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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/11/2025, n. 4201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4201 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. 4249/2022 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona del G. M. dott.ssa Matilde Boccia, quale giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 4249/2022 R.Gen.Aff.Cont. avente ad oggetto “Appello a sentenza del giudice di pace in materia di risarcimento danno” e pendente:
TRA
C.F. nato, a Napoli, il Parte_1 CodiceFiscale_1
6.9.1954, ivi residente, in Via Nuova Toscanella, Is.4, Sc.D, quale Socio unico, proprietario e liquidatore della Automas S.R.L., P.I. , cancellata in P.IVA_1 data 3.7.2017, e il Sig. C.F. , Parte_2 CodiceFiscale_2 nato, a Saviano (Na), il 25/06/1977, residente in Catarroja(Valencia), alla Avenida Rambleta n.59, entrambi elett.te dom.ti in Portici(Na), Via B. Cellini n.8/A, presso lo studio dell'Avv. Ciro Formicola, C.F. , , che li rapp.ta e CodiceFiscale_3 difende, unitamente e/o disgiuntamente all'Avv. PA Formicola, C.F._4
, in virtù di procura depositata in atti, per ed a
[...] Parte_1 margine della Comparsa di intervento, in atti, per Parte_2
Appellante
CONTRO
con sede legale in Milano, alla Piazza Tre Torri n. 3; Controparte_1
p.iva: , in persona del procuratore speciale Dott. , P.IVA_2 Parte_3 elett.te dom. ta in Casandrino (Napoli) alla via A. Chiacchio n.5 presso lo studio dell'avv. Rossella Di Caro, del foro di Napoli, C.F. che la C.F._5 rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di costituzione
Appellata E
, nato, a Napoli, il 21.6.66, , CP_2 CodiceFiscale_6 ivi res.te, in Via Teano n.20, int.342, Is.11, Sc. B
Appellato contumace
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AVVERSO La parziale riforma della Sentenza n.6033/2021, pubblicata il 7.10.2021, resa, inter- partes, dal Giudice di Pace di Marano di Napoli, Avv. Giovanna Iodice, nel processo iscritto al n.6713/2017, con annotazione della correzione di errore materiale, in data 20.12.2021
******* MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
1.Questioni preliminari. In via preliminare, va chiarito che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), ovvero non ha formato oggetto di riproposizione (cfr. art. 346 cod. proc. civ.) ovvero non dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 cod. proc. civ.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
2. Sul merito della domanda. Con atto di citazione in appello notificato in data 06.04.2022 il sig.
[...]
, quale socio unico e liquidatore della AUTOMAS srl e il , Parte_1 Parte_2 proponevano impugnazione avverso la sentenza n.6033/2021 e al successivo Decreto di correzione di errore materiale, del 20.12.2021, evocandone la parziale riforma per l'errata liquidazione dei compensi delle parti di giudizio. In merito al procedimento di primo grado, gli appellanti rappresentavano che: con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, la Automas s.r.l., quale proprietaria del Fiat Fiorino, tg. EC 524 FW, conveniva in giudizio CP_2
e la rispettivamente quale proprietario ed ente assicuratore della Fiat CP_1
Punto tg. BR 720 ST, allo scopo di sentirli condannare in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 06.09.2014 in Marano di Napoli;
che, secondo l'istante la responsabilità dell'evento era da ascrivere alla esclusiva responsabilità del conducente la Fiat Punto che tamponava la Fiat 500 tg. 5392 HRY di proprietà di spingendola Parte_2 contro il Fiat Fiorino. Istruita la causa, il giudice di prossimità emetteva la statuizione decisoria: il giudizio, veniva deciso con il conseguente accoglimento della domanda, così come, ai capi 1) e 2) del Dispositivo nel quale, però, al punto 3, in ordine alle spese di giudizio, così disponeva: “Condanna e la CP_2
in persona del legale rapp.te pro tempore, ciascuno nella qualità, Controparte_3 al pagamento in favore della Automas s.r.l. e di delle spese di giudizio che Parte_2 liquida in complessive Euro 2.828,18 di cui Euro 828,18 per spese oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e C.p.a. come per legge, oltre al rimborso delle spese della consulenza tecnica d'ufficio eseguita dall'Ing. , complessivamente Persona_1 liquidata, con separato decreto, in €. 280,00 ed oltre spese della consulenza tecnica d'ufficio eseguita dal P.A. complessivamente liquidata, con separato decreto, in Controparte_4
€. 400,00. Il tutto con attribuzione all'Avv. PA Formicola che ha dichiarato di averne fatto anticipo. Sentenza esecutiva ex lege.”.
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a conoscenza di detta decisione, l'Avv. PA Formicola, quale difensore Pt_4 della Automas S.R.L., depositava, in data 14.10.2021, Istanza di correzione di errore materiale della sentenza, ex Art.287 e ss. c.p.c., posto che, nell'intestazione della Sentenza, lo stesso figurava anche come difensore del Sig. e, Parte_2 nel dispositivo, gli venivano liquidate le spese vive sostenute, per un importo superiore, a quelle effettive indicate. Presumeva che il Giudice di primo grado, avesse cumulato gli importi risultanti dalle Note spese, depositate dai due diversi difensori;
del pari, l'Avv. Ciro Formicola, quale difensore del Sig. Parte_2 depositava Istanza di correzione di errore materiale, ex Art.287 e ss. c.p.c., posto che, nell'intestazione della Sentenza, il Giudice aveva completamente omesso di dar conto della presenza in giudizio di esso Avv. Ciro Formicola, quale difensore costituito del Sig. determinando, così, anche un'omessa Parte_2 pronuncia, in ordine alla liquidazione dei compensi e delle spese sostenute, ed alla relativa attribuzione. All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, fissata per il 20.12.2021, il Giudice, in accoglimento parziale delle rispettive Istanze di correzione, così provvedeva: “che ove nella Sentenza n. 6033/2021, a pag.
1-rigo 15-si legge “avv. PA Formicola”, deve leggersi “avv. Ciro Formicola” e dove a pag. 6 rigo 17 si legge “Euro 828,18” deve intendersi “euro 322,17 per spese in favore della Automas S.r.l. ed euro 506,01 per spese in favore di Dispone che il presente decreto venga Parte_2 annotato sull'originale della Sentenza n.6033/2021 come per legge”. Avverso la suddetta sentenza, in uno al Decreto di correzione del 20.12.2021, ritenuta errata ed ingiusta, i sig.ri n.q., e così Parte_1 Parte_2 come rappresentati, domiciliati e difesi, proponevano dispiegato gravame chiedendone la parziale riforma, indicando quale motivo di censura, in primis: l'omessa liquidazione dei compensi in favore di una delle parti di giudizio;
all'uopo argomentavano emergere dalla sentenza impugnata, che i compensi erano stati liquidati in €.2.828,18, di cui €.828,18 per spese vive, cumulativamente, per entrambi le parti, Automas S.R.L. e e solo in favore dell'Avv. Parte_2
PA Formicola, e non anche dell'Avv. Ciro Formicola. Altresì che nel successivo Decreto di correzione di errore materiale, del 20.12.2021, sebbene nell'Istanza di correzione, presentata dall'Avv. Ciro Formicola, quale difensore del Sig.
[...]
, venisse chiaramente richiesta anche la relativa liquidazione dei compensi, Pt_2 in suo favore, il Giudice, provvedeva solo in ordine alla mancata indicazione, nell'intestazione della Sentenza, di esso Avv. Ciro Formicola, quale difensore di decidendo, poi, in ordine alla corretta liquidazione delle spese vive Parte_2 sostenute da ciascuno dei due distinti difensori, tralasciando ogni statuizione relativamente ai compensi da liquidarsi. Pertanto, ritenendo che, che l'errore, come corretto, ingenerasse un obiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione, finendo con l'interferire con la sostanza del giudicato, chiedevano riformare sul punto la sentenza, con pedissequo Decreto di correzione, liquidando, nella giusta misura, i compensi a ciascun difensore. Quale secondo motivo di censura, indicavano la violazione del d.m. n.55/14 e succ. modif. ed integr. ex d.m. n.37/18. All'uopo impugnavano gli ultimi 4 righi della parte motiva, della sentenza, in cui così statuito : ”Le spese seguono la
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soccombenza e vengono complessivamente liquidate come in dispositivo ai sensi dell'art. 9 del D.L. 24.01.12 n.1 convertito con la L.24.3.12 n.27 nonché ex D.M. n.140/12 tenuto conto del valore della causa e delle attività svolte nelle singole fasi del giudizio con le maggiorazioni di cui al n.2 dell'art.4 D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 37/2018” e, poi, nel capo 3 del Dispositivo, ove statuito : “Condanna e la CP_2 [...] in persona del legale rapp.te pro tempore, ciascuno nella qualità, al Controparte_3 pagamento in favore della Automas srl e di delle spese di giudizio che liquida Parte_2 in complessive Euro 2.828,18 di cui Euro 828,18 per spese oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% oltre Iva e C.p.a., come per legge, oltre al rimborso della consulenza......”. Rivendicavano gli appellanti che, al momento in cui la causa veniva riservata in decisione, sia la Società attrice che l'interventore, a mezzo dei rispettivi difensori, depositavano la Nota Spese, ex Art.75 Disp. attuaz. al c.p.c., redatta in conformità dei parametri di cui al D.M. n.55/14 come modificato ed integrato dal D.M. n.37/18, secondo lo scaglione relativo alla somma richiesta, coincidente con quella liquidata, che eccepivano essere state nella specie ignorate dal Giudice, che contestavano aver liquidato i compensi senza fare alcun tipo di riferimento alle Note spese prodotte in atti. Precisavano che le suddette Note prevedevano, per il medesimo scaglione(domanda-liquidazione), da euro 1100,01 ad euro 5200,00, per i compensi, un valore medio di euro 2930,00, un valore minimo di euro 1532,00, ed un valore massimo di euro 5341,00, comprensivo della Fase stragiudiziale (V. Cass. Ord. n.24481/20), che poteva essere considerato, stante il rifiuto della convenuta Compagnia ad effettuare offerta o a comunicare i motivi della mancata offerta anche successivamente al ricevimento dell'invito di cui alla L. n.162/14. Sulla scorta dell'Art.4 n.1 del detto D.M. n.55/14 che prevede che:”.....Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati.....”, mentre, al n.2, prevede che ” Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento....” , contestavano che il giudice di prossimità, non liquidando i valori medi avesse violato il detto D.M., nel momento in cui, ritenendo la difesa unitaria, aveva liquidato una somma lievemente superiore ai valori minimi, aumentati del 30%, ex Art.4 n.2 D.M. n.55/14(€.2000,00 contro €.1991,60 di cui ai Parametri), senza, però indicare il motivo della applicazione, nella liquidazione, dei valori minimi, disattendendo l'orientamento uniforme della S.C. in materia di liquidazione delle spese di giudizio(sul punto citavano. Cass. Ord.6.12.18/7.3.19 n.6686 e Ord. 21.1.19 n.1522, nonché la recentissima Cass. Ord. n.6318/22), e senza tener conto che trattavasi di un giudizio riassunto a seguito della declaratoria di incompetenza per territorio, del G. di P. di Barra, che aveva avuto una istruttoria completa di prova testimoniale e C.T.U. Pertanto, tenuto conto che i compensi erano stati determinati in €. 2.000,00, e considerando, che, a seguito del disposto di cui al richiamato Decreto di correzione, del 20.12.2021, in mancanza di un'espressa liquidazione dei compensi, anche a favore dell'Avv. Ciro Formicola, tale importo, già di per sé determinato, al minimo, eccepivano apparire, inequivocabilmente, inteso in maniera unitaria, e come tale da n. 4249/2022 r.g.a.c. Pagina 4 di 11 N. 4249/2022 R.G.A.C.
dividersi tra i due difensori, motivo per cui la Sentenza, in uno al decreto di correzione, da riformarsi anche su tale punto, liquidandosi i compensi sulla base dei valori medi preveduti dal D.M. 55/14, come da Note spese depositate, tenendo presente lo scaglione relativo alle somme liquidate, ed in favore di ciascuno dei difensori. Tanto premesso, citando le parti appellate in epigrafe indicate a comparire innanzi l'intestato Tribunale, all'udienza dell'11.07.22, concludevano: - Accertare e dichiarare la duplice e distinta difesa in giudizio, di essa Automas S.R.L. e del Sig. e, Parte_2 per l'effetto: - a parziale modifica del Capo 3 del Dispositivo, riconoscere che le spese di giudizio vadano liquidate in favore dell'Avv. PA Formicola, difensore della allora Automas S.R.L. e dell'Avv.Ciro Formicola, difensore di e di conseguenza: -a parziale Parte_2 modifica ed integrazione del capo 3) del Dispositivo, condannare i convenuti-appellati
[...]
e la in persona del suo legale rapp.te pro tempore, CP_2 Controparte_3 ciascuno nella qualità, al pagamento in favore della Automas S.R.L., delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 3252,17, di cui Euro 322,17, per spese ed Euro 2930,00, per compensi, o quella somma che riterrà l'adito Tribunale, oltre al rimb. Spese gen., I.V.A. e C.P.A., con attribuzione all'Avv. PA Formicola;
e di delle spese di giudizio Parte_2 che liquida in complessivi euro 3436,01, di cui Euro 506,01, per spese ed Euro 2930,00, per compensi, o quella somma che riterrà l'adito Tribunale, oltre al rimb. Spese gen., I.V.A. e C.P.A., con attribuzione in favore dell'Avv. Ciro Formicola. - Sentir, infine, condannare i convenuti-appellati e la in persona del suo CP_2 Controparte_3 legale rapp.te pro tempore, ciascuno nella qualità, in solido tra loro, al pagamento delle spese, di questo secondo grado del giudizio, oltre al rimb. spese gen., I.V.A. e C.P.A., come per legge, con attribuzione, al costituito difensore, Avv.Ciro Formicola, per fattone anticipo. L'appellato non si costituiva, restando contumace. CP_2
Si costituiva in giudizio l' insistendo per il rigetto dell'appello Controparte_1 proposto poiché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto. Preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342, comma 1, nn. 1 e 2 c.p.c., ossia per una genericità e vaghezza dell'atto e dei motivi dell'impugnazione. Avverso il motivo di doglianza relativo all'omessa liquidazione dei compensi in favore di una delle parti del giudizio, contestava non essere sorretto da un congruo iter logico ed in evidente insanabile contrasto tra le diverse argomentazioni rispetto all'effettiva realtà processuale. All'uopo rilevava che da un attento esame del provvedimento censurato fosse evidente che il Giudice a quo si fosse pronunciato in maniera espressa statuendo “ la condanna al pagamento in favore della Automas srl e di delle spese di giudizio che liquida in complessive Euro Parte_2
2.828,18.” per il quale rivendicava che il Giudice di prime cure aveva CP_5 ritenuto la detta somma complessiva adeguata e congrua ai valori tabellari di riferimento ai fini della liquidazione del compenso per entrambe le parti del giudizio. Aggiungeva l'appellata che dopo l'emanazione del decreto di correzione dell'errore materiale il giudice di prossimità provvedeva opportunamente ad una corretta ripartizione delle spese vive sostenute ed all'indicazione dell'avv. Ciro Formicola nell'intestazione della sentenza. Inoltre, rilevava l'ulteriore circostanza che entrambi i legali Ciro e PA Formicola -all'udienza di comparizione tenutasi per la correzione dell'errore materiale -non manifestavano ulteriore disappunto o n. 4249/2022 r.g.a.c. Pagina 5 di 11 N. 4249/2022 R.G.A.C.
