CASS
Sentenza 4 agosto 2023
Sentenza 4 agosto 2023
Massime • 1
Nel giudizio di equa riparazione del danno subito a causa dell'irragionevole durata di processi svoltisi, in relazione alla medesima vicenda, davanti a giudici ordinari e amministrativi, in caso di erronea evocazione in giudizio del solo Ministero della Giustizia e non anche del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di tempestiva e rituale eccezione del parziale difetto di titolarità dell'obbligazione dedotta in giudizio ad opera dell'Avvocatura dello Stato, è applicabile l'art. 4 della legge n. 260 del 1958 ed il giudice è, pertanto, tenuto a fissare un termine per la rinnovazione della notifica e la corretta instaurazione del contraddittorio anche nei confronti di quest'ultimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/08/2023, n. 23853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23853 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 30061/2021 R.G. proposto da: AT AN, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 101, presso lo studio dell’avvocato ABBATE IN EM ([...]), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALUNNI CO ([...]); -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che lo rappresenta e difende;
-controricorrente e ricorrente incidentale- avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 260/2021, depositato il 13/05/2021; lette le conclusioni scritte del pubblico ministero, sostituto procuratore generale CORRADO MISTRI, che ha chiesto di rigettare il ricorso principale e quello incidentale;
Civile Sent. Sez. 2 Num. 23853 Anno 2023 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA Data pubblicazione: 04/08/2023 2 di 7 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/02/2023 dal consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. FATTI DI CAUSA 1. IA AL ha chiesto alla Corte d’appello di Perugia di ingiungere al Ministero della giustizia il pagamento dell’equa riparazione del danno subito a causa della irragionevole durata del processo - a sua volta di riparazione del danno causato dai tempi di un processo amministrativo - definito con decreto che aveva condannato il Ministero della giustizia al pagamento di euro 1.150 a titolo di indennizzo. La ricorrente, a fronte del mancato pagamento da parte del Ministero, aveva prima notificato atto di pignoramento presso terzi e poi ricorso per ottemperanza, dichiarato inammissibile dal TAR del Lazio e poi accolto dal Consiglio di Stato, che aveva fissato il termine per il pagamento e nominato il commissario ad acta, così che il processo presupposto della domanda era complessivamente durato otto anni. La Corte d’appello ha con decreto accolto la domanda di ingiunzione, condannando il Ministero a pagare euro 1.150. 2. Il Ministero della giustizia ha proposto opposizione al decreto, contestando la tardività della domanda, il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto al giudizio di ottemperanza, l’errato calcolo della durata del procedimento, l’abusivo frazionamento delle domande e l’errata quantificazione dell’indennizzo a causa della mancata riduzione del 40%. La Corte d’appello di Perugia, con decreto n. 260/2021, ha accolto l’ultima censura relativa alla mancata riduzione dell’importo in conseguenza del numero (superiore a cinquanta) delle parti: ha così revocato il decreto opposto e condannato il Ministero a pagare euro 480. 3. Avverso il decreto ricorre per cassazione IA AL. Resiste con controricorso il Ministero della giustizia, che propone ricorso incidentale. 3 di 7 Resiste al ricorso incidentale con controricorso IA AL, che ha anche depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso principale è basato su un motivo, che denuncia “violazione e/o falsa applicazione di legge – artt. 2 e 2-bis, legge 89/2001, difetto di motivazione”: la Corte d’appello ha applicato la riduzione del 40%, consentita quando le parti sono più di cinquanta, seppure non ne abbia dato motivazione e risulti che detta soglia sia stata superata solo all’esito della riunione di più procedimenti, disposta nel giudizio presupposto e quando era già stato superato il termine ragionevole ordinario di durata processuale;
