
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2630/2024 promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Via Carlo Barabino 16/5 sc. D, Genova (GE), presso e nello studio dell'Avv. SCHIMMENTI MANUELA (C.F. ) che C.F._2 la rappresenta e difende in forza di mandato in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) nato a [...] Controparte_1 C.F._3
(GE) il 14/08/1984 ed elettivamente domiciliato in Via Cesarea 12/8, Genova (GE), presso e nello studio dell'Avv. GAMBARO PAOLA (C.F. ) C.F._4 che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti
PARTE CONVENUTA
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE: “che, previe le formalità di rito e di legge, disattesa ogni contraria istanza, il Tribunale Ill.mo Voglia fissare udienza di comparizione delle parti davanti a sé per gli incombenti ed i provvedimenti di rito, per dichiarare, previa opportunità istruttoria: In via principale e nel merito, venga dichiarato l'affidamento esclusivo della figlia
[...] nata a [...] in data [...], (C.F.: ) alla madre, con Per_1 CodiceFiscale_5 e prevalente presso la medesima e d portune cautele, nell'interesse della minore, per la sua frequentazione con il padre e tali da consentire un'adeguata e graduale costruzione del rapporto genitoriale, nel rispetto dell'equilibrio psicofisico della minore stessa;
Sempre in via principale e nel merito, venga disposto il regime di frequentazione della figlia da parte del padre così come indicato al punto “Diritto di visita” dedotto a pag. 21,22,23 del presente libello, che quivi si riporta: “il sig. potrà tenere con sé la figlia , A) un CP_1 Per_1 pomeriggio alla settimana, individuato ata del martedì, nel peri olastico dall'uscita da scuola fino a dopo cena, quando riaccompagnerà la figlia presso la casa materna entro e non oltre le ore 21.00, nel periodo extra scolastico potrà tenerla con sé dalle ore 09.00 fino a dopo cena, quando riaccompagnerà la figlia presso la casa materna entro e non oltre le ore 21.00; B) inoltre, il Sig. potrà tenere con sé la figlia due sabati al mese fra loro CP_1 Per_1 alternati, dalle ore 09.0 7.00, orario entro il quale ompagnerà presso la casa materna, ovvero, nel caso in cui il sabato di spettanza paterna non fosse giorno lavorativo per il Sig. potrà tenerla con sé dalle ore 09.00 alle ore 21.00, orario entro il quale la CP_1 riacc presso la casa materna, preavvisando la sig.ra di detta variazione di orario Pt_1 di rientro, rispetto alle ore 17.00, con anticipo di almeno 7 gi ) Festività natalizie: il sig. potrà tenere con sé la figlia il giorno 24/12 di ogni anno dalle ore 09.00 alle CP_1 Per_1 rario entro il quale la riacc erà presso la casa materna, il 25/12 di ogni anno
lo trascorrerà con la mamma. D) Capodanno: il sig. potrà tenere con sé la Per_1 CP_1 l giorno 1/1, ad anni alterni, dalle ore 10.00 alle or ario entro il quale la riaccompagnerà presso la casa materna, e solamente da quando il padre sarà residente in una diversa abitazione, rispetto a quella attuale, che verrà previamente ritenuta adeguata al pernottamento ivi della minore e vi sarà certezza che il papà non faccia uso di sostanze stupefacenti, potrà tenere con sé la figlia dal 31/12 alle ore 10.00 fino al 1/1 alle ore 10.00, ad anni alterni, orario entro il quale la riaccompagnerà presso la casa materna. E) Epifania: il sig. potrà tenere con sé la figlia il giorno 6/1, ad anni alterni, dalle ore 10.00 alle ore CP_1 io entro il quale la riaccompagnerà presso la casa materna. F) Pasqua: il sig. potrà tenere con sé la figlia il giorno della Santa Pasqua, ad anni alterni, dalle ore CP_1 ore 21.00, orario entro il quale la riaccompagnerà presso la casa materna. G) Pasquetta: il sig. potrà tenere con sé la figlia il giorno di Pasquetta / Lunedì CP_1 dell'Angelo, ad an spetto alla Pasqua, dalle ore 10.00 alle ore 21.00, orario entro il quale la riaccompagnerà presso la casa materna;
quindi, l'anno in cui starà con la Per_1 mamma a Pasqua, starà il giorno seguente – Pasquetta con il papà, o successivo viceversa. H) Vacanze estive: nel periodo estivo extra scolastico, il sig. potrà tenere CP_1 con sé due giorni a settimana, il martedì ed il sabato, dalle o e ore 21.00, Per_1 orario entro il quale la riaccompagnerà presso la casa materna, con la precisazione che, nel caso in cui il sabato fosse giorno lavorativo per il papà, il sig. riaccompagnerà CP_1 Per_1 presso la casa materna entro le ore 17.00.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 L'orario delle vacanze estive potrà prevedere il pernottamento di presso la casa paterna Per_1 due volte al mese, in settimane fra loro alternate, solamente da quando il padre sarà residente in una diversa abitazione, rispetto a quella attuale, la quale sarà previamente ritenuta adeguata al pernottamento della minore e vi sarà certezza che il papà non faccia uso di sostanze stupefacenti. Il suesposto diritto di visita, in ogni caso, sarà da subordinarsi all'esito della CTU che verrà disposta dall'Ill.mo Tribunale adito al fine di verificare sia le capacità genitoriali del Sig.
sia per verificare che lo stesso non faccia uso di sostanze stupefacenti. Controparte_1 si in cui venisse accertato l'uso di dette sostanze da parte del Sig.