contestazione né lamentavano la mancanza di una duplice e distinta difesa di giudizio. Altresì sottolineava che entrambi i legali provvedevano a richiedere alla Spett.le il pagamento di quanto statuito dal Giudice di prime cure CP_3 nell'impugnanda sentenza, considerando, pertanto la detta somma complessiva liquidata parimente ripartita tra gli stessi. Pertanto, eccepiva l'appellata la contraddittorietà e la netta discrasia tra quanto argomentato dagli appellanti rispetto ai comportamenti assunti, tale da non rendere identificabile la reale portata delle motivazioni poste alla base del provvedimento censurato. Eccepiva inoltre che il motivo di censura del dispiegato gravame potesse essere corretto solo con la procedura di correzione degli errori materiali e non con l'impugnazione. Quanto al secondo motivo di censura relativo alla presunta violazione del D.M. N. 55/14, la appellata dibatteva che in tema di liquidazione delle spese processuali ex d.m. 55/2014 costituisce oramai pietra miliare (Corte di Cassazione, Sez VI Civile, 1.06.2020 n. 10343; Corte di Cassazione, III sez. civ. 23.04.2020 n. 8146) l'orientamento secondo cui non sussistendo più il vincolo legale dell'inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale e che solo in caso di scostamento apprezzabile dai valori medi della tabella allegata al D.M. n. 55 del 2014 il giudice è tenuto a indicare i parametri che hanno guidato la liquidazione del compenso. Situazione che eccepiva non ravvisabile nella fattispecie de quo poiché il Giudice a quo nell'effettuare la liquidazione delle spese di lite riteneva non essersi affatto discostato dai parametri medi. In altri termini rilevava nella sentenza oggetto del presente gravame, essendo stato riconosciuto il compenso per tutte le attività documentate, considerato l'intera attività svolta senza omettere di valutare fatti decisivi, rispettati i valori tabellari minimi. Dunque, ribadiva sia l'esito della lite che le attività svolte dai legali avversari essere stati specificamente vagliati dal giudice nella parte motiva della sentenza e la quantificazione del compenso per ciascuna voce pertanto giustificata, sul piano argomentativo, sulla base dei criteri enunciati nella citata sentenza. Tutto quanto premesso, concludeva : Dichiarare inammissibile la domanda e comunque rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal sig.
quale socio unico e liquidatore della AUTOMAS srl e Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 6033/2021 resa dall' Ufficio del Giudice di Pace di Marano di Napoli, in persona della Dott. ssa Iodice Giovanna per i motivi tutti di cui al presente atto e
-per l'effetto-confermare la gravata sentenza;
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio. Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente grado di giudizio. Disposta la trattazione scritta del presente giudizio in grado di appello secondo le modalità telematiche previste dall'art. 83, comma 7, lett. h), D.L. 18/2020 (conv. in Legge n. 27/2020) come modificato dall'art. 221 D.L. 34/2020, preso atto dell'acquisizione del fascicolo di primo grado presso il competente giudice di pace, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del n. 4249/2022 r.g.a.c. Pagina 6 di 11 N. 4249/2022 R.G.A.C.
7.7.2025, trattenuto in decisione con concessione dei termini ex art. 190- 352 cod. proc. civ.
3.In via pregiudiziale va dichiarata la contumacia dell'ulteriore appellato, invero nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di appello eseguita nei confronti dell'ulteriore appellato, , quest'ultimo non si costituiva nel presente CP_2 processo di appello, di guisa che dello stesso ne va dichiarata la contumacia.
4.In via preliminare va dato atto che sono stati osservati i termini di proposizione del gravame di cui all'art. 327 c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile. Parimenti preliminarmente , deve rilevarsi l'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 cpc in quanto, l'appellante ha indicato, per un verso, le parti del provvedimento impugnate circoscrivendo oggettivamente l'ambito del gravame, in maniera tale da rendere più immediata la verifica della formazione del giudicato in relazione a quelle parti della sentenza impugnata, che non siano divenute espresso oggetto di appello e per altro verso le modifiche richieste censurando la ricostruzione in fatto operata dal giudice di prime cure ed evidenziando gli errori in cui quest'ultimo sia incorso e prospettando conseguentemente la propria ricostruzione fattuale. Infine l'appellante ha argomentato circa la rilevanza dell'errore commesso dal giudice di primo grado sulla correttezza della decisione del caso concreto. Non ricorre, neppure, l'ipotesi di inammissibilità prevista dall'art. 348 bis cpc poiché l'operatività della norma deve essere riservata ai casi in cui i motivi di appello si presentano come palesemente infondati e nel caso in esame non ricorre l'evocata evidenza, poiché gli elementi acquisiti al giudizio potevano essere apprezzati in maniera tale da condurre alla decisione assunta dal giudice di pace, ma erano tali da rendere possibile anche una loro diversa lettura, quella proposta con i motivi di appello. Premesso quanto sopra e preliminarmente all'esame del merito, è necessario ricordare che il giudizio di appello ha un effetto devolutivo in quanto attribuisce al giudice la cognizione dello stesso rapporto sostanziale conosciuto in primo grado, limitatamente alle domande ed eccezioni espressamente riproposte in appello nei cd. motivi di impugnazione (cfr. Cass. n. 20636/2006). L'effetto devolutivo dell' appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione, preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico.
Nel giudizio d'appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di n. 4249/2022 r.g.a.c. Pagina 7 di 11 N. 4249/2022 R.G.A.C.
ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione. (Sez. 1, Sentenza n. 2973 del 10/02/2006). 5.Sul merito. L'appello è fondato per le ragioni che si vanno ad esporre. L'art. 91, comma 1, c.p.c. stabilisce che “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.” L'art. 2233, comma II c.c., riferito al compenso del prestatore d'opera professionale, stabilisce che: < In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione >.
L'art. 4 del D.M. 55/2014 stabilisce: “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, i quali, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, sino all'80 per cento o possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento” mentre l'art. 5 dello stesso decreto stabilisce che “Nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è determinato a norma del codice di procedura civile.” Tanto premesso, la sentenza impugnata risulta non rispettosa del dettato legislativo per quanto attiene alla liquidazione delle spese e competenze legali dovute, essendo state queste determinate, nell'ammontare, in violazione dei parametri forensi riguardanti il compenso dell'avvocato, stabiliti dal D.M. n. 55/2014, così come integrato e modificato dal Decreto del Ministro della Giustizia 8 marzo 2018 n. 37, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 26/4/2018 n. 96, il c.d. “decreto parametri”. Si tratta del “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.”, il quale ha previsto delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base che sono inderogabili, al di sotto dei quali il giudice non può mai scendere. Sul punto il D.M. n. 37 del 2018 ha fissato dei minimi inderogabili nella liquidazione giudiziale del compenso degli avvocati, proprio in applicazione, secondo la Relazione illustrativa del Governo, del principio dell'equo compenso.
