Cass. civ., sez. II, sentenza 04/08/2023, n. 23853
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Sentenza 4 agosto 2023

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Nel giudizio di equa riparazione del danno subito a causa dell'irragionevole durata di processi svoltisi, in relazione alla medesima vicenda, davanti a giudici ordinari e amministrativi, in caso di erronea evocazione in giudizio del solo Ministero della Giustizia e non anche del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di tempestiva e rituale eccezione del parziale difetto di titolarità dell'obbligazione dedotta in giudizio ad opera dell'Avvocatura dello Stato, è applicabile l'art. 4 della legge n. 260 del 1958 ed il giudice è, pertanto, tenuto a fissare un termine per la rinnovazione della notifica e la corretta instaurazione del contraddittorio anche nei confronti di quest'ultimo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 04/08/2023, n. 23853
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23853
    Data del deposito : 4 agosto 2023

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