inoltre, tale decurtazione non può essere applicata quando la parte privata, come nel caso di specie, all’esito della fase di cognizione congiunta con altri soggetti, sia stata costretta ad azionare singolarmente un’autonoma procedura di esecuzione per effetto del mancato pagamento di quanto dovutole. 2. Il ricorso incidentale è fondato su due motivi. a) Il primo motivo contesta “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 legge 89/2001 e dell’art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 – sulla tardività della domanda di equa riparazione”: il decreto impugnato ha erroneamente ritenuto tempestiva la domanda di equa riparazione presentata dalla AL, poiché il concetto di decisione definitiva cui fa riferimento l’art. 4 della legge 89/2001 in ordine al termine decadenziale andava riferito all’ordinanza di assegnazione non opposta, che aveva chiuso la fase esecutiva, e non alla successiva sentenza resa in sede di ottemperanza. a) Il secondo motivo denuncia “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 legge 89/2001, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. – sulla carenza di legittimazione passiva del Ministero della giustizia per l’irragionevole durata del giudizio di ottemperanza”: la Corte d’appello ha erroneamente disatteso l’eccezione di carenza di 4 di 7 legittimazione passiva del Ministero della giustizia con riferimento alla durata del giudizio di ottemperanza;
il Ministero della giustizia non può infatti ritenersi titolare del rapporto relativamente alla durata del giudizio di ottemperanza, dovendosi rintracciare quest’ultimo nel Ministero dell’economia e delle Finanze. 3. L’ordine logico delle questioni impone la previa disamina dei motivi di ricorso incidentale che pongono in discussione la stessa ammissibilità della domanda indennitaria e l’individuazione del soggetto obbligato, questioni che assumono carattere di priorità rispetto al ricorso principale che pone invece in discussione il quantum dell’obbligazione indennitaria. a) Il primo motivo è infondato. Le sezioni unite di questa Corte nel 2019 (cfr. per tutte Cass., sez. un., n. 19883/2019) hanno affermato che, ai fini della decorrenza del termine di decadenza per la proposizione del ricorso, la fase di cognizione del processo che ha accertato il diritto all'indennizzo a carico dello Stato-debitore va considerata unitariamente rispetto alla fase esecutiva eventualmente intrapresa nei confronti dello Stato, senza la necessità che essa venga iniziata entro sei mesi dalla definitività del giudizio di cognizione, decorrendo detto termine dalla definitività della fase esecutiva, e che il giudizio di ottemperanza deve considerarsi sul piano funzionale e strutturale pienamente equiparabile al procedimento esecutivo e deve essere valutato unitariamente rispetto al giudizio che ha riconosciuto il diritto all'indennizzo. Né incide al riguardo la circostanza che il creditore insoddisfatto si sia avvalso, in contemporanea ovvero in successione cronologica, del rimedio del giudizio di esecuzione e del giudizio di ottemperanza, così che il termine di decadenza per l’introduzione della domanda di equo indennizzo decorre dalla definizione positiva dell’ultimo dei rimedi intentati al fine di conseguire l’adempimento della prestazione dovuta, conclusione che si impone proprio alla luce dell’esigenza di interpretare le 5 di 7 norme in esame in maniera da assicurare il rispetto dei principi sovranazionali, quali affermati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (così Cass. 33764/2022). Correttamente, quindi, la decisione gravata ha ritenuto che il termine di cui all’art. 4 decorresse solo dalla definitività della pronuncia emessa in sede di ottemperanza, e che nella specie la presentazione della domanda fosse rispettosa dello stesso termine. b) Il secondo motivo è invece fondato. Il Collegio ritiene di dare continuità alla propria giurisprudenza secondo cui la parte che faccia valere pretese riparatorie del pregiudizio derivatole dalla non ragionevole durata di giudizi svoltisi, in relazione alla medesima vicenda, davanti a giudici ordinari e a giudici amministrativi deve convenire in giudizio sia il Ministero della giustizia che quello dell’economia e delle finanze, non potendo valere la regola della prevalenza, nella formazione del termine irragionevole, di un tipo di giudizio rispetto a un altro;
