Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/06/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1859/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1859/2025 R.G. vertente tra:
C.F. ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 residenti in [...], rappresentati e difesi dall' avv. Ursula Maggis ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Giussano (MB), Via Prealpi n. 8, giusta procura in calce al ricorso;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Assegnare, nelle more della cessione della quota di proprietà dell'immobile o della vendita di cui ai successivi p.ti 12 e 17, la casa coniugale, sita in Giussano (MB) alla Piazza Clerici n. 6, di proprietà dei coniugi in ragione del 50% ciascuno, con quanto l'arreda alla Sig.ra che ivi vivrà Pt_1 unitamente ai figli e , maggiorenni ma non economicamente indipendente, e ciò anche Per_1 Per_2 ai fini anagrafici della prole.
3) Le Parti concordano che il Sig. potrà continuare a vivere all'interno della casa familiare CP_1 fintanto che la Parti non provvederanno ad effettuare la cessione della quota di proprietà o la vendita dell'immobile di cui, rispettivamente, al successivo p.to 12 e 17, o lo stesso non avrà trovato un'altra sistemazione. Qualora invece dovesse essere la Sig.ra a decidere di lasciare l'abitazione prima Pt_1 di tale termine, il Sig. , oltre ad avere il diritto di chiedere un provvedimento di revoca CP_1 dell'assegnazione, potrà, in ogni caso, continuare a vivere all'interno della casa coniugale fino alla cessione della quota di proprietà o alla vendita dell'immobile di cui, rispettivamente, al successivo p.to 12 e 17, unitamente ai figli, salvo loro diversa volontà.
4) Le Parti dichiarano che entro trenta giorni dal rilascio dell'immobile avranno cura di comunicarsi l'un l'altro il nuovo indirizzo di residenza e si impegnano, anche per il futuro fintanto che i figli non saranno economicamente indipendenti, a comunicarsi ogni eventuale variazione del domicilio.
verranno concordati previo accordo diretto con gli stessi nel pieno rispetto delle esigenze Per_2 scolastiche e di svago dei figli nonché di quelle lavorative di entrambi i genitori.
6) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
7) Le Parti dichiarano che fintanto che i genitori vivranno presso la casa coniugale provvederanno al mantenimento diretto dei figli. Dal momento del rilascio dell'immobile da parte del Sig. o di CP_1 trasferimento della Sig.ra insieme ai figli presso altro immobile, di cui al p.to 3, il Sig. Pt_1 CP_1 verserà, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di concorso al mantenimento dei figli e , Per_1 Per_2 maggiorenni ma non economicamente indipendente, la somma complessiva di € 200,00 mensile (€.100,00= per ciascun figlio), da corrispondere mediante bonifico bancario alla sig.ra Pt_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre 50% delle spese relative al conseguimento della patente di guida di e al 50% delle spese straordinarie nel rispetto delle Linee Guida Per_1 del Tribunale di Monza che si hanno qui per integralmente trascritte.
8) Le Parti sono sin da ora consapevoli che il contributo al mantenimento di cui al precedente p.to 7 sarà dovuto unicamente nell'ipotesi in cui i figli e decidessero di andare a vivere con Per_1 Per_2 un genitore in via prevalente diversamente i genitori provvederanno al mantenimento diretto dei figli.
9) L'assegno unico, ovvero ogni eventuale futuro istituto similare e/o equipollente di supporto alle famiglie, verrà percepito in ragione del 50% a favore di ciascun genitore.
10) Le Parti convengono che, fintanto che non provvederanno alla cessione delle quote di proprietà di cui al successivo p.to 12 o alla vendita dell'immobile di cui al successivo p.to 17, le spese straordinarie di proprietà e quelle straordinarie condominiali resteranno a carico di ciascuno in misura del 50% cadauno come per legge, mentre quelle ordinarie di proprietà e ordinarie condominiali spetteranno in ragione del 50% a carico si ciascun coniuge per il tempo della coabitazione di cui al p.to 3, e in misura del 100% a carico del coniuge che beneficerà dell'immobile in via esclusiva in caso di rilascio della casa da parte dell'altro coniuge.
11) Le Parti convengono altresì di definire, in considerazione dell'instaurazione di un regime di vita separata, gli ulteriori aspetti patrimoniali secondo le seguenti volontà.
12) A tal fine la Parti dichiarano di sciogliere la comunione legale relativa all'immobile sito in
Giussano (MB) alla Piazza Clerici n. 6 (già Via Milano n. 34) in comproprietà per la quota di 50% ciascuno, avente valore pari ad €.179.000,00= (giusta stima del 05.03.2025 dell'Agenzia Immobiliare “Studio Seregno sas” con sede in Giussano, Largo Europa n. 7, con incarico conferito da entrambe le parti) e a tal fine:
I.La Sig.ra dichiara di voler assegnare in piena proprietà, con ogni garanzia di legge, Parte_1 nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ben noti alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati, con trasferimento della proprietà e del possesso al marito con atto da perfezionarsi innanzi al Notaio come CP_2 da successivo p.to 15, la quota di comproprietà del seguente bene immobile, sito in Comune di
Giussano alla Piazza Clerici n. 6 (già Via Milano n. 34), per la quota di 500/1000 così identificato:
a) Appartamento al piano secondo, composto da tre locali e servizi, con annesso vano cantina al piano seminterrato, il tutto oggi identificato nel Catasto dei fabbricati del Comune di Giussano come segue: foglio 14, particella 164, subalterno 8, VIA MILANO Piano 2-S1, categoria A/3, classe 4, consistenza vani 5,5, superficie catastale totale 120 mq, totale escluse aree scoperte 117 mq, rendita catastale €.411,87; Confini: dell'appartamento: vano scala comune da cui si accede, appartamento di proprietà di terzi, prospetto su cortile comune su due lati, altro appartamento di proprietà di terzi;
della cantina: cortile comune su due lati, corridoio comune di accesso, vano cantina di proprietà di terzi.
