Sentenza 31 maggio 2019
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/05/2019, n. 24416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24416 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RO AL, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/10/2018 del Tribunale di Reggio Emilia;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Binenti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sante Spinaci, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente al diniego delle rideterminazione della pena, con rinvio per nuovo esame.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia, con l'ordinanza indicata in epigrafe, provvedendo quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'opposizione proposta da LV LA avverso il provvedimento che, pur riconosciuta la non irrevocabilità della condanna per la quale era stata disposta il 21 febbraio 2018 la revoca dell'indulto, nulla disponeva su tale revoca, rilevando che non potevano ravvisarsi elementi nuovi idonei a consentire la rivisitazione della decisione dopo il decorso dei termini per impugnarla.
2. Propone ricorso per cassazione LV LA, tramite il difensore. Lamenta violazione di legge, rilevando che invece era stato riconosciuto il novum, costituito dal non passaggio in giudicato della sentenza che avrebbe dovuto dar causa alla revoca dell'indulto, sicché, venendo meno il presupposto di quest'ultima decisione, occorreva rideterminare la pena in esecuzione eliminando dal cumulo quella per la quale era stato in precedenza riconosciuto l'indulto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
2. Come correttamente rilevato dal Procuratore generale nella requisitoria depositata, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in materia di provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione, la preclusione del giudicato opera solo rebus sic stani-Mous, sicché essa non ricorre quando vengano dedotti elementi nuovi, di fatto o di diritto, cronologicamente sopravvenuti alla decisione, ovvero siano prospettati elementi che pur pregressi o coevi non risultino in precedenza neppure implicitamente esaminati (fra le altre, Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2016, dep. 2017, Rv. 269841; Sez. 1, n. 7877 del 21/01/2015, Rv. 262596; Sez. 1, n. 29983 del 31/05/2013, Rv. 256405). Orbene, nella specie non si rileva che in occasione della decisione sulla revoca dell'indulto la specifica questione della non irrevocabilità della sentenza di condanna in forza della quale era stato richiesto il provvedimento fosse stata anche solo implicitamente esaminata dal giudice dell'esecuzione sulla base degli atti a sua disposizione, mentre solo in seguito il relativo rilievo concernente la corretta considerazione dei termini di impugnazione è stato ritenuto fondato dal giudice dell'esecuzione, come può evincersi dall'intero contenuto dell'ordinanza. Pertanto, il giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto opporre all'esame richiesto in ordine alle condizioni della revoca dell'indulto e dell'esecuzione della relativa pena la preclusione derivante dal giudicato formatosi in sede esecutiva. Né in senso contrario può valere il richiamo della sentenza Sez. 1, n. 47041 del 24/01/2017, Rv. 271453, come operato nel provvedimento impugnato, posto che in tale pronuncia a proposito dell'esclusione del novum idoneo a consentire il riesame si fa riferimento a elementi decisivi in precedenza conosciuti ma sempre in quanto risultanti dagli atti, mentre nella specie non solo ciò non risulta, ma, per altro verso, il novum è costituito già in sé dal successivo riconoscimento con decisione in altra sede della non irrevocabilità della condanna di cui alla revoca.
3. Il provvedimento impugnato va pertanto annullato con rinvio relativamente alla revoca dell'indulto, per nuovo esame volto a verificare la sussistenza o meno della condizioni idonee a legittimare detta revoca, con ogni conseguente decisione circa la determinazione dell'entità della pena da eseguire.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente alla revoca dell'indulto, e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Reggio Emilia - Giudice per le indagini preliminari. Così deciso il 23 aprile 2019. Il Con