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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/04/2025, n. 5025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5025 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA – QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Fabio De Palo,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 53746 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 7.1.2025 e vertente tra
ATTORE Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Bruno Matarazzo e Stefano Pantalani
E
Controparte_1
CONVENUTO
rappresentato e difeso dall'avv. Fulvio Mazzotta
RAGIONI DELLA DECISIONE
ha impugnato la delibera del 5.5.2022 con cui l'assemblea del Parte_1
condominio ha proceduto alla nomina del suo nuovo amministratore. Ha dedotto – a sostegno – i seguenti motivi:
1) il verbale assembleare non consente di individuare nominativamente quali siano i condomini votanti – con i rispettivi valori millesimali – impedendo così
un controllo sulla effettiva sussistenza delle maggioranze richieste dall'art. 1136 cod. civ.;
2) l'amministratore designato – all'epoca della nomina – non era in possesso dei requisiti di aggiornamento professionale previsti dall'art. 71 bis, lett. g, disp.
att. cod. civ..
Ha chiesto la conseguente declaratoria di nullità – ovvero l'annullamento – della delibera impugnata.
Il – nel costituirsi – ha eccepito la cessata materia del contendere in CP_1
ragione della sopraggiunta delibera del 25.1.2023 – con cui l'assemblea ha ribadito la nomina dello stesso amministratore – contestando anche nel merito la fondatezza della domanda e chiedendone il conseguente rigetto.
Sono state depositate dalle parti le memorie autorizzate ex art. 183, sesto comma,
c.p.c. e all'udienza del 7.1.2025 – senza l'espletamento di attività istruttorie – la causa è stata trattenuta in decisione.
Il giudicante – sulla base di tali brevi premesse – osserva quanto segue. Deve ritenersi effettivamente cessata la materia del contendere per effetto della sopraggiunta delibera del 25.1.2023 con cui è stata reiterata la nomina del medesimo amministratore (con le prescritte maggioranze di legge).
Deve comunque procedersi ad una sintetica valutazione di merito – sulla fondatezza dell'impugnativa – al solo fine di stabilire la soccombenza virtuale (avendo entrambe le parti insistito per il rimborso delle spese processuali).
La domanda – in tale prospettiva – risulta fondata.
L'assorbente vizio di forma del verbale assembleare – dedotto con il primo motivo d'impugnazione – appare infatti sussistente.
Nel verbale del 5.5.2022 veniva solo riportata la maggioranza millesimale a sostegno della delibera (mill. 571,19), senza alcun riferimento nominativo ai singoli condomini votanti (assenzienti e dissenzienti).
L'individuazione nominativa di ciascun votante – con la rispettiva quota millesimale
– appare invece indispensabile al fine di verificare l'esistenza della maggioranza prescritta per ciascuna delibera e di valutare inoltre eventuali conflitti di interessi.
Deve dunque ritenersi la non conformità alla disciplina legale di un verbale
assembleare in cui sia omessa la specificazione nominativa dei singoli condòmini
favorevoli e contrari – con le loro quote di partecipazione – e si attesti
semplicemente il risultato della votazione (per tutte, cfr. Cass. – sez. un. – 7.3.2005,
n. 4806). Deve inoltre precisarsi che – nella fattispecie – l'individuazione nominativa dei votanti neppure risulta possibile per relationem (in mancanza di un “foglio
presenze”, allegato al verbale, dal quale risultino le singole espressioni di voto anche solo dei favorevoli o dei contrari).
Le spese processuali – ivi comprese quelle afferenti alla procedura di mediazione –
seguono dunque la soccombenza del convenuto.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna il convenuto a rimborsare all'attore le spese processuali, CP_1
liquidate d'ufficio in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, € 264,00 per spese vive ed € 48,80 per spese di mediazione, Iva e Cassa
come per legge.
2.4.2025. IL GIUDICE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA – QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Fabio De Palo,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 53746 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 7.1.2025 e vertente tra
ATTORE Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Bruno Matarazzo e Stefano Pantalani
E
Controparte_1
CONVENUTO
rappresentato e difeso dall'avv. Fulvio Mazzotta
RAGIONI DELLA DECISIONE
ha impugnato la delibera del 5.5.2022 con cui l'assemblea del Parte_1
condominio ha proceduto alla nomina del suo nuovo amministratore. Ha dedotto – a sostegno – i seguenti motivi:
1) il verbale assembleare non consente di individuare nominativamente quali siano i condomini votanti – con i rispettivi valori millesimali – impedendo così
un controllo sulla effettiva sussistenza delle maggioranze richieste dall'art. 1136 cod. civ.;
2) l'amministratore designato – all'epoca della nomina – non era in possesso dei requisiti di aggiornamento professionale previsti dall'art. 71 bis, lett. g, disp.
att. cod. civ..
Ha chiesto la conseguente declaratoria di nullità – ovvero l'annullamento – della delibera impugnata.
Il – nel costituirsi – ha eccepito la cessata materia del contendere in CP_1
ragione della sopraggiunta delibera del 25.1.2023 – con cui l'assemblea ha ribadito la nomina dello stesso amministratore – contestando anche nel merito la fondatezza della domanda e chiedendone il conseguente rigetto.
Sono state depositate dalle parti le memorie autorizzate ex art. 183, sesto comma,
c.p.c. e all'udienza del 7.1.2025 – senza l'espletamento di attività istruttorie – la causa è stata trattenuta in decisione.
Il giudicante – sulla base di tali brevi premesse – osserva quanto segue. Deve ritenersi effettivamente cessata la materia del contendere per effetto della sopraggiunta delibera del 25.1.2023 con cui è stata reiterata la nomina del medesimo amministratore (con le prescritte maggioranze di legge).
Deve comunque procedersi ad una sintetica valutazione di merito – sulla fondatezza dell'impugnativa – al solo fine di stabilire la soccombenza virtuale (avendo entrambe le parti insistito per il rimborso delle spese processuali).
La domanda – in tale prospettiva – risulta fondata.
L'assorbente vizio di forma del verbale assembleare – dedotto con il primo motivo d'impugnazione – appare infatti sussistente.
Nel verbale del 5.5.2022 veniva solo riportata la maggioranza millesimale a sostegno della delibera (mill. 571,19), senza alcun riferimento nominativo ai singoli condomini votanti (assenzienti e dissenzienti).
L'individuazione nominativa di ciascun votante – con la rispettiva quota millesimale
– appare invece indispensabile al fine di verificare l'esistenza della maggioranza prescritta per ciascuna delibera e di valutare inoltre eventuali conflitti di interessi.
Deve dunque ritenersi la non conformità alla disciplina legale di un verbale
assembleare in cui sia omessa la specificazione nominativa dei singoli condòmini
favorevoli e contrari – con le loro quote di partecipazione – e si attesti
semplicemente il risultato della votazione (per tutte, cfr. Cass. – sez. un. – 7.3.2005,
n. 4806). Deve inoltre precisarsi che – nella fattispecie – l'individuazione nominativa dei votanti neppure risulta possibile per relationem (in mancanza di un “foglio
presenze”, allegato al verbale, dal quale risultino le singole espressioni di voto anche solo dei favorevoli o dei contrari).
Le spese processuali – ivi comprese quelle afferenti alla procedura di mediazione –
seguono dunque la soccombenza del convenuto.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna il convenuto a rimborsare all'attore le spese processuali, CP_1
liquidate d'ufficio in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, € 264,00 per spese vive ed € 48,80 per spese di mediazione, Iva e Cassa
come per legge.
2.4.2025. IL GIUDICE