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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/06/2025, n. 3075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3075 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Rachele Olivero, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg. 16018/2024 promossa da:
(Cf. ), elettivamente domiciliata in Pinerolo (TO), Parte_1 C.F._1
Piazza Barbieri n. 25, presso lo studio dell'avv. Giovanni Buzzanga
( , che la rappresenta e difende per delega Email_1
in atti;
attrice; contro
(P. Iva ); Controparte_1 P.IVA_1
convenuta contumace.
Oggetto: appalto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrice: “… in via principale, nel merito
- accertati i molteplici vizi e difformità delle opere appaltate, nonché l'omessa ultimazione degli interventi oggetto dell'appalto, come descritto nella Relazione del C.T.U.
Geom. , depositata nell'ambito della procedura per A.t.p. iscritta al n. Persona_1
6376/2023 R.G. del Tribunale di Torino,
- dichiarare, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., la risoluzione del contratto d'appalto concluso dalle parti a seguito di parere favorevole rilasciato dal Comune di Luserna San
Giovanni in data 08/04/2022 alla C.I.L.A. presentata dalla sig.ra in data Parte_1 31/03/2022, per grave e colpevole inadempimento contrattuale avversario e, conseguentemente
- dichiarare tenuta e condannare la in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti dall'esponente in misura di € 10.231,90, oltre iva di legge al 10% e, così, complessivamente € 11.255,09, come determinato dal C.T.U. della procedura di A.t.p. iscritta al n. 6376/2023 R.G., per
l'eliminazione delle difformità e vizi delle opere ed il completamento degli interventi non ultimati ovvero nella veriore misura che verrà accertata e ritenuta dovuta all'esito del presente giudizio, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
in via subordinata qualora non si ritenessero sussistere i requisiti necessari ad una declaratoria di risoluzione contrattuale,
- accertato il colpevole inadempimento avversario per tutti i motivi dedotti,
- dichiarare tenuta e condannare la in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento a titolo risarcitorio in favore dell'esponente di tutte le spese ed oneri necessari a provvedere agli interventi riparatori ed all'ultimazione delle opere oggetto d'appalto, in misura di € 10.231,90, oltre iva di legge al 10% e, così, complessivamente € 11.255,09, come determinato dal C.T.U. della procedura di A.t.p. iscritta al n. 6376/2023 R.G. o nella veriore misura che verrà accertata e ritenuta dovuta all'esito del presente giudizio, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
in estremo subordine nella denegata ipotesi in cui non dovesse ritenersi applicale alla fattispecie in esame la disciplina ordinaria in materia di inadempimento contrattuale,
- accertato il grave e colpevole inadempimento avversario per i motivi tutti dedotti,
- dichiarare la diminuzione proporzionale del prezzo dell'appalto, ai sensi dell'art. 1668, co. 1 c.c., condannando la in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla restituzione della somma di € 10.231,90, oltre iva di legge al
10% e, così, complessivamente € 11.255,09, necessaria all'eliminazione di tutte le difformità
e i vizi ed al completamento delle opere non ultimate, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. in ogni caso
2 - accertata la mancata adesione alla procedura obbligatoria di negoziazione assistita di cui al d.l. n. 132/14, dichiarare tenuta e condannare la in persona Controparte_1
del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 4 d.l. n. 132/14 e art. 96, comma 3 c.p.c., di una somma
a titolo di responsabilità aggravata, equitativamente determinata;
- porre definitivamente a carico della gli oneri e le spese Controparte_1
liquidate al C.T.U. Geom. designato nella procedura di A.t.p. iscritta al n. Persona_1
6376/2023 R.G. di complessivi € 2.544,83 (doc. 20);
- liquidare in favore dell'esponente le spese di lite del giudizio di A.t.p. n. 6376/2023
R.G. (doc. 21), oltre alle spese ed oneri documentati del C.t.p. di parte ricorrente, determinati in € 1.523,44 (doc. 22 ).
