TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 30/10/2025, n. 1690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1690 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6090/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della giudice LL TT, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. R.G. 6090/2023 promossa da
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
TI BE ed elettivamente domiciliata nello studio del nominato difensore, come da procura redatta su foglio separato, depositato telematicamente e sottoscritto con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, terzo periodo, c.p.c., da ritenersi in calce al ricorso iscritto a ruolo il 28.11.2023, ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato con delibera del consiglio dell'ordine degli avvocati di AN del
27.11.2023 (istanza depositata il 22.11.2023 da intendersi come rinunciata a fronte della dichiarata variazione del reddito depositata il 12.12.2024)
RICORRENTE contro
(C.F. e P. I.V.A.: Controparte_1
in persona del direttore generale e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Locatelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del nominato difensore, come da procura redatta su foglio separato, depositato telematicamente e sottoscritto con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, terzo periodo, c.p.c., depositata unitamente alla comparsa di risposta in data 19.01.2024
RESISTENTE
Pag. 1 di 68 Oggetto: responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
Conclusioni: precisate all'udienza del 3.10.2025.
- PER PARTE RICORRENTE, come da note conclusive depositate in data
12.09.2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di AN, ogni contraria, eccezione, produzione e deduzione reietta, accertata
l'esclusiva responsabilità dell' (già Controparte_1 [...]
) in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., con sede in Torrette - AN (AN), Via Conca n. 71 (P.Iva ) pec: P.IVA_1
nella causazione dei sinistri descritti in narrativa, per l'effetto condannare la stessa Email_1 azienda al risarcimento integrale dei danni tutti occorsi alla , così come descritti in narrativa Parte_1
e quantificati, ovvero nella complessiva somma di €1.787.909,50 a titolo di danno biologico e morale e perdita di chance, oltre ad € 14.318,88 a titolo di danno patrimoniale emergente, oltre infine ad €
427.263,55 a titolo di danno patrimoniale per lucro cessante per perdita della capacità lavorativa del 100% ovvero nelle maggiori o minori somme che risulteranno dall'eventuale ulteriore istruttoria, anche a seguito di supplemento e/o integrazione CTU, oltre alla refusione integrale delle spese documentate.
Constatato temerario ai sensi dell'art. 96 c.p.c., il comportamento processuale dell' resistente, CP_1 condannare la stessa al risarcimento dei danni da ritardo anche connessi ai notori stress e disagi che comportano le azioni giudiziarie, e dunque alla corresponsione di una somma in favore della somma Pt_1 che l'Ill.mo Tribunale vorrà liquidare anche in via equitativa.
Voglia, inoltre, Ill.mo Tribunale adito, riconoscere il pregiudizio ulteriore cagionato alla sia Parte_1 rispetto al danno biologico, sia rispetto al danno morale soggettivo, per aver la menomazione subita comportato un pregiudizio ascrivibile alla personalità dell'individuo tutelabile ai sensi dell'art. 2 Cost. quale conseguenza dell'aver subito in modo vigile e cosciente la lesione, derivante da sinistro iatrogeno, alla propria integrità fisica e temere tutt'oggi per la propria vita (con aspettativa largamente inferiore alla vita media), danno che potrà essere commisurato anche in via equitativa.
Il tutto con rivalutazione ex DM 105 /2023 ed interessi legali sulle somme devalutate dal 6.11.2014 ed annualmente rivalutate sino al dì dell'effettivo soddisfo (Cass. SSUU. n° 1712/1995, ribadita da Cass. ord. n° 15856/2019), con vittoria di spese, funzioni ed onorari anche dell'espletato accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c (R.G. 4013/2021 Tribunale di AN)”.
- PER PARTE RESISTENTE, come da note conclusive datate 11.09.2025:
Pag. 2 di 68 “NEL MERITO: respingersi ogni avversa domanda, da chiunque formulata, in quanto infondata in fatto e in diritto, mandandosi conseguentemente assolta l' resistente da ogni avversa pretesa;
CP_1
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accertato nesso di causa tra la condotta dell' resistente e i danni lamentati CP_1 dalla controparte, nonché di sussistenza di colpa professionale in capo ai sanitari dell'Ente, mantenersi
l'obbligazione in via strettamente proporzionale al grado accertato di responsabilità, tenuto conto delle condizioni pregresse della paziente e delle patologie di cui la stessa soffriva;
elementi tutti da valutarsi con ricorso a criteri tecnici e di prova rigorosi, con limitazione del risarcimento ai soli cespiti e alle percentuali direttamente riconducibili a causa iatrogena e alle condotte dei sanitari dell' resistente, in via CP_1 strettamente proporzionale al grado accertata di responsabilità e ai reali danni subiti dal ricorrente, in ogni caso radicalmente ridimensionandosi le avverse pretese;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Indice:
1. Svolgimento del processo.
2. Assolvimento della condizione di procedibilità.
3. La vicenda clinica della signora Parte_1
4. Gli inadempimenti contestati da parte della ricorrente ai sanitari che hanno avuto in cura la signora Parte_1
5. La posizione dell'azienda ospedaliera.
6. Inquadramento della fattispecie: la disciplina applicabile al caso di specie, la natura giuridica della responsabilità, nesso di causalità e riparto dell'onere della prova.
6.1. Applicabilità della c.d. Legge BA del 2012. Responsabilità di natura contrattuale.
6.2. Il duplice nesso di causalità.
6.3. Onere della prova.
6.4. La diligenza richiesta.
Pag. 3 di 68
7. Gli esiti delle consulenze tecniche d'ufficio e i profili di responsabilità imputabili all'A.O.U.
8. Danni non patrimoniali.
8.1. Danno biologico temporaneo.
8.2. Danno biologico permanente e danno morale. Non applicabilità retroattiva della
T.U.N.
8.3. Riconoscimento degli interessi compensative del danno da ritardo.
8.4. Danno da perdita di chance di sopravvivenza.
8.4.1 L'elaborazione giurisprudenziale.
8.4.2. la liquidazione del danno da perdita di chance nel caso di specie.
8.5. Il pregiudizio non patrimoniale ulteriore domandato dalla signora Pt_1
9. Danni patrimoniali.
9.1. Danno futuro da lucro cessante: perdita della capacità lavorativa specifica.
9.1.1. Applicazione delle tabelle di capitalizzazione anticipata di una rendita pubblicate dal tribunale di Milano il 26 maggio 2023.
9.1.2. Quantificazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica.
9.2. Scomputo delle erogazioni a titolo di pensione di invalidità (così detta CP_3 compensatio lucri cum damno).
9.3. Spese mediche, spese per viaggi e per C.T.P.
10. Regolamentazione delle spese di lite.
10.1. Liquidazione delle spese del presente giudizio di merito.
10.2. Liquidazione delle spese del giudizio di A.T.P. (R.G. n. 4013/2021 trib.
AN).
10.3. Liquidazione delle spese di C.T.U.
1. Svolgimento del processo.
Con ricorso ex art. 8 legge 8.03.2017 n. 24 ed ex art. 281-decies c.p.c., ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione di udienza, ha Parte_1 convenuto in giudizio l' Controparte_1
Pag. 4 di 68 (d'ora in poi, per brevità, anche solo chiedendo il risarcimento di tutti i CP_1 CP_4 danni dalla medesima subiti a causa dell'asserita malpractice medica imputata alla resistente.
L'A.O.U. si è costituita regolarmente e tempestivamente in giudizio negando qualsivoglia responsabilità in capo alla stessa e ha quindi chiesto il rigetto della domanda poiché infondata in fatto e in diritto.
Il presente giudizio è stato preceduto dall'espletamento di ricorso per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696-bis c.p.c. svoltosi sempre dinanzi a questo tribunale, R.G. n. 4013/2021, nel corso del quale ai consulenti nominati - dott. (medico legale) e dott. (specialista in chirurgia Persona_1 Persona_2 generale) - sono stati posti i seguenti quesiti:
1) dica il CTU, previo esame della documentazione ed esame obiettivo della paziente, quali siano i danni riportati da a seguito degli interventi chirurgici di tiroidectomia del 06.11.2014 e Parte_1
25.11.2015;
2) accerti il CTU se gli interventi chirurgici siano stati lege artis eseguiti e conformi alle linee guida all'epoca vigenti ed, in caso contrario, dica il CTU quale sia l'imperizia nella esecuzione e la difformità dalle citate linee guida;
3) accerti la durata di inabilità temporanea assoluta e di quella parziale conseguiti dalla paziente a seguito dei plurimi interventi e dica se il ritardo nell'esecuzione della tiroidectomia radicale abbia inciso ed in che percentuale sulla perdita di chances e di guarigione di;
Parte_1
4) accerti gli esiti di carattere permanente incidenti sull'integrità psicofisica della perizianda e ne valuti la percentuale;
5) dica il CTU quali sono i danni estetici per la necessità di reinterventi nel medesimo sito chirurgico;
6) accerti l'incidenza dei postumi permanenti sulla capacità lavorativa e sul fare areddituale della perizianda valutandole percentualmente;
7) verifichi il CTU la congruità delle spese mediche ed inerenti documentate, anche con riferimento a quelle prevedibili e/o ancora da sostenere.
L'esito dell'ATP è stato acquisito al processo e, su istanza ex art. 210 c.p.c., avanzata dalla difesa di parte resistente, è stato ordinato all' di fornire informazioni relative CP_3 all'importo della pensione di invalidità riconosciuto alla ricorrente e i ratei Parte_1 fino ad oggi pagati.
Pag. 5 di 68 Nel corso dell'istruttoria, dopo l'infruttuosa formulazione di una prima proposta conciliativa non accettata dal resistente, “tenuto conto degli esami clinici e strumentali successivamente eseguiti dalla signora dopo il mese di maggio 2023 (depositati al doc. n. 15 e con chiavetta Parte_1
USB)” i CC.TT.U. già nominati in sede di accertamento tecnico preventivo sono stati chiamati a chiarimenti ponendo i seguenti ulteriori quesiti:
“- precisino se il ritardo nell'esecuzione della tiroidectomia radicale ha inciso e in che percentuale sulla perdita di chance di vivere più a lungo o di sopravvivere ovvero sulla perdita di chance di vivere meglio (quesito in merito al quale gli stessi CTU hanno dichiarato di non poter rispondere a maggio 2023 (pag. 58 della relazione), in quanto al momento del deposito della precedente relazione non erano in possesso di una completa stadiazione della malattia;
- alla luce di quanto dichiarato dalla signora in udienza, anche in merito al problema alla vista e Pt_1 alle cause delle sue dimissioni dal lavoro, precisino l'incidenza sulla capacità lavorativa specifica che ha avuto il maggior danno alla salute, subito per effetto dell'inadempimento imputabile ai sanitari”.
Su istanza di parte ricorrente, “all'esito dell'integrazione della CTU, tenuto conto di quanto evidenziato dai CTU in sede di accertamento tecnico preventivo e di quanto precisato in sede di integrazione, tenuto altresì conto della progressione nel tempo delle conseguenze dannose (metastasi) in capo a parte ricorrente” alla luce dei chiarimenti già forniti dai CC.TT.U., e dopo aver formulato seconda proposta conciliativa, non accettata dal resistente, è stato posto ai CC.TT.U. ulteriore quesito volto a fornire “una quantificazione aggiornata e complessiva del danno biologico già accertato nell'elaborato peritale del 23.5.23, in quanto il danno biologico inizialmente accertato non teneva in considerazione la comparsa di metastasi polmonari, accertate e refertate solo successivamente;
ove ritenuto opportuno, procedano a visitare nuovamente la signora . Parte_1
All'esito la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Assolvimento della condizione di procedibilità.
La presente controversia verte in materia di responsabilità medica, materia per la quale, ai sensi dell'art. 8 della legge 8.03.2017 n. 24 e anche dell'art. 5, primo comma, del decreto legislativo 4.03.2010 n. 28 e s.m.i. il legislatore ha previsto, quale condizione obbligatoria di procedibilità l'esperimento, in alternativa, della procedura di mediazione o dell'accertamento tecnico preventivo ai fini della composizione della lite ex art. 696-bis c.p.c.
Pag. 6 di 68 Parte ricorrente ha ritenuto di far precedere il presente contenzioso dal ricorso ex art. 696-bis
c.p.c. e quindi la condizione di procedibilità è stata assolta.
3. La vicenda clinica della signora Parte_1
La difesa di parte ricorrente ha rappresentato che:
- nel novembre 2014 è stata sottoposta, presso il Dipartimento di Chirurgia Parte_1
Generale e Specialistica dell'Azienda Ospedaliera-Universitaria Ospedali Riuntiti “Umberto
I- G.M. Lancisi- Salesi” di Torrette di AN, ad “intervento di emitiroidectomia sinistra” eseguito dal dott. Persona_3
- nel novembre 2015, la paziente è stata nuovamente ricoverata e sottoposta ad altro intervento chirurgico, eseguito sempre dal dott. questa volta di “…emitiroidectomia Persona_3 dx di radicalizzazione, linfoadenectomia del comparto centrale e asportazione di nodulo ripetitivo sulla cicatrice chirurgica…”;
- la diagnosi istologica del 9.12.2015 ha rilevato “nell'ipoderma un focolaio di carcinoma papillifero
...”;
- nel gennaio 2016 la signora ha iniziato a seguire un lungo percorso di follow-up Pt_1 presso il Policlinico S. Orsola di Bologna con radioterapia metabolica mediante somministrazione di Iodio 131 a scopo adiuvante;
- nel 2018 la paziente è stata sottoposta, presso il nosocomio bolognese, ad agoaspirato della lesione che ha evidenziato “….quadro immunomorfologico compatibile con metastasi da carcinoma papillare di verosimile origine tiroidea…” e, quindi, sottoposta a intervento di “..asportazione del nodulo sottocutaneo insieme ad ampia porzione della fascia e dei tessuti profondi…”;
- nei mesi seguenti sono seguiti numerosi controlli, visite specialistiche e consulenze radioterapiche;
- ad un certo punto la signora ha iniziato a vedere doppio, ciò le ha impedito di Pt_1 recarsi al lavoro in autonomia;
in un primo periodo si è fatta accompagnare al lavoro da terze persone, successivamente, a causa della diplopia che le veniva diagnosticata nel settembre
2020 dalla dott.ssa del reparto di oncologia dell'ospedale di Pesaro, è stata costretta a Per_4 dimettersi dal lavoro;
Pag. 7 di 68 - la ricorrente, a causa di recidive e, in particolare, per l'evidenza di secondarismi polmonari,
è costretta, ancora oggi, a sottoporsi ad esami strumentali, clinici e visite specialistiche, a terapia con Iodio 131 e a trattamenti radioterapici, in considerazione del fatto che la patologia tumorale iniziale, non diagnosticata tempestivamente con stadiazione, è progredita nonostante i plurimi interventi emendativi successivi che si sono rivelati tardivi;
- la signora è divenuta vera e propria paziente oncologica (la stadiazione della Pt_1 malattia ad oggi è di livello IV);
- nel 2018 la commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile di Pesaro ha riconosciuto alla ricorrente “un'invalidità con una riduzione della capacità lavorativa prima del 67%, poi nel giugno 2022 del 100% e riconfermata nel mese di maggio 2024, non essendo la ricorrente in grado di svolgere proficuamente alcuna attività lavorativa a causa della sua grave patologia”.
4. Gli inadempimenti contestati da parte della ricorrente ai sanitari che hanno avuto in cura la signora Parte_1
Alla luce della vicenda clinica della signora per come sopra riportata, la Pt_1 paziente ha lamentato tutta una serie di condotte (attive/omissive) dei sanitari che l'hanno avuta in cura e, segnatamente:
- mancata esecuzione di una ecografia della tiroide durante l'intervento;
- non totalizzazione immediata della tiroide ovvero mancata corretta determinazione dell'estensione del tumore della tiroide e delle sue metastasi allo scopo di formulare prognosi e terapia della malattia che, stando alle condizioni della paziente, avrebbero dovuto condurre all'asportazione completa e non solo parziale;
- asportazione delle paratiroidi, pur non essendovene alcuna indicazione chirurgica, quindi non necessaria e sebbene fosse concretamente possibile isolare le paratiroidi dalle porzioni di tessuto asportate e da asportarsi;
L'incauta e imperita condotta medica di cui sopra avrebbe comportato l'estendersi della patologia tumorale tanto da rendersi necessario sottoporsi all'ulteriore intervento del
2015 e tanto che le metastasi hanno finito per estendersi anche ai polmoni nonché
l'accennata diplopia.
Pag. 8 di 68 Dalla lamentata malpractice medica, secondo parte ricorrente, tenuto conto non solo di quanto argomentato e allegato in citazione ma anche nella memoria conclusionale, sarebbero derivati alla signora danni di natura patrimoniale e non patrimoniale. Pt_1
Quanto ai danni non patrimoniali essi consisterebbero in:
- un danno biologico differenziale del 55% (differenziale) dal 15% al 70% pari ad €
844.108,62;
- un danno morale nella misura del 45% pari a € 379.848,88;
- un danno da perdita di chance del 50% pari a € 563.952,00; per un danno non patrimoniale complessivo di € 1.787.909,50.
Quanto ai danni patrimoniali essi consisterebbero in:
- spese per visite specialistiche, trasporto e pernottamento € 1.058,35;
- spese di C.T.U. liquidate dal Tribunale di AN € 4.400,00;
- spese di C.T.P. sostenute € 8.540,00;
- spese esenti (contributo unificato, marche per copie autentiche giudizio di A.T.P., etc.
€ 320,53) per complessivi € 14.318,00.
Al danno patrimoniale di cui sopra deve aggiungersi il danno patrimoniale da lucro cessante derivante dal fatto che, a causa delle proprie condizioni di salute, la medesima sarebbe stata costretta, nel novembre 2020, a dimettersi dal lavoro di impiegata.
Tale danno, considerate le retribuzioni annue percepite dalla nel 2018 (€ Pt_1
24.119,72) e nel 2019 (€ 25.133,15) tenuto conto che attualmente la signora Pt_1 percepisce solo la pensione di invalidità e la pensione di reversibilità, darebbe luogo ad una perdita economica patrimoniale di circa € 427.263,55 “in considerazione dell'età pensionabile (anni
67) non raggiunta oltre rivalutazione e T.F.R. non percepito”. CP_5
Detto danno da perdita della capacità lavorativa specifica dovrà essere calcolato secondo i “Barème di capitalisation 2022” essendo ormai divenuti obsoleti Parte_2
i criteri di cui al R.D. n. 1403 del 1922.
Nelle conclusioni, parte ricorrente ha altresì richiesto liquidarsi “il pregiudizio ulteriore cagionato alla sia rispetto al danno biologico, sia rispetto al danno morale soggettivo, per Parte_1 aver la menomazione subita comportato un pregiudizio ascrivibile alla personalità dell'individuo tutelabile ai
Pag. 9 di 68 sensi dell'art. 2 Cost. quale conseguenza dell'aver subito in modo vigile e cosciente la lesione, derivante da sinistro iatrogeno, alla propria integrità fisica ed aver temuto per la propria vita, danno che potrà essere commisurato anche in via equitativa”.
5. La posizione dell'azienda ospedaliera.
La A.O.U., nonostante le conclusioni cui sono pervenuti i CC.TT.U. al termine del procedimento ex art. 696-bis c.p.c., che affermano sussistere una responsabilità da malpractice medica in capo alla struttura (come si dirà meglio nel prosieguo) ha negato qualsivoglia responsabilità in capo ai sanitari dell'Azienda rispetto alle censure formulate dalla ricorrente.
In sintesi, e per quanto di interesse in questa sede, l' CP_4
- nega che vi fossero i presupposti per un'asportazione totale della tiroide e fonda tale argomento sul fatto che a seguito dell'intervento di emitiroidectomia del 2014, il pezzo esaminato dall'anatomopatologo risultò contenere un unico nodulo identificabile in “tumore tiroideo ben differenziato di incerto potenziale maligno”;
- null'altro di patologico fu descritto nel referto, dovendosi dunque ritenere che null'altro di patologico fosse presente in quel momento;
- il lobo destro della tiroide rimosso nel 2015 in sede di radicalizzazione è risultato negativo per patologia tumorale;
- la recidiva di carcinoma si è manifestata attraverso un piccolo nodulo localizzato nell'ipoderma;
- tutti i sopra riportati fatti lasciano ritenere che sia poco probabile una mancata eradicazione dovuta a una non rapida totalizzazione;
- pur volendosi, solo in astratto, ipotizzare la sussistenza di imprecisioni nella condotta sanitaria dell' le stesse non sono valse a mutare l'esito della patologia neoplastica CP_4 riscontrata non potendo ritenersi configurato un valido nesso di causalità tra la condotta censurata e i danni lamentati;
- i CC.TT.U. avrebbero evidenziato le carenze dei sanitari senza premurarsi di specificare le ragioni per le quali le stesse sarebbero state causalmente rilevanti rispetto al progredire della patologia di cui la paziente era portatrice;
- parte ricorrente non avrebbe assolto all'onere della prova sulla medesima gravante.
Pag. 10 di 68 Quanto sopra in punto di an.
Con riferimento al quantum, l'A.O.U., ferma restando l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo alla stessa, ha dedotto che:
- la domanda relativa al danno biologico “appare del tutto ingiustificata e oltremodo sovrastimata alla luce dei parametri medico legali di riferimento”;
- il danno morale non è dovuto sia in ragione dell'unitarietà del danno non patrimoniale sia perché il danno morale non è in re ipsa ma deve essere allegato e provato, spetta al danneggiato, infatti, allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a dimostrare l'effettiva e concreta sofferenza patita dal medesimo e tale onere non è stato minimamente assolto;
- controparte ha dichiarato di applicare le tabelle del tribunale di Milano e tali tabelle in passato prevedevano un importo unico contemplando già nel biologico “l'incremento per sofferenza in aggiunta al quantum riconosciuto a titolo di danno biologico” mentre attualmente, pur indicando sempre un importo complessivo, distinguono il quantum da liquidarsi come danno biologico dal quantum da liquidarsi come danno morale, ciò significa che ambedue devono formare oggetto di allegazione e di prova, in mancanza, la liquidazione del danno morale integrerebbe una indebita duplicazione risarcitoria e nel caso di specie la prova non è stata fornita;
- parimenti costituisce duplicazione risarcitoria, e comunque rispetto allo stesso non è stato assolto l'onere della prova, anche l'ulteriore pregiudizio non patrimoniale invocato da parte ricorrente e non agevolmente inquadrabile e/o qualificabile ovvero quello che è stato definito dalla medesima “pregiudizio ascrivibile alla personalità dell'individuo tutelabile ai sensi dell'art.
2 Cost. quale conseguenza dell'aver subito in modo vigile e cosciente la lesione, derivante da sinistro iatrogeno alla propria integrità fisica ed aver temuto per la propria vita”;
- il danno da perdita di chance non è dovuto in quanto è un danno autonomo e ontologicamente distinto rispetto al danno biologico e le due voci di danno non sono cumulative ma alternative, né è consentito quantificare tale danno assumendo quale valore di partenza quello del danno biologico al 100% per poi ridurre l'importo così ricavato del 50%, anche perché si giungerebbe a riconoscere a titolo di perdita di chance un danno di gran lunga maggiore rispetto al quantum del danno biologico.
Pag. 11 di 68
6. Inquadramento della fattispecie: la disciplina applicabile al caso di specie, la natura giuridica della responsabilità, nesso di causalità e riparto dell'onere della prova.
6.1. Applicabilità della c.d. Legge BA del 2012. Responsabilità di natura contrattuale.
La corretta disamina della fattispecie oggetto di controversia impone, sin da subito, di chiarire la disciplina applicabile al fine di individuare il titolo della responsabilità ascrivibile alla struttura sanitaria convenuta.
Attualmente la responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie è disciplinata dalla legge 8.03.2017 n. 24 (anche nota come legge Gelli-Bianco). Tale normativa, con riguardo al titolo di responsabilità ha chiarito, all'art. 7, commi 1 e 2, che “1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina” e all'art. 7, comma 3, che “3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'art. 5 della presente legge e dell'articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge”.
Tuttavia, come ripetutamente chiarito e ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità sanitaria, gli artt. 3, comma 1, del decreto legge 13.09.2012 n. 158, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 8.11.2012 n. 189 (così detto decreto BA) e l'art. 7, comma 3, della già richiamata legge 8.03.2017 n. 24, non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore (cfr., ex multis, Cass. 28994/2019 e Cass. 28811/2019).
Pag. 12 di 68 Al fine di individuare il regime giudico applicabile e i conseguenti oneri probatori gravanti su ciascuna delle parti, occorre procedere al corretto inquadramento della fattispecie oggetto del presente giudizio osservando come, nel caso di specie, l'odierna ricorrente ha agito in giudizio al fine di far valere la responsabilità dell'A.O.U. a seguito dell'errore medico del dott. che ha effettuato l'intervento di emitiroidectomia sinistra quale Persona_3 medico operante nella stessa struttura (per l'avvenuta asportazione solo parziale della tiroide).
La ricorrente ha evocato direttamente in giudizio la sola struttura sanitaria ritenuta responsabile di malpractice medica e non anche il medico operanti all'interno della stessa.
Nel caso di specie i fatti, per quanto attiene all'operato del dott. e Persona_3 dell' risalgono al 2014 con la conseguenza che deve escludersi che gli stessi possano CP_4 ritenersi regolati, sul piano del diritto sostanziale dalla legge intervenuta nel 2017 in quanto si applica, ratione temporis, la così detta legge BA del 2012 e, dunque, il titolo della responsabilità va individuato alla luce degli orientamenti giurisprudenziali in materia di responsabilità medica per come enucleati dalla giurisprudenza vigente tale normativa.
Va rilevato, infatti, che gli interventi legislativi operati con la legge BA (legge n.
189/2012) e con la successiva legge n. 24/2017, così detta legge Gelli-Bianco, non hanno in alcun modo inciso sulla qualificazione come contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria.
Rimangono, quindi, fermi i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità che, con orientamento consolidato, individua il fondamento della responsabilità dell'ente ospedaliero nel contratto atipico a prestazioni corrispettive - da taluni definito contratto di spedalità, da altri contratto di assistenza sanitaria e avente ad oggetto prestazioni latu sensu alberghiere, fino alla sua dimissione - concluso con il paziente nel momento in cui questi viene preso in carico dalla struttura deputata a fornire assistenza sanitario - ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale e in forza del quale la struttura medesima deve allo stesso fornire una prestazione articolata, definita genericamente di “assistenza sanitaria” che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi così detti di protezione e accessori, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e paramedico, l'apprestamento di medicinali e di tutte le attrezzature
Pag. 13 di 68 necessarie anche per eventuali complicazioni nonché la fornitura di prestazioni alberghiere
(cfr., e multis, Cass., sez. un., n. 9556 del 2002; Cass. n. 8826 del 2007, n. 19658 del 2014).
A tale contratto si applicano le regole ordinarie sull'inadempimento fissate dall'art. 1218 c.c., con la conseguenza che la responsabilità della struttura sanitaria rinviene la propria fonte nell'inadempimento delle obbligazioni sulla stessa gravanti, nonché, per quanto concerne le obbligazioni che essa svolge per il tramite dei medici propri ausiliari, nell'inadempimento della prestazione medico professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche “di fiducia” dello stesso paziente o comunque dal medesimo scelto (cfr.
Cass. 27285/2013; Cass. 18610/2015).
Infatti, a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell'opera di terzi, qualunque sia il legame con questi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
Viene così in rilievo il principio generale in virtù del quale chi si avvale dell'opera/attività di un terzo risponde anche dell'operato di questi. Tale responsabilità riposa sul così detto principio dell'appropriazione o “avvalimento” dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino (cfr. Cass. 12833/2014).
Né, al fine di considerare interrotto il rapporto in base al quale è chiamato a rispondere il medico, vale distinguere tra comportamento colposo e comportamento doloso del soggetto agente (che della responsabilità del primo costituisce il presupposto) essendo al riguardo sufficiente (in base a principio che trova applicazione sia nella responsabilità contrattuale che in quella extracontrattuale) la mera occasionalità necessaria (cfr. Cass.
6756/2001).
Il debitore risponde, quindi, direttamente di tutte le ingerenze dannose che al dipendente o al terzo preposto, della cui opera comunque si avvale, sono rese possibili dalla posizione conferitagli rispetto al creditore/danneggiato e cioè dei danni che può arrecare in ragione di quel particolare contatto cui si espone nei suoi confronti il creditore. Tale responsabilità - in linea generale - trova fondamento nel rischio connaturato all'utilizzazione
Pag. 14 di 68 dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione, fondamentale rilevanza assumendo - come detto - la circostanza che, dell'opera del terzo, il debitore o il preponente comunque si avvalga nell'attuazione della prestazione dovuta.
6.2. Il duplice nesso di causalità.
Sia in tema di responsabilità contrattuale sia in tema di responsabilità extracontrattuale, sussiste un duplice nesso di causalità, materiale (tra condotta ed evento dannoso) e giuridica (tra evento dannoso e danno).
In applicazione del criterio del “più probabile che non” deve risultare accertata la sussistenza del nesso di causalità tra, da un lato, l'omissione della struttura sanitaria e del medico e, dall'altro, il danno evento e i danni conseguenza.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità univoca ha chiarito che la ricostruzione del nesso di derivazione eziologica esistente tra la condotta del danneggiante e la conseguenza dannosa risarcibile implica la scomposizione del giudizio causale in due autonomi e consecutivi segmenti.
(A) Il primo volto a identificare - in applicazione del criterio del “più probabile che non” - il nesso di causalità materiale che lega la condotta all'evento di danno, prescindendo da ogni valutazione di prevedibilità o previsione da parte dell'autore in applicazione degli artt. 40 e 41 c.p.
Ai fini della sussistenza del nesso di causalità materiale, un evento dannoso è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (così detta teoria della condicio sine qua non).
Nel contempo, non è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che, nel momento in cui si produce l'evento causante non appaiono del tutto inverosimili (così detta teoria della causalità adeguata o della regolarità causale).
Detta causalità adeguata comporta che la rilevanza giuridica della condicio sine qua non è commisurata all'incremento, da essa prodotto, dell'obiettiva possibilità di un evento del tipo di quello effettivamente verificatosi. La prevedibilità di cui si parla, ai fini del nesso di causalità materiale, è diversa dalla prevedibilità delle conseguenze, ai fini del nesso di
Pag. 15 di 68 casualità giuridica di cui all'art. 1225 c.c. e anche dalla prevedibilità posta a base del giudizio di colpa. La prevedibilità in questione prescinde da ogni riferimento alla diligenza dell'uomo medio, ossia dall'elemento soggettivo dell'illecito. Riguarda invece le regole statistiche e probabilistiche necessarie per stabilire il collegamento di un certo evento ad un fatto. A queste condizioni possono essere risarciti anche i danni indiretti o mediati, purché siano un effetto normale secondo il principio della così detta regolarità causale. In questo senso va quindi condiviso il principio secondo cui per accertare se una condotta umana sia o meno causa di un determinato evento, non è sufficiente che - secondo un giudizio di probabilità ex ante - tra l'antecedente e il dato consequenziale sussista un rapporto di sequenza, essendo invece necessario che tale rapporto integri gli estremi di una sequenza possibile, alla stregua di un calcolo di regolarità statistica, per cui l'evento appaia come una conseguenza non imprevedibile dell'antecedente.
(B) Il secondo segmento del giudizio causale è diretto, invece, ad accertare il nesso di causalità giuridica che lega tale evento alle conseguenze dannose risarcibili, accertamento, quest'ultimo, da compiersi in applicazione dell'art. 1223 c.c., norma che pone essa stessa una regola eziologica (cfr. ex multis Cass. n. 21619 del 2007). L'accertamento del nesso di casualità giuridica consente di individuare e selezionare le conseguenze risarcibili dell'evento.
L'accertamento del nesso causale, da compiersi secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza (più probabile che non) implica una valutazione dell'idoneità della condotta del sanitario a cagionare il danno lamentato dal paziente che deve essere correlata alle condizioni del medesimo, nella loro irripetibile singolarità. Lo standard di certezza probabilistica in materia civile non può essere ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa - statistica delle frequenze di classi di eventi, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto
(così detta probabilità logica: che indica il grado di conferma razionale della conclusione deduttiva con la quale si afferma che un singolo evento è stato causato dalla condotta di chi si assuma responsabile del suo accadimento, cfr. Cass. n. 3847 del 2011).
Pag. 16 di 68
6.3. Onere della prova.
Nell'ambito della responsabilità contrattuale l'attore, paziente danneggiato, deve provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, nonché il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.
La Suprema Corte ha ripetutamente chiarito che “la prova dell'inadempimento del medico non
è sufficiente ad affermarne la responsabilità per la morte del paziente, occorrendo altresì il raggiungimento della prova del nesso causale tra l'evento e la condotta inadempiente, secondo la regola della riferibilità causale dell'evento stesso all'ipotetico responsabile, la quale presuppone una valutazione nei termini del c.d.
“più probabile che non” (così Cass. n. 21008 del 2018) e più in generale che “Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata” (in questo senso Cass. n. 3704 del 2018; cfr. nello stesso senso, Cass. n. 12961 del 2011, Cass. civ. 4792 del 2013, Cass. n. 12254 del 2015, Cass. n. 18392 del 2017, Cass. n. 26824 del
2017, Cass. n. 29315 del 2017, Cass. n. 18392 del 2018, n. 26700 del 2018; Cass. n. 28991 del 2019; Cass. n. 18102 del 2020; Cass. n. 26907 del 2020 e Cass. 27142 del 2024).
Con specifico riferimento alla questione in oggetto, va ribadito che nelle obbligazioni di “facere professionale”, a differenza che nelle altre obbligazioni, la causalità materiale (e cioè il nesso tra condotta ed evento) non è assorbita dall'inadempimento; l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove malattie, così come la perdita della causa nel caso dell'avvocato, possono non dipendere dalla violazione delle leges artis e avere, invece, una diversa eziologia. È onere, quindi, del creditore (nel caso di specie, il paziente danneggiato) provare, anche attraverso presunzioni, la sussistenza del nesso causale tra inadempimento (condotta del sanitario in violazione delle regole di diligenza) ed evento dannoso (aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuova malattia, cioè lesione della salute).
Pag. 17 di 68 Ne discende che non basta che il paziente dimostri il contratto di spedalità e deduca l'aggravamento o l'insorgenza della patologia in conseguenza delle cure prestate, ma è necessario che sia data prova del nesso di causalità materiale, in quanto detto nesso (ove venga allegato l'evento dannoso in termini di aggravamento della patologia preesistente o di insorgenza della nuova malattia) è elemento costitutivo della fattispecie dedotta in giudizio.
Il creditore, cioè, deve allegare l'inadempimento (negligenza del sanitario), ma deve provare sia l'evento dannoso (e le conseguenze che ne sono derivate;
così detta causalità giuridica) sia il nesso causale tra la condotta del sanitario nella sua materialità (e cioè a prescindere dalla negligenza) ed evento dannoso.
Una volta che il creditore (paziente) abbia soddisfatto detti oneri, è successivo onere del debitore (sanitario o struttura) provare o di avere esattamente adempiuto o che l'inadempimento sia dipeso da causa a lui non imputabile e cioè o di avere svolto l'attività professionale con la diligenza richiesta (tenendo presente che, ai sensi dell'art. 2236 c.c. “se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni se non in caso di dolo o colpa grave”) oppure che sia intervenuta una causa esterna, imprevedibile o inevitabile (che abbia reso impossibile il rispetto delle leges artis).
Di conseguenza, se resta ignota la causa dell'evento dannoso (e cioè se il creditore non riesce a provare, neanche attraverso presunzioni, che l'evento dannoso - l'aggravamento della patologia preesistente o l'insorgenza di una nuova patologia - sia in nesso causale con la condotta del sanitario) le conseguenze sfavorevoli ai fini del giudizio ricadono sul creditore medesimo, che ne aveva il relativo onere;
se, invece, resta ignota la causa di impossibilità sopravvenuta della diligenza professionale (ovvero, come detto, resta indimostrata l'imprevedibilità o l'inevitabilità di tale causa di impossibilità) le conseguenze sfavorevoli ricadono sul debitore (Cass. n. 26907 del 2020).
6.4.La diligenza richiesta.
L'individuazione del contenuto della diligenza richiesta al medico nel caso concreto deve essere effettuata assumendo a parametro non la condotta del buon padre di famiglia, ma quella del debitore qualificato, ai sensi dell'art. 1176, comma secondo, c.c., da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata. La diligenza esigibile dal medico è superiore
Pag. 18 di 68 alla media e deve essere quella del regolato e accorto professionista, ossia del professionista esercente la sua attività con scrupolosa attenzione e adeguata preparazione professionale
(cfr., e multis, Cass. n. 583 del 2005); l'inadempimento alla propria obbligazione non può essere desunto, ipso facto, dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente.
7. Gli esiti delle consulenze tecniche d'ufficio e i profili di responsabilità imputabili all'A.O.U.
Le doglianze di parte ricorrente hanno, per lo più, ad eccezione, come si dirà, della diplopia, trovato riscontro, sia pur ridimensionate nel quantum, nelle CC.TT.U. espletate.
Come detto, il presente giudizio è stato preceduto da una C.T.U. svoltasi in sede di
A.T.P. e da una nuova consulenza, affidata agli stessi CC.TT.U., svoltasi nel presente giudizio di merito e rispetto alla quale è poi stato formulato un ulteriore quesito integrativo.
Gli inadempimenti allegati da parte ricorrente sono stati ritenuti effettivamente sussistenti dalle CC.TT.U. che hanno confermato e avvalorato la sussistenza di un nesso causale tra quanto lamentato dalla signora e le condotte della parte Parte_1 resistente.
Con il primo elaborato peritale gli ausiliari del giudice sono giunti alle seguenti conclusioni: Cont
“…a parere dei CCTTUU si rilevano profili di responsabilità a carico dei sanitari dell' sp.
Riuniti di AN per imprudenza nella stadiazione della malattia e negli atti chirurgici eseguiti in data
6.11.2014 e 25.11.2015 (diffusione locale malattia e rimozione incauta paratiroidi) e, di conseguenza nella scelta del follow-up, in particolare nella scelta di non totalizzazione immediata della tiroide, il che ha comportato il grande aumento del rischio di metastasi (cutanee e non) e quindi la necessità di sottoporsi ad ulteriori trattamenti chirurgici e radiometabolici, altrimenti con molta probabilità non necessari…”; “
…..vi è stata un'imprudenza nell'inquadramento diagnostico della patologia, in quanto vista la citologia dubbia e l'emersione di un secondo nodulo, andava effettuata una nuova indagine ecografica nei giorni del ricovero per l'intervento chirurgico del 06/11/2014; un inquadramento corretto avrebbe modificato
l'indicazione dell'intervento chirurgico verso una “totalizzazione” della tiroide ed avrebbe diminuito il rischio di complicanze nel corso postoperatorio…”.
Pag. 19 di 68 I CC.TT.U., inoltre, hanno evidenziato che nella cartella clinica del primo ricovero risalente al novembre 2014 “….NON E' PRESENTE UN'ECOGRAFIA DELLA
TIROIDE. Durante la fase dell'intervento i chirurgi NON hanno segnalato all'anatomia patologica la presenza del secondo nodulo, gli anatomopatologici non hanno individuato il secondo nodulo nell'esame istologico del lobo sx della tiroide, infine i chirurgi non hanno chiesto una “seconda lettura” dei vetrini visto che istologicamente era stato rilevato unicamente il nodulo di maggiori dimensioni….” ed ancora precisano che “…..nella vicenda della Signora pare chiaro come vi sia stata un'imprudenza Pt_1 all'inizio diagnostica, poi anche chirurgica, in quanto la stadiazione della malattia tiroidea non è stata effettuata correttamente…..”.
Per quanto, invece, attiene l'intervento del novembre 2015, i CC.TT.U. hanno osservato che “…..è emersa una complicanza postoperatoria di ipoparatiroidismo, cronicizzato poi con ipolcalcemia e sintomatologia neuro psichica e sensitiva agli arti inferiori………Per chiarezza si sottolinea come NON vi era alcuna indicazione chirurgica ad asportare le paratiroidi (negli interventi sia del 2014 che del 2015) e gli stessi chirurgi non segnalano alcuna difficoltà nell' “isolare le paratiroidi” in modo tale da risparmiarle alla resezione chirurgica, pertanto questa complicanza era prevedibile e prevenibile, ma si è comunque verificata...” per evidente colpa degli operatori sanitari.
I consulenti nominati dal tribunale, infine, hanno concluso, in risposta ai quesiti che come “……Conseguenza della malprassi sanitaria vi è il prolungamento della Temporanea biologica (cd.
Danno Biologico temporaneo differenziale) viste le necessità di ulteriori interventi chirurgici per la rimozione delle metastasi cutanee, due trattamenti radiometabolici con Iodio I131, continuità della sintomatologia clinica e necessità di sottoporsi a numerose visite di controllo, pertanto la temporanea biologica ascrivibile alla malprassi sanitaria si può esprimere in: inabilità biologica assoluta 5 gg, temporanea parziale al 75%
(con particolare riferimento al periodo della primavera estate 2016 in cui vi sono manifestazioni acute della ipocalcemia con ricorrenti accessi al Pronto Soccorso e visite mediche specialistiche) e 60 gg al 50% per la defervescenza della clinica….”.
Inoltre “ …..Il Danno Biologico Permanente derivato dalla malprassi sanitaria deve essere espresso anch'esso come Danno Differenziale rispetto agli esiti prevedibili dell'intervento di tiroidectomia (già discussi); la valutazione complessiva dei “maggiori esiti” dovuti alla malprassi si riferisce ad un ipoparatiroidismo cronico con tp sostitutiva permanete, in sufficiente controllo metabolico ma con squilibri neuro psichici e sensitivi, valutabile nel range massimo dei valori tabellari di “ipoparatiroidismo parziale in
Pag. 20 di 68 buon controllo metabolico” proposti dalle Tabelle SIMLA 2016 range 5-15% più i maggiori esiti cicatriziali dovuti ai due interventi sulla stessa cicatrice causando un aumento della menomazione della funzione estetica di due punti percentuali, rimanendo in classe II, pertanto comportando un maggior danno complessivo di 16%, da calcolare come corrispettivo del valore economico del punto dal 15 al 31%...”.
In risposta ai primi due quesiti integrativi, relativi alla perdita di chance e all'incidenza degli errori medici sulla capacità lavorativa specifica, i CC.TT.U. hanno precisato, rispettivamente, che: “Il ritardo di esecuzione della tiroidectomia radicale ha inciso sulla perdita di chance di sopravvivere, in quanto la non radicalità chirurgica ha poi comportato la comparsa di metastasi cutanee e dermiche nell'immediato del primo intervento, indubbio segnale del fatto che l'approccio chirurgico non aveva radicalizzato la malattia.
Successivamente compariva anche la metastatizzazione a distanza a livello polmonare.
In particolare, facendo una media dei dati riportati dagli studi sopra citati ma anche analizzando ulteriori dati di letteratura, si può affermare che la paziente abbia visto ridurre del 50% la proprie chance di sopravvivenza globale a causa della malprassi sanitaria”.
Ciò anche sulla base del parere fornito ai CCTTUU dalla dott.ssa Persona_5 specialista in radioterapia oncologica, la quale, per quanto di competenza ha affermato che “è indubbio che il ritardo di esecuzione della tiroidectomia radicale abbia inciso sulla perdita di chance di sopravvivere, in quanto la non radicalità chirurgica ha poi comportato la comparsa di metastasi cutanee e dermiche nell'immediato del primo intervento, indubbio segnale del fatto che l'approccio chirurgico non aveva radicalizzato la malattia. Peraltro, la presenza di metastasi dermiche e cutanee che già caratterizzavano uno stadio IV di malattia e nell'immediato tempo successivo alla radicalizzazione e alla escissione di dette metastasi, compariva anche la metastatizzazione a distanza a livello polmonare. In particolare, facendo una media dei dati riportati dagli studi sopra citati ma anche analizzando ulteriori dati di letteratura, si può affermare che la paziente abbia visto ridurre del 50% la proprie chance di sopravvivenza globale”.
Il collegio peritale non ha invece ravvisato l'esistenza di un nesso di causalità tra la condotta dei medici e la diplopia. Dunque, sebbene la paziente abbia riferito di essere stata costretta a dimettersi dall'attività di impiegata, in quanto impossibilitata a guidare fino al posto di lavoro a causa della diplopia (per altro ad oggi in gran parte corretta con lenti) non è possibile affermare un nesso eziologico tra la diplopia, la vicenda endocrino/oncologica e la responsabilità sanitaria per come sin qui individuata.
Pag. 21 di 68 I CC.TT.U. hanno quindi concluso che la diplopia non può essere valutata come causa di perdita di capacità lavorativa da attribuire alla malpractise medica in ciò confortati sempre dal parere della dott.ssa la quale, fornendo un consulto specialistico, Persona_5 ha perentoriamente chiarito che “né la patologia tumorale tiroidea, né le metastasi, né i trattamenti affrontati (interventi chirurgici, radioiodio e radioterapia stereotassica) possono giustificare i deficit visivi come dichiarato dalla periziata e tanto meno possono giustificare la cessazione della propria attività lavorativa”.
Tuttavia, a prescindere dalla diplopia, i consulenti hanno ravvisato un'incidenza della malprassi sanitaria sulla capacità lavorativa specifica della signora Pt_1
Tenuto conto che all'epoca in cui la responsabilità si è configurata (2014-2015) la paziente svolgeva lavoro di impiegata, “l'attuale menomazione subita per effetto dell'inadempimento imputabile ai sanitari, incide in modo lieve, esprimibile in un 15% sulla capacità lavorativa in mansioni impiegatizie”; tenuto conto, altresì, che successivamente la ricorrente ha svolto attività di venditrice ambulante di antiquariato (fino al 2021), rispetto a questa diversa occupazione,
l'incidenza sulla capacità lavorativa è stata stimata dai CC.TT.U. in un 30% in ragione dei dolori ossei diffusi, delle disestesie agli arti inferiori e del lieve squilibrio neuro-psichico.
Infine, in risposta al terzo quesito integrativo con il quale i CC.TT.U. sono stati chiamati a pronunciarsi su di un eventuale incremento del danno biologico permanente a causa di asserite sopravvenienze, i medesimi hanno concluso nel modo che segue: “Visto che non sono stati depositati certificati sanitari successivi alla data del deposito della CTU (19.09.2024), i
CCTTUU ritengono che non si possa valutare una maggiore o minore quantificazione del danno biologico rispetto a quanto inizialmente accertato (danno complessivo di 16%, da calcolare come corrispettivo del valore economico del punto 1 dal 15 al 31%) visto che la presenza delle metastatizzazioni a livello polmonare, tenuto conto di tutto quanto già detto in merito, non possono configurare un Danno Biologico Permanente in quanto non è dimostrato un deficit anatomico-funzionale, e come singole evidenze radiologiche non hanno incidenza sull'integrità psico fisica del soggetto, ma solamente una perdita del 50% della chances di sopravvivenza globale della paziente”.
L'integrazione con la formulazione di un ulteriore quesito circa il quantum complessivo del danno biologico sussistente in capo alla signora in data più Pt_1 prossima all'emanazione della sentenza, come detto, è stata determinata dal fatto che parte
Pag. 22 di 68 ricorrente ha chiesto e ottenuto di depositare in atti documentazione medica integrativa in quanto formatasi successivamente.
Più precisamente, in data 31.03.2025 la difesa della ricorrente ha depositato nel fascicolo telematico due referti oncologici relativi a visite specialistiche alle quali la signora si è sottoposta nel mese di ottobre 2024. Si tratta di due certificazioni Parte_1 riferite ai controlli che la paziente, in ragione della sua malattia oncologica, è tenuta ad effettuare periodicamente presso gli specialisti che l'hanno in cura nelle quali viene ripercorsa la vicenda clinica della donna e indirizzate al medico di famiglia della medesima. I due documenti datati 18.10.2024 e 23.10.2024 nulla aggiungono rispetto al precedente quadro clinico della paziente. Tanto meno possono essere considerati quali referti medici che impongano di prendere in esame l'estensione della patologia tumorale ai polmoni, in quanto la stessa si era già manifestata in precedenza, sospettata già alla fine del 2021 e confermata nei successivi controlli, pertanto, non si tratta di una sopravvenienza poiché i consulenti del giudice ne erano già a conoscenza sin dalla stesura del primo elaborato peritale depositato il
23.05.2023. L'estensione al polmone, infatti, come detto, era nota già alla fine del 2021 “la paziente ha poi sviluppato anche metastasi polmonari, come dimostrato dalle TC e PET eseguite, a partire dalla PET del 27/10/2021, poi confermate dai successivi esami strumentali eseguiti”. “La stessa visita multidisciplinare eseguita il 21/09/2023 pone indicazione a radioterapia stereotassica sulle metastasi polmonari in relazione ai valori di HTG ancora patologici anche se altalenanti nel tempo” (vedasi relazione pagg. 13 e 14).
Inoltre, l'incipit delle conclusioni dei CC.TT.U. - laddove si nega la produzione di certificati sanitari successivi al deposito della seconda C.T.U. del 19.09.2024 - deve essere correttamente inteso e non riferito al mancato deposito dei documenti di cui sopra ma nel senso che non risultano prodotte certificazioni utili a consentire di rivedere il già determinato quantum del danno biologico.
D'altronde, come detto, le certificazioni in questione nulla aggiungono al quadro clinico della paziente limitandosi a riepilogarlo e a fotografare una situazione attuale sostanzialmente rimasta invariata rispetto ai precedenti accertamenti.
Pag. 23 di 68 Inoltre i CC.TT.U. hanno chiarito come l'estensione del tumore ai polmoni, più che contribuire ad un aumento del quantum del danno biologico, abbia inciso nella determinazione del quantum del danno da perdita di chance.
Il propagarsi del tumore è eziologicamente collegato alla mancata iniziale stadiazione del tumore alla tiroide e alla successiva e rapida totalizzazione, che invece è stata eseguita ben
11 mesi dopo. “Questo ha consentito alla patologia non correttamente eradicata di metastatizzare a livello cutaneo (2 volte), probabilmente dovuto anche ad uno scorretto maneggiamento chirurgico, ed infine ad una diffusione polmonare”, come evidenziato dalla dott.ssa (pag. 16 della CTU). Persona_5
Ciò in quanto: “1) i polmoni sono il principale sito di metastatizzazione del tumore tiroideo;
2) le
TC e le PET eseguite dalla paziente non hanno dimostrato la presenza di un altro tumore che possa giustificare la presenza di metastasi dal 2021; 3) i valori di tireoglobulina non si sono mai azzerati nonostante l'intervento radicale e nonostante le varie terapia con radioiodio eseguite;
4) la stessa visita multidisciplinare eseguita il 21/09/2023 pone indicazione a radioterapia stereotassica sulle metastasi polmonari in relazione ai valori di HTG ancora patologici anche se altalenanti nel tempo. La tireoglobulina infatti viene utilizzata per monitorare il trattamento del cancro della tiroide, le concentrazioni di tireoglobulina dovrebbero essere molto basse o non rilevabili in seguito alla tiroidectomia e/o dopo trattamento con radioiodio. Nel caso della signora invero i valori … non si sono mai normalizzati in relazione Pt_1 alla costante presenza di malattia, dapprima a causa delle recidive e poi delle metastasi polmonari”.
Può quindi affermarsi che la danneggiata abbia fornito la prova, come richiesto dalla giurisprudenza della Corte di legittimità, del contratto (contatto sociale) intervenuto tra la medesima e l'A.O.U., della mancata guarigione (che verosimilmente sarebbe conseguita alla radicale asportazione della tiroide sin dal primo intervento) che ha comportato, a sua volta,
l'aggravamento della situazione patologica (estensione del tumore alla cute e ai polmoni) e il nesso di causalità tra l'evoluzione in senso peggiorativo della malattia e le azioni e/o omissioni dei sanitari secondo il criterio applicabile in ambito civilistico del “più probabile che non” alla luce dell'istruttoria espletata (C.T.U.).
La consulenza tecnica disposta nel corso del presente giudizio e le relative risultanze, specie in materia di responsabilità sanitaria, può divenire essa stessa fonte oggettiva di prova in quanto “attesa l'innegabilità delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie non solo alla comprensione dei fatti, ma alla loro stessa rilevabilità, la consulenza tecnica presenta carattere “percipiente”,
Pag. 24 di 68 sicché il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva dì prova” (cfr. Cass. n. 4792/2013; Cass. n. 6155/2009). Gli accertamenti peritali offrono, così, al giudice il quadro dei fattori causali necessari alla ricostruzione del nesso eziologico secondo la regola del “più probabile che non”, ossia della così detta “preponderanza dell'evidenza”; in base a tale regola, può essere affermato il nesso tra l'operato dei sanitari e le conseguenze dannose riportate da un paziente ove appaia più probabile che determinate conseguenze pregiudizievoli non si sarebbero verificate, in tutto o in parte, in mancanza di determinate condizioni coinvolgenti la condotta colposa del medico (cfr. Cass. n.
15857/2015).
L'obbligata A.O.U., al contrario, non ha fornito la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che gli eventi nefasti lamentati dalla ricorrente siano stati determinati da un evento imprevisto o imprevedibile.
Non può prendersi in considerazione l'ulteriore parere legale depositato dalla difesa dell'A.O.U. unitamente alle note conclusive, sia in quanto tardivo - avendo parte resistente già avuto modo e tempo per evidenziare la propria posizione e per confutare le conclusioni dei CC.TT.U. (possibilità che, per altro, ha avuto per ben tre volte, una prima volta nel giudizio di A.T.P. ed altre due volte nel presente giudizio), sia in quanto non oggetto di contraddittorio con la parte ricorrente.
Ravvisata la sussistenza di un nesso causale tra i danni lamentati dalla signora Pt_1
e la condotta tenuta dal personale della struttura sanitaria che l'ha avuta in cura, occorre ora passare all'esame delle voci di danno concretamente liquidabili e alla quantificazione del dovuto.
8. Danni non patrimoniali. Applicazione delle tabelle del tribunale di Milano.
8.1. Danno biologico temporaneo.
In primo luogo, viene in considerazione il danno biologico.
Pag. 25 di 68 In tema di danno biologico, l'accertamento e la liquidazione devono tenere conto della lesione dell'integrità psico-fisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell'invalidità temporanea e di quella permanente.
La nozione di danno biologico temporaneo si ricava dagli articoli 138 e 139 del
Codice delle assicurazioni private.
Il danno biologico temporaneo può definirsi come l'insieme dei pregiudizi anatomo- funzionali, dinamico-relazionali e di sofferenza soggettiva interiore subiti dalla vittima in conseguenza della lesione del diritto alla salute, limitatamente al periodo di malattia consistente nell'invalidità temporanea perduta in relazione alla durata della patologia e viene a cessare o con la guarigione e cioè con il pieno recupero delle capacità anatomo-funzionali dell'organismo o con la morte ovvero ancora con l'adattamento dell'organismo alle mutate e degradate condizioni di salute e cioè con la così detta “stabilizzazione” dei postumi permanenti (cfr., da ultimo, Cass. 35416/2022).
Questi concetti risultano ben scolpiti nella sentenza della Cassazione 5197/2015: “Il lemma “invalidità” è un lemma tecnico. Esso è frutto di un'elaborazione ormai quasi secolare in ambito medico legale;
designa uno stato menomativo che può essere transeunte (invalidità temporanea) o permanente
(invalidità permanente). L'espressione “invalidità temporanea” designa lo stato menomativo causato da una malattia durante il decorso di questa.
L'espressione “invalidità permanente” designa lo stato menomativo che residua dopo la cessazione di una malattia. L'esistenza di una malattia in atto e l'esistenza di uno stato di invalidità permanente non sono tra loro compatibili: fino a quando durerà la malattia, permarrà uno stato di invalidità temporanea ma non vi sarà ancora invalidità permanente;
se la malattia guarisce con postumi permanenti, si avrà uno stato di invalidità permanente ma non vi sarà più invalidità temporanea;
se la malattia dovesse condurre a morte
l'ammalato, essa avrà causato solo un periodo di invalidità temporanea”.
In tema di responsabilità civile, non è consentito né liquidare più volte il medesimo danno non patrimoniale, chiamandolo con nomi diversi, né negare il risarcimento di plurimi danni quando diversi. Ne consegue che il giudice chiamato a liquidare il danno non patrimoniale alla salute, quando sia allegata e provata l'esistenza di un'invalidità permanente e di un'inabilità temporanea, deve monetizzare tanto l'una quanto l'altra, avendo effetti e
Pag. 26 di 68 contenuti diversi, a nulla rilevando l'identità della loro natura giuridica (cfr. Cass.
16788/2015).
Ai fini della liquidazione complessiva del danno non patrimoniale, deve tenersi conto altresì delle sofferenze morali soggettive, eventualmente patite dal soggetto in ciascuno degli indicati periodi (cfr. Cass. 7126/2021).
Il tutto in piena coerenza con la natura e la funzione compensativa della responsabilità civile e con il principio per il quale il risarcimento del danno deve essere integrale senza, tuttavia, determinare alcuna locupletazione in capo al danneggiato il quale, per effetto del risarcimento deve poter vedere ripristinato lo status quo ante al sinistro mediante il riconoscimento di un equivalente monetario qualora non sia possibile la reintegrazione in forma specifica.
Dovendo calare le sopra evidenziate coordinate ermeneutiche nel caso di specie, vi è da osservare come parte ricorrente, nel chiedere la liquidazione del danno non patrimoniale, sub specie di danno biologico, non ha domandato espressamente il danno biologico temporaneo e il danno biologico permanente ma solo “genericamente” il danno biologico e ciò sia nel ricorso introduttivo che nelle note conclusive. In ambedue gli atti, nelle rassegnare conclusioni si chiede, tra l'altro e per quanto di specifico interesse in questa sede, “condannare la stessa azienda al risarcimento integrale dei danni tutti occorsi alla , Parte_1 così come descritti in narrativa e quantificati, ovvero nella complessiva somma di € 1.787.909,50 a titolo di danno biologico e morale e perdita di chance …”. Nella narrativa degli atti il calcolo del danno biologico è stato effettuato facendo riferimento alle tabelle del tribunale di Milano, ma è stato riportato solo il risultato numerico finale, senza esplicitare specificamente come si sia giunti a detto importo.
Tuttavia, nonostante la genericità delle allegazioni e conclusioni di parte ricorrente, si ritiene di poter comunque far luogo alla liquidazione del danno biologico in ambedue gli aspetti che lo connotano, e cioè il danno biologico temporaneo e il danno biologico permanente.
Depongono in tal senso sia il principio per il quale il risarcimento del danno deve essere integrale sia il carattere unitario del danno biologico.
Pag. 27 di 68 Infatti, il danno biologico, nonostante per plurime ragioni di carattere pratico e giuridico (come sopra evidenziate) venga normalmente distinto nelle sue due forme di manifestazione del danno temporaneo e del danno permanente, in realtà è unico.
Può quindi ritenersi che nel domandare la liquidazione del danno biologico sia implicito il riferimento sia al biologico temporaneo che al biologico permanente.
Ciò è quanto si desume anche dall'analisi della giurisprudenza in materia.
Eloquente in tal senso Cass. 15223/2005 “In tema di liquidazione del danno biologico, è consentito al giudice del merito di valutare separatamente l'invalidità temporanea da quella permanente, purché il complessivo ammontare del risarcimento sia commisurato alla reale entità del danno”.
Nello stesso senso Cass. 16788/2015 “In tema di responsabilità civile, non è consentito né liquidare più volte il medesimo danno non patrimoniale, chiamandolo con nomi diversi, né negare il risarcimento di plurimi danni quando diversi. Ne consegue che il giudice chiamato a liquidare il danno non patrimoniale alla salute, quando sia allegata e provata l'esistenza di un'invalidità permanente e di un'inabilità temporanea, deve monetizzare tanto l'una quanto l'altra, avendo effetti e contenuti diversi, a nulla rilevando l'identità della loro natura giuridica”.
Anche Cass. 26897/2014 afferma che la liquidazione del danno biologico deve tenere conto della lesione dell'integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell'invalidità temporanea e di quella permanente.
È dunque legittimamente possibile procedere a liquidare entrambe le voci di danno temporaneo e permanente in quanto il danno biologico può avere ad oggetto tanto l'invalidità temporanea (allorché la malattia risulti ancora in atto) quanto l'inabilità permanente (qualora, per converso, la malattia sia guarita, ma con postumi permanenti, residuati alla lesione).
In base alla valutazione operata dai CC.TT.U. e in applicazione della tabella milanese aggiornata al giugno 2024, l'importo giornaliero del danno biologico temporaneo in presenza di una lesione macro-permanente, qual è quella determinatasi nel caso di specie, è pari ad € 115 (di cui € 84 a titolo di danno biologico ed € 31 a titolo di danno morale) come previsto dalle richiamate tabelle, non sussistendovi ragioni per operare un aumento in via di personalizzazione, per altro non richiesta, la C.T.U. ha stimato un'inabilità temporanea assoluta, quindi al 100%, di giorni 5 (€ 155 x 5 = € 575); un'inabilità temporanea parziale al
Pag. 28 di 68 75% di giorni 20 (€ 155 x 75% = € 116,25 x 20 = € 2.325) e un'inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 60 (€ 155 x 50% = € 77,50 x 60 = € 4.650).
A titolo di inabilità temporanea deve, pertanto, liquidarsi alla ricorrente la somma pari a € 7.550, già rivalutata.
8.2. Danno biologico permanente e danno morale. Non applicabilità retroattiva della T.U.N.
Inoltre, alla signora è risarcibile il danno biologico permanente nella misura Pt_1 indicata dai consulenti.
La valutazione del danno biologico non può che avvenire in via equitativa.
Nella specie si è in presenza di un danno biologico così detto differenziale.
Infatti, a fronte di un danno complessivo stimato dai CC.TT.U. in 31 punti percentuali e di un danno biologico permanente - che sarebbe comunque residuato alla paziente a prescindere dal danno iatrogeno e pari al 15% - il danno biologico accertato in sede di C.T.U. corrisponde al 16% in termini di differenziale.
Il danno biologico differenziale va calcolato facendo la differenza tra le somme di denaro, non tra le percentuali di invalidità permanente.
La liquidazione del danno biologico, così detto differenziale, rilevante qualora l'evento risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, va effettuata, in base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., sottraendo dalla percentuale complessiva del danno (nella specie, accertata dai CC.TT.U. nella misura del 31%) interamente ascritta alla struttura A.O.U. sul piano della causalità materiale, la percentuale di danno non imputabile all'errore medico (nella specie, del 15%), poiché, stante la progressione geometrica e non aritmetica del punto tabellare di invalidità, il risultato di tale operazione sarà inevitabilmente superiore a quello relativo allo stesso valore percentuale (16%) ove calcolato dal punto 0 al punto 16, come accadrebbe in caso di frazionamento della causalità materiale (cfr., ex multis, in particolare Cass. 26851/2023).
Ritenuti, quindi, condivisibili gli approdi dei CC.TT.U. e non essendovi né elementi né argomenti per discostarsi dalla relativa valutazione, è compito del giudice, in sede di
Pag. 29 di 68 liquidazione, tradurre il differenziale di invalidità nell'equivalente monetario oggetto dell'obbligazione risarcitoria.
Tale operazione va compiuta comparando il controvalore monetario dei due gradi complessivi di invalidità e sottraendo dall'importo corrispondente alla percentuale di invalidità complessiva successiva all'illecito quello corrispondente all'invalidità pregressa: la differenza rappresenta il controvalore monetario del danno eziologicamente ascrivibile alla responsabilità dell'autore dell'illecito.
Né è possibile aderire alla diversa ricostruzione operata da parte ricorrente che, a seguito del propagarsi del tumore anche ai polmoni ha allegato, sulla scorta della consulenza del proprio C.T.P., che il danno biologico permanente complessivo sarebbe pari al 70% per un differenziale del 55% (70% - 15%). Questa conclusione infatti non può essere condivisa in quanto non trova un positivo ancoraggio nel fatto concreto ed è stata smentita dai CC.TT.U. i quali, dopo aver stimato il danno biologico permanente nei termini di cui sopra, pur avendo ben presente che il tumore si era esteso ai polmoni, hanno ritenuto che la sopravvenienza del tumore ai polmoni non incide sul quantum del danno biologico bensì sul quantum del danno da perdita di chance di sopravvivenza del quale si dirà.
In ordine alla liquidazione si deve fare applicazione del seguente principio di diritto:
“ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute secondo le Tabelle di Milano, ove si accerti la sussistenza, nel caso concreto, tanto del danno dinamico-relazionale (così detto biologico) quanto del danno morale, il “quantum” risarcitorio deve essere determinato applicando integralmente i valori tabellari (che contemplano entrambe le voci di danno) mentre, ove si accerti l'insussistenza del danno morale, il valore del punto deve essere depurato dall'aumento percentuale previsto per tale voce” salvo procedere all'aumento di tale tipologia di pregiudizio fino alla massima personalizzazione consentita, sempre in base alle percentuali tabellari che variano a seconda della entità delle lesioni subite, del valore del solo danno biologico (con esclusione, dunque, della componente morale) qualora ne sussistano i presupposti (cfr. Cass. sez. III, ord. n. 15733 del 17.05.2022; in senso conforme cfr. Cass. sez. III, sent. 5119 del 17.02.2023, cfr. Cass., sez. III, ordinanza n. 7892 del 22.03.2024).
Nel caso di specie, pertanto, applicando le tabelle di Milano si dovrà liquidare la totalità del danno non patrimoniale risarcibile, essendo ricompreso anche il danno morale,
Pag. 30 di 68 da ritenersi in concreto sussistente “secondo il criterio logico-presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva” (così Cass. n. 19922/2023) e “senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria” (così Cass. n.
5119/2023).
Le tabelle del Tribunale di Milano, infatti, come correttamente allegato dalla difesa di parte resistente, contengono la liquidazione sia del danno morale che del danno biologico (pregiudizio ontologicamente diverso dal così detto danno morale soggettivo, inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, cfr. Cass. ord. 27482/2018) che, quindi, è già compreso nella liquidazione di cui sopra.
Alla signora è risarcibile il danno morale in virtù del combinato disposto Pt_1 degli articoli 185, secondo comma, c.p. e 2059 c.c., in quanto la condotta dei sanitari integra un reato e precisamente il reato di lesioni personali colpose ex art. 590 c.p.
Inoltre, il danno morale va riconosciuto alla paziente anche in ragione della sofferenza soggettiva che ha inevitabilmente caratterizzato il percorso clinico/diagnostico della ricorrente la quale, a causa dell'errore medico, è stata costretta a sottoporsi a plurimi interventi ed accertamenti e ha vissuto nell'incertezza e nell'angoscia che si sono acuite nel corso del tempo, man mano che il tumore progrediva, prima a livello della “sola” tiroide, per poi estendersi anche ai polmoni.
Da decenni, ormai, al fine di garantire, per quanto possibile, liquidazioni uniformi su tutto il territorio nazionale ed evitare il deprecabile fenomeno del così detto forum shopping, i singoli tribunali si sono dotati di proprie tabelle basate sui precedenti e ciò in attesa che il legislatore, quanto meno a far data dall'entrata in vigore dell'art. 138, primo comma, del d. lgs.
7.09.2005 n. 209 C.d.A., che - nel disciplinare il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità (così dette macro-permanenti) - ha previsto l'emanazione di due distinti decreti del Presidente della Repubblica da adottarsi e deputati all'approvazione di due distinte tabelle: a) delle menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra 10 e 100 punti;
b) del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.
Pag. 31 di 68 Tali tabelle sono state approvate solo con d.P.R. 13.01.2025 n. 12 contenente il
“Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209” d'ora in poi per brevità o solo regolamento o solo T.U.N.
A distanza di 20 anni, quindi, il legislatore ha dato parziale attuazione all'art. 138, comma 1, lett. b) del C.d.A. (d. lgs. 209/2005). Con questo decreto, infatti, è stata approvata la sola “tabella economica” (e cioè la tabella unica nazionale, così detta T.U.N.) mentre è ancora di là da venire la “tabella delle menomazioni”.
Ciò a differenza della liquidazione del danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità (così dette micro-permanenti) che ha visto licenziate sin da subito sia la tabella economica (periodicamente aggiornata) che quella delle menomazioni.
Quanto al perimetro di efficacia della normativa in questione, l'ambito di applicazione, è quello della liquidazione del danno biologico e del danno morale causati da sinistri stradali e quello della liquidazione dei danni causati da colpa medica in virtù del rinvio contenuto nell'art. 7 della legge 8.03.2017 n. 24 e consistiti in postumi permanenti pari o superiori al 10% della complessiva validità dell'individuo.
Sotto il profilo cronologico, l'art. 5 del regolamento stabilisce che esso si applichi solo per la liquidazione dei danni causati da sinistri avvenuti dopo la sua entrata in vigore (il decreto è stato pubblicato sul supp. ord. n. 4 alla G.U. 18.02.2025 n. 40) e quindi, in mancanza di indicazioni circa la sua entrata in vigore, ai sensi dell'art. 73, comma 2, Cost., è entrato in vigore trascorso l'ordinario periodo di vacatio legis di 15 giorni dalla pubblicazione nella G.U. e dunque il 5.03.2025.
Il problema da scandagliare in questa sede è quello di stabilire se, per effetto dell'entrata in vigore della T.U.N., il calcolo del danno biologico - sia pure nella misura del differenziale residuato in capo a parte ricorrente e imputabile a responsabilità medica - debba avvenire secondo le pregresse tabelle pretorie o per il tramite della nuova T.U.N.
Il legislatore, con l'art. 5 del d.P.R. 13.01.2025 n. 12 rubricato “Disposizioni transitorie” ha previsto espressamente che “Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”.
Pag. 32 di 68 La Cassazione, con la pronuncia 11319/2025 (pur affermando che nel caso specifico posto alla sua attenzione la corte territoriale non potrebbe fare applicazione della tabella approvata con il d.P.R. n. 12/2015 per essersi formato il giudicato sul punto) ha, tuttavia, sentenziato, in un obiter dictum, che “non sarebbero altrimenti d'ostacolo [n.d.r.: il riferimento è all'applicazione della tabella approvata con il d.P.R. n. 12/2015] né il riferimento ai soli danni derivanti da sinistri stradali, né la previsione contenuta nell'articolo 5 del citato d.P.R. circa l'applicabilità delle disposizioni «ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore» valendo entrambi ad escludere solo un'applicazione diretta delle dette tabelle ma non anche un loro utilizzo indiretto quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. (Cass. n. 12408 del 07/06/2011)”.
Prima dell'intervento della Cassazione, anche pronunce di merito hanno optato per l'immediata applicabilità della T.U.N. (alcune senza motivare (Trib. di Avellino, sez. II, ordinanza 20.03.2025; Trib. di Termini Imerese 765/2025 e Trib. di Palmi 124/2025; il Trib. di Catania 2956/2025 ha affermato che, nonostante il d.P.R. “è facoltà del decidente, trattandosi di un dato normativo già in essere, farne utilizzo ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale discendente da sinistri occorsi in precedenza”; altre, come Trib. di Agrigento sentenza del 09.06.2025
n. 671 che ha motivato richiamando proprio la sentenza della Cassazione e il Trib. di
Perugia, sez. II, sentenza 31.03.2025 n. 424 con più ampia motivazione).
In altri casi, invece, il d.P.R. è stato interpretato alla lettera. La Corte d'appello di
Milano 982/2025 ha affermato come “non trovi applicazione la tabella unica nazionale per il risarcimento del danno di non lieve entità, approvata nelle more del giudizio..., in quanto applicabile ai soli sinistri verificatisi dopo la sua entrata in vigore”. In senso analogo la Corte d'Appello dell'Aquila
322/2025 e i Tribunali di Busto Arsizio 325/2025, Caltanissetta 462/2025, Sondrio
208/2025, Varese 213/2025, cfr. Trib. di Ascoli Piceno, sentenza 25.03.2025 n. 147, secondo i quali la T.U.N. “non può trovare applicazione al caso di specie, atteso che la stessa può essere utilizzata con riguardo ai sinistri avvenuti dopo la sua entrata in vigore, come previsto dall'articolo 5 del citato d.P.R.”.
In tutti questi casi, in coerenza con la Cassazione “pre T.U.N.” i parametri tabellari applicati sono quelli di Milano.
Pag. 33 di 68 La tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute approvata dall'osservatorio sulla giustizia civile di Milano ha acquistato una sorta di efficacia para-normativa “quale parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli articoli 1226 c.c. e 2056 c.c.” e, conseguentemente, incorre in vizio di violazione di legge la sentenza che la disapplichi (cfr. Cass. sent. 12408/2011) con l'avvertenza che “non è lo scostamento dalle tabelle milanesi a fondare la violazione della norma di diritto ma le tabelle sono il parametro per verificare se sia stato violato l'art. 1226 c.c.” (cfr. Cass. sent.
10579/2021).
Secondo questo tribunale, l'impostazione del d.P.R., tesa a dare continuità alla tabella di Milano, conferma le indicazioni fornite dalla sentenza della Cassazione 12408/2011 sulla necessità di riferirsi, in assenza di T.U.N. - e quindi ora che la T.U.N. è stata emanata, anche prima dell'effettiva entrata in vigore della stessa - (solo) ai criteri milanesi, assurti a parametri para-normativi.
Pretendere di bypassare il chiaro dato letterale del d.P.R. e segnatamente l'art. 5 dello stesso che ne dispone la irretroattività, rischia di arrecare un importante vulnus alla certezza del diritto nonché incrementare in modo esponenziale, anziché deflazionare, il contenzioso impedendo di fatto conciliazioni sia stragiudiziali che giudiziali con, finanche, il rischio di aumentare il contenzioso.
Questo tipo di interpretazione, infatti, cozza profondamente sia con la funzione che la T.U.N. è destinata ad avere per i sinistri verificatisi dal 5.03.2025 in poi sia con la funzione vicaria alla quale ha assolto, nel perdurare dell'inerzia del legislatore, la giurisprudenza pretoria.
La funzione della T.U.N. è quella di garantire uniformità e omogeneità delle liquidazioni in tutto il territorio nazionale superando così i campanilismi e relegando progressivamente, con il passar del tempo, nel dimenticatoio le pur meritorie tabelle dei tribunali.
Questo tribunale non ignora che con ordinanza datata 18.07.2025 ed emessa dal trib. di Milano, sezione X civile, in persona del dott. Damiano Spera, nell'ambito del procedimento R.G. n. 14068/2024 sul punto è stato disposto rinvio pregiudiziale ex art. 363- bis c.p.c. alla Corte di cassazione.
Pag. 34 di 68 Né ignora che a seguito di tale rimessione il Primo Presidente ha assegnato alla Terza sezione civile della Corte di cassazione la questione per come sollevata in quanto ha ravvisato la sussistenza dei presupposti di ammissibilità del rinvio pregiudiziale, come delineati dall'art. 363-bis, comma 1, c.p.c.
La nuova T.U.N. ha un ambito di applicazione definito sia in relazione alla causa genetica del fatto illecito sia in relazione al tempo in cui il sinistro si è verificato.
Riguardo al tempo sono ben due le norme dettate dal legislatore e che si esprimono inequivocabilmente nel senso di una efficacia non retroattiva della T.U.N.: la prima è data dall'art. 1, comma 18, della così detta “Legge Concorrenza” n. 124/2017 la quale dispone che: “la tabella unica nazionale predisposta con il d.P.R. di cui all'art. 138, comma 1, C.a.p. […] si applica ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo d.P.R.”
(e quindi ora sappiamo dal 5.03.2025) e poi lo stesso d.P.R. 12/2025 all'art. 5 dispone che “le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore” e quindi dal 5.03.2025.
Sebbene le argomentazioni di cui sopra a sostegno dell'applicabilità della T.U.N. anche ai procedimenti in corso possano apparire tutto sommato ragionevoli e convincenti, ad avviso di questo tribunale la persuasività e la ragionevolezza delle stesse viene meno nel momento in cui non può non tenersi conto della disposizione transitoria di cui al già richiamato art. 5, il cui intento e il cui contenuto finirebbero per essere completamente vanificati e al giudice non è consentito disapplicare una norma, specie quando il suo contenuto, già dal punto di vista letterale è, di fatto, inequivoco e tale da potersi affermare, senza timore di smentita, che “in claris non fit interpretatio”.
Infatti, argomentando come sopra, sia pur attraverso l'“escamotage” del ricorso all'analogia, si finirebbe per porre nel nulla la chiara disposizione normativa che proietta inequivocabilmente solo nel futuro l'applicazione della T.U.N.
È evidente che la norma transitoria opportunamente inserita persegue uno scopo di certezza del diritto completamente vanificato dalle prime interpretazioni che ne iniziano ad essere date.
Non va poi trascurato l'argomento relativo all'affidamento ingenerato nella collettività indifferenziata dei consociati circa l'applicazione, ante emanazione del d.P.R. 12/2025, delle tabelle sui cui valori le parti hanno appunto fatto affidamento, compresa la circostanza che le
Pag. 35 di 68 stesse vengono periodicamente attualizzate, con tanto di applicazione di quelle vigenti al momento della liquidazione e non al momento della domanda.
Infine, oltre alla certezza del diritto, che costituisce indubbiamente un valore da preservare, il discrimine temporale tra sinistri ante
5.03.2025 e post 05.03.2025 - e quindi questo ulteriore differimento dell'efficacia vincolante della norma - ha un'altra specifica ratio che va ravvisata nel dare alle compagnie assicuratrici il tempo necessario per modificare le polizze e, soprattutto, i premi assicurativi in relazione ai nuovi indennizzi previsti dalla
T.U.N., sempre al fine di adeguatamente “razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori” (ex art. 138 C.d.A.).
In ragione di quanto sopra e in aderenza al dato normativo vigente ratione temporis dal quale non si ritiene di potersi discostare per tutte le motivazioni esplicitate (nello stesso senso si veda tribunale di Trani sentenza 06.06.2025 n. 608) questo tribunale, come da sempre in materia di liquidazione del danno non patrimoniale (biologico e morale) intende dare continuità alla propria giurisprudenza e applicare le tabelle del tribunale di Milano nella loro ultima versione che è quella del 5.06.2024.
La funzione di queste ultime è quella di continuare a costituire il criterio equitativo al quale fare riferimento per la liquidazione dei sinistri verificatisi ante 5.03.2025.
La disposizione transitoria inserita dal legislatore non è frutto del caso ma è voluta proprio perché le tabelle sono state utilizzate per un ventennio e proprio perché corrisponde a giustizia e ad equità che un sinistro determinatosi nella vigenza di tali tabelle - alle quali la
Cassazione ha più volte riconosciuto una funzione para-normativa - venga definito sulla base delle stesse.
Pertanto, considerato che il già citato d.P.R. 13.01.2025 n. 12, non è applicabile retroattivamente per espressa previsione normativa e non si ritiene di applicarlo come parametro di riferimento per l'esercizio del potere equitativo, nella specie il delta tra 31% e
15% - pari al 16% - deve essere liquidato facendo applicazione dei criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica delle tabelle del tribunale di Milano.
Nel caso di specie, la signora al momento del fatto illecito aveva 44 anni. Pt_1
Pag. 36 di 68 Prendendo a riferimento le tabelle del tribunale di Milano aggiornate al 5.06.2024,
l'importo dovuto per il danno non patrimoniale del 31% è il seguente:
- anni 44, percentuale di danno non patrimoniale del 31% = € 183.415 (di cui €
124.772 danno biologico ed € 58.643 danno morale);
- anni 44, percentuale di danno biologico 15% = € 49.538 (di cui € 37.816 danno biologico ed € 11.722 danno morale).
La differenza tra i due delta è pari a: 31% - 15% = 16% e cioè € 183.415 - € 49.538 = €
133.877.
In ragione di quanto sopra alla ricorrente a titolo di danno biologico Parte_1 permanente non patrimoniale differenziale riconducibile all'imperita condotta dell'A.O.U. va riconosciuta la somma di € 133.877, già rivalutata.
8.3. Riconoscimento degli interessi compensativi del danno da ritardo.
Alle somme liquidate a titolo di danno biologico temporaneo e permanente e di danno morale, come sopra liquidate, andranno aggiunti gli interessi legali.
Parte ricorrente, infatti, oltre alla rivalutazione del credito, già riconosciuta mediante applicazione delle tabelle di Milano attualizzate al giugno 2024 (come noto, infatti, la rivalutazione monetaria costituisce l'imprescindibile presupposto dell'espressione, in termini di equivalenza monetaria attuale, del valore che va appunto reintegrato dal debitore) ha chiesto anche il riconoscimento degli interessi legali sul credito (compensativi del danno da ritardo).
Pertanto, sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno, dovrà esserle riconosciuto - avendone fatto espressa richiesta - anche il così detto lucro cessante e cioè il risarcimento del danno derivante dalla mancata tempestiva disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario (cfr. orientamento di parte della giurisprudenza di legittimità espresso, in tema di illecito extracontrattuale, e multis, Cass. n. 17155 del 2012; Cass. n. 12140 del 2016; Cass. n. 39376 del 2021).
Tale lucro cessante dovrà essere equitativamente calcolato applicando, ad una base di calcolo costituita dall'attuale credito come sopra determinato, devalutato all'epoca dell'evento di danno (da considerarsi 18.06.2012, per le considerazioni sopra esposte) e rivalutato anno
Pag. 37 di 68 per anno secondo gli indici un saggio equivalente agli interessi legali dalla data del CP_5 sinistro alla data di pubblicazione della sentenza (cfr. Cass. S.U. n. 1712 del 1995).
Il criterio indicato è uno dei tanto individuati dalla giurisprudenza di legittimità per procedere alla liquidazione equitativa del danno da ritardo: invero, il giudice di merito può procedere alla liquidazione della somma dovuta a titolo risarcitorio e dell'ulteriore danno da ritardato pagamento, utilizzando la tecnica che ritiene più appropriata al fine di reintegrare il patrimonio del creditore, ad esempio, riconoscendo gli interessi nella misura legale o in misura inferiore, oppure non riconoscendoli affatto, potendo utilizzare parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria o dalla redditività media del denaro nel periodo considerato, oppure applicando, dalla data in cui si è verificato il danno fino a quella della liquidazione, un saggio equitativo d'interessi sulla semisomma tra il credito rivalutato alla data della liquidazione e lo stesso credito espresso in moneta all'epoca dell'illecito ovvero sul credito espresso in moneta all'epoca del fatto e poi rivalutato anno per anno (Cass. SS.UU. n. 8520 del 2007; Cass. n. 21396 del 2014).
Sulla detta somma, già rivalutata, matureranno e spetteranno, dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., stante la conversione da debito di valore in debito di valuta (cfr. ex multis
Cass. n. 11594 del 2004; n. 9711 del 2004).
8.4. Danno da perdita di chance di sopravvivenza.
8.4.1. L'elaborazione giurisprudenziale.
In merito al danno evento costituito dalla perdita di chance, si osserva quanto segue.
La nozione di chance è stata elaborata dalla giurisprudenza di legittimità al fine di consentire il risarcimento del danno nei casi in cui gli elementi della fattispecie aquiliana appaiono di difficile accertamento, attraverso una vera e propria finzione giuridica diretta a sostituire un danno concretamente subito (come ad esempio un pregiudizio alla salute o la mancata vittoria di una gara d'appalto) con la perdita della possibilità di conseguire un risultato migliore rispetto a quello in concreto verificatosi (cfr. prima pronuncia sul punto
Cass. n. 6506/1985).
Pag. 38 di 68 La chance deve essere intesa in termini di possibilità perduta di un risultato migliore e soltanto eventuale;
essa è una conseguenza della condotta illecita, e pertanto costituisce evento di danno. Conseguentemente, essa presuppone la preliminare e necessaria indagine sul nesso causale tra la condotta e l'evento.
La possibilità, per integrare gli estremi del danno risarcibile, deve necessariamente attingere ai parametri della apprezzabilità, serietà, consistenza, rispetto ai quali il valore statistico/percentuale – se in concreto accertabile – può costituire al più criterio orientativo, in considerazione della infungibile specificità del caso concreto (cfr. e multis Cass. n. 26822 del 2017 in cui la Corte si è pronunciata in tema di risarcimento del danno da perdita della
"possibilità di una vita anche solo di poco più lunga o migliore" che si assumeva conseguente al ritardo nella consegna di un esame diagnostico. La suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva respinto la domanda in quanto, in base all'accertamento tecnico, il ritardo era stato assolutamente ininfluente sull'evoluzione della patologia tumorale, particolarmente rara ed aggressiva, sicchè non vi era stata alcuna menomazione della possibilità di cura, con ciò risultando accertata l'insussistenza sia della chance che si assumeva menomata, sia, conseguentemente, del danno denunciato).
L'attività del giudice deve pertanto muovere dalla previa disamina della condotta (e della sua colpevolezza) e dall'accertamento della relazione causale tra tale condotta e l'evento di danno (la possibilità perduta), senza che i concetti di probabilità causale e di possibilità (e cioè di incertezza) dell'evento sperato possano legittimamente sovrapporsi, elidersi o fondersi insieme.
Come puntualmente osservato dalla più accorta dottrina e giurisprudenza di legittimità (cfr. tra tutte e da ultimo Cass. n. 5641 del 2018, pres. ed est. ), qualora Per_6
l'evento di danno sia costituito non da una possibilità – sinonimo di incertezza del risultato sperato – ma dal (mancato) risultato stesso (quale ad esempio, in campo medico-oncologico, la perdita anticipata della vita), non è lecito discorrere di chance perduta, bensì di altro e diverso evento di danno, senza che l'equivoco lessicale costituito, in tal caso, dalla sua ricostruzione in termini di “possibilità” possa indurre a conclusioni diverse.
Pag. 39 di 68 Esemplificando, ed applicando tale criterio alla responsabilità sanitaria nell'ambito oncologico in questa sede rilevante, possono formularsi le seguenti ipotesi (specificamente e testualmente tratte dalla Cass. 2018 cit.) :
a) La condotta (commissiva o più spesso omissiva) colpevolmente tenuta dal sanitario ha cagionato la morte del paziente mentre una diversa condotta (diagnosi corretta e tempestiva) ne avrebbe consentito la guarigione, alla luce dell'accertamento della disposta
CTU. In tal caso l'evento – conseguenza del concorso di due cause, la malattia e la condotta colpevole – sarà attribuibile al sanitario, chiamato a rispondere del danno biologico cagionato al paziente e del danno da lesione del rapporto parentale cagionato ai familiari.
b) La condotta colpevole ha cagionato non la morte del paziente (che si sarebbe comunque verificata) bensì una significativa riduzione della durata della sua vita ed una peggiore qualità della stessa per tutta la sua minor durata. In tal caso il sanitario sarà chiamato a rispondere dell'evento di danno costituito dalla minor durata della vita e dalla sua peggior qualità, senza che tale danno integri una fattispecie di perdita di chance – senza, cioè, che l'equivoco lessicale costituito dal sintagma “possibilità di un vita più lunga e di qualità migliore” incida sulla qualificazione dell'evento, caratterizzato non dalla “possibilità di un risultato migliore”, bensì dalla certezza (o rilevante probabilità) di aver vissuto meno a lungo, patendo maggiori sofferenze fisiche e spirituali.
c) La condotta colpevole del sanitario non ha avuto alcuna incidenza causale sullo sviluppo della malattia, sulla sua durata e sull'esito finale, rilevando di converso, in pejus, sulla sola (e diversa) qualità ed organizzazione della vita del paziente (anche sotto l'aspetto del mancato ricorso a cure palliative): l'evento di danno (e il danno risarcibile) sarà in tal caso rappresentato da tale (diversa e peggiore) qualità della vita (intesa altresì nel senso di mancata predisposizione e organizzazione materiale e spirituale del proprio tempo residuo), senza che, ancora una volta, sia lecito evocare la fattispecie della chance.
d) La condotta colpevole del sanitario non ha avuto alcuna incidenza causale sullo sviluppo della malattia, sulla sua durata, sulla qualità delle vita medio tempore e sull'esito finale. La mancanza, sul piano etiologico, di conseguenze dannose della pur colpevole condotta medica impedisce qualsiasi risarcimento.
Pag. 40 di 68 e) La condotta colpevole del sanitario ha avuto, come conseguenza, un evento di danno incerto: le conclusioni della CTU risultano, cioè, espresse in termini di insanabile incertezza rispetto all'eventualità di maggior durata della vita e di minori sofferenze, ritenute soltanto possibili alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo. Tale possibilità – i.e. tale incertezza eventistica (la sola che consenta di discorrere legittimamente di chance perduta) – sarà risarcibile equitativamente, alla luce di tutte le circostanze del caso, come possibilità perduta - se provato il nesso causale (certo ovvero “più probabile che non”), tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta) nella sua necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza.
Ne consegue che l'incertezza del risultato non incide sulla analisi del nesso causale, ma sulla identificazione del danno, poiché la possibilità perduta di un risultato sperato (nella quale si sostanzia la chance) è la qualificazione/identificazione di un danno risarcibile a seguito della lesione di una situazione soggettiva rilevante, e non della relazione causale tra condotta ed evento, che si presuppone risolta positivamente prima e a prescindere dall'analisi dell'evento lamentato come fonte di danno.
Pertanto, e proseguendo nella esemplificazione, ove risulti provato, sul piano eziologico, che la mancata diagnosi di una patologia tumorale abbia cagionato la morte anticipata del paziente, che sarebbe (certamente o probabilmente) sopravvissuto significativamente più a lungo e in condizioni di vita (fisiche e spirituali) diverse e migliori, non di “maggiori chance di sopravvivenza” sarà lecito discorrere, bensì di un evento di danno rappresentato, in via diretta ed immediata, dalla minore durata della vita e dalla sua peggiore qualità (fisica e spirituale).
Deve pertanto essere evitato il rischio di confondere il grado di incertezza della chance perduta con il grado di incertezza sul nesso causale. Invero, nel caso in cui sia stato allegato che la condotta colposa abbia causato una perdita della possibilità di un risultato migliore (ad esempio in termini di minori sofferenze e di maggior durata della vita, come nella specie), il nesso di causalità sarà comunque escluso, al di là ed a prescindere dall'esistenza della possibilità di un risultato migliore, dalla presenza di fattori alternativi che ne interrompano la relazione logica con l'evento (quale il sopravvenire di altra patologia
Pag. 41 di 68 determinante di per sé sola dell'exitus o di altri eventi ascrivibili alla condotta di terzi o dello stesso danneggiato).
Sarà altresì esclusa ogni rilevanza causale della condotta, sul piano probabilistico, in tutti i casi di incertezza (ad esempio, nell'ipotesi di cd. multifattorialità dell'evento) sul rapporto di derivazione etiologica tra la condotta stessa e l'evento, pur nella sua astratta configurabilità in termini di possibilità perduta.
Ne consegue che, provato il nesso causale, secondo le ordinarie regole civilistiche, rispetto ad un evento di danno accertato nella sua esistenza e nelle sue conseguenze dannose risarcibili, il risarcimento di quel danno sarà dovuto integralmente. Sul medesimo piano d'indagine, che si estende dal nesso al danno, ove quest'ultimo venisse morfologicamente identificato, in una dimensione di insuperabile incertezza, (che è il vero significante della chance), con una possibilità perduta, tale possibilità integra gli estremi della fattispecie, la cui risarcibilità consente di temperare equitativamente il criterio risarcitorio del cd. all or nothing, senza per questo essere destinata ad incidere sui criteri di causalità, né ad integrarne il necessario livello probatorio.
8.4.2. La liquidazione del danno da perdita di chance nel caso di specie.
Premesso quanto sopra in ordine ai caratteri, al contenuto e ai presupposti del danno non patrimoniale da perdita di chance, come detto, la C.T.U. espletata nel presente giudizio di merito ha riconosciuto l'esistenza di un danno da perdita di chance di sopravvivenza che gli ausiliari, compatibilmente con il carattere prognostico che tale giudizio porta con sé, hanno ritenuto attestarsi, nel caso di specie, in un 50% rispetto alla chance di sopravvivenza globale.
I CCTTUU hanno specificamente affermato: “facendo una media dei dati riportati dagli studi sopra citati ma anche analizzando ulteriori dati di letteratura, si può affermare che la paziente abbia visto ridurre del 50% la proprie chance di sopravvivenza globale” (pag. 15 della relazione).
La condotta medica, infatti, non deve essere valutata unicamente come destinata ad ottenere la guarigione del paziente ma anche nel senso di garantire al malato una sopravvivenza più lunga o anche “solo” - e più semplicemente - nel senso di non privarlo di opportunità che ne rendano migliore la qualità della vita;
in questi termini, anche “solo” una minima possibilità di prolungare la vita del paziente merita di essere apprezzata sotto il
Pag. 42 di 68 profilo della chance risarcibile, a maggior ragione una percentuale molto alta come quella del
50%.
Come detto, la comparsa di metastasi, dapprima dermiche e poi polmonari, è la conseguenza dell'inadempimento imputato ai sanitari come accertato dai CCTTUU: “a prescindere dalla causa certa (recidiva/metastatizzazione o diffusione da scorretto maneggiamento chirurgico), resta indubbio che tale immediata (a soli 10 mesi dal primo intervento) , si Controparte_7 sia verificata indubbiamente per la malprassi sanitaria e per la mancata radicalizzazione chirurgica” (pag.
13 della relazione).
Nella specie, il danno che può essere oggetto di liquidazione è la perdita della possibilità di sopravvivenza globale tenuto conto dell'aspettativa di vita media di una donna.
Infatti, i CCTTUU non hanno ridotto l'aspettativa di vita della ricorrente, in ipotesi di corretto trattamento da parte della struttura sanitaria resistente, ad un orizzonte temporale limitato. Pertanto, deve ritenersi presupposto il fatto che ove la ricorrente fosse stata correttamente operata e, quindi, ove il tumore fosse stato integralmente eradicato, non sarebbero comparse metastasi nell'immediato e la ricorrente avrebbe avuto la possibilità di vivere secondo la sua aspettativa di vita.
Alla luce di quanto sin qui argomentato, la domanda di condanna al risarcimento del danno da perdita di chance avanzata dalla ricorrente è fondata e deve essere accolta e quantificata nei limiti che qui di seguito si precisano.
Il danno da perdita di chance, per unanime giurisprudenza, deve essere liquidato secondo un criterio equitativo puro ex artt. 1226 e 2056 c.c. (cfr. Cass. n. 23846/2008) tenendo conto dello scarto temporale tra la durata della sopravvivenza effettiva e la durata della sopravvivenza possibile in caso di intervento sanitario adeguato (cfr. Cass. n.
7195/2014).
In sintesi, riprendendo gli insegnamenti di Cassazione n. 12408 del 07.06.2011 - che ha affrontato ex professo il tema dell'equità risarcitoria - due sono le caratteristiche che connotano l'equità.
In primo luogo, l'equità “è la regola del caso concreto”, ma, in secondo luogo, equità vuol dire anche “parità di trattamento” perché essa ha anche la funzione di garantire l'intima coerenza dell'ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale,
Pag. 43 di 68 o viceversa: sotto questo profilo l'equità vale a eliminare le disparità di trattamento e le ingiustizie.
Alla nozione di equità è quindi consustanziale non solo l'idea di adeguatezza, ma anche quella di proporzione.
Per riprendere testualmente le parole di Cassazione 2011: “Solo un'uniformità pecuniaria di base può valere ad assicurare una tendenziale uguaglianza di trattamento, salva la flessibilità imposta dalla considerazione del particolare … nella liquidazione del danno biologico (ma il concetto è estensibile a qualsivoglia danno di natura non patrimoniale, aggiunta n.d.r.) il giudice del merito deve innanzitutto individuare un parametro uniforme per tutti e poi adattare quantitativamente o qualitativamente tale parametro alle circostanze del caso concreto… In definitiva la liquidazione equitativa dei danni alla persona deve evitare due estremi: da un lato, che i criteri di liquidazione siano rigidamente fissati in astratto e sia sottratta al giudice qualsiasi seria possibilità di adattare i criteri legali alle circostanze del caso concreto (in questo modo l'ordinamento garantirebbe sì la massima uguaglianza, oltre che la prevedibilità delle decisioni, ma impedirebbe nello stesso tempo un'adeguata personalizzazione del risarcimento); dall'altro, che il giudizio di equità sia completamente affidato all'intuizione soggettiva del giudice, al di fuori di qualsiasi criterio generale valido per tutti i danneggiati a parità di lesioni (sarebbe, infatti, bensì teoricamente assicurata un'adeguata personalizzazione del risarcimento, ma verrebbe meno la parità di trattamento e, con essa, la prevedibilità dell'esito del giudizio, costituente uno dei più efficaci disincentivi alle liti giudiziarie)”.
Non esistono, per il danno da perdita di chance, tabelle o linee guida se non nel senso che si deve necessariamente tenere conto di tutte le circostanze e peculiarità del caso concreto (età, preesistenza della patologia, scarto tra vita ipotetica e vita effettiva, etc.).
Le pronunce della Cassazione non forniscono indicazioni concrete utili per orientarsi nella liquidazione del danno da perdita di chance limitandosi a fare riferimento al criterio equitativo puro.
L'esame della più recente giurisprudenza di merito evidenzia sia il ricorso a detto criterio equitativo puro, che lo sforzo dei giudici di ancorare, per ovvie esigenze di certezza, di prevedibilità e di uniformità di trattamento di situazioni analoghe, la liquidazione di tale posta di danno a parametri certi, oggettivi, predefiniti e standardizzati, utilizzando come base di partenza per il calcolo: il risarcimento che sarebbe liquidato per un'invalidità permanente
Pag. 44 di 68 del 100% - così come determinato in applicazione dalle tabelle del tribunale di Milano - e operando una riduzione in misura corrispondente alla percentuale di possibilità di sopravvivenza perduta nonché valorizzando le circostanze del caso concreto.
Tale criterio risulta adottato anche in altri condivisibili precedenti di merito (cfr. e multis Tribunale di Pesaro 837/3030 in banca dati di merito, Tribunale di Monza 30.01.1998, in Resp. Civ. prev., 1999; Tribunale di Latina, Sez. II, sentenza 20.02.2018; Tribunale di
Ferrara 18.06.2018 n. 476; Corte di Appello di Palermo, sentenza 1719/2022 in banca dati di merito;
Corte di Appello di AN, sentenza 1485/2023 in banca dati di merito)
Il procedimento logico-matematico utilizzato come ausilio per l'esercizio del potere equitativo è il seguente:
a) somma che sarebbe spettata alla vittima nel caso di invalidità permanente pari al 100%, €
1.127.904;
b) divisione di tale somma per il numero di anni della vittima al momento del fatto illecito
(anni 44, pertanto € 1.127.904:44=25.634);
c) moltiplicazione del risultato per il numero di anni in cui viene proiettata la speranza di vita
(30 anni, secondo le tavole di mortalità della popolazione residente elaborate dall'ISTAT nel
2024 sulla speranza di vita che ha ad oggi una persona dell'età della ricorrente, di 55 anni: €
25.634 x 30 = € 769.020);
d) riduzione dell'importo così ottenuto nella misura pari alla possibilità di guarigione perduta indicata in C.T.U. (€ 769.020 x 50 % = € 384.510)
Riguardo le circostanze del caso concreto, si ritiene di valorizzare particolarmente la considerazione per cui gli studi citati dai CCTTUU, in merito alla riduzione dell'aspettativa di sopravvivenza di persona affetta da cancro alla tiroide con comparsa successiva di metastasi polmonari, hanno elaborato statistiche che hanno analizzato la sopravvivenza (definita nello studio più recente del 2024 citato “desease specific survival”, DSS, che misura quanto un paziente vive a lungo senza morire per quella specifica malattia) a cinque anni del campione di persone preso a riferimento.
Si legge a pag. 14 della relazione: “Un recentissimo studio pubblicato sulla rivista Thyroid
(Survival prognostication in patients with differentiated thyroid cancer and distant metastases: a SEER population-based study, et al. 2024 May 17. doi: 10.1089/thy.2023.0709) ha dimostrato Persona_7
Pag. 45 di 68 su 2411 pazienti affetto da tumore differenziato della tiroide di cui 86% erano affetti da tumore papillare della tiroide che il principale sito di metastatizzaizone a distanza sono i polmoni (33.7%) e le ossa (18.9%),
e che stratificando i pazienti per età la sopravvivenza libera da malattia a 5 anni era stimata tra il 41% e il
64% e la overall survival (sopravvivenza globale) era stimata a 5 anni tra il 31% e il 47%. Simili tassi di sopravvivenza sono stati evidenziati in un altro lavoro di Ding in uno studio osservazionale su 3537 pazienti dimostrando per i pazienti operati con metastasi polmonari, un tasso di sopravvivenza a tre anni compreso tra 45% e 52%. (Metastatic site discriminates survival benefit of primary tumor surgery for differentiated thyroid cancer with distant metastases Medicine 2020 99:48). Un lavoro di Tahara pubblicato nel 2021 su 392 pazienti riporta un tasso di sopravvivenza globale a 5 anni del 33.1% (Impact of lung metastases on overall survival in the phase 3 SELECT study of lenvatinib in patients with radioiodine-refractory differentiated thyroid cancerEuropean Journal of Cancer 147 (2021) 51-57). Un altro lavoro di Toraih del 2021 ha dimostrato inoltre che pazienti con più di una localizzazione metastatica presentano una ulteriore riduzione della sopravvivenza che scende al 15.3% a 5 anni (Site-Specific
Metastasis and Survival in Papillary Thyroid Cancer: The Importance of Brain and Multi-Organ Disease,
Cancers, 13, 1625).”.
Tale limitato orizzonte temporale di cinque anni, nel caso di specie, è stato superato, in quanto la ricorrente ha subito la prima operazione di emitiroidectomia sinistra il 6 novembre 2014, la comparsa di metastasi dermiche e cutanee è avvenuta nel mese di luglio
2015 e la diagnosi di metastasi polmonari è avvenuta nell'ottobre 2021. Pertanto, vi è sicuramente prova che a distanza di oltre dieci anni dalla comparsa della malattia la ricorrente
è sopravvissuta.
Ciò non toglie che la ricorrente non è libera dalla malattia, in quanto è tutt'ora in terapia per trattare le metastasi polmonari, conseguenza dell'inadempimento della struttura sanitaria resistente. Pertanto, se da un lato non può escludersi la sussistenza di un danno da perdita di chance di sopravvivenza, dall'altro, la sopravvivenza della ricorrente oltre l'orizzonte temporale preso a riferimento dagli studi citati, deve essere valorizzato, nell'ambito della valutazione necessariamente equitativa del danno in questione, per ridurre ulteriormente della metà il danno all'esito del calcolo secondo i criteri sopra esposti.
Pertanto il calcolo operato, al solo fine di orientare l'esercizio del poter equitativo in una fattispecie di difficile prevedibilità nel futuro delle conseguenze dell'illecito accertato in
Pag. 46 di 68 capo alla struttura sanitaria è il seguente: € 1.127.904 : 44 = € 25.634,18 x 30= € 769.020 x
50% = € 384.510 : 2 = € 192.255.
Pertanto, il danno da perdita di chance subito dalla ricorrente, tenuto conto di tutte le particolarità del caso concreto, deve essere equitativamente liquidato in € 192.255, già rivalutato. A cui devono aggiungersi gli interessi compensativi del danno da ritardo, da applicare come sopra indicato in merito al danno biologico temporaneo e permanente.
8.5. Il pregiudizio non patrimoniale ulteriore domandato dalla signora
Pt_1
Da ultimo, la difesa della signora ha domandato, senza quantificarla né Pt_1 meglio qualificarla, un'ulteriore voce di danno non patrimoniale e cioè “il pregiudizio ulteriore cagionato alla sia rispetto al danno biologico, sia rispetto al danno morale soggettivo, per Parte_1 aver la menomazione subita comportato un pregiudizio ascrivibile alla personalità dell'individuo tutelabile ai sensi dell'art. 2 Cost. quale conseguenza dell'aver subito in modo vigile e cosciente la lesione, derivante da sinistro iatrogeno, alla propria integrità fisica e temere tutt'oggi per la propria vita (con aspettativa largamente inferiore alla vita media), danno che potrà essere commisurato anche in via equitativa”.
Tale tipologia di danno della quale la ha domandato il risarcimento non è di Pt_1 agevole decodificazione, in quanto, così per come enucleata, non appare ictu oculi sussumibile in nessuna delle voci e/o “etichette” che usualmente vengono fatte rientrare dalla giurisprudenza nell'onnicomprensivo sintagma del danno non patrimoniale.
Non può trattarsi, nonostante quanto potrebbe lasciare presagire l'assonanza della terminologia utilizzata, di un “danno da lucida agonia” in quanto si tratta di una voce di danno non compatibile con la permanenza in vita della vittima del fatto illecito.
Non può trattarsi neanche del danno morale perché lo stesso è già stato liquidato e non è consentito liquidarlo una seconda volta, in quanto si incorrerebbe in un'inammissibile duplicazione risarcitoria.
Men che meno può trattarsi di un danno così detto “dinamico-relazionale”.
Ciò in quanto, nel 2018 la Cassazione con la sentenza 901/2018 e con l'ordinanza
7513/2018 (così detta “ordinanza decalogo”) ha ben chiarito - sia per il danno biologico temporaneo che per quello permanente - cosa si intenda per danno dinamico-relazionale e
Pag. 47 di 68 se, in considerazione di quest'ultimo, il giudice debba in qualche modo personalizzare la liquidazione del danno risultante dai valori monetari standard (sia normativi che giurisprudenziali).
La Suprema Corte ha quindi chiarito che il danno biologico consiste in una ordinaria compromissione delle attività quotidiane (gli aspetti “dinamico-relazionali”); quando però esso, a causa della specificità del caso, abbia compromesso non già attività quotidiane comuni a tutti, ma attività “particolari” (ovvero i “particolari aspetti dinamico-relazionali”) di questa perdita dovrebbe tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente.
Per la legge, dunque, l'espressione “danno dinamico-relazionale” non è altro che una perifrasi del concetto di “danno biologico”.
Questa conclusione appare corroborata dalle indicazioni della medicina legale secondo cui il grado di invalidità permanente (così detto barème) è determinato in base ad apposite tabelle di invalidità predisposte con criteri medico-legali. Superata l'idea del danno biologico “statico”, il danno biologico è costituito dalla incidenza negativa della menomazione sulle attività ordinarie intese come aspetti dinamico-relazionali comuni a tutti.
Ne discende che il danno biologico consiste esattamente nei pregiudizi dinamico relazionali (alias alla vita di relazione) conseguenti alla menomazione accertata: nel fare, nell'essere e nell'apparire. Non, dunque, che il danno alla salute comprenda pregiudizi dinamico-relazionali dovrà dirsi;
ma, piuttosto, che il danno alla salute è un danno
“dinamico-relazionale”. Se non avesse conseguenze “dinamico relazionali” la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile. Ne discende, altresì, che l'incidenza di una menomazione permanente sulle quotidiane attività “dinamico-relazionali” della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico.
Infine, se invece con tale anodina richiesta di danno - non meglio precisata e specificata - si volesse mirare ad ottenere una personalizzazione del danno biologico, la relativa richiesta deve essere comunque rigettata perché le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un
“fatto costitutivo” della pretesa, devono quindi essere allegate in modo circostanziato e
Pag. 48 di 68 provate dall'attore (ovviamente con ogni mezzo di prova e quindi anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, come già ritenuto dalle sezioni unite della Corte con la sentenza 26972/2008) senza potersi peraltro risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte e ipotetiche (cfr. Cass.
24471/2014).
Nel caso di specie tale onere non è stato assolto.
In conclusione, una volta chiariti nozione e contenuto del danno biologico (ut supra) costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l'attribuzione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: e cioè il danno dinamico-relazionale.
In presenza di un danno permanente alla salute la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema del così detto punto variabile) può essere aumentata solo in caso di conseguenze dannose del tutto anomale e affatto peculiari che non ricorrono nel caso di specie, in quanto non solo non provate ma neanche allegate.
Alla stessa conclusione deve giungersi qualora si intendesse interpretare la richiesta di parte ricorrente come domanda avente ad oggetto la liquidazione del danno esistenziale, in quanto oggi è ormai pacifico in giurisprudenza che “il danno esistenziale non esiste” o, meglio, corrisponde al/coincide con il danno alla vita di relazione, alla lesione dei valori della persona costituzionalmente garantiti, allo sconvolgimento delle abitudini di vita e dell'agenda quotidiana in genere, tutte voci di danno che rientrano pacificamente nel danno biologico.
La relativa domanda deve quindi essere rigettata.
9. Danni patrimoniali.
9.1. Danno futuro da lucro cessante: perdita della capacità lavorativa specifica.
Come già anticipato, gli ausiliari del giudice hanno chiarito che non sussiste un nesso eziologico tra la dedotta e accertata malpractice medica e le dimissioni rassegnate dalla signora
Pag. 49 di 68 nel 2020 la quale, all'epoca dell'errore medico e negli anni successivi, fino al Pt_1 novembre 2020 appunto, ha svolto mansioni di impiegata. Ciò in quanto è la medesima ad ammettere di aver lasciato il lavoro a causa della diplopia e quindi del problema Pt_1 alla vista che non è in alcun modo eziologicamente riconducibile all'acclarato errore medico.
Tuttavia, il maggior danno alla salute subito per effetto dell'inadempimento imputabile ai sanitari ha inciso, anche se solo in parte, secondo la valutazione dei CC.TT.U., dalla quale non vi sono ragioni per discostarsi, anche sulla capacità lavorativa specifica.
Nel caso di specie si ritiene di aderire alle conclusioni dei CC.TT.U. e quindi anche il danno da perdita della capacità lavorativa, dovrà essere (astrattamente, per quanto si dirà) posto a carico della parte resistente.
In ordine alla valenza processuale del supporto fornito dalla C.T.U. medico-legale vale rilevare che qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto a esporre in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo dell'elaborato, anche per relationem, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (cfr. Cassa. 12445/2020).
Per la Suprema Corte, infatti: “il giudice del merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione, ma non può esimersi da una più puntuale motivazione, allorquando le critiche mosse alla consulenza siano specifiche e tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata. In particolare, il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con
l'indicazione delle fonti del suo convincimento e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame di elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (cfr. Cass. 11081/2020).
Pag. 50 di 68 La signora al momento del verificarsi del fatto illecito svolgeva attività di Pt_1 impiegata dalla quale si è dimessa nel novembre 2020. Successivamente ha poi svolto, per un breve periodo, attività di venditrice ambulante di antiquariato, poi abbandonata perché considerata eccessivamente gravosa per le proprie condizioni di salute;
attualmente è disoccupata.
I CC.TT.U. hanno stimato che la menomazione subita, per effetto dell'inadempimento imputabile ai sanitari, incide in modo lieve, esprimibile in un 15%, con riferimento all'attività lavorativa di impiegata ed esprimibile in un 30% rispetto all'attività di venditrice ambulante in ragione dei dolori ossei diffusi, delle disestesie agli arti inferiori e del lieve squilibrio neuro-psichico.
A nulla rilevando, per lo specifico fine del presente accertamento, che la signora sia stata dichiarata invalida civile e totalmente inabile al lavoro dall' (vedasi Pt_1 CP_3 doc. 29 ricorrente, verbale del 22.05.2024).
Si ritiene che per quantificare il vulnus alla capacità lavorativa specifica della signora determinato dall'errore medico debba farsi riferimento all'attività che la medesima Pt_1 svolgeva nel 2014/2015 e che ha svolto fino al 2020 trattandosi dell'attività espletata quando
è intervenuto l'errore medico e quindi al momento del sinistro, irrilevante essendo che abbia poi svolto l'attività di venditrice ambulante e che attualmente sia inoccupata.
Il danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavorativa è un danno da lucro cessante ex art. 1223 c.c. con cui si intende ristorare il mancato guadagno imputabile ad una condotta antigiuridica.
Il giudice è quindi tenuto a liquidare il danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno in via autonoma rispetto al danno non patrimoniale prodotto dall'illecito.
La giurisprudenza ha chiarito come non vi sia necessariamente una relazione biunivoca tra la percentuale del danno biologico stimata secondo i criteri medico-legali e la perdita della capacità lavorativa specifica che, a sua volta, si traduce in un danno di natura patrimoniale da mancato guadagno. “Il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente, né tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno della stessa. Tuttavia, nei casi in cui
l'elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la
Pag. 51 di 68 menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all'accertamento presuntivo della detta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi. La liquidazione di detto danno può avvenire attraverso il ricorso alla prova presuntiva, allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio” (cfr. Cass. 25634/2013 e
Cass. 15674/2011).
9.1.1. Applicazione delle tabelle di capitalizzazione anticipata di una rendita pubblicate dal tribunale di Milano il 26 maggio 2023.
Il danno da perdita del reddito futuro si liquida mediante capitalizzazione, procedimento così denominato dalla dottrina e dalla giurisprudenza ma con l'avvertenza che il termine tecnico più corretto è “attualizzazione attuariale”.
Si tratta, in ogni caso, di un'operazione matematica utilizzabile al fine di determinare l'importo, attualizzato al momento della decisione, della rendita erogabile per un certo numero di anni a titolo di risarcimento.
Il 26.05.2023 il tribunale di Milano ha pubblicato “le tabelle di capitalizzazione anticipata di una rendita - Milano 2023”, tabelle integralmente rivalutate nel 2024 secondo gli indici del costo della vita ma senza apportare modifiche strutturali. CP_5
Sono state così superate le vetuste e ormai divenute obsolete tabelle approvate nel
1922 (r.d.
9.10.1922 n. 1403 “Approvazione delle nuove tariffe per la costituzione delle rendite vitalizie della cassa nazionale per le assicurazioni sociali” in G.U. 23.11.1922 n. 274).
La giurisprudenza per molto tempo ha utilizzato i coefficienti allegati al r.d. 9.10.1922,
n. 1403. Tuttavia, recentemente, la Corte di cassazione ha negato l'utilizzabilità di tali coefficienti.
Ha ritenuto, in particolare, Cassazione 20615/2015, che i coefficienti di capitalizzazione approvati con r.d. 9.10.1922, n. 1403 calcolati sulla base delle tavole di mortalità ricavate dal censimento della popolazione italiana del 1911 e al saggio del 4,5%
“non consentono l'integrale ristoro del danno prescritto dall'art. 1223 c.c. e la loro adozione non è dunque consentita nemmeno in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.” per una serie di ragioni, tra cui il fatto innegabile che la vita media della popolazione italiana è cresciuta nel secolo trascorso
Pag. 52 di 68 tra il 1922 e i giorni nostri e il radicale mutamento del saggio degli interessi e del rendimento dei titoli di Stato.
La sentenza in esame ha quindi concluso affermando il principio per cui “il danno permanente da incapacità di guadagno non può essere liquidato in base ai coefficienti di capitalizzazione approvati con r.d. 1403/1922, i quali - a causa dell'innalzamento della durata media della vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse - non garantiscono l'integrale ristoro del danno e non sono perciò consentiti dalla regola di integralità del risarcimento di cui all'art. 1223 c.c.”.
Tale principio è stato tenuto fermo dalla successiva giurisprudenza di legittimità
(vedasi Cass. 10499/2017; 16913/2019; 18093/2020; 9009/2022; 13727/2022).
L'inadeguatezza della tabella del 1992 era stata, comunque, segnalata dalla dottrina negli anni '80; la critica fu ripresa nel 1989 nel corso di un seminario di studio del Consiglio
Superiore della Magistratura (C.S.M.) per la formazione dei magistrati tenutosi a Trevi il 30 giugno/1° luglio 1989 nel quale furono presentate le nuove tabelle di capitalizzazione che, pur con una struttura simile a quelle del 1992, utilizzavano dati più aggiornati sulla durata della vita media della popolazione italiana (le tabelle erano costruite su dati del CP_5
1981) e distinguevano tra soggetti di sesso maschile e femminile (Quaderni del C.S.M., 1990, fasc. 41 “Nuovi orientamenti e nuovi criteri per la determinazione del danno (danno biologico, danno morale, danno alla vita di relazione)”).
Tuttavia, come si è anticipato, la Suprema Corte, con incisività sempre maggiore nel corso degli ultimi anni, ha criticato e poi bocciato del tutto questo procedimento di liquidazione ritenuto non più attuale per le dette ragioni.
Per ovviare all'inutilizzabilità dei vecchi coefficienti e uniformarsi agli insegnamenti della Corte un primo orientamento ha scelto la strada di utilizzare coefficienti frutto di contributi dottrinari come quelli allegati agli atti del già richiamato seminario di formazione per magistrati organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura (C.S.M.) nel 1990
(quaderni del C.S.M., 1990, n. 41, pag. 129, cfr. App. Milano 31.01.2023 n. 317; Trib. Pavia
10.01.2023 n. 18; Trib. Palermo 26.10.2022, n. 4309; Trib. Venezia 2.08.2022, n. 698; Trib.
La Spezia 29.11.2021 n. 686).
Tali tabelle, tuttavia, hanno avuto poca fortuna e i giudici italiani hanno continuato ad utilizzare tralatiziamente soprattutto quelle del 1922.
Pag. 53 di 68 Un secondo orientamento ha scelto, invece, la strada di ricorrere analogicamente a coefficienti previsti dalla legge per fini assicurativi o previdenziali;
ad esempio, i coefficienti di cui al d.m. 22.11.2016 (in G.U. suppl. ord. n. 56 del 19.12.2016, contenente l'approvazione dei coefficienti usati dall' per la liquidazione del danno biologico e delle rendite ai CP_8 superstiti di lavoratori infortunati (cfr. Trib. Modena 26.01.2023 n. 136; Trib. Chieti
27.12.2022 n. 648; Trib. Novara 19.08.2022 n. 471; App. Firenze 9.02.2022 n. 246; Trib.
Trani 11.10.2021 n. 1707; Trib. Lecce 3.05.2021 n .1266).
Al riguardo, pare opportuno evidenziare che le tabelle del 1922 e anche CP_8 quelle del C.S.M. del 1989, utilizzano i coefficienti dell'età dell'infortunato proiettando la capitalizzazione per l'intero arco di vita presunta di quest'ultimo, cioè per la così detta
“aspettativa di vita” e non per la sua “aspettativa di vita lavorativa”. A ciò consegue che sia erronea l'applicazione della tabella del 1922 e anche di quella del C.S.M. laddove si deve calcolare il mancato guadagno futuro derivante da sopravvenuta incapacità lavorativa, atteso che la maggior parte delle persone smette di lavorare diversi anni prima della morte. C'è dunque uno “iato” tra la vita fisica media e la vita lavorativa.
Per correggere questo problema, la giurisprudenza (per continuare ad utilizzare le tabelle previdenziali) aveva introdotto il concetto di “scarto tra vita fisica media e vita lavorativa” sostenendo che, quando si calcola il valore attuale di una rendita futura, si deve prendere in considerazione solo l'aspettativa di vita lavorativa e non l'aspettativa di vita media. La giurisprudenza ha quasi sempre apportato al calcolo scaturente dalla tabella una correzione di “riduzione percentuale per scarto tra vita fisica e vita lavorativa” in maniera approssimativa e forfettaria nella misura fissa fra il 10% e il 20%.
Né si ritiene di fare applicazione dei“ Barème di capitalisation de la Gazzette du Palais
2022” invocati da parte ricorrente, in quanto dall'esame dei repertori giurisprudenziali non risulta l'applicazione degli stessi.
Un particolare criterio di capitalizzazione del danno patrimoniale permanente è stato recentemente proposto dall' “Osservatorio per la giustizia civile di Milano” con la collaborazione di esperti in metodi matematici, in matematica finanziaria, in consulenza finanziaria e di un esperto in tecnica attuariale, che ha elaborato un criterio innovativo e affidabile per il calcolo della capitalizzazione o, più esattamente “attualizzazione attuariale”
Pag. 54 di 68 della rendita recepito e diffuso dal Presidente del tribunale con nota del 26.05.2023 numero
8156.
Il problema della determinazione del danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa ha, infatti, una sua immediata traduzione finanziaria attuariale.
Le tabelle di capitalizzazione costituiscono uno strumento di equità ragionata per la liquidazione del danno patrimoniale conseguente alla perdita di capacità lavorativa specifica derivante dalle lesioni alla persona.
Per tale operazione, la matematica finanziaria ha creato da tempo apposite formule che, tenendo conto di vari fattori, permettono di calcolare numericamente la somma equivalente. Le formule sono, poi, state trasfuse in apposite tabelle.
Le operazioni di calcolo vengono svolte attraverso le tabelle di capitalizzazione che, nel loro sviluppo, contengono già “internamente” le formule aritmetico-matematiche.
Peraltro, la capitalizzazione di una rendita futura non è disciplinata normativamente e rappresenta un'applicazione puramente giurisprudenziale.
Nella determinazione del risarcimento del danno da perdita di capacità di reddito viene applicato quindi il criterio equitativo previsto dagli articoli 2056 c.c. e 1226 c.c.
Considerando che, di norma, non è possibile determinare i danni con assoluta precisione, il giudice del merito è tenuto a valutare il quantum debeatur mediante calcoli di probabilità relativi all'ammontare del lucro cessante.
In tale valutazione discrezionale il giudice può optare per l'applicazione del criterio
“equitativo puro” oppure del criterio dell'“equità ragionata” basata sui parametri tecnici costituiti dalle “tabelle di capitalizzazione”.
La base logica del calcolo è la determinazione della somma dei redditi dell'attività lavorativa che saranno persi in futuro tra il momento della liquidazione e il momento futuro in cui il danneggiato avrebbe comunque cessato il lavoro;
a tale sommatoria viene applicato un saggio di sconto per tenere conto del fatto che la vittima percepisce immediatamente redditi che, se fosse rimasta sana, avrebbe incassato solo tra “x” anni (si compensa, così, il vantaggio di ricevere l'intera somma anticipatamente). L'utilizzo del metodo della capitalizzazione rappresenta una manifestazione del potere di liquidazione equitativa del
Pag. 55 di 68 giudice che, anziché motivare il processo logico che ha portato alla determinazione della somma liquidata, fa riferimento alla logica interna della tabella di capitalizzazione stessa.
L'obiettivo che si è prefisso l'osservatorio di Milano è stato quello di elaborare un criterio di calcolo per la capitalizzazione della rendita che fosse: aggiornato, coerente con i dikta della Cassazione e facilmente applicabile dai giudici di merito.
Questa tabella ha calcolato un coefficiente di capitalizzazione ex novo, cioè non mutuato da norme o studi preesistenti, diverso per maschi e femmine, basato su tavole di mortalità aggiornate e utilizzando quale saggio di interesse il tasso spot rilevato periodicamente dall'Autorità europea di vigilanza sulle società di assicurazione (E.I.O.P.A.).
Tanto premesso, il calcolo, condotto appunto sulla base della nuova tabella milanese, si svolge nei seguenti passaggi: 1) nella prima colonna a sinistra (ETÀ) si individua l'età della persona a favore della quale deve essere calcolata l'attualizzazione (così detta
“capitalizzazione”) della somma periodica che verrà persa per un certo numero di anni “al momento della capitalizzazione”; 2) si determina (con una valutazione giuridica) quale sia il numero di anni futuri per i quali la somma non verrà percepita. Questo elemento è la
DURATA; 3) a partire dall'età individuata ci si sposta sulla tabella lungo la riga verso destra per tante colonne quanti sono il numero di anni da considerare in base al punto 2; 4)
l'incrocio tra la riga-età e colonna-durata individua il coefficiente numerico moltiplicativo;
5) il coefficiente va moltiplicato per l'importo annuo perso (definito, con terminologia finanziaria, come RENDITA).
La tabella è duplice perché i coefficienti sono diversi a seconda che il soggetto danneggiato sia un maschio o una femmina;
al giudice, spetta dunque soltanto la valutazione discrezionale circa l'importo del reddito annuo verosimilmente perduto.
Il documento accompagnatorio della tabella spiega che per liquidare il danno permanente bisogna moltiplicare il reddito annuale perduto per la durata in cui si verificherà la perdita. E la durata, si aggiunge, è pari all'età pensionabile meno l'età della vittima al momento della capitalizzazione.
In conclusione: il danno da incapacità lavorativa patito dalla signora va Pt_1 liquidato in via equitativa;
a base del calcolo va posto il reddito che presumibilmente avrebbe continuato a percepire qualora non fosse stata vittima di errore medico.
Pag. 56 di 68 Il reddito utile da prendere come riferimento a tal fine è quello che la medesima ritraeva dall'attività impiegatizia e prima che cessasse di svolgere tale attività che, come da documentazione in atti, era pari a € 24.119,72 nell'anno 2018 e a € 25.133,15 nell'anno 2019.
9.1.2. Quantificazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica.
Pertanto, nel caso di specie, ai fini della quantificazione del danno in questione, si ritiene di applicare le tabelle di capitalizzazione anticipata di una rendita del tribunale di
Milano aggiornate al 2024 in quanto, tra tutti i criteri sperimentati e sopra delineati, sono quelle che forniscono valori più attuali e quindi anche più “equi”, idonei, cioè, a garantire la giustizia del caso concreto.
Il primo dato utile da prendere in considerazione è l'età della persona al momento del fatto lesivo verificatosi a fine 2014 quando la signora aveva 44 anni. Nel caso di Pt_1 specie, tuttavia, anche se il fatto lesivo risale al 2014, la ha lasciato il lavoro Pt_1 implicante lo svolgimento di mansioni impiegatizie alla fine del 2020 e quindi l'età da prendere in considerazione è quella che la medesima aveva a tale data.
Tenuto conto che l'età pensionabile si raggiunge normalmente a 67 anni, occorre determinare lo scarto tra l'età pensionabile e l'età in cui è cessata l'attività lavorativa della signora e cioè anni 67 - anni 50 = anni 17. Pt_1
L'incrocio tabellare tra persona di sesso femminile di anni 50 e lo scarto lavorativo di
17 anni corrisponde al coefficiente numerico moltiplicativo 15,57 che va moltiplicato per l'importo annuo perso.
Prendendo a riferimento l'ultima retribuzione lorda, anno 2019, pari a € 25.133,15 si ottiene l'importo che segue: € 25.133,15 x 15,57 = € 391.323,146.
La cifra così ottenuta corrisponde ad una perdita della capacità lavorativa specifica pari al 100%.
Nel caso di specie, la perdita della capacità lavorativa specifica è stata stimata in misura del 15% e quindi occorre operare la corrispondente riduzione: € 391.323,146 x 15%
- € 58.698,47.
Pag. 57 di 68
9.2. Scomputo delle erogazioni a titolo di pensione di invalidità (così CP_3 detta compensatio lucri cum damno).
La signora sentita dal giudice all'udienza del 5.04.2024, ha dichiarato di Pt_1 essere percettrice, dal giugno 2022 di pensione di inabilità non più soggetta a CP_3 rivedibilità e di essere stata quindi riconosciuta dall'istituto invalida con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% ex articoli 2 e 12 della legge 30.03.1971 n. 118.
Trattasi di emolumento destinato a consentire alla signora di far fronte Pt_1 all'incidenza che ha avuto l'errore medico sulla sua capacità di produrre reddito al pari del corrispettivo sopra determinato a compensazione della “quota” del 15% di perdita della capacità di lavoro specifica che le è stata riconosciuta dai CC.TT.U.
La giurisprudenza prevede che l'indennizzo destinato a coprire il danno CP_3 patrimoniale, è cumulabile con il risarcimento del danno biologico perché non si è in presenza di poste omogenee in quanto quest'ultimo copre il danno non patrimoniale, cioè la lesione all'integrità psico-fisica della persona mentre l'ente previdenziale non risarcisce il danno alla salute ma il pregiudizio economico derivante dalla perdita della capacità di lavoro
(Cfr. Cass. 11657/2022 e ancor più di recente Cass. 6031/2025).
L'importo liquidato dall' a titolo di pensione di invalidità non va dunque CP_3 detratto dal risarcimento del danno biologico come chiarito dalla giurisprudenza della
Cassazione (cfr. Cass. 6031/2025) e quindi tra danno biologico ed emolumenti CP_3 non opera la compensatio lucri cum damno.
Il principio della compensatio lucri cum damno opera solo tra poste omogenee, ossia tra voci di danno della stessa natura.
La compensatio lucri cum damno può, invece, trovare applicazione per il danno patrimoniale da lucro cessante (la mancata capacità di guadagno) qualora sia prevista anche un'altra prestazione di natura patrimoniale, diversa da quella erogata dall' e che derivi CP_3 direttamente dal medesimo fatto illecito e così è per il danno da perdita della capacità lavorativa specifica.
Tra l'emolumento (pensione di invalidità) e il quantum liquidabile a titolo di CP_3 perdita della capacità lavorativa specifica vi è identità di finalità.
Pag. 58 di 68 Infatti, entrambi mirano a ristorare lo stesso identico pregiudizio, l'incidenza sulla capacità del soggetto di produrre reddito.
Dunque, sebbene obbligati siano due soggetti distinti, rispettivamente l' e CP_3 parte resistente opera la così detta compensatio lucri cum damno. CP_4
Parte resistente ha infatti domandato la riduzione del danno patrimoniale in misura proporzionale a quanto percepito dalla signora da parte dell' a titolo di Pt_1 CP_3 pensione di inabilità ex lege 30.3.1971, n. 118, in applicazione, appunto, della regola della compensatio lucri cum damno.
Vi è da dire che a fronte di richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti dell' avanzata dall' accolta dal giudice, non risulta che quest'ultima si sia resa CP_3 CP_4 parte diligente, come disposto nell'ordinanza, al fine di acquisire la documentazione dalla medesima richiesta.
Tuttavia, sulla base della documentazione in atti (vedasi verbale di riconoscimento dell'invalidità doc. 29 parte ricorrente) e della dichiarazione resa in udienza dalla ricorrente, sopra trascritta, è certo che la medesima oltre ad essere stata riconosciuta invalida risulti anche percettrice di pensione di invalidità che ha dichiarato essere pari, al momento CP_3 della dichiarazione, ad € 333 e in effetti, l'importo annuo della pensione di invalidità nel
2024, quando la relativa dichiarazione è stata resa, era di € 333,33.
La condotta inerte tenuta dall'A.O.U. che non ha dato seguito alla notifica del verbale di udienza per acquisire informazioni e importi dall' non può essere considerata CP_3 quale implicita rinuncia al diffalco delle somme eventualmente percepite a tale titolo dalla
Pt_1
Al contrario, sulla base della documentazione in atti e in ossequio al principio per il quale il risarcimento del danno deve essere integrale ma non può mai dar luogo ad una locupletazione, si deve tenere conto dell'emolumento per ricondurre ad equità la CP_3 liquidazione per come sopra operata.
In merito all'istituto della compensatio lucri cum damno si osserva quanto segue.
In realtà non vi è una norma espressa che ponga nel nostro ordinamento la regola della compensatio lucri cum damno, tuttavia, l'esistenza del principio e il fatto che lo stesso integri una vera e propria regola generale del diritto civile (salvo i casi espressamente esclusi dalla
Pag. 59 di 68 legge) si ricava da una pluralità di dati normativi - che sarebbe ultroneo menzionare in questa sede - essendo sufficiente limitarsi a richiamare il principio generale, già ricordato, per cui il danno non può mai costituire una fonte di lucro per il danneggiato.
Tale principio è anche detto “principio di indifferenza” perché, in teoria, per la vittima dovrebbe essere pecuniariamente indifferente non patire il danno ovvero patire il danno ma intascare il risarcimento. Si legge nella motivazione di Cassazione 16002/2024 che il fondamento di tutte le regole di liquidazione del danno è la “commisurazione del risarcimento al principio del danno effettivo”.
In precedenza, analogo principio era stato espresso da Cassazione 8062/2001 ove si legge “funzione tipica del risarcimento, qualunque ne sia la forma, è di porre il patrimonio del danneggiato nelle medesime condizioni in cui si sarebbe trovato se il fatto dannoso non si fosse prodotto” (cfr. Cass.
6856/1988 e Cass. 3352/1989; “Corollario della funzione è che il risarcimento non può creare in favore del danneggiato una situazione migliore di quella in cui si sarebbe trovato se il fatto dannoso non fosse avvenuto, immettendo nel suo patrimonio un valore economico maggiore della differenza patrimoniale negativa indotta dallo stesso” (Cass. 2281/1980 e Cass. 2047/1961).
Il principio di indifferenza comporta che ove dall'atto illecito siano derivati congiuntamente sia un danno sia un incremento patrimoniale, quest'ultimo dovrà essere scomputato dalla liquidazione definitiva.
In virtù di tale meccanismo, la determinazione del quantum debeatur risulta dalla somma algebrica delle conseguenze - così pregiudizievoli, come vantaggiose - causalmente derivate dal fatto illecito extracontrattuale o dall'inadempimento contrattuale.
Se, quindi, la catena causale scaturita dall'illecito dà origine non solo a conseguenze pregiudizievoli, ma anche a vantaggi, di questi ultimi si deve tener conto in “diffalco” dal risarcimento, onde non determinare un arricchimento “ingiusto” del danneggiato.
Lo schema ha natura “trilaterale”, nel senso che vede concorrere due rapporti bilaterali, tra il danneggiante e il danneggiato da un lato e tra il danneggiato e il soggetto tenuto a corrispondere il “beneficio collaterale” dall'altro.
Nulla quaestio, evidentemente, se il cumulo sia previsto o escluso dalla legge istitutiva del beneficio.
Il problema si pone nei casi di silenzio della legge.
Pag. 60 di 68 Il problema della compensatio si pone, nel caso di specie, tra il risarcimento del danno sub specie di danno da perdita della capacità lavorativa specifica e la pensione di invalidità erogata dall' ai sensi della legge 118/1971 ed è stato risolto in senso positivo dalla CP_3 giurisprudenza di legittimità la quale ha sentenziato che: “In caso di sinistro che comporti la perdita totale o parziale, temporanea o definitiva, della capacità lavorativa, il danneggiato non può cumulare la prestazione previdenziale che abbia eventualmente percepito (a titolo di indennità di malattia o di pensione di invalidità) con l'integrale risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, essendo entrambe le poste finalizzate al ristoro della lesione del medesimo bene della vita (vale a dire, la capacità di produrre reddito) sicché, nel caso in cui l'ente previdenziale abbia corrisposto a tale titolo un'indennità al danneggiato, di quest'importo si dovrà tenere conto nella liquidazione del pregiudizio posto, sul piano risarcitorio, a carico del danneggiante” (cfr. Cass. 18050/2019). E ancor più di recente: “In tema di danno patrimoniale patito dalla vittima di un illecito, dall'ammontare del risarcimento deve essere detratto il valore capitale dell'assegno di invalidità erogato dall' attese la funzione indennitaria assolta da tale emolumento e CP_3 la possibilità per l'ente previdenziale di agire in surrogazione nei confronti del terzo responsabile o del suo assicuratore. (Principio affermato in relazione all'assegno ordinario di invalidità corrisposto, ex art. 1 della l.
n. 222 del 12.06.1984, dall' alla vittima di un incidente stradale)” (cfr. Cass. 4734/2019). CP_3
Lo stesso principio vale, mutatis mutandis, per la pensione di inabilità erogata agli invalidi civili se maggiorenni e totalmente inabili al lavoro (art. 12, comma 1, l. 12.06.1984, n.
222) e cioè l'emolumento che viene in considerazione nel caso di specie.
Dagli atti - e per stessa espressa ammissione della ricorrente - si evince altresì che la signora percepisce dall' anche la pensione di reversibilità. Tuttavia, la Pt_1 CP_3 percezione di tale ulteriore emolumento è irrilevante ai fini dell'oggetto del presente giudizio per un duplice ordine di ragioni.
In primo luogo, perché l'attribuzione della pensione di reversibilità non trova né causa né occasione nella rilevata condotta di malpractice medica.
In secondo luogo, perché, quand'anche l'attribuzione della pensione di reversibilità fosse stata occasionata dalla fattispecie in esame, la compensazione non opererebbe comunque, in quanto la Cassazione, nell'occuparsi ex professo (cfr. Cass. S.U. 12564/2018) dei rapporti tra la compensatio lucri cum damno e pensione di reversibilità, ha escluso che quest'ultima dia luogo al diffalco sentenziando che: “Dal risarcimento del danno patrimoniale patito
Pag. 61 di 68 dal familiare di persona deceduta per colpa altrui non deve essere detratto il valore capitale della pensione di CP_ reversibilità accordata dall' al familiare superstite in conseguenza della morte del congiunto, trattandosi di una forma di tutela previdenziale connessa ad un peculiare fondamento solidaristico e non geneticamente connotata dalla finalità di rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell'illecito del terzo.
Va quindi rigettata la richiesta avanzata dalla resistente, per altro per la prima volta in sede di udienza di precisazione delle conclusioni del 3.10.2025, come risulta dal verbale della stessa, di scomputare dal dovuto non solo la pensione di inabilità ma anche quella di reversibilità.
Quindi, dal danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavorativa specifica, come sopra quantificato, deve essere detratta solo la somma già percepita dalla signora a titolo di pensione di invalidità e quella che dovrà essere ancora percepita. Pt_1
Per procedere al diffalco, si deve operare un distinguo tra gli importi già riscossi e quelli ancora da riscuotere in futuro.
Il totale dell'importo percepito ad oggi dalla a titolo di pensione di inabilità è Pt_1 pari a € 16.504,81 (anno 2022 a partire dal mese di giugno 2022, rata mensile € 291,69 x 7 =
€ 2.041,69; anno 2023, rata mensile € 313,91 x 13 = € 4.080,83; 2024, rata mensile € 333,33 x
13 = € 4.333,29; anno 2025, rata mensile € 336 x 9 (fino al 30.09.2025 compreso) = € 3.024).
Ciò in quanto, non avendo parte resistente dato seguito al sia pur autorizzato ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti dell' il calcolo va effettuato sulla base CP_3 delle dichiarazioni rese dalla signora che, appunto, ha dichiarato di percepire tale Pt_1 emolumento dal giugno 2022.
Da precisare che la pensione di invalidità viene erogata per 13 mensilità e subordinatamente a determinate condizioni reddituali. Evidentemente, nel caso della signora tali condizioni reddituali ricorrono. Infatti, come da comunicazione di variazione Pt_1 del reddito (prodotta in atti dalla difesa della ricorrente con nota di deposito datata
12.12.2024 con allegato modello unico persone fisiche anno 2024 riferito ai redditi dell'anno
2023) il reddito della signora nell'anno 2023 ammontava a € 16.840 (comprensivo Pt_1 della pensione di invalidità oltre che dell'unico altro emolumento che la medesima ha
Pag. 62 di 68 dichiarato e documentato di percepire e costituito dalla pensione di reversibilità) quando il rateo della pensione di invalidità ammontava a € 313,91 mensili.
Gli importi erogandi dall' a titolo di pensione di invalidità vita natural durante CP_3 devono essere capitalizzati, al pari di quanto operato per il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica.
L'età media della vita per le persone di sesso femminile nel 2014 (e cioè alla data del fatto) tenuto conto delle tavole di mortalità I.S.T.A.T. della popolazione residente (la signora risiede a Fano in provincia di Pesaro e Urbino) era pari ad anni 86,262. Pt_1
L'importo della pensione di invalidità per il presente anno 2025 è pari a € 336 da moltiplicarsi per 13, numero delle mensilità per le quali la stessa viene erogata e quindi € 336
x 13 = € 4.368.
Importo annuo da moltiplicarsi, sempre sulla base delle già richiamate tabelle milanesi per la capitalizzazione delle rendite, per il coefficiente di capitalizzazione 24,50 che si ottiene dall'incrocio tra anni 55 (età attuale della signora e il numero di anni residui (86,262 Pt_1
- 55 = 31,262, arrotondato a 31) che le resterebbero da vivere secondo l'aspettativa di vita futura (86,262 anni), quindi: € 4.368 x 24,50 = € 107.006,72. CP_5
Da un lato, quindi, la pensione di invalidità già percepita si atteggia come anticipazione del danno futuro che la parte resistente dovrà risarcire, mentre, da altro lato, gli ulteriori importi della pensione che saranno percepiti si atteggiano come fattore di riduzione del danno risarcibile, in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno.
Come detto, il risarcimento per danno futuro dovuto dalla parte resistente alla signora
è pari a € 58.698,47. Pt_1
Alla data del 30.09.2025 ella ha già percepito dall' la somma di € 16.504,81. CP_3
La medesima inoltre percepirà, in futuro, a titolo di pensione, come sopra calcolata, €
107.006,72.
All'importo di € 58.698,47 va quindi sottratto quello di € 123.511,53, pari alla somma di € 16.504,81 - già percepita dal giugno 2022 - ed € 107.006,72, che saranno percepite nel corso della vita, con un risultato negativo.
Pag. 63 di 68 Ciò sta a significare che il danno futuro subito dalla deve ritenersi Pt_1 interamente assorbito da quanto ella ha già percepito dall' a titolo di pensione di CP_3 inabilità e da ciò che, al medesimo titolo, ella percepirà fino al termine dei suoi anni.
L'operatività del principio della compensatio lucri cum damno comporta che un danno futuro sussiste in astratto, ma non in concreto, poiché la perdita patrimoniale futura è già riequilibrata dalle attribuzioni previdenziali passate e future.
In conclusione, difetta una perdita patrimoniale effettiva, e dunque un danno risarcibile, ai sensi dell'art. 1223 c.c., con conseguente necessario rigetto della domanda.
9.3. Spese mediche, spese per viaggi e per C.T.P.
La valutazione della congruità delle spese mediche è stata rimessa ai CC.TT.U. i quali hanno escluso, sulla base della documentazione in atti, che siano previste e/o prevedibili spese sanitarie future. Quanto alle spese sostenute e documentate hanno ritenuto liquidabili quelle relative a visite specialistiche e a spese di trasporto per € 409 nonché, anche se non si tratta di spese sanitarie per diagnosi e cura, le spese per la consulenza tecnica di parte
(C.T.P.) pari a € 3.660 per un totale riconosciuto dai CC.TT.U. di € 4.096.
All'importo di € 409 per spese relative a visite specialistiche e per spese di trasporto si giunge sommando gli esborsi di cui alle fatture contenute nel documento 23 in atti: visita endocrinologica, fattura del 31.10.2025, € 102; visita otorino, fattura 23.02.2016, € 142; visita cardiologica + ECG + ecocardio del 19.10.2017, € 152, per un totale di € 396; la differenza €
409 - € 396 = € 13 viene liquidata per spese di trasporto per come conteggiate dai CC.TT.U. in luogo della diversa somma di € 1.058,35 domandata a tale titolo, comprese spese di pernottamento, da parte ricorrente a pag. 18 delle proprie note conclusive, non avendo parte ricorrente meglio dettagliato tali spese né dimostrato in alcun modo che vi sia un nesso di causalità diretto tra tali spese e la malattia e non essendo compiuto del giudice scandagliare i documenti (collazionati tutti indistintamente in un unico file identificato come documento
23 appunto) senza che le parti ne abbiamo previamente e in modo chiaro illustrato contenuto e funzione rispetto alle richieste che vengono formulate.
All'importo di € 3.660 per perizie medico legali si giunge sommando le ricevute e le fatture di cui al già richiamato documento 23 di parte ricorrente (€ 610, I.V.A. compresa,
Pag. 64 di 68 fattura n. 60 del 22.04.2018 dott. € 610, I.V.A. compresa, ricevuta n. 39 Persona_8 del 12.12.2018 dott. € 610, I.V.A. compresa, fattura n. 391 del 6.07.2020 Persona_9
Per_ dott. (spesa ritenuta non liquidabile dai CC.TT.U. per non essere la relativa perizia versata agli atti del giudizio) e € 1.830, I.V.A. compresa, ricevuta n. 1 del 18.01.2023 dott.
Persona_9
Tuttavia, poiché all'importo riconosciuto a titolo di spese per consulenze di parte indicato dai CC.TT.U. in complessivi € 3.660 si giunge solamente ricomprendendovi anche Per_ la consulenza del dott. (di cui non è presente agli atti alcuna relazione), la somma in concreto liquidabile va rettificata ed è pari non ad € 3.660 ma ad € 3.660 - € 610 e quindi per spese di consulenza di parte è possibile liquidare la somma di € 3.050, al netto della spesa Per_ sostenuta per il dott. e non la diversa somma di € 8.540, come invece domandato da parte ricorrente a pag. 18 delle proprie note conclusive, non essendo stata provata la maggior somma pretesa a tale titolo.
Sono poi dovute le spese postali per l'invio di numero 3 raccomandate di diffida e messa in mora inoltrate in via stragiudiziale alla controparte (compreso il medico e la compagnia assicurativa, sebbene non evocati nel presente giudizio) pari a € 10,65 x 3 = €
31,95.
Il danno patrimoniale per le causali di cui sopra ammonta quindi a complessivi €
3.490,95.
10. Regolamentazione delle spese di lite.
In questa sede devono essere liquidate le spese dell'accertamento tecnico preventivo e della presente fase di merito.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
10.1. Liquidazione delle spese del presente giudizio di merito.
Lo scaglione al quale fare riferimento è quello previsto per le cause di valore pari al decisum, parametri medi (art. 4 D.M. 55/2014 “il giudice tiene conto dei parametri medi di cui alle tabelle allegate”) non essendovi ragioni per discostarsi dagli stessi, oltre accessori di legge, contributo spese generali ex art. 13, comma 10, L. 31.12.2012 n. 247 nella misura del 15%,
Pag. 65 di 68 C.P.A. 4% e I.V.A. 22% o nella diversa misura dovuta per legge al momento del pagamento, se e in quanto dovuta, oltre anticipazioni per spese esenti ex art. 15 d.P.R. 26.10.1972 n. 633, per complessivi € 1.713 di cui € 1.686 per contributo unificato ed € 27 per la marca per l'iscrizione a ruolo, nonché spese di registrazione e successive occorrende.
La parte inizialmente ammessa al patrocinio a Spese dello Stato in via anticipata e provvisoria con delibera del competente consiglio dell'ordine degli avvocati di AN del
28.11.2023, successivamente ha comunicato di aver superato il limite di reddito nell'anno
2023 (cfr. comunicazione prodotta in atti dalla difesa della ricorrente il 12.12.2024 con allegato modello unico persone fisiche anno 2024 riferito ai redditi dell'anno 2023).
Pertanto, le spese non devono essere pagate allo Stato, ma alla parte ricorrente.
10.2. Liquidazione delle spese del giudizio di A.T.P. (R.G. n. 4013/2021 trib.
AN).
L'accertamento tecnico preventivo ha restituito un esito pienamente favorevole per la ricorrente, a carico della quale è stato riscontrato l'errore medico.
In applicazione del principio della soccombenza la parte resistente va quindi condannata al pagamento delle spese legali, costituite dai compensi professionali e dalle spese della consulenza tecnica.
Lo scaglione al quale fare riferimento è quello previsto per le cause di valore indeterminabile di complessità media, parametri medi (art. 4 D.M. 55/2014 “il giudice tiene conto dei parametri medi di cui alle tabelle allegate”) non essendovi ragioni per discostarsi dagli stessi, oltre accessori di legge, contributo spese generali ex art. 13, comma 10, L. 31.12.2012
n. 247 nella misura del 15%, C.P.A. 4% e I.V.A. 22% o nella diversa misura dovuta per legge al momento del pagamento, se e in quanto dovuta, oltre anticipazioni per spese esenti ex art. 15 d.P.R. 26.10.1972 n. 633, per complessivi € 286 di cui € 259 per contributo unificato ed €
27 per la marca per l'iscrizione a ruolo, nonché spese di registrazione e successive occorrende, oltre il rimborso del compenso liquidato ai CTU nella fase di ATP, pari a €
4.000, oltre accessori (con decreto del 7.6.2023).
10.3. Liquidazione delle spese di C.T.U.
Pag. 66 di 68 Anche le spese di C.T.U. rientrano nel novero delle spese processuali e quindi anche alle stesse si applica la regola della soccombenza di cui all'art. 91, primo comma, c.p.c.
In questa sede i compensi dei CCTTUU vengono poste, nei rapporti interni, definitivamente a carico di parte resistente, fatta salva la responsabilità solidale di tutte le parti nei confronti dei CC.TT.U.
La giurisprudenza della Cassazione, infatti, è ormai costante nell'affermare che anche qualora l'onere della corresponsione del compenso del C.T.U. venga posto a carico di una delle parti ciò non esclude la natura solidale del debito nei confronti dell'ausiliario
(l'eventuale ripartizione del compenso tra le parti rileva, infatti, solo ai fini del rapporto interno tra le stesse e quindi ai fini del regresso, ma non anche nei confronti del C.T.U.) e questo perché la prestazione del C.T.U. è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti.
P.Q.M.
1) accerta la responsabilità contrattuale dell' Controparte_9 nella causazione del danno per cui è causa;
[...]
2) accerta che il danno complessivamente subito a titolo di danno non patrimoniale da quale conseguenza immediata e diretta della condotta posta in essere dalla Parte_1 dall' è pari a complessivi € 333.682 (danno biologico temporaneo, danno biologico CP_4 permanente, danno morale e danno da perdita di chance di sopravvivenza) come liquidato in parte motiva;
3) per l'effetto, condanna la A.O.U. a pagare a la somma di € 333.682, Parte_1 somma già rivalutata, oltre interessi compensativi al tasso legale dal 25 novembre 2015 sino alla pubblicazione della sentenza, da calcolarsi come indicato in parte motiva;
oltre ulteriori interessi corrispettivi al tasso legale ex art. 1282 c.c., dalla data di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;
4) accerta che il danno complessivamente subito a titolo di danno patrimoniale da
[...]
quale conseguenza immediata e diretta della condotta posta in essere dalla Pt_1 dall'A.O.U. è pari a € 3.490 come liquidato in parte motiva;
5) per l'effetto, condanna la A.O.U. a pagare a la somma di € 3.490, oltre Parte_1 interessi al tasso legale decorrenti dalla data di ciascun esborso;
Pag. 67 di 68 6) condanna la A.O.U. a pagare le spese processuali sostenute da in questo Parte_1 giudizio liquidate nella somma di € 22.457,oltre accessori di legge, contributo spese generali ex art. 13, comma 10, L. 31.12.2012 n. 247 nella misura del 15%, C.P.A. 4% e I.V.A. 22% o nella diversa misura dovuta per legge al momento del pagamento, se e in quanto dovuta, oltre anticipazioni per spese esenti ex art. 15 d.P.R. 26.10.1972 n. 633, per complessivi €
1.713, nonché spese di registrazione e successive occorrende;
7) condanna altresì la A.O.U. a pagare le spese processuali sostenute da Parte_1 per il procedimento di A.T.P. ex art. 696-bis c.p.c. (R.G. n. 4013/2021 trib. AN) liquidate nella somma di € 3.442 oltre accessori di legge, contributo spese generali ex art. 13, comma 10, L. 31.12.2012 n. 247 nella misura del 15%, C.P.A. 4% e I.V.A. 22% o nella diversa misura dovuta per legge al momento del pagamento, se e in quanto dovuta, oltre anticipazioni per spese esenti ex art. 15 D.P.R. 26.10.1972 n. 633, per complessivi € 286, e rimborso delle spese sostenute per i CTU pari a € 4.000, oltre accessori;
8) pone definitivamente le spese di C.T.U. del presente giudizio di merito a carico della
A.O.U.
Ordina al cancelliere di comunicare la sentenza alle parti.
AN, 29 ottobre 2025. La giudice
LL TT
Pag. 68 di 68
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della giudice LL TT, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. R.G. 6090/2023 promossa da
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
TI BE ed elettivamente domiciliata nello studio del nominato difensore, come da procura redatta su foglio separato, depositato telematicamente e sottoscritto con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, terzo periodo, c.p.c., da ritenersi in calce al ricorso iscritto a ruolo il 28.11.2023, ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato con delibera del consiglio dell'ordine degli avvocati di AN del
27.11.2023 (istanza depositata il 22.11.2023 da intendersi come rinunciata a fronte della dichiarata variazione del reddito depositata il 12.12.2024)
RICORRENTE contro
(C.F. e P. I.V.A.: Controparte_1
in persona del direttore generale e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Locatelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del nominato difensore, come da procura redatta su foglio separato, depositato telematicamente e sottoscritto con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, terzo periodo, c.p.c., depositata unitamente alla comparsa di risposta in data 19.01.2024
RESISTENTE
Pag. 1 di 68 Oggetto: responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
Conclusioni: precisate all'udienza del 3.10.2025.
- PER PARTE RICORRENTE, come da note conclusive depositate in data
12.09.2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di AN, ogni contraria, eccezione, produzione e deduzione reietta, accertata
l'esclusiva responsabilità dell' (già Controparte_1 [...]
) in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., con sede in Torrette - AN (AN), Via Conca n. 71 (P.Iva ) pec: P.IVA_1
nella causazione dei sinistri descritti in narrativa, per l'effetto condannare la stessa Email_1 azienda al risarcimento integrale dei danni tutti occorsi alla , così come descritti in narrativa Parte_1
e quantificati, ovvero nella complessiva somma di €1.787.909,50 a titolo di danno biologico e morale e perdita di chance, oltre ad € 14.318,88 a titolo di danno patrimoniale emergente, oltre infine ad €
427.263,55 a titolo di danno patrimoniale per lucro cessante per perdita della capacità lavorativa del 100% ovvero nelle maggiori o minori somme che risulteranno dall'eventuale ulteriore istruttoria, anche a seguito di supplemento e/o integrazione CTU, oltre alla refusione integrale delle spese documentate.
Constatato temerario ai sensi dell'art. 96 c.p.c., il comportamento processuale dell' resistente, CP_1 condannare la stessa al risarcimento dei danni da ritardo anche connessi ai notori stress e disagi che comportano le azioni giudiziarie, e dunque alla corresponsione di una somma in favore della somma Pt_1 che l'Ill.mo Tribunale vorrà liquidare anche in via equitativa.
Voglia, inoltre, Ill.mo Tribunale adito, riconoscere il pregiudizio ulteriore cagionato alla sia Parte_1 rispetto al danno biologico, sia rispetto al danno morale soggettivo, per aver la menomazione subita comportato un pregiudizio ascrivibile alla personalità dell'individuo tutelabile ai sensi dell'art. 2 Cost. quale conseguenza dell'aver subito in modo vigile e cosciente la lesione, derivante da sinistro iatrogeno, alla propria integrità fisica e temere tutt'oggi per la propria vita (con aspettativa largamente inferiore alla vita media), danno che potrà essere commisurato anche in via equitativa.
Il tutto con rivalutazione ex DM 105 /2023 ed interessi legali sulle somme devalutate dal 6.11.2014 ed annualmente rivalutate sino al dì dell'effettivo soddisfo (Cass. SSUU. n° 1712/1995, ribadita da Cass. ord. n° 15856/2019), con vittoria di spese, funzioni ed onorari anche dell'espletato accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c (R.G. 4013/2021 Tribunale di AN)”.
- PER PARTE RESISTENTE, come da note conclusive datate 11.09.2025:
Pag. 2 di 68 “NEL MERITO: respingersi ogni avversa domanda, da chiunque formulata, in quanto infondata in fatto e in diritto, mandandosi conseguentemente assolta l' resistente da ogni avversa pretesa;
CP_1
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accertato nesso di causa tra la condotta dell' resistente e i danni lamentati CP_1 dalla controparte, nonché di sussistenza di colpa professionale in capo ai sanitari dell'Ente, mantenersi
l'obbligazione in via strettamente proporzionale al grado accertato di responsabilità, tenuto conto delle condizioni pregresse della paziente e delle patologie di cui la stessa soffriva;
elementi tutti da valutarsi con ricorso a criteri tecnici e di prova rigorosi, con limitazione del risarcimento ai soli cespiti e alle percentuali direttamente riconducibili a causa iatrogena e alle condotte dei sanitari dell' resistente, in via CP_1 strettamente proporzionale al grado accertata di responsabilità e ai reali danni subiti dal ricorrente, in ogni caso radicalmente ridimensionandosi le avverse pretese;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Indice:
1. Svolgimento del processo.
2. Assolvimento della condizione di procedibilità.
3. La vicenda clinica della signora Parte_1
4. Gli inadempimenti contestati da parte della ricorrente ai sanitari che hanno avuto in cura la signora Parte_1
5. La posizione dell'azienda ospedaliera.
6. Inquadramento della fattispecie: la disciplina applicabile al caso di specie, la natura giuridica della responsabilità, nesso di causalità e riparto dell'onere della prova.
6.1. Applicabilità della c.d. Legge BA del 2012. Responsabilità di natura contrattuale.
6.2. Il duplice nesso di causalità.
6.3. Onere della prova.
6.4. La diligenza richiesta.
Pag. 3 di 68
7. Gli esiti delle consulenze tecniche d'ufficio e i profili di responsabilità imputabili all'A.O.U.
8. Danni non patrimoniali.
8.1. Danno biologico temporaneo.
8.2. Danno biologico permanente e danno morale. Non applicabilità retroattiva della
T.U.N.
8.3. Riconoscimento degli interessi compensative del danno da ritardo.
8.4. Danno da perdita di chance di sopravvivenza.
8.4.1 L'elaborazione giurisprudenziale.
8.4.2. la liquidazione del danno da perdita di chance nel caso di specie.
8.5. Il pregiudizio non patrimoniale ulteriore domandato dalla signora Pt_1
9. Danni patrimoniali.
9.1. Danno futuro da lucro cessante: perdita della capacità lavorativa specifica.
9.1.1. Applicazione delle tabelle di capitalizzazione anticipata di una rendita pubblicate dal tribunale di Milano il 26 maggio 2023.
9.1.2. Quantificazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica.
9.2. Scomputo delle erogazioni a titolo di pensione di invalidità (così detta CP_3 compensatio lucri cum damno).
9.3. Spese mediche, spese per viaggi e per C.T.P.
10. Regolamentazione delle spese di lite.
10.1. Liquidazione delle spese del presente giudizio di merito.
10.2. Liquidazione delle spese del giudizio di A.T.P. (R.G. n. 4013/2021 trib.
AN).
10.3. Liquidazione delle spese di C.T.U.
1. Svolgimento del processo.
Con ricorso ex art. 8 legge 8.03.2017 n. 24 ed ex art. 281-decies c.p.c., ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione di udienza, ha Parte_1 convenuto in giudizio l' Controparte_1
Pag. 4 di 68 (d'ora in poi, per brevità, anche solo chiedendo il risarcimento di tutti i CP_1 CP_4 danni dalla medesima subiti a causa dell'asserita malpractice medica imputata alla resistente.
L'A.O.U. si è costituita regolarmente e tempestivamente in giudizio negando qualsivoglia responsabilità in capo alla stessa e ha quindi chiesto il rigetto della domanda poiché infondata in fatto e in diritto.
Il presente giudizio è stato preceduto dall'espletamento di ricorso per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696-bis c.p.c. svoltosi sempre dinanzi a questo tribunale, R.G. n. 4013/2021, nel corso del quale ai consulenti nominati - dott. (medico legale) e dott. (specialista in chirurgia Persona_1 Persona_2 generale) - sono stati posti i seguenti quesiti:
1) dica il CTU, previo esame della documentazione ed esame obiettivo della paziente, quali siano i danni riportati da a seguito degli interventi chirurgici di tiroidectomia del 06.11.2014 e Parte_1
25.11.2015;
2) accerti il CTU se gli interventi chirurgici siano stati lege artis eseguiti e conformi alle linee guida all'epoca vigenti ed, in caso contrario, dica il CTU quale sia l'imperizia nella esecuzione e la difformità dalle citate linee guida;
3) accerti la durata di inabilità temporanea assoluta e di quella parziale conseguiti dalla paziente a seguito dei plurimi interventi e dica se il ritardo nell'esecuzione della tiroidectomia radicale abbia inciso ed in che percentuale sulla perdita di chances e di guarigione di;
Parte_1
4) accerti gli esiti di carattere permanente incidenti sull'integrità psicofisica della perizianda e ne valuti la percentuale;
5) dica il CTU quali sono i danni estetici per la necessità di reinterventi nel medesimo sito chirurgico;
6) accerti l'incidenza dei postumi permanenti sulla capacità lavorativa e sul fare areddituale della perizianda valutandole percentualmente;
7) verifichi il CTU la congruità delle spese mediche ed inerenti documentate, anche con riferimento a quelle prevedibili e/o ancora da sostenere.
L'esito dell'ATP è stato acquisito al processo e, su istanza ex art. 210 c.p.c., avanzata dalla difesa di parte resistente, è stato ordinato all' di fornire informazioni relative CP_3 all'importo della pensione di invalidità riconosciuto alla ricorrente e i ratei Parte_1 fino ad oggi pagati.
Pag. 5 di 68 Nel corso dell'istruttoria, dopo l'infruttuosa formulazione di una prima proposta conciliativa non accettata dal resistente, “tenuto conto degli esami clinici e strumentali successivamente eseguiti dalla signora dopo il mese di maggio 2023 (depositati al doc. n. 15 e con chiavetta Parte_1
USB)” i CC.TT.U. già nominati in sede di accertamento tecnico preventivo sono stati chiamati a chiarimenti ponendo i seguenti ulteriori quesiti:
“- precisino se il ritardo nell'esecuzione della tiroidectomia radicale ha inciso e in che percentuale sulla perdita di chance di vivere più a lungo o di sopravvivere ovvero sulla perdita di chance di vivere meglio (quesito in merito al quale gli stessi CTU hanno dichiarato di non poter rispondere a maggio 2023 (pag. 58 della relazione), in quanto al momento del deposito della precedente relazione non erano in possesso di una completa stadiazione della malattia;
- alla luce di quanto dichiarato dalla signora in udienza, anche in merito al problema alla vista e Pt_1 alle cause delle sue dimissioni dal lavoro, precisino l'incidenza sulla capacità lavorativa specifica che ha avuto il maggior danno alla salute, subito per effetto dell'inadempimento imputabile ai sanitari”.
Su istanza di parte ricorrente, “all'esito dell'integrazione della CTU, tenuto conto di quanto evidenziato dai CTU in sede di accertamento tecnico preventivo e di quanto precisato in sede di integrazione, tenuto altresì conto della progressione nel tempo delle conseguenze dannose (metastasi) in capo a parte ricorrente” alla luce dei chiarimenti già forniti dai CC.TT.U., e dopo aver formulato seconda proposta conciliativa, non accettata dal resistente, è stato posto ai CC.TT.U. ulteriore quesito volto a fornire “una quantificazione aggiornata e complessiva del danno biologico già accertato nell'elaborato peritale del 23.5.23, in quanto il danno biologico inizialmente accertato non teneva in considerazione la comparsa di metastasi polmonari, accertate e refertate solo successivamente;
ove ritenuto opportuno, procedano a visitare nuovamente la signora . Parte_1
All'esito la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Assolvimento della condizione di procedibilità.
La presente controversia verte in materia di responsabilità medica, materia per la quale, ai sensi dell'art. 8 della legge 8.03.2017 n. 24 e anche dell'art. 5, primo comma, del decreto legislativo 4.03.2010 n. 28 e s.m.i. il legislatore ha previsto, quale condizione obbligatoria di procedibilità l'esperimento, in alternativa, della procedura di mediazione o dell'accertamento tecnico preventivo ai fini della composizione della lite ex art. 696-bis c.p.c.
Pag. 6 di 68 Parte ricorrente ha ritenuto di far precedere il presente contenzioso dal ricorso ex art. 696-bis
c.p.c. e quindi la condizione di procedibilità è stata assolta.
3. La vicenda clinica della signora Parte_1
La difesa di parte ricorrente ha rappresentato che:
- nel novembre 2014 è stata sottoposta, presso il Dipartimento di Chirurgia Parte_1
Generale e Specialistica dell'Azienda Ospedaliera-Universitaria Ospedali Riuntiti “Umberto
I- G.M. Lancisi- Salesi” di Torrette di AN, ad “intervento di emitiroidectomia sinistra” eseguito dal dott. Persona_3
- nel novembre 2015, la paziente è stata nuovamente ricoverata e sottoposta ad altro intervento chirurgico, eseguito sempre dal dott. questa volta di “…emitiroidectomia Persona_3 dx di radicalizzazione, linfoadenectomia del comparto centrale e asportazione di nodulo ripetitivo sulla cicatrice chirurgica…”;
- la diagnosi istologica del 9.12.2015 ha rilevato “nell'ipoderma un focolaio di carcinoma papillifero
...”;
- nel gennaio 2016 la signora ha iniziato a seguire un lungo percorso di follow-up Pt_1 presso il Policlinico S. Orsola di Bologna con radioterapia metabolica mediante somministrazione di Iodio 131 a scopo adiuvante;
- nel 2018 la paziente è stata sottoposta, presso il nosocomio bolognese, ad agoaspirato della lesione che ha evidenziato “….quadro immunomorfologico compatibile con metastasi da carcinoma papillare di verosimile origine tiroidea…” e, quindi, sottoposta a intervento di “..asportazione del nodulo sottocutaneo insieme ad ampia porzione della fascia e dei tessuti profondi…”;
- nei mesi seguenti sono seguiti numerosi controlli, visite specialistiche e consulenze radioterapiche;
- ad un certo punto la signora ha iniziato a vedere doppio, ciò le ha impedito di Pt_1 recarsi al lavoro in autonomia;
in un primo periodo si è fatta accompagnare al lavoro da terze persone, successivamente, a causa della diplopia che le veniva diagnosticata nel settembre
2020 dalla dott.ssa del reparto di oncologia dell'ospedale di Pesaro, è stata costretta a Per_4 dimettersi dal lavoro;
Pag. 7 di 68 - la ricorrente, a causa di recidive e, in particolare, per l'evidenza di secondarismi polmonari,
è costretta, ancora oggi, a sottoporsi ad esami strumentali, clinici e visite specialistiche, a terapia con Iodio 131 e a trattamenti radioterapici, in considerazione del fatto che la patologia tumorale iniziale, non diagnosticata tempestivamente con stadiazione, è progredita nonostante i plurimi interventi emendativi successivi che si sono rivelati tardivi;
- la signora è divenuta vera e propria paziente oncologica (la stadiazione della Pt_1 malattia ad oggi è di livello IV);
- nel 2018 la commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile di Pesaro ha riconosciuto alla ricorrente “un'invalidità con una riduzione della capacità lavorativa prima del 67%, poi nel giugno 2022 del 100% e riconfermata nel mese di maggio 2024, non essendo la ricorrente in grado di svolgere proficuamente alcuna attività lavorativa a causa della sua grave patologia”.
4. Gli inadempimenti contestati da parte della ricorrente ai sanitari che hanno avuto in cura la signora Parte_1
Alla luce della vicenda clinica della signora per come sopra riportata, la Pt_1 paziente ha lamentato tutta una serie di condotte (attive/omissive) dei sanitari che l'hanno avuta in cura e, segnatamente:
- mancata esecuzione di una ecografia della tiroide durante l'intervento;
- non totalizzazione immediata della tiroide ovvero mancata corretta determinazione dell'estensione del tumore della tiroide e delle sue metastasi allo scopo di formulare prognosi e terapia della malattia che, stando alle condizioni della paziente, avrebbero dovuto condurre all'asportazione completa e non solo parziale;
- asportazione delle paratiroidi, pur non essendovene alcuna indicazione chirurgica, quindi non necessaria e sebbene fosse concretamente possibile isolare le paratiroidi dalle porzioni di tessuto asportate e da asportarsi;
L'incauta e imperita condotta medica di cui sopra avrebbe comportato l'estendersi della patologia tumorale tanto da rendersi necessario sottoporsi all'ulteriore intervento del
2015 e tanto che le metastasi hanno finito per estendersi anche ai polmoni nonché
l'accennata diplopia.
Pag. 8 di 68 Dalla lamentata malpractice medica, secondo parte ricorrente, tenuto conto non solo di quanto argomentato e allegato in citazione ma anche nella memoria conclusionale, sarebbero derivati alla signora danni di natura patrimoniale e non patrimoniale. Pt_1
Quanto ai danni non patrimoniali essi consisterebbero in:
- un danno biologico differenziale del 55% (differenziale) dal 15% al 70% pari ad €
844.108,62;
- un danno morale nella misura del 45% pari a € 379.848,88;
- un danno da perdita di chance del 50% pari a € 563.952,00; per un danno non patrimoniale complessivo di € 1.787.909,50.
Quanto ai danni patrimoniali essi consisterebbero in:
- spese per visite specialistiche, trasporto e pernottamento € 1.058,35;
- spese di C.T.U. liquidate dal Tribunale di AN € 4.400,00;
- spese di C.T.P. sostenute € 8.540,00;
- spese esenti (contributo unificato, marche per copie autentiche giudizio di A.T.P., etc.
€ 320,53) per complessivi € 14.318,00.
Al danno patrimoniale di cui sopra deve aggiungersi il danno patrimoniale da lucro cessante derivante dal fatto che, a causa delle proprie condizioni di salute, la medesima sarebbe stata costretta, nel novembre 2020, a dimettersi dal lavoro di impiegata.
Tale danno, considerate le retribuzioni annue percepite dalla nel 2018 (€ Pt_1
24.119,72) e nel 2019 (€ 25.133,15) tenuto conto che attualmente la signora Pt_1 percepisce solo la pensione di invalidità e la pensione di reversibilità, darebbe luogo ad una perdita economica patrimoniale di circa € 427.263,55 “in considerazione dell'età pensionabile (anni
67) non raggiunta oltre rivalutazione e T.F.R. non percepito”. CP_5
Detto danno da perdita della capacità lavorativa specifica dovrà essere calcolato secondo i “Barème di capitalisation 2022” essendo ormai divenuti obsoleti Parte_2
i criteri di cui al R.D. n. 1403 del 1922.
Nelle conclusioni, parte ricorrente ha altresì richiesto liquidarsi “il pregiudizio ulteriore cagionato alla sia rispetto al danno biologico, sia rispetto al danno morale soggettivo, per Parte_1 aver la menomazione subita comportato un pregiudizio ascrivibile alla personalità dell'individuo tutelabile ai
Pag. 9 di 68 sensi dell'art. 2 Cost. quale conseguenza dell'aver subito in modo vigile e cosciente la lesione, derivante da sinistro iatrogeno, alla propria integrità fisica ed aver temuto per la propria vita, danno che potrà essere commisurato anche in via equitativa”.
5. La posizione dell'azienda ospedaliera.
La A.O.U., nonostante le conclusioni cui sono pervenuti i CC.TT.U. al termine del procedimento ex art. 696-bis c.p.c., che affermano sussistere una responsabilità da malpractice medica in capo alla struttura (come si dirà meglio nel prosieguo) ha negato qualsivoglia responsabilità in capo ai sanitari dell'Azienda rispetto alle censure formulate dalla ricorrente.
In sintesi, e per quanto di interesse in questa sede, l' CP_4
- nega che vi fossero i presupposti per un'asportazione totale della tiroide e fonda tale argomento sul fatto che a seguito dell'intervento di emitiroidectomia del 2014, il pezzo esaminato dall'anatomopatologo risultò contenere un unico nodulo identificabile in “tumore tiroideo ben differenziato di incerto potenziale maligno”;
- null'altro di patologico fu descritto nel referto, dovendosi dunque ritenere che null'altro di patologico fosse presente in quel momento;
- il lobo destro della tiroide rimosso nel 2015 in sede di radicalizzazione è risultato negativo per patologia tumorale;
- la recidiva di carcinoma si è manifestata attraverso un piccolo nodulo localizzato nell'ipoderma;
- tutti i sopra riportati fatti lasciano ritenere che sia poco probabile una mancata eradicazione dovuta a una non rapida totalizzazione;
- pur volendosi, solo in astratto, ipotizzare la sussistenza di imprecisioni nella condotta sanitaria dell' le stesse non sono valse a mutare l'esito della patologia neoplastica CP_4 riscontrata non potendo ritenersi configurato un valido nesso di causalità tra la condotta censurata e i danni lamentati;
- i CC.TT.U. avrebbero evidenziato le carenze dei sanitari senza premurarsi di specificare le ragioni per le quali le stesse sarebbero state causalmente rilevanti rispetto al progredire della patologia di cui la paziente era portatrice;
- parte ricorrente non avrebbe assolto all'onere della prova sulla medesima gravante.
Pag. 10 di 68 Quanto sopra in punto di an.
Con riferimento al quantum, l'A.O.U., ferma restando l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo alla stessa, ha dedotto che:
- la domanda relativa al danno biologico “appare del tutto ingiustificata e oltremodo sovrastimata alla luce dei parametri medico legali di riferimento”;
- il danno morale non è dovuto sia in ragione dell'unitarietà del danno non patrimoniale sia perché il danno morale non è in re ipsa ma deve essere allegato e provato, spetta al danneggiato, infatti, allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a dimostrare l'effettiva e concreta sofferenza patita dal medesimo e tale onere non è stato minimamente assolto;
- controparte ha dichiarato di applicare le tabelle del tribunale di Milano e tali tabelle in passato prevedevano un importo unico contemplando già nel biologico “l'incremento per sofferenza in aggiunta al quantum riconosciuto a titolo di danno biologico” mentre attualmente, pur indicando sempre un importo complessivo, distinguono il quantum da liquidarsi come danno biologico dal quantum da liquidarsi come danno morale, ciò significa che ambedue devono formare oggetto di allegazione e di prova, in mancanza, la liquidazione del danno morale integrerebbe una indebita duplicazione risarcitoria e nel caso di specie la prova non è stata fornita;
- parimenti costituisce duplicazione risarcitoria, e comunque rispetto allo stesso non è stato assolto l'onere della prova, anche l'ulteriore pregiudizio non patrimoniale invocato da parte ricorrente e non agevolmente inquadrabile e/o qualificabile ovvero quello che è stato definito dalla medesima “pregiudizio ascrivibile alla personalità dell'individuo tutelabile ai sensi dell'art.
2 Cost. quale conseguenza dell'aver subito in modo vigile e cosciente la lesione, derivante da sinistro iatrogeno alla propria integrità fisica ed aver temuto per la propria vita”;
- il danno da perdita di chance non è dovuto in quanto è un danno autonomo e ontologicamente distinto rispetto al danno biologico e le due voci di danno non sono cumulative ma alternative, né è consentito quantificare tale danno assumendo quale valore di partenza quello del danno biologico al 100% per poi ridurre l'importo così ricavato del 50%, anche perché si giungerebbe a riconoscere a titolo di perdita di chance un danno di gran lunga maggiore rispetto al quantum del danno biologico.
Pag. 11 di 68
6. Inquadramento della fattispecie: la disciplina applicabile al caso di specie, la natura giuridica della responsabilità, nesso di causalità e riparto dell'onere della prova.
6.1. Applicabilità della c.d. Legge BA del 2012. Responsabilità di natura contrattuale.
La corretta disamina della fattispecie oggetto di controversia impone, sin da subito, di chiarire la disciplina applicabile al fine di individuare il titolo della responsabilità ascrivibile alla struttura sanitaria convenuta.
Attualmente la responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie è disciplinata dalla legge 8.03.2017 n. 24 (anche nota come legge Gelli-Bianco). Tale normativa, con riguardo al titolo di responsabilità ha chiarito, all'art. 7, commi 1 e 2, che “1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina” e all'art. 7, comma 3, che “3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'art. 5 della presente legge e dell'articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge”.
Tuttavia, come ripetutamente chiarito e ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità sanitaria, gli artt. 3, comma 1, del decreto legge 13.09.2012 n. 158, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 8.11.2012 n. 189 (così detto decreto BA) e l'art. 7, comma 3, della già richiamata legge 8.03.2017 n. 24, non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore (cfr., ex multis, Cass. 28994/2019 e Cass. 28811/2019).
Pag. 12 di 68 Al fine di individuare il regime giudico applicabile e i conseguenti oneri probatori gravanti su ciascuna delle parti, occorre procedere al corretto inquadramento della fattispecie oggetto del presente giudizio osservando come, nel caso di specie, l'odierna ricorrente ha agito in giudizio al fine di far valere la responsabilità dell'A.O.U. a seguito dell'errore medico del dott. che ha effettuato l'intervento di emitiroidectomia sinistra quale Persona_3 medico operante nella stessa struttura (per l'avvenuta asportazione solo parziale della tiroide).
La ricorrente ha evocato direttamente in giudizio la sola struttura sanitaria ritenuta responsabile di malpractice medica e non anche il medico operanti all'interno della stessa.
Nel caso di specie i fatti, per quanto attiene all'operato del dott. e Persona_3 dell' risalgono al 2014 con la conseguenza che deve escludersi che gli stessi possano CP_4 ritenersi regolati, sul piano del diritto sostanziale dalla legge intervenuta nel 2017 in quanto si applica, ratione temporis, la così detta legge BA del 2012 e, dunque, il titolo della responsabilità va individuato alla luce degli orientamenti giurisprudenziali in materia di responsabilità medica per come enucleati dalla giurisprudenza vigente tale normativa.
Va rilevato, infatti, che gli interventi legislativi operati con la legge BA (legge n.
189/2012) e con la successiva legge n. 24/2017, così detta legge Gelli-Bianco, non hanno in alcun modo inciso sulla qualificazione come contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria.
Rimangono, quindi, fermi i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità che, con orientamento consolidato, individua il fondamento della responsabilità dell'ente ospedaliero nel contratto atipico a prestazioni corrispettive - da taluni definito contratto di spedalità, da altri contratto di assistenza sanitaria e avente ad oggetto prestazioni latu sensu alberghiere, fino alla sua dimissione - concluso con il paziente nel momento in cui questi viene preso in carico dalla struttura deputata a fornire assistenza sanitario - ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale e in forza del quale la struttura medesima deve allo stesso fornire una prestazione articolata, definita genericamente di “assistenza sanitaria” che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi così detti di protezione e accessori, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e paramedico, l'apprestamento di medicinali e di tutte le attrezzature
Pag. 13 di 68 necessarie anche per eventuali complicazioni nonché la fornitura di prestazioni alberghiere
(cfr., e multis, Cass., sez. un., n. 9556 del 2002; Cass. n. 8826 del 2007, n. 19658 del 2014).
A tale contratto si applicano le regole ordinarie sull'inadempimento fissate dall'art. 1218 c.c., con la conseguenza che la responsabilità della struttura sanitaria rinviene la propria fonte nell'inadempimento delle obbligazioni sulla stessa gravanti, nonché, per quanto concerne le obbligazioni che essa svolge per il tramite dei medici propri ausiliari, nell'inadempimento della prestazione medico professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche “di fiducia” dello stesso paziente o comunque dal medesimo scelto (cfr.
Cass. 27285/2013; Cass. 18610/2015).
Infatti, a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell'opera di terzi, qualunque sia il legame con questi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
Viene così in rilievo il principio generale in virtù del quale chi si avvale dell'opera/attività di un terzo risponde anche dell'operato di questi. Tale responsabilità riposa sul così detto principio dell'appropriazione o “avvalimento” dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino (cfr. Cass. 12833/2014).
Né, al fine di considerare interrotto il rapporto in base al quale è chiamato a rispondere il medico, vale distinguere tra comportamento colposo e comportamento doloso del soggetto agente (che della responsabilità del primo costituisce il presupposto) essendo al riguardo sufficiente (in base a principio che trova applicazione sia nella responsabilità contrattuale che in quella extracontrattuale) la mera occasionalità necessaria (cfr. Cass.
6756/2001).
Il debitore risponde, quindi, direttamente di tutte le ingerenze dannose che al dipendente o al terzo preposto, della cui opera comunque si avvale, sono rese possibili dalla posizione conferitagli rispetto al creditore/danneggiato e cioè dei danni che può arrecare in ragione di quel particolare contatto cui si espone nei suoi confronti il creditore. Tale responsabilità - in linea generale - trova fondamento nel rischio connaturato all'utilizzazione
Pag. 14 di 68 dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione, fondamentale rilevanza assumendo - come detto - la circostanza che, dell'opera del terzo, il debitore o il preponente comunque si avvalga nell'attuazione della prestazione dovuta.
6.2. Il duplice nesso di causalità.
Sia in tema di responsabilità contrattuale sia in tema di responsabilità extracontrattuale, sussiste un duplice nesso di causalità, materiale (tra condotta ed evento dannoso) e giuridica (tra evento dannoso e danno).
In applicazione del criterio del “più probabile che non” deve risultare accertata la sussistenza del nesso di causalità tra, da un lato, l'omissione della struttura sanitaria e del medico e, dall'altro, il danno evento e i danni conseguenza.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità univoca ha chiarito che la ricostruzione del nesso di derivazione eziologica esistente tra la condotta del danneggiante e la conseguenza dannosa risarcibile implica la scomposizione del giudizio causale in due autonomi e consecutivi segmenti.
(A) Il primo volto a identificare - in applicazione del criterio del “più probabile che non” - il nesso di causalità materiale che lega la condotta all'evento di danno, prescindendo da ogni valutazione di prevedibilità o previsione da parte dell'autore in applicazione degli artt. 40 e 41 c.p.
Ai fini della sussistenza del nesso di causalità materiale, un evento dannoso è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (così detta teoria della condicio sine qua non).
Nel contempo, non è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che, nel momento in cui si produce l'evento causante non appaiono del tutto inverosimili (così detta teoria della causalità adeguata o della regolarità causale).
Detta causalità adeguata comporta che la rilevanza giuridica della condicio sine qua non è commisurata all'incremento, da essa prodotto, dell'obiettiva possibilità di un evento del tipo di quello effettivamente verificatosi. La prevedibilità di cui si parla, ai fini del nesso di causalità materiale, è diversa dalla prevedibilità delle conseguenze, ai fini del nesso di
Pag. 15 di 68 casualità giuridica di cui all'art. 1225 c.c. e anche dalla prevedibilità posta a base del giudizio di colpa. La prevedibilità in questione prescinde da ogni riferimento alla diligenza dell'uomo medio, ossia dall'elemento soggettivo dell'illecito. Riguarda invece le regole statistiche e probabilistiche necessarie per stabilire il collegamento di un certo evento ad un fatto. A queste condizioni possono essere risarciti anche i danni indiretti o mediati, purché siano un effetto normale secondo il principio della così detta regolarità causale. In questo senso va quindi condiviso il principio secondo cui per accertare se una condotta umana sia o meno causa di un determinato evento, non è sufficiente che - secondo un giudizio di probabilità ex ante - tra l'antecedente e il dato consequenziale sussista un rapporto di sequenza, essendo invece necessario che tale rapporto integri gli estremi di una sequenza possibile, alla stregua di un calcolo di regolarità statistica, per cui l'evento appaia come una conseguenza non imprevedibile dell'antecedente.
(B) Il secondo segmento del giudizio causale è diretto, invece, ad accertare il nesso di causalità giuridica che lega tale evento alle conseguenze dannose risarcibili, accertamento, quest'ultimo, da compiersi in applicazione dell'art. 1223 c.c., norma che pone essa stessa una regola eziologica (cfr. ex multis Cass. n. 21619 del 2007). L'accertamento del nesso di casualità giuridica consente di individuare e selezionare le conseguenze risarcibili dell'evento.
L'accertamento del nesso causale, da compiersi secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza (più probabile che non) implica una valutazione dell'idoneità della condotta del sanitario a cagionare il danno lamentato dal paziente che deve essere correlata alle condizioni del medesimo, nella loro irripetibile singolarità. Lo standard di certezza probabilistica in materia civile non può essere ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa - statistica delle frequenze di classi di eventi, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto
(così detta probabilità logica: che indica il grado di conferma razionale della conclusione deduttiva con la quale si afferma che un singolo evento è stato causato dalla condotta di chi si assuma responsabile del suo accadimento, cfr. Cass. n. 3847 del 2011).
Pag. 16 di 68
6.3. Onere della prova.
Nell'ambito della responsabilità contrattuale l'attore, paziente danneggiato, deve provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, nonché il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.
La Suprema Corte ha ripetutamente chiarito che “la prova dell'inadempimento del medico non
è sufficiente ad affermarne la responsabilità per la morte del paziente, occorrendo altresì il raggiungimento della prova del nesso causale tra l'evento e la condotta inadempiente, secondo la regola della riferibilità causale dell'evento stesso all'ipotetico responsabile, la quale presuppone una valutazione nei termini del c.d.
“più probabile che non” (così Cass. n. 21008 del 2018) e più in generale che “Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata” (in questo senso Cass. n. 3704 del 2018; cfr. nello stesso senso, Cass. n. 12961 del 2011, Cass. civ. 4792 del 2013, Cass. n. 12254 del 2015, Cass. n. 18392 del 2017, Cass. n. 26824 del
2017, Cass. n. 29315 del 2017, Cass. n. 18392 del 2018, n. 26700 del 2018; Cass. n. 28991 del 2019; Cass. n. 18102 del 2020; Cass. n. 26907 del 2020 e Cass. 27142 del 2024).
Con specifico riferimento alla questione in oggetto, va ribadito che nelle obbligazioni di “facere professionale”, a differenza che nelle altre obbligazioni, la causalità materiale (e cioè il nesso tra condotta ed evento) non è assorbita dall'inadempimento; l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove malattie, così come la perdita della causa nel caso dell'avvocato, possono non dipendere dalla violazione delle leges artis e avere, invece, una diversa eziologia. È onere, quindi, del creditore (nel caso di specie, il paziente danneggiato) provare, anche attraverso presunzioni, la sussistenza del nesso causale tra inadempimento (condotta del sanitario in violazione delle regole di diligenza) ed evento dannoso (aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuova malattia, cioè lesione della salute).
Pag. 17 di 68 Ne discende che non basta che il paziente dimostri il contratto di spedalità e deduca l'aggravamento o l'insorgenza della patologia in conseguenza delle cure prestate, ma è necessario che sia data prova del nesso di causalità materiale, in quanto detto nesso (ove venga allegato l'evento dannoso in termini di aggravamento della patologia preesistente o di insorgenza della nuova malattia) è elemento costitutivo della fattispecie dedotta in giudizio.
Il creditore, cioè, deve allegare l'inadempimento (negligenza del sanitario), ma deve provare sia l'evento dannoso (e le conseguenze che ne sono derivate;
così detta causalità giuridica) sia il nesso causale tra la condotta del sanitario nella sua materialità (e cioè a prescindere dalla negligenza) ed evento dannoso.
Una volta che il creditore (paziente) abbia soddisfatto detti oneri, è successivo onere del debitore (sanitario o struttura) provare o di avere esattamente adempiuto o che l'inadempimento sia dipeso da causa a lui non imputabile e cioè o di avere svolto l'attività professionale con la diligenza richiesta (tenendo presente che, ai sensi dell'art. 2236 c.c. “se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni se non in caso di dolo o colpa grave”) oppure che sia intervenuta una causa esterna, imprevedibile o inevitabile (che abbia reso impossibile il rispetto delle leges artis).
Di conseguenza, se resta ignota la causa dell'evento dannoso (e cioè se il creditore non riesce a provare, neanche attraverso presunzioni, che l'evento dannoso - l'aggravamento della patologia preesistente o l'insorgenza di una nuova patologia - sia in nesso causale con la condotta del sanitario) le conseguenze sfavorevoli ai fini del giudizio ricadono sul creditore medesimo, che ne aveva il relativo onere;
se, invece, resta ignota la causa di impossibilità sopravvenuta della diligenza professionale (ovvero, come detto, resta indimostrata l'imprevedibilità o l'inevitabilità di tale causa di impossibilità) le conseguenze sfavorevoli ricadono sul debitore (Cass. n. 26907 del 2020).
6.4.La diligenza richiesta.
L'individuazione del contenuto della diligenza richiesta al medico nel caso concreto deve essere effettuata assumendo a parametro non la condotta del buon padre di famiglia, ma quella del debitore qualificato, ai sensi dell'art. 1176, comma secondo, c.c., da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata. La diligenza esigibile dal medico è superiore
Pag. 18 di 68 alla media e deve essere quella del regolato e accorto professionista, ossia del professionista esercente la sua attività con scrupolosa attenzione e adeguata preparazione professionale
(cfr., e multis, Cass. n. 583 del 2005); l'inadempimento alla propria obbligazione non può essere desunto, ipso facto, dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente.
7. Gli esiti delle consulenze tecniche d'ufficio e i profili di responsabilità imputabili all'A.O.U.
Le doglianze di parte ricorrente hanno, per lo più, ad eccezione, come si dirà, della diplopia, trovato riscontro, sia pur ridimensionate nel quantum, nelle CC.TT.U. espletate.
Come detto, il presente giudizio è stato preceduto da una C.T.U. svoltasi in sede di
A.T.P. e da una nuova consulenza, affidata agli stessi CC.TT.U., svoltasi nel presente giudizio di merito e rispetto alla quale è poi stato formulato un ulteriore quesito integrativo.
Gli inadempimenti allegati da parte ricorrente sono stati ritenuti effettivamente sussistenti dalle CC.TT.U. che hanno confermato e avvalorato la sussistenza di un nesso causale tra quanto lamentato dalla signora e le condotte della parte Parte_1 resistente.
Con il primo elaborato peritale gli ausiliari del giudice sono giunti alle seguenti conclusioni: Cont
“…a parere dei CCTTUU si rilevano profili di responsabilità a carico dei sanitari dell' sp.
