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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 19/03/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Scavo Lombardo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2226/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANTILLI Parte_1 C.F._1
LUDOVICA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SANTILLI
LUDOVICA ATTORE/I contro
(C.F. ), CONVENUTO/I CP_1 C.F._2
Avente ad oggetto: Occupazione Immobile sine titulo.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- preso atto dei contenuti di cui al verbale di udienza del 19 Marzo 2025 nel giudizio vertente tra le parti in causa;
- viste le conclusioni delle parti di cui agli atti del giudizio;
- esaminati gli atti e la documentazione prodotta e complessivamente acquista;
- udita la discussione orale disposta ai sensi dell'art. 429 c.p.c.; pronuncia, ai sensi del richiamato art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione:
- premessa la descrizione delle circostanze di fatto poste a sostegno delle domande avanzate dal ricorrente per come da quest'ultimo esposte nel corpo dell'atto introduttivo del giudizio;
- rilevato che non si è costituito ma ha partecipato alle udienze;
CP_1
pagina 1 di 4 - considerato che ha invocato la condanna di al rilascio dell'immobile sito Parte_1 CP_1
in Fabrica di Roma, Via Mola 63, (di cui il medesimo ricorrente è proprietario), siccome abusivamente occupato dal convenuto (a seguito di scadenza del contratto di locazione stipulato tra le parti in data
9.3.2010) quanto meno a partire dal giorno 1.3.2024 (data di ricezione della diffida al rilascio dell'immobile da parte del proprietario); che le reiterate richieste di rilascio sono rimaste disattese;
- ritenuto che appare adeguatamente comprovato, tanto il diritto di proprietà del sull'immobile de Pt_1
quo (cfr. documentazione prodotta), quanto le circostanze dedotte dal ricorrente nel ricorso;
- rilevato che il pur non costituendosi, ha presenziato alle udienze senza contestare le CP_1
argomentazioni addotte dal ricorrente, chiedendo esclusivamente la concessione di un congruo termine per il rilascio dell'immobile;
- che inoltre, il tentativo di mediazione obbligatorio previsto dall'art.8, D.L.vo 4.3.2010, n°28 e succ.mod. esperito dalla ricorrente, si è concluso negativamente attesa la mancata e soprattutto ingiustificata comparizione del all'incontro del 31.5.2024 (cfr. Verbale di incontro in atti). CP_1
- Che tale condotta, in relazione alle tematiche introdotte dalle parti, che avrebbero necessitato un incontro finalizzato al tentativo di un bonario componimento della questione, deve considerarsi rilevante in ordine agli argomenti di prova da valutare all'esito del giudizio contro ex art.116 Cpc;
CP_1
- che inoltre, da tale condotta consegue la condanna al pagamento, ex comma 4 bis dell'art. 8 D.L.vo
28/2010, di al versamento all'entrata del bilancio dello Stato, di una somma di importo CP_1
corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Che il ricorrente ha altresì richiesto il riconoscimento di una indennità di occupazione pari ad euro 250,00 per ogni mese in cui il resistente ha detenuto illegittimamente l'immobile a partire dal mese di Novembre
2013;
Che i canoni/indennità di occupazione antecedenti al giorno 1.3.2019 debbono intendersi soggetti alla prescrizione quinquennale non risultando in atti eventi interruttivi della prescrizione medesima;
pagina 2 di 4 che appare congrua, in relazione alla tipologia dell'immobile e alla zona presa in considerazione, la somma di euro 250,00 a titolo di indennità di occupazione mensile a partire dal giorno 1.3.2019;
Che pertanto, in considerazione del quadro probatorio apportato dalla ricorrente e delle argomentazioni sopra evidenziate, il deve essere condannato al rilascio immediato (e comunque non oltre trenta CP_1
giorni dalla pubblicazione della presente Sentenza), in favore di dell'immobile de quo Parte_1
nonché al pagamento, a titolo di indennità di occupazione, delle somme relative che si determinano in euro
250,00 al mese a partire dal 1.3.2019 e fino all'effettivo rilascio;
Le spese del giudizio seguono il fondamentale criterio della soccombenza;
P.Q.M.
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione anche istruttoria, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie le domande presentate da con il presente ricorso;
Parte_1
- Condanna all'immediato rilascio, (e comunque non oltre trenta giorni dalla pubblicazione CP_1
della presente Sentenza), in favore di dell'immobile sito in Fabrica di Roma, Via Mola Parte_1
63, libero da persone e cose;
- Dichiara prescritte le somme dovute a titolo di versamento canoni/indennità di occupazione scaduti entro il giorno 28.2.2019;
- Condanna al pagamento, in favore di della somma di euro 250,00 al CP_1 Parte_1
mese a partire dal giorno 1.3.2019 e fino alla data di effettivo rilascio a titolo di indennità di occupazione, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
- Condanna al rimborso, in favore di delle spese del giudizio, che CP_1 Parte_1
liquida in complessivi euro 2000,00 per onorari, oltre alle spese per esborsi, alle spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
pagina 3 di 4 - Condanna , ex comma 4 bis dell'art. 8 D.L.vo 28/2010, al versamento all'entrata del CP_1
bilancio dello Stato, di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Si dà atto che al termine dell'odierna udienza è stata data lettura integrale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che le parti sono state avvertite che la sentenza emessa si intende pubblicata immediatamente per via telematica.