Ed invero poco prima dell'approvazione dei nuovi parametri, la legge 172/2017 di conversione del decreto fiscale 2018 (D.L. n. 148/2017), come modificata dalla legge di bilancio per il 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205), aveva introdotto l'obbligatorietà di un “equo compenso” per gli avvocati, quantomeno con riferimento ad alcuni contraenti considerati “forti”, come le pubbliche amministrazioni, introducendo un apposito art. 13 bis alla legge 247/2012 (cd. legge forense). Ai sensi del nuovo art. 13 bis della legge forense vengono considerati
“non equi” i compensi non proporzionati alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e, comunque, inferiori a quelli previsti dalle apposite tabelle ministeriali. Il compenso dell'avvocato, dunque, non è riducibile oltre il minimo. Per quanto attiene ai parametri generali per i compensi in sede giudiziale, ex art. 4 D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato, “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, i quali, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, sino all'80 per cento o possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”
n. 4249/2022 r.g.a.c. Pagina 8 di 11 N. 4249/2022 R.G.A.C.
La nuova formulazione della richiamata disposizione normativa mantiene l'inciso
“di regola” solo in relazione all'aumento del valore, vincolando così il giudice al rispetto del limite del 50% per la diminuzione. In applicazione di tale normativa, in relazione al valore della causa del giudizio di primo grado, compreso nello scaglione che va da € 1.101,00 ad € 5.200,00, il Giudice di Pace di Marano di Napoli avrebbe dovuto liquidare le spese processuali nella misura versata e il compenso del legale nel giudizio con R.G. n. 64137/2017 secondo calcolo, tenendo conto delle varie parti processuali del detto giudizio, e delle fasi dello stesso, nei valori stabiliti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55. Nell'impugnata sentenza invece la rifusione delle spese di lite per compenso di avvocato come liquidata dal giudice di prime cure si pone al di sotto dei limiti previsti dal DM 55/2014 Tabella 1 (Giudice di Pace) tenuto conto del valore della lite ricompreso nello scaglione da euro 1.100,01 a euro 5.200,00 e dell'attività espletata, sia pur applicando, nel calcolo, la massima riduzione e vi si pone in assenza totale di motivazione. Con recentissima pronuncia, la Corte di Cassazione (cfr. sent. 26/06/2024, n. 17613) ha definitivamente chiarito l'inderogabilità dei parametri minimi: Come ha argomentato la giurisprudenza di legittimità più recente (cfr. Cass. 9815/2023, 9818/2023, 25847/2023), nella liquidazione del compenso il giudice è chiamato dall'art. 4 co. 1 d.m. 55/2014 a tenere conto dei valori medi determinati dalle tabelle allegate al decreto. Essi possono essere aumentati fino al 50% ovvero diminuiti in ogni caso non oltre il 50% e sono soggetti ad aggiornamento biennale ex art. 13 co. 6 L. 247/2012. Rileva in particolare la previsione che i parametri medi non possono essere diminuiti oltre il 50%, senza eccezione ("in ogni caso").) Attesa la inderogabilità dei minimi tariffari nella determinazione del compenso di avvocato, ogni diversa e residuale ipotesi, quale la diminuzione dei compensi di avvocato in deroga ai minimi o massimi tariffari dev'essere oggetto di esplicitazione nella motivazione della sentenza e deve trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, che non si rinvengono nella sentenza impugnata (Cass. Civ. n.1522/2019; n.14038/2017).
Non v'è dubbio dunque che ricorre, nel caso in esame, il vizio di motivazione della sentenza impugnata, giacché la violazione dei parametri da parte del giudice di prime cure nella liquidazione del compenso di avvocato è del tutto carente di motivazione. Inoltre, è chiaramente ravvisabile, nella fattispecie, quello
“scostamento apprezzabile dai parametri medi” nel quale la Suprema Corte individua il presupposto che determina la necessità che il Giudice specifichi i criteri di liquidazione del compenso e renda motivazione laddove deroghi i minimi e i massimi tariffari (“In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo.” -Cass. Civ. sez. 3, sent. 07/01/2021 n. 89).
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Tutto ciò premesso, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione.” (cfr. Cass. Civ. sez. 6, sent. 15/12/2017 n. 30286), per completezza, si precisa che “In tema di liquidazione delle spese giudiziali, il limite del valore della domanda, sancito dal quarto comma dell'art. 91 cod. proc. civ., opera soltanto nelle controversie devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e non si applica, quindi, nelle controversie di opposizione a ordinanza-ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, le quali, pur se di competenza del giudice di pace e di valore non superiore ai millecento euro, esigono il giudizio secondo diritto, ciò che giustifica la difesa tecnica e fa apparire ragionevole sul piano costituzionale l'esclusione del limite di liquidazione.” (Cass. Civ. Sez. II, 30/04/2014 n. 9556). Tanto premesso, in accoglimento del gravame proposto e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, si ritiene ammissibile modificare il terzo capo dell'impugnata sentenza n.6033/21, e pertanto liquidare in favore della originaria parte Automas con il patrocinio dell'avv. PA Formicola sulla scorta del decisum euro 322,17 per spese ed euro 1.463,00 (applicazione parametri medi DM 2022 e decurtazione ex art. 4 comma 4 del 30% per assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto) con attribuzione all'avv PA Formicola ed in favore della parte interventrice con il patrocinio dell'avv. Ciro Formicola sulla scorta Parte_2 del decisum euro 506,01 per spese ed euro 1.463,00 (applicazione parametri medi DM 2022 e decurtazione ex art. 4 comma 4 del 30% per assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto) con attribuzione all'avv. Ciro Formicola.
6.Le spese seguono la soccombenza degli appellati e si liquidano come in dispositivo, non essendo stata svolta istruttoria, secondo i criteri ed i valori mimini di cui al D.M. 10.03.2014 n.55 (come novellato dal D.M. 08.03.2018, n.37) - recante la determinazione dei parametri per la liquidazione i compensi per la professione forense ai sensi dell'art.13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.247 tenendo conto, in base al suddetto regolamento, della articolazione e durata delle fasi attraverso le quali si è svolto il procedimento, del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio, nonché di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti a tal fine che risultano indicate nella legge e nel citato regolamento, con aumento del 30% ai sensi dell'art. 4 comma2 DM cit;
ai sensi della citata normativa e dell'orientamento giurisprudenziale in tema di successione di parametri di determinazione dei compensi, devono trovare applicazione quelli vigenti alla data della liquidazione, anche se l'esplicazione dell'attività professionale ha avuto inizio ed è stata svolta quando era vigente altra tariffa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Matilde Boccia, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n.rg. 4249/2022, così provvede:
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-accoglie il dispiegato appello e per l'effetto - in riforma parziale della sentenza impugnata condanna le originarie parti convenute e CP_2 CP_1 alla refusione delle spese di lite per il primo grado giudizio nella seguente misura ovvero in favore di nella dispiegata qualità di quale Socio Parte_1 unico, proprietario e liquidatore della Automas S.R.L., P.I. , della P.IVA_1 somma di euro 322,17 per spese ed euro 1.463,00 per compensi professionali (applicazione parametri medi DM 2022 e decurtazione ex art. 4 comma 4 del 30% per assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto) con attribuzione all'avv PA Formicola ed in favore della originaria parte interventrice Parte_2 della somma di euro 506,01 per spese ed euro 1.463,00 per compensi professionali (applicazione parametri medi DM 2022 e decurtazione ex art. 4 comma 4 del 30% per assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto) con attribuzione all'avv. Ciro Formicola;