si chiede fin d'ora che gli incontri padre/figlia vengano disciplinati dall'Ill.mo CP_1 Tribunale adito in ambiente protetto, al fine della migliore tutela della minore. Sempre in via principale e nel merito, venga dichiarato l'obbligo a carico del signor di corrispondere alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, Controparte_1 Parte_1 P.IV c/c bancario della Sig.ra ti coordinate iban: IT 69 L Pt_1 401612 000 000 502145 Banco BPM (in caso di variazione sarà onere della Sig.ra Pt_1 comunicarlo al Sig. , l'assegno per il mantenimento ordinario della figlia CP_1 Per_1 dell'importo mensile =, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, di contribuire, nella misura del 50% alle spese straordinarie attinenti la minor e stessa, così come disciplinate dal verbale di assemblea datato 15.09.2016, quale protocollo in uso presso Codesto Ill.mo Tribunale. Sempre in via principale e nel merito venga condannato il Sig. a Controparte_1 versare in favore della Sig.ra l'importo complessivo di €. 1.251,94= a titolo di Parte_1 rimborso della somma di €. 90 di contributo al mantenimento per le mensilità di Aprile 22, Febbraio 24, Aprile 24), oltre ad €. 115,00= (a titolo di rimborso della quota del 50% delle spese straordinarie come sopra indicate: visita oculistica, occhiali, iscrizione scolastica asilo e prima elementare), oltre ad €. 236,94=, (a titolo di spesa per la ristorazione scolastica insoluta, di cui €. 118,47 per il bimestre Marzo / aprile 2023 ed €. 118,47 per il bimestre Maggio / giugno 2023), oltre alle successive eventuali morosità nel frattempo maturate dal sig. nei CP_1 confronti della Sig.ra sia a titolo di contribuzione ordinaria in favo ore Parte_1
sia a titolo di rimborso spese straordinarie, nella quota del 50% di quelle Persona_1
Sempre in via principale e nel merito venga condannato il Sig. a Controparte_1 versare in favore della Sig.ra l'importo complessivo di €. 9.953,68 = a titolo di Parte_1 rimborso delle somme come lencate: -€. 3.600,00= a titolo di contributo al mantenimento della minore per le mensilità da gennaio 2020 a dicembre 2020, (€. 300 X Per_1 12); -€. 2.080,00= a titolo d so della quota del 50% del rateo mensile del mutuo gravante sulla casa di comune proprietà sita in Lumarzo (GE), Fraz. Scagnelli n. 49, integralmente pagato dalla Sig.ra per tutte le 12 mensilità; -€. 2.400,00= a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento della minore per le mensilità da gennaio 2021 a dicembre 2021, (€. 300 X Per_1 8 – in quanto durante l'ann Lei ha versato in favore di sua figlia solamente n. 4 mensilità dell'importo di €. 300,00 cad.); -€. 1.080,26= a titolo di rimborso della quota del 50% del rateo mensile del mutuo gravante sulla casa di comune proprietà sita in Lumarzo (GE), Fraz. Scagnelli n. 49, avendone rimborsate solo la quota di €. 1.000,00 rispetto al maggior dovuto;
€. 300,00= a titolo di contributo al mantenimento della minore per la mensilità di maggio Per_1 2022; -€. 493,42= a titolo di rimborso della quota del 50% del ensile del mutuo gravante sulla casa di comune proprietà sita in Lumarzo (GE), Fraz. Scagnelli n. 49, come meglio dettagliato nella lettera datata 26.4.2023 prodotta in atti sub Doc. 26); Sempre in via principale e nel merito venga disposta l'attribuzione in favore della sig.ra dell'intero importo dell'Assegno Unico - Universale (o altra denominazione con Parte_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 quale verrà individuato in futuro detto beneficio economico per i genitori con figli a carico), per il quale la Sig.ra farà istanza presso l'Istituto erogante di competenza. Pt_1 Sempre in via pale e nel merito venga disposta la facoltà in favore della sig.ra Pt_1 di poter detrarre fiscalmente il 100% delle spese mediche sostenute per la figlia
[...] Per_1 ni caso con vittoria delle spese di lite, oltre contributo previdenziale e IVA, ta, di legge, oltre alle spese di CTU e CTP”.
CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, previe declaratorie del caso In via preliminare: Dichiarare la propria incompetenza in relazione alle questioni patrimoniali riguardanti l'immobile sito in Loc. Scagnelli 49, acquistato dai sig.ri e Controparte_1 nel corso del 2015, ed in merito ai finanziamenti richiest e Parte_1 CP_1 uisto della casa. Pt_1
eventuale richiesta di scioglimento della comunione e rimborso delle somme anticipate dovrà essere discussa e regolamentato in altra sede. In via principale dichiarare l'affido condiviso della piccola nata a [...] il 22 giugno Per_1 2016 dalla relazione del sig. e la disponendo la Controparte_1 Parte_1 collocazione abitativa della min ig.ra Parte_1 In punto frequentazione: disporre un calendario di frequentazione della minore che rispetti i suoi impegni scolastici compatibilmente con gli impegni lavorativi del sig. e se del CP_1 caso, disporre l'aiuto da parte dei nonni paterni nella gestione della minore. Con possibilità di pernottamento per la piccola durante il periodo estivo e nelle vacanze Per_1 natalizie presso l'abitazione del padre. In punto mantenimento della minore: Il sig. verserà, mensilmente a Controparte_1 titolo di mantenimento della figlia la somma di € 300,00 rivalutabili secondo indice Per_1
ISTAT; il sig. non si oppone a che la sig.ra percepisca dall'INPS l'intero CP_1 Pt_1 importo dell'assegno unico spettante per la figlia minore”.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “che il Tribunale di Genova disponga l'affidamento congiunto della minore con collocazione abitativa presso la madre e determini le condizioni del loro mantenimento e degli incontri con i genitori”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto in data 13/03/2024 dalla Sig.ra nei confronti del Sig. al Pt_1 CP_1 fine di ottenere l'affido esclusivo della figlia con collocazione prevalente presso la Per_1 stessa, con regime di frequentazione della figlia da parte del padre così come indicato in ricorso, con obbligo del padre a corrispondere alla moglie un assegno mensile di € 500 oltre al 50% delle spese straordinarie per la contribuzione al mantenimento della figlia minore, con condanna del Sig. a versare in favore della moglie a titolo di rimborso l'importo di € 1.251,94, CP_1 nonché l'ulteriore importo di € 9.953,68, con attribuzione in favore della medesima dell'intero importo dell'Assegno Unico e con facoltà altresì in favore della medesima di poter detrarre fiscalmente il 100% delle spese mediche sostenute per la figlia . Per_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 Devesi, in primo luogo, osservare che le parti hanno intrattenuto una stabile relazione sentimentale dall'anno 2006 sino all'anno 2019 allorquando, essendosi il rapporto deteriorato, sono addivenute alla decisione di interrompere la convivenza more uxorio. Dalla loro relazione sentimentale è nata, in data 22/06/2016, la figlia (C.F. Persona_1