in tal caso il giudice, ove ritenga fondata la domanda in riferimento a ciascun processo, dovrà determinare separatamente l'importo gravante su ognuna delle amministrazioni convenute per il ritardo dei giudizi di rispettiva competenza, posto che la legge individua in maniera disgiunta i soggetti passivamente legittimati per l'eccessiva durata di procedimenti diversi, seppur collegati, la cui durata deve formare oggetto di esame e valutazione autonomi (Cass. n. 15603/2006). Nella specie, la questione in punto di titolarità passiva dell’obbligazione indennitaria, non interamente ascrivibile al ricorrente incidentale, aveva costituito specifico motivo di opposizione, ed era stata quindi portata all’attenzione del giudice nel primo atto difensivo successivo alla notifica del ricorso e del decreto opposto. Appare al Collegio che in tal caso vada applicata la regola posta dall’art. 4 della legge n. 260/1958, a mente del quale "l'errore di identificazione della persona alla quale l'atto introduttivo del giudizio e ogni altro atto doveva essere 6 di 7 notificato, deve essere eccepito dall'Avvocatura dello Stato nella prima udienza, con la contemporanea indicazione della persona alla quale l'atto doveva essere notificato”; “il giudice prescrive un termine entro il quale l'atto deve essere rinnovato". Pertanto l'erronea evocazione in giudizio di un ministero al posto di un altro comporta che il giudice - a pena di nullità della sentenza di primo grado e conseguente rimessione della causa al primo giudice - fissi un termine per il rinnovo della notifica e la corretta instaurazione del contraddittorio, ai sensi del richiamato art. 4 della legge n. 260/1958, purché l'Avvocatura dello Stato sollevi la relativa eccezione nella prima udienza, indicando, altresì, il soggetto cui l'atto avrebbe dovuto essere notificato (cfr. Cass. n. 25499/2021 e Cass. n. 15219/2022). Ritiene il Collegio – seguendo recenti pronunzie rese in tal senso dalla Corte (cfr. Cass. n. 1532/2023, Cass. n. 33764/2022) – che tali principi vadano estesi all’ipotesi in esame, in cui l’eccezione è volta a contestare non integralmente la titolarità dell’obbligazione dedotta in giudizio, ma solo il parziale difetto di titolarità. Si impone quindi, a fronte della tempestiva deduzione con l’indicazione del soggetto ritenuto invece passivamente legittimato, la cassazione della decisione gravata, per non avere provveduto a disporre la rinnovazione della notifica nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, dovendo il giudice di rinvio, previa evocazione in giudizio anche di quest’ultimo Ministero, determinare il quantum dovuto dai due dicasteri, in relazione ai ritardi separatamente ascrivibili ai plessi giurisdizionali di riferimento. 4. L’accoglimento del secondo motivo di ricorso incidentale, con la conseguente cassazione del decreto impugnato, comporta altresì l’assorbimento del ricorso principale;
la causa va pertanto rinviata alla Corte d’appello di Perugia, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. 7 di 7
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso incidentale e, rigettato il primo motivo di ricorso incidentale ed assorbito il ricorso principale, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella pubblica udienza della sezione
-controricorrente e ricorrente incidentale- avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 260/2021, depositato il 13/05/2021; lette le conclusioni scritte del pubblico ministero, sostituto procuratore generale CORRADO MISTRI, che ha chiesto di rigettare il ricorso principale e quello incidentale;
Civile Sent. Sez. 2 Num. 23853 Anno 2023 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA Data pubblicazione: 04/08/2023 2 di 7 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/02/2023 dal consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. FATTI DI CAUSA 1. IA AL ha chiesto alla Corte d’appello di Perugia di ingiungere al Ministero della giustizia il pagamento dell’equa riparazione del danno subito a causa della irragionevole durata del processo - a sua volta di riparazione del danno causato dai tempi di un processo amministrativo - definito con decreto che aveva condannato il Ministero della giustizia al pagamento di euro 1.150 a titolo di indennizzo. La ricorrente, a fronte del mancato pagamento da parte del Ministero, aveva prima notificato atto di pignoramento presso terzi e poi ricorso per ottemperanza, dichiarato inammissibile dal TAR del Lazio e poi accolto dal Consiglio di Stato, che aveva fissato il termine per il pagamento e nominato il commissario ad acta, così che il processo presupposto della domanda era complessivamente durato otto anni. La Corte d’appello ha con decreto accolto la domanda di ingiunzione, condannando il Ministero a pagare euro 1.150. 