-pone definitivamente a carico degli appellati, in solido, le spese di CTU già liquidate in primo grado con separato decreto;
- condanna gli appellati, in solido fra loro, al pagamento in favore delle parti appellanti delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 147,00 per spese ed euro 1.661,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimb. Forf.del 15% con attribuzione ai procuratori di parte appellante dichiaratisi anticipatari;
Così deciso in Aversa, 25/11/2025
IL GIUDICE
(dott. ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona del G. M. dott.ssa Matilde Boccia, quale giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 4249/2022 R.Gen.Aff.Cont. avente ad oggetto “Appello a sentenza del giudice di pace in materia di risarcimento danno” e pendente:
TRA
C.F. nato, a Napoli, il Parte_1 CodiceFiscale_1
6.9.1954, ivi residente, in Via Nuova Toscanella, Is.4, Sc.D, quale Socio unico, proprietario e liquidatore della Automas S.R.L., P.I. , cancellata in P.IVA_1 data 3.7.2017, e il Sig. C.F. , Parte_2 CodiceFiscale_2 nato, a Saviano (Na), il 25/06/1977, residente in Catarroja(Valencia), alla Avenida Rambleta n.59, entrambi elett.te dom.ti in Portici(Na), Via B. Cellini n.8/A, presso lo studio dell'Avv. Ciro Formicola, C.F. , , che li rapp.ta e CodiceFiscale_3 difende, unitamente e/o disgiuntamente all'Avv. PA Formicola, C.F._4
, in virtù di procura depositata in atti, per ed a
[...] Parte_1 margine della Comparsa di intervento, in atti, per Parte_2
Appellante
CONTRO
con sede legale in Milano, alla Piazza Tre Torri n. 3; Controparte_1
p.iva: , in persona del procuratore speciale Dott. , P.IVA_2 Parte_3 elett.te dom. ta in Casandrino (Napoli) alla via A. Chiacchio n.5 presso lo studio dell'avv. Rossella Di Caro, del foro di Napoli, C.F. che la C.F._5 rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di costituzione
Appellata E
, nato, a Napoli, il 21.6.66, , CP_2 CodiceFiscale_6 ivi res.te, in Via Teano n.20, int.342, Is.11, Sc. B
Appellato contumace
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AVVERSO La parziale riforma della Sentenza n.6033/2021, pubblicata il 7.10.2021, resa, inter- partes, dal Giudice di Pace di Marano di Napoli, Avv. Giovanna Iodice, nel processo iscritto al n.6713/2017, con annotazione della correzione di errore materiale, in data 20.12.2021
******* MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
1.Questioni preliminari. In via preliminare, va chiarito che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), ovvero non ha formato oggetto di riproposizione (cfr. art. 346 cod. proc. civ.) ovvero non dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 cod. proc. civ.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
2. Sul merito della domanda. Con atto di citazione in appello notificato in data 06.04.2022 il sig.
[...]
, quale socio unico e liquidatore della AUTOMAS srl e il , Parte_1 Parte_2 proponevano impugnazione avverso la sentenza n.6033/2021 e al successivo Decreto di correzione di errore materiale, del 20.12.2021, evocandone la parziale riforma per l'errata liquidazione dei compensi delle parti di giudizio. In merito al procedimento di primo grado, gli appellanti rappresentavano che: con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, la Automas s.r.l., quale proprietaria del Fiat Fiorino, tg. EC 524 FW, conveniva in giudizio CP_2
e la rispettivamente quale proprietario ed ente assicuratore della Fiat CP_1
Punto tg. BR 720 ST, allo scopo di sentirli condannare in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 06.09.2014 in Marano di Napoli;
che, secondo l'istante la responsabilità dell'evento era da ascrivere alla esclusiva responsabilità del conducente la Fiat Punto che tamponava la Fiat 500 tg. 5392 HRY di proprietà di spingendola Parte_2 contro il Fiat Fiorino. Istruita la causa, il giudice di prossimità emetteva la statuizione decisoria: il giudizio, veniva deciso con il conseguente accoglimento della domanda, così come, ai capi 1) e 2) del Dispositivo nel quale, però, al punto 3, in ordine alle spese di giudizio, così disponeva: “Condanna e la CP_2
in persona del legale rapp.te pro tempore, ciascuno nella qualità, Controparte_3 al pagamento in favore della Automas s.r.l. e di delle spese di giudizio che Parte_2 liquida in complessive Euro 2.828,18 di cui Euro 828,18 per spese oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e C.p.a. come per legge, oltre al rimborso delle spese della consulenza tecnica d'ufficio eseguita dall'Ing. , complessivamente Persona_1 liquidata, con separato decreto, in €. 280,00 ed oltre spese della consulenza tecnica d'ufficio eseguita dal P.A. complessivamente liquidata, con separato decreto, in Controparte_4
€. 400,00. Il tutto con attribuzione all'Avv. PA Formicola che ha dichiarato di averne fatto anticipo. Sentenza esecutiva ex lege.”.
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a conoscenza di detta decisione, l'Avv. PA Formicola, quale difensore Pt_4 della Automas S.R.L., depositava, in data 14.10.2021, Istanza di correzione di errore materiale della sentenza, ex Art.287 e ss. c.p.c., posto che, nell'intestazione della Sentenza, lo stesso figurava anche come difensore del Sig. e, Parte_2 nel dispositivo, gli venivano liquidate le spese vive sostenute, per un importo superiore, a quelle effettive indicate. Presumeva che il Giudice di primo grado, avesse cumulato gli importi risultanti dalle Note spese, depositate dai due diversi difensori;
del pari, l'Avv. Ciro Formicola, quale difensore del Sig. Parte_2 depositava Istanza di correzione di errore materiale, ex Art.287 e ss. c.p.c., posto che, nell'intestazione della Sentenza, il Giudice aveva completamente omesso di dar conto della presenza in giudizio di esso Avv. Ciro Formicola, quale difensore costituito del Sig. determinando, così, anche un'omessa Parte_2 pronuncia, in ordine alla liquidazione dei compensi e delle spese sostenute, ed alla relativa attribuzione. All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, fissata per il 20.12.2021, il Giudice, in accoglimento parziale delle rispettive Istanze di correzione, così provvedeva: “che ove nella Sentenza n. 6033/2021, a pag.
1-rigo 15-si legge “avv. PA Formicola”, deve leggersi “avv. Ciro Formicola” e dove a pag. 6 rigo 17 si legge “Euro 828,18” deve intendersi “euro 322,17 per spese in favore della Automas S.r.l. ed euro 506,01 per spese in favore di Dispone che il presente decreto venga Parte_2 annotato sull'originale della Sentenza n.6033/2021 come per legge”. Avverso la suddetta sentenza, in uno al Decreto di correzione del 20.12.2021, ritenuta errata ed ingiusta, i sig.ri n.q., e così Parte_1 Parte_2 come rappresentati, domiciliati e difesi, proponevano dispiegato gravame chiedendone la parziale riforma, indicando quale motivo di censura, in primis: l'omessa liquidazione dei compensi in favore di una delle parti di giudizio;
all'uopo argomentavano emergere dalla sentenza impugnata, che i compensi erano stati liquidati in €.2.828,18, di cui €.828,18 per spese vive, cumulativamente, per entrambi le parti, Automas S.R.L. e e solo in favore dell'Avv. Parte_2
PA Formicola, e non anche dell'Avv. Ciro Formicola. Altresì che nel successivo Decreto di correzione di errore materiale, del 20.12.2021, sebbene nell'Istanza di correzione, presentata dall'Avv. Ciro Formicola, quale difensore del Sig.
[...]
