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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 20/03/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
Il Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'udienza del 20.3.2025 all'esito del procedimento di trattazione scritta, nella causa iscritta al N. 2589/24 R.G. e promossa da
Parte_1
(Avv. G. Marone)
CONTRO
Controparte_1
(Avvocatura Distrettuale dello Stato)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c., l'art. 127 ter c.p.c., le note di trattazione scritta, le conclusioni delle parti, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato la parte ricorrente conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, il per Controparte_1 sentir accertare e dichiarare l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre il termine di 36 mesi per ragioni non temporanee e non imprevedibili né tantomeno per esigenze sostitutive di personale temporaneamente assente, con conseguente condanna del al risarcimento Controparte_1
danno secondo i criteri forfettari per abuso reiterato per un periodo superiore al limite dei 36 mesi e, conseguentemente sentir accertare e dichiarare il proprio diritto al risarcimento del danno conseguente alla illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato e, per l'effetto, sentir condannare l'Amministrazione al risarcimento del danno derivante dall'abuso reiterato dei contratti a tempo determinato, in conformità dei criteri stabiliti dalla legge pro tempore vigente.
La parte ricorrente, nel dare atto di aver lavorato per il Controparte_1
in qualità di docente,
[...]
dall'a.s. 2016/17 all'a.s. 2024/25 con diversi contratti su organico di fatto, affermava la sussistenza di un'ipotesi di abusiva reiterazione dei contratti a termine e, in particolare: 1) il superamento di 36 mesi di servizio in assenza di ragioni sostitutive di personale temporaneamente assente;
2) la prestazione del servizio per oltre 36 mesi su posti vacanti e disponibili (al 31 agosto ovvero 4 contratti al 30 giugno/31 agosto continuativi nella stessa classe di concorso e nella stesso istituto).
Di conseguenza, la parte ricorrente, richiamando i principi espressi dalla
Corte di Giustizia Europea, dalla Corte
Costituzionale (sent. N. 187/2016) e dalla
Corte di Cassazione (sent. N. 22552/2016), affermava il proprio diritto al risarcimento del danno. Rassegnava le sopra precisate conclusioni.
Si costituiva regolarmente in giudizio il
Controparte_1 resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto.
Il nel ripercorrere a sua volta CP_1
la giurisprudenza in materia evidenziando la specialità della disciplina del reclutamento scolastico, eccepiva la prescrizione quinquennale e concludeva per il rigetto del ricorso, chiedendo comunque, in via riconvenzionale, che in caso di ritenuta illegittimità della reiterazione dei contratti venisse accertato l'insussistenza del diritto della ricorrente ad ulteriori nomine per il futuro come docente.
La causa, istruita solo documentalmente, viene decisa all'udienza odierna con sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda può essere accolta nei termini di seguito evidenziati.
I fatti devono ritenersi pacifici, risultando dai contratti in atti che la parte ricorrente ha sempre operato con contratti a tempo determinato su organico di diritto (e del resto il non CP_1 ha dedotto il contrario). Come ricordato anche dalla Corte d'Appello di Brescia, i principi di diritto da applicare nel caso di specie sono quelli affermati dalla Corte di Cassazione con le sentenze da n. 22552 a n. 22557 e con cui sostanzialmente sono stati affermati i seguenti principi: “A. «La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel d.lgs.
n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal
d.lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dall'art. 70, comma
8, del d.lgs. n. 165 del 2001, che ad essa attribuisce un connotato di specialità».
B. «Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art.
4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124
e in applicazione della Direttiva
1999/70/CE 1999 è illegittima la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 commi 1 e
11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre
e che rimangano prevedibilmente tali per
l'intero anno scolastico, stipulati a far tempo dal 10.7.2001 e che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa superiore a trentasei mesi».
C. «Ai sensi dell'art. 36
(originario comma 2, ora comma 5) del D.
Lgs. 165/2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti
l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione».
D. «Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge 3.5.1999
n. 124, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per
l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed
a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione” la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015».