) la quale è stata riconosciuta da entrambi i genitori. C.F._6
La ricorrente, Sig.ra Pace, mediante ricorso del 13/03/2024 ha dedotto che:
• dal mese di agosto 2015, unitamente al Sig. la stessa ha trasferito la CP_1 propria residenza presso l'immobile sito in Lumarzo (GE) (Fraz. Scagnelli n. 49) acquistato in comunione fra loro in data 06/08/2015 con atto a rogito del Notaio Avv. Marinella Gloria Casarino;
• a seguito dell'interruzione della convivenza more uxorio, atteso il fatto che l'attività lavorativa del Sig. si trovasse nelle vicinanze del suddetto immobile (egli CP_1 è proprietario della pizzeria “la Scaletta di TR FR sita in Lumarzo (GE), fraz. Ferriere n. 27 A) e che in detta abitazione non erano stati portati a termine i lavori di ristrutturazione concordati dalle parti ancor prima della stipula del contratto di acquisto, la stessa e la figlia si sono trasferite presso altro Per_1 appartamento sito in Genova, Loc. S. Martino di Struppa (dapprima in comodato d'uso gratuito per circa sei mesi e successivamente con contribuzione della somma mensile di € 450,00 oltre le utenze domestiche);
• per effettuare le cennate lavorazioni presso l'immobile acquistato, in data 27/07/2015 il Sig. ha stipulato con la società Finanziaria Findomestic un CP_1 contratto di finanziamento decennale, sottoscritto altresì dalla Sig.ra nella Pt_1 qualità di garante in fideiussione, al fine di ottenere la provvista di € 26.000,00, gravandosi quindi del relativo rateo mensile dell'importo di € 350,00, da versarsi dalla data della stipula fino alla scadenza fissata alla data del 17/07/2025 (ciò nonostante, il Sig. non ha mai conferito l'incarico ad alcuna impresa CP_1 edile ed ancora oggi le lavorazioni, ad eccezione del rifacimento del tetto, non sono state neppure iniziate o comunque, seppure iniziate, non sono state completate);
• dal mese di febbraio 2023 la stessa ha definitivamente trasferito la propria residenza e quella della minore nell'immobile sito in Genova, Via Piacenza n. 174 int. 14 sc. A, con contratto di locazione datato 18/01/2023, il cui canone mensile è pari a € 480,00 (comprese le spese accessorie);
• il suo unico reddito percepito è quello derivante dal proprio rapporto di lavoro subordinato, consistente nell'importo mensile di €. 1.250,00 circa, essendo impiegata, con mansioni di commessa, presso la e non essendo Controparte_2 titolare di alcuna altra forma di reddito;
• dalla suddetta retribuzione lavorativa la stessa trae il sostentamento per sé stessa e per , detrae le spese fisse, quali ad esempio il canone mensile di locazione (€ Per_1 480,00), le utenze domestiche (€ 100,00 /mese circa per luce/gas/telefono), la rata dell'auto Fiat DA (€ 150,00/mese), la spesa alimentare (€ 300,00/mese circa), la spesa della ristorazione scolastica (€ 30,00/mese circa), oltre a quanto necessario per vestiario, spese mediche, spese di cancelleria scolastica per la bimba, centro estivo per quest'ultima, oltre all'Imu gravante sull'immobile di Fraz. Scagnelli, senza possibilità di accantonamento alcuno per l'eventualità di spese impreviste (ad es. sostituzione elettrodomestici guasti, etc).
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 La ricorrente, inoltre, in merito alle condizioni economiche patrimoniali del Sig. ha CP_1 dedotto che:
• lo stesso è proprietario della pizzeria “la Scaletta di TR FR sita in Lumarzo (Fraz. Ferriere n. 27 A, Genova) ove esercita l'attività di ristorazione in due distinti locali (locale principale nonché locale cucina) oltre che in un dehor esterno chiuso e riscaldato dove si trovano venti posti a sedere (inoltre, nello spazio esterno antistante la pizzeria ed a fianco del cennato dehor, si trovano, delimitati rispetto alla strada da piante e fioriere, ulteriori tavoli per complessivi trenta posti a sedere);
• dal 2020 lo stesso conduce in locazione altresì il locale attiguo alla pizzeria, nel quale, dopo avervi effettuato lavorazioni di ripristino, dal 2022 sono stati ivi collocati tavoli e sedie per poter somministrare i prodotti dallo stesso confezionati, per ulteriori circa trenta posti a sedere (raggiungendo quindi un totale di circa 80 posti a sedere);
• con riferimento alla suddetta attività lavorativa il Sig. da sempre effettua CP_1 anche servizio di trasporto a domicilio, festività comprese;
• risulta difficilmente credibile che la complessiva attività (spesa, produzione impasti, produzione e cottura pizze, produzione gastronomia e dessert, servizio ai tavoli e servizio di consegna a domicilio) possa essere tutta effettuata in autonomia dal solo Sig.
così come parrebbe dalla prodotta lettura della visura della camera di CP_1 commercio (tale dubbio pare oltremodo fondato non solo alla luce della pubblicità della consegna a domicilio e dei cartelli apposti sulla porta d'ingresso della pizzeria nei quali si ricerca nuovo personale, ma altresì considerando che il Sig. è sempre stato CP_1 coadiuvato da una ragazza alla quale si presume venga corrisposta mensilmente una retribuzione lavorativa);
• dalla documentazione contabile che lo stesso consegna annualmente alla Sig.ra al Pt_1 fine della redazione del modulo ISEE, parrebbe che il reddito d'impresa (per l'anno 2022) ammonti a soli € 21.000,00 circa;
• lo stesso è proprietario del Suv Tiguan Volkswagen tg. DW664CR.