2. Il Ministero della giustizia ha proposto opposizione al decreto, contestando la tardività della domanda, il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto al giudizio di ottemperanza, l’errato calcolo della durata del procedimento, l’abusivo frazionamento delle domande e l’errata quantificazione dell’indennizzo a causa della mancata riduzione del 40%. La Corte d’appello di Perugia, con decreto n. 260/2021, ha accolto l’ultima censura relativa alla mancata riduzione dell’importo in conseguenza del numero (superiore a cinquanta) delle parti: ha così revocato il decreto opposto e condannato il Ministero a pagare euro 480. 3. Avverso il decreto ricorre per cassazione IA AL. Resiste con controricorso il Ministero della giustizia, che propone ricorso incidentale. 3 di 7 Resiste al ricorso incidentale con controricorso IA AL, che ha anche depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso principale è basato su un motivo, che denuncia “violazione e/o falsa applicazione di legge – artt. 2 e 2-bis, legge 89/2001, difetto di motivazione”: la Corte d’appello ha applicato la riduzione del 40%, consentita quando le parti sono più di cinquanta, seppure non ne abbia dato motivazione e risulti che detta soglia sia stata superata solo all’esito della riunione di più procedimenti, disposta nel giudizio presupposto e quando era già stato superato il termine ragionevole ordinario di durata processuale;
inoltre, tale decurtazione non può essere applicata quando la parte privata, come nel caso di specie, all’esito della fase di cognizione congiunta con altri soggetti, sia stata costretta ad azionare singolarmente un’autonoma procedura di esecuzione per effetto del mancato pagamento di quanto dovutole. 2. Il ricorso incidentale è fondato su due motivi. a) Il primo motivo contesta “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 legge 89/2001 e dell’art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 – sulla tardività della domanda di equa riparazione”: il decreto impugnato ha erroneamente ritenuto tempestiva la domanda di equa riparazione presentata dalla AL, poiché il concetto di decisione definitiva cui fa riferimento l’art. 4 della legge 89/2001 in ordine al termine decadenziale andava riferito all’ordinanza di assegnazione non opposta, che aveva chiuso la fase esecutiva, e non alla successiva sentenza resa in sede di ottemperanza. a) Il secondo motivo denuncia “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 legge 89/2001, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. – sulla carenza di legittimazione passiva del Ministero della giustizia per l’irragionevole durata del giudizio di ottemperanza”: la Corte d’appello ha erroneamente disatteso l’eccezione di carenza di 4 di 7 legittimazione passiva del Ministero della giustizia con riferimento alla durata del giudizio di ottemperanza;
il Ministero della giustizia non può infatti ritenersi titolare del rapporto relativamente alla durata del giudizio di ottemperanza, dovendosi rintracciare quest’ultimo nel Ministero dell’economia e delle Finanze. 3. L’ordine logico delle questioni impone la previa disamina dei motivi di ricorso incidentale che pongono in discussione la stessa ammissibilità della domanda indennitaria e l’individuazione del soggetto obbligato, questioni che assumono carattere di priorità rispetto al ricorso principale che pone invece in discussione il quantum dell’obbligazione indennitaria. a) Il primo motivo è infondato. Le sezioni unite di questa Corte nel 2019 (cfr. per tutte Cass., sez. un., n. 19883/2019) hanno affermato che, ai fini della decorrenza del termine di decadenza per la proposizione del ricorso, la fase di cognizione del processo che ha accertato il diritto all'indennizzo a carico dello Stato-debitore va considerata unitariamente rispetto alla fase esecutiva eventualmente intrapresa nei confronti dello Stato, senza la necessità che essa venga iniziata entro sei mesi dalla definitività del giudizio di cognizione, decorrendo detto termine dalla definitività della fase esecutiva, e che il giudizio di ottemperanza deve considerarsi sul piano funzionale e strutturale pienamente equiparabile al procedimento esecutivo e deve essere valutato unitariamente rispetto al giudizio che ha riconosciuto il diritto all'indennizzo. Né incide al riguardo la circostanza che il creditore insoddisfatto si sia avvalso, in contemporanea ovvero in successione cronologica, del rimedio del giudizio di esecuzione e del giudizio di ottemperanza, così che il termine di decadenza per l’introduzione della domanda di equo indennizzo decorre