Con il favore di spese e competenze del presente giudizio obbligatoria di negoziazione assistita e dell'esperita procedura di cui al d.l. n. 132/14, da determinarsi in applicazione del
D.M. n. 55/2014 e s.m.i. con il prescritto aumento del 30%, ai sensi dell'art. 1, co. 1) lett. b) del D.M. 37/2018, per l'adozione di tecniche di 3 redazione informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, oltre spese forf. 15% ed oneri accessori di legge.”
MOTIVAZIONE
1. La domanda attorea ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità della
[...]
per vizi, difetti e mancata ultimazione delle opere edili appaltatele da Controparte_1 Pt_1
aventi ad oggetto all'immobile sito in Luserna San Giovanni (TO), P.zza Parrocchiale
[...]
n.
6 -di cui è usufruttuaria (cfr. doc. 2 fasc. att.)- e consistenti nella tinteggiatura Parte_1
delle facciate (sia interno cortile sia su strada, per complessivi 700 mq), con ripristino delle parti scrostate, e nella sostituzione delle grondaie e pluviali (per complessivi 100 metri lineari), con noleggio del cestello (cfr. doc. 3 fasc. att.).
In particolare, (committente) ha lamentato la “mancata ultimazione di Parte_1 molte delle opere concordate” -stante la “prematura e ingiustificata interruzione dei lavori da parte della società appaltatrice”, la quale, “ottenuto il saldo del corrispettivo concordato, procedeva di sua iniziativa e senza nulla comunicare alla parte committente allo smantellamento ed asporto di tutti i ponteggi e cestello, senza più presentarsi in cantiere per il dovuto completamento delle opere”- e la sussistenza di “gravi difformità e molteplici vizi delle opere realizzate” (cfr. ric. p. 3), richiamando le risultanze della relazione tecnica del Ctu
3 geom. , depositata il 24/10/2023 nell'ambito del procedimento per Atp Trib. Persona_1
Torino Nrg 6376/2023 (cfr. doc. 17 fasc. att.), ove è stata rilevata:
- “la mancata tinteggiatura delle pareti dell'edificio, sia sul lato ovest per la totalità della parete, che sul lato nord piano primo/secondo, lasciate dall'appaltatrice allo stato originario”,
l'”omessa apposizione di intonaco e tinteggiatura sulla tratta retrostante il pluviale di discesa sul fronte del fabbricato, sul lato est”; l'omessa tinteggiatura delle “velette in metallo (carter) poste a protezione delle veneziane e costituenti parte integrante del prospetto dell'edificio che doveva essere oggetto degli interventi commissionati” (cfr. ric. p. 14);
- “ulteriori omissioni” attinenti alla “dovuta sostituzione delle grondaie e pluviali, sia del fabbricato che della relativa torretta, che venivano in parte smontate e non sostituite ed in parte lasciate nel loro stato originario, con abbandono in cantiere dei nuovi elementi forniti”
(cfr. ric. p. 14).
Sulla base di tali doglianze, l'attrice ha chiesto:
- in via principale, di dichiarare la risoluzione del contratto d'appalto per grave inadempimento della ex artt. 1453, 1455 Cc e di condannare la Controparte_1 [...]
al risarcimento dei danni patrimoniali subiti, pari all'ammontare delle spese Controparte_1 ed oneri necessari al ripristino e completamento delle opere appaltate, per complessivi €
10.231,90 oltre Iva, così come stimato dal Ctu geom. (cfr. doc. 17 fasc. att.); Persona_1
- in via subordinata, “qualora non si ritenessero sussistere i requisiti necessari ad una declaratoria di risoluzione contrattuale” (cfr. ric. p. 20), di accertare l'inadempimento della
[...]
e di condannarla al risarcimento dei danni patrimoniali subiti pari a € Controparte_1
10.231,90 oltre Iva;
- in estremo subordine, “nella denegata ipotesi in cui non dovesse ritenersi applicale alla fattispecie in esame la disciplina ordinaria in materia di inadempimento contrattuale” (cfr. ric.
p. 20), di accertare l'inadempimento della e di dichiarare la diminuzione Controparte_1 proporzionale del prezzo dell'appalto ex art. 1668 c. 1 Cc, pari all'ammontare del costo monetario necessario per l'eliminazione dei vizi e il completamento delle opere (€ 10.231,90 oltre Iva).