Con particolare riguardo al rapporto tra ed il padre, la Sig.ra ha evidenziato che: Per_1 Pt_1
• solamente dal 2021, a seguito dell'iniziativa della stessa, il Sig. ha CP_1 ripreso a frequentare circa tre volte al mese con annessi pernotti presso la Per_1 casa paterna;
• a seguito dei suddetti pernotti ritornava a casa con gli stessi abiti (sporchi) Per_1 con i quali era stata precedentemente consegnata (in particolare, in due occasioni di rientro di dalla casa paterna la stessa ha rinvenuto alcune zecche sul corpo Per_1 della bambina);
• in occasione dei pernotti il Sig. dormendo fino a tarda mattinata, ha CP_1 omesso di accompagnare a scuola o comunque non la accompagnava nè Per_1 ritirava in orario;
• alla luce di tali eventi, la stessa dalla fine del mese di ottobre 2022 ha interrotto i suddetti pernotti consentendo al Sig. di poter tenere con sé solo CP_1 Per_1 nelle ore diurne dei giorni stabiliti;
• successivamente ad un periodo (2021 -2022) connotato dalla più ampia irregolarità, il sig. ha ripreso a vedere la bambina con una certa normalità (in CP_1 riferimento ai giorni della settimana) solo dalla primavera del 2023 prendendola con sé il martedì (essendo la sua giornata festiva dal lavoro) dall'uscita da scuola fino a dopo cena (21.30/22.00), ed anche il sabato dalla mattina dalle ore 10.30/11.00 circa, alle ore 17.00 circa, dovendo poi iniziare il proprio turno lavorativo presso la pizzeria;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 • il Sig. continua a disinteressarsi delle vicende che connotano la vita della CP_1 figlia e delle scelte di maggiore rilievo inerenti la minore (scelte in ambito scolastico, in ambito medico, ed anche in ambito sportivo, etc.);
• nel corso dell'anno 2021 il Sig. ha contribuito al mantenimento della CP_1 figlia minore con la somma di € 1.200,00 (versata non in un'unica soluzione);
• solamente dal mese di giugno 2022, a seguito delle reiterate richieste di contribuzione al mantenimento della minore, il sig. ha iniziato a versare CP_1 a detto titolo e senza alcuna regolarità, l'importo mensile di € 300,00, oltre a versare talvolta la quota del 50% delle spese straordinarie;
• il sig. risulterebbe moroso nei confronti della Sig.ra per la somma CP_1 Pt_1 di € 900,00 (a titolo di contributo al mantenimento per le mensilità di aprile 2022, gennaio 2024, febbraio 2024), oltre ad € 115,00 a titolo di rimborso della quota del 50% delle spese straordinarie (visita oculistica, occhiali, iscrizione scolastica asilo e prima elementare), oltre ad € 236,94 a titolo di spesa per la ristorazione scolastica insoluta (€ 118,47 per il bimestre marzo/aprile 2023 ed € 118,47 per il bimestre maggio/giugno 2023), e quindi per il totale di € 1.251,94.
Alla luce dei fatti esposti in merito alla persona del Sig. la Sig.ra Pace mediante il CP_1 suddetto ricorso ha domandato altresì che il Tribunale licenzi apposita CTU al fine di valutare le capacità genitoriali dello stesso il quale pare faccia uso personale di sostanze stupefacenti, nonché CTU contabile al fine di accertare gli effettivi redditi e l'effettiva consistenza patrimoniale goduti dal Sig. CP_1
La ricorrente ha, infine, evidenziato la gravità della situazione patrimoniale dovuta dagli oneri derivanti dalla proprietà immobiliare di comune proprietà con il Sig. sita in Lumarzo CP_1 (GE) cap 16024, Fraz. Scagnelli n. 49, sottolineando che:
• gli stessi, essendone privi, hanno reperito la provvista per pagare il prezzo tramite l'accensione del mutuo stipulato in data 06/08/2015, contestualmente alla stipula di compravendita immobiliare, con la con atto a rogito del Notaio Controparte_3 Avv. Marinella Gloria Casarino, N. rep. 285, n. 733 Racc., registrato a Genova 1 il 06/08/2015 n. 12964 serie 1T;
• il suddetto contratto di mutuo ha previsto l'erogazione in favore degli stessi della somma capitale di € 75.000,00 da restituirsi, maggiorata degli interessi, in n. 362 rate mensili dell'importo di € 347,21 cad. circa, per la durata di anni 30 circa, e quindi per la complessiva somma di € 125.700,00 circa;
• la stessa ha pagato integralmente i ratei mensili del mutuo (€ 347,21 circa/mese) dalla data di stipula/acquisto (Agosto 2015), fino alla mensilità di Aprile 2022 compresa, senza alcuna contribuzione da parte del Sig. per un totale di € CP_1 28.197,00;
• al fine di reperire la provvista per effettuare le lavorazioni di ristrutturazione dell'immobile, il Sig. ha stipulato in data 27/07/2015 un contratto di CP_1 finanziamento decennale, per ottenere l'importo di € 26.600,00 circa, con la Findomestic di cui la Signora è garante in fideiussione, gravandosi della Pt_1 relativa rata mensile di € 350,00 da versarsi fino alla scadenza (17/07/2025);
• il Sig. per un certo periodo ha pagato regolarmente le rate mensili del CP_1 suindicato finanziamento, ma dal mese di Marzo 2023 si è reso inadempiente, non curandosi delle ripercussioni che detta sua negligenza avrebbe comportato in danno della garante;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7 • stante il persistere di detta morosità, la Sig.ra dal mese di Luglio 2023, è stata Pt_1 contattata dal Sig. della Società Covisian Credit Management, Parte_2 quale incaricata da parte di Findomestic di gestire il recupero del proprio credito nei confronti del Sig. CP_1
• successivamente ai reiterati solleciti telefonici la Sig.ra in data 17/07/2023 ha Pt_1 inoltrato al Sig. una lettera raccomandata intimandogli di sanare la CP_1 cennata morosità;
• a seguito di tale intimazione il Sig. ha concordato con la Società CP_1 finanziaria creditrice la sottoscrizione di cambiali a garanzia del credito residuo, fino ad estinzione dello stesso procrastinata al 2027.
In definitiva la Sig.ra ha evidenziato quanto risulti del tutto antieconomico e contrario agli Pt_1 interessi della minore che gli stessi continuino ad essere proprietari in comunione di un bene immobile che rappresenta per la stessa e, conseguentemente anche per , una fonte di Per_1 debito, costituito sia dal saldo del mutuo ancora dovuto per i prossimi 22 anni, sia in relazione alle imposte e tasse sullo stesso gravanti. Conseguentemente, la ricorrente, mediante il proprio legale e con comunicazione e-mail del 13/05/2022, ha formalizzato la volontà di vendita del cennato immobile al Sig. CP_1 proponendogli di conferire congiuntamente l'incarico ad un agente immobiliare senza esclusiva, affinché ne fosse pubblicizzata la vendita ad un prezzo che potesse permettere loro di estinguere sia il mutuo, sia il contratto di finanziamento. A fronte di tale proposta il Sig. dapprima resosi disponibile a conferire mandato alla CP_1 Sig.ra dell'Agenzia Di Prima Immobiliare, non avrebbe ad oggi concluso la Testimone_1 formalizzazione del mandato non essendosi mai recato presso gli uffici dell'Agenzia Immobiliare al fine di consegnare i documenti richiestigli ed anzi avrebbe ritrattato la propria disponibilità a porre in vendita l'immobile.