Viterbo, 19 Marzo 2025
IL GIUDICE
(Francesco Scavo Lombardo)
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Scavo Lombardo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2226/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANTILLI Parte_1 C.F._1
LUDOVICA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SANTILLI
LUDOVICA ATTORE/I contro
(C.F. ), CONVENUTO/I CP_1 C.F._2
Avente ad oggetto: Occupazione Immobile sine titulo.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- preso atto dei contenuti di cui al verbale di udienza del 19 Marzo 2025 nel giudizio vertente tra le parti in causa;
- viste le conclusioni delle parti di cui agli atti del giudizio;
- esaminati gli atti e la documentazione prodotta e complessivamente acquista;
- udita la discussione orale disposta ai sensi dell'art. 429 c.p.c.; pronuncia, ai sensi del richiamato art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione:
- premessa la descrizione delle circostanze di fatto poste a sostegno delle domande avanzate dal ricorrente per come da quest'ultimo esposte nel corpo dell'atto introduttivo del giudizio;
- rilevato che non si è costituito ma ha partecipato alle udienze;
CP_1
pagina 1 di 4 - considerato che ha invocato la condanna di al rilascio dell'immobile sito Parte_1 CP_1
in Fabrica di Roma, Via Mola 63, (di cui il medesimo ricorrente è proprietario), siccome abusivamente occupato dal convenuto (a seguito di scadenza del contratto di locazione stipulato tra le parti in data
9.3.2010) quanto meno a partire dal giorno 1.3.2024 (data di ricezione della diffida al rilascio dell'immobile da parte del proprietario); che le reiterate richieste di rilascio sono rimaste disattese;
- ritenuto che appare adeguatamente comprovato, tanto il diritto di proprietà del sull'immobile de Pt_1
quo (cfr. documentazione prodotta), quanto le circostanze dedotte dal ricorrente nel ricorso;
- rilevato che il pur non costituendosi, ha presenziato alle udienze senza contestare le CP_1
argomentazioni addotte dal ricorrente, chiedendo esclusivamente la concessione di un congruo termine per il rilascio dell'immobile;
- che inoltre, il tentativo di mediazione obbligatorio previsto dall'art.8, D.L.vo 4.3.2010, n°28 e succ.mod. esperito dalla ricorrente, si è concluso negativamente attesa la mancata e soprattutto ingiustificata comparizione del all'incontro del 31.5.2024 (cfr. Verbale di incontro in atti). CP_1
- Che tale condotta, in relazione alle tematiche introdotte dalle parti, che avrebbero necessitato un incontro finalizzato al tentativo di un bonario componimento della questione, deve considerarsi rilevante in ordine agli argomenti di prova da valutare all'esito del giudizio contro ex art.116 Cpc;
CP_1
- che inoltre, da tale condotta consegue la condanna al pagamento, ex comma 4 bis dell'art. 8 D.L.vo
28/2010, di al versamento all'entrata del bilancio dello Stato, di una somma di importo CP_1
corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Che il ricorrente ha altresì richiesto il riconoscimento di una indennità di occupazione pari ad euro 250,00 per ogni mese in cui il resistente ha detenuto illegittimamente l'immobile a partire dal mese di Novembre
2013;
Che i canoni/indennità di occupazione antecedenti al giorno 1.3.2019 debbono intendersi soggetti alla prescrizione quinquennale non risultando in atti eventi interruttivi della prescrizione medesima;
pagina 2 di 4 che appare congrua, in relazione alla tipologia dell'immobile e alla zona presa in considerazione, la somma di euro 250,00 a titolo di indennità di occupazione mensile a partire dal giorno 1.3.2019;
Che pertanto, in considerazione del quadro probatorio apportato dalla ricorrente e delle argomentazioni sopra evidenziate, il deve essere condannato al rilascio immediato (e comunque non oltre trenta CP_1
giorni dalla pubblicazione della presente Sentenza), in favore di dell'immobile de quo Parte_1
nonché al pagamento, a titolo di indennità di occupazione, delle somme relative che si determinano in euro
250,00 al mese a partire dal 1.3.2019 e fino all'effettivo rilascio;
Le spese del giudizio seguono il fondamentale criterio della soccombenza;
P.Q.M.
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione anche istruttoria, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie le domande presentate da con il presente ricorso;
Parte_1
- Condanna all'immediato rilascio, (e comunque non oltre trenta giorni dalla pubblicazione CP_1
della presente Sentenza), in favore di dell'immobile sito in Fabrica di Roma, Via Mola Parte_1
63, libero da persone e cose;
- Dichiara prescritte le somme dovute a titolo di versamento canoni/indennità di occupazione scaduti entro il giorno 28.2.2019;
- Condanna al pagamento, in favore di della somma di euro 250,00 al CP_1 Parte_1
mese a partire dal giorno 1.3.2019 e fino alla data di effettivo rilascio a titolo di indennità di occupazione, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
- Condanna al rimborso, in favore di delle spese del giudizio, che CP_1 Parte_1
liquida in complessivi euro 2000,00 per onorari, oltre alle spese per esborsi, alle spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
pagina 3 di 4 - Condanna , ex comma 4 bis dell'art. 8 D.L.vo 28/2010, al versamento all'entrata del CP_1
bilancio dello Stato, di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Si dà atto che al termine dell'odierna udienza è stata data lettura integrale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che le parti sono state avvertite che la sentenza emessa si intende pubblicata immediatamente per via telematica.
Viterbo, 19 Marzo 2025
IL GIUDICE
(Francesco Scavo Lombardo)
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