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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/12/2025, n. 17114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17114 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.58653, del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente tra
(CF: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Federica Del Monte ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito a Roma, in Viale di Trastevere n.203; parte attrice contro
, in persona della e il Controparte_1 Controparte_2
, in persona del ministro pro tempore, Controparte_3 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliati a Roma, in Via dei Portoghesi n.12; parti convenute
Federale di Germania, in persona del Cancelliere legale CP_1 rappresentante pro tempore, con rappresentanza diplomatica accreditata in Italia presso l'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania sita a Roma, in Via
San Martino della Battaglia n. 4; parte convenuta contumace
FATTO
L'attrice agiva in qualità di figlia ed erede in rappresentazione ex art.467 c.c. di
[...]
, il quale a sua volta era erede del defunto fratello, CP_4 Persona_1
Parte attrice narrava che quest'ultimo era stato deportato ad Auschwitz in
[...] data 09/02/1944 e ucciso da nel forno crematorio. Pertanto, parte attrice CP_5
1 2
chiedeva il risarcimento iure hereditatis del danno catastrofale e psichico patito dallo zio. rassegnava le seguenti conclusioni: nel merito e in via Parte_