Visto il suddetto ricorso introduttivo, il Giudice Delegato Dott. IC NI con ordinanza del 23/03/2024 fin dall'inizio del procedimento ha ritenuto necessario disporre l'intervento dei servizi sociali e del consultorio competenti per territorio.
Mediante memoria ex art. 473 bis 17 n° 1, c.p.c. del 05/06/2024 la Sig.ra ha evidenziato Pt_1 che il Sig. durante il mese di Aprile 2024, a titolo di contribuzione al mantenimento CP_1 della figlia , ha pagato la somma di € 300,00 relativamente alla mensilità di Gennaio Per_1 2024, ma, nel contempo, ha omesso di versare la quota corrispondente alle mensilità di Marzo 2024, Aprile 2024 e di Maggio 2024.
Mediante successiva memoria ex art. 473 bis 17 n° 3, c.p.c del 21/06/2024 la ricorrente, richiamando tutte le domande e le conclusioni già dedotte nel ricorso introduttivo, ha altresì evidenziato che il Sig. ha conferito mandato all'Agenzia Immobiliare “Fontanabuona CP_1 Immobiliare” al fine di pubblicizzare la vendita – cessione della Pizzeria dallo stesso gestita e costituente, ad oggi, la sua unica attività lavorativa dalla quale trarre il proprio reddito, per il prezzo di € 65.000,00.
Parte resistente, Sig. costituendosi in data 25/06/2024 ha dedotto che: CP_1
• a seguito dell'interruzione della relazione more uxorio con la Sig.ra ha cercato Pt_1 in più occasioni di estrometterlo dalla vita e dalla quotidianità della figlia e Per_1 ciò sarebbe altresì confermato dal dettagliato piano genitoriale proposto dalla stessa nel proprio atto introduttivo;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 8 • lo stesso non ha mai mostrato violenza nei confronti della minore né nei confronti della compagna nè ha dipendenza da alcool o droga (a tal fine ha prodotto risultati dello screening tossicologico);
• lo stesso si rende disponibile a seguire un programma psicologico che sia di sostegno alla genitorialità, a colloqui con i Servizi Sociali sul territorio che lo possano aiutare a svolgere in meglio il ruolo di genitore;
• ogni scelta che riguarda è presa dalla Sig.ra Pace in modo arbitrario (ad es. Per_1 essendosi la Sig.ra Pace convertita al Buddismo, la stessa ha esonerato Per_1 dall'ora di religione senza consenso alcuno del Sig. ; CP_1
• lo stesso, gestendo la suddetta pizzeria, è costretto a fare dei turni molto pesanti che lo impegnano prevalentemente di sera;
• nella giornata di martedì, essendo chiusa la pizzeria, lo stesso si è sempre dedicato a così come nella giornata del sabato dalle 9.30 alle ore 16.00 (orario di Per_1 apertura della pizzeria) e nella giornata di domenica, compatibilmente con gli impegni lavorativi;
• qualora la sua abitazione non fosse ritenuta idonea dal Servizio Sociale per i pernottamenti di , il sig. nonno paterno della minore, si è Per_1 Controparte_4 reso disponibile ad ospitare il figlio e la nipote presso la sua abitazione;
• nel periodo estivo lo stesso si rende disponibile a trascorrere con la figlia un periodo di 10 giorni anche consecutivi, compatibilmente con gli impegni lavorativi, mentre il calendario delle festività Natalizie e Pasquali sarà deciso di comune accordo tra le parti;
• lo stesso ritiene di non dover partecipare alle spese mediche sostenute dalla Sig.ra senza il suo preventivo consenso e che le spese per una baby-sitter siano Pt_1 superflue in quanto può essere accudita dallo stesso o dai suoi famigliari. Per_1
In definitiva il Sig. ha insistito per l'affido condiviso di con collocazione CP_1 Per_1 abitativa della stessa presso la madre, con un regime di frequentazione da parte del padre che rispetti i suoi impegni lavorativi nonché gli impegni scolastici della minore disponendo eventualmente dell'aiuto dei nonni paterni, con possibilità per di pernottare presso il Per_1 padre durante il periodo estivo e nelle vacanze natalizie, con obbligo del padre a corrispondere un assegno mensile di € 300,00 per la contribuzione al mantenimento della figlia minore ed attribuzione alla madre dell'intero importo dell'assegno unico spettante per . Per_1
All'udienza del 10/07/2024 davanti al dr. IC NI sono comparse personalmente entrambe le parti. In tale occasione:
• la Sig.ra ha insistito sull'affido esclusivo di con attuazione del regime di Pt_1 Per_1 frequentazione da lei proposto nonchè sulla richiesta di licenziamento di apposita CTU al fine di valutare la capacità genitoriale di entrambi ed anche al fine di appurare la eventuale tossicodipendenza del Sig. La stessa si è poi resa disponibile ad CP_1 una riduzione dell'assegno di mantenimento dovuto dal Sig. (da 500,00 a CP_1 400,00 mensili) in luogo delle sue difficoltà economiche e ha affermato che il Sig. in data 21/06/2024 ha versato le mensilità di euro 300,00 ciascuna per i mesi CP_1 di febbraio, marzo, aprile e maggio, mentre non avrebbe ancora versato i mesi di giugno e luglio, così come non avrebbe pagato il quinto bimestre della ginnastica svolta da ed il centro estivo da lei frequentato;
Per_1
• il Sig. ha confermato di tenere la figlia il martedì dalle ore 16.00 alle ore CP_1 21.00 ed il sabato dalle 9.30 del mattino fino alle 16.00 del pomeriggio.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 9 All'esito dell'udienza il Giudice ha autorizzato l'Avv. Gambaro al deposito degli esami tossicologici del Sig. delle foto della casa e dei c/c mancanti nonché l'Avv. CP_1 Schimmenti al deposito degli screenshot sui ritardi e rinvii del padre rispetto agli orari concordati ed in particolare apposito screenshot del 24/03/2024 mediante cui la Sig.ra Pt_1 avrebbe informato il Sig. che la settimana successiva si sarebbe recata in Spagna con CP_1
. Per_1
Con memoria del 22/07/2024 l'Avv. Schimmenti ha prodotto i suddetti screenshot insistendo come dedotto nel ricorso introduttivo, nelle successive memorie ex art. 473 bis 17 n.1) e 3) c.p.c. nonché nel verbale di udienza del 10/07/2024.
