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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/05/2025, n. 2178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2178 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 10429/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 14.05.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10429/2023 R.G. LAVORO
TRA ato a Napoli il 26/03/1985, rappresentato e difeso dall'avv.to Giuseppe Marano, Parte_1 come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis, Luca
Cuzzupoli, Davide Catalano e Nicola Fumo, per procura generale alle liti
RESISTENTE
OGGETTO: indebito assistenziale
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/08/2023, l'epigrafato ricorrente, premesso di essere titolare di prestazione di invalidità civile (pensione di inabilità civile) n. 07799919 riconosciuta a mezzo verbale CP_ sanitario del 9.01.2020, esponeva che in data 24.01.2022 l' aveva inviato una comunicazione di sospensione della prestazione con decorrenza dal mese di dicembre 2021, per mancata sottoposizione a visita medica di revisione, con richiesta di restituzione della somma di euro 5.864,91 corrispondente al trattamento di invalidità e di maggiorazione sociale erogato per il periodo dal gennaio 2021 a CP_ gennaio 2022; che il provvedimento di sospensione emesso dall' era del tutto illegittimo perché adottato in violazione del c. 6 bis art. 25 del Dl. 90/2014, convertito in L. 114/2014, che regola l'accertamento della revisione sanitaria nell'ambito dell'invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, disponendo che “nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura” e che “la convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell' ”; di non aver Controparte_1 ricevuto alcuna comunicazione di invito a visita di revisione ma unicamente la comunicazione di sospensione;
di aver impugnato il provvedimento di sospensione con ricorso amministrativo, rimasto senza esito;
di non aver ricevuto alcun invito a giustificare entro novanta giorni la presunta assenza a visita di revisione, né ulteriore comunicazione di revoca definitiva;
che la richiesta di restituzione dell'importo di euro 5.864,91 riguardava il periodo gennaio 2021 a gennaio 2022, quindi con una decorrenza maggiore rispetto a quella prevista nel messaggio , di sospensione dalla data della CP_1 convocazione a visita;
che, invero, nella comunicazione inviata, la prestazione veniva sospesa con decorrenza dal dicembre 2021 sebbene la restituzione di quanto percepito riguardava l'intero anno
2021; di aver percepito la prestazione di invalidità civile e la maggiorazione sociale per l'anno 2021 in assoluta buona fede, essendo in possesso di tutti i requisiti, sia sanitari, sia socio reddituali, come da certificazione in atti. CP_ Tanto premesso chiedeva accertare e dichiarare l'irripetibilità ed illegittimità dell'indebito di euro
5.506,66, comunicato in data 24 gennaio 2022, in quanto alcun invito a visita di revisione era mai pervenuto al ricorrente;
in via subordinata, accertare e dichiarare l'irripetibilità ed illegittimità dell'indebito di euro 3.900,60 in quanto la sospensione della prestazione decorre dal mese di dicembre
2021, con vittoria delle spese di lite.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. , verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza con motivazione contestuale.
La domanda proposta è fondata e come tale va accolta.
Com'è noto (cfr. Cass. S.U. N° 18046/2010) in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. Ciò naturalmente presuppone che l' abbia correttamente indicato le ragioni poste alla base della CP_1 richiesta di ripetizione dell'indebito in modo da consentire al pensionato un'adeguata difesa. CP_ Dalla documentazione in atti ed in particolare dalla comunicazione inviata dall' resistente il
24.1.2022 si evince che oggetto dell'indebito è l'erronea corresponsione della pensione di invalidità per il periodo dal gennaio 2021 al gennaio 2022, data l'insussistenza del beneficio per motivi sanitari
(mancata sottoposizione a visita di revisione).
Il ricorrente, pur non contestando nel merito la richiesta di restituzione della pensione da parte dell' per il periodo suindicato, ha dedotto la sua buona fede nella percezione della prestazione, CP_1 che veniva di fatto erogata fino alla comunicazione di indebito del gennaio del 2022 e, quindi, per il periodo dal gennaio 2021 al gennaio 2022, in assenza di alcuna prova della comunicazione preventiva di un provvedimento di convocazione a visita di revisione e di richiesta di giustificazione a seguito di assenza a visita di revisione.
Orbene come statuito dalla Corte di Cassazione –Sez. Lav. con sentenza nr.4668/2021 in fattispecie analoga, vanno richiamati i principi già espressi da questa Corte ( cfr Cass 28771/2018, n 10642/2019) secondo cui "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio
2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte
Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui «non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» (Corte
Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n.
448)". Va affermato, pertanto, che la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, quale quello in esame, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Nella fattispecie in esame va, in primo luogo, rilevato che l' non ha provveduto secondo le CP_1 regole dell'art.37, comma 8, L n 448 /1998, una volta venuto meno il requisito sanitario, a disporre
l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento ed a provvedere entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica ed anzi ha continuato ad erogare la prestazione per un lungo lasso di tempo.
7. La Corte territoriale ha inoltre, accertato, con valutazione in fatto non censurabile in cassazione, che la non addebitabilità al ricorrente dell'erogazione era pacifica e che sussisteva una situazione idonea a generare l'affidamento incolpevole. Si era infatti venuta a configurare, secondo la Corte d'Appello, una vera e propria situazione di affidamento dell'assistito, che si è sviluppata ben oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi una revoca della prestazione da parte dell' Va rilevato a CP_1 riguardo che, rispetto all'operato dell'ente debitore, la buona fede del percettore è rilevabile in una condotta che sia connotata dall'assenza di qualsiasi violazione dei doveri di correttezza su di lui gravanti (cfr. per fattispecie analoghe, Cass. nn. 17576 del 2002, 537 del 2015), coerentemente con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio (Cass. n. 17642 del 2012). Nella fattispecie non sono stati rilevati violazione di doveri di correttezza e dunque sussiste la ripetibilità solo a decorrere dalla revoca e non certo dalla visita di revisione avuto riguardo anche alla circostanza che non risulta accertata incontrovertibilmente la sua notifica alla parte”.
Alla luce dei principi di cui innanzi, i rilievi evidenziati da parte ricorrente appaiono quindi fondati con conseguente illegittimità del provvedimento di indebito.
L'istante, già titolare di pensione di invalidità con decorrenza dalla domanda amministrativa, non solo pacificamente non è stato sottoposto a visita di revisione della permanenza del requisito sanitario, ma, diversamente da quanto dedotto dall' , non risulta neppure l'avvenuta ricezione di alcuna CP_1 comunicazione di invito a sottoporsi a tale visita, con la conseguenza che non può ritenersi che lo stesso si sia sottratto volontariamente alla stessa, né risulta comunicato alcun provvedimento di sospensione e di revoca del beneficio, prima della comunicazione di indebito del 24.01.2022.
Invero dalla documentazione in atti, si evince che l' ha sì provveduto ad inviare le predette CP_1 comunicazioni (convocazione a visita del settembre 2021 e provvedimento di sospensione della prestazione per assenza a visita del novembre 2021), ma indicando quale indirizzo del destinatario il vecchio indirizzo di residenza sito in Sant'Antimo e non quello attuale a decorrere dal 19.05.2021 in
Sant'Arpino alla via dei Lavoratori n. 32. (cfr. certificato di residenza storico rilasciato dall'Ufficio
d'Anagrafe del Comune di Sant'Arpino).
Tali circostanze a parere del Tribunale hanno determinato nel beneficiario un ragionevole affidamento sulla legittimità della relativa erogazione. Inoltre, in ambito previdenziale, la mancata presentazione a visita medica di revisione dell'invalido civile a causa della errata notifica della convocazione da parte dell' effettuata ad un indirizzo CP_1 diverso, non fa venir meno i requisiti di legge per la sussistenza del diritto alle provvidenze.
L'art. 3 ter del D.L. n. 850 del 1976, convertito in Legge n. 29/77 prevedeva che “Gli organi preposti alla concessione di benefici economici a favore dei ciechi civili, invalidi civili e sordomuti hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento. [..]”.
Ed ancora, l'art. 3 co. 10, D.L. 173/88, convertito in Legge n. 291/88 dispone che “Con decreto del
Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”.
L'art.80 co. 3 D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, ha successivamente disposto che “Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, l' dispone la sospensione CP_1 dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti
a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l' CP_1 provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima.”
La mancata presentazione alla visita di revisione e l'assenza di giustificazioni, dalle quali la legge fa derivare il provvedimento di sospensione, e quindi la revoca della prestazione, presuppongono entrambe la regolare notifica all'interessato della convocazione alla visita di revisione, che nel caso in esame non è avvenuta.
