Sentenza 4 settembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/09/2003, n. 12890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12890 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN DE NO 0312 8.90 0.9 LA CORT IS PRIM A DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Contralto di assicuration Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vittorio DUVA Presidente R.G. N. 5781/00 Cron. 26772 Rel. Consigliere Dott. Ernesto LUPO Rep.
3.382 Dott. Italo PURCARO Consigliere Consigliere Ud. 03/04/03 Dott. Ennio MALZONE Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PA EN, PA ES, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VALLISNERI 11, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PACIFICI, che li difende 'anche disgiuntamente all'avvocato SAVINO PENE' giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
ASSIC SPA, con sede in Milano, in persona WINTERTHUR procuratore Sig. Giovanni Battista del proprio Mazzucchelli, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL CORSO 525, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI 2003 CASCINO, che la difende anche disgiuntamente 816 -1- all'avvocato CARLINO SCOFONE, giusta delega in atti;
controricorrente - avverso la sentenza n. 113/99 della Corte d'Appello di TORINO, Sezione I Civile, emessa il 15/01/99 e depositata il 28/01/99 (R.G. 956/98) udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/03 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato Giovanni CASCINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo. Con atto di citazione notificato il 29 giugno 1995 DO e AN SP proponevano opposizione al decreto ingiuntivo emanato dal presidente del Tribunale di Torino che li aveva condannati in solido a pagare alla Veneta SI s.p.a. L.11.305.000, oltre interessi, per premi scaduti previsti in due polizze fideiussorie da loro sottoscritte ed emesse a favore del Comune di SC a garanzia del pagamento, da parte di DO SP, degli oneri di urbanizzazione per interventi edilizi dell'impresa SP in detto Comune. Gli opponenti deducevano l'avvenuta estinzione del debito principale, e quindi la cessazione degli effetti delle polizze fideiussorie. Costituitasi la società convenuta, il Tribunale di Torino, con la sentenza depositata il 4 dicembre 1997, revocava il decreto ingiuntivo perché conteneva la condanna al pagamento di interessi già liquidati in un precedente decreto ingiuntivo, ma confermava la condanna solidale di DO e AN SP pagamento della somma sopra specificata per i premi previsti dalle due polizze fideiussorie. Proposto appello dai SP, e succeduta alla Veneta SI la IN SI s.p.a., la Corte di appello di Torino, con la sentenza depositata il 28 gennaio 1999, ha rigettato l'appello, osservando che il debito di DO SP verso il menzionato Comune, garantito dalle due polizze fideiussorie, era stato pagato soltanto in parte, perché l'obbligazione di pagamento degli oneri di urbanizzazione (ammontanti a L.316.004.832) non era stata adempiuta per L.
6.552.587. La Corte ha, inoltre, rilevato che, secondo l'art.4 delle polizze, l'obbligo di pagare i premi da esse previsti sussisteva fino a quando l'assicurato non avesse consegnato alla società assicuratrice: "a) l'originale della polizza restituitogli dal comune garantito, con annotazione di svincolo, oppure b) una dichiarazione rilasciata dal Comune garantito che liberi la società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata". Al riguardo la Corte ha affermato che la liberazione del garante (società assicuratrice) da parte del creditore garantito (Comune), da provarsi con una forma scritta convenzionale (art. 1352 c.c.), non era stata ottenuta dai SP. La Corte ha, infine, ritenuto inapplicabile al caso di specie l'orientamento interpretativo affermato da Cass. 20 gennaio 1994 n.518, invocata dagli appellanti per مر sostenere la nullità della clausola della polizza relativa alla prova della liberazione del garante. Avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, DO e AN SP hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi, a cui IN SI s.p.a. ha resistito con controricorso. Motivi della decisione. 1.- Con il primo motivo i ricorrenti, deducendo "violazione e/o falsa applicazione degli artt.2699 e 2700 codice civile", sostengono che la sentenza impugnata ha errato nell'ammontare degli oneri di urbanizzazione, desumendo la cifra di L.316.004.382 da un atto indicato come "rogito Marocco 9/12/81" (stipulato tra il Comune di SC e DO SP), che non era tale perché si trattava di “una semplice bozza incompleta in vari punti non sottoscritta né da un notaio, né dalle parti, né da chicchessia", ed in cui la detta cifra era stata corretta in quella di L.309.452.244, uguale all'ammontare della fideiussione. Tale errore ha determinato la Corte di appello alla inesatta affermazione che il debito garantito dalla fideiussione non era stato estinto. 2 Con il secondo motivo i ricorrenti deducono "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia;
omesso esame di documenti decisivi;
omessa considerazione di una prova vertente su un fatto decisivo". I ricorrenti rilevano che l'affermazione della sentenza impugnata in ordine alla persistenza dell'obbligazione dell'impresa SP verso il Comune di SC è viziata dall'omesso esame della nota di trascrizione della convenzione tra DO SP ed il detto Comune, da cui si desume che gli oneri di urbanizzazione ammontavano a L.309.452.244, importo uguale a quello della fideiussione. Tale vizio della sentenza impugnata ha "precluso l'esame della questione fondamentale....della validità delle clausole contenute nelle polizze 13 fideiussorie che....impongono il pagamento di premi sino a che l'estinzione della fideiussione non viene dimostrata in certe forme pattiziamente convenute". Altri vizi di motivazione della sentenza impugnata vengono dai ricorrenti indicati nel fatto che la Corte di appello ha desunto l'ammontare degli oneri di urbanizzazione da una bozza di convenzione e senza tenere conto delle correzioni ad essa apportate e nella mancata ammissione delle "prove orali dirette a dimostrare che il debito garantito dalle polizze è stato integralmente pagato".
