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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/06/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Michele De Maria - Presidente
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore
Ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1089/2022 R.G. promossa in grado di appello d a
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Antonino Rizzo
- APPELLANTE - contro
Controparte_1
- APPELLATO NON COSTITUITO -
All'udienza del 29 maggio 2025 nessuno è comparso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria il 17.10.2022, l' ha proposto appello Pt_1 avverso la sentenza n. 932/2022 del Tribunale di Marsala, con la quale era stato condannato all'accreditamento, in favore di dei contributi figurativi, Controparte_1 ai sensi dell'art. 8, comma 19, d.lgs. 468/1987, per i soli periodi utili di impiego nelle attività di lavori di pubblica utilità da quest'ultimo svolti. Nessuno si è costituito per l'appellato.
All'udienza del 31 ottobre 2024 l'Istituto appellante è stato onerato di depositare telematicamente il ricorso notificato, senza tuttavia adempiere. All'udienza del 22 maggio 2025 nessuno è comparso, ragion per cui la causa è stata rinviata all'odierna udienza, con provvedimento ritualmente comunicato ai sensi dell'art. 348 c.p.c.. Non essendo comparso alcuno neppure a tale ultima udienza si impone la dichiarazione, ex officio, di improcedibilità del gravame. Nulla va disposto sulle spese di lite in difetto di costituzione dell'appellato. Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, dpr n.115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile l'appello proposto dall' avverso la sentenza n. 932/2022 resa il 5 ottobre 2022 dal Tribunale di Pt_1
Marsala. Nulla sulle spese processuali di questo grado. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art.13, comma 1 bis, D.P.R. n.115/02. Così deciso in Palermo il 29 maggio 2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Claudio Antonelli Michele De Maria
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Michele De Maria - Presidente
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore
Ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1089/2022 R.G. promossa in grado di appello d a
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Antonino Rizzo
- APPELLANTE - contro
Controparte_1
- APPELLATO NON COSTITUITO -
All'udienza del 29 maggio 2025 nessuno è comparso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria il 17.10.2022, l' ha proposto appello Pt_1 avverso la sentenza n. 932/2022 del Tribunale di Marsala, con la quale era stato condannato all'accreditamento, in favore di dei contributi figurativi, Controparte_1 ai sensi dell'art. 8, comma 19, d.lgs. 468/1987, per i soli periodi utili di impiego nelle attività di lavori di pubblica utilità da quest'ultimo svolti. Nessuno si è costituito per l'appellato.
All'udienza del 31 ottobre 2024 l'Istituto appellante è stato onerato di depositare telematicamente il ricorso notificato, senza tuttavia adempiere. All'udienza del 22 maggio 2025 nessuno è comparso, ragion per cui la causa è stata rinviata all'odierna udienza, con provvedimento ritualmente comunicato ai sensi dell'art. 348 c.p.c.. Non essendo comparso alcuno neppure a tale ultima udienza si impone la dichiarazione, ex officio, di improcedibilità del gravame. Nulla va disposto sulle spese di lite in difetto di costituzione dell'appellato. Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, dpr n.115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile l'appello proposto dall' avverso la sentenza n. 932/2022 resa il 5 ottobre 2022 dal Tribunale di Pt_1
Marsala. Nulla sulle spese processuali di questo grado. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art.13, comma 1 bis, D.P.R. n.115/02. Così deciso in Palermo il 29 maggio 2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Claudio Antonelli Michele De Maria