b) Box al piano seminterrato, identificato al catasto dei Fabbricati del Comune di Giussano come segue: partita 1006808, foglio 14, particella 164, subalterno 54, VIA MILANO Piano S1, categoria
C/6, classe 5, consistenza 13 mq, rendita catastale di €.34,24.
Confini: enti comuni sui tre lati, box di proprietà di terzi sul quarto lato.
13. il Sig. dichiara di voler acquistare la quota di comproprietà, pari al 50%, della Sig.ra CP_1 Pt_1 relativa all'immobile coniugale sito in Giussano (MB) alla Piazza Clerici n. 6 con tutto il
[...] mobilio ivi presente.
14. Pertanto, il Sig. verserà alla Sig.ra la complessiva somma di CP_2 Parte_1
€.100.000,00 (euro centomila/00) di cui €.90.000,00= quale quota di proprietà del 50% dell'appartamento di cui sopra sito in Giussano alla Piazza Clerici n. 6 ed €.10.000,00= quale quota forfettariamente quantificata dell'intero arredo presente nell'abitazione, a mezzo assegno circolare contestualmente all'effettuazione dell'atto di rogito notarile.
15. L'effettuazione dell'atto notarile di trasferimento della quota di proprietà di cui sopra dovrà essere effettuato da un Notaio scelto dal Sig. e volto a definire la cessione de qua entro un CP_1 termine ragionevole che le parti avranno cura di concordare. Sarà cura del Sig. comunicare, CP_1 per tempo, il nominativo e l'indirizzo del notaio prescelto per il rogito. Oneri e spese del rogito saranno integralmente a carico del Sig. . CP_1
16. Con l'atto di rogito di cui sopra la Sig.ra cederà la quota del 50% di sua spettanza Parte_1 dell'immobile sopra descritto, unitamente ai mobili ivi presente, al Sig. che ne diverrà CP_2 così pieno ed unico proprietario nella misura del 100%.
17. Le Parti dichiarano che, salvo diverso accordo scritto intervenuto tra le Parti, la cessione di cui al p.to precedente è subordinata alla concessione, in favore del Sig. , da parte di istituti di credito CP_1
e/o finanziarie del mutuo fondiario e/o altra forma di finanziamento per un importo non inferiore ad
€.100.000,00=, pari al valore che lo stesso deve versare alla Sig.ra prevedendo sin da ora che Pt_1 in caso di mancata realizzazione della suddetta clausola sospensiva entro il 31.12.2025, l'immobile verrà messo in vendita alle medesime condizioni di cui al ricorso introduttivo di separazione personale dei coniugi ossia ad una cifra non inferiore ad €.160.000,00= e il ricavato dalla vendita verrà diviso in misura del 50% ciascuno, previa decurtazione dei costi e/o spese e/o oneri connessi alla vendita dell'immobile (a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri vari, provvigioni di agenzia, spese di notaio,…).
18. Le Parti dichiarano altresì che l'autovettura Citroen C3 Aircross tg. GV352SK di proprietà del
Sig. resterà nella sua piena ed esclusiva disponibilità e, pertanto, lo stesso si farà carico del CP_1 pagamento delle rate relative al finanziamento in essere sottoscritto per l'acquisto di detto veicolo;
mentre, l'autovettura Citroen C3 2^ Serie tg. FF414TZ di proprietà della Sig.ra resterà nella Pt_1 sua piena ed esclusiva disponibilità.
19. I coniugi dichiarano inoltre di non avere, l'uno verso l'altro, alcuna ragione debitoria o creditoria e di aver già regolamentato ogni ulteriore aspetto economico, ragion per cui le somme depositate sul c/c n. 1000/00013116 in essere presso la Intesa San Paolo filiale di Giussano, intestato dalla Sig.ra e dalla stessa alimentato in via esclusiva, resteranno nella sua totale piena Pt_1 disponibilità, mentre le somme depositate sul c/c n. 000000812200 in essere presso il Banco di Desio
e della Brianza filiale di Giussano, intestato al Sig. e dallo stesso alimentato in via esclusiva, CP_1 resteranno nella sua totale piena disponibilità.
20. Le Parti dichiarano che hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che con la corretta esecuzione di quanto stabilito al precedenti p.ti 12, 13, 14,
15, 16 e 17 non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
21. Le Parti rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento in loro favore essendo economicamente autosufficienti.
22. Le Parti dichiarano di prestare acquiescenza rinunciando alla proposizione di appello avverso la sentenza di omologa della separazione che ratifichi in toto le condizioni concordate dalle Parti.
23. Spese legali compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 18 giugno 2025.
II. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 CP_2
, con ricorso depositato in data 17.03.2025, così provvede:
[...]
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale delle parti che hanno celebrato matrimonio concordatario in
Giussano il 6 luglio 2002 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Giussano, anno
2002, n. 41, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Giussano, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi di legge. IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 19 giugno 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi