TAR
Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00495/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 10/02/2026
N. 00146 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00495/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 495 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Monti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Cremona e Ministero dell'Interno, in persona del Questore e del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia N. 00495/2025 REG.RIC.
- del decreto della Questura di Cremona del 27.03.2025, con cui è stata dichiarata l'inammissibilità dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per residenza elettiva;
- di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Cremona e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa Francesca
RD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- -OMISSIS-, cittadino albanese, titolare da diversi anni di un permesso di soggiorno per cure mediche rilasciato dalla Questura di Cremona per gravi disturbi di tipo psicotico, più volte rinnovato, nel novembre 2023 è stato dichiarato dalla
Commissione medico legale dell'Asl di Cremona invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%.
2.- Nel gennaio 2024 l'Inps ha riconosciuto in suo favore di una prestazione “quale invalido totale n. 044-260007075599 Cat. INVCIV, con decorrenza dal 1° novembre
2023” e “fino al mese di maggio 2024, data di scadenza del suo permesso di soggiorno”, liquidando un importo mensile di euro 704,38.
3.- Nel dicembre dello stesso anno -OMISSIS- ha chiesto alla Questura di Cremona il rilascio di un permesso per residenza elettiva ex art. 11, comma 1, lettera c quater)
d.P.R. 394/1999, in quanto percettore della predetta misura assistenziale a cadenza mensile. N. 00495/2025 REG.RIC.
4.- Con provvedimento del 27.3.2025 la Questura di Cremona ha decretato l'inammissibilità dell'istanza, in quanto “il permesso di soggiorno per residenza elettiva può essere rilasciato o allo straniero titolare di un visto di ingresso per residenza elettiva ai sensi dell'art. 11 comma 1 lett. c quater d.p.r. 394/1999, ovvero, nei soli casi espressamente previsti dall'art. 14 comma 1 lett. d D.P.R. 394/1999, allo straniero che era titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per motivi familiari, a titolo di conversione del permesso di soggiorno”.
5.1.- Con ricorso tempestivamente notificato e depositato AT AJ ha impugnato il suddetto decreto, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia.
5.2.- Il ricorso lamenta “Violazione di legge – violazione e falsa applicazione dell'art.
11, comma 1, lett. c-quater), D.P.R. n. 394 del 1999 – eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione”: invocando il disposto dell'art. 11, comma 1, lettera c quater) del d.P.R. 394/1999, il ricorrente sostiene che l'Amministrazione l'avrebbe violato, atteso che la legge prevederebbe quale alternativa al possesso di un visto di ingresso per residenza elettiva la percezione di una pensione in Italia, richiamando - a sostegno dell'assunto – giurisprudenza secondo cui la normativa non pretenderebbe la titolarità di un visto in corso di validità rilasciato per la suddetta causale.
6.- L'Amministrazione si è costituita in giudizio, depositando altresì una relazione e documentazione relativa al procedimento.
7.- L'udienza camerale del 14.5.2025 è stata rinviata a quella del 25.6.2025, all'esito della quale la domanda cautelare è stata rigettata, per carenza del fumus boni iuris, con ordinanza n. -OMISSIS-.
8.- Le parti non si sono avvalse delle facoltà loro concesse dall'art. 73 c.p.a..
9.- All'udienza del 18.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
10.- Il ricorso è infondato e va respinto. N. 00495/2025 REG.RIC.
La ragione fondante il decreto di inammissibilità dell'istanza del ricorrente è la carenza del visto di ingresso per residenza elettiva.
L'art. 11, comma 1, lettera c quater) d.P.R. 394/1999 stabilisce che “Il permesso di soggiorno è rilasciato, quando ne ricorrono i presupposti, per i motivi e la durata indicati nel visto d'ingresso o dal testo unico, ovvero per uno dei seguenti altri motivi:… per residenza elettiva a favore dello straniero titolare di una pensione percepita in Italia…”.
L'Allegato A punto 13 del D.M. 850/2011 prevede che “Il visto per residenza elettiva consente l'ingresso in Italia, ai fini del soggiorno, allo straniero che intenda stabilirsi nel nostro Paese e sia in grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare alcuna attività lavorativa. A tal fine, lo straniero dovrà fornire adeguate e documentate garanzie circa la disponibilità di un'abitazione da eleggere a residenza, e di ampie risorse economiche autonome, stabili e regolari, di cui si possa ragionevolmente supporre la continuità nel futuro. Tali risorse, comunque non inferiori al triplo dell'importo annuo previsto dalla tabella A allegata alla direttiva del Ministro dell'interno del 1 marzo 2000, recante definizione dei mezzi di sussistenza per
l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato, dovranno provenire dalla titolarità di cospicue rendite (pensioni, vitalizi), dal possesso di proprietà immobiliari, dalla titolarità di stabili attività economico-commerciali o da altre fonti diverse dal lavoro subordinato. Anche al coniuge convivente, ai figli minori ed ai figli maggiorenni conviventi ed a carico, potrà essere rilasciato analogo visto, a condizione che le suddette capacità finanziarie siano giudicate adeguate anche per quest'ultimi”.
Quale alternativa al visto, l'art. 14, comma 1 lettera d) d.P.R. 394/1999 ammette la possibilità di conversione di un precedente titolo: in particolare la norma afferma “Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per motivi familiari può essere utilizzato anche per le altre attività N. 00495/2025 REG.RIC.
consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validità dello stesso. In particolare:…d) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato, autonomo e per motivi di famiglia può essere convertito in permesso di soggiorno per residenza elettiva di cui all'articolo 11, comma 1, lettera
c-quater)”.
Nel caso di specie il ricorrente, come rilevato dalla Questura di Cremona, non era in possesso di un visto di ingresso per residenza elettiva (che l'art. 11, comma 1, lettera c quater) d.P.R. 394/1999 richiede, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, che ritiene sufficiente la percezione di una pensione), né era titolare di uno dei permessi
(per lavoro subordinato, autonomo e per motivi di famiglia) convertibile in quello per residenza elettiva in base all'art. 14, comma 1, lettera d) d.P.R. 394/1999.
Invero, dalla documentazione in atti pare che il permesso per cure mediche a suo tempo rilasciato fosse scaduto il 22.5.2024 (cfr. pagina 1 della produzione 2 del ricorrente), ossia sette mesi prima della richiesta di rilascio del permesso per residenza elettiva (29.12.2024).
In considerazione di quanto rilevato, pertanto, si afferma l'infondatezza della lamentata illegittimità del decreto gravato, risultando inconferenti le pronunce richiamate in ricorso, riferite a fattispecie in cui sussisteva una situazione di soggiorno regolare in Italia, che, invece, non si riscontra nel caso di specie.
Del resto preclude il rilascio del richiesto permesso di soggiorno altresì il requisito reddituale: il ricorrente, infatti, all'atto della domanda non era titolare di “ampie risorse economiche autonome, stabili e regolari, di cui si possa ragionevolmente supporre la continuità nel futuro”, risultando beneficiario di una prestazione assistenziale erogata sino al maggio 2024 e che, comunque, ammontava ad euro
704,38 mensili, corrispondenti ad euro 8.452,56 annui, importo di gran lunga inferiore a quello stabilito dal paragrafo 13 dell'allegato A al decreto interministeriale
11.5.2011 n. 850, secondo cui lo straniero deve documentare risorse economiche N. 00495/2025 REG.RIC.
autonome “comunque non inferiori al triplo dell'importo annuo previsto dalla tabella
A allegata alla direttiva del Ministro dell'interno del 1 marzo 2000”, ossia circa
31.000,00 euro annui. È comunque da evitare un anomalo circuito, per cui lo straniero percepirebbe un assegno di mantenimento perché presente in Italia, e resterebbe in
Italia, perché percepirebbe tale assegno.
11.- Le spese di lite possono essere compensate, in ragione delle peculiarità concrete della vicenda e della novità della questione decisa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità del ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle sue generalità.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GE GA, Presidente
Francesca RD, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario N. 00495/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca RD GE GA
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 10/02/2026
N. 00146 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00495/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 495 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Monti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Cremona e Ministero dell'Interno, in persona del Questore e del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia N. 00495/2025 REG.RIC.
