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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 23/02/2026, n. 3114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3114 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3114/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
RUBOLINO EUGENIO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20317/2025 depositato il 25/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Piazzaduomo 1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA n. N. 02820250228900760000 1100 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3256/2026 depositato il 19/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
il ricorrente impugnava la cartella di pagamento notificatagli in data 2-8-2025 relativa a tassa automobilistica per l'anno 2019 eccependo nei motivi di ricorso l'intervenuta prescrizione, il difetto di motivazione nonchè il vizio nella notifica della cartella in quanto ricevuta da soggetto estraneo. Si costituivano l'agenzia per la riscossione e la Regione Campania che contestavano quanto di cui in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
il ricorso deve dichiararsi inammissibile per quanto dedotto ed argomentato dalle parti resistenti costituite. Invero, risulta agli atti la tempestiva e regolare notifica dell'avviso di accertamento che non veniva impugnato per cui si cristallizzava la pretesa erariale e ne derivava la non impugnabilità dell'atto odierno se non per vizi propri che nella specie non è dato rilevare.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
RUBOLINO EUGENIO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20317/2025 depositato il 25/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Piazzaduomo 1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA n. N. 02820250228900760000 1100 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3256/2026 depositato il 19/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
il ricorrente impugnava la cartella di pagamento notificatagli in data 2-8-2025 relativa a tassa automobilistica per l'anno 2019 eccependo nei motivi di ricorso l'intervenuta prescrizione, il difetto di motivazione nonchè il vizio nella notifica della cartella in quanto ricevuta da soggetto estraneo. Si costituivano l'agenzia per la riscossione e la Regione Campania che contestavano quanto di cui in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
il ricorso deve dichiararsi inammissibile per quanto dedotto ed argomentato dalle parti resistenti costituite. Invero, risulta agli atti la tempestiva e regolare notifica dell'avviso di accertamento che non veniva impugnato per cui si cristallizzava la pretesa erariale e ne derivava la non impugnabilità dell'atto odierno se non per vizi propri che nella specie non è dato rilevare.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese