Articolo 2 della Legge 5 luglio 1964, n. 607
Articolo 1Articolo 3
Versione
31 luglio 1964
Art. 2.
Ai fini della liquidazione degli indennizzi di cui all'articolo 1 non si terra' conto degli interessi dovuti dal debitore sui diritti e sulle ragioni creditorie nonche' delle pretese derivanti da risarcimento di danni a qualsiasi titolo dovuti e dalla svalutazione monetaria.
Gli indennizzi sono liquidati in lire italiane secondo il valore nominale del credito.
Per i diritti e le ragioni in Reichsmark il controvalore in lire italiane e' stabilito in lire 10 per ogni Reichsmark.
Entrata in vigore il 31 luglio 1964