Mediante ordinanza del 08/10/2024 il Giudice Dott. IC NI, ritenuto di dover assumere i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei figli ex art. 473-bis.22 cpc, ha disposto quanto di seguito:
“Affida provvisoriamente in modo congiunto la figlia minore ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione presso la madre nell'immobile sito in Genova, Via Piacenza n. 174 int. 14 sc. A,
Il padre potrà vedere la figlia, frequentarla e tenerla con sé A) un pomeriggio alla settimana, individuato nella giornata del martedì, nel periodo scolastico dall'uscita da scuola fino a dopo cena, quando riaccompagnerà la figlia presso la casa materna entro e non oltre le ore 21.00; B) due sabati al mese fra loro alternati, dalle ore 09.00 alle ore 17.00, orario entro il quale la riaccompagnerà presso la casa materna, ovvero, nel caso in cui il sabato di spettanza paterna non fosse giorno lavorativo per il Sig. potrà tenerla con sé dalle ore 09.00 alle ore CP_1 21.00, orario entro il quale la riaccompagnerà presso la casa materna, con preavviso alla madre entro il giorno prima;
C) due domeniche al mese, fra loro alternate, dalle ore 09.00 alle ore 17.00, orario entro il quale la riaccompagnerà presso la casa materna, ovvero, nel caso in cui la domenica di spettanza paterna non fosse giorno lavorativo per il Sig. potrà tenerla con sé dalle CP_1 ore 09.00 alle ore 21.00, orario entro il quale la riaccompagnerà presso la casa materna, con preavviso alla madre entro il giorno prima;
Dispone che il padre, sig. , versi a decorrere da ottobre 2024 un Controparte_1 contributo al mantenimento della figlia minorenne che determina in € 350,00 mensili in totale per 12 mensilità annue da corrispondersi entro il giorno dieci di ogni mese a favore della sig.ra
e da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice Istat a partire Parte_1 da ottobre 2025.
Pone a carico dei genitori il pagamento del 50% ciascuno delle spese straordinarie mediche scolastiche, sportive e ludiche per la prole. Ai fini della distinzione tra spese ordinarie e straordinarie e alla distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non devono essere preventivamente concordate si rinvia al verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/). Le spese dovranno essere prontamente rimborsate al genitore che le ha anticipate previa presentazione di idonea documentazione comprovante la spesa da parte di quest'ultimo.
Dispone una ispezione dei luoghi in relazione alla casa dove attualmente vive il padre (e dove vorrebbe ospitare la figlia).
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 10 Dispone una ispezione nella casa dei nonni paterni previo consenso di questi ultimi. A tale fine delega il giudice onorario dott.ssa Suriano che organizzerà le visite presso i due immobili (quello dei nonni paterni solo con il consenso dei medesimi) con l'ausilio del cancelliere Walter Martino. Durante l'ispezione verranno fotografati i luoghi, verificato se vi siano situazioni di inabitabilità dell'abitazione per un minore (fili elettrici a vista, mancanza di infissi, mancanza di utenze, mancanza di riscaldamento, indisponibilità di un letto per la minore) e con riguardo all'abitazione dei nonni paterni se la minore possa essere ospitata a dormire in una propria stanza e comunque in un proprio letto. Il GOP assieme al cancelliere redigerà verbale contenente i risultati dell'ispezione cui allegare eventuale documentazione fotografica.
Invita il padre a produrre, entro il 30 ottobre 2024, gli esami tossicologici ovvero a recarsi al Serd e poi produrre gli esami (anche del capello oltre che del sangue) entro il 30 ottobre 2024.
curatore speciale della minore l'avvocato Zadnik Francesca. CP_5 Per_1
Invita il curatore speciale a costituirsi in giudizio con ammissione al PSS.
Incarica il curatore speciale di tenere un diario sull'andamento delle frequentazioni padre/figlia, sui ritardi e sui mancati incontri. Il curatore dovrà anche tenere conto di tutte le necessità della figlia in ordine ad autorizzazioni scolastiche, ludiche, mediche, per le quali sia necessario il consenso di entrambi i genitori documentando l'eventuale rifiuto di uno di loro.
Dispone la convocazione dei servizi sociali del Comune di Genova, competenti su Via Piacenza n. 174, al fine di chiarire l'andamento dell'incarico a loro affidato ed in relazione al quale non è pervenuto alcun riscontro dai servizi stessi”.
In data 25/10/2024 l'Avv. Zadnik si è costituita in giudizio quale curatore speciale della minore
Persona_1
In data 25/10/2014 l'Avv. Gambaro ha depositato copia del referto dell'esame tossicologico eseguito dal Sig. ed in data 31/10/2024, in ottemperanza all'ordinanza CP_1 dell'08/10/2024 del Dott. IC NI, ha prodotto comunicazione ASL
[...]
salute mentale del 30/10/2024 da cui si evince la presa in carico del Sig. Parte_3
CP_1
In data 28/11/2024 il Funzionario Giudiziario Dott. ha depositato il verbale CP_6 dell'ispezione eseguita unitamente al Giudice onorario Dott.ssa Saglimbeni in data 27/11/2024 alle ore 14:30 presso l'immobile sito in Lumarzo (GE), Loc. Scagnelli 49.
In data 13/12/2024 è pervenuta la relazione di aggiornamento da parte dei Servizi Sociali ATS 47 da cui si è evinta/o:
• una situazione meno conflittuale tra i genitori rispetto al passato;
• una maggiore e regolare partecipazione del Sig. alla vita di la quale è CP_1 Per_1 felice del tempo trascorso insieme al padre;
• un buon inserimento di nel nuovo contesto di classe;
Per_1
• l'esito negativo di tutti gli esami tossicologici richiesti (anche del capello oltre che del sangue) ed eseguiti dal Sig. presso il Dipartimento Salute mentale e CP_1 dipendenze – Azienda USL 3 “Genovese” (gli esiti di tali esami sono stati altresì depositati in data 16/12/2024 dall'Avv. Gambaro).
