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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 11/12/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4203/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 3/12/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 26/9/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato DENISE D'ANNIBALLE ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), Piazza Shelley n. 19, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Affidare i figli e in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 Persona_2 prevalente degli stessi presso la madre;
3) Dichiarare che la casa coniugale, sita in Viareggio Via Pisacane n. 116, di proprietà della Sig.ra
rimanga nella disponibilità esclusiva di quest'ultima, che continuerà a risiedervi Parte_2 unitamente ai figli e;
Per_1 Per_2
4) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita dichiarare che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli: 3 week-end al mese di cui 2 consecutivi (dalle ore 18.00 del venerdì sera sino alla domenica sera entro le ore 21.00), oltre ai pomeriggi del martedì e del giovedì dalle ore 18.00 alle ore 21.00. Non è previsto il pernottamento infrasettimanale dei figli con il padre in considerazione
1 del fatto che quest'ultimo attualmente lavora in un'azienda con sede presso il Comune di Pisa, con orari che non gli consentono di poter accompagnare la mattina i figli a scuola. Ove in futuro dovessero modificarsi gli orari di lavoro del padre e della madre, le parti si impegnano a rivedere i giorni di visita. Durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé i figli ad anni alterni nei giorni che concorderanno di volta in volta i coniugi;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con il padre 15 giorni anche non consecutivi da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
più in generale, in base agli accordi di volta in volta conclusi con la madre, fermo l'interesse primario dei minori;
5) Dichiarare l'obbligo in capo al Sig. di versare entro il giorno 1 di ogni mese Parte_1 alla Sig.ra la somma di euro 500,00 a titolo di mantenimento dei figli e Parte_2 Per_1
(€ 250,00 per ciascun figlio), tramite bonifico bancario sul conto corrente a quest'ultima Per_2 intestato, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca;
6) Disporre che l'assegno unico ed universale per i figli a carico venga percepito in via esclusiva dalla Sig.ra ; Parte_2
7) I coniugi prestano sin d'ora il consenso per la richiesta o il rinnovo del passaporto».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) l'11/9/2010, dal quale sono nati i due figli gemelli e Per_1
(nati il 7/1/2015), ancora minorenni - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia Per_2 di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
2 a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] uniti in matrimonio in Viareggio (LU) in data 11/9/2010, debitamente trascritto nel Pt_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 12, Parte I, Ufficio primo, dell'Anno 2010, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 3/12/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 3/12/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 26/9/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato DENISE D'ANNIBALLE ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), Piazza Shelley n. 19, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Affidare i figli e in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 Persona_2 prevalente degli stessi presso la madre;
3) Dichiarare che la casa coniugale, sita in Viareggio Via Pisacane n. 116, di proprietà della Sig.ra
rimanga nella disponibilità esclusiva di quest'ultima, che continuerà a risiedervi Parte_2 unitamente ai figli e;
Per_1 Per_2
4) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita dichiarare che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli: 3 week-end al mese di cui 2 consecutivi (dalle ore 18.00 del venerdì sera sino alla domenica sera entro le ore 21.00), oltre ai pomeriggi del martedì e del giovedì dalle ore 18.00 alle ore 21.00. Non è previsto il pernottamento infrasettimanale dei figli con il padre in considerazione
1 del fatto che quest'ultimo attualmente lavora in un'azienda con sede presso il Comune di Pisa, con orari che non gli consentono di poter accompagnare la mattina i figli a scuola. Ove in futuro dovessero modificarsi gli orari di lavoro del padre e della madre, le parti si impegnano a rivedere i giorni di visita. Durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé i figli ad anni alterni nei giorni che concorderanno di volta in volta i coniugi;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con il padre 15 giorni anche non consecutivi da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
più in generale, in base agli accordi di volta in volta conclusi con la madre, fermo l'interesse primario dei minori;
5) Dichiarare l'obbligo in capo al Sig. di versare entro il giorno 1 di ogni mese Parte_1 alla Sig.ra la somma di euro 500,00 a titolo di mantenimento dei figli e Parte_2 Per_1
(€ 250,00 per ciascun figlio), tramite bonifico bancario sul conto corrente a quest'ultima Per_2 intestato, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca;
6) Disporre che l'assegno unico ed universale per i figli a carico venga percepito in via esclusiva dalla Sig.ra ; Parte_2
7) I coniugi prestano sin d'ora il consenso per la richiesta o il rinnovo del passaporto».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) l'11/9/2010, dal quale sono nati i due figli gemelli e Per_1
(nati il 7/1/2015), ancora minorenni - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia Per_2 di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
2 a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] uniti in matrimonio in Viareggio (LU) in data 11/9/2010, debitamente trascritto nel Pt_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 12, Parte I, Ufficio primo, dell'Anno 2010, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 3/12/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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