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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 13/01/2026, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 271/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GIONGRANDI CARMELO, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7609/2024 depositato il 23/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239019923606 I.C.I. 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120012277591000 I.C.I. 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: vedi svolgimento del processo Resistente: vedi svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania e notificato in data 24.7.2024 all'Agenzia delle Entrate – Riscossione Direzione regionale Sicilia, (AdER), in persona del legale rappresentante pro tempore, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione, meglio indicata in epigrafe, notificata in data 3.6.2024, (di pagamento della somma di € 296,83, dovuta per ICI non versata nel 2005, comprensiva di interessi e sanzioni, di cui alla cartella presupposta ivi indicata), chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi di illegittimità:
1. per difetto di notifica della presupposta cartella di pagamento;
2. per intervenuta prescrizione del credito azionato;
3. per difetto di congrua motivazione degli atti impugnati;
in particolare per difetto di indicazione dei criteri utilizzati per il calcolo degli interessi e delle sanzioni applicate.
Vinte e distratte le spese ed i compensi del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione Direzione regionale Sicilia, (AdER) costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, resisteva in giudizio, eccependo in particolare l'inammissibilità del ricorso per il principio del divieto del ''ne bis in idem” poiché per la medesima cartella era stata emessa dalla Corte di
Giustizia Tributaria di Catania di primo grado, la sentenza n. 1847-2022, depositata in data 09/03/2022, passata in giudicato, con cui era stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso;
e comunque contestando il fondamento del ricorso di cui chiedevano il rigetto, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio.
All'odierna udienza la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Eccepisce anzitutto parte ricorrente l'omessa notifica della sottesa cartella di pagamento.
L'eccezione, avendo carattere assorbente, è infondata alla luce della documentazione prodotta da ADER, da cui si desume diversamente che la cartella in questione era stata ritualmente notificata al ricorrente, in data 23.5.2012.
Ciò posto, va rilevato che, poiché la cartella presupposta, ritualmente notificata, non è stata impugnata nel termine di decadenza di 60 giorni successivi alla predetta notifica, va ritenuto decaduto il contribuente dal potere di sollevare in questa sede, censure che, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, avrebbero dovute essere proposte – a pena di preclusione – entro il menzionato termine di decadenza e che pertanto il credito relativo è diventato definitivo e non più contestabile.
Ne consegue che, qualsiasi eccezione sollevata, quale quella relativa all'omessa notifica degli atti prodromici di accertamento, ovvero all'intervenuta prescrizione e/o decadenza, deve intendersi tardivamente proposta e quindi inammissibile a norma dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992.
Il credito tributario in concreto azionato deve tuttavia essere considerato estinto per prescrizione quinquennale intervenuta successivamente alla data predetta del 23.5.2012, di notifica della cartella presupposta per cui si procede, atteso che il decorso del termine prescrizionale è stato interrotto tardivamente, unicamente, dalla notifica in data 3.6.2024 dell'intimazione opposta.
E' appena il caso di rilevare a riguardo che non può attribuirsi alcuna valenza interruttiva al precedente ricorso giurisdizionale presentato dal Ricorrente_1, peraltro pure tardivamente, in data 14.9.2018, davanti a questa Corte di giustizia tributaria, avverso gli estratti di ruolo emessi in data 15.2.2018, denunciando l'omessa notifica della cartella in questione, contrariamente a quanto si è accertato in questa sede;
come pure alcuna valenza interruttiva può essere riconosciuta alla sentenza di data 25.1.2022 emessa da questa
Corte, a conclusione del precedente giudizio, con cui la stessa si limitava a dichiarare la inammissibilità del ricorso proposto avverso gli estratti di ruolo.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, e vanno poste a carico di
ADER soccombente, con distrazione in favore dell'avv. Difensore_1, difensore di parte ricorrente, che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione nona, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa,
• accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
• condanna ADER convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio che quantifica in complessivi € 100,00, oltre IVA ed accessori come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Difensore_1, difensore di parte ricorrente, che si è dichiarato antistatario.