2. Il ricorso è inammissibile perché non censura una delle due autonome ragioni poste a fondamento della decisione impugnata. 3.- Come si è già esposto in narrativa, la Corte di appello ha ritenuto sussistente la garanzia costituita dalle due polizze fideiussorie sottoscritte dalle parti non solo perché ha giudicato che il debito principale di DO SP verso il Comune di SC (per il pagamento degli oneri di 3 urbanizzazione) non era stato totalmente estinto, ma anche perché non è stata fornita la prova della liberazione del garante, prova che i SP avrebbero dovuto fornire nella forma prevista in via convenzionale nell'art.4 della polizza (originale della polizza restituita dal comune garantito, con annotazione di svincolo, ovvero dichiarazione rilasciata dal comune garantito di liberazione della società assicuratrice garante). Ed invero la sentenza impugnata è chiara nel premettere che "parte appellante (i SP) si obbligò verso parte appellata (la società assicuratrice) a due prestazioni di carattere sostanziale: il pagamento del costo degli oneri di urbanizzazione;
la liberazione del garante da parte del لی creditore garantito. Ed a una forma convenzionale di prova" (pag. 12). Sulla base di tale premessa la Corte di appello ha ritenuto che i SP "non hanno ancora né saldato il debito garantito né procurato la liberazione del garante, quindi non hanno ancora adempiuto alle obbligazioni sostanziali dedotte in contratto. Con la conseguenza che non possono sottrarsi all'adempimento contrattuale concernente il pagamento del premio assicurativo" (pag.13). Delle due rationes decidendi sopra individuate, il ricorso per cassazione, in ambedue i motivi, censura soltanto la prima, mentre nessuna critica specifica è formulata nei confronti della seconda. I ricorrenti, in particolare, sostengono che la Corte di appello, avendo ritenuto (erroneamente) non estinto il debito principale garantito dalla polizza fideiussoria, si sia "precluso l'esame della questione...della validità delle clausole contenute nelle polizze fideiussorie". Ma tale affermazione è frutto di una errata interpretazione della sentenza impugnata, la quale ha fatto applicazione delle clausole della polizza, ed in particolare di quella contenuta nell'art.4 (relativa alle speciali modalità di prova della 4 liberazione del garante), ritenendole implicitamente valide ed efficaci. Ed invero la sentenza impugnata non solo si è soffermata ampiamente sulla clausola dell'art.4 delle polizze, ma soprattutto ha ritenuto "totalmente inapplicabile al caso di specie" la sentenza della Cassazione n.518/1994, che era stata invocata dai SP a sostegno della nullità della detta clausola. Quindi la Corte di appello non ha ritenuto preclusa la questione della validità delle clausole contenute nelle polizze fideiussorie, ma l'ha affrontata risolvendola a sfavore dei SP, con decisione non censurata dai 5 ricorrenti, i quali non oppongono alcun argomento alla decisione impugnata che non sia il mero richiamo come premessa al secondo motivo del - ricorso, che poi però si indirizza contro la prima ratio decidendi - alla sentenza della Cassazione n.518/1994, di cui peraltro non si critica la ritenuta inapplicabilità al caso di specie. Di conseguenza, i due motivi di ricorso, anche se fossero ritenuti fondati, non sarebbero idonei a superare la ragione della decisione impugnata costituita dal fatto che i SP non hanno provato la liberazione del garante (società assicuratrice) secondo le forme previste dall'art.4 delle polizze fideiussorie. Non sussiste, pertanto, l'interesse dei ricorrenti all'esame delle censure formulate con i due motivi di ricorso, onde il ricorso va dichiarato inammissibile. 4.- Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma il 3 aprile 2003. 5 Il Relatore-Estensore Елина виро IL CANCELLIERE C1 Innocenze Battista 6 1.9.5781 Il Presidente Китона Дила 2000 4SET. 2003 A DEPOSITATO Oggi IL CANCELLIERE CT innocenzo Battista