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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 02/07/2025, n. 1753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1753 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 8541/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a Parte_1 C.F._1
SAVONA (SV), il 28/12/1958, residente in [...]
1/1 16134 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. COLLIVADINO ANNA (C.F.
), che la rappresenta e la difende, come da C.F._2
procura in atti e
C.F. , nato a [...], Parte_2 C.F._3
il 11/01/1951, residente in [...] elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. RUSSO
MONICA (C.F. ), che lo rappresenta e lo difende, C.F._4
come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
1 Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 7.10.2024 per parte e dichiarazione a verbale di Pt_1
udienza del 25.03.2025, per parte Pt_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 08/09/2016 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n.142/2024 emessa dal
Tribunale di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in GENOVA il 08/09/2016 dai Signori e Parte_1 Parte_4
[...]
le seguenti condizioni essenziali relative agli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
2 “le parti dichiarano che ogni questione patrimoniale è stata risolta al di fuori di questo atto e che nulla hanno a pretendere uno dall'altro. Il Signor ha già trasferito la propria residenza anagrafica in immobile Parte_5
diverso da quello attualmente adibito ad abitazione della famiglia;
i coniugi si prestano reciprocamente il consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio”;
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2016, Numero 291, Parte 1 , Serie , Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 24.5.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a Parte_1 C.F._1
SAVONA (SV), il 28/12/1958, residente in [...]
1/1 16134 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. COLLIVADINO ANNA (C.F.
), che la rappresenta e la difende, come da C.F._2
procura in atti e
C.F. , nato a [...], Parte_2 C.F._3
il 11/01/1951, residente in [...] elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. RUSSO
MONICA (C.F. ), che lo rappresenta e lo difende, C.F._4
come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
1 Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 7.10.2024 per parte e dichiarazione a verbale di Pt_1
udienza del 25.03.2025, per parte Pt_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 08/09/2016 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n.142/2024 emessa dal
Tribunale di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in GENOVA il 08/09/2016 dai Signori e Parte_1 Parte_4
[...]
le seguenti condizioni essenziali relative agli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
2 “le parti dichiarano che ogni questione patrimoniale è stata risolta al di fuori di questo atto e che nulla hanno a pretendere uno dall'altro. Il Signor ha già trasferito la propria residenza anagrafica in immobile Parte_5
diverso da quello attualmente adibito ad abitazione della famiglia;
i coniugi si prestano reciprocamente il consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio”;
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2016, Numero 291, Parte 1 , Serie , Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 24.5.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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