La , che si era costituita nell'ambito del procedimento per Atp, non Controparte_1 si è invece costituita nel presente giudizio di merito;
conseguentemente, all'udienza dell'11/12/2024, ne è stata dichiarata la contumacia.
4 La causa è stata istruita mediante i documenti depositati da parte attrice e l'acquisizione del fascicolo Atp Nrg. Trib. Torino Nrg 6376/2023 ed è stata discussa da parte attrice come da note scritte dell'8/05/2025, sulle conclusioni ivi precisate.
2. Sulla legittimazione/titolarità attiva di Parte_1
In primo luogo, deve essere vagliata la legittimazione/titolarità attiva di Parte_1 che era stata oggetto di contestazione nell'ambito del procedimento per Atp, ove la
[...]
ha negato qualsivoglia responsabilità contrattuale nei confronti di Controparte_1 Pt_1
sostenendo di aver stipulato il contratto d'appalto con un diverso soggetto giuridico e
[...]
cioè con la LL AR RL, come da preventivo di cui al doc. 3 fasc. att.
2.1. Rispetto alla legitimatio ad causam -che è condizione dell'azione (il cui difetto impedisce la trattazione ed il giudizio sul merito)-, va premesso che questa consiste nell'affermazione della titolarità attiva e passiva e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti ed il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti fra le quali può essere ammessa la statuizione del giudice, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del rapporto sostanziale. Ne deriva che non riguardano la legittimazione, bensì il merito, tutte le questioni che attengono all'effettiva titolarità del rapporto sostanziale.
In altri termini, la legittimazione (attiva e passiva) si determina non in base alla effettiva titolarità del rapporto, che è questione di merito, ma in base alla prospettazione data dall'attore e consiste precisamente nella corrispondenza tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e colui in capo al quale si afferma l'esistenza del dovere asseritamente violato.
Nell'ambito dei rapporti obbligatori, la legittimazione ad agire spetta a colui che si afferma creditore e la legittimazione passiva a colui che viene individuato come debitore o codebitore nella domanda.
Così inquadrati i termini della questione è del tutto evidente la sussistenza della legittimazione attiva di essendosi costei qualificata quale committente Parte_1 dell'appalto, sia nel ricorso ex art. 696 e 696bis Cpc sia nel ricorso introduttivo del presente giudizio di merito.
2.2. Quanto alla titolarità attiva, si condividono le valutazioni del Giudice del procedimento per Atp di cui all'ordinanza del 5/05/2023, tenuto conto che:
- se è vero che il preventivo di cui al doc. 3 fasc. att. -avente ad oggetto le opere edili rispetto alle quali ha invocato la responsabilità della non Parte_1 Controparte_1
5 è intestato a ma alla LL AR RL (società di cui è socia unica Parte_1 Parte_1 ed amministratrice unica - cfr. doc. 14 fasc. ric. nell'ambito del procedimento per Atp);
- è pur vero che una serie di presunzioni univoche e rilevanti confermano la titolarità attiva di rispetto al contratto d'appalto azionato. Parte_1
In particolare, occorre considerare che:
- il preventivo di cui al doc. 3 fasc. att., intestato alla LL AR RL, non è sottoscritto da nessuna delle parti;
- le fatture emesse dalla per i lavori di tinteggiatura sono intestate a Controparte_1
(cfr. doc. 6, 7 fasc. att.) e sono state pagate dalla stessa con provvista tratta dal Parte_1
suo conto corrente (cfr. doc. 4, 5 fasc. att.);
- le fatture originariamente emesse dalla , intestate alla LL AR Controparte_1
RL, sono state stornate dalla convenuta con la motivazione dell'errata intestazione (cfr. doc.
15, 16 fasc. ric. nell'ambito del procedimento per Atp);
- dalla visura camerale della LL AR RL (società di cui è socia unica ed Parte_1 amministratrice unica) emerge che la società è inattiva (cfr. doc. 14 fasc. ric. nell'ambito del procedimento per Atp);
- è usufruttuaria degli immobili su cui dovevano essere effettuati i lavori, Parte_1
mentre la LL AR RL non ha alcun diritto dominicale su detti immobili (cfr. doc. 2 fasc. att.).
Sulla base di tali elementi deve ritenersi provata la titolarità attiva di Parte_1 dovendo ritenersi lei l'effettiva committente dell'appalto azionato.
3. Sulla normativa applicabile.
In punto di diritto, va premesso che al rapporto di cui è causa deve applicarsi la disciplina generale sull'inadempimento contrattuale (artt. 1453 e ss Cc) e non anche le speciali disposizioni in materia di appalto (artt. 1667, 1668 Cc), tenuto conto che le opere appaltate non sono state integralmente completate, come allegato da parte attrice e confermato dal Ctu nell'ambito del procedimento per Atp.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, infatti, il discrimen tra l'ambito di applicazione degli artt. 1453 e ss Cc e quello degli artt. 1667, 1668 Cc risiede nell'avvenuto completamento o meno delle opere commissionate, sicché, in caso di opera non ultimata, restando l'appaltatore inadempiente all'obbligazione contrattuale assunta, si applicano le norme generali in tema di risoluzione per inadempimento, mentre la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 Cc trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia
6 stata portata a termine (cfr. Cass. 13821/2024; Cass. 4527/2022; Cass. 4511/2019; Cass.
9198/2018).
Così inquadrata la disciplina applicabile, può procedersi all'analisi nel merito delle domande formulate dall'attrice.
4. Sull'inadempimento dell'appaltatrice convenuta.
Ritiene il Tribunale che le risultanze di causa dimostrino l'inadempimento della convenuta, tenuto conto, in particolare, della relazione peritale depositata in seno al procedimento per Atp, la quale risulta esaustivamente motivata e immune da vizi logici, in quanto fondata su un congruo esame dei luoghi e dei documenti versati in causa;
inoltre, le operazioni peritali si sono svolte nel pieno rispetto del principio del contraddittorio e nessuna delle parti ha fatto pervenire osservazioni critiche alla relazione loro trasmessa, condividendone le conclusioni (cfr. consulenza p. 28).
In particolare, dalla Ctu si evince la sussistenza di omissioni e vizi imputabili alla convenuta:
- sia con riferimento alla tinteggiatura delle facciate;
in particolare: “le opere di decorazione facciate esterne sui fronti sud e sud- est sono state eseguite sommariamente ovvero senza la dovuta cura nelle rasature delle superfici che presentano asperità ed evidenti irregolarità (fotogrammi 10 -11 – 12 – 20); la sede della discesa di gronda lato sud-est è stata lasciata grezza (fotogrammi 9 - 13); sempre su tale fronte e per tutti i piani in elevato, le velette in metallo (carter) che proteggono le veneziane (elemento oscurante esterno) sono in stato di evidente ammaloramento e prive in molti punti di vernice (dello stesso colore della decorazione delle murature esterne); tali velette sono parte integrante del prospetto stesso e non sono state decorate (fotogramma 25) come concordato con i ctp nel verbale IOP;
sul fronte sud ovest al piano terreno le pareti esterne dell'ingresso secondario non sono state decorate;
l'intera facciata a ovest è priva di rasatura e decorazione (fotogramma 14); sul fronte a nord la porzione di facciata che confina con altra proprietà è stata soggetta a rattoppi di tinteggiatura solo sui punti più ammalorati e manca completamente sulla parete in affaccio sul terrazzo sottostante (fotogrammi 7 – 8)” (cfr. consulenza p. 13-15);
- sia con riferimento alla sostituzione delle grondaie e pluviali;
in particolare: “sui lati ovest e nord ovest grondaie e pluviali non sono stati sostituiti. Sul lato a nord il canale di gronda non è stato collegato al pluviale. Sul lato ad est (lato terrazzo) la sostituzione dei canali di gronda ed i pluviali è stata completata circa per la meta della tratta. Lungo l'intero
7 perimetro della copertura della torretta è stato rimosso l'intero impianto di convoglio e scarico delle acque meteoriche ma non è stato sostituito con un nuovo allestimento. Come si evince dagli elaborati grafici allegati (RG_6376_2023_4_1/2/3/4_Elaborati grafici) risultano sostituiti: ml. 70,25 circa di grondaie e pluviali;
ml. 40,82 circa di grondaie e pluviali da sostituire;
ml.
21,57 circa di grondaie e pluviali rimossi e non sostituiti (torretta)” (cfr. consulenza p. 15, 16).
5. Sulla domanda di risoluzione del contratto.
Accertata la sussistenza dell'inadempimento della parte convenuta, occorre chiedersi se questo sia connotato dalla "gravità" richiesta dall'art. 1455 Cc ai fini della pronuncia di risoluzione del contratto. La non “scarsa importanza” dell'inadempimento “avuto riguardo all'interesse dell'altra parte” costituisce, infatti, presupposto obiettivo per lo scioglimento del contratto, che il Giudice deve vagliare tenuto conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere un'alterazione dell'equilibrio contrattuale.
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che debba essere esclusa la risoluzione del contratto, non apparendo l'inadempimento della “grave” avuto riguardo Controparte_1
all'interesse della committente, tenuto conto che:
- se è vero che le opere di completamento e di ripristino, come accertate dal Ctu, ammontano a € 10.231,90 oltre Iva, importo non modesto tenuto conto del valore dei lavori complessivi (€ 30.000,00);
- è pur vero che il Ctu ha dato atto:
✓ che le facciate sono state decorate per 615,27 mq, a fronte di una superficie complessiva di 717,76 mq;
dunque, le superfici non decorate sono pari a 102,49 mq (cfr. consulenza p. 14), per un'incidenza di circa il 14%;
✓ che non sono presenti evidenti scrostature, ma una serie di microfessurazioni rientranti nelle tolleranze (cfr. consulenza p. 19);
✓ che la quantità preventivata di metri lineari di grondaia e pluviali (100 ml) è stata effettivamente fornita e, in buona parte, è già stata posata (70,25 ml);
- inoltre, occorre considerare che agli atti manca un preventivo dettagliato, ne risulta che le parti avessero pattuito specifiche tempistiche in ordine all'esecuzione dei lavori.
Si ritiene, pertanto, che l'inadempimento della non possa Controparte_1
comportare la dichiarazione di risoluzione del contratto, non avendo determinato uno squilibrio grave del sinallagma contrattuale.
6. Sulla domanda risarcitoria.
8 Merita, invece, accoglimento la domanda di risarcimento danni proposta da parte attrice in conseguenza dell'accertato inadempimento. Infatti, il rigetto della domanda di risoluzione non comporta anche il rigetto della domanda di risarcimento del danno che ha come presupposto solo un colpevole inadempimento e non anche la gravità di quest'ultimo.
In particolare, avendo il Ctu rilevato la sussistenza di omissioni e vizi rispetto alle opere appaltate, in conseguenza dei quali è necessario per l'attrice affrontare una spesa di €
10.231,90 oltre Iva 10% per completare e ripristinare le opere, detta somma deve essere riconosciuta a parte attrice a titolo di risarcimento danni.
Trattandosi di debito risarcitorio e quindi di valore, tali somme vanno maggiorate con rivalutazione monetaria con decorrenza dal 24/10/2023 (data del deposito della consulenza tecnica svolta nel procedimento per Atp, dovendosi intendere la stima eseguita dal Ctu espressa in moneta attuale) e fino alla data della presente della sentenza, oltre agli interessi come per legge calcolati sulla sorte come pro tempore rivalutata (cfr. Cass. 1627/2022; Cass.