Da ciò ne consegue che l'istante, ha percepito in assoluta buona fede la pensione di invalidità per il periodo da gennaio 2021 a gennaio 2022 e stante l'affidamento dell'assistito, che si è sviluppato ben oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi una revoca della prestazione da parte dell' , il CP_1 ricorso va accolto e va dichiarata l'irripetibilità delle somme richieste con provvedimento del
24.01.2022 e pari ad euro 5.864,91.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara l'insussistenza dell'obbligo di restituzione delle somme richieste con provvedimento del 24.01.2022 a titolo di pensione d'invalidità per il periodo dal gennaio
2021 al gennaio 2022 e pari ad euro 5.864,91;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.697,00 per compensi CP_1 professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Si comunichi
Aversa, 15.05.2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 14.05.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10429/2023 R.G. LAVORO
TRA ato a Napoli il 26/03/1985, rappresentato e difeso dall'avv.to Giuseppe Marano, Parte_1 come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis, Luca
Cuzzupoli, Davide Catalano e Nicola Fumo, per procura generale alle liti
RESISTENTE
OGGETTO: indebito assistenziale
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/08/2023, l'epigrafato ricorrente, premesso di essere titolare di prestazione di invalidità civile (pensione di inabilità civile) n. 07799919 riconosciuta a mezzo verbale CP_ sanitario del 9.01.2020, esponeva che in data 24.01.2022 l' aveva inviato una comunicazione di sospensione della prestazione con decorrenza dal mese di dicembre 2021, per mancata sottoposizione a visita medica di revisione, con richiesta di restituzione della somma di euro 5.864,91 corrispondente al trattamento di invalidità e di maggiorazione sociale erogato per il periodo dal gennaio 2021 a CP_ gennaio 2022; che il provvedimento di sospensione emesso dall' era del tutto illegittimo perché adottato in violazione del c. 6 bis art. 25 del Dl. 90/2014, convertito in L. 114/2014, che regola l'accertamento della revisione sanitaria nell'ambito dell'invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, disponendo che “nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura” e che “la convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell' ”; di non aver Controparte_1 ricevuto alcuna comunicazione di invito a visita di revisione ma unicamente la comunicazione di sospensione;
di aver impugnato il provvedimento di sospensione con ricorso amministrativo, rimasto senza esito;
di non aver ricevuto alcun invito a giustificare entro novanta giorni la presunta assenza a visita di revisione, né ulteriore comunicazione di revoca definitiva;
che la richiesta di restituzione dell'importo di euro 5.864,91 riguardava il periodo gennaio 2021 a gennaio 2022, quindi con una decorrenza maggiore rispetto a quella prevista nel messaggio , di sospensione dalla data della CP_1 convocazione a visita;
che, invero, nella comunicazione inviata, la prestazione veniva sospesa con decorrenza dal dicembre 2021 sebbene la restituzione di quanto percepito riguardava l'intero anno
2021; di aver percepito la prestazione di invalidità civile e la maggiorazione sociale per l'anno 2021 in assoluta buona fede, essendo in possesso di tutti i requisiti, sia sanitari, sia socio reddituali, come da certificazione in atti. CP_ Tanto premesso chiedeva accertare e dichiarare l'irripetibilità ed illegittimità dell'indebito di euro
5.506,66, comunicato in data 24 gennaio 2022, in quanto alcun invito a visita di revisione era mai pervenuto al ricorrente;
in via subordinata, accertare e dichiarare l'irripetibilità ed illegittimità dell'indebito di euro 3.900,60 in quanto la sospensione della prestazione decorre dal mese di dicembre
2021, con vittoria delle spese di lite.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. , verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza con motivazione contestuale.
La domanda proposta è fondata e come tale va accolta.
Com'è noto (cfr. Cass. S.U. N° 18046/2010) in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. Ciò naturalmente presuppone che l' abbia correttamente indicato le ragioni poste alla base della CP_1 richiesta di ripetizione dell'indebito in modo da consentire al pensionato un'adeguata difesa. CP_ Dalla documentazione in atti ed in particolare dalla comunicazione inviata dall' resistente il
24.1.2022 si evince che oggetto dell'indebito è l'erronea corresponsione della pensione di invalidità per il periodo dal gennaio 2021 al gennaio 2022, data l'insussistenza del beneficio per motivi sanitari
(mancata sottoposizione a visita di revisione).
Il ricorrente, pur non contestando nel merito la richiesta di restituzione della pensione da parte dell' per il periodo suindicato, ha dedotto la sua buona fede nella percezione della prestazione, CP_1 che veniva di fatto erogata fino alla comunicazione di indebito del gennaio del 2022 e, quindi, per il periodo dal gennaio 2021 al gennaio 2022, in assenza di alcuna prova della comunicazione preventiva di un provvedimento di convocazione a visita di revisione e di richiesta di giustificazione a seguito di assenza a visita di revisione.
Orbene come statuito dalla Corte di Cassazione –Sez. Lav. con sentenza nr.4668/2021 in fattispecie analoga, vanno richiamati i principi già espressi da questa Corte ( cfr Cass 28771/2018, n 10642/2019) secondo cui "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio
2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte
Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui «non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» (Corte
Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n.
448)". Va affermato, pertanto, che la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, quale quello in esame, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Nella fattispecie in esame va, in primo luogo, rilevato che l' non ha provveduto secondo le CP_1 regole dell'art.37, comma 8, L n 448 /1998, una volta venuto meno il requisito sanitario, a disporre
l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento ed a provvedere entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica ed anzi ha continuato ad erogare la prestazione per un lungo lasso di tempo.