E. «Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001
e prima dell'entrata in vigore della legge
13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre
e che rimangano prevedibilmente tali per
l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed
a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione” la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi- concorsuali».
F. «Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre
e che rimangano prevedibilmente tali per
l'intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle SS.UU di questa Corte nella sentenza
5072 del 2016, che l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza».
G. «Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 c. 1 L. 124/1999, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato
e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n.
5072 del 2016».
F. «Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su
“organico di fatto” e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione, ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima»” (così, C.d.A. Brescia sent. 11/19).
Chiarito quindi che i suddetti principi valgono solo con riferimento alle supplenze (art.4, comma 1) su “organico di diritto”, nella situazione in esame è pacifico che di queste si sia trattato dall'a.s. 2016/17 in avanti, anche se la mancata stabilizzazione della ricorrente è dipesa verosimilmente dall'incapacità della stessa di superare i concorsi finalizzati all'immissione in ruolo
(pacificamente banditi nell'arco temporale oggetto di causa).
Per quanto attiene invece al risarcimento del danno, “in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla
Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come
, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo,
l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito” (così, Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n.5072 del
2016).
La Corte d'Appello ha chiarito che tale disposizione trovava ancora applicazione, ratione temporis, rispetto a fattispecie di reiterazione illegittima perfezionatesi nel suo vigore (e dunque prima dell'introduzione del d.lgs. 81/2015, art.55, che l'ha abrogato), norma che tuttavia contiene una disposizione del tutto analoga, sancendo, al comma 2, che
“nei casi di trasformazione del contratto
a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno
a favore del lavoratore stabilendo un'indennità omnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art.8 della legge
n.604 del 1966” (così, C.d.A. Brescia sent. 11/19 e, di recente sent. 44/25).
Di conseguenza, trattandosi di reiterazioni (rispetto a supplenze su organico di diritto) verificatesi dall'a.s. 2016/17 in avanti, va considerato che per il primo triennio la reiterazione può dirsi legittima, mentre per i successivi anni scolastici (ovvero dall'a.s. 2019/20) la reiterazione ha costituito un abusivo utilizzo dello strumento negoziale e quindi una fattispecie generatrice di danno.
Come già ricordato dalla Suprema Corte, nel pubblico impiego l'illegittima reiterazione di contratti a termine non dà luogo alla stabilizzazione del rapporto
(peraltro neppure richiesta), ma solo al risarcimento del danno.
Per la quantificazione del danno, in applicazione di quanto già affermato dalla
Corte d'Appello di Brescia, questo andrà determinato con una liquidazione omnicomprensiva e forfettaria (così,
C.d.A. Brescia sent. 11/19 e sent. 44/25).
In proposito, la Corte d'Appello di
Brescia, nel rilevare come l'indennità risarcitoria prevista dall' art. 28 d.lgs.
81/15 non possa trovare applicazione per espressa disposizione del successivo art. 29 d.lgs. 81/15, ha tuttavia evidenziato come la reiterazione dei contratti a termine in violazione della normativa in materia abbia senza dubbio cagionato un danno risarcibile in via equitativa utilizzando i parametri di cui all'art. 36, comma 5, d.lgs. 165/01 (così, C.d.A.
Brescia sent. 44/25).
A tal fine occorre considerare, da un lato, il fatto che il , negli CP_1
anni, ha bandito una serie di concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, e dall'altro, il fatto che,
a fronte della incapacità della ricorrente a stabilizzarsi, abbia continuato ad assumerla a tempo determinato, anche dopo il superamento del limite dei 36 mesi.
Ciò posto, va pure tenuto in considerazione che la ricorrente, dopo la realizzazione della fattispecie di illegittima reiterazione dei contratti su organico di diritto, con la stipulazione del quarto contratto di supplenza su organico di diritto, ha continuato a ricevere incarichi di supplenza per il praticamente senza soluzione di CP_1
continuità, con riferimento ad ogni anno scolastico successivo e pertanto il danno effettivamente subito (non essendovi alcun diritto alla conversione del rapporto di lavoro) è stato molto contenuto, perché di fatto la condotta del ancorchè CP_1
illegittima, ha consentito alla parte ricorrente di avere una fonte di approvvigionamento economico. Di conseguenza, appare equo quantificare il pregiudizio subito nel minimo di legge, ovvero in 2,5 mensilità della retribuzione conseguita durante il quarto contratto.
