Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 323
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Accolto
    Inammissibilità del ricorso per impugnazione di estratto di ruolo

    L'eccezione è fondata. La normativa vigente limita l'impugnabilità dell'estratto di ruolo a specifiche ipotesi di pregiudizio concreto per il debitore, che non sono state prospettate dal contribuente nel ricorso. Pertanto, il ricorso è inammissibile.

  • Inammissibile
    Omessa notifica della cartella di pagamento

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per impugnazione dell'estratto di ruolo, non potendo esaminare nel merito la questione della notifica della cartella.

  • Inammissibile
    Violazione dell'art. 6 dello statuto del contribuente

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per impugnazione dell'estratto di ruolo, non potendo esaminare nel merito la questione della violazione dell'art. 6 dello statuto del contribuente.

  • Inammissibile
    Difetto di motivazione dell'atto

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per impugnazione dell'estratto di ruolo, non potendo esaminare nel merito la questione del difetto di motivazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 323
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce
    Numero : 323
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

    Testo completo