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 11 All'udienza del 18/12/2024 il dr. IC NI con accordo comune delle parti presenti ha disposto la correzione del precedente provvedimento emesso in data 08/10/2024 indicando al Sig. di riportare la minore alle ore 16.00 (e non alle ore 17.00 come CP_1 precedentemente indicato) con tolleranza da parte della madre per eventuali ritardi dovuti al traffico che il padre dovrà comunicare. Inoltre, in tale sede:
• la curatrice della minore , Avv. Zadnik ha evidenziato l'assenza di problemi Per_1 in relazione agli incontri tra la minore e le parti, motivo per cui la stessa non ha avuto necessità di redigere il diario degli incontri;
• La Dott.ssa Parodi (ATS 47) ha delineato, come da relazione, una situazione meno conflittuale tra i genitori rispetto al passato;
• L'avv. Schimmenti ha evidenziato l'esito positivo del percorso intrapreso.
In data 03/03/2025 i Servizi Sociali ATS 47 mediante relazione di aggiornamento hanno evidenziato che entrambi i genitori hanno buone capacità genitoriali con , avendo creato Per_1 relazioni adeguate e significative con la bambina. Gli stessi hanno poi sottolineato come la Sig.ra sia la figura genitoriale maggiormente presente e più attenta a tutte le esigenze della Pt_1 minore, mentre il Sig. necessiti di essere maggiormente stimolato e indirizzato pur CP_1 avendo una buona relazione affettiva con che deve essere preservata e se possibile Per_1 rafforzata e aumentata nel tempo.
All'udienza del 05/03/2025 davanti al dr. IC NI le parti hanno concordato la possibilità per di pernottare a martedì alterni (o nel caso in cui il padre cambi lavoro o Per_1 comunque cambi giorno di riposo in altro giorno infrasettimanale) presso la casa del padre fino alla fine del monitoraggio dei servizi sociali. In tale sede, inoltre, il Sig. ha confermato di aver messo in vendita la casa. CP_1
In data 19/06/2025 i Servizi Sociali ATS 47 mediante relazione di aggiornamento hanno sottolineato come l'inserimento del pernottamento nella giornata del martedì con cadenza alterna, abbia reso felice sia il Sig. che la figlia , agevolando altresì CP_1 Per_1 l'organizzazione familiare;
gli stessi, pertanto, hanno confermato la buona prosecuzione del progetto in corso e la buona relazione affettiva tra ed il padre, sebbene quest'ultimo Per_1 abbia riferito un grande impegno lavorativo ed importanti difficoltà economiche date da prestiti bancari richiesti e ancora in corso.
All'udienza del 02/07/2025 davanti al dr. IC NI le parti hanno concordato che l'assegno per il mantenimento ordinario della figlia dovuto dal Sig. sia pari a Per_1 CP_1 350,00 Euro mensili a cui si aggiunge il 50% della scolastica (pari amente a 110,00 Euro a bimestre) nonché il 50% delle spese straordinarie, mentre l'assegno unico spetti alla Sig.ra nella misura del 100% unitamente alla detraibilità delle spese straordinarie. Pt_1 In tale sede, inoltre, il Sig. ha chiesto di estendere il pernottamento a tutti i martedì CP_1 sera e si è dichiarato impossibilitato alla restituzione delle somme pregresse così come richieste dalla Sig.ra Pt_1 All'esito dell'udienza il Giudice ha invitato le parti a trovare un'ipotesi transattiva anche per i debiti pregressi ed ha autorizzato il deposito da parte dell'Avv. Schimmenti dell'ISEE rilasciato nel 2025.
In data 07/07/2025 l'Avv. Schimmenti ha provveduto al menzionato deposito avente ad oggetto l'attestazione ISEE rilasciata dall'INPS per l'anno 2025.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 12 All'udienza ultima del 21/07/2025 davanti al dr. IC NI l'Avv. Schimmenti ha evidenziato che:
• la Sig.ra alla luce del migliorato comportamento del padre, ha deciso di Pt_1 modificare la richiesta di affido da esclusivo a condiviso;
• in ordine alle somme pregresse (unico aspetto su cui non è stato raggiunto un accordo) la Sig.ra avrebbe proposto: Pt_1 a) poter percepire questo credito in forma rateizzata per 500 Euro mensili a decorrere da agosto 2025; b) attendere la fine del mese di ottobre 2025 il versamento in unica soluzione di 5.000,00 Euro con impegno del Sig. a versare il saldo residuo della somma, CP_1 quantificato in Euro 10.605,62, in rate mensili di Euro 300,00.
In definitiva, l'Avv. Gambaro ha evidenziato che sulle somme pregresse il Sig. CP_1 avrebbe proposto a saldo e stralcio Euro 7.000,00 da versarsi entro il 31 ottobre a tacitazione di tutto il pregresso.
Stante la modifica della domanda da parte della madre e il raggiunto accordo tra le parti in ordine alla frequentazione della figlia va disposto l'affido condiviso della minore con collocazione presso la madre e la frequentazione della stessa con il padre come da ordinanza ex art. 473-bis.15 estendendo il pernottamento presso il padre a tutti i martedi. Va poi recepito l'accordo economico raggiunto tra le parti in ordine al mantenimento della figlia e alle spese straordinarie. In ordine all'unica questione rimasta in sospeso, il pagamento delle spese pregresse, parte convenuta ha eccepito l'inammissibilità della domanda: va però evidenziato che con il vecchio rito speciale effettivamente le domande riguardanti la restituzione di somme o il mantenimento antecedente al giudizio non erano cumulabili con le domande ex art. 337 ter in quanto il rito non lo permetteva (dovendo ricorrere l'ipotesi della connessione forte per cumulare domande accessorie) laddove, invece, con il nuovo rito, contenzioso ordinario sono cumulabili le domande economiche attinenti al mantenimento dei figli e alle restituzioni tra i genitori. Pertanto la domanda è accoglibile. Il mancato pagamento, parziale, delle somme per il mantenimento della figlia minore Per_1 non è stato contestato: va però determinato il quantum.
La madre ha chiesto il rimborso della somma di €. 900,00= (a titolo di contributo al mantenimento per le mensilità di Aprile 22, Febbraio 24, Aprile 24), oltre ad €. 115,00= (a titolo di rimborso della quota del 50% delle spese straordinarie come sopra indicate: visita oculistica, occhiali, iscrizione scolastica asilo e prima elementare): tali mancati rimborsi non sono contestati e vanno accolti computando 300 Euro al mese per il mantenimento della figlia.
Rientra invece nel mantenimento mensile il pagamento della mensa scolastica per cui non può essere accolta l'ulteriore domanda di restituzione della somma di €. 236,94=, (a titolo di spesa per la ristorazione scolastica insoluta, di cui €. 118,47 per il bimestre Marzo / aprile 2023 ed €. 118,47 per il bimestre Maggio / giugno 2023).