Così deciso in data 8.1.2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GIONGRANDI CARMELO, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7609/2024 depositato il 23/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239019923606 I.C.I. 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120012277591000 I.C.I. 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: vedi svolgimento del processo Resistente: vedi svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania e notificato in data 24.7.2024 all'Agenzia delle Entrate – Riscossione Direzione regionale Sicilia, (AdER), in persona del legale rappresentante pro tempore, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione, meglio indicata in epigrafe, notificata in data 3.6.2024, (di pagamento della somma di € 296,83, dovuta per ICI non versata nel 2005, comprensiva di interessi e sanzioni, di cui alla cartella presupposta ivi indicata), chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi di illegittimità:
1. per difetto di notifica della presupposta cartella di pagamento;
2. per intervenuta prescrizione del credito azionato;
3. per difetto di congrua motivazione degli atti impugnati;
in particolare per difetto di indicazione dei criteri utilizzati per il calcolo degli interessi e delle sanzioni applicate.
Vinte e distratte le spese ed i compensi del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione Direzione regionale Sicilia, (AdER) costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, resisteva in giudizio, eccependo in particolare l'inammissibilità del ricorso per il principio del divieto del ''ne bis in idem” poiché per la medesima cartella era stata emessa dalla Corte di
Giustizia Tributaria di Catania di primo grado, la sentenza n. 1847-2022, depositata in data 09/03/2022, passata in giudicato, con cui era stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso;
e comunque contestando il fondamento del ricorso di cui chiedevano il rigetto, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio.
All'odierna udienza la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Eccepisce anzitutto parte ricorrente l'omessa notifica della sottesa cartella di pagamento.
L'eccezione, avendo carattere assorbente, è infondata alla luce della documentazione prodotta da ADER, da cui si desume diversamente che la cartella in questione era stata ritualmente notificata al ricorrente, in data 23.5.2012.
Ciò posto, va rilevato che, poiché la cartella presupposta, ritualmente notificata, non è stata impugnata nel termine di decadenza di 60 giorni successivi alla predetta notifica, va ritenuto decaduto il contribuente dal potere di sollevare in questa sede, censure che, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, avrebbero dovute essere proposte – a pena di preclusione – entro il menzionato termine di decadenza e che pertanto il credito relativo è diventato definitivo e non più contestabile.
Ne consegue che, qualsiasi eccezione sollevata, quale quella relativa all'omessa notifica degli atti prodromici di accertamento, ovvero all'intervenuta prescrizione e/o decadenza, deve intendersi tardivamente proposta e quindi inammissibile a norma dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992.
Il credito tributario in concreto azionato deve tuttavia essere considerato estinto per prescrizione quinquennale intervenuta successivamente alla data predetta del 23.5.2012, di notifica della cartella presupposta per cui si procede, atteso che il decorso del termine prescrizionale è stato interrotto tardivamente, unicamente, dalla notifica in data 3.6.2024 dell'intimazione opposta.
E' appena il caso di rilevare a riguardo che non può attribuirsi alcuna valenza interruttiva al precedente ricorso giurisdizionale presentato dal Ricorrente_1, peraltro pure tardivamente, in data 14.9.2018, davanti a questa Corte di giustizia tributaria, avverso gli estratti di ruolo emessi in data 15.2.2018, denunciando l'omessa notifica della cartella in questione, contrariamente a quanto si è accertato in questa sede;
come pure alcuna valenza interruttiva può essere riconosciuta alla sentenza di data 25.1.2022 emessa da questa
Corte, a conclusione del precedente giudizio, con cui la stessa si limitava a dichiarare la inammissibilità del ricorso proposto avverso gli estratti di ruolo.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, e vanno poste a carico di
ADER soccombente, con distrazione in favore dell'avv. Difensore_1, difensore di parte ricorrente, che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione nona, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa,
• accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
• condanna ADER convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio che quantifica in complessivi € 100,00, oltre IVA ed accessori come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Difensore_1, difensore di parte ricorrente, che si è dichiarato antistatario.
Così deciso in data 8.1.2026