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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/06/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Ivana Poggioli Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 458/2025 r.g.v.g., promossa da nato a [...] il [...] (cod.fisc. Parte_1
e nata a [...] il [...] (cod. C.F._1 Parte_2
fisc. ), rappresentati e difesi dall'avv. Mario Chirico del Foro di C.F._2
Bologna ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore - ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “separazione consensuale dei coniugi”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“il difensore dei ricorrenti conclude chiedendo che il Tribunale pronunci la separazione personale dei coniugi, alle condizioni dagli stessi concordate e sopra riportate”.
Il Pubblico Ministero non ha rassegnato le proprie conclusioni.
Il Tribunale, visto il ricorso congiunto per la separazione consensuale depositato il 3 gennaio 2025 nell'interesse dei coniugi e Parte_1 Parte_2
1 osservato che i coniugi, sentiti all'udienza del 20 maggio 2025, hanno confermato la volontà di separarsi e l'intervenuto accordo, sottoscrivendo il relativo verbale;
rilevato che il Pubblico Ministero non ha rassegnato le proprie conclusioni;
considerato, quanto all'intervento del Pubblico Ministero, che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui, “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile”, “è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass., sez. I, 24 maggio 2005, n. 10894, Cass., sez. I, 26 marzo 2015, n.
6136, Cass., sez. VI-1, ord. 23 giugno 2020, n. 12254); osservato, nella fattispecie in esame, che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 5 febbraio 2025 e che la circostanza che il Pubblico Ministero non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio il 4 maggio 2008 a San GI di IA (Bologna) e che dalla loro unione
è nato a [...] il [...] il figlio , maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente;
osservato che la separazione personale dei coniugi deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale fra gli stessi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate fra i coniugi non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
2 considerato, in particolare, che fra le condizioni concordate dai ricorrenti è previsto il trasferimento immobiliare regolato dalle clausole riportate nel verbale dell'udienza sottoscritto dai ricorrenti di persona dinanzi al cancelliere e che di seguito si trascrivono:
“7) A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, i coniugi
[...]
e effettuano il seguente trasferimento immobiliare Parte_1 Parte_2
7.1 Consenso ed oggetto: la signora cede e trasferisce ai sensi dell'art. 1376 c.c. al signor Parte_2 [...]
che accetta ed acquista, la proprietà dell'immobile ubicato nel Comune di San Parte_1
GI di IA (Bologna) Via Codini n. 15/3, costituita da:
- villetta a schiera ad uso civile abitazione disposta su due livelli (piano terra e primo) collegati tra loro da scala interna, composta da: soggiorno, cucina, lavanderia e portico al piano terra;
due camere, studio, disimpegno e bagno al piano primo;
- autorimessa pertinenziale all'abitazione posta al piano terra;
- area cortiliva pertinenziale in proprietà esclusiva.
La porzione immobiliare ceduta risulta censita al Catasto Fabbricati del Comune di San
GI di IA (Bologna) al foglio Foglio 19 con i mappali:
274 sub 2, Via Codini n.15/3, p T-1-2-3, cat. A/7, Classe 2, vani 7, R.C.€.831,50 come risulta da variazione nel classamento del 18.10.2024 protocollo BO0141386 (quanto alla villetta)
➢ 274 sub. 3, Via Codini n.15/A, p T, cat C/6, Classe 2, mq 16, R.C.€.79,33 come risulta da variazione nel classamento del 29.08.2005 n. 20097 protocollo BO0153154
(quanto all'autorimessa)
➢ 274 sub. 1, Via Codini n.15/A, p T, b.c.n.c. ai subalterni 2 e 3 come risulta da denuncia di variazione del 03.12.2004 n. 25578 prot. n. BO0228311 (quanto all'area cortiliva)
In confine con: beni e/o aventi causa, mura perimetrali su tre lati, salvo altri. CP_1
3 Si precisa che l'identificazione catastale soprariportata si riferisce al bene che appare graficamente rappresentato nella planimetria depositata al Catasto Fabbricati che si produce in calce al presente verbale da considerarsi parte integrante e sostanziale.
Nella presente cessione è compresa la comproprietà di tutto ciò e quanto è in uso e servizio comune per legge, per destinazione e per titoli di provenienza.
7.2 provenienza
La quota di comproprietà del bene in oggetto è pervenuta alla parte cedente per acquisto con atto del dott. Notaio in Bologna del 6 marzo 2014 repertorio n.9213 Persona_2
raccolta n.3717 registrato all'Agenzia delle Entrate di Bologna 1 il 12 marzo 2014 al n.4014 serie 1T e trascritto a Bologna il 12 marzo 2014 all'art.6359 e al n.8380 gen.
Costituisce oggetto della cessione pro-quota tutto quanto, nulla escluso, è pervenuto alla cedente con il predetto rogito relativamente al quale il signor Parte_2 [...]
cui è intervenuto sebbene al solo fine di rendere la dichiarazione di cui Parte_3
all'art.179 u.c.c.c.- si dichiara edotto di tutti i patti, convenzioni, prescrizioni, obblighi e servitù in esso contenuti e richiamati e che si vogliono qui come integralmente riportati e accettati.
7.3 consistenza
La quota in oggetto viene trasferita a corpo nello stato di fatto e di diritto –noto alla parte cessionaria- in cui attualmente si trova, con tutte le relative aderenze, sovrastanze, pertinenze, accessioni, azioni, ragioni, comunioni e diretti inerenti, infissi e seminfissi, impianti di ragione padronale, servitù attive e passive se e come esistenti ed aventi ragione legale di esistere e siano conseguenti allo stato di condominio in cui si trovano i beni stessi, con i patti speciali, servitù, diritti e obblighi indicati descritti o richiamati di cui ai rogiti e titoli di provenienze.
7.4 garanzie e ipoteca
La parte cedente garantisce il rilievo della parte acquirente in caso di danni, liti, molestie ed evizione e viene esonerata dal fornire qualsivoglia documentazione.
4 La parte cedente garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto nonchè la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti.
La cedente signora dichiara, e la parte cessionaria Parte_2 Parte_1
ne prende atto, di garantire la conformità degli impianti posti al servizio dell'immobile oggetto del presente atto alla vigente normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca della loro realizzazione.
7.5 dichiarazioni urbanistiche
Agli effetti della vigente normativa urbanistica, nonchè ai sensi e per gli effetti dell'art.40 comma 2° della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare del D.P.R.6 giugno 2001 n.380, la parte cedente Parte_2
consapevole delle conseguenze penali per le dichiarazioni false e reticenti, ai
[...]
sensi degli artt. 3 e 76 del D.P.R. 445/2000, nonchè dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, dichiara sotto la propria personale responsabilità che le opere relative al fabbricato originario successivamente demolito sono iniziate anteriormente al 1° settembre 1967.
La parte cedente dichiara, inoltre: Parte_2
- che il fabbricato di cui fa parte la porzione immobiliare in oggetto, nonché la stessa nella sua consistenza, è stato ricostruito in virtù di concessione edilizia n. 3318 rilasciata dal Comune di San GI di IA (Bologna) in data 30 ottobre 2001 prot. n. 8322 –
Pratica n. 2001 su domanda del 14 giugno 2001 e successiva Concessione Edilizia per variante in corso d'opera rilasciata dal medesimo Comune in data 17 dicembre 2001 prot. n. 19362, il tutto seguito da Permesso di Costruire a parziale sanatoria n. 44 rilasciato dal predetto Comune in data 20 luglio 2004 pratica n. 2143 su domanda del
17 luglio 2004 prot. n. 11141 e Comunicazione di Fine Lavori presentata in data 21 dicembre 2004;
5 - che l'unità immobiliare oggetto di trasferimento è stata oggetto di pratica edilizia di
CILA per opere interne di manutenzione straordinaria, realizzazione di scala interna di collegamento della camera da letto e la porzione di soffitta non abitabile di proprietà.
Pratica CILA prot. 1114 del 01.02.2019;
- che le aree cortilive e gli spazi oggetto del presente atto, quali pertinenze condominiali e non, sono complessivamente inferiori a cinquemila metri quadrati;
- che per l'immobile è stata presentata al Comune di San GI di IA (Bologna) domanda di agibilità depositata in data 06.07.2006 prot. 12265 convalidata della completezza della documentazione dal predetto Comune in data 20.03.2008 con prot. n.
4328. Pratica con procedura di silenzio assenso decorsi i termini di legge.
La stessa parte cedente garantendo la regolarità urbanistica e catastale Parte_2
dei beni oggetto del presente atto, dichiara altresì che:
• non sono state effettuate opere o modifiche tali da richiedere provvedimenti abilitativi siano essi di concessione edilizia, permesso di costruire, denuncia di inizio attività ai sensi del D.P.R. 380/2001 o relativi provvedimenti in sanatoria o certificati di agibilità ai sensi delle lettere b) e c) dell'art.24/2° comma del T.U. sull'edilizia
• la porzione immobiliare oggetto del presente trasferimento non ha formato oggetto di provvedimenti sanzionatori che, ex art.41 Legge 47/1985, avrebbero potuto comportare l'incommerciabilità del bene, che l'immobile non è soggetto a vincoli e che il Comune di San GI di IA (Bologna) non ha emesso alcun provvedimento nei termini di legge
• non sono mai state irrogate sanzioni di natura urbanistica circa i beni de quibus;
• l'immobile è perfettamente commerciabile e trasferibile ai sensi delle vigenti normative urbanistiche.
7.6 conformità catastale
6 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, comma aggiunto dall'art. 19 c. 14 del d.l. n.78/2010, convertito nella legge n.122/2010 la cedente signora Parte_2
- dichiara che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati e documentati dalla visura catastale in atti, riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie catastali depositate in Catasto:
➢ in data 18 ottobre 2024 protocollo n.BO0141386 -quanto alla villetta sub 2- che sia allega sub A)
➢ in data 3 dicembre 2004 protocollo n.BO0228311 -quanto all'autorimessa sub 3- che sia allega sub B)
- dichiara che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto, e la parte cessionaria signor conferma la dichiarazione di conformità dei dati Parte_1
catastali e delle planimetrie allo stato di fatto resa dal cedente e, in concerto con quest'ultimo, dichiara che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa
- dichiara che esiste la conformità tra gli intestatari catastali e le risultanze dei registri immobiliari.
7.7 attestato di prestazione energetica
Ai sensi dell'art. 6 comma 3 del d.lgs. 19 agosto 2005 n. 192 come modificato con d.lgs.
31 dicembre 2006 n. 311 e dal D. L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto
2013 n. 90 e successive modifiche ed integrazioni e delle altre norme nazionali e della
Regione ILia Romagna in materia di certificazione energetica negli edifici:
I coniugi dichiarano che l'immobile in oggetto è dotato di Attestato di Prestazione
Energetica numero 02455-618538-2024, rilasciato in data 16 ottobre 2024 dal Geom. quale tecnico preposto e soggetto certificatore con il n.02455, attestato Persona_3
che in originale si allega sub C) a far parte integrante e sostanziale del presente verbale.
7 La parte cessionaria dichiara di avere ricevuto le informazioni e la Parte_1
documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.
Inoltre i coniugi dichiarano di essere edotti della sua validità decennale e della necessità di un suo aggiornamento ad ogni intervento di ristrutturazione edilizia e dell'impiantistica che modifichi le prestazioni energetiche, ed infine dichiarano che successivamente al rilascio di detto Attestato non sono stati eseguiti nei beni immobili oggetto del presente atto interventi tali da modificare la prestazione energetica nei termini della normativa di cui sopra e che non si è verificata nessuna delle condizioni incidenti sulla validità dell'attestato energetico prodotto, in relazione a quanto prescritto dall'art. 6, c. 5, d.lgs. 192/2005.
7.8 assenza di mediatore e corrispettivo
I signori e consapevoli delle sanzioni penali previste Parte_2 Parte_1
dagli artt.3 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonchè dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, in relazione a quanto disposto dall'art. 35 comma 22 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 e successive modifiche nonchè a quanto disposto dal comma
49 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), dichiarano che:
a) per il presente trasferimento non si sono avvalse di alcun mediatore immobiliare;
b) per il presente trasferimento è stato previsto un corrispettivo di €.300.000,00
(trecentomila/00), somma già versata dal signor a favore della signora Parte_1
con i seguenti mezzi di pagamento: Parte_2
- quanto ad 52.000,00 (cinquantaduemila/00) a mezzo bonifico bancario effettuato da IL NC Credito Cooperativo soc.coop. in data 15.10.2024, dal c/c iban n.IT24
8 G070 7237 0500 0000 0745 347 intestato a in favore del c/c Parte_1
n.0002/009/745346/95 intestato a transazione 92700101792; Parte_2
- quanto ad € 248.000,00 (duecentoquarantottomila/00) a mezzo bonifico bancario effettuato da IL NC Credito Cooperativo soc.coop. in data 26.11.2024, dal c/c iban n.IT24 G070 7237 0500 0000 0745 347 intestato a in favore del c/c Parte_1
n.0002/009/745346/95 intestato a transazione 00046886682; Parte_2
7.9 rinuncia all' ipoteca legale
La signora rinunzia espressamente ad eventuale ipoteca legale Parte_2
nascente dal presente verbale e dall'emananda sentenza, relativamente al trasferimento e dalla sua trascrizione con esonero del signor Conservatore da qualsiasi responsabilità in sede di trascrizione.
7.10 effetti
Gli effetti attivi e passivi del trasferimento, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della sentenza di omologa del presente verbale.
7.11 detrazioni fiscali
I coniugi concordano che passano al cessionario tutte le detrazioni Parte_1
fiscali relative alle spese già sostenute dalla cedente correlate alla Parte_2
proprietà immobiliare che, con il presente atto di separazione, viene ceduta definitivamente.
7.12 richiesta di esenzioni fiscali
I signori e dichiarano di avvalersi dell'esenzione dal Parte_2 Parte_1
pagamento di imposte, tasse e tributi, rientrando il presente trasferimento in un procedimento di separazione, ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n.74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999,
e confermato anche dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18/e del 29.05.2013, nonché dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa n. 2/E in data 21 febbraio 2014, n.49/E del 16 marzo 2000 e n.27/E del 21 giugno 2012”;
9 osservato che l'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. con il provvedimento del 3 febbraio
2025, ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative al trasferimento immobiliare e i documenti depositati ed ha espresso parere favorevole in ordine alla “fattibilità” del trasferimento immobiliare concordato dai ricorrenti, in conformità al Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal Presidente Vicario del Tribunale di Bologna, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e dal
Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione datata 8 maggio 2025); ritenuto infine che la natura del procedimento, promosso su ricorso congiunto dei coniugi, e l'accordo raggiunto dai ricorrenti anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali esimano il Collegio dal pronunciarsi al riguardo,
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
(Bologna) il 28 agosto 1962 e nata a [...] il [...], i Parte_2
quali hanno contratto matrimonio a San GI di IA (Bologna) il 4 maggio 2008, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San GI di IA al n.
4, parte I, dell'anno 2008;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di San GI di IA di procedere all'annotazione della sentenza;
C) omologa gli accordi fra i ricorrenti e per l'effetto dà atto che la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati, avendo la signora reperito altro Parte_2
immobile sito in San GI di IA (Bologna), Via Pietro Mennea n. 3/a;
2) al mantenimento ordinario del figlio , maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente, provvederà il signor con il quale vivrà presso Parte_1
l'abitazione di San GI di IA (Bologna), Via Codini n. 15/3;
10 3) il signor parteciperà, inoltre, all'80% delle spese straordinarie, Parte_1
previamente concordate ed individuate come da protocollo in uso presso il Tribunale di
Bologna sottoscritto il 09.08.2017 da intendersi qui integralmente trascritto;
4) il veicolo Ford Bmax targata ES106SH intestato alla signora resterà Parte_2
in uso al figlio e le spese relative al bollo interamente a carico della stessa. Per_1
L'assicurazione verrà pagata in egual misura dalle parti, restando interamente a carico del signor le spese inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria Parte_1
della vettura;
5) il veicolo Toyota Yaris targata GS641MS di proprietà del signor Parte_1
rimarrà in uso esclusivo alla signora la quale si accollerà tutte le spese Parte_2
relative all'assicurazione, manutenzione ordinaria e straordinaria. Il bollo, se dovuto, resterà a carico del signor Parte_1
6) i coniugi sono economicamente autosufficienti e quindi rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa di carattere economico;
7) A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale”, “la signora cede e trasferisce ai sensi dell'art. 1376 c.c. al signor Parte_2 Parte_1
che accetta ed acquista, la proprietà dell'immobile ubicato nel Comune di San GI di IA (Bologna) Via Codini n. 15/3, costituita da: - villetta a schiera ad uso civile abitazione disposta su due livelli (piano terra e primo) collegati tra loro da scala interna, composta da: soggiorno, cucina, lavanderia e portico al piano terra;
due camere, studio, disimpegno e bagno al piano primo;
- autorimessa pertinenziale all'abitazione posta al piano terra;
- area cortiliva pertinenziale in proprietà esclusiva. La porzione immobiliare ceduta risulta censita al Catasto Fabbricati del Comune di San GI di IA
(Bologna) al foglio Foglio 19 con i mappali:
11 274 sub 2, Via Codini n.15/3, p T-1-2-3, cat. A/7, Classe 2, vani 7, R.C.€.831,50 come risulta da variazione nel classamento del 18.10.2024 protocollo BO0141386 (quanto alla villetta)
➢ 274 sub. 3, Via Codini n.15/A, p T, cat C/6, Classe 2, mq 16, R.C.€.79,33 come risulta da variazione nel classamento del 29.08.2005 n. 20097 protocollo BO0153154
(quanto all'autorimessa)
➢ 274 sub. 1, Via Codini n.15/A, p T, b.c.n.c. ai subalterni 2 e 3 come risulta da denuncia di variazione del 03.12.2004 n. 25578 prot. n. BO0228311 (quanto all'area cortiliva)
In confine con: beni e/o aventi causa, mura perimetrali su tre lati, salvo CP_1
altri”.
“I signori e “dichiarano che” “per il presente Parte_2 Parte_1
trasferimento è stato previsto un corrispettivo di €.300.000,00 (trecentomila/00), somma già versata dal signor a favore della signora con i Parte_1 Parte_2
seguenti mezzi di pagamento: - quanto ad 52.000,00 (cinquantaduemila/00) a mezzo bonifico bancario effettuato da IL NC Credito Cooperativo soc.coop. in data
15.10.2024, dal c/c iban n.IT24 G070 7237 0500 0000 0745 347 intestato a
[...]
in favore del c/c n.0002/009/745346/95 intestato a Parte_1 Parte_2
transazione 92700101792; - quanto ad € 248.000,00 (duecentoquarantottomila/00) a mezzo bonifico bancario effettuato da IL NC Credito Cooperativo soc.coop. in data 26.11.2024, dal c/c iban n.IT24 G070 7237 0500 0000 0745 347 intestato a
[...]
in favore del c/c n.0002/009/745346/95 intestato a Parte_1 Parte_2
transazione 00046886682”. “La signora rinunzia espressamente ad Parte_2
eventuale ipoteca legale nascente dal presente verbale e dall'emananda sentenza, relativamente al trasferimento e dalla sua trascrizione con esonero del signor
Conservatore da qualsiasi responsabilità in sede di trascrizione”. “Gli effetti attivi e passivi del trasferimento, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data
12 della sentenza di omologa del presente verbale”. Il tutto come concordato dai ricorrenti, previsto nel verbale dell'udienza del 20 maggio 2025 dagli stessi sottoscritto dinanzi al cancelliere e sopra testualmente riportato.
“8) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione e collaborazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi e si impegnano inoltre a tutelare reciprocamente la figura materna e paterna;
9) I ricorrenti regolamenteranno a parte i di loro ulteriori rapporti economici;
10) Spese del presente giudizio interamente compensate”;
D) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, il giorno 5 giugno 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
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