Per quanto riguarda l'eccezione di prescrizione sollevata dal la CP_1
Suprema Corte ha chiarito che “in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, il danno risarcibile di cui all'art. 36, comma 5, del d.lgs. n.
165 del 2001, derivante dalla prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della P.A, ha origine contrattuale e il relativo diritto è pertanto assoggettato all'ordinario termine di prescrizione decennale”, per cui nessuna prescrizione risulta maturata
(cass. Civ. 5740/2020).
Quanto alla domanda riconvenzionale condizionata con cui il ha CP_1
chiesto che il Giudice accerti e dichiari che la parte ricorrente non ha diritto all'assegnazione di ulteriori incarichi come docente a tempo determinato, essa appare inammissibile, non potendosi il
Giudice pronunciare su una condotta futura, ma in ogni caso è ovvio, stante la ritenuta violazione di norme di diritto europeo, che il non dovrà CP_1
procedere all'affidamento di altri incarichi di insegnamento a tempo determinato a favore di coloro che, come la parte ricorrente, hanno superato il limite di 36 mesi.
Le spese processuali, liquidate tenuto conto della serialità della questione e della esiguità dell'entità del risarcimento, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 2589/24 r.g.:
1) dichiara l'illegittimità della reiterazione dei contratti a tempo determinato, così come individuati in motivazione e per l'effetto condanna il in persona Controparte_1
del pro tempore, al CP_2
risarcimento del danno, a favore della parte ricorrente, derivante dall'abuso reiterato dei contratti a tempo determinato, pari a 2,5 mensilità della retribuzione globale di fatto percepita in occasione del quarto contratto, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
2) condanna il Controparte_1
in persona del pro
[...] CP_2 tempore, alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi €
1.000,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Bergamo, 20 marzo 2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Monica Bertoncini
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
Il Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'udienza del 20.3.2025 all'esito del procedimento di trattazione scritta, nella causa iscritta al N. 2589/24 R.G. e promossa da
Parte_1
(Avv. G. Marone)
CONTRO
Controparte_1
(Avvocatura Distrettuale dello Stato)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c., l'art. 127 ter c.p.c., le note di trattazione scritta, le conclusioni delle parti, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato la parte ricorrente conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, il per Controparte_1 sentir accertare e dichiarare l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre il termine di 36 mesi per ragioni non temporanee e non imprevedibili né tantomeno per esigenze sostitutive di personale temporaneamente assente, con conseguente condanna del al risarcimento Controparte_1
danno secondo i criteri forfettari per abuso reiterato per un periodo superiore al limite dei 36 mesi e, conseguentemente sentir accertare e dichiarare il proprio diritto al risarcimento del danno conseguente alla illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato e, per l'effetto, sentir condannare l'Amministrazione al risarcimento del danno derivante dall'abuso reiterato dei contratti a tempo determinato, in conformità dei criteri stabiliti dalla legge pro tempore vigente.
La parte ricorrente, nel dare atto di aver lavorato per il Controparte_1
in qualità di docente,
[...]
dall'a.s. 2016/17 all'a.s. 2024/25 con diversi contratti su organico di fatto, affermava la sussistenza di un'ipotesi di abusiva reiterazione dei contratti a termine e, in particolare: 1) il superamento di 36 mesi di servizio in assenza di ragioni sostitutive di personale temporaneamente assente;
2) la prestazione del servizio per oltre 36 mesi su posti vacanti e disponibili (al 31 agosto ovvero 4 contratti al 30 giugno/31 agosto continuativi nella stessa classe di concorso e nella stesso istituto).
Di conseguenza, la parte ricorrente, richiamando i principi espressi dalla
Corte di Giustizia Europea, dalla Corte
Costituzionale (sent. N. 187/2016) e dalla
Corte di Cassazione (sent. N. 22552/2016), affermava il proprio diritto al risarcimento del danno. Rassegnava le sopra precisate conclusioni.