, venisse chiaramente richiesta anche la relativa liquidazione dei compensi, Pt_2 in suo favore, il Giudice, provvedeva solo in ordine alla mancata indicazione, nell'intestazione della Sentenza, di esso Avv. Ciro Formicola, quale difensore di decidendo, poi, in ordine alla corretta liquidazione delle spese vive Parte_2 sostenute da ciascuno dei due distinti difensori, tralasciando ogni statuizione relativamente ai compensi da liquidarsi. Pertanto, ritenendo che, che l'errore, come corretto, ingenerasse un obiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione, finendo con l'interferire con la sostanza del giudicato, chiedevano riformare sul punto la sentenza, con pedissequo Decreto di correzione, liquidando, nella giusta misura, i compensi a ciascun difensore. Quale secondo motivo di censura, indicavano la violazione del d.m. n.55/14 e succ. modif. ed integr. ex d.m. n.37/18. All'uopo impugnavano gli ultimi 4 righi della parte motiva, della sentenza, in cui così statuito : ”Le spese seguono la
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soccombenza e vengono complessivamente liquidate come in dispositivo ai sensi dell'art. 9 del D.L. 24.01.12 n.1 convertito con la L.24.3.12 n.27 nonché ex D.M. n.140/12 tenuto conto del valore della causa e delle attività svolte nelle singole fasi del giudizio con le maggiorazioni di cui al n.2 dell'art.4 D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 37/2018” e, poi, nel capo 3 del Dispositivo, ove statuito : “Condanna e la CP_2 [...] in persona del legale rapp.te pro tempore, ciascuno nella qualità, al Controparte_3 pagamento in favore della Automas srl e di delle spese di giudizio che liquida Parte_2 in complessive Euro 2.828,18 di cui Euro 828,18 per spese oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% oltre Iva e C.p.a., come per legge, oltre al rimborso della consulenza......”. Rivendicavano gli appellanti che, al momento in cui la causa veniva riservata in decisione, sia la Società attrice che l'interventore, a mezzo dei rispettivi difensori, depositavano la Nota Spese, ex Art.75 Disp. attuaz. al c.p.c., redatta in conformità dei parametri di cui al D.M. n.55/14 come modificato ed integrato dal D.M. n.37/18, secondo lo scaglione relativo alla somma richiesta, coincidente con quella liquidata, che eccepivano essere state nella specie ignorate dal Giudice, che contestavano aver liquidato i compensi senza fare alcun tipo di riferimento alle Note spese prodotte in atti. Precisavano che le suddette Note prevedevano, per il medesimo scaglione(domanda-liquidazione), da euro 1100,01 ad euro 5200,00, per i compensi, un valore medio di euro 2930,00, un valore minimo di euro 1532,00, ed un valore massimo di euro 5341,00, comprensivo della Fase stragiudiziale (V. Cass. Ord. n.24481/20), che poteva essere considerato, stante il rifiuto della convenuta Compagnia ad effettuare offerta o a comunicare i motivi della mancata offerta anche successivamente al ricevimento dell'invito di cui alla L. n.162/14. Sulla scorta dell'Art.4 n.1 del detto D.M. n.55/14 che prevede che:”.....Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati.....”, mentre, al n.2, prevede che ” Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento....” , contestavano che il giudice di prossimità, non liquidando i valori medi avesse violato il detto D.M., nel momento in cui, ritenendo la difesa unitaria, aveva liquidato una somma lievemente superiore ai valori minimi, aumentati del 30%, ex Art.4 n.2 D.M. n.55/14(€.2000,00 contro €.1991,60 di cui ai Parametri), senza, però indicare il motivo della applicazione, nella liquidazione, dei valori minimi, disattendendo l'orientamento uniforme della S.C. in materia di liquidazione delle spese di giudizio(sul punto citavano. Cass. Ord.6.12.18/7.3.19 n.6686 e Ord. 21.1.19 n.1522, nonché la recentissima Cass. Ord. n.6318/22), e senza tener conto che trattavasi di un giudizio riassunto a seguito della declaratoria di incompetenza per territorio, del G. di P. di Barra, che aveva avuto una istruttoria completa di prova testimoniale e C.T.U. Pertanto, tenuto conto che i compensi erano stati determinati in €. 2.000,00, e considerando, che, a seguito del disposto di cui al richiamato Decreto di correzione, del 20.12.2021, in mancanza di un'espressa liquidazione dei compensi, anche a favore dell'Avv. Ciro Formicola, tale importo, già di per sé determinato, al minimo, eccepivano apparire, inequivocabilmente, inteso in maniera unitaria, e come tale da n. 4249/2022 r.g.a.c. Pagina 4 di 11 N. 4249/2022 R.G.A.C.
dividersi tra i due difensori, motivo per cui la Sentenza, in uno al decreto di correzione, da riformarsi anche su tale punto, liquidandosi i compensi sulla base dei valori medi preveduti dal D.M. 55/14, come da Note spese depositate, tenendo presente lo scaglione relativo alle somme liquidate, ed in favore di ciascuno dei difensori. Tanto premesso, citando le parti appellate in epigrafe indicate a comparire innanzi l'intestato Tribunale, all'udienza dell'11.07.22, concludevano: - Accertare e dichiarare la duplice e distinta difesa in giudizio, di essa Automas S.R.L. e del Sig. e, Parte_2 per l'effetto: - a parziale modifica del Capo 3 del Dispositivo, riconoscere che le spese di giudizio vadano liquidate in favore dell'Avv. PA Formicola, difensore della allora Automas S.R.L. e dell'Avv.Ciro Formicola, difensore di e di conseguenza: -a parziale Parte_2 modifica ed integrazione del capo 3) del Dispositivo, condannare i convenuti-appellati
[...]
e la in persona del suo legale rapp.te pro tempore, CP_2 Controparte_3 ciascuno nella qualità, al pagamento in favore della Automas S.R.L., delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 3252,17, di cui Euro 322,17, per spese ed Euro 2930,00, per compensi, o quella somma che riterrà l'adito Tribunale, oltre al rimb. Spese gen., I.V.A. e C.P.A., con attribuzione all'Avv. PA Formicola;
e di delle spese di giudizio Parte_2 che liquida in complessivi euro 3436,01, di cui Euro 506,01, per spese ed Euro 2930,00, per compensi, o quella somma che riterrà l'adito Tribunale, oltre al rimb. Spese gen., I.V.A. e C.P.A., con attribuzione in favore dell'Avv. Ciro Formicola. - Sentir, infine, condannare i convenuti-appellati e la in persona del suo CP_2 Controparte_3 legale rapp.te pro tempore, ciascuno nella qualità, in solido tra loro, al pagamento delle spese, di questo secondo grado del giudizio, oltre al rimb. spese gen., I.V.A. e C.P.A., come per legge, con attribuzione, al costituito difensore, Avv.Ciro Formicola, per fattone anticipo. L'appellato non si costituiva, restando contumace. CP_2
Si costituiva in giudizio l' insistendo per il rigetto dell'appello Controparte_1 proposto poiché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto. Preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342, comma 1, nn. 1 e 2 c.p.c., ossia per una genericità e vaghezza dell'atto e dei motivi dell'impugnazione. Avverso il motivo di doglianza relativo all'omessa liquidazione dei compensi in favore di una delle parti del giudizio, contestava non essere sorretto da un congruo iter logico ed in evidente insanabile contrasto tra le diverse argomentazioni rispetto all'effettiva realtà processuale. All'uopo rilevava che da un attento esame del provvedimento censurato fosse evidente che il Giudice a quo si fosse pronunciato in maniera espressa statuendo “ la condanna al pagamento in favore della Automas srl e di delle spese di giudizio che liquida in complessive Euro Parte_2
2.828,18.” per il quale rivendicava che il Giudice di prime cure aveva CP_5 ritenuto la detta somma complessiva adeguata e congrua ai valori tabellari di riferimento ai fini della liquidazione del compenso per entrambe le parti del giudizio. Aggiungeva l'appellata che dopo l'emanazione del decreto di correzione dell'errore materiale il giudice di prossimità provvedeva opportunamente ad una corretta ripartizione delle spese vive sostenute ed all'indicazione dell'avv. Ciro Formicola nell'intestazione della sentenza. Inoltre, rilevava l'ulteriore circostanza che entrambi i legali Ciro e PA Formicola -all'udienza di comparizione tenutasi per la correzione dell'errore materiale -non manifestavano ulteriore disappunto o n. 4249/2022 r.g.a.c. Pagina 5 di 11 N. 4249/2022 R.G.A.C.
