Art. 2. (Entrata in vigore sul piano internazionale) 1. Piena ed intera esecuzione e' data agli Atti internazionali indicati nell'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto rispettivamente disposto da ciascuno di essi.
Articolo 2 della Legge 29 settembre 2000, n. 300
Articolo 1Articolo 3
Articolo 2 della Legge 29 settembre 2000, n. 300
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26 ottobre 2000
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