Riuniti di AN per imprudenza nella stadiazione della malattia e negli atti chirurgici eseguiti in data
6.11.2014 e 25.11.2015 (diffusione locale malattia e rimozione incauta paratiroidi) e, di conseguenza nella scelta del follow-up, in particolare nella scelta di non totalizzazione immediata della tiroide, il che ha comportato il grande aumento del rischio di metastasi (cutanee e non) e quindi la necessità di sottoporsi ad ulteriori trattamenti chirurgici e radiometabolici, altrimenti con molta probabilità non necessari…”; “
…..vi è stata un'imprudenza nell'inquadramento diagnostico della patologia, in quanto vista la citologia dubbia e l'emersione di un secondo nodulo, andava effettuata una nuova indagine ecografica nei giorni del ricovero per l'intervento chirurgico del 06/11/2014; un inquadramento corretto avrebbe modificato
l'indicazione dell'intervento chirurgico verso una “totalizzazione” della tiroide ed avrebbe diminuito il rischio di complicanze nel corso postoperatorio…”.
Pag. 19 di 68 I CC.TT.U., inoltre, hanno evidenziato che nella cartella clinica del primo ricovero risalente al novembre 2014 “….NON E' PRESENTE UN'ECOGRAFIA DELLA
TIROIDE. Durante la fase dell'intervento i chirurgi NON hanno segnalato all'anatomia patologica la presenza del secondo nodulo, gli anatomopatologici non hanno individuato il secondo nodulo nell'esame istologico del lobo sx della tiroide, infine i chirurgi non hanno chiesto una “seconda lettura” dei vetrini visto che istologicamente era stato rilevato unicamente il nodulo di maggiori dimensioni….” ed ancora precisano che “…..nella vicenda della Signora pare chiaro come vi sia stata un'imprudenza Pt_1 all'inizio diagnostica, poi anche chirurgica, in quanto la stadiazione della malattia tiroidea non è stata effettuata correttamente…..”.
Per quanto, invece, attiene l'intervento del novembre 2015, i CC.TT.U. hanno osservato che “…..è emersa una complicanza postoperatoria di ipoparatiroidismo, cronicizzato poi con ipolcalcemia e sintomatologia neuro psichica e sensitiva agli arti inferiori………Per chiarezza si sottolinea come NON vi era alcuna indicazione chirurgica ad asportare le paratiroidi (negli interventi sia del 2014 che del 2015) e gli stessi chirurgi non segnalano alcuna difficoltà nell' “isolare le paratiroidi” in modo tale da risparmiarle alla resezione chirurgica, pertanto questa complicanza era prevedibile e prevenibile, ma si è comunque verificata...” per evidente colpa degli operatori sanitari.
I consulenti nominati dal tribunale, infine, hanno concluso, in risposta ai quesiti che come “……Conseguenza della malprassi sanitaria vi è il prolungamento della Temporanea biologica (cd.
Danno Biologico temporaneo differenziale) viste le necessità di ulteriori interventi chirurgici per la rimozione delle metastasi cutanee, due trattamenti radiometabolici con Iodio I131, continuità della sintomatologia clinica e necessità di sottoporsi a numerose visite di controllo, pertanto la temporanea biologica ascrivibile alla malprassi sanitaria si può esprimere in: inabilità biologica assoluta 5 gg, temporanea parziale al 75%
(con particolare riferimento al periodo della primavera estate 2016 in cui vi sono manifestazioni acute della ipocalcemia con ricorrenti accessi al Pronto Soccorso e visite mediche specialistiche) e 60 gg al 50% per la defervescenza della clinica….”.
Inoltre “ …..Il Danno Biologico Permanente derivato dalla malprassi sanitaria deve essere espresso anch'esso come Danno Differenziale rispetto agli esiti prevedibili dell'intervento di tiroidectomia (già discussi); la valutazione complessiva dei “maggiori esiti” dovuti alla malprassi si riferisce ad un ipoparatiroidismo cronico con tp sostitutiva permanete, in sufficiente controllo metabolico ma con squilibri neuro psichici e sensitivi, valutabile nel range massimo dei valori tabellari di “ipoparatiroidismo parziale in
Pag. 20 di 68 buon controllo metabolico” proposti dalle Tabelle SIMLA 2016 range 5-15% più i maggiori esiti cicatriziali dovuti ai due interventi sulla stessa cicatrice causando un aumento della menomazione della funzione estetica di due punti percentuali, rimanendo in classe II, pertanto comportando un maggior danno complessivo di 16%, da calcolare come corrispettivo del valore economico del punto dal 15 al 31%...”.
In risposta ai primi due quesiti integrativi, relativi alla perdita di chance e all'incidenza degli errori medici sulla capacità lavorativa specifica, i CC.TT.U. hanno precisato, rispettivamente, che: “Il ritardo di esecuzione della tiroidectomia radicale ha inciso sulla perdita di chance di sopravvivere, in quanto la non radicalità chirurgica ha poi comportato la comparsa di metastasi cutanee e dermiche nell'immediato del primo intervento, indubbio segnale del fatto che l'approccio chirurgico non aveva radicalizzato la malattia.
Successivamente compariva anche la metastatizzazione a distanza a livello polmonare.
In particolare, facendo una media dei dati riportati dagli studi sopra citati ma anche analizzando ulteriori dati di letteratura, si può affermare che la paziente abbia visto ridurre del 50% la proprie chance di sopravvivenza globale a causa della malprassi sanitaria”.
Ciò anche sulla base del parere fornito ai CCTTUU dalla dott.ssa Persona_5 specialista in radioterapia oncologica, la quale, per quanto di competenza ha affermato che “è indubbio che il ritardo di esecuzione della tiroidectomia radicale abbia inciso sulla perdita di chance di sopravvivere, in quanto la non radicalità chirurgica ha poi comportato la comparsa di metastasi cutanee e dermiche nell'immediato del primo intervento, indubbio segnale del fatto che l'approccio chirurgico non aveva radicalizzato la malattia. Peraltro, la presenza di metastasi dermiche e cutanee che già caratterizzavano uno stadio IV di malattia e nell'immediato tempo successivo alla radicalizzazione e alla escissione di dette metastasi, compariva anche la metastatizzazione a distanza a livello polmonare. In particolare, facendo una media dei dati riportati dagli studi sopra citati ma anche analizzando ulteriori dati di letteratura, si può affermare che la paziente abbia visto ridurre del 50% la proprie chance di sopravvivenza globale”.
Il collegio peritale non ha invece ravvisato l'esistenza di un nesso di causalità tra la condotta dei medici e la diplopia. Dunque, sebbene la paziente abbia riferito di essere stata costretta a dimettersi dall'attività di impiegata, in quanto impossibilitata a guidare fino al posto di lavoro a causa della diplopia (per altro ad oggi in gran parte corretta con lenti) non è possibile affermare un nesso eziologico tra la diplopia, la vicenda endocrino/oncologica e la responsabilità sanitaria per come sin qui individuata.
Pag. 21 di 68 I CC.TT.U. hanno quindi concluso che la diplopia non può essere valutata come causa di perdita di capacità lavorativa da attribuire alla malpractise medica in ciò confortati sempre dal parere della dott.ssa la quale, fornendo un consulto specialistico, Persona_5 ha perentoriamente chiarito che “né la patologia tumorale tiroidea, né le metastasi, né i trattamenti affrontati (interventi chirurgici, radioiodio e radioterapia stereotassica) possono giustificare i deficit visivi come dichiarato dalla periziata e tanto meno possono giustificare la cessazione della propria attività lavorativa”.
Tuttavia, a prescindere dalla diplopia, i consulenti hanno ravvisato un'incidenza della malprassi sanitaria sulla capacità lavorativa specifica della signora Pt_1
Tenuto conto che all'epoca in cui la responsabilità si è configurata (2014-2015) la paziente svolgeva lavoro di impiegata, “l'attuale menomazione subita per effetto dell'inadempimento imputabile ai sanitari, incide in modo lieve, esprimibile in un 15% sulla capacità lavorativa in mansioni impiegatizie”; tenuto conto, altresì, che successivamente la ricorrente ha svolto attività di venditrice ambulante di antiquariato (fino al 2021), rispetto a questa diversa occupazione,
l'incidenza sulla capacità lavorativa è stata stimata dai CC.TT.U. in un 30% in ragione dei dolori ossei diffusi, delle disestesie agli arti inferiori e del lieve squilibrio neuro-psichico.
Infine, in risposta al terzo quesito integrativo con il quale i CC.TT.U. sono stati chiamati a pronunciarsi su di un eventuale incremento del danno biologico permanente a causa di asserite sopravvenienze, i medesimi hanno concluso nel modo che segue: “Visto che non sono stati depositati certificati sanitari successivi alla data del deposito della CTU (19.09.2024), i
CCTTUU ritengono che non si possa valutare una maggiore o minore quantificazione del danno biologico rispetto a quanto inizialmente accertato (danno complessivo di 16%, da calcolare come corrispettivo del valore economico del punto 1 dal 15 al 31%) visto che la presenza delle metastatizzazioni a livello polmonare, tenuto conto di tutto quanto già detto in merito, non possono configurare un Danno Biologico Permanente in quanto non è dimostrato un deficit anatomico-funzionale, e come singole evidenze radiologiche non hanno incidenza sull'integrità psico fisica del soggetto, ma solamente una perdita del 50% della chances di sopravvivenza globale della paziente”.
L'integrazione con la formulazione di un ulteriore quesito circa il quantum complessivo del danno biologico sussistente in capo alla signora in data più Pt_1 prossima all'emanazione della sentenza, come detto, è stata determinata dal fatto che parte
Pag. 22 di 68 ricorrente ha chiesto e ottenuto di depositare in atti documentazione medica integrativa in quanto formatasi successivamente.
Più precisamente, in data 31.03.2025 la difesa della ricorrente ha depositato nel fascicolo telematico due referti oncologici relativi a visite specialistiche alle quali la signora si è sottoposta nel mese di ottobre 2024. Si tratta di due certificazioni Parte_1 riferite ai controlli che la paziente, in ragione della sua malattia oncologica, è tenuta ad effettuare periodicamente presso gli specialisti che l'hanno in cura nelle quali viene ripercorsa la vicenda clinica della donna e indirizzate al medico di famiglia della medesima. I due documenti datati 18.10.2024 e 23.10.2024 nulla aggiungono rispetto al precedente quadro clinico della paziente. Tanto meno possono essere considerati quali referti medici che impongano di prendere in esame l'estensione della patologia tumorale ai polmoni, in quanto la stessa si era già manifestata in precedenza, sospettata già alla fine del 2021 e confermata nei successivi controlli, pertanto, non si tratta di una sopravvenienza poiché i consulenti del giudice ne erano già a conoscenza sin dalla stesura del primo elaborato peritale depositato il
23.05.2023. L'estensione al polmone, infatti, come detto, era nota già alla fine del 2021 “la paziente ha poi sviluppato anche metastasi polmonari, come dimostrato dalle TC e PET eseguite, a partire dalla PET del 27/10/2021, poi confermate dai successivi esami strumentali eseguiti”. “La stessa visita multidisciplinare eseguita il 21/09/2023 pone indicazione a radioterapia stereotassica sulle metastasi polmonari in relazione ai valori di HTG ancora patologici anche se altalenanti nel tempo” (vedasi relazione pagg. 13 e 14).
Inoltre, l'incipit delle conclusioni dei CC.TT.U. - laddove si nega la produzione di certificati sanitari successivi al deposito della seconda C.T.U. del 19.09.2024 - deve essere correttamente inteso e non riferito al mancato deposito dei documenti di cui sopra ma nel senso che non risultano prodotte certificazioni utili a consentire di rivedere il già determinato quantum del danno biologico.
D'altronde, come detto, le certificazioni in questione nulla aggiungono al quadro clinico della paziente limitandosi a riepilogarlo e a fotografare una situazione attuale sostanzialmente rimasta invariata rispetto ai precedenti accertamenti.
Pag. 23 di 68 Inoltre i CC.TT.U. hanno chiarito come l'estensione del tumore ai polmoni, più che contribuire ad un aumento del quantum del danno biologico, abbia inciso nella determinazione del quantum del danno da perdita di chance.
Il propagarsi del tumore è eziologicamente collegato alla mancata iniziale stadiazione del tumore alla tiroide e alla successiva e rapida totalizzazione, che invece è stata eseguita ben
11 mesi dopo. “Questo ha consentito alla patologia non correttamente eradicata di metastatizzare a livello cutaneo (2 volte), probabilmente dovuto anche ad uno scorretto maneggiamento chirurgico, ed infine ad una diffusione polmonare”, come evidenziato dalla dott.ssa (pag. 16 della CTU). Persona_5
Ciò in quanto: “1) i polmoni sono il principale sito di metastatizzazione del tumore tiroideo;
2) le
TC e le PET eseguite dalla paziente non hanno dimostrato la presenza di un altro tumore che possa giustificare la presenza di metastasi dal 2021; 3) i valori di tireoglobulina non si sono mai azzerati nonostante l'intervento radicale e nonostante le varie terapia con radioiodio eseguite;
4) la stessa visita multidisciplinare eseguita il 21/09/2023 pone indicazione a radioterapia stereotassica sulle metastasi polmonari in relazione ai valori di HTG ancora patologici anche se altalenanti nel tempo. La tireoglobulina infatti viene utilizzata per monitorare il trattamento del cancro della tiroide, le concentrazioni di tireoglobulina dovrebbero essere molto basse o non rilevabili in seguito alla tiroidectomia e/o dopo trattamento con radioiodio. Nel caso della signora invero i valori … non si sono mai normalizzati in relazione Pt_1 alla costante presenza di malattia, dapprima a causa delle recidive e poi delle metastasi polmonari”.
Può quindi affermarsi che la danneggiata abbia fornito la prova, come richiesto dalla giurisprudenza della Corte di legittimità, del contratto (contatto sociale) intervenuto tra la medesima e l'A.O.U., della mancata guarigione (che verosimilmente sarebbe conseguita alla radicale asportazione della tiroide sin dal primo intervento) che ha comportato, a sua volta,
l'aggravamento della situazione patologica (estensione del tumore alla cute e ai polmoni) e il nesso di causalità tra l'evoluzione in senso peggiorativo della malattia e le azioni e/o omissioni dei sanitari secondo il criterio applicabile in ambito civilistico del “più probabile che non” alla luce dell'istruttoria espletata (C.T.U.).
La consulenza tecnica disposta nel corso del presente giudizio e le relative risultanze, specie in materia di responsabilità sanitaria, può divenire essa stessa fonte oggettiva di prova in quanto “attesa l'innegabilità delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie non solo alla comprensione dei fatti, ma alla loro stessa rilevabilità, la consulenza tecnica presenta carattere “percipiente”,
Pag. 24 di 68 sicché il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva dì prova” (cfr. Cass. n. 4792/2013; Cass. n. 6155/2009). Gli accertamenti peritali offrono, così, al giudice il quadro dei fattori causali necessari alla ricostruzione del nesso eziologico secondo la regola del “più probabile che non”, ossia della così detta “preponderanza dell'evidenza”; in base a tale regola, può essere affermato il nesso tra l'operato dei sanitari e le conseguenze dannose riportate da un paziente ove appaia più probabile che determinate conseguenze pregiudizievoli non si sarebbero verificate, in tutto o in parte, in mancanza di determinate condizioni coinvolgenti la condotta colposa del medico (cfr. Cass. n.
15857/2015).
L'obbligata A.O.U., al contrario, non ha fornito la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che gli eventi nefasti lamentati dalla ricorrente siano stati determinati da un evento imprevisto o imprevedibile.
Non può prendersi in considerazione l'ulteriore parere legale depositato dalla difesa dell'A.O.U. unitamente alle note conclusive, sia in quanto tardivo - avendo parte resistente già avuto modo e tempo per evidenziare la propria posizione e per confutare le conclusioni dei CC.TT.U. (possibilità che, per altro, ha avuto per ben tre volte, una prima volta nel giudizio di A.T.P. ed altre due volte nel presente giudizio), sia in quanto non oggetto di contraddittorio con la parte ricorrente.
Ravvisata la sussistenza di un nesso causale tra i danni lamentati dalla signora Pt_1
e la condotta tenuta dal personale della struttura sanitaria che l'ha avuta in cura, occorre ora passare all'esame delle voci di danno concretamente liquidabili e alla quantificazione del dovuto.
8. Danni non patrimoniali. Applicazione delle tabelle del tribunale di Milano.
8.1. Danno biologico temporaneo.
In primo luogo, viene in considerazione il danno biologico.
Pag. 25 di 68 In tema di danno biologico, l'accertamento e la liquidazione devono tenere conto della lesione dell'integrità psico-fisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell'invalidità temporanea e di quella permanente.
La nozione di danno biologico temporaneo si ricava dagli articoli 138 e 139 del
Codice delle assicurazioni private.
Il danno biologico temporaneo può definirsi come l'insieme dei pregiudizi anatomo- funzionali, dinamico-relazionali e di sofferenza soggettiva interiore subiti dalla vittima in conseguenza della lesione del diritto alla salute, limitatamente al periodo di malattia consistente nell'invalidità temporanea perduta in relazione alla durata della patologia e viene a cessare o con la guarigione e cioè con il pieno recupero delle capacità anatomo-funzionali dell'organismo o con la morte ovvero ancora con l'adattamento dell'organismo alle mutate e degradate condizioni di salute e cioè con la così detta “stabilizzazione” dei postumi permanenti (cfr., da ultimo, Cass. 35416/2022).
Questi concetti risultano ben scolpiti nella sentenza della Cassazione 5197/2015: “Il lemma “invalidità” è un lemma tecnico. Esso è frutto di un'elaborazione ormai quasi secolare in ambito medico legale;
designa uno stato menomativo che può essere transeunte (invalidità temporanea) o permanente
(invalidità permanente). L'espressione “invalidità temporanea” designa lo stato menomativo causato da una malattia durante il decorso di questa.
L'espressione “invalidità permanente” designa lo stato menomativo che residua dopo la cessazione di una malattia. L'esistenza di una malattia in atto e l'esistenza di uno stato di invalidità permanente non sono tra loro compatibili: fino a quando durerà la malattia, permarrà uno stato di invalidità temporanea ma non vi sarà ancora invalidità permanente;
se la malattia guarisce con postumi permanenti, si avrà uno stato di invalidità permanente ma non vi sarà più invalidità temporanea;
se la malattia dovesse condurre a morte
l'ammalato, essa avrà causato solo un periodo di invalidità temporanea”.
In tema di responsabilità civile, non è consentito né liquidare più volte il medesimo danno non patrimoniale, chiamandolo con nomi diversi, né negare il risarcimento di plurimi danni quando diversi. Ne consegue che il giudice chiamato a liquidare il danno non patrimoniale alla salute, quando sia allegata e provata l'esistenza di un'invalidità permanente e di un'inabilità temporanea, deve monetizzare tanto l'una quanto l'altra, avendo effetti e
Pag. 26 di 68 contenuti diversi, a nulla rilevando l'identità della loro natura giuridica (cfr. Cass.
16788/2015).
Ai fini della liquidazione complessiva del danno non patrimoniale, deve tenersi conto altresì delle sofferenze morali soggettive, eventualmente patite dal soggetto in ciascuno degli indicati periodi (cfr. Cass. 7126/2021).
Il tutto in piena coerenza con la natura e la funzione compensativa della responsabilità civile e con il principio per il quale il risarcimento del danno deve essere integrale senza, tuttavia, determinare alcuna locupletazione in capo al danneggiato il quale, per effetto del risarcimento deve poter vedere ripristinato lo status quo ante al sinistro mediante il riconoscimento di un equivalente monetario qualora non sia possibile la reintegrazione in forma specifica.
Dovendo calare le sopra evidenziate coordinate ermeneutiche nel caso di specie, vi è da osservare come parte ricorrente, nel chiedere la liquidazione del danno non patrimoniale, sub specie di danno biologico, non ha domandato espressamente il danno biologico temporaneo e il danno biologico permanente ma solo “genericamente” il danno biologico e ciò sia nel ricorso introduttivo che nelle note conclusive. In ambedue gli atti, nelle rassegnare conclusioni si chiede, tra l'altro e per quanto di specifico interesse in questa sede, “condannare la stessa azienda al risarcimento integrale dei danni tutti occorsi alla , Parte_1 così come descritti in narrativa e quantificati, ovvero nella complessiva somma di € 1.787.909,50 a titolo di danno biologico e morale e perdita di chance …”. Nella narrativa degli atti il calcolo del danno biologico è stato effettuato facendo riferimento alle tabelle del tribunale di Milano, ma è stato riportato solo il risultato numerico finale, senza esplicitare specificamente come si sia giunti a detto importo.
Tuttavia, nonostante la genericità delle allegazioni e conclusioni di parte ricorrente, si ritiene di poter comunque far luogo alla liquidazione del danno biologico in ambedue gli aspetti che lo connotano, e cioè il danno biologico temporaneo e il danno biologico permanente.
Depongono in tal senso sia il principio per il quale il risarcimento del danno deve essere integrale sia il carattere unitario del danno biologico.
Pag. 27 di 68 Infatti, il danno biologico, nonostante per plurime ragioni di carattere pratico e giuridico (come sopra evidenziate) venga normalmente distinto nelle sue due forme di manifestazione del danno temporaneo e del danno permanente, in realtà è unico.
Può quindi ritenersi che nel domandare la liquidazione del danno biologico sia implicito il riferimento sia al biologico temporaneo che al biologico permanente.
Ciò è quanto si desume anche dall'analisi della giurisprudenza in materia.
Eloquente in tal senso Cass. 15223/2005 “In tema di liquidazione del danno biologico, è consentito al giudice del merito di valutare separatamente l'invalidità temporanea da quella permanente, purché il complessivo ammontare del risarcimento sia commisurato alla reale entità del danno”.
Nello stesso senso Cass. 16788/2015 “In tema di responsabilità civile, non è consentito né liquidare più volte il medesimo danno non patrimoniale, chiamandolo con nomi diversi, né negare il risarcimento di plurimi danni quando diversi. Ne consegue che il giudice chiamato a liquidare il danno non patrimoniale alla salute, quando sia allegata e provata l'esistenza di un'invalidità permanente e di un'inabilità temporanea, deve monetizzare tanto l'una quanto l'altra, avendo effetti e contenuti diversi, a nulla rilevando l'identità della loro natura giuridica”.
Anche Cass. 26897/2014 afferma che la liquidazione del danno biologico deve tenere conto della lesione dell'integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell'invalidità temporanea e di quella permanente.
È dunque legittimamente possibile procedere a liquidare entrambe le voci di danno temporaneo e permanente in quanto il danno biologico può avere ad oggetto tanto l'invalidità temporanea (allorché la malattia risulti ancora in atto) quanto l'inabilità permanente (qualora, per converso, la malattia sia guarita, ma con postumi permanenti, residuati alla lesione).
In base alla valutazione operata dai CC.TT.U. e in applicazione della tabella milanese aggiornata al giugno 2024, l'importo giornaliero del danno biologico temporaneo in presenza di una lesione macro-permanente, qual è quella determinatasi nel caso di specie, è pari ad € 115 (di cui € 84 a titolo di danno biologico ed € 31 a titolo di danno morale) come previsto dalle richiamate tabelle, non sussistendovi ragioni per operare un aumento in via di personalizzazione, per altro non richiesta, la C.T.U. ha stimato un'inabilità temporanea assoluta, quindi al 100%, di giorni 5 (€ 155 x 5 = € 575); un'inabilità temporanea parziale al
Pag. 28 di 68 75% di giorni 20 (€ 155 x 75% = € 116,25 x 20 = € 2.325) e un'inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 60 (€ 155 x 50% = € 77,50 x 60 = € 4.650).
A titolo di inabilità temporanea deve, pertanto, liquidarsi alla ricorrente la somma pari a € 7.550, già rivalutata.
8.2. Danno biologico permanente e danno morale. Non applicabilità retroattiva della T.U.N.
Inoltre, alla signora è risarcibile il danno biologico permanente nella misura Pt_1 indicata dai consulenti.
La valutazione del danno biologico non può che avvenire in via equitativa.
Nella specie si è in presenza di un danno biologico così detto differenziale.
Infatti, a fronte di un danno complessivo stimato dai CC.TT.U. in 31 punti percentuali e di un danno biologico permanente - che sarebbe comunque residuato alla paziente a prescindere dal danno iatrogeno e pari al 15% - il danno biologico accertato in sede di C.T.U. corrisponde al 16% in termini di differenziale.
Il danno biologico differenziale va calcolato facendo la differenza tra le somme di denaro, non tra le percentuali di invalidità permanente.
La liquidazione del danno biologico, così detto differenziale, rilevante qualora l'evento risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, va effettuata, in base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., sottraendo dalla percentuale complessiva del danno (nella specie, accertata dai CC.TT.U. nella misura del 31%) interamente ascritta alla struttura A.O.U. sul piano della causalità materiale, la percentuale di danno non imputabile all'errore medico (nella specie, del 15%), poiché, stante la progressione geometrica e non aritmetica del punto tabellare di invalidità, il risultato di tale operazione sarà inevitabilmente superiore a quello relativo allo stesso valore percentuale (16%) ove calcolato dal punto 0 al punto 16, come accadrebbe in caso di frazionamento della causalità materiale (cfr., ex multis, in particolare Cass. 26851/2023).
Ritenuti, quindi, condivisibili gli approdi dei CC.TT.U. e non essendovi né elementi né argomenti per discostarsi dalla relativa valutazione, è compito del giudice, in sede di
Pag. 29 di 68 liquidazione, tradurre il differenziale di invalidità nell'equivalente monetario oggetto dell'obbligazione risarcitoria.
Tale operazione va compiuta comparando il controvalore monetario dei due gradi complessivi di invalidità e sottraendo dall'importo corrispondente alla percentuale di invalidità complessiva successiva all'illecito quello corrispondente all'invalidità pregressa: la differenza rappresenta il controvalore monetario del danno eziologicamente ascrivibile alla responsabilità dell'autore dell'illecito.
Né è possibile aderire alla diversa ricostruzione operata da parte ricorrente che, a seguito del propagarsi del tumore anche ai polmoni ha allegato, sulla scorta della consulenza del proprio C.T.P., che il danno biologico permanente complessivo sarebbe pari al 70% per un differenziale del 55% (70% - 15%). Questa conclusione infatti non può essere condivisa in quanto non trova un positivo ancoraggio nel fatto concreto ed è stata smentita dai CC.TT.U. i quali, dopo aver stimato il danno biologico permanente nei termini di cui sopra, pur avendo ben presente che il tumore si era esteso ai polmoni, hanno ritenuto che la sopravvenienza del tumore ai polmoni non incide sul quantum del danno biologico bensì sul quantum del danno da perdita di chance di sopravvivenza del quale si dirà.
In ordine alla liquidazione si deve fare applicazione del seguente principio di diritto:
“ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute secondo le Tabelle di Milano, ove si accerti la sussistenza, nel caso concreto, tanto del danno dinamico-relazionale (così detto biologico) quanto del danno morale, il “quantum” risarcitorio deve essere determinato applicando integralmente i valori tabellari (che contemplano entrambe le voci di danno) mentre, ove si accerti l'insussistenza del danno morale, il valore del punto deve essere depurato dall'aumento percentuale previsto per tale voce” salvo procedere all'aumento di tale tipologia di pregiudizio fino alla massima personalizzazione consentita, sempre in base alle percentuali tabellari che variano a seconda della entità delle lesioni subite, del valore del solo danno biologico (con esclusione, dunque, della componente morale) qualora ne sussistano i presupposti (cfr. Cass. sez. III, ord. n. 15733 del 17.05.2022; in senso conforme cfr. Cass. sez. III, sent. 5119 del 17.02.2023, cfr. Cass., sez. III, ordinanza n. 7892 del 22.03.2024).
Nel caso di specie, pertanto, applicando le tabelle di Milano si dovrà liquidare la totalità del danno non patrimoniale risarcibile, essendo ricompreso anche il danno morale,
Pag. 30 di 68 da ritenersi in concreto sussistente “secondo il criterio logico-presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva” (così Cass. n. 19922/2023) e “senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria” (così Cass. n.
5119/2023).
Le tabelle del Tribunale di Milano, infatti, come correttamente allegato dalla difesa di parte resistente, contengono la liquidazione sia del danno morale che del danno biologico (pregiudizio ontologicamente diverso dal così detto danno morale soggettivo, inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, cfr. Cass. ord. 27482/2018) che, quindi, è già compreso nella liquidazione di cui sopra.
Alla signora è risarcibile il danno morale in virtù del combinato disposto Pt_1 degli articoli 185, secondo comma, c.p. e 2059 c.c., in quanto la condotta dei sanitari integra un reato e precisamente il reato di lesioni personali colpose ex art. 590 c.p.
Inoltre, il danno morale va riconosciuto alla paziente anche in ragione della sofferenza soggettiva che ha inevitabilmente caratterizzato il percorso clinico/diagnostico della ricorrente la quale, a causa dell'errore medico, è stata costretta a sottoporsi a plurimi interventi ed accertamenti e ha vissuto nell'incertezza e nell'angoscia che si sono acuite nel corso del tempo, man mano che il tumore progrediva, prima a livello della “sola” tiroide, per poi estendersi anche ai polmoni.
Da decenni, ormai, al fine di garantire, per quanto possibile, liquidazioni uniformi su tutto il territorio nazionale ed evitare il deprecabile fenomeno del così detto forum shopping, i singoli tribunali si sono dotati di proprie tabelle basate sui precedenti e ciò in attesa che il legislatore, quanto meno a far data dall'entrata in vigore dell'art. 138, primo comma, del d. lgs.
7.09.2005 n. 209 C.d.A., che - nel disciplinare il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità (così dette macro-permanenti) - ha previsto l'emanazione di due distinti decreti del Presidente della Repubblica da adottarsi e deputati all'approvazione di due distinte tabelle: a) delle menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra 10 e 100 punti;
b) del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.
Pag. 31 di 68 Tali tabelle sono state approvate solo con d.P.R. 13.01.2025 n. 12 contenente il
“Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209” d'ora in poi per brevità o solo regolamento o solo T.U.N.
A distanza di 20 anni, quindi, il legislatore ha dato parziale attuazione all'art. 138, comma 1, lett. b) del C.d.A. (d. lgs. 209/2005). Con questo decreto, infatti, è stata approvata la sola “tabella economica” (e cioè la tabella unica nazionale, così detta T.U.N.) mentre è ancora di là da venire la “tabella delle menomazioni”.
Ciò a differenza della liquidazione del danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità (così dette micro-permanenti) che ha visto licenziate sin da subito sia la tabella economica (periodicamente aggiornata) che quella delle menomazioni.
Quanto al perimetro di efficacia della normativa in questione, l'ambito di applicazione, è quello della liquidazione del danno biologico e del danno morale causati da sinistri stradali e quello della liquidazione dei danni causati da colpa medica in virtù del rinvio contenuto nell'art. 7 della legge 8.03.2017 n. 24 e consistiti in postumi permanenti pari o superiori al 10% della complessiva validità dell'individuo.
Sotto il profilo cronologico, l'art. 5 del regolamento stabilisce che esso si applichi solo per la liquidazione dei danni causati da sinistri avvenuti dopo la sua entrata in vigore (il decreto è stato pubblicato sul supp. ord. n. 4 alla G.U. 18.02.2025 n. 40) e quindi, in mancanza di indicazioni circa la sua entrata in vigore, ai sensi dell'art. 73, comma 2, Cost., è entrato in vigore trascorso l'ordinario periodo di vacatio legis di 15 giorni dalla pubblicazione nella G.U. e dunque il 5.03.2025.
Il problema da scandagliare in questa sede è quello di stabilire se, per effetto dell'entrata in vigore della T.U.N., il calcolo del danno biologico - sia pure nella misura del differenziale residuato in capo a parte ricorrente e imputabile a responsabilità medica - debba avvenire secondo le pregresse tabelle pretorie o per il tramite della nuova T.U.N.
Il legislatore, con l'art. 5 del d.P.R. 13.01.2025 n. 12 rubricato “Disposizioni transitorie” ha previsto espressamente che “Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”.
Pag. 32 di 68 La Cassazione, con la pronuncia 11319/2025 (pur affermando che nel caso specifico posto alla sua attenzione la corte territoriale non potrebbe fare applicazione della tabella approvata con il d.P.R. n. 12/2015 per essersi formato il giudicato sul punto) ha, tuttavia, sentenziato, in un obiter dictum, che “non sarebbero altrimenti d'ostacolo [n.d.r.: il riferimento è all'applicazione della tabella approvata con il d.P.R. n. 12/2015] né il riferimento ai soli danni derivanti da sinistri stradali, né la previsione contenuta nell'articolo 5 del citato d.P.R. circa l'applicabilità delle disposizioni «ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore» valendo entrambi ad escludere solo un'applicazione diretta delle dette tabelle ma non anche un loro utilizzo indiretto quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. (Cass. n. 12408 del 07/06/2011)”.
Prima dell'intervento della Cassazione, anche pronunce di merito hanno optato per l'immediata applicabilità della T.U.N. (alcune senza motivare (Trib. di Avellino, sez. II, ordinanza 20.03.2025; Trib. di Termini Imerese 765/2025 e Trib. di Palmi 124/2025; il Trib. di Catania 2956/2025 ha affermato che, nonostante il d.P.R. “è facoltà del decidente, trattandosi di un dato normativo già in essere, farne utilizzo ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale discendente da sinistri occorsi in precedenza”; altre, come Trib. di Agrigento sentenza del 09.06.2025
n. 671 che ha motivato richiamando proprio la sentenza della Cassazione e il Trib. di
Perugia, sez. II, sentenza 31.03.2025 n. 424 con più ampia motivazione).
In altri casi, invece, il d.P.R. è stato interpretato alla lettera. La Corte d'appello di
Milano 982/2025 ha affermato come “non trovi applicazione la tabella unica nazionale per il risarcimento del danno di non lieve entità, approvata nelle more del giudizio..., in quanto applicabile ai soli sinistri verificatisi dopo la sua entrata in vigore”. In senso analogo la Corte d'Appello dell'Aquila
322/2025 e i Tribunali di Busto Arsizio 325/2025, Caltanissetta 462/2025, Sondrio
208/2025, Varese 213/2025, cfr. Trib. di Ascoli Piceno, sentenza 25.03.2025 n. 147, secondo i quali la T.U.N. “non può trovare applicazione al caso di specie, atteso che la stessa può essere utilizzata con riguardo ai sinistri avvenuti dopo la sua entrata in vigore, come previsto dall'articolo 5 del citato d.P.R.”.
In tutti questi casi, in coerenza con la Cassazione “pre T.U.N.” i parametri tabellari applicati sono quelli di Milano.
Pag. 33 di 68 La tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute approvata dall'osservatorio sulla giustizia civile di Milano ha acquistato una sorta di efficacia para-normativa “quale parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli articoli 1226 c.c. e 2056 c.c.” e, conseguentemente, incorre in vizio di violazione di legge la sentenza che la disapplichi (cfr. Cass. sent. 12408/2011) con l'avvertenza che “non è lo scostamento dalle tabelle milanesi a fondare la violazione della norma di diritto ma le tabelle sono il parametro per verificare se sia stato violato l'art. 1226 c.c.” (cfr. Cass. sent.
10579/2021).
Secondo questo tribunale, l'impostazione del d.P.R., tesa a dare continuità alla tabella di Milano, conferma le indicazioni fornite dalla sentenza della Cassazione 12408/2011 sulla necessità di riferirsi, in assenza di T.U.N. - e quindi ora che la T.U.N. è stata emanata, anche prima dell'effettiva entrata in vigore della stessa - (solo) ai criteri milanesi, assurti a parametri para-normativi.
Pretendere di bypassare il chiaro dato letterale del d.P.R. e segnatamente l'art. 5 dello stesso che ne dispone la irretroattività, rischia di arrecare un importante vulnus alla certezza del diritto nonché incrementare in modo esponenziale, anziché deflazionare, il contenzioso impedendo di fatto conciliazioni sia stragiudiziali che giudiziali con, finanche, il rischio di aumentare il contenzioso.
Questo tipo di interpretazione, infatti, cozza profondamente sia con la funzione che la T.U.N. è destinata ad avere per i sinistri verificatisi dal 5.03.2025 in poi sia con la funzione vicaria alla quale ha assolto, nel perdurare dell'inerzia del legislatore, la giurisprudenza pretoria.
La funzione della T.U.N. è quella di garantire uniformità e omogeneità delle liquidazioni in tutto il territorio nazionale superando così i campanilismi e relegando progressivamente, con il passar del tempo, nel dimenticatoio le pur meritorie tabelle dei tribunali.
Questo tribunale non ignora che con ordinanza datata 18.07.2025 ed emessa dal trib. di Milano, sezione X civile, in persona del dott. Damiano Spera, nell'ambito del procedimento R.G. n. 14068/2024 sul punto è stato disposto rinvio pregiudiziale ex art. 363- bis c.p.c. alla Corte di cassazione.
Pag. 34 di 68 Né ignora che a seguito di tale rimessione il Primo Presidente ha assegnato alla Terza sezione civile della Corte di cassazione la questione per come sollevata in quanto ha ravvisato la sussistenza dei presupposti di ammissibilità del rinvio pregiudiziale, come delineati dall'art. 363-bis, comma 1, c.p.c.
La nuova T.U.N. ha un ambito di applicazione definito sia in relazione alla causa genetica del fatto illecito sia in relazione al tempo in cui il sinistro si è verificato.
Riguardo al tempo sono ben due le norme dettate dal legislatore e che si esprimono inequivocabilmente nel senso di una efficacia non retroattiva della T.U.N.: la prima è data dall'art. 1, comma 18, della così detta “Legge Concorrenza” n. 124/2017 la quale dispone che: “la tabella unica nazionale predisposta con il d.P.R. di cui all'art. 138, comma 1, C.a.p. […] si applica ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo d.P.R.”
(e quindi ora sappiamo dal 5.03.2025) e poi lo stesso d.P.R. 12/2025 all'art. 5 dispone che “le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore” e quindi dal 5.03.2025.