contestazione né lamentavano la mancanza di una duplice e distinta difesa di giudizio. Altresì sottolineava che entrambi i legali provvedevano a richiedere alla Spett.le il pagamento di quanto statuito dal Giudice di prime cure CP_3 nell'impugnanda sentenza, considerando, pertanto la detta somma complessiva liquidata parimente ripartita tra gli stessi. Pertanto, eccepiva l'appellata la contraddittorietà e la netta discrasia tra quanto argomentato dagli appellanti rispetto ai comportamenti assunti, tale da non rendere identificabile la reale portata delle motivazioni poste alla base del provvedimento censurato. Eccepiva inoltre che il motivo di censura del dispiegato gravame potesse essere corretto solo con la procedura di correzione degli errori materiali e non con l'impugnazione. Quanto al secondo motivo di censura relativo alla presunta violazione del D.M. N. 55/14, la appellata dibatteva che in tema di liquidazione delle spese processuali ex d.m. 55/2014 costituisce oramai pietra miliare (Corte di Cassazione, Sez VI Civile, 1.06.2020 n. 10343; Corte di Cassazione, III sez. civ. 23.04.2020 n. 8146) l'orientamento secondo cui non sussistendo più il vincolo legale dell'inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale e che solo in caso di scostamento apprezzabile dai valori medi della tabella allegata al D.M. n. 55 del 2014 il giudice è tenuto a indicare i parametri che hanno guidato la liquidazione del compenso. Situazione che eccepiva non ravvisabile nella fattispecie de quo poiché il Giudice a quo nell'effettuare la liquidazione delle spese di lite riteneva non essersi affatto discostato dai parametri medi. In altri termini rilevava nella sentenza oggetto del presente gravame, essendo stato riconosciuto il compenso per tutte le attività documentate, considerato l'intera attività svolta senza omettere di valutare fatti decisivi, rispettati i valori tabellari minimi. Dunque, ribadiva sia l'esito della lite che le attività svolte dai legali avversari essere stati specificamente vagliati dal giudice nella parte motiva della sentenza e la quantificazione del compenso per ciascuna voce pertanto giustificata, sul piano argomentativo, sulla base dei criteri enunciati nella citata sentenza. Tutto quanto premesso, concludeva : Dichiarare inammissibile la domanda e comunque rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal sig.
quale socio unico e liquidatore della AUTOMAS srl e Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 6033/2021 resa dall' Ufficio del Giudice di Pace di Marano di Napoli, in persona della Dott. ssa Iodice Giovanna per i motivi tutti di cui al presente atto e
-per l'effetto-confermare la gravata sentenza;
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio. Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente grado di giudizio. Disposta la trattazione scritta del presente giudizio in grado di appello secondo le modalità telematiche previste dall'art. 83, comma 7, lett. h), D.L. 18/2020 (conv. in Legge n. 27/2020) come modificato dall'art. 221 D.L. 34/2020, preso atto dell'acquisizione del fascicolo di primo grado presso il competente giudice di pace, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del n. 4249/2022 r.g.a.c. Pagina 6 di 11 N. 4249/2022 R.G.A.C.
7.7.2025, trattenuto in decisione con concessione dei termini ex art. 190- 352 cod. proc. civ.
3.In via pregiudiziale va dichiarata la contumacia dell'ulteriore appellato, invero nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di appello eseguita nei confronti dell'ulteriore appellato, , quest'ultimo non si costituiva nel presente CP_2 processo di appello, di guisa che dello stesso ne va dichiarata la contumacia.
4.In via preliminare va dato atto che sono stati osservati i termini di proposizione del gravame di cui all'art. 327 c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile. Parimenti preliminarmente , deve rilevarsi l'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 cpc in quanto, l'appellante ha indicato, per un verso, le parti del provvedimento impugnate circoscrivendo oggettivamente l'ambito del gravame, in maniera tale da rendere più immediata la verifica della formazione del giudicato in relazione a quelle parti della sentenza impugnata, che non siano divenute espresso oggetto di appello e per altro verso le modifiche richieste censurando la ricostruzione in fatto operata dal giudice di prime cure ed evidenziando gli errori in cui quest'ultimo sia incorso e prospettando conseguentemente la propria ricostruzione fattuale. Infine l'appellante ha argomentato circa la rilevanza dell'errore commesso dal giudice di primo grado sulla correttezza della decisione del caso concreto. Non ricorre, neppure, l'ipotesi di inammissibilità prevista dall'art. 348 bis cpc poiché l'operatività della norma deve essere riservata ai casi in cui i motivi di appello si presentano come palesemente infondati e nel caso in esame non ricorre l'evocata evidenza, poiché gli elementi acquisiti al giudizio potevano essere apprezzati in maniera tale da condurre alla decisione assunta dal giudice di pace, ma erano tali da rendere possibile anche una loro diversa lettura, quella proposta con i motivi di appello. Premesso quanto sopra e preliminarmente all'esame del merito, è necessario ricordare che il giudizio di appello ha un effetto devolutivo in quanto attribuisce al giudice la cognizione dello stesso rapporto sostanziale conosciuto in primo grado, limitatamente alle domande ed eccezioni espressamente riproposte in appello nei cd. motivi di impugnazione (cfr. Cass. n. 20636/2006). L'effetto devolutivo dell' appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione, preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico.
Nel giudizio d'appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di n. 4249/2022 r.g.a.c. Pagina 7 di 11 N. 4249/2022 R.G.A.C.
ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione. (Sez. 1, Sentenza n. 2973 del 10/02/2006). 5.Sul merito. L'appello è fondato per le ragioni che si vanno ad esporre. L'art. 91, comma 1, c.p.c. stabilisce che “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.” L'art. 2233, comma II c.c., riferito al compenso del prestatore d'opera professionale, stabilisce che: < In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione >.
L'art. 4 del D.M. 55/2014 stabilisce: “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, i quali, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, sino all'80 per cento o possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento” mentre l'art. 5 dello stesso decreto stabilisce che “Nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è determinato a norma del codice di procedura civile.” Tanto premesso, la sentenza impugnata risulta non rispettosa del dettato legislativo per quanto attiene alla liquidazione delle spese e competenze legali dovute, essendo state queste determinate, nell'ammontare, in violazione dei parametri forensi riguardanti il compenso dell'avvocato, stabiliti dal D.M. n. 55/2014, così come integrato e modificato dal Decreto del Ministro della Giustizia 8 marzo 2018 n. 37, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 26/4/2018 n. 96, il c.d. “decreto parametri”. Si tratta del “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.”, il quale ha previsto delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base che sono inderogabili, al di sotto dei quali il giudice non può mai scendere. Sul punto il D.M. n. 37 del 2018 ha fissato dei minimi inderogabili nella liquidazione giudiziale del compenso degli avvocati, proprio in applicazione, secondo la Relazione illustrativa del Governo, del principio dell'equo compenso.
Ed invero poco prima dell'approvazione dei nuovi parametri, la legge 172/2017 di conversione del decreto fiscale 2018 (D.L. n. 148/2017), come modificata dalla legge di bilancio per il 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205), aveva introdotto l'obbligatorietà di un “equo compenso” per gli avvocati, quantomeno con riferimento ad alcuni contraenti considerati “forti”, come le pubbliche amministrazioni, introducendo un apposito art. 13 bis alla legge 247/2012 (cd. legge forense). Ai sensi del nuovo art. 13 bis della legge forense vengono considerati
“non equi” i compensi non proporzionati alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e, comunque, inferiori a quelli previsti dalle apposite tabelle ministeriali. Il compenso dell'avvocato, dunque, non è riducibile oltre il minimo. Per quanto attiene ai parametri generali per i compensi in sede giudiziale, ex art. 4 D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato, “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, i quali, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, sino all'80 per cento o possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”
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La nuova formulazione della richiamata disposizione normativa mantiene l'inciso
“di regola” solo in relazione all'aumento del valore, vincolando così il giudice al rispetto del limite del 50% per la diminuzione. In applicazione di tale normativa, in relazione al valore della causa del giudizio di primo grado, compreso nello scaglione che va da € 1.101,00 ad € 5.200,00, il Giudice di Pace di Marano di Napoli avrebbe dovuto liquidare le spese processuali nella misura versata e il compenso del legale nel giudizio con R.G. n. 64137/2017 secondo calcolo, tenendo conto delle varie parti processuali del detto giudizio, e delle fasi dello stesso, nei valori stabiliti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55. Nell'impugnata sentenza invece la rifusione delle spese di lite per compenso di avvocato come liquidata dal giudice di prime cure si pone al di sotto dei limiti previsti dal DM 55/2014 Tabella 1 (Giudice di Pace) tenuto conto del valore della lite ricompreso nello scaglione da euro 1.100,01 a euro 5.200,00 e dell'attività espletata, sia pur applicando, nel calcolo, la massima riduzione e vi si pone in assenza totale di motivazione. Con recentissima pronuncia, la Corte di Cassazione (cfr. sent. 26/06/2024, n. 17613) ha definitivamente chiarito l'inderogabilità dei parametri minimi: Come ha argomentato la giurisprudenza di legittimità più recente (cfr. Cass. 9815/2023, 9818/2023, 25847/2023), nella liquidazione del compenso il giudice è chiamato dall'art. 4 co. 1 d.m. 55/2014 a tenere conto dei valori medi determinati dalle tabelle allegate al decreto. Essi possono essere aumentati fino al 50% ovvero diminuiti in ogni caso non oltre il 50% e sono soggetti ad aggiornamento biennale ex art. 13 co. 6 L. 247/2012. Rileva in particolare la previsione che i parametri medi non possono essere diminuiti oltre il 50%, senza eccezione ("in ogni caso").) Attesa la inderogabilità dei minimi tariffari nella determinazione del compenso di avvocato, ogni diversa e residuale ipotesi, quale la diminuzione dei compensi di avvocato in deroga ai minimi o massimi tariffari dev'essere oggetto di esplicitazione nella motivazione della sentenza e deve trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, che non si rinvengono nella sentenza impugnata (Cass. Civ. n.1522/2019; n.14038/2017).
Non v'è dubbio dunque che ricorre, nel caso in esame, il vizio di motivazione della sentenza impugnata, giacché la violazione dei parametri da parte del giudice di prime cure nella liquidazione del compenso di avvocato è del tutto carente di motivazione. Inoltre, è chiaramente ravvisabile, nella fattispecie, quello
“scostamento apprezzabile dai parametri medi” nel quale la Suprema Corte individua il presupposto che determina la necessità che il Giudice specifichi i criteri di liquidazione del compenso e renda motivazione laddove deroghi i minimi e i massimi tariffari (“In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo.” -Cass. Civ. sez. 3, sent. 07/01/2021 n. 89).
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Tutto ciò premesso, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione.” (cfr. Cass. Civ. sez. 6, sent. 15/12/2017 n. 30286), per completezza, si precisa che “In tema di liquidazione delle spese giudiziali, il limite del valore della domanda, sancito dal quarto comma dell'art. 91 cod. proc. civ., opera soltanto nelle controversie devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e non si applica, quindi, nelle controversie di opposizione a ordinanza-ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, le quali, pur se di competenza del giudice di pace e di valore non superiore ai millecento euro, esigono il giudizio secondo diritto, ciò che giustifica la difesa tecnica e fa apparire ragionevole sul piano costituzionale l'esclusione del limite di liquidazione.” (Cass. Civ. Sez. II, 30/04/2014 n. 9556). Tanto premesso, in accoglimento del gravame proposto e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, si ritiene ammissibile modificare il terzo capo dell'impugnata sentenza n.6033/21, e pertanto liquidare in favore della originaria parte Automas con il patrocinio dell'avv. PA Formicola sulla scorta del decisum euro 322,17 per spese ed euro 1.463,00 (applicazione parametri medi DM 2022 e decurtazione ex art. 4 comma 4 del 30% per assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto) con attribuzione all'avv PA Formicola ed in favore della parte interventrice con il patrocinio dell'avv. Ciro Formicola sulla scorta Parte_2 del decisum euro 506,01 per spese ed euro 1.463,00 (applicazione parametri medi DM 2022 e decurtazione ex art. 4 comma 4 del 30% per assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto) con attribuzione all'avv. Ciro Formicola.
6.Le spese seguono la soccombenza degli appellati e si liquidano come in dispositivo, non essendo stata svolta istruttoria, secondo i criteri ed i valori mimini di cui al D.M. 10.03.2014 n.55 (come novellato dal D.M. 08.03.2018, n.37) - recante la determinazione dei parametri per la liquidazione i compensi per la professione forense ai sensi dell'art.13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.247 tenendo conto, in base al suddetto regolamento, della articolazione e durata delle fasi attraverso le quali si è svolto il procedimento, del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio, nonché di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti a tal fine che risultano indicate nella legge e nel citato regolamento, con aumento del 30% ai sensi dell'art. 4 comma2 DM cit;
ai sensi della citata normativa e dell'orientamento giurisprudenziale in tema di successione di parametri di determinazione dei compensi, devono trovare applicazione quelli vigenti alla data della liquidazione, anche se l'esplicazione dell'attività professionale ha avuto inizio ed è stata svolta quando era vigente altra tariffa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Matilde Boccia, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n.rg. 4249/2022, così provvede:
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-accoglie il dispiegato appello e per l'effetto - in riforma parziale della sentenza impugnata condanna le originarie parti convenute e CP_2 CP_1 alla refusione delle spese di lite per il primo grado giudizio nella seguente misura ovvero in favore di nella dispiegata qualità di quale Socio Parte_1 unico, proprietario e liquidatore della Automas S.R.L., P.I. , della P.IVA_1 somma di euro 322,17 per spese ed euro 1.463,00 per compensi professionali (applicazione parametri medi DM 2022 e decurtazione ex art. 4 comma 4 del 30% per assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto) con attribuzione all'avv PA Formicola ed in favore della originaria parte interventrice Parte_2 della somma di euro 506,01 per spese ed euro 1.463,00 per compensi professionali (applicazione parametri medi DM 2022 e decurtazione ex art. 4 comma 4 del 30% per assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto) con attribuzione all'avv. Ciro Formicola;
-pone definitivamente a carico degli appellati, in solido, le spese di CTU già liquidate in primo grado con separato decreto;
- condanna gli appellati, in solido fra loro, al pagamento in favore delle parti appellanti delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 147,00 per spese ed euro 1.661,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimb. Forf.del 15% con attribuzione ai procuratori di parte appellante dichiaratisi anticipatari;
Così deciso in Aversa, 25/11/2025
IL GIUDICE
(dott. ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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