Articolo 26 della Legge 31 maggio 1990, n. 128
Articolo 25Articolo 27
Versione
4 giugno 1990
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Versione
5 giugno 1991
Art. 26. 1. E' prorogato al 31 dicembre 1990 il termine del 31 dicembre 1989 indicato all' articolo 9, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 , per quanto concerne la facolta' di convenzionamento con terzi per l'ammodernamento e potenziamento dei servizi centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. ((1))

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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 20 maggio 1991, n. 158 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che e' differito al 31 dicembre 1991 il termine del 31 dicembre 1990 indicato dal presente articolo, per quanto concerne la facolta' di convenzionamento con terzi per l'ammodernamento e potenziamento dei servizi centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui all' articolo 9, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 . La medesima legge ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1991."
Entrata in vigore il 5 giugno 1991