Ordinanza cautelare 10 settembre 2025
Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 17/04/2026, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00725/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01207/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1207 del 2025, proposto da
AR RI, EL CI, rappresentati e difesi dall'avvocato ND Di ET, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Positano, non costituito in giudizio;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
previa sospensione
del provvedimento n. 9698 del 17 giugno 2025, a firma del Responsabile dell’Area tecnica edilizia privata e del Responsabile del procedimento per la tutela del paesaggio del Comune di Positano, col quale è stata denegata la richiesta di compatibilità paesaggistica e di conformità urbanistica presentata dai ricorrenti il 5.8.2024, prot. n. 11188, ed è stato dichiarato che ha ripreso efficacia l’ordinanza di demolizione n. 34 del 20 giugno 2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 il dott. AN LF e uditi per le parti i difensori Di ET ND e NZ MI (avvocatura dello Stato);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato al Comune e alla Soprintendenza al paesaggio il 23 luglio 2025, depositato il 29 luglio 2025, parte ricorrente impugna il provvedimento comunale del 17 giugno 2025 con cui è stata respinta l’istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica e della conformità urbanistico-edilizia presentata il 5 agosto 2024 ed è stata dichiarata nuovamente efficace l’ordinanza di demolizione n. 34 del 2022, riferita agli interventi edilizi oggetto dell’istanza; congiuntamente, parte ricorrente impugna il parere del 16 aprile 2025 reso dalla Soprintendenza al paesaggio in senso contrario all’accertamento di compatibilità paesaggistica delle opere realizzate dai ricorrenti.
Il Ministero della cultura si costituisce in giudizio il 30 luglio 2025, per resistere al ricorso.
Il Comune di Positano non si costituisce in giudizio.
Alla camera di consiglio del 10 settembre 2025, con ordinanza n. 343 del 2025, il Tribunale amministrativo regionale accoglie l’istanza cautelare sospendendo gli effetti del provvedimento impugnato, limitatamente alla ordinanza di demolizione numero 34 del 2022.
Il ricorso è trattato, nel merito, all’udienza del 15 aprile 2026, venendo in decisione.
DIRITTO
Il provvedimento comunale impugnato del 17 giugno 2025 è stato adottato in esito a una domanda presentata il 5 agosto 2024 per l’accertamento di compatibilità paesaggistica e di conformità urbanistico-edilizia, ai sensi dell’articolo 36 bis del testo unico dell’edilizia, di alcune opere, già oggetto dell’ordinanza di demolizione n. 34 del 2022.
L’ordinanza di demolizione era stata impugnata con il ricorso al Tar di Salerno n. 1685 del 2022.
Nelle more del giudizio, il Comune aveva accertato la non ottemperanza all’ordine di demolizione, applicando la sanzione pecuniaria; questo atto era stato impugnato con motivi aggiunti al ricorso n. 1685 del 2022.
Nel frattempo, peraltro, i proprietari avevano chiesto l’accertamento di compatibilità paesaggistica e di conformità urbanistica, per cui il Tar di Salerno, con la sentenza n. 1929 del 2024, aveva dichiarato improcedibile il ricorso e i motivi aggiunti a causa della presentazione dell’istanza di sanatoria.
Il provvedimento impugnato con il ricorso oggetto della presente pronuncia dispone il diniego definitivo della pratica e la reviviscenza dell’ingiunzione alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi di cui all’ordinanza n. 34 del 20 giugno 2022.
Il provvedimento impugnato, come accennato, fa seguito all’istanza presentata il 5 agosto 2024 in applicazione dell’articolo 36 bis del testo unico dell’edilizia, in relazione alla quale la Commissione locale per il paesaggio aveva espresso il 7 novembre 2024 parere non favorevole, la Soprintendenza al paesaggio aveva comunicato il preavviso di rigetto il 12 febbraio 2025 e la stessa Soprintendenza aveva espresso parere definitivo contrario vincolante il 16 aprile 2025.
