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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/10/2025, n. 15144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15144 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 32575/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale e nella persona dei signori Magistrati:
- AR ZI Presidente
- Cecilia Pratesi Giudice
- AN IA Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 32575 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO e vertente TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, in Parte_1
virtù di procura alle liti in atti, dall'avvocato Federica Farkas, elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE
nato a [...] l'[...] e ivi residente in [...]
n. 25
RESISTENTE CONTUMACE
Pubblico ministero, sede
INTERVENTORE PER LEGGE
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 16 ottobre 2025, il giudice,
attestando che per il sig. nessuno è comparso e, verificata la CP_1
regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia del predetto. Alla stessa udienza parte ricorrente si è riportata alle proprie richieste come in atti e nulla ha da aggiungere.
In assenza di domande accessorie rispetto alla pronuncia sul vincolo, la causa è stata quindi rimessa in decisione all'udienza odierna.
Le conclusioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio sono le seguenti:
“-pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra la sig.ra
e il sig. ordinando al competente Ufficiale Parte_1 CP_1
di Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine
dell'atto di matrimonio;
-disporre che le parti provvedano autonomamente al
proprio mantenimento;
- con vittoria di spese e competenze professionali, oltre
al rimborso delle spese generali di cui al D.M. 55/2014.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va pertanto accolta.
Accertata l'esistenza del vincolo coniugale come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio (matrimonio civile celebrato in Roma il 20
luglio 2017), ricorre il presupposto per dichiarare lo scioglimento del
2 matrimonio, giacché è decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970, e non vi è possibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Il giudizio di separazione si è poi definito, quanto al vincolo coniugale, con sentenza n. 16923/2022 del Tribunale di Roma, emessa in data 16 novembre
2022 e passata in giudicato.
Risulta altresì che le due parti in causa vivono da tempo in separate abitazioni come dedotto in ricorso.
Pertanto, considerando che il sig. e la sig.ra si sono CP_1 Parte_1
coniugati con rito civile (così nel certificato di matrimonio: anno 2017, atto
numero 00077, parte 1, serie 40), andrà dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra di loro celebrato in data 20 luglio 2017.
Nulla in ordine alle statuizioni accessorie, in quanto le due parti non hanno avuto figli e non vi sono richieste di assegno divorzile.
Spese della lite compensate considerando la natura e l'esito del giudizio.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda di scioglimento del matrimonio proposta da
[...]
nei confronti di con ricorso iscritto a ruolo il 31 Parte_1 CP_1
luglio 2024, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato da CP_1
in Roma, in data 20 luglio 2017;
[...] Parte_1
3 - dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno anno 2017, numero 00077, parte 1, serie 40);
- nulla sulle domande accessorie;
- compensa interamente le spese della lite.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 18 ottobre 2025
Il Giudice estensore
AN IA
Il Presidente
AR ZI
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del magistrato in tirocinio Milena Patruno.
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale e nella persona dei signori Magistrati:
- AR ZI Presidente
- Cecilia Pratesi Giudice
- AN IA Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 32575 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO e vertente TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, in Parte_1
virtù di procura alle liti in atti, dall'avvocato Federica Farkas, elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE
nato a [...] l'[...] e ivi residente in [...]
n. 25
RESISTENTE CONTUMACE
Pubblico ministero, sede
INTERVENTORE PER LEGGE
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 16 ottobre 2025, il giudice,
attestando che per il sig. nessuno è comparso e, verificata la CP_1
regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia del predetto. Alla stessa udienza parte ricorrente si è riportata alle proprie richieste come in atti e nulla ha da aggiungere.
In assenza di domande accessorie rispetto alla pronuncia sul vincolo, la causa è stata quindi rimessa in decisione all'udienza odierna.
Le conclusioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio sono le seguenti:
“-pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra la sig.ra
e il sig. ordinando al competente Ufficiale Parte_1 CP_1
di Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine
dell'atto di matrimonio;
-disporre che le parti provvedano autonomamente al
proprio mantenimento;
- con vittoria di spese e competenze professionali, oltre
al rimborso delle spese generali di cui al D.M. 55/2014.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va pertanto accolta.
Accertata l'esistenza del vincolo coniugale come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio (matrimonio civile celebrato in Roma il 20
luglio 2017), ricorre il presupposto per dichiarare lo scioglimento del
2 matrimonio, giacché è decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970, e non vi è possibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Il giudizio di separazione si è poi definito, quanto al vincolo coniugale, con sentenza n. 16923/2022 del Tribunale di Roma, emessa in data 16 novembre
2022 e passata in giudicato.
Risulta altresì che le due parti in causa vivono da tempo in separate abitazioni come dedotto in ricorso.
Pertanto, considerando che il sig. e la sig.ra si sono CP_1 Parte_1
coniugati con rito civile (così nel certificato di matrimonio: anno 2017, atto
numero 00077, parte 1, serie 40), andrà dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra di loro celebrato in data 20 luglio 2017.
Nulla in ordine alle statuizioni accessorie, in quanto le due parti non hanno avuto figli e non vi sono richieste di assegno divorzile.
Spese della lite compensate considerando la natura e l'esito del giudizio.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda di scioglimento del matrimonio proposta da
[...]
nei confronti di con ricorso iscritto a ruolo il 31 Parte_1 CP_1
luglio 2024, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato da CP_1
in Roma, in data 20 luglio 2017;
[...] Parte_1
3 - dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno anno 2017, numero 00077, parte 1, serie 40);
- nulla sulle domande accessorie;
- compensa interamente le spese della lite.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 18 ottobre 2025
Il Giudice estensore
AN IA
Il Presidente
AR ZI
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del magistrato in tirocinio Milena Patruno.
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