dalla definizione positiva dell’ultimo dei rimedi intentati al fine di conseguire l’adempimento della prestazione dovuta, conclusione che si impone proprio alla luce dell’esigenza di interpretare le 5 di 7 norme in esame in maniera da assicurare il rispetto dei principi sovranazionali, quali affermati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (così Cass. 33764/2022). Correttamente, quindi, la decisione gravata ha ritenuto che il termine di cui all’art. 4 decorresse solo dalla definitività della pronuncia emessa in sede di ottemperanza, e che nella specie la presentazione della domanda fosse rispettosa dello stesso termine. b) Il secondo motivo è invece fondato. Il Collegio ritiene di dare continuità alla propria giurisprudenza secondo cui la parte che faccia valere pretese riparatorie del pregiudizio derivatole dalla non ragionevole durata di giudizi svoltisi, in relazione alla medesima vicenda, davanti a giudici ordinari e a giudici amministrativi deve convenire in giudizio sia il Ministero della giustizia che quello dell’economia e delle finanze, non potendo valere la regola della prevalenza, nella formazione del termine irragionevole, di un tipo di giudizio rispetto a un altro;
in tal caso il giudice, ove ritenga fondata la domanda in riferimento a ciascun processo, dovrà determinare separatamente l'importo gravante su ognuna delle amministrazioni convenute per il ritardo dei giudizi di rispettiva competenza, posto che la legge individua in maniera disgiunta i soggetti passivamente legittimati per l'eccessiva durata di procedimenti diversi, seppur collegati, la cui durata deve formare oggetto di esame e valutazione autonomi (Cass. n. 15603/2006). Nella specie, la questione in punto di titolarità passiva dell’obbligazione indennitaria, non interamente ascrivibile al ricorrente incidentale, aveva costituito specifico motivo di opposizione, ed era stata quindi portata all’attenzione del giudice nel primo atto difensivo successivo alla notifica del ricorso e del decreto opposto. Appare al Collegio che in tal caso vada applicata la regola posta dall’art. 4 della legge n. 260/1958, a mente del quale "l'errore di identificazione della persona alla quale l'atto introduttivo del giudizio e ogni altro atto doveva essere 6 di 7 notificato, deve essere eccepito dall'Avvocatura dello Stato nella prima udienza, con la contemporanea indicazione della persona alla quale l'atto doveva essere notificato”; “il giudice prescrive un termine entro il quale l'atto deve essere rinnovato". Pertanto l'erronea evocazione in giudizio di un ministero al posto di un altro comporta che il giudice - a pena di nullità della sentenza di primo grado e conseguente rimessione della causa al primo giudice - fissi un termine per il rinnovo della notifica e la corretta instaurazione del contraddittorio, ai sensi del richiamato art. 4 della legge n. 260/1958, purché l'Avvocatura dello Stato sollevi la relativa eccezione nella prima udienza, indicando, altresì, il soggetto cui l'atto avrebbe dovuto essere notificato (cfr. Cass. n. 25499/2021 e Cass. n. 15219/2022). Ritiene il Collegio – seguendo recenti pronunzie rese in tal senso dalla Corte (cfr. Cass. n. 1532/2023, Cass. n. 33764/2022) – che tali principi vadano estesi all’ipotesi in esame, in cui l’eccezione è volta a contestare non integralmente la titolarità dell’obbligazione dedotta in giudizio, ma solo il parziale difetto di titolarità. Si impone quindi, a fronte della tempestiva deduzione con l’indicazione del soggetto ritenuto invece passivamente legittimato, la cassazione della decisione gravata, per non avere provveduto a disporre la rinnovazione della notifica nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, dovendo il giudice di rinvio, previa evocazione in giudizio anche di quest’ultimo Ministero, determinare il quantum dovuto dai due dicasteri, in relazione ai ritardi separatamente ascrivibili ai plessi giurisdizionali di riferimento. 4. L’accoglimento del secondo motivo di ricorso incidentale, con la conseguente cassazione del decreto impugnato, comporta altresì l’assorbimento del ricorso principale;
la causa va pertanto rinviata alla Corte d’appello di Perugia, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. 7 di 7
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso incidentale e, rigettato il primo motivo di ricorso incidentale ed assorbito il ricorso principale, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella pubblica udienza della sezione