Sebbene le argomentazioni di cui sopra a sostegno dell'applicabilità della T.U.N. anche ai procedimenti in corso possano apparire tutto sommato ragionevoli e convincenti, ad avviso di questo tribunale la persuasività e la ragionevolezza delle stesse viene meno nel momento in cui non può non tenersi conto della disposizione transitoria di cui al già richiamato art. 5, il cui intento e il cui contenuto finirebbero per essere completamente vanificati e al giudice non è consentito disapplicare una norma, specie quando il suo contenuto, già dal punto di vista letterale è, di fatto, inequivoco e tale da potersi affermare, senza timore di smentita, che “in claris non fit interpretatio”.
Infatti, argomentando come sopra, sia pur attraverso l'“escamotage” del ricorso all'analogia, si finirebbe per porre nel nulla la chiara disposizione normativa che proietta inequivocabilmente solo nel futuro l'applicazione della T.U.N.
È evidente che la norma transitoria opportunamente inserita persegue uno scopo di certezza del diritto completamente vanificato dalle prime interpretazioni che ne iniziano ad essere date.
Non va poi trascurato l'argomento relativo all'affidamento ingenerato nella collettività indifferenziata dei consociati circa l'applicazione, ante emanazione del d.P.R. 12/2025, delle tabelle sui cui valori le parti hanno appunto fatto affidamento, compresa la circostanza che le
Pag. 35 di 68 stesse vengono periodicamente attualizzate, con tanto di applicazione di quelle vigenti al momento della liquidazione e non al momento della domanda.
Infine, oltre alla certezza del diritto, che costituisce indubbiamente un valore da preservare, il discrimine temporale tra sinistri ante
5.03.2025 e post 05.03.2025 - e quindi questo ulteriore differimento dell'efficacia vincolante della norma - ha un'altra specifica ratio che va ravvisata nel dare alle compagnie assicuratrici il tempo necessario per modificare le polizze e, soprattutto, i premi assicurativi in relazione ai nuovi indennizzi previsti dalla
T.U.N., sempre al fine di adeguatamente “razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori” (ex art. 138 C.d.A.).
In ragione di quanto sopra e in aderenza al dato normativo vigente ratione temporis dal quale non si ritiene di potersi discostare per tutte le motivazioni esplicitate (nello stesso senso si veda tribunale di Trani sentenza 06.06.2025 n. 608) questo tribunale, come da sempre in materia di liquidazione del danno non patrimoniale (biologico e morale) intende dare continuità alla propria giurisprudenza e applicare le tabelle del tribunale di Milano nella loro ultima versione che è quella del 5.06.2024.
La funzione di queste ultime è quella di continuare a costituire il criterio equitativo al quale fare riferimento per la liquidazione dei sinistri verificatisi ante 5.03.2025.
La disposizione transitoria inserita dal legislatore non è frutto del caso ma è voluta proprio perché le tabelle sono state utilizzate per un ventennio e proprio perché corrisponde a giustizia e ad equità che un sinistro determinatosi nella vigenza di tali tabelle - alle quali la
Cassazione ha più volte riconosciuto una funzione para-normativa - venga definito sulla base delle stesse.
Pertanto, considerato che il già citato d.P.R. 13.01.2025 n. 12, non è applicabile retroattivamente per espressa previsione normativa e non si ritiene di applicarlo come parametro di riferimento per l'esercizio del potere equitativo, nella specie il delta tra 31% e
15% - pari al 16% - deve essere liquidato facendo applicazione dei criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica delle tabelle del tribunale di Milano.
Nel caso di specie, la signora al momento del fatto illecito aveva 44 anni. Pt_1
Pag. 36 di 68 Prendendo a riferimento le tabelle del tribunale di Milano aggiornate al 5.06.2024,
l'importo dovuto per il danno non patrimoniale del 31% è il seguente:
- anni 44, percentuale di danno non patrimoniale del 31% = € 183.415 (di cui €
124.772 danno biologico ed € 58.643 danno morale);
- anni 44, percentuale di danno biologico 15% = € 49.538 (di cui € 37.816 danno biologico ed € 11.722 danno morale).
La differenza tra i due delta è pari a: 31% - 15% = 16% e cioè € 183.415 - € 49.538 = €
133.877.
In ragione di quanto sopra alla ricorrente a titolo di danno biologico Parte_1 permanente non patrimoniale differenziale riconducibile all'imperita condotta dell'A.O.U. va riconosciuta la somma di € 133.877, già rivalutata.
8.3. Riconoscimento degli interessi compensativi del danno da ritardo.
Alle somme liquidate a titolo di danno biologico temporaneo e permanente e di danno morale, come sopra liquidate, andranno aggiunti gli interessi legali.
Parte ricorrente, infatti, oltre alla rivalutazione del credito, già riconosciuta mediante applicazione delle tabelle di Milano attualizzate al giugno 2024 (come noto, infatti, la rivalutazione monetaria costituisce l'imprescindibile presupposto dell'espressione, in termini di equivalenza monetaria attuale, del valore che va appunto reintegrato dal debitore) ha chiesto anche il riconoscimento degli interessi legali sul credito (compensativi del danno da ritardo).
Pertanto, sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno, dovrà esserle riconosciuto - avendone fatto espressa richiesta - anche il così detto lucro cessante e cioè il risarcimento del danno derivante dalla mancata tempestiva disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario (cfr. orientamento di parte della giurisprudenza di legittimità espresso, in tema di illecito extracontrattuale, e multis, Cass. n. 17155 del 2012; Cass. n. 12140 del 2016; Cass. n. 39376 del 2021).
Tale lucro cessante dovrà essere equitativamente calcolato applicando, ad una base di calcolo costituita dall'attuale credito come sopra determinato, devalutato all'epoca dell'evento di danno (da considerarsi 18.06.2012, per le considerazioni sopra esposte) e rivalutato anno
Pag. 37 di 68 per anno secondo gli indici un saggio equivalente agli interessi legali dalla data del CP_5 sinistro alla data di pubblicazione della sentenza (cfr. Cass. S.U. n. 1712 del 1995).
Il criterio indicato è uno dei tanto individuati dalla giurisprudenza di legittimità per procedere alla liquidazione equitativa del danno da ritardo: invero, il giudice di merito può procedere alla liquidazione della somma dovuta a titolo risarcitorio e dell'ulteriore danno da ritardato pagamento, utilizzando la tecnica che ritiene più appropriata al fine di reintegrare il patrimonio del creditore, ad esempio, riconoscendo gli interessi nella misura legale o in misura inferiore, oppure non riconoscendoli affatto, potendo utilizzare parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria o dalla redditività media del denaro nel periodo considerato, oppure applicando, dalla data in cui si è verificato il danno fino a quella della liquidazione, un saggio equitativo d'interessi sulla semisomma tra il credito rivalutato alla data della liquidazione e lo stesso credito espresso in moneta all'epoca dell'illecito ovvero sul credito espresso in moneta all'epoca del fatto e poi rivalutato anno per anno (Cass. SS.UU. n. 8520 del 2007; Cass. n. 21396 del 2014).
Sulla detta somma, già rivalutata, matureranno e spetteranno, dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., stante la conversione da debito di valore in debito di valuta (cfr. ex multis
Cass. n. 11594 del 2004; n. 9711 del 2004).
8.4. Danno da perdita di chance di sopravvivenza.
8.4.1. L'elaborazione giurisprudenziale.
In merito al danno evento costituito dalla perdita di chance, si osserva quanto segue.
La nozione di chance è stata elaborata dalla giurisprudenza di legittimità al fine di consentire il risarcimento del danno nei casi in cui gli elementi della fattispecie aquiliana appaiono di difficile accertamento, attraverso una vera e propria finzione giuridica diretta a sostituire un danno concretamente subito (come ad esempio un pregiudizio alla salute o la mancata vittoria di una gara d'appalto) con la perdita della possibilità di conseguire un risultato migliore rispetto a quello in concreto verificatosi (cfr. prima pronuncia sul punto
Cass. n. 6506/1985).
Pag. 38 di 68 La chance deve essere intesa in termini di possibilità perduta di un risultato migliore e soltanto eventuale;
essa è una conseguenza della condotta illecita, e pertanto costituisce evento di danno. Conseguentemente, essa presuppone la preliminare e necessaria indagine sul nesso causale tra la condotta e l'evento.
La possibilità, per integrare gli estremi del danno risarcibile, deve necessariamente attingere ai parametri della apprezzabilità, serietà, consistenza, rispetto ai quali il valore statistico/percentuale – se in concreto accertabile – può costituire al più criterio orientativo, in considerazione della infungibile specificità del caso concreto (cfr. e multis Cass. n. 26822 del 2017 in cui la Corte si è pronunciata in tema di risarcimento del danno da perdita della
"possibilità di una vita anche solo di poco più lunga o migliore" che si assumeva conseguente al ritardo nella consegna di un esame diagnostico. La suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva respinto la domanda in quanto, in base all'accertamento tecnico, il ritardo era stato assolutamente ininfluente sull'evoluzione della patologia tumorale, particolarmente rara ed aggressiva, sicchè non vi era stata alcuna menomazione della possibilità di cura, con ciò risultando accertata l'insussistenza sia della chance che si assumeva menomata, sia, conseguentemente, del danno denunciato).
L'attività del giudice deve pertanto muovere dalla previa disamina della condotta (e della sua colpevolezza) e dall'accertamento della relazione causale tra tale condotta e l'evento di danno (la possibilità perduta), senza che i concetti di probabilità causale e di possibilità (e cioè di incertezza) dell'evento sperato possano legittimamente sovrapporsi, elidersi o fondersi insieme.
Come puntualmente osservato dalla più accorta dottrina e giurisprudenza di legittimità (cfr. tra tutte e da ultimo Cass. n. 5641 del 2018, pres. ed est. ), qualora Per_6
l'evento di danno sia costituito non da una possibilità – sinonimo di incertezza del risultato sperato – ma dal (mancato) risultato stesso (quale ad esempio, in campo medico-oncologico, la perdita anticipata della vita), non è lecito discorrere di chance perduta, bensì di altro e diverso evento di danno, senza che l'equivoco lessicale costituito, in tal caso, dalla sua ricostruzione in termini di “possibilità” possa indurre a conclusioni diverse.
Pag. 39 di 68 Esemplificando, ed applicando tale criterio alla responsabilità sanitaria nell'ambito oncologico in questa sede rilevante, possono formularsi le seguenti ipotesi (specificamente e testualmente tratte dalla Cass. 2018 cit.) :
a) La condotta (commissiva o più spesso omissiva) colpevolmente tenuta dal sanitario ha cagionato la morte del paziente mentre una diversa condotta (diagnosi corretta e tempestiva) ne avrebbe consentito la guarigione, alla luce dell'accertamento della disposta
CTU. In tal caso l'evento – conseguenza del concorso di due cause, la malattia e la condotta colpevole – sarà attribuibile al sanitario, chiamato a rispondere del danno biologico cagionato al paziente e del danno da lesione del rapporto parentale cagionato ai familiari.
b) La condotta colpevole ha cagionato non la morte del paziente (che si sarebbe comunque verificata) bensì una significativa riduzione della durata della sua vita ed una peggiore qualità della stessa per tutta la sua minor durata. In tal caso il sanitario sarà chiamato a rispondere dell'evento di danno costituito dalla minor durata della vita e dalla sua peggior qualità, senza che tale danno integri una fattispecie di perdita di chance – senza, cioè, che l'equivoco lessicale costituito dal sintagma “possibilità di un vita più lunga e di qualità migliore” incida sulla qualificazione dell'evento, caratterizzato non dalla “possibilità di un risultato migliore”, bensì dalla certezza (o rilevante probabilità) di aver vissuto meno a lungo, patendo maggiori sofferenze fisiche e spirituali.
c) La condotta colpevole del sanitario non ha avuto alcuna incidenza causale sullo sviluppo della malattia, sulla sua durata e sull'esito finale, rilevando di converso, in pejus, sulla sola (e diversa) qualità ed organizzazione della vita del paziente (anche sotto l'aspetto del mancato ricorso a cure palliative): l'evento di danno (e il danno risarcibile) sarà in tal caso rappresentato da tale (diversa e peggiore) qualità della vita (intesa altresì nel senso di mancata predisposizione e organizzazione materiale e spirituale del proprio tempo residuo), senza che, ancora una volta, sia lecito evocare la fattispecie della chance.
d) La condotta colpevole del sanitario non ha avuto alcuna incidenza causale sullo sviluppo della malattia, sulla sua durata, sulla qualità delle vita medio tempore e sull'esito finale. La mancanza, sul piano etiologico, di conseguenze dannose della pur colpevole condotta medica impedisce qualsiasi risarcimento.
Pag. 40 di 68 e) La condotta colpevole del sanitario ha avuto, come conseguenza, un evento di danno incerto: le conclusioni della CTU risultano, cioè, espresse in termini di insanabile incertezza rispetto all'eventualità di maggior durata della vita e di minori sofferenze, ritenute soltanto possibili alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo. Tale possibilità – i.e. tale incertezza eventistica (la sola che consenta di discorrere legittimamente di chance perduta) – sarà risarcibile equitativamente, alla luce di tutte le circostanze del caso, come possibilità perduta - se provato il nesso causale (certo ovvero “più probabile che non”), tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta) nella sua necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza.
Ne consegue che l'incertezza del risultato non incide sulla analisi del nesso causale, ma sulla identificazione del danno, poiché la possibilità perduta di un risultato sperato (nella quale si sostanzia la chance) è la qualificazione/identificazione di un danno risarcibile a seguito della lesione di una situazione soggettiva rilevante, e non della relazione causale tra condotta ed evento, che si presuppone risolta positivamente prima e a prescindere dall'analisi dell'evento lamentato come fonte di danno.
Pertanto, e proseguendo nella esemplificazione, ove risulti provato, sul piano eziologico, che la mancata diagnosi di una patologia tumorale abbia cagionato la morte anticipata del paziente, che sarebbe (certamente o probabilmente) sopravvissuto significativamente più a lungo e in condizioni di vita (fisiche e spirituali) diverse e migliori, non di “maggiori chance di sopravvivenza” sarà lecito discorrere, bensì di un evento di danno rappresentato, in via diretta ed immediata, dalla minore durata della vita e dalla sua peggiore qualità (fisica e spirituale).
Deve pertanto essere evitato il rischio di confondere il grado di incertezza della chance perduta con il grado di incertezza sul nesso causale. Invero, nel caso in cui sia stato allegato che la condotta colposa abbia causato una perdita della possibilità di un risultato migliore (ad esempio in termini di minori sofferenze e di maggior durata della vita, come nella specie), il nesso di causalità sarà comunque escluso, al di là ed a prescindere dall'esistenza della possibilità di un risultato migliore, dalla presenza di fattori alternativi che ne interrompano la relazione logica con l'evento (quale il sopravvenire di altra patologia
Pag. 41 di 68 determinante di per sé sola dell'exitus o di altri eventi ascrivibili alla condotta di terzi o dello stesso danneggiato).
Sarà altresì esclusa ogni rilevanza causale della condotta, sul piano probabilistico, in tutti i casi di incertezza (ad esempio, nell'ipotesi di cd. multifattorialità dell'evento) sul rapporto di derivazione etiologica tra la condotta stessa e l'evento, pur nella sua astratta configurabilità in termini di possibilità perduta.
Ne consegue che, provato il nesso causale, secondo le ordinarie regole civilistiche, rispetto ad un evento di danno accertato nella sua esistenza e nelle sue conseguenze dannose risarcibili, il risarcimento di quel danno sarà dovuto integralmente. Sul medesimo piano d'indagine, che si estende dal nesso al danno, ove quest'ultimo venisse morfologicamente identificato, in una dimensione di insuperabile incertezza, (che è il vero significante della chance), con una possibilità perduta, tale possibilità integra gli estremi della fattispecie, la cui risarcibilità consente di temperare equitativamente il criterio risarcitorio del cd. all or nothing, senza per questo essere destinata ad incidere sui criteri di causalità, né ad integrarne il necessario livello probatorio.
8.4.2. La liquidazione del danno da perdita di chance nel caso di specie.
Premesso quanto sopra in ordine ai caratteri, al contenuto e ai presupposti del danno non patrimoniale da perdita di chance, come detto, la C.T.U. espletata nel presente giudizio di merito ha riconosciuto l'esistenza di un danno da perdita di chance di sopravvivenza che gli ausiliari, compatibilmente con il carattere prognostico che tale giudizio porta con sé, hanno ritenuto attestarsi, nel caso di specie, in un 50% rispetto alla chance di sopravvivenza globale.
I CCTTUU hanno specificamente affermato: “facendo una media dei dati riportati dagli studi sopra citati ma anche analizzando ulteriori dati di letteratura, si può affermare che la paziente abbia visto ridurre del 50% la proprie chance di sopravvivenza globale” (pag. 15 della relazione).
La condotta medica, infatti, non deve essere valutata unicamente come destinata ad ottenere la guarigione del paziente ma anche nel senso di garantire al malato una sopravvivenza più lunga o anche “solo” - e più semplicemente - nel senso di non privarlo di opportunità che ne rendano migliore la qualità della vita;
in questi termini, anche “solo” una minima possibilità di prolungare la vita del paziente merita di essere apprezzata sotto il
Pag. 42 di 68 profilo della chance risarcibile, a maggior ragione una percentuale molto alta come quella del
50%.
Come detto, la comparsa di metastasi, dapprima dermiche e poi polmonari, è la conseguenza dell'inadempimento imputato ai sanitari come accertato dai CCTTUU: “a prescindere dalla causa certa (recidiva/metastatizzazione o diffusione da scorretto maneggiamento chirurgico), resta indubbio che tale immediata (a soli 10 mesi dal primo intervento) , si Controparte_7 sia verificata indubbiamente per la malprassi sanitaria e per la mancata radicalizzazione chirurgica” (pag.
13 della relazione).
Nella specie, il danno che può essere oggetto di liquidazione è la perdita della possibilità di sopravvivenza globale tenuto conto dell'aspettativa di vita media di una donna.
Infatti, i CCTTUU non hanno ridotto l'aspettativa di vita della ricorrente, in ipotesi di corretto trattamento da parte della struttura sanitaria resistente, ad un orizzonte temporale limitato. Pertanto, deve ritenersi presupposto il fatto che ove la ricorrente fosse stata correttamente operata e, quindi, ove il tumore fosse stato integralmente eradicato, non sarebbero comparse metastasi nell'immediato e la ricorrente avrebbe avuto la possibilità di vivere secondo la sua aspettativa di vita.
Alla luce di quanto sin qui argomentato, la domanda di condanna al risarcimento del danno da perdita di chance avanzata dalla ricorrente è fondata e deve essere accolta e quantificata nei limiti che qui di seguito si precisano.
Il danno da perdita di chance, per unanime giurisprudenza, deve essere liquidato secondo un criterio equitativo puro ex artt. 1226 e 2056 c.c. (cfr. Cass. n. 23846/2008) tenendo conto dello scarto temporale tra la durata della sopravvivenza effettiva e la durata della sopravvivenza possibile in caso di intervento sanitario adeguato (cfr. Cass. n.
7195/2014).
In sintesi, riprendendo gli insegnamenti di Cassazione n. 12408 del 07.06.2011 - che ha affrontato ex professo il tema dell'equità risarcitoria - due sono le caratteristiche che connotano l'equità.
In primo luogo, l'equità “è la regola del caso concreto”, ma, in secondo luogo, equità vuol dire anche “parità di trattamento” perché essa ha anche la funzione di garantire l'intima coerenza dell'ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale,
Pag. 43 di 68 o viceversa: sotto questo profilo l'equità vale a eliminare le disparità di trattamento e le ingiustizie.
Alla nozione di equità è quindi consustanziale non solo l'idea di adeguatezza, ma anche quella di proporzione.
Per riprendere testualmente le parole di Cassazione 2011: “Solo un'uniformità pecuniaria di base può valere ad assicurare una tendenziale uguaglianza di trattamento, salva la flessibilità imposta dalla considerazione del particolare … nella liquidazione del danno biologico (ma il concetto è estensibile a qualsivoglia danno di natura non patrimoniale, aggiunta n.d.r.) il giudice del merito deve innanzitutto individuare un parametro uniforme per tutti e poi adattare quantitativamente o qualitativamente tale parametro alle circostanze del caso concreto… In definitiva la liquidazione equitativa dei danni alla persona deve evitare due estremi: da un lato, che i criteri di liquidazione siano rigidamente fissati in astratto e sia sottratta al giudice qualsiasi seria possibilità di adattare i criteri legali alle circostanze del caso concreto (in questo modo l'ordinamento garantirebbe sì la massima uguaglianza, oltre che la prevedibilità delle decisioni, ma impedirebbe nello stesso tempo un'adeguata personalizzazione del risarcimento); dall'altro, che il giudizio di equità sia completamente affidato all'intuizione soggettiva del giudice, al di fuori di qualsiasi criterio generale valido per tutti i danneggiati a parità di lesioni (sarebbe, infatti, bensì teoricamente assicurata un'adeguata personalizzazione del risarcimento, ma verrebbe meno la parità di trattamento e, con essa, la prevedibilità dell'esito del giudizio, costituente uno dei più efficaci disincentivi alle liti giudiziarie)”.
Non esistono, per il danno da perdita di chance, tabelle o linee guida se non nel senso che si deve necessariamente tenere conto di tutte le circostanze e peculiarità del caso concreto (età, preesistenza della patologia, scarto tra vita ipotetica e vita effettiva, etc.).
Le pronunce della Cassazione non forniscono indicazioni concrete utili per orientarsi nella liquidazione del danno da perdita di chance limitandosi a fare riferimento al criterio equitativo puro.
L'esame della più recente giurisprudenza di merito evidenzia sia il ricorso a detto criterio equitativo puro, che lo sforzo dei giudici di ancorare, per ovvie esigenze di certezza, di prevedibilità e di uniformità di trattamento di situazioni analoghe, la liquidazione di tale posta di danno a parametri certi, oggettivi, predefiniti e standardizzati, utilizzando come base di partenza per il calcolo: il risarcimento che sarebbe liquidato per un'invalidità permanente
Pag. 44 di 68 del 100% - così come determinato in applicazione dalle tabelle del tribunale di Milano - e operando una riduzione in misura corrispondente alla percentuale di possibilità di sopravvivenza perduta nonché valorizzando le circostanze del caso concreto.
Tale criterio risulta adottato anche in altri condivisibili precedenti di merito (cfr. e multis Tribunale di Pesaro 837/3030 in banca dati di merito, Tribunale di Monza 30.01.1998, in Resp. Civ. prev., 1999; Tribunale di Latina, Sez. II, sentenza 20.02.2018; Tribunale di
Ferrara 18.06.2018 n. 476; Corte di Appello di Palermo, sentenza 1719/2022 in banca dati di merito;
Corte di Appello di AN, sentenza 1485/2023 in banca dati di merito)
Il procedimento logico-matematico utilizzato come ausilio per l'esercizio del potere equitativo è il seguente:
a) somma che sarebbe spettata alla vittima nel caso di invalidità permanente pari al 100%, €
1.127.904;
b) divisione di tale somma per il numero di anni della vittima al momento del fatto illecito
(anni 44, pertanto € 1.127.904:44=25.634);
c) moltiplicazione del risultato per il numero di anni in cui viene proiettata la speranza di vita
(30 anni, secondo le tavole di mortalità della popolazione residente elaborate dall'ISTAT nel
2024 sulla speranza di vita che ha ad oggi una persona dell'età della ricorrente, di 55 anni: €
25.634 x 30 = € 769.020);
d) riduzione dell'importo così ottenuto nella misura pari alla possibilità di guarigione perduta indicata in C.T.U. (€ 769.020 x 50 % = € 384.510)
Riguardo le circostanze del caso concreto, si ritiene di valorizzare particolarmente la considerazione per cui gli studi citati dai CCTTUU, in merito alla riduzione dell'aspettativa di sopravvivenza di persona affetta da cancro alla tiroide con comparsa successiva di metastasi polmonari, hanno elaborato statistiche che hanno analizzato la sopravvivenza (definita nello studio più recente del 2024 citato “desease specific survival”, DSS, che misura quanto un paziente vive a lungo senza morire per quella specifica malattia) a cinque anni del campione di persone preso a riferimento.
Si legge a pag. 14 della relazione: “Un recentissimo studio pubblicato sulla rivista Thyroid
(Survival prognostication in patients with differentiated thyroid cancer and distant metastases: a SEER population-based study, et al. 2024 May 17. doi: 10.1089/thy.2023.0709) ha dimostrato Persona_7
Pag. 45 di 68 su 2411 pazienti affetto da tumore differenziato della tiroide di cui 86% erano affetti da tumore papillare della tiroide che il principale sito di metastatizzaizone a distanza sono i polmoni (33.7%) e le ossa (18.9%),
e che stratificando i pazienti per età la sopravvivenza libera da malattia a 5 anni era stimata tra il 41% e il
64% e la overall survival (sopravvivenza globale) era stimata a 5 anni tra il 31% e il 47%. Simili tassi di sopravvivenza sono stati evidenziati in un altro lavoro di Ding in uno studio osservazionale su 3537 pazienti dimostrando per i pazienti operati con metastasi polmonari, un tasso di sopravvivenza a tre anni compreso tra 45% e 52%. (Metastatic site discriminates survival benefit of primary tumor surgery for differentiated thyroid cancer with distant metastases Medicine 2020 99:48). Un lavoro di Tahara pubblicato nel 2021 su 392 pazienti riporta un tasso di sopravvivenza globale a 5 anni del 33.1% (Impact of lung metastases on overall survival in the phase 3 SELECT study of lenvatinib in patients with radioiodine-refractory differentiated thyroid cancerEuropean Journal of Cancer 147 (2021) 51-57). Un altro lavoro di Toraih del 2021 ha dimostrato inoltre che pazienti con più di una localizzazione metastatica presentano una ulteriore riduzione della sopravvivenza che scende al 15.3% a 5 anni (Site-Specific
Metastasis and Survival in Papillary Thyroid Cancer: The Importance of Brain and Multi-Organ Disease,
Cancers, 13, 1625).”.
Tale limitato orizzonte temporale di cinque anni, nel caso di specie, è stato superato, in quanto la ricorrente ha subito la prima operazione di emitiroidectomia sinistra il 6 novembre 2014, la comparsa di metastasi dermiche e cutanee è avvenuta nel mese di luglio
2015 e la diagnosi di metastasi polmonari è avvenuta nell'ottobre 2021. Pertanto, vi è sicuramente prova che a distanza di oltre dieci anni dalla comparsa della malattia la ricorrente
è sopravvissuta.
Ciò non toglie che la ricorrente non è libera dalla malattia, in quanto è tutt'ora in terapia per trattare le metastasi polmonari, conseguenza dell'inadempimento della struttura sanitaria resistente. Pertanto, se da un lato non può escludersi la sussistenza di un danno da perdita di chance di sopravvivenza, dall'altro, la sopravvivenza della ricorrente oltre l'orizzonte temporale preso a riferimento dagli studi citati, deve essere valorizzato, nell'ambito della valutazione necessariamente equitativa del danno in questione, per ridurre ulteriormente della metà il danno all'esito del calcolo secondo i criteri sopra esposti.
Pertanto il calcolo operato, al solo fine di orientare l'esercizio del poter equitativo in una fattispecie di difficile prevedibilità nel futuro delle conseguenze dell'illecito accertato in
Pag. 46 di 68 capo alla struttura sanitaria è il seguente: € 1.127.904 : 44 = € 25.634,18 x 30= € 769.020 x
50% = € 384.510 : 2 = € 192.255.
Pertanto, il danno da perdita di chance subito dalla ricorrente, tenuto conto di tutte le particolarità del caso concreto, deve essere equitativamente liquidato in € 192.255, già rivalutato. A cui devono aggiungersi gli interessi compensativi del danno da ritardo, da applicare come sopra indicato in merito al danno biologico temporaneo e permanente.
8.5. Il pregiudizio non patrimoniale ulteriore domandato dalla signora
Pt_1
Da ultimo, la difesa della signora ha domandato, senza quantificarla né Pt_1 meglio qualificarla, un'ulteriore voce di danno non patrimoniale e cioè “il pregiudizio ulteriore cagionato alla sia rispetto al danno biologico, sia rispetto al danno morale soggettivo, per Parte_1 aver la menomazione subita comportato un pregiudizio ascrivibile alla personalità dell'individuo tutelabile ai sensi dell'art. 2 Cost. quale conseguenza dell'aver subito in modo vigile e cosciente la lesione, derivante da sinistro iatrogeno, alla propria integrità fisica e temere tutt'oggi per la propria vita (con aspettativa largamente inferiore alla vita media), danno che potrà essere commisurato anche in via equitativa”.
Tale tipologia di danno della quale la ha domandato il risarcimento non è di Pt_1 agevole decodificazione, in quanto, così per come enucleata, non appare ictu oculi sussumibile in nessuna delle voci e/o “etichette” che usualmente vengono fatte rientrare dalla giurisprudenza nell'onnicomprensivo sintagma del danno non patrimoniale.
Non può trattarsi, nonostante quanto potrebbe lasciare presagire l'assonanza della terminologia utilizzata, di un “danno da lucida agonia” in quanto si tratta di una voce di danno non compatibile con la permanenza in vita della vittima del fatto illecito.
Non può trattarsi neanche del danno morale perché lo stesso è già stato liquidato e non è consentito liquidarlo una seconda volta, in quanto si incorrerebbe in un'inammissibile duplicazione risarcitoria.
Men che meno può trattarsi di un danno così detto “dinamico-relazionale”.
Ciò in quanto, nel 2018 la Cassazione con la sentenza 901/2018 e con l'ordinanza
7513/2018 (così detta “ordinanza decalogo”) ha ben chiarito - sia per il danno biologico temporaneo che per quello permanente - cosa si intenda per danno dinamico-relazionale e
Pag. 47 di 68 se, in considerazione di quest'ultimo, il giudice debba in qualche modo personalizzare la liquidazione del danno risultante dai valori monetari standard (sia normativi che giurisprudenziali).
La Suprema Corte ha quindi chiarito che il danno biologico consiste in una ordinaria compromissione delle attività quotidiane (gli aspetti “dinamico-relazionali”); quando però esso, a causa della specificità del caso, abbia compromesso non già attività quotidiane comuni a tutti, ma attività “particolari” (ovvero i “particolari aspetti dinamico-relazionali”) di questa perdita dovrebbe tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente.
Per la legge, dunque, l'espressione “danno dinamico-relazionale” non è altro che una perifrasi del concetto di “danno biologico”.
Questa conclusione appare corroborata dalle indicazioni della medicina legale secondo cui il grado di invalidità permanente (così detto barème) è determinato in base ad apposite tabelle di invalidità predisposte con criteri medico-legali. Superata l'idea del danno biologico “statico”, il danno biologico è costituito dalla incidenza negativa della menomazione sulle attività ordinarie intese come aspetti dinamico-relazionali comuni a tutti.
Ne discende che il danno biologico consiste esattamente nei pregiudizi dinamico relazionali (alias alla vita di relazione) conseguenti alla menomazione accertata: nel fare, nell'essere e nell'apparire. Non, dunque, che il danno alla salute comprenda pregiudizi dinamico-relazionali dovrà dirsi;
ma, piuttosto, che il danno alla salute è un danno
“dinamico-relazionale”. Se non avesse conseguenze “dinamico relazionali” la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile. Ne discende, altresì, che l'incidenza di una menomazione permanente sulle quotidiane attività “dinamico-relazionali” della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico.
Infine, se invece con tale anodina richiesta di danno - non meglio precisata e specificata - si volesse mirare ad ottenere una personalizzazione del danno biologico, la relativa richiesta deve essere comunque rigettata perché le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un
“fatto costitutivo” della pretesa, devono quindi essere allegate in modo circostanziato e
Pag. 48 di 68 provate dall'attore (ovviamente con ogni mezzo di prova e quindi anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, come già ritenuto dalle sezioni unite della Corte con la sentenza 26972/2008) senza potersi peraltro risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte e ipotetiche (cfr. Cass.
24471/2014).
Nel caso di specie tale onere non è stato assolto.
In conclusione, una volta chiariti nozione e contenuto del danno biologico (ut supra) costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l'attribuzione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: e cioè il danno dinamico-relazionale.
In presenza di un danno permanente alla salute la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema del così detto punto variabile) può essere aumentata solo in caso di conseguenze dannose del tutto anomale e affatto peculiari che non ricorrono nel caso di specie, in quanto non solo non provate ma neanche allegate.
Alla stessa conclusione deve giungersi qualora si intendesse interpretare la richiesta di parte ricorrente come domanda avente ad oggetto la liquidazione del danno esistenziale, in quanto oggi è ormai pacifico in giurisprudenza che “il danno esistenziale non esiste” o, meglio, corrisponde al/coincide con il danno alla vita di relazione, alla lesione dei valori della persona costituzionalmente garantiti, allo sconvolgimento delle abitudini di vita e dell'agenda quotidiana in genere, tutte voci di danno che rientrano pacificamente nel danno biologico.
La relativa domanda deve quindi essere rigettata.
9. Danni patrimoniali.
9.1. Danno futuro da lucro cessante: perdita della capacità lavorativa specifica.
Come già anticipato, gli ausiliari del giudice hanno chiarito che non sussiste un nesso eziologico tra la dedotta e accertata malpractice medica e le dimissioni rassegnate dalla signora
Pag. 49 di 68 nel 2020 la quale, all'epoca dell'errore medico e negli anni successivi, fino al Pt_1 novembre 2020 appunto, ha svolto mansioni di impiegata. Ciò in quanto è la medesima ad ammettere di aver lasciato il lavoro a causa della diplopia e quindi del problema Pt_1 alla vista che non è in alcun modo eziologicamente riconducibile all'acclarato errore medico.
Tuttavia, il maggior danno alla salute subito per effetto dell'inadempimento imputabile ai sanitari ha inciso, anche se solo in parte, secondo la valutazione dei CC.TT.U., dalla quale non vi sono ragioni per discostarsi, anche sulla capacità lavorativa specifica.
Nel caso di specie si ritiene di aderire alle conclusioni dei CC.TT.U. e quindi anche il danno da perdita della capacità lavorativa, dovrà essere (astrattamente, per quanto si dirà) posto a carico della parte resistente.
In ordine alla valenza processuale del supporto fornito dalla C.T.U. medico-legale vale rilevare che qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto a esporre in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo dell'elaborato, anche per relationem, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (cfr. Cassa. 12445/2020).
Per la Suprema Corte, infatti: “il giudice del merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione, ma non può esimersi da una più puntuale motivazione, allorquando le critiche mosse alla consulenza siano specifiche e tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata. In particolare, il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con
l'indicazione delle fonti del suo convincimento e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame di elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (cfr. Cass. 11081/2020).
Pag. 50 di 68 La signora al momento del verificarsi del fatto illecito svolgeva attività di Pt_1 impiegata dalla quale si è dimessa nel novembre 2020. Successivamente ha poi svolto, per un breve periodo, attività di venditrice ambulante di antiquariato, poi abbandonata perché considerata eccessivamente gravosa per le proprie condizioni di salute;
attualmente è disoccupata.
I CC.TT.U. hanno stimato che la menomazione subita, per effetto dell'inadempimento imputabile ai sanitari, incide in modo lieve, esprimibile in un 15%, con riferimento all'attività lavorativa di impiegata ed esprimibile in un 30% rispetto all'attività di venditrice ambulante in ragione dei dolori ossei diffusi, delle disestesie agli arti inferiori e del lieve squilibrio neuro-psichico.
A nulla rilevando, per lo specifico fine del presente accertamento, che la signora sia stata dichiarata invalida civile e totalmente inabile al lavoro dall' (vedasi Pt_1 CP_3 doc. 29 ricorrente, verbale del 22.05.2024).
Si ritiene che per quantificare il vulnus alla capacità lavorativa specifica della signora determinato dall'errore medico debba farsi riferimento all'attività che la medesima Pt_1 svolgeva nel 2014/2015 e che ha svolto fino al 2020 trattandosi dell'attività espletata quando
è intervenuto l'errore medico e quindi al momento del sinistro, irrilevante essendo che abbia poi svolto l'attività di venditrice ambulante e che attualmente sia inoccupata.
Il danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavorativa è un danno da lucro cessante ex art. 1223 c.c. con cui si intende ristorare il mancato guadagno imputabile ad una condotta antigiuridica.
Il giudice è quindi tenuto a liquidare il danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno in via autonoma rispetto al danno non patrimoniale prodotto dall'illecito.
La giurisprudenza ha chiarito come non vi sia necessariamente una relazione biunivoca tra la percentuale del danno biologico stimata secondo i criteri medico-legali e la perdita della capacità lavorativa specifica che, a sua volta, si traduce in un danno di natura patrimoniale da mancato guadagno. “Il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente, né tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno della stessa. Tuttavia, nei casi in cui
l'elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la
Pag. 51 di 68 menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all'accertamento presuntivo della detta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi. La liquidazione di detto danno può avvenire attraverso il ricorso alla prova presuntiva, allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio” (cfr. Cass. 25634/2013 e
Cass. 15674/2011).
9.1.1. Applicazione delle tabelle di capitalizzazione anticipata di una rendita pubblicate dal tribunale di Milano il 26 maggio 2023.
Il danno da perdita del reddito futuro si liquida mediante capitalizzazione, procedimento così denominato dalla dottrina e dalla giurisprudenza ma con l'avvertenza che il termine tecnico più corretto è “attualizzazione attuariale”.
Si tratta, in ogni caso, di un'operazione matematica utilizzabile al fine di determinare l'importo, attualizzato al momento della decisione, della rendita erogabile per un certo numero di anni a titolo di risarcimento.
Il 26.05.2023 il tribunale di Milano ha pubblicato “le tabelle di capitalizzazione anticipata di una rendita - Milano 2023”, tabelle integralmente rivalutate nel 2024 secondo gli indici del costo della vita ma senza apportare modifiche strutturali. CP_5
Sono state così superate le vetuste e ormai divenute obsolete tabelle approvate nel
1922 (r.d.