La madre ha poi chiesto il rimborso della somma di €. 3.600,00= a titolo di contributo al mantenimento della minore per le mensilità da gennaio 2020 a dicembre 2020, (€. 300 X Per_1 12): anche tale domanda va Ugualmente accoglibile è la richiesta di pagamento di €. 2.080,00= a titolo di rimborso della quota del 50% del rateo mensile del mutuo gravante sulla casa di comune proprietà sita in
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 13 Lumarzo (GE), Fraz. Scagnelli n. 49, integralmente pagato dalla Sig.ra per tutte le 12 Pt_1 mensilità. Ancora è accoglibile la domanda di pagamento di €. 2.400,00= a titolo di contributo al mantenimento della minore per le mensilità da gennaio 2021 a dicembre 2021, (€. 300 X Per_1 8 – in quanto durante l'ann Lei ha versato in favore di sua figlia solamente n. 4 mensilità dell'importo di €. 300,00 cad.). Va infine accolta la domanda di pagamento di -€. 1.080,26= a titolo di rimborso della quota del 50% del rateo mensile del mutuo gravante sulla casa di comune proprietà sita in Lumarzo (GE), Fraz. Scagnelli n. 49, avendone il convenuto rimborsate solo la quota di €. 1.000,00 rispetto al maggior dovuto nonché di €. 300,00= a titolo di contributo al mantenimento della minore
per la mensilità di maggio 2022; ed ancora di €. 493,42= a titolo di rimborso della quota Per_1
del rateo mensile del mutuo gravante sulla casa di comune proprietà sita in Lumarzo (GE), Fraz. Scagnelli n. 49, come meglio dettagliato nella lettera datata 26.4.2023 prodotta in atti sub Doc. 26). In totale, quindi, il convenuto va condannato al pagamento di Euro 8953,68 oltre interessi e rivalutazione dalla domanda.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti, della rinuncia della madre alla domanda iniziale di affidamento esclusivo e della condanna del padre al pagamento degli arretrati nonché del parziale accoglimento della domanda di contributo al mantenimento della figlia rispetto alla domanda iniziale, e quindi della parziale soccombenza di entrambe le parti, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
“Affida in modo congiunto la figlia minore ad entrambi i Per_1 genitori con collocazione presso la madre nell'immobile sito in Genova, Via Piacenza n. 174 int. 14 sc. A,
Il padre potrà vedere la figlia, frequentarla e tenerla con sé A) un pomeriggio alla settimana, individuato nella giornata del martedì, nel periodo scolastico dall'uscita da scuola con pernottamento presso il padre e quindi riaccompagnamento della figlia a scuola o presso la casa materna (in mancanza di scuola) la mattina del mercoledi entro le ore 8.00; B) due sabati al mese fra loro alternati, dalle ore 09.00 alle ore 17.00, orario entro il quale la riaccompagnerà presso la casa materna, ovvero, nel caso in cui il sabato di spettanza paterna non fosse
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 14 giorno lavorativo per il Sig. potrà tenerla con sé dalle ore CP_1
09.00 alle ore 21.00, orario entro il quale la riaccompagnerà presso la casa materna, con preavviso alla madre entro il giorno prima;
C) due domeniche al mese, fra loro alternate, dalle ore 09.00 alle ore 17.00, orario entro il quale la riaccompagnerà presso la casa materna, ovvero, nel caso in cui la domenica di spettanza paterna non fosse giorno lavorativo per il Sig. potrà tenerla con sé dalle ore CP_1
09.00 alle ore 21.00, orario entro il quale la riaccompagnerà presso la casa materna, con preavviso alla madre entro il giorno prima;
Quanto alle festività infrannuali: d) tre festività infra annuali per ciascun genitore, tra le seguenti: 25 aprile, 1°maggio, 2 giugno, 24 giugno (Santo Patrono di Genova),
1°novembre, 8 dicembre, da suddividere col criterio dell'alternanza con la madre;
dalle ore 10 del giorno festivo alla mattina dopo, accompagnandoli a scuola (o a casa della madre entro le ore 10 se non c'è scuola); e) per l'anno in corso col padre il 25/4/22, il 2/6/22, l'1/11/22, le restanti con la madre e così di seguito, alternando di anno in anno;
f) vacanze natalizie, dal 23 al 30.12 (1°periodo) o dal 30.12 al 7.1 (2°periodo); il 26/12 i figli staranno col genitore cui compete il
2°periodo; i suddetti periodi saranno alternati in modo che i figli trascorrano il 25/12 un anno con l'uno e l'anno successivo con l'altro genitore;
per iniziare, nel 2026, 1°periodo col padre;
g) vacanze pasquali, 2 gg per ciascun genitore (sabato e domenica con uno, lunedì e martedì con l'altro, alternando); per iniziare, nel 2026 sabato e domenica col padre;
h) settimana bianca alternata di anno in anno tra i genitori;
i) vacanze scolastiche estive, 2 settimane, anche non consecutive, per ciascun genitore, da concordare di anno in anno entro il 31 maggio, in funzione dei reciproci impegni lavorativi;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 15 Durante i periodi prolungati di permanenza della prole presso l'uno o l'altro genitore, sono sospese le ordinarie modalità di visita.
Dispone che il padre, sig. , versi a Controparte_1 decorrere da ottobre 2024 un contributo al mantenimento della figlia minorenne che determina in € 350,00 mensili in totale per 12 mensilità annue da corrispondersi entro il giorno dieci di ogni mese a favore della sig.ra e da rivalutarsi annualmente in Parte_1 base alla variazione dell'indice Istat a partire da ottobre 2025.
Pone a carico dei genitori il pagamento del 50% ciascuno delle spese straordinarie mediche scolastiche, sportive e ludiche per la prole. Ai fini della distinzione tra spese ordinarie e straordinarie e alla distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non devono essere preventivamente concordate si rinvia al verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/). Le spese dovranno essere prontamente rimborsate al genitore che le ha anticipate previa presentazione di idonea documentazione comprovante la spesa da parte di quest'ultimo.
Condanna il sig. al pagamento, a favore della Controparte_1 sig.ra della somma di Euro 8953,68 con rivalutazione Parte_1 ed interessi dalla domanda.
Spese del giudizio compensate.
Così deciso in Genova il giorno 24 ottobre 2025
Il Presidente est. Dr. IC NI
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 16