Le opere contestate consistono in:
A. Tettoia per il ricovero di animali da cortile (conigli) delle dimensioni di mt. 2,95 x mt. 5,75 circa, con un’altezza massima di mt. 2,40 e minima di mt. 2,20 circa e altro vano delle dimensioni di mt. 2,20 x mt. 2,50 circa, il manufatto è costituito da una struttura composta da pali di castagno del diametro approssimativo di cm. 10÷15, sormontati da traversi perimetrali in legno, il tutto assemblato tramite legatura con filo di ferro, su di essi vengono rinvenute delle lamiere grecate metalliche, il lato anteriore è chiuso da una rete da pollaio, la struttura è appoggiata a ridosso di una macera di contenimento e chiusa ai lati da rete da pollaio e materiali di recupero;
B. Tettoia per il ricovero di animali da cortile (pollame) delle dimensioni interne di mt. 1,40 x mt. 3,15 circa e copertura con dimensioni di mt. 3,15 x mt. 4,00 con un’altezza massima di mt. 2,05 e minima di mt. 1,90 circa, costituito da una struttura composta da pali di castagno del diametro approssimativo di cm. 10÷15, sormontati da traversi perimetrali in legno, il tutto assemblato tramite legatura con filo di ferro, su di essi vengono rinvenute delle lamiere grecate metalliche, il lato anteriore è chiuso da una rete da pollaio, i restanti lati sono chiusi da lamiere metalliche, la struttura è ubicata vicino a una macera di contenimento e la copertura poggia per un lato sulla testa del muro;
C. Tettoia delle dimensioni massime di mt. 3,85 x mt. 4,90 circa, con altezza massima di mt. 1,90 e minima di mt. 1,70 circa, costituita da una struttura composta da pali di castagno del diametro approssimativo di cm. 10÷15 e puntelli metallici, sormontati da traversi perimetrali in legno, il tutto assemblato tramite legatura con filo di ferro; sopra sono poste delle lamiere grecate me talliche, sulla cui sommità sono depositati elementi di varia natura allo scopo di controventatura, un lato è chiuso da lamiere metalliche, i rimanenti lati sono chiusi da rete metallica;
D. Tettoia al momento impiegata per il deposito di materiale edile delle dimensioni di mt. 3,75 x mt. 7,55 circa, con un’altezza massima di mt. 3,00 e minima di mt. 2,85 circa, costituito da una struttura composta da pali di castagno del dia metro approssimativo di cm. 10 ÷15, tavole di legno e tubi metallici, sormontati da traversi perimetrali in tubolari di metallo, su di essi vengono rinvenute delle lamiere grecate; l’ingresso è chiuso da una porta vetrata in alluminio di colore bianco serrata da una catena con lucchetto; i tre lati liberi sono chiusi con rete metallica, tavole di legno e lastre lisce in vetro resina di colore neutro trasparente; la struttura è appoggiata a ridosso di una macera di contenimento e poggia su di una soletta in cemento alta mt. 0,20 circa e delle medesime dimensioni della tettoia.
Il provvedimento comunale impugnato è motivato con le seguenti considerazioni:
La Soprintendenza al paesaggio ha espresso, il 16 aprile 2025, parere contrario, vincolante, all’accertamento di compatibilità paesaggistica delle opere.
L’accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’articolo 167 del codice del paesaggio, sarebbe possibile nei soli casi previsti dalla disposizione legislativa.
Nel caso di specie sarebbe stata presentata una istanza di accertamento di conformità urbanistica per opere già sanzionate con l’ordinanza di demolizione n. 34 del 2022 per le quali era stata già accertata la non ottemperanza con atto del 31 maggio 2023, con acquisizione del bene al patrimonio comunale.
Le opere in esame sarebbero state eseguite in assenza del permesso di costruire, per cui non sarebbe applicabile ad esse l’istituto dell’accertamento di conformità per parziale difformità e variazioni essenziali, di cui all’articolo 36 bis del testo unico dell’edilizia, essendo invece astrattamente applicabile l’accertamento di conformità edilizia di cui all’articolo 36 dello stesso testo unico.
Il regime liberatorio delle opere invocato dagli interessati e contemplato al punto 47 del decreto 2 marzo 2018, recante il glossario delle principali opere realizzabili in regime di edilizia libera, non sarebbe applicabile, essendo riferito esclusivamente agli interventi rispettosi delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e delle normative di settore aventi incidenza sull’attività edilizia. Nel caso specifico l’articolo 15 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale non sarebbe applicabile, essendo riferito esclusivamente alle opere realizzate dagli addetti all’agricoltura, mentre i proprietari non risulterebbero coltivatori diretti né imprenditori agricoli.
Pertanto, è stata respinta l’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica e di conformità urbanistico-edilizia delle opere.
Avverso il provvedimento impugnato, parte ricorrente, con il primo motivo, deduce la formazione del silenzio assenso, sia sulla istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica, sia sulla domanda di accertamento di conformità urbanistico-edilizia. Infatti l’articolo 36 bis, comma 4, del testo unico dell’edilizia prevede che l’autorità competente si pronuncia sulla domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica entro il termine perentorio di 180 giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di 90 giorni. Se i pareri non sono resi entro i termini, si intende formato il silenzio assenso.