37798/2022). A tale somma, che diviene con la liquidazione debito di valuta, vanno aggiunti gli interessi come per legge dalla data della sentenza fino al soddisfo.
7. Sulle spese di lite.
Le spese di lite (relative al procedimento per Atp, all'attivazione della procedura di negoziazione assistita e al presente giudizio di merito) seguono la soccombenza di parte convenuta e vengono liquidate come segue:
- per il procedimento di istruzione preventiva: € 2.337,00 per compensi -determinati in base ai valori medi della tabella di riferimento ex Dm. 55/2014 aggiornato sulla base del Dm
147/2022 (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00)-, oltre a € 145,50 per Cu e marca e €
1.523,44 per accertamenti tecnici necessari per l'assistenza di in corso di Atp Parte_1
(cfr. doc. 22 fasc. att.) ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge;
- per l'attivazione della negoziazione assistita: € 284,00 per compensi (determinati in base ai valori medi della tabella di riferimento ex Dm. 55/2014 aggiornato sulla base del Dm
147/2022 - scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00);
- per il giudizio di merito: € 3.387,00 per compensi (di cui € 919,00 per la fase di studio,
€ 777,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase di trattazione e istruttoria, € 851,00 per la fase decisionale) -determinati in base ai valori medi della tabella di riferimento ex Dm.
55/2014 aggiornato sulla base del Dm 147/2022 (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00),
9 ridotti del 50% con riferimento alle fasi di trattazione/istruttoria e decisionale, tenuto conto delle questioni trattate, dell'attività effettivamente svolta e della contumacia della parte convenuta-, oltre a € 264,00 per spese vive (Cu e marca) ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge.
Viene altresì riconosciuto un aumento del 20% sui compensi relativi al procedimento di istruzione preventiva e al giudizio di merito (€ 1.144,80) ex art. 4 c. 1 bis Dm 55/2014, tenuto conto che gli atti dell'attrice contengono link ipertestuali ai documenti prodotti (l'incremento non viene riconosciuto nella misura massima del 30% tenuto conto che non sono presenti sommari ipertestuali per navigare all'interno degli atti).
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio svoltasi in sede di Atp devono porsi definitivamente a carico di parte convenuta (nella misura già liquidata con decreto del
25/10/2023).
La domanda di parte convenuta ex art. 96 c. 3 Cpc (norma che ha introdotto un meccanismo che deve ritenersi non solo e non tanto risarcitorio, quanto anche soprattutto sanzionatorio e preordinato allo scoraggiamento dell'abuso del processo) deve essere rigettata, non ravvisandosi nella condotta processuale della convenuta (che, dopo essersi costituita nel procedimento per Atp, non ha aderito alla negoziazione assistita ed è rimasta contumace nel giudizio di merito) mala fede o colpa grave, né un abuso dello strumento processuale.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,
ACCERTA l'inadempimento della nei termini di cui in motivazione e Controparte_1 la CONDANNA al risarcimento del danno in favore di per un ammontare di € Parte_1
11.255,09 (10.231,90 oltre Iva 10%), oltre rivalutazione monetaria con decorrenza dal
24/10/2023 e fino alla data della presente della sentenza ed interessi come per legge calcolati sulla sorte come pro tempore rivalutata, ed oltre interessi come per legge dalla data della sentenza fino al soddisfo;
CONDANNA la a rimborsare a le spese di lite Controparte_1 Parte_1
(relative al procedimento per Atp, all'attivazione della negoziazione assistita e al presente giudizio di merito) che liquida in complessivi € 7.152,80 per compensi, € 1.932,94 per spese
10 documentate, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e
Cpa come per legge;
PONE le spese della Ctu, svoltasi in sede di Atp, a definitivo carico della
[...]
(nella misura già liquidata con decreto del 25/10/2023). Controparte_1
Torino, 24/06/2025.
Il Giudice
dr.ssa Rachele Olivero
Si dà atto che alla redazione della sentenza ha partecipato la tirocinante ex art. 37 Dlgs 98/2011 dr.ssa
Beatrice Ferraris.
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