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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/10/2025, n. 2236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2236 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 28/10/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 7635/2022 TRA
nata in [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. Michele Grella, Parte_1 in Sparanise al vico Pozzo Nuovo n. 3E, P.co Arcadia Is. 4/D, giusta procura in atti RICORRENTE E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. Ida Verrengia, Itala De Benedictis, CP_1 uzzupoli e Davide Catalano, giusta procura generale alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE NONCHE'
, in persona del procuratore speciale, Controparte_2 om. in Cosenza alla Sabotino n. 54, giusta procura in atti RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/11/2022, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02876202200001623000, notificata in data 26/10/2022, avente ad oggetto il mancato pagamento di contributi I.V.S. per gli anni 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 e 2019, per un totale di € 35.983,01. Eccepiti, in particolare, la mancata notifica degli atti di accertamento e di ingiunzione da parte dell'ente erogante e delle cartelle, nonché la prescrizione, quantomeno parziale, dei crediti vantati, nonché ulteriori vizi formali, e rilevato che la ricorrente, pur formalmente risultando tale, non rivestiva più la qualifica di socia ed amministratrice della società,
1 sottoposta a sequestro preventivo sin dal 05/12/2011, concludeva chiedendo, previa sospensiva dell'atto opposto, “A- Accertare e dichiarare l'inesistenza della pretesa creditoria, anche solo parziale, nei confronti della sig.ra per le causali in atto e, per l'effetto, dichiarare la Parte_1 nullità della medesima pretesa così com la premessa del presente atto e, quindi, il preavviso di iscrizione ipotecaria notificato in data 26.10.2022 – Atto n. 02876202200001623000; B- Accertare e dichiarare l'inesistenza, l'illegittimità e la nullità, anche solo parziale, della infondata pretesa dell' e della così come identificata nella premessa del presente CP_1 Controparte_2 atto l'effetto, e iscrizioni effettuate senza titolo, ivi compresa la cancellazione della eventuale iscrizione ipotecaria sopravvenuta, o la diminuzione dell'importo su cui la stessa ipoteca è stata iscritta;
C- Ritenere comunque infondata ed inammissibile nei confronti dell'attuale opponente la pretesa creditoria azionata così come identificata nella premessa del presente atto, anche solo in via parziale”. Spese vinte, con attribuzione. Si costituiva in giudizio l' che, con articolata memoria, eccepiti il difetto di CP_1 legittimazione passiva con riferimento ai vizi relativi alla procedura di riscossione coattiva nonché l'inammissibilità del ricorso per tardiva opposizione sia in relazione ai vizi formali, sia avverso gli avvisi di addebito sottesi, regolarmente notificati, concludeva chiedendo nel merito il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. In particolare, l'istituto deduceva che la ricorrente, pur invitata, non aveva provveduto ad integrare la documentazione per procedere alla cancellazione della posizione. Si costituiva in giudizio , la quale, eccepito il difetto di Controparte_2 legittimazione passiva i ità successiva alla formazione del ruolo, resisteva con articolate argomentazioni, deducendo in particolare la notifica di atti interruttivi della prescrizione, e l'adesione di parte ricorrente alla definizione agevolata, e concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. La causa, rinviata per discussione, anche su istanza delle parti al fine di verificare l'esito della pratica di cancellazione della posizione di parte ricorrente nonché in considerazione del carico del ruolo, giungeva all'odierna udienza e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************
In via preliminare va precisato, quanto alla legittimazione passiva delle parti resistenti, che, con riferimento alle doglianze relative al procedimento esattoriale, legittimato passivo è l'agente per la riscossione, mentre, quanto ai vizi inerenti al merito della pretesa creditoria, sussiste la legittimazione dell'ente impositore. Tanto premesso, in ordine all'ammissibilità della formulata opposizione, giova richiamare l'articolato sistema di tutele azionabili dal contribuente, mediante richiamo alla pronuncia della Suprema Corte (Cass., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 18256 del 02/09/2020), che così ha statuito: “13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni 2 amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma); 14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni”. Tanto premesso, nel caso in esame parte ricorrente ha proposto, cumulativamente, sia un'opposizione agli atti esecutivi (avendo eccepito vizi formali della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta), sia un'opposizione in chiave recuperatoria – da proporsi, secondo i principi delineati dalla Suprema