Si costituiva regolarmente in giudizio il
Controparte_1 resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto.
Il nel ripercorrere a sua volta CP_1
la giurisprudenza in materia evidenziando la specialità della disciplina del reclutamento scolastico, eccepiva la prescrizione quinquennale e concludeva per il rigetto del ricorso, chiedendo comunque, in via riconvenzionale, che in caso di ritenuta illegittimità della reiterazione dei contratti venisse accertato l'insussistenza del diritto della ricorrente ad ulteriori nomine per il futuro come docente.
La causa, istruita solo documentalmente, viene decisa all'udienza odierna con sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda può essere accolta nei termini di seguito evidenziati.
I fatti devono ritenersi pacifici, risultando dai contratti in atti che la parte ricorrente ha sempre operato con contratti a tempo determinato su organico di diritto (e del resto il non CP_1 ha dedotto il contrario). Come ricordato anche dalla Corte d'Appello di Brescia, i principi di diritto da applicare nel caso di specie sono quelli affermati dalla Corte di Cassazione con le sentenze da n. 22552 a n. 22557 e con cui sostanzialmente sono stati affermati i seguenti principi: “A. «La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel d.lgs.
n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal
d.lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dall'art. 70, comma
8, del d.lgs. n. 165 del 2001, che ad essa attribuisce un connotato di specialità».
B. «Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art.
4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124
e in applicazione della Direttiva
1999/70/CE 1999 è illegittima la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 commi 1 e
11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre
e che rimangano prevedibilmente tali per
l'intero anno scolastico, stipulati a far tempo dal 10.7.2001 e che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa superiore a trentasei mesi».
C. «Ai sensi dell'art. 36
(originario comma 2, ora comma 5) del D.
Lgs. 165/2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti
l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione».
D. «Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge 3.5.1999
n. 124, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per
l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed
a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione” la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015».
E. «Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001
e prima dell'entrata in vigore della legge
13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre
e che rimangano prevedibilmente tali per
l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed
a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione” la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi- concorsuali».
F. «Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre
e che rimangano prevedibilmente tali per
l'intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle SS.UU di questa Corte nella sentenza
5072 del 2016, che l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza».
G. «Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 c. 1 L. 124/1999, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato
e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n.
5072 del 2016».
F. «Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su
“organico di fatto” e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione, ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima»” (così, C.d.A. Brescia sent. 11/19).
Chiarito quindi che i suddetti principi valgono solo con riferimento alle supplenze (art.4, comma 1) su “organico di diritto”, nella situazione in esame è pacifico che di queste si sia trattato dall'a.s. 2016/17 in avanti, anche se la mancata stabilizzazione della ricorrente è dipesa verosimilmente dall'incapacità della stessa di superare i concorsi finalizzati all'immissione in ruolo
(pacificamente banditi nell'arco temporale oggetto di causa).
Per quanto attiene invece al risarcimento del danno, “in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla
Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come
l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito” (così, Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n.5072 del
2016).
La Corte d'Appello ha chiarito che tale disposizione trovava ancora applicazione, ratione temporis, rispetto a fattispecie di reiterazione illegittima perfezionatesi nel suo vigore (e dunque prima dell'introduzione del d.lgs. 81/2015, art.55, che l'ha abrogato), norma che tuttavia contiene una disposizione del tutto analoga, sancendo, al comma 2, che
“nei casi di trasformazione del contratto
a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno
a favore del lavoratore stabilendo un'indennità omnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art.8 della legge
n.604 del 1966” (così, C.d.A. Brescia sent. 11/19 e, di recente sent. 44/25).
Di conseguenza, trattandosi di reiterazioni (rispetto a supplenze su organico di diritto) verificatesi dall'a.s. 2016/17 in avanti, va considerato che per il primo triennio la reiterazione può dirsi legittima, mentre per i successivi anni scolastici (ovvero dall'a.s. 2019/20) la reiterazione ha costituito un abusivo utilizzo dello strumento negoziale e quindi una fattispecie generatrice di danno.