- del decreto della Questura di Cremona del 27.03.2025, con cui è stata dichiarata l'inammissibilità dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per residenza elettiva;
- di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Cremona e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa Francesca
RD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- -OMISSIS-, cittadino albanese, titolare da diversi anni di un permesso di soggiorno per cure mediche rilasciato dalla Questura di Cremona per gravi disturbi di tipo psicotico, più volte rinnovato, nel novembre 2023 è stato dichiarato dalla
Commissione medico legale dell'Asl di Cremona invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%.
2.- Nel gennaio 2024 l'Inps ha riconosciuto in suo favore di una prestazione “quale invalido totale n. 044-260007075599 Cat. INVCIV, con decorrenza dal 1° novembre
2023” e “fino al mese di maggio 2024, data di scadenza del suo permesso di soggiorno”, liquidando un importo mensile di euro 704,38.
3.- Nel dicembre dello stesso anno -OMISSIS- ha chiesto alla Questura di Cremona il rilascio di un permesso per residenza elettiva ex art. 11, comma 1, lettera c quater)
d.P.R. 394/1999, in quanto percettore della predetta misura assistenziale a cadenza mensile. N. 00495/2025 REG.RIC.
4.- Con provvedimento del 27.3.2025 la Questura di Cremona ha decretato l'inammissibilità dell'istanza, in quanto “il permesso di soggiorno per residenza elettiva può essere rilasciato o allo straniero titolare di un visto di ingresso per residenza elettiva ai sensi dell'art. 11 comma 1 lett. c quater d.p.r. 394/1999, ovvero, nei soli casi espressamente previsti dall'art. 14 comma 1 lett. d D.P.R. 394/1999, allo straniero che era titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per motivi familiari, a titolo di conversione del permesso di soggiorno”.
5.1.- Con ricorso tempestivamente notificato e depositato AT AJ ha impugnato il suddetto decreto, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia.
5.2.- Il ricorso lamenta “Violazione di legge – violazione e falsa applicazione dell'art.
11, comma 1, lett. c-quater), D.P.R. n. 394 del 1999 – eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione”: invocando il disposto dell'art. 11, comma 1, lettera c quater) del d.P.R. 394/1999, il ricorrente sostiene che l'Amministrazione l'avrebbe violato, atteso che la legge prevederebbe quale alternativa al possesso di un visto di ingresso per residenza elettiva la percezione di una pensione in Italia, richiamando - a sostegno dell'assunto – giurisprudenza secondo cui la normativa non pretenderebbe la titolarità di un visto in corso di validità rilasciato per la suddetta causale.
6.- L'Amministrazione si è costituita in giudizio, depositando altresì una relazione e documentazione relativa al procedimento.
7.- L'udienza camerale del 14.5.2025 è stata rinviata a quella del 25.6.2025, all'esito della quale la domanda cautelare è stata rigettata, per carenza del fumus boni iuris, con ordinanza n. -OMISSIS-.
8.- Le parti non si sono avvalse delle facoltà loro concesse dall'art. 73 c.p.a..
9.- All'udienza del 18.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
10.- Il ricorso è infondato e va respinto. N. 00495/2025 REG.RIC.
La ragione fondante il decreto di inammissibilità dell'istanza del ricorrente è la carenza del visto di ingresso per residenza elettiva.
L'art. 11, comma 1, lettera c quater) d.P.R. 394/1999 stabilisce che “Il permesso di soggiorno è rilasciato, quando ne ricorrono i presupposti, per i motivi e la durata indicati nel visto d'ingresso o dal testo unico, ovvero per uno dei seguenti altri motivi:… per residenza elettiva a favore dello straniero titolare di una pensione percepita in Italia…”.