Nel caso di specie, essendo stata presentata l’istanza di parte il 5 agosto 2024 ed essendo essa stata acquisita dalla Soprintendenza al paesaggio il 27 novembre 2024, il termine di 90 giorni per l’espressione del parere sarebbe scaduto il 25 febbraio 2025, ma il parere sarebbe stato reso soltanto il 16 aprile 2025. Inoltre sarebbe scaduto anche il termine per l’adozione del provvedimento finale sulla compatibilità paesaggistica, essendo stata presentata la domanda il 5 agosto 2024, per cui il silenzio assenso si sarebbe formato il 2 febbraio 2025.
Incidentalmente, parte ricorrente osserva che il silenzio assenso si sarebbe perfezionato anche sotto il profilo edilizio, in base al comma 6 dell’articolo 36 bis, che stabilisce il termine di 45 giorni per la decisione sulla domanda di permesso in sanatoria. Infatti i 45 giorni sarebbero scaduti il 19 marzo 2025, mentre il provvedimento negativo è stato adottato il 17 giugno 2025.
Il motivo è inammissibile, per difetto d’interesse.
Il provvedimento comunale si presenta assistito da una pluralità di motivazioni, una soltanto delle quali è riferita alla acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza, contrario alla compatibilità paesaggistica delle opere.
In realtà il nucleo centrale del diniego risiede nella parte della motivazione in cui si considera che le opere in esame sarebbero state eseguite in assenza del permesso di costruire, per cui non sarebbe applicabile ad esse l’istituto dell’accertamento di conformità per parziale difformità e variazioni essenziali, di cui all’articolo 36 bis del testo unico dell’edilizia, essendo invece astrattamente applicabile l’accertamento di conformità edilizia di cui all’articolo 36 dello stesso testo unico.
Ad avviso del Comune, quindi, non soltanto sarebbero mancati i presupposti sostanziali per la formazione del silenzio assenso, in ragione della acquisizione del parere contrario della Soprintendenza sulla compatibilità paesaggistica, contestato dalla ricorrente, ma addirittura l’istanza non sarebbe stata neppure presentabile, essendo riferita ad opere anche astrattamente non riconducibili alla disciplina per l’accertamento di conformità semplificato di cui all’articolo 36 bis del testo unico dell’edilizia, non trattandosi di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività, bensì di interventi realizzati in assenza totale del permesso di costruire.
Di conseguenza sarebbe irrilevante il decorso del tempo, essendo esclusa la configurabilità del silenzio assenso sulle domande di accertamento di conformità non ricadenti nella fattispecie astratta disciplinata dall’articolo 36 bis.
Ne deriva che l’interesse di parte ricorrente all’accertamento della fondatezza del primo motivo di ricorso potrebbe sussistere soltanto qualora fosse dimostrata la illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui esclude l’istanza della ricorrente dal procedimento disciplinato dall’articolo 36 bis del testo unico dell’edilizia.
Con il secondo motivo di ricorso, in effetti, parte ricorrente contesta proprio questo elemento centrale della motivazione del provvedimento impugnato.
Al riguardo, articola due censure. La prima, riferita alla illegittima affermazione che il bene sarebbe transitato nella disponibilità del Comune di Positano già con atto del 31 maggio 2023, di accertamento della non ottemperanza alla precedente ordinanza di demolizione. Al riguardo, la censura di parte ricorrente è fondata, alla luce della sentenza di questo Tribunale amministrativo regionale numero 1929 del 2024 che ha dichiarato improcedibile il ricorso contro l’ordinanza di demolizione e contro l’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale. Il Tribunale amministrativo regionale ha infatti ritenuto che l’istanza di sanatoria abbia privato di efficacia l’ordine di demolizione, per cui i manufatti dei ricorrenti non sono più risultati acquisiti al patrimonio comunale.
Questa censura, per quanto fondata, non è tuttavia sufficiente a dimostrare la illegittimità del provvedimento negativo in esame.