Come già ricordato dalla Suprema Corte, nel pubblico impiego l'illegittima reiterazione di contratti a termine non dà luogo alla stabilizzazione del rapporto
(peraltro neppure richiesta), ma solo al risarcimento del danno.
Per la quantificazione del danno, in applicazione di quanto già affermato dalla
Corte d'Appello di Brescia, questo andrà determinato con una liquidazione omnicomprensiva e forfettaria (così,
C.d.A. Brescia sent. 11/19 e sent. 44/25).
In proposito, la Corte d'Appello di
Brescia, nel rilevare come l'indennità risarcitoria prevista dall' art. 28 d.lgs.
81/15 non possa trovare applicazione per espressa disposizione del successivo art. 29 d.lgs. 81/15, ha tuttavia evidenziato come la reiterazione dei contratti a termine in violazione della normativa in materia abbia senza dubbio cagionato un danno risarcibile in via equitativa utilizzando i parametri di cui all'art. 36, comma 5, d.lgs. 165/01 (così, C.d.A.
Brescia sent. 44/25).
A tal fine occorre considerare, da un lato, il fatto che il , negli CP_1
anni, ha bandito una serie di concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, e dall'altro, il fatto che,
a fronte della incapacità della ricorrente a stabilizzarsi, abbia continuato ad assumerla a tempo determinato, anche dopo il superamento del limite dei 36 mesi.
Ciò posto, va pure tenuto in considerazione che la ricorrente, dopo la realizzazione della fattispecie di illegittima reiterazione dei contratti su organico di diritto, con la stipulazione del quarto contratto di supplenza su organico di diritto, ha continuato a ricevere incarichi di supplenza per il praticamente senza soluzione di CP_1
continuità, con riferimento ad ogni anno scolastico successivo e pertanto il danno effettivamente subito (non essendovi alcun diritto alla conversione del rapporto di lavoro) è stato molto contenuto, perché di fatto la condotta del ancorchè CP_1
illegittima, ha consentito alla parte ricorrente di avere una fonte di approvvigionamento economico. Di conseguenza, appare equo quantificare il pregiudizio subito nel minimo di legge, ovvero in 2,5 mensilità della retribuzione conseguita durante il quarto contratto.
Per quanto riguarda l'eccezione di prescrizione sollevata dal la CP_1
Suprema Corte ha chiarito che “in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, il danno risarcibile di cui all'art. 36, comma 5, del d.lgs. n.
165 del 2001, derivante dalla prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della P.A, ha origine contrattuale e il relativo diritto è pertanto assoggettato all'ordinario termine di prescrizione decennale”, per cui nessuna prescrizione risulta maturata
(cass. Civ. 5740/2020).
Quanto alla domanda riconvenzionale condizionata con cui il ha CP_1
chiesto che il Giudice accerti e dichiari che la parte ricorrente non ha diritto all'assegnazione di ulteriori incarichi come docente a tempo determinato, essa appare inammissibile, non potendosi il
Giudice pronunciare su una condotta futura, ma in ogni caso è ovvio, stante la ritenuta violazione di norme di diritto europeo, che il non dovrà CP_1
procedere all'affidamento di altri incarichi di insegnamento a tempo determinato a favore di coloro che, come la parte ricorrente, hanno superato il limite di 36 mesi.
Le spese processuali, liquidate tenuto conto della serialità della questione e della esiguità dell'entità del risarcimento, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 2589/24 r.g.:
1) dichiara l'illegittimità della reiterazione dei contratti a tempo determinato, così come individuati in motivazione e per l'effetto condanna il in persona Controparte_1
del pro tempore, al CP_2
risarcimento del danno, a favore della parte ricorrente, derivante dall'abuso reiterato dei contratti a tempo determinato, pari a 2,5 mensilità della retribuzione globale di fatto percepita in occasione del quarto contratto, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
2) condanna il Controparte_1
in persona del pro
[...] CP_2 tempore, alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi €
1.000,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Bergamo, 20 marzo 2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Monica Bertoncini