L'Allegato A punto 13 del D.M. 850/2011 prevede che “Il visto per residenza elettiva consente l'ingresso in Italia, ai fini del soggiorno, allo straniero che intenda stabilirsi nel nostro Paese e sia in grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare alcuna attività lavorativa. A tal fine, lo straniero dovrà fornire adeguate e documentate garanzie circa la disponibilità di un'abitazione da eleggere a residenza, e di ampie risorse economiche autonome, stabili e regolari, di cui si possa ragionevolmente supporre la continuità nel futuro. Tali risorse, comunque non inferiori al triplo dell'importo annuo previsto dalla tabella A allegata alla direttiva del Ministro dell'interno del 1 marzo 2000, recante definizione dei mezzi di sussistenza per
l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato, dovranno provenire dalla titolarità di cospicue rendite (pensioni, vitalizi), dal possesso di proprietà immobiliari, dalla titolarità di stabili attività economico-commerciali o da altre fonti diverse dal lavoro subordinato. Anche al coniuge convivente, ai figli minori ed ai figli maggiorenni conviventi ed a carico, potrà essere rilasciato analogo visto, a condizione che le suddette capacità finanziarie siano giudicate adeguate anche per quest'ultimi”.
Quale alternativa al visto, l'art. 14, comma 1 lettera d) d.P.R. 394/1999 ammette la possibilità di conversione di un precedente titolo: in particolare la norma afferma “Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per motivi familiari può essere utilizzato anche per le altre attività N. 00495/2025 REG.RIC.
consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validità dello stesso. In particolare:…d) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato, autonomo e per motivi di famiglia può essere convertito in permesso di soggiorno per residenza elettiva di cui all'articolo 11, comma 1, lettera
c-quater)”.
Nel caso di specie il ricorrente, come rilevato dalla Questura di Cremona, non era in possesso di un visto di ingresso per residenza elettiva (che l'art. 11, comma 1, lettera c quater) d.P.R. 394/1999 richiede, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, che ritiene sufficiente la percezione di una pensione), né era titolare di uno dei permessi
(per lavoro subordinato, autonomo e per motivi di famiglia) convertibile in quello per residenza elettiva in base all'art. 14, comma 1, lettera d) d.P.R. 394/1999.
Invero, dalla documentazione in atti pare che il permesso per cure mediche a suo tempo rilasciato fosse scaduto il 22.5.2024 (cfr. pagina 1 della produzione 2 del ricorrente), ossia sette mesi prima della richiesta di rilascio del permesso per residenza elettiva (29.12.2024).
In considerazione di quanto rilevato, pertanto, si afferma l'infondatezza della lamentata illegittimità del decreto gravato, risultando inconferenti le pronunce richiamate in ricorso, riferite a fattispecie in cui sussisteva una situazione di soggiorno regolare in Italia, che, invece, non si riscontra nel caso di specie.
Del resto preclude il rilascio del richiesto permesso di soggiorno altresì il requisito reddituale: il ricorrente, infatti, all'atto della domanda non era titolare di “ampie risorse economiche autonome, stabili e regolari, di cui si possa ragionevolmente supporre la continuità nel futuro”, risultando beneficiario di una prestazione assistenziale erogata sino al maggio 2024 e che, comunque, ammontava ad euro
704,38 mensili, corrispondenti ad euro 8.452,56 annui, importo di gran lunga inferiore a quello stabilito dal paragrafo 13 dell'allegato A al decreto interministeriale
11.5.2011 n. 850, secondo cui lo straniero deve documentare risorse economiche N. 00495/2025 REG.RIC.
autonome “comunque non inferiori al triplo dell'importo annuo previsto dalla tabella
A allegata alla direttiva del Ministro dell'interno del 1 marzo 2000”, ossia circa
31.000,00 euro annui. È comunque da evitare un anomalo circuito, per cui lo straniero percepirebbe un assegno di mantenimento perché presente in Italia, e resterebbe in
Italia, perché percepirebbe tale assegno.
11.- Le spese di lite possono essere compensate, in ragione delle peculiarità concrete della vicenda e della novità della questione decisa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità del ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle sue generalità.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GE GA, Presidente
Francesca RD, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario N. 00495/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca RD GE GA
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.