9.10.1922 n. 1403 “Approvazione delle nuove tariffe per la costituzione delle rendite vitalizie della cassa nazionale per le assicurazioni sociali” in G.U. 23.11.1922 n. 274).
La giurisprudenza per molto tempo ha utilizzato i coefficienti allegati al r.d. 9.10.1922,
n. 1403. Tuttavia, recentemente, la Corte di cassazione ha negato l'utilizzabilità di tali coefficienti.
Ha ritenuto, in particolare, Cassazione 20615/2015, che i coefficienti di capitalizzazione approvati con r.d. 9.10.1922, n. 1403 calcolati sulla base delle tavole di mortalità ricavate dal censimento della popolazione italiana del 1911 e al saggio del 4,5%
“non consentono l'integrale ristoro del danno prescritto dall'art. 1223 c.c. e la loro adozione non è dunque consentita nemmeno in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.” per una serie di ragioni, tra cui il fatto innegabile che la vita media della popolazione italiana è cresciuta nel secolo trascorso
Pag. 52 di 68 tra il 1922 e i giorni nostri e il radicale mutamento del saggio degli interessi e del rendimento dei titoli di Stato.
La sentenza in esame ha quindi concluso affermando il principio per cui “il danno permanente da incapacità di guadagno non può essere liquidato in base ai coefficienti di capitalizzazione approvati con r.d. 1403/1922, i quali - a causa dell'innalzamento della durata media della vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse - non garantiscono l'integrale ristoro del danno e non sono perciò consentiti dalla regola di integralità del risarcimento di cui all'art. 1223 c.c.”.
Tale principio è stato tenuto fermo dalla successiva giurisprudenza di legittimità
(vedasi Cass. 10499/2017; 16913/2019; 18093/2020; 9009/2022; 13727/2022).
L'inadeguatezza della tabella del 1992 era stata, comunque, segnalata dalla dottrina negli anni '80; la critica fu ripresa nel 1989 nel corso di un seminario di studio del Consiglio
Superiore della Magistratura (C.S.M.) per la formazione dei magistrati tenutosi a Trevi il 30 giugno/1° luglio 1989 nel quale furono presentate le nuove tabelle di capitalizzazione che, pur con una struttura simile a quelle del 1992, utilizzavano dati più aggiornati sulla durata della vita media della popolazione italiana (le tabelle erano costruite su dati del CP_5
1981) e distinguevano tra soggetti di sesso maschile e femminile (Quaderni del C.S.M., 1990, fasc. 41 “Nuovi orientamenti e nuovi criteri per la determinazione del danno (danno biologico, danno morale, danno alla vita di relazione)”).
Tuttavia, come si è anticipato, la Suprema Corte, con incisività sempre maggiore nel corso degli ultimi anni, ha criticato e poi bocciato del tutto questo procedimento di liquidazione ritenuto non più attuale per le dette ragioni.
Per ovviare all'inutilizzabilità dei vecchi coefficienti e uniformarsi agli insegnamenti della Corte un primo orientamento ha scelto la strada di utilizzare coefficienti frutto di contributi dottrinari come quelli allegati agli atti del già richiamato seminario di formazione per magistrati organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura (C.S.M.) nel 1990
(quaderni del C.S.M., 1990, n. 41, pag. 129, cfr. App. Milano 31.01.2023 n. 317; Trib. Pavia
10.01.2023 n. 18; Trib. Palermo 26.10.2022, n. 4309; Trib. Venezia 2.08.2022, n. 698; Trib.
La Spezia 29.11.2021 n. 686).
Tali tabelle, tuttavia, hanno avuto poca fortuna e i giudici italiani hanno continuato ad utilizzare tralatiziamente soprattutto quelle del 1922.
Pag. 53 di 68 Un secondo orientamento ha scelto, invece, la strada di ricorrere analogicamente a coefficienti previsti dalla legge per fini assicurativi o previdenziali;
ad esempio, i coefficienti di cui al d.m. 22.11.2016 (in G.U. suppl. ord. n. 56 del 19.12.2016, contenente l'approvazione dei coefficienti usati dall' per la liquidazione del danno biologico e delle rendite ai CP_8 superstiti di lavoratori infortunati (cfr. Trib. Modena 26.01.2023 n. 136; Trib. Chieti
27.12.2022 n. 648; Trib. Novara 19.08.2022 n. 471; App. Firenze 9.02.2022 n. 246; Trib.
Trani 11.10.2021 n. 1707; Trib. Lecce 3.05.2021 n .1266).
Al riguardo, pare opportuno evidenziare che le tabelle del 1922 e anche CP_8 quelle del C.S.M. del 1989, utilizzano i coefficienti dell'età dell'infortunato proiettando la capitalizzazione per l'intero arco di vita presunta di quest'ultimo, cioè per la così detta
“aspettativa di vita” e non per la sua “aspettativa di vita lavorativa”. A ciò consegue che sia erronea l'applicazione della tabella del 1922 e anche di quella del C.S.M. laddove si deve calcolare il mancato guadagno futuro derivante da sopravvenuta incapacità lavorativa, atteso che la maggior parte delle persone smette di lavorare diversi anni prima della morte. C'è dunque uno “iato” tra la vita fisica media e la vita lavorativa.
Per correggere questo problema, la giurisprudenza (per continuare ad utilizzare le tabelle previdenziali) aveva introdotto il concetto di “scarto tra vita fisica media e vita lavorativa” sostenendo che, quando si calcola il valore attuale di una rendita futura, si deve prendere in considerazione solo l'aspettativa di vita lavorativa e non l'aspettativa di vita media. La giurisprudenza ha quasi sempre apportato al calcolo scaturente dalla tabella una correzione di “riduzione percentuale per scarto tra vita fisica e vita lavorativa” in maniera approssimativa e forfettaria nella misura fissa fra il 10% e il 20%.
Né si ritiene di fare applicazione dei“ Barème di capitalisation de la Gazzette du Palais
2022” invocati da parte ricorrente, in quanto dall'esame dei repertori giurisprudenziali non risulta l'applicazione degli stessi.
Un particolare criterio di capitalizzazione del danno patrimoniale permanente è stato recentemente proposto dall' “Osservatorio per la giustizia civile di Milano” con la collaborazione di esperti in metodi matematici, in matematica finanziaria, in consulenza finanziaria e di un esperto in tecnica attuariale, che ha elaborato un criterio innovativo e affidabile per il calcolo della capitalizzazione o, più esattamente “attualizzazione attuariale”
Pag. 54 di 68 della rendita recepito e diffuso dal Presidente del tribunale con nota del 26.05.2023 numero
8156.
Il problema della determinazione del danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa ha, infatti, una sua immediata traduzione finanziaria attuariale.
Le tabelle di capitalizzazione costituiscono uno strumento di equità ragionata per la liquidazione del danno patrimoniale conseguente alla perdita di capacità lavorativa specifica derivante dalle lesioni alla persona.
Per tale operazione, la matematica finanziaria ha creato da tempo apposite formule che, tenendo conto di vari fattori, permettono di calcolare numericamente la somma equivalente. Le formule sono, poi, state trasfuse in apposite tabelle.
Le operazioni di calcolo vengono svolte attraverso le tabelle di capitalizzazione che, nel loro sviluppo, contengono già “internamente” le formule aritmetico-matematiche.
Peraltro, la capitalizzazione di una rendita futura non è disciplinata normativamente e rappresenta un'applicazione puramente giurisprudenziale.
Nella determinazione del risarcimento del danno da perdita di capacità di reddito viene applicato quindi il criterio equitativo previsto dagli articoli 2056 c.c. e 1226 c.c.
Considerando che, di norma, non è possibile determinare i danni con assoluta precisione, il giudice del merito è tenuto a valutare il quantum debeatur mediante calcoli di probabilità relativi all'ammontare del lucro cessante.
In tale valutazione discrezionale il giudice può optare per l'applicazione del criterio
“equitativo puro” oppure del criterio dell'“equità ragionata” basata sui parametri tecnici costituiti dalle “tabelle di capitalizzazione”.
La base logica del calcolo è la determinazione della somma dei redditi dell'attività lavorativa che saranno persi in futuro tra il momento della liquidazione e il momento futuro in cui il danneggiato avrebbe comunque cessato il lavoro;
a tale sommatoria viene applicato un saggio di sconto per tenere conto del fatto che la vittima percepisce immediatamente redditi che, se fosse rimasta sana, avrebbe incassato solo tra “x” anni (si compensa, così, il vantaggio di ricevere l'intera somma anticipatamente). L'utilizzo del metodo della capitalizzazione rappresenta una manifestazione del potere di liquidazione equitativa del
Pag. 55 di 68 giudice che, anziché motivare il processo logico che ha portato alla determinazione della somma liquidata, fa riferimento alla logica interna della tabella di capitalizzazione stessa.
L'obiettivo che si è prefisso l'osservatorio di Milano è stato quello di elaborare un criterio di calcolo per la capitalizzazione della rendita che fosse: aggiornato, coerente con i dikta della Cassazione e facilmente applicabile dai giudici di merito.
Questa tabella ha calcolato un coefficiente di capitalizzazione ex novo, cioè non mutuato da norme o studi preesistenti, diverso per maschi e femmine, basato su tavole di mortalità aggiornate e utilizzando quale saggio di interesse il tasso spot rilevato periodicamente dall'Autorità europea di vigilanza sulle società di assicurazione (E.I.O.P.A.).
Tanto premesso, il calcolo, condotto appunto sulla base della nuova tabella milanese, si svolge nei seguenti passaggi: 1) nella prima colonna a sinistra (ETÀ) si individua l'età della persona a favore della quale deve essere calcolata l'attualizzazione (così detta
“capitalizzazione”) della somma periodica che verrà persa per un certo numero di anni “al momento della capitalizzazione”; 2) si determina (con una valutazione giuridica) quale sia il numero di anni futuri per i quali la somma non verrà percepita. Questo elemento è la
DURATA; 3) a partire dall'età individuata ci si sposta sulla tabella lungo la riga verso destra per tante colonne quanti sono il numero di anni da considerare in base al punto 2; 4)
l'incrocio tra la riga-età e colonna-durata individua il coefficiente numerico moltiplicativo;
5) il coefficiente va moltiplicato per l'importo annuo perso (definito, con terminologia finanziaria, come RENDITA).
La tabella è duplice perché i coefficienti sono diversi a seconda che il soggetto danneggiato sia un maschio o una femmina;
al giudice, spetta dunque soltanto la valutazione discrezionale circa l'importo del reddito annuo verosimilmente perduto.
Il documento accompagnatorio della tabella spiega che per liquidare il danno permanente bisogna moltiplicare il reddito annuale perduto per la durata in cui si verificherà la perdita. E la durata, si aggiunge, è pari all'età pensionabile meno l'età della vittima al momento della capitalizzazione.
In conclusione: il danno da incapacità lavorativa patito dalla signora va Pt_1 liquidato in via equitativa;
a base del calcolo va posto il reddito che presumibilmente avrebbe continuato a percepire qualora non fosse stata vittima di errore medico.
Pag. 56 di 68 Il reddito utile da prendere come riferimento a tal fine è quello che la medesima ritraeva dall'attività impiegatizia e prima che cessasse di svolgere tale attività che, come da documentazione in atti, era pari a € 24.119,72 nell'anno 2018 e a € 25.133,15 nell'anno 2019.
9.1.2. Quantificazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica.
Pertanto, nel caso di specie, ai fini della quantificazione del danno in questione, si ritiene di applicare le tabelle di capitalizzazione anticipata di una rendita del tribunale di
Milano aggiornate al 2024 in quanto, tra tutti i criteri sperimentati e sopra delineati, sono quelle che forniscono valori più attuali e quindi anche più “equi”, idonei, cioè, a garantire la giustizia del caso concreto.
Il primo dato utile da prendere in considerazione è l'età della persona al momento del fatto lesivo verificatosi a fine 2014 quando la signora aveva 44 anni. Nel caso di Pt_1 specie, tuttavia, anche se il fatto lesivo risale al 2014, la ha lasciato il lavoro Pt_1 implicante lo svolgimento di mansioni impiegatizie alla fine del 2020 e quindi l'età da prendere in considerazione è quella che la medesima aveva a tale data.
Tenuto conto che l'età pensionabile si raggiunge normalmente a 67 anni, occorre determinare lo scarto tra l'età pensionabile e l'età in cui è cessata l'attività lavorativa della signora e cioè anni 67 - anni 50 = anni 17. Pt_1
L'incrocio tabellare tra persona di sesso femminile di anni 50 e lo scarto lavorativo di
17 anni corrisponde al coefficiente numerico moltiplicativo 15,57 che va moltiplicato per l'importo annuo perso.
Prendendo a riferimento l'ultima retribuzione lorda, anno 2019, pari a € 25.133,15 si ottiene l'importo che segue: € 25.133,15 x 15,57 = € 391.323,146.
La cifra così ottenuta corrisponde ad una perdita della capacità lavorativa specifica pari al 100%.
Nel caso di specie, la perdita della capacità lavorativa specifica è stata stimata in misura del 15% e quindi occorre operare la corrispondente riduzione: € 391.323,146 x 15%
- € 58.698,47.
Pag. 57 di 68
9.2. Scomputo delle erogazioni a titolo di pensione di invalidità (così CP_3 detta compensatio lucri cum damno).
La signora sentita dal giudice all'udienza del 5.04.2024, ha dichiarato di Pt_1 essere percettrice, dal giugno 2022 di pensione di inabilità non più soggetta a CP_3 rivedibilità e di essere stata quindi riconosciuta dall'istituto invalida con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% ex articoli 2 e 12 della legge 30.03.1971 n. 118.
Trattasi di emolumento destinato a consentire alla signora di far fronte Pt_1 all'incidenza che ha avuto l'errore medico sulla sua capacità di produrre reddito al pari del corrispettivo sopra determinato a compensazione della “quota” del 15% di perdita della capacità di lavoro specifica che le è stata riconosciuta dai CC.TT.U.
La giurisprudenza prevede che l'indennizzo destinato a coprire il danno CP_3 patrimoniale, è cumulabile con il risarcimento del danno biologico perché non si è in presenza di poste omogenee in quanto quest'ultimo copre il danno non patrimoniale, cioè la lesione all'integrità psico-fisica della persona mentre l'ente previdenziale non risarcisce il danno alla salute ma il pregiudizio economico derivante dalla perdita della capacità di lavoro
(Cfr. Cass. 11657/2022 e ancor più di recente Cass. 6031/2025).
L'importo liquidato dall' a titolo di pensione di invalidità non va dunque CP_3 detratto dal risarcimento del danno biologico come chiarito dalla giurisprudenza della
Cassazione (cfr. Cass. 6031/2025) e quindi tra danno biologico ed emolumenti CP_3 non opera la compensatio lucri cum damno.
Il principio della compensatio lucri cum damno opera solo tra poste omogenee, ossia tra voci di danno della stessa natura.
La compensatio lucri cum damno può, invece, trovare applicazione per il danno patrimoniale da lucro cessante (la mancata capacità di guadagno) qualora sia prevista anche un'altra prestazione di natura patrimoniale, diversa da quella erogata dall' e che derivi CP_3 direttamente dal medesimo fatto illecito e così è per il danno da perdita della capacità lavorativa specifica.
Tra l'emolumento (pensione di invalidità) e il quantum liquidabile a titolo di CP_3 perdita della capacità lavorativa specifica vi è identità di finalità.
Pag. 58 di 68 Infatti, entrambi mirano a ristorare lo stesso identico pregiudizio, l'incidenza sulla capacità del soggetto di produrre reddito.
Dunque, sebbene obbligati siano due soggetti distinti, rispettivamente l' e CP_3 parte resistente opera la così detta compensatio lucri cum damno. CP_4
Parte resistente ha infatti domandato la riduzione del danno patrimoniale in misura proporzionale a quanto percepito dalla signora da parte dell' a titolo di Pt_1 CP_3 pensione di inabilità ex lege 30.3.1971, n. 118, in applicazione, appunto, della regola della compensatio lucri cum damno.
Vi è da dire che a fronte di richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti dell' avanzata dall' accolta dal giudice, non risulta che quest'ultima si sia resa CP_3 CP_4 parte diligente, come disposto nell'ordinanza, al fine di acquisire la documentazione dalla medesima richiesta.
Tuttavia, sulla base della documentazione in atti (vedasi verbale di riconoscimento dell'invalidità doc. 29 parte ricorrente) e della dichiarazione resa in udienza dalla ricorrente, sopra trascritta, è certo che la medesima oltre ad essere stata riconosciuta invalida risulti anche percettrice di pensione di invalidità che ha dichiarato essere pari, al momento CP_3 della dichiarazione, ad € 333 e in effetti, l'importo annuo della pensione di invalidità nel
2024, quando la relativa dichiarazione è stata resa, era di € 333,33.
La condotta inerte tenuta dall'A.O.U. che non ha dato seguito alla notifica del verbale di udienza per acquisire informazioni e importi dall' non può essere considerata CP_3 quale implicita rinuncia al diffalco delle somme eventualmente percepite a tale titolo dalla
Pt_1
Al contrario, sulla base della documentazione in atti e in ossequio al principio per il quale il risarcimento del danno deve essere integrale ma non può mai dar luogo ad una locupletazione, si deve tenere conto dell'emolumento per ricondurre ad equità la CP_3 liquidazione per come sopra operata.
In merito all'istituto della compensatio lucri cum damno si osserva quanto segue.
In realtà non vi è una norma espressa che ponga nel nostro ordinamento la regola della compensatio lucri cum damno, tuttavia, l'esistenza del principio e il fatto che lo stesso integri una vera e propria regola generale del diritto civile (salvo i casi espressamente esclusi dalla
Pag. 59 di 68 legge) si ricava da una pluralità di dati normativi - che sarebbe ultroneo menzionare in questa sede - essendo sufficiente limitarsi a richiamare il principio generale, già ricordato, per cui il danno non può mai costituire una fonte di lucro per il danneggiato.
Tale principio è anche detto “principio di indifferenza” perché, in teoria, per la vittima dovrebbe essere pecuniariamente indifferente non patire il danno ovvero patire il danno ma intascare il risarcimento. Si legge nella motivazione di Cassazione 16002/2024 che il fondamento di tutte le regole di liquidazione del danno è la “commisurazione del risarcimento al principio del danno effettivo”.
In precedenza, analogo principio era stato espresso da Cassazione 8062/2001 ove si legge “funzione tipica del risarcimento, qualunque ne sia la forma, è di porre il patrimonio del danneggiato nelle medesime condizioni in cui si sarebbe trovato se il fatto dannoso non si fosse prodotto” (cfr. Cass.
6856/1988 e Cass. 3352/1989; “Corollario della funzione è che il risarcimento non può creare in favore del danneggiato una situazione migliore di quella in cui si sarebbe trovato se il fatto dannoso non fosse avvenuto, immettendo nel suo patrimonio un valore economico maggiore della differenza patrimoniale negativa indotta dallo stesso” (Cass. 2281/1980 e Cass. 2047/1961).
Il principio di indifferenza comporta che ove dall'atto illecito siano derivati congiuntamente sia un danno sia un incremento patrimoniale, quest'ultimo dovrà essere scomputato dalla liquidazione definitiva.
In virtù di tale meccanismo, la determinazione del quantum debeatur risulta dalla somma algebrica delle conseguenze - così pregiudizievoli, come vantaggiose - causalmente derivate dal fatto illecito extracontrattuale o dall'inadempimento contrattuale.
Se, quindi, la catena causale scaturita dall'illecito dà origine non solo a conseguenze pregiudizievoli, ma anche a vantaggi, di questi ultimi si deve tener conto in “diffalco” dal risarcimento, onde non determinare un arricchimento “ingiusto” del danneggiato.
Lo schema ha natura “trilaterale”, nel senso che vede concorrere due rapporti bilaterali, tra il danneggiante e il danneggiato da un lato e tra il danneggiato e il soggetto tenuto a corrispondere il “beneficio collaterale” dall'altro.
Nulla quaestio, evidentemente, se il cumulo sia previsto o escluso dalla legge istitutiva del beneficio.
Il problema si pone nei casi di silenzio della legge.
Pag. 60 di 68 Il problema della compensatio si pone, nel caso di specie, tra il risarcimento del danno sub specie di danno da perdita della capacità lavorativa specifica e la pensione di invalidità erogata dall' ai sensi della legge 118/1971 ed è stato risolto in senso positivo dalla CP_3 giurisprudenza di legittimità la quale ha sentenziato che: “In caso di sinistro che comporti la perdita totale o parziale, temporanea o definitiva, della capacità lavorativa, il danneggiato non può cumulare la prestazione previdenziale che abbia eventualmente percepito (a titolo di indennità di malattia o di pensione di invalidità) con l'integrale risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, essendo entrambe le poste finalizzate al ristoro della lesione del medesimo bene della vita (vale a dire, la capacità di produrre reddito) sicché, nel caso in cui l'ente previdenziale abbia corrisposto a tale titolo un'indennità al danneggiato, di quest'importo si dovrà tenere conto nella liquidazione del pregiudizio posto, sul piano risarcitorio, a carico del danneggiante” (cfr. Cass. 18050/2019). E ancor più di recente: “In tema di danno patrimoniale patito dalla vittima di un illecito, dall'ammontare del risarcimento deve essere detratto il valore capitale dell'assegno di invalidità erogato dall' attese la funzione indennitaria assolta da tale emolumento e CP_3 la possibilità per l'ente previdenziale di agire in surrogazione nei confronti del terzo responsabile o del suo assicuratore. (Principio affermato in relazione all'assegno ordinario di invalidità corrisposto, ex art. 1 della l.
n. 222 del 12.06.1984, dall' alla vittima di un incidente stradale)” (cfr. Cass. 4734/2019). CP_3
Lo stesso principio vale, mutatis mutandis, per la pensione di inabilità erogata agli invalidi civili se maggiorenni e totalmente inabili al lavoro (art. 12, comma 1, l. 12.06.1984, n.
222) e cioè l'emolumento che viene in considerazione nel caso di specie.
Dagli atti - e per stessa espressa ammissione della ricorrente - si evince altresì che la signora percepisce dall' anche la pensione di reversibilità. Tuttavia, la Pt_1 CP_3 percezione di tale ulteriore emolumento è irrilevante ai fini dell'oggetto del presente giudizio per un duplice ordine di ragioni.
In primo luogo, perché l'attribuzione della pensione di reversibilità non trova né causa né occasione nella rilevata condotta di malpractice medica.
In secondo luogo, perché, quand'anche l'attribuzione della pensione di reversibilità fosse stata occasionata dalla fattispecie in esame, la compensazione non opererebbe comunque, in quanto la Cassazione, nell'occuparsi ex professo (cfr. Cass. S.U. 12564/2018) dei rapporti tra la compensatio lucri cum damno e pensione di reversibilità, ha escluso che quest'ultima dia luogo al diffalco sentenziando che: “Dal risarcimento del danno patrimoniale patito
Pag. 61 di 68 dal familiare di persona deceduta per colpa altrui non deve essere detratto il valore capitale della pensione di CP_ reversibilità accordata dall' al familiare superstite in conseguenza della morte del congiunto, trattandosi di una forma di tutela previdenziale connessa ad un peculiare fondamento solidaristico e non geneticamente connotata dalla finalità di rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell'illecito del terzo.
Va quindi rigettata la richiesta avanzata dalla resistente, per altro per la prima volta in sede di udienza di precisazione delle conclusioni del 3.10.2025, come risulta dal verbale della stessa, di scomputare dal dovuto non solo la pensione di inabilità ma anche quella di reversibilità.
Quindi, dal danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavorativa specifica, come sopra quantificato, deve essere detratta solo la somma già percepita dalla signora a titolo di pensione di invalidità e quella che dovrà essere ancora percepita. Pt_1
Per procedere al diffalco, si deve operare un distinguo tra gli importi già riscossi e quelli ancora da riscuotere in futuro.
Il totale dell'importo percepito ad oggi dalla a titolo di pensione di inabilità è Pt_1 pari a € 16.504,81 (anno 2022 a partire dal mese di giugno 2022, rata mensile € 291,69 x 7 =
€ 2.041,69; anno 2023, rata mensile € 313,91 x 13 = € 4.080,83; 2024, rata mensile € 333,33 x
13 = € 4.333,29; anno 2025, rata mensile € 336 x 9 (fino al 30.09.2025 compreso) = € 3.024).
Ciò in quanto, non avendo parte resistente dato seguito al sia pur autorizzato ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti dell' il calcolo va effettuato sulla base CP_3 delle dichiarazioni rese dalla signora che, appunto, ha dichiarato di percepire tale Pt_1 emolumento dal giugno 2022.
Da precisare che la pensione di invalidità viene erogata per 13 mensilità e subordinatamente a determinate condizioni reddituali. Evidentemente, nel caso della signora tali condizioni reddituali ricorrono. Infatti, come da comunicazione di variazione Pt_1 del reddito (prodotta in atti dalla difesa della ricorrente con nota di deposito datata
12.12.2024 con allegato modello unico persone fisiche anno 2024 riferito ai redditi dell'anno
2023) il reddito della signora nell'anno 2023 ammontava a € 16.840 (comprensivo Pt_1 della pensione di invalidità oltre che dell'unico altro emolumento che la medesima ha
Pag. 62 di 68 dichiarato e documentato di percepire e costituito dalla pensione di reversibilità) quando il rateo della pensione di invalidità ammontava a € 313,91 mensili.
Gli importi erogandi dall' a titolo di pensione di invalidità vita natural durante CP_3 devono essere capitalizzati, al pari di quanto operato per il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica.
L'età media della vita per le persone di sesso femminile nel 2014 (e cioè alla data del fatto) tenuto conto delle tavole di mortalità I.S.T.A.T. della popolazione residente (la signora risiede a Fano in provincia di Pesaro e Urbino) era pari ad anni 86,262. Pt_1
L'importo della pensione di invalidità per il presente anno 2025 è pari a € 336 da moltiplicarsi per 13, numero delle mensilità per le quali la stessa viene erogata e quindi € 336
x 13 = € 4.368.
Importo annuo da moltiplicarsi, sempre sulla base delle già richiamate tabelle milanesi per la capitalizzazione delle rendite, per il coefficiente di capitalizzazione 24,50 che si ottiene dall'incrocio tra anni 55 (età attuale della signora e il numero di anni residui (86,262 Pt_1
- 55 = 31,262, arrotondato a 31) che le resterebbero da vivere secondo l'aspettativa di vita futura (86,262 anni), quindi: € 4.368 x 24,50 = € 107.006,72. CP_5
Da un lato, quindi, la pensione di invalidità già percepita si atteggia come anticipazione del danno futuro che la parte resistente dovrà risarcire, mentre, da altro lato, gli ulteriori importi della pensione che saranno percepiti si atteggiano come fattore di riduzione del danno risarcibile, in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno.
Come detto, il risarcimento per danno futuro dovuto dalla parte resistente alla signora
è pari a € 58.698,47. Pt_1
Alla data del 30.09.2025 ella ha già percepito dall' la somma di € 16.504,81. CP_3
La medesima inoltre percepirà, in futuro, a titolo di pensione, come sopra calcolata, €
107.006,72.
All'importo di € 58.698,47 va quindi sottratto quello di € 123.511,53, pari alla somma di € 16.504,81 - già percepita dal giugno 2022 - ed € 107.006,72, che saranno percepite nel corso della vita, con un risultato negativo.
Pag. 63 di 68 Ciò sta a significare che il danno futuro subito dalla deve ritenersi Pt_1 interamente assorbito da quanto ella ha già percepito dall' a titolo di pensione di CP_3 inabilità e da ciò che, al medesimo titolo, ella percepirà fino al termine dei suoi anni.
L'operatività del principio della compensatio lucri cum damno comporta che un danno futuro sussiste in astratto, ma non in concreto, poiché la perdita patrimoniale futura è già riequilibrata dalle attribuzioni previdenziali passate e future.
In conclusione, difetta una perdita patrimoniale effettiva, e dunque un danno risarcibile, ai sensi dell'art. 1223 c.c., con conseguente necessario rigetto della domanda.
9.3. Spese mediche, spese per viaggi e per C.T.P.
La valutazione della congruità delle spese mediche è stata rimessa ai CC.TT.U. i quali hanno escluso, sulla base della documentazione in atti, che siano previste e/o prevedibili spese sanitarie future. Quanto alle spese sostenute e documentate hanno ritenuto liquidabili quelle relative a visite specialistiche e a spese di trasporto per € 409 nonché, anche se non si tratta di spese sanitarie per diagnosi e cura, le spese per la consulenza tecnica di parte
(C.T.P.) pari a € 3.660 per un totale riconosciuto dai CC.TT.U. di € 4.096.
All'importo di € 409 per spese relative a visite specialistiche e per spese di trasporto si giunge sommando gli esborsi di cui alle fatture contenute nel documento 23 in atti: visita endocrinologica, fattura del 31.10.2025, € 102; visita otorino, fattura 23.02.2016, € 142; visita cardiologica + ECG + ecocardio del 19.10.2017, € 152, per un totale di € 396; la differenza €
409 - € 396 = € 13 viene liquidata per spese di trasporto per come conteggiate dai CC.TT.U. in luogo della diversa somma di € 1.058,35 domandata a tale titolo, comprese spese di pernottamento, da parte ricorrente a pag. 18 delle proprie note conclusive, non avendo parte ricorrente meglio dettagliato tali spese né dimostrato in alcun modo che vi sia un nesso di causalità diretto tra tali spese e la malattia e non essendo compiuto del giudice scandagliare i documenti (collazionati tutti indistintamente in un unico file identificato come documento
23 appunto) senza che le parti ne abbiamo previamente e in modo chiaro illustrato contenuto e funzione rispetto alle richieste che vengono formulate.
All'importo di € 3.660 per perizie medico legali si giunge sommando le ricevute e le fatture di cui al già richiamato documento 23 di parte ricorrente (€ 610, I.V.A. compresa,
Pag. 64 di 68 fattura n. 60 del 22.04.2018 dott. € 610, I.V.A. compresa, ricevuta n. 39 Persona_8 del 12.12.2018 dott. € 610, I.V.A. compresa, fattura n. 391 del 6.07.2020 Persona_9
Per_ dott. (spesa ritenuta non liquidabile dai CC.TT.U. per non essere la relativa perizia versata agli atti del giudizio) e € 1.830, I.V.A. compresa, ricevuta n. 1 del 18.01.2023 dott.
Persona_9
Tuttavia, poiché all'importo riconosciuto a titolo di spese per consulenze di parte indicato dai CC.TT.U. in complessivi € 3.660 si giunge solamente ricomprendendovi anche Per_ la consulenza del dott. (di cui non è presente agli atti alcuna relazione), la somma in concreto liquidabile va rettificata ed è pari non ad € 3.660 ma ad € 3.660 - € 610 e quindi per spese di consulenza di parte è possibile liquidare la somma di € 3.050, al netto della spesa Per_ sostenuta per il dott. e non la diversa somma di € 8.540, come invece domandato da parte ricorrente a pag. 18 delle proprie note conclusive, non essendo stata provata la maggior somma pretesa a tale titolo.
Sono poi dovute le spese postali per l'invio di numero 3 raccomandate di diffida e messa in mora inoltrate in via stragiudiziale alla controparte (compreso il medico e la compagnia assicurativa, sebbene non evocati nel presente giudizio) pari a € 10,65 x 3 = €
31,95.
Il danno patrimoniale per le causali di cui sopra ammonta quindi a complessivi €
3.490,95.
10. Regolamentazione delle spese di lite.
In questa sede devono essere liquidate le spese dell'accertamento tecnico preventivo e della presente fase di merito.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
10.1. Liquidazione delle spese del presente giudizio di merito.
Lo scaglione al quale fare riferimento è quello previsto per le cause di valore pari al decisum, parametri medi (art. 4 D.M. 55/2014 “il giudice tiene conto dei parametri medi di cui alle tabelle allegate”) non essendovi ragioni per discostarsi dagli stessi, oltre accessori di legge, contributo spese generali ex art. 13, comma 10, L. 31.12.2012 n. 247 nella misura del 15%,
Pag. 65 di 68 C.P.A. 4% e I.V.A. 22% o nella diversa misura dovuta per legge al momento del pagamento, se e in quanto dovuta, oltre anticipazioni per spese esenti ex art. 15 d.P.R. 26.10.1972 n. 633, per complessivi € 1.713 di cui € 1.686 per contributo unificato ed € 27 per la marca per l'iscrizione a ruolo, nonché spese di registrazione e successive occorrende.
La parte inizialmente ammessa al patrocinio a Spese dello Stato in via anticipata e provvisoria con delibera del competente consiglio dell'ordine degli avvocati di AN del
28.11.2023, successivamente ha comunicato di aver superato il limite di reddito nell'anno
2023 (cfr. comunicazione prodotta in atti dalla difesa della ricorrente il 12.12.2024 con allegato modello unico persone fisiche anno 2024 riferito ai redditi dell'anno 2023).
Pertanto, le spese non devono essere pagate allo Stato, ma alla parte ricorrente.
10.2. Liquidazione delle spese del giudizio di A.T.P. (R.G. n. 4013/2021 trib.
AN).
L'accertamento tecnico preventivo ha restituito un esito pienamente favorevole per la ricorrente, a carico della quale è stato riscontrato l'errore medico.
In applicazione del principio della soccombenza la parte resistente va quindi condannata al pagamento delle spese legali, costituite dai compensi professionali e dalle spese della consulenza tecnica.
Lo scaglione al quale fare riferimento è quello previsto per le cause di valore indeterminabile di complessità media, parametri medi (art. 4 D.M. 55/2014 “il giudice tiene conto dei parametri medi di cui alle tabelle allegate”) non essendovi ragioni per discostarsi dagli stessi, oltre accessori di legge, contributo spese generali ex art. 13, comma 10, L. 31.12.2012
n. 247 nella misura del 15%, C.P.A. 4% e I.V.A. 22% o nella diversa misura dovuta per legge al momento del pagamento, se e in quanto dovuta, oltre anticipazioni per spese esenti ex art. 15 d.P.R. 26.10.1972 n. 633, per complessivi € 286 di cui € 259 per contributo unificato ed €
27 per la marca per l'iscrizione a ruolo, nonché spese di registrazione e successive occorrende, oltre il rimborso del compenso liquidato ai CTU nella fase di ATP, pari a €
4.000, oltre accessori (con decreto del 7.6.2023).
10.3. Liquidazione delle spese di C.T.U.
Pag. 66 di 68 Anche le spese di C.T.U. rientrano nel novero delle spese processuali e quindi anche alle stesse si applica la regola della soccombenza di cui all'art. 91, primo comma, c.p.c.
In questa sede i compensi dei CCTTUU vengono poste, nei rapporti interni, definitivamente a carico di parte resistente, fatta salva la responsabilità solidale di tutte le parti nei confronti dei CC.TT.U.
La giurisprudenza della Cassazione, infatti, è ormai costante nell'affermare che anche qualora l'onere della corresponsione del compenso del C.T.U. venga posto a carico di una delle parti ciò non esclude la natura solidale del debito nei confronti dell'ausiliario
(l'eventuale ripartizione del compenso tra le parti rileva, infatti, solo ai fini del rapporto interno tra le stesse e quindi ai fini del regresso, ma non anche nei confronti del C.T.U.) e questo perché la prestazione del C.T.U. è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti.
P.Q.M.
1) accerta la responsabilità contrattuale dell' Controparte_9 nella causazione del danno per cui è causa;
[...]
2) accerta che il danno complessivamente subito a titolo di danno non patrimoniale da quale conseguenza immediata e diretta della condotta posta in essere dalla Parte_1 dall' è pari a complessivi € 333.682 (danno biologico temporaneo, danno biologico CP_4 permanente, danno morale e danno da perdita di chance di sopravvivenza) come liquidato in parte motiva;
3) per l'effetto, condanna la A.O.U. a pagare a la somma di € 333.682, Parte_1 somma già rivalutata, oltre interessi compensativi al tasso legale dal 25 novembre 2015 sino alla pubblicazione della sentenza, da calcolarsi come indicato in parte motiva;
oltre ulteriori interessi corrispettivi al tasso legale ex art. 1282 c.c., dalla data di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;
4) accerta che il danno complessivamente subito a titolo di danno patrimoniale da
[...]
quale conseguenza immediata e diretta della condotta posta in essere dalla Pt_1 dall'A.O.U. è pari a € 3.490 come liquidato in parte motiva;
5) per l'effetto, condanna la A.O.U. a pagare a la somma di € 3.490, oltre Parte_1 interessi al tasso legale decorrenti dalla data di ciascun esborso;
Pag. 67 di 68 6) condanna la A.O.U. a pagare le spese processuali sostenute da in questo Parte_1 giudizio liquidate nella somma di € 22.457,oltre accessori di legge, contributo spese generali ex art. 13, comma 10, L. 31.12.2012 n. 247 nella misura del 15%, C.P.A. 4% e I.V.A. 22% o nella diversa misura dovuta per legge al momento del pagamento, se e in quanto dovuta, oltre anticipazioni per spese esenti ex art. 15 d.P.R. 26.10.1972 n. 633, per complessivi €
1.713, nonché spese di registrazione e successive occorrende;
7) condanna altresì la A.O.U. a pagare le spese processuali sostenute da Parte_1 per il procedimento di A.T.P. ex art. 696-bis c.p.c. (R.G. n. 4013/2021 trib. AN) liquidate nella somma di € 3.442 oltre accessori di legge, contributo spese generali ex art. 13, comma 10, L. 31.12.2012 n. 247 nella misura del 15%, C.P.A. 4% e I.V.A. 22% o nella diversa misura dovuta per legge al momento del pagamento, se e in quanto dovuta, oltre anticipazioni per spese esenti ex art. 15 D.P.R. 26.10.1972 n. 633, per complessivi € 286, e rimborso delle spese sostenute per i CTU pari a € 4.000, oltre accessori;
8) pone definitivamente le spese di C.T.U. del presente giudizio di merito a carico della
A.O.U.
Ordina al cancelliere di comunicare la sentenza alle parti.
AN, 29 ottobre 2025. La giudice
LL TT
Pag. 68 di 68