Corte, nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento - ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999 (eccependo l'omessa notifica e la prescrizione del credito), sia un'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., con riferimento all'eccepita maturazione della prescrizione, anche a seguito della notifica. Pertanto, considerato che la notifica dell'intimazione di pagamento è avvenuta in data 26/10/2022, come dedotto dalla stessa parte ricorrente, mentre il ricorso è stato depositato in data 25/11/2022, sono inammissibili i rilievi relativi a vizi formali (quali la mancata notifica degli atti di accertamento e di ingiunzione da parte dell'ente erogante, l'incompleta indicazione dei mezzi di tutela ed il vizio di motivazione della comunicazione opposta) in quanto tardivi, perché effettuati oltre il termine di 20 giorni dalla notifica. Tanto premesso, si osserva quanto segue. Parte ricorrente ha dedotto l'omessa notifica degli atti impositivi sottesi alla comunicazione opposta e, ad ogni modo, la prescrizione dei crediti vantati. L'istituto previdenziale, nel costituirsi in giudizio, ha documentato la notifica degli avvisi di addebito di cui alla comunicazione preventiva oggetto di impugnativa, avvenuta presso l'indirizzo della parte ricorrente (cfr. documento d'identità versato in atti) a mezzo del servizio postale, documentazione non specificamente contestata. Va precisato che, nel caso di spedizione a mezzo raccomandata a.r., non solo non va redatta alcuna relata di notificazione o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, ma l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di 3 conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 12083/2016; 15315/2014; Cass. n. 9111/2012). Ne consegue che il recapito delle raccomandate, pacificamente avvenuto con consegna a persona rinvenuta presso il domicilio della parte ricorrente, produce gli effetti dell'interruzione della prescrizione stante la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. Tra l'altro, come rilevato dall'ente, gli avvisi di ricevimento prodotti riportano il numero della raccomandata, che coincide con quelli riportati sulle lettere che accompagnano gli avvisi di addebito. Acclarata la rituale notifica degli avvisi di addebito opposti, ogni contestazione agli stessi relativa, ivi incluso il merito della pretesa creditoria, è preclusa, non avendo parte ricorrente impugnato i predetti avvisi nel termine di legge. Tanto premesso, può verificarsi solo l'eventuale prescrizione maturata successivamente alla notifica, rilevandosi che alla data della notifica della comunicazione opposta (26/10/2022), non risultava decorso il termine quinquennale dalla notifica degli avvisi di addebito n. 32820180002745238000, n. 32820180007325181000, n. 32820190003043427000, n. 32820190006979650000, n. 32820210002183543000. Quanto agli ulteriori avvisi, si osserva quanto segue. Relativamente agli avvisi di addebito n. 32820130006162471000, n. 32820140002168512000, n. 32820140004783832000, n. 32820140007769637000, n. 32820150002289900000, n. 32820160001631906000 e n. 32820160005484429000, veniva notificata (come da documentazione versata in atti dall'agente per la riscossione, documentazione non contestata) l'intimazione di pagamento n. 02820189004783759000 in data 03/08/2018, mediante consegna al destinatario, odierna ricorrente. Tra la data della notifica dell'intimazione e la data di notifica della comunicazione opposta, non risulta decorso il quinquennio. Quanto all'avviso di addebito n. 32820170003489760000, infine, si osserva che nel caso in esame opera la sospensione dei termini prevista in ragione dell'emergenza pandemica da COVID-19. Appare preliminarmente opportuno ricostruire il quadro normativo di riferimento. L'art. 37 del d.l. n. 18 del 17/03/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24/04/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2, che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni. Inoltre, l'articolo 11, comma 9, del d.l. n. 183 del 31/12/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 26/02/2021, ha introdotto un'ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino 4 al 30 giugno 2021e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”). Tale sospensione si aggiunge a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, per cui occorre sommare i due periodi neutri contemplati dalle disposizioni summenzionate e, segnatamente, 129 giorni e 182 giorni, per un totale di 311 giorni. Alla luce di quanto esposto, al termine di prescrizione quinquennale decorrente dal 11/10/2017, che sarebbe maturato al 11/10/2022, vanno aggiunti n. 311 giorni della predetta sospensione, con la conseguenza che, alla data di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, avvenuta il 26/10/2022, il termine di prescrizione non risultava decorso. Ne discende il rigetto integrale del ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore di ed in € 2.000,00, ciascuna, per CP_1 Controparte_2 co i, ol ute, come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 28/10/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 28/10/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 7635/2022 TRA