7. La Corte territoriale ha inoltre, accertato, con valutazione in fatto non censurabile in cassazione, che la non addebitabilità al ricorrente dell'erogazione era pacifica e che sussisteva una situazione idonea a generare l'affidamento incolpevole. Si era infatti venuta a configurare, secondo la Corte d'Appello, una vera e propria situazione di affidamento dell'assistito, che si è sviluppata ben oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi una revoca della prestazione da parte dell' Va rilevato a CP_1 riguardo che, rispetto all'operato dell'ente debitore, la buona fede del percettore è rilevabile in una condotta che sia connotata dall'assenza di qualsiasi violazione dei doveri di correttezza su di lui gravanti (cfr. per fattispecie analoghe, Cass. nn. 17576 del 2002, 537 del 2015), coerentemente con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio (Cass. n. 17642 del 2012). Nella fattispecie non sono stati rilevati violazione di doveri di correttezza e dunque sussiste la ripetibilità solo a decorrere dalla revoca e non certo dalla visita di revisione avuto riguardo anche alla circostanza che non risulta accertata incontrovertibilmente la sua notifica alla parte”.
Alla luce dei principi di cui innanzi, i rilievi evidenziati da parte ricorrente appaiono quindi fondati con conseguente illegittimità del provvedimento di indebito.
L'istante, già titolare di pensione di invalidità con decorrenza dalla domanda amministrativa, non solo pacificamente non è stato sottoposto a visita di revisione della permanenza del requisito sanitario, ma, diversamente da quanto dedotto dall' , non risulta neppure l'avvenuta ricezione di alcuna CP_1 comunicazione di invito a sottoporsi a tale visita, con la conseguenza che non può ritenersi che lo stesso si sia sottratto volontariamente alla stessa, né risulta comunicato alcun provvedimento di sospensione e di revoca del beneficio, prima della comunicazione di indebito del 24.01.2022.
Invero dalla documentazione in atti, si evince che l' ha sì provveduto ad inviare le predette CP_1 comunicazioni (convocazione a visita del settembre 2021 e provvedimento di sospensione della prestazione per assenza a visita del novembre 2021), ma indicando quale indirizzo del destinatario il vecchio indirizzo di residenza sito in Sant'Antimo e non quello attuale a decorrere dal 19.05.2021 in
Sant'Arpino alla via dei Lavoratori n. 32. (cfr. certificato di residenza storico rilasciato dall'Ufficio
d'Anagrafe del Comune di Sant'Arpino).
Tali circostanze a parere del Tribunale hanno determinato nel beneficiario un ragionevole affidamento sulla legittimità della relativa erogazione. Inoltre, in ambito previdenziale, la mancata presentazione a visita medica di revisione dell'invalido civile a causa della errata notifica della convocazione da parte dell' effettuata ad un indirizzo CP_1 diverso, non fa venir meno i requisiti di legge per la sussistenza del diritto alle provvidenze.
L'art. 3 ter del D.L. n. 850 del 1976, convertito in Legge n. 29/77 prevedeva che “Gli organi preposti alla concessione di benefici economici a favore dei ciechi civili, invalidi civili e sordomuti hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento. [..]”.
Ed ancora, l'art. 3 co. 10, D.L. 173/88, convertito in Legge n. 291/88 dispone che “Con decreto del
Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”.
L'art.80 co. 3 D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, ha successivamente disposto che “Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, l' dispone la sospensione CP_1 dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti
a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l' CP_1 provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima.”
La mancata presentazione alla visita di revisione e l'assenza di giustificazioni, dalle quali la legge fa derivare il provvedimento di sospensione, e quindi la revoca della prestazione, presuppongono entrambe la regolare notifica all'interessato della convocazione alla visita di revisione, che nel caso in esame non è avvenuta.
Da ciò ne consegue che l'istante, ha percepito in assoluta buona fede la pensione di invalidità per il periodo da gennaio 2021 a gennaio 2022 e stante l'affidamento dell'assistito, che si è sviluppato ben oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi una revoca della prestazione da parte dell' , il CP_1 ricorso va accolto e va dichiarata l'irripetibilità delle somme richieste con provvedimento del
24.01.2022 e pari ad euro 5.864,91.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara l'insussistenza dell'obbligo di restituzione delle somme richieste con provvedimento del 24.01.2022 a titolo di pensione d'invalidità per il periodo dal gennaio
2021 al gennaio 2022 e pari ad euro 5.864,91;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.697,00 per compensi CP_1 professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Si comunichi
Aversa, 15.05.2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Paesano