Al riguardo, infatti, sempre nel secondo motivo di ricorso, parte ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dall’Amministrazione comunale, alla propria istanza sarebbe applicabile l’articolo 36 bis del testo unico dell’edilizia. Ciò in quanto per l’installazione delle tettoie non sarebbe stato necessario il permesso di costruire e tantomeno l’autorizzazione paesaggistica. Il pollaio sarebbe opera di modesta entità, accessoria, non autonoma, in quanto tale non richiedente il permesso di costruire. Tra le opere realizzabili in regime di attività libera, l’articolo 1 del decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del 2 marzo 2018 prevede le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici, comprese le installazioni per il ricovero degli animali domestici e da cortile. Questo con riferimento al profilo edilizio. Quanto al profilo paesaggistico, non vi sarebbe alterazione stabile del territorio in quanto l’allevamento di polli e conigli sarebbe normale esercizio dell’agricoltura. Neppure sarebbe decisiva la considerazione che l’immobile principale è in parte abusivo, essendo state presentate alcune domande di condono edilizio, in corso di esame.
A giudizio del Collegio, questa censura, di carattere dirimente, non è fondata.
Sebbene le opere consistono in manufatti di dimensioni ridotte, non vi è dubbio che esse avrebbero richiesto, per essere legittimamente realizzate, tanto il titolo edilizio, quanto quello paesaggistico.
Sotto il profilo paesaggistico, è pacifico che si tratta di interventi realizzati su un territorio comunale, quello di Positano, interamente vincolato dal punto di vista paesaggistico e ambientale fin dal decreto ministeriale del 23 gennaio 1954.
Ciò non esclude, in astratto, la possibilità di presentare una domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica, purché vi siano i presupposti per la proposizione di un’istanza di accertamento di conformità urbanistico-edilizia ai sensi dell’articolo 36 bis del testo unico dell’edilizia.
Nel caso di specie manca proprio quest’ultimo presupposto.
Si deve considerare, infatti, che i quattro manufatti sono stati presentati come pertinenziali e accessori rispetto all’edificio principale, non avendo una propria autonomia funzionale ed essendo destinati prevalentemente al ricovero degli animali.
Tuttavia l’opera principale non è stata realizzata in forza di un valido titolo abilitativo, essendo interessata da una pratica di condono edilizio ancora non definita.
La domanda di condono edilizio esclude la possibilità di assoggettare a sanzioni le opere oggetto dell’istanza di condono, ma non consente ulteriori ampliamenti del manufatto, essendo permessi su di esso soltanto interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria o di risanamento conservativo, a meno che questi ulteriori ampliamenti non siano richiesti con un’apposita domanda di permesso di costruire.
In sostanza, i quattro manufatti per il ricovero degli animali e per il deposito di materiali avrebbero potuto essere costruiti soltanto in esito a una domanda di permesso di costruire, assistita da apposita autorizzazione paesaggistica, ma non possono essere sanati mediante il procedimento di cui all’articolo 36 bis del testo unico dell’edilizia, non consistendo in interventi in parziale difformità dal permesso di costruire, bensì in opere realizzate in assenza del permesso di costruire.
Dall’infondatezza del secondo motivo di ricorso discende, per le ragioni già esposte, la carenza di interesse all’esame del primo motivo di impugnazione.
Per completezza di trattazione, comunque, devono essere esaminati anche il terzo e il quarto motivo di ricorso.
Con il terzo motivo parte ricorrente deduce il vizio di incompetenza, con riguardo al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria, in quanto i provvedimenti negativi sarebbero fondati su considerazioni urbanistiche ed edilizie, non di tipo paesaggistico.
Il motivo è infondato, essendo stato già accertato che l’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica non avrebbe potuto neppure essere presentata, perlomeno non seguendo il modulo procedimentale dettato dall’articolo 36 bis del testo unico dell’edilizia.
Con il quarto motivo, infine, parte ricorrente deduce la illegittimità derivata della disposizione, contenuta nel provvedimento comunale, recante il ripristino di efficacia dell’ordinanza di demolizione numero 34 del 2022.
Il motivo è infondato perché la sospensione degli effetti dell’ordinanza di demolizione, derivante dalla presentazione dell’istanza di sanatoria, cessa con il diniego dell’accertamento di conformità.
Infatti, per giurisprudenza consolidata, la presentazione dell'istanza di accertamento di conformità non ha effetto caducante sull'ordinanza di demolizione delle opere abusive, ma determina soltanto la temporanea sospensione dell'efficacia e dell'eseguibilità del relativo ordine, che riacquista vigore in caso di rigetto dell'istanza, senza necessità di una nuova ingiunzione o della concessione di un ulteriore termine per l'ottemperanza (Cons. Stato, Sez. II, sentenza 03/03/2026, n. 1675).
Il ricorso, in conclusione, deve essere respinto.
Le spese processuali, tenuto conto della particolarità e della complessità della vicenda, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RE ZA, Presidente
AN LF, Consigliere, Estensore
OS Anna Capozzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN LF | RE ZA |
IL SEGRETARIO