nata in [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. Michele Grella, Parte_1 in Sparanise al vico Pozzo Nuovo n. 3E, P.co Arcadia Is. 4/D, giusta procura in atti RICORRENTE E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. Ida Verrengia, Itala De Benedictis, CP_1 uzzupoli e Davide Catalano, giusta procura generale alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE NONCHE'
, in persona del procuratore speciale, Controparte_2 om. in Cosenza alla Sabotino n. 54, giusta procura in atti RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/11/2022, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02876202200001623000, notificata in data 26/10/2022, avente ad oggetto il mancato pagamento di contributi I.V.S. per gli anni 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 e 2019, per un totale di € 35.983,01. Eccepiti, in particolare, la mancata notifica degli atti di accertamento e di ingiunzione da parte dell'ente erogante e delle cartelle, nonché la prescrizione, quantomeno parziale, dei crediti vantati, nonché ulteriori vizi formali, e rilevato che la ricorrente, pur formalmente risultando tale, non rivestiva più la qualifica di socia ed amministratrice della società,
1 sottoposta a sequestro preventivo sin dal 05/12/2011, concludeva chiedendo, previa sospensiva dell'atto opposto, “A- Accertare e dichiarare l'inesistenza della pretesa creditoria, anche solo parziale, nei confronti della sig.ra per le causali in atto e, per l'effetto, dichiarare la Parte_1 nullità della medesima pretesa così com la premessa del presente atto e, quindi, il preavviso di iscrizione ipotecaria notificato in data 26.10.2022 – Atto n. 02876202200001623000; B- Accertare e dichiarare l'inesistenza, l'illegittimità e la nullità, anche solo parziale, della infondata pretesa dell' e della così come identificata nella premessa del presente CP_1 Controparte_2 atto l'effetto, e iscrizioni effettuate senza titolo, ivi compresa la cancellazione della eventuale iscrizione ipotecaria sopravvenuta, o la diminuzione dell'importo su cui la stessa ipoteca è stata iscritta;
C- Ritenere comunque infondata ed inammissibile nei confronti dell'attuale opponente la pretesa creditoria azionata così come identificata nella premessa del presente atto, anche solo in via parziale”. Spese vinte, con attribuzione. Si costituiva in giudizio l' che, con articolata memoria, eccepiti il difetto di CP_1 legittimazione passiva con riferimento ai vizi relativi alla procedura di riscossione coattiva nonché l'inammissibilità del ricorso per tardiva opposizione sia in relazione ai vizi formali, sia avverso gli avvisi di addebito sottesi, regolarmente notificati, concludeva chiedendo nel merito il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. In particolare, l'istituto deduceva che la ricorrente, pur invitata, non aveva provveduto ad integrare la documentazione per procedere alla cancellazione della posizione. Si costituiva in giudizio , la quale, eccepito il difetto di Controparte_2 legittimazione passiva i ità successiva alla formazione del ruolo, resisteva con articolate argomentazioni, deducendo in particolare la notifica di atti interruttivi della prescrizione, e l'adesione di parte ricorrente alla definizione agevolata, e concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. La causa, rinviata per discussione, anche su istanza delle parti al fine di verificare l'esito della pratica di cancellazione della posizione di parte ricorrente nonché in considerazione del carico del ruolo, giungeva all'odierna udienza e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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In via preliminare va precisato, quanto alla legittimazione passiva delle parti resistenti, che, con riferimento alle doglianze relative al procedimento esattoriale, legittimato passivo è l'agente per la riscossione, mentre, quanto ai vizi inerenti al merito della pretesa creditoria, sussiste la legittimazione dell'ente impositore. Tanto premesso, in ordine all'ammissibilità della formulata opposizione, giova richiamare l'articolato sistema di tutele azionabili dal contribuente, mediante richiamo alla pronuncia della Suprema Corte (Cass., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 18256 del 02/09/2020), che così ha statuito: “13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni 2 amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma); 14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni”. Tanto premesso, nel caso in esame parte ricorrente ha proposto, cumulativamente, sia un'opposizione agli atti esecutivi (avendo eccepito vizi formali della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta), sia un'opposizione in chiave recuperatoria – da proporsi, secondo i principi delineati dalla Suprema Corte, nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento - ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999 (eccependo l'omessa notifica e la prescrizione del credito), sia un'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., con riferimento all'eccepita maturazione della prescrizione, anche a seguito della notifica. Pertanto, considerato che la notifica dell'intimazione di pagamento è avvenuta in data 26/10/2022, come dedotto dalla stessa parte ricorrente, mentre il ricorso è stato depositato in data 25/11/2022, sono inammissibili i rilievi relativi a vizi formali (quali la mancata notifica degli atti di accertamento e di ingiunzione da parte dell'ente erogante, l'incompleta indicazione dei mezzi di tutela ed il vizio di motivazione della comunicazione opposta) in quanto tardivi, perché effettuati oltre il termine di 20 giorni dalla notifica. Tanto premesso, si osserva quanto segue. Parte ricorrente ha dedotto l'omessa notifica degli atti impositivi sottesi alla comunicazione opposta e, ad ogni modo, la prescrizione dei crediti vantati. L'istituto previdenziale, nel costituirsi in giudizio, ha documentato la notifica degli avvisi di addebito di cui alla comunicazione preventiva oggetto di impugnativa, avvenuta presso l'indirizzo della parte ricorrente (cfr. documento d'identità versato in atti) a mezzo del servizio postale, documentazione non specificamente contestata. Va precisato che, nel caso di spedizione a mezzo raccomandata a.r., non solo non va redatta alcuna relata di notificazione o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, ma l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di 3 conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 12083/2016; 15315/2014; Cass. n. 9111/2012). Ne consegue che il recapito delle raccomandate, pacificamente avvenuto con consegna a persona rinvenuta presso il domicilio della parte ricorrente, produce gli effetti dell'interruzione della prescrizione stante la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. Tra l'altro, come rilevato dall'ente, gli avvisi di ricevimento prodotti riportano il numero della raccomandata, che coincide con quelli riportati sulle lettere che accompagnano gli avvisi di addebito. Acclarata la rituale notifica degli avvisi di addebito opposti, ogni contestazione agli stessi relativa, ivi incluso il merito della pretesa creditoria, è preclusa, non avendo parte ricorrente impugnato i predetti avvisi nel termine di legge. Tanto premesso, può verificarsi solo l'eventuale prescrizione maturata successivamente alla notifica, rilevandosi che alla data della notifica della comunicazione opposta (26/10/2022), non risultava decorso il termine quinquennale dalla notifica degli avvisi di addebito n. 32820180002745238000, n. 32820180007325181000, n. 32820190003043427000, n. 32820190006979650000, n. 32820210002183543000. Quanto agli ulteriori avvisi, si osserva quanto segue. Relativamente agli avvisi di addebito n. 32820130006162471000, n. 32820140002168512000, n. 32820140004783832000, n. 32820140007769637000, n. 32820150002289900000, n. 32820160001631906000 e n. 32820160005484429000, veniva notificata (come da documentazione versata in atti dall'agente per la riscossione, documentazione non contestata) l'intimazione di pagamento n. 02820189004783759000 in data 03/08/2018, mediante consegna al destinatario, odierna ricorrente. Tra la data della notifica dell'intimazione e la data di notifica della comunicazione opposta, non risulta decorso il quinquennio. Quanto all'avviso di addebito n. 32820170003489760000, infine, si osserva che nel caso in esame opera la sospensione dei termini prevista in ragione dell'emergenza pandemica da COVID-19. Appare preliminarmente opportuno ricostruire il quadro normativo di riferimento. L'art. 37 del d.l. n. 18 del 17/03/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24/04/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2, che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni. Inoltre, l'articolo 11, comma 9, del d.l. n. 183 del 31/12/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 26/02/2021, ha introdotto un'ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino 4 al 30 giugno 2021e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”). Tale sospensione si aggiunge a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, per cui occorre sommare i due periodi neutri contemplati dalle disposizioni summenzionate e, segnatamente, 129 giorni e 182 giorni, per un totale di 311 giorni. Alla luce di quanto esposto, al termine di prescrizione quinquennale decorrente dal 11/10/2017, che sarebbe maturato al 11/10/2022, vanno aggiunti n. 311 giorni della predetta sospensione, con la conseguenza che, alla data di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, avvenuta il 26/10/2022, il termine di prescrizione non risultava decorso. Ne discende il rigetto integrale del ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore di ed in € 2.000,00, ciascuna, per CP_1 Controparte_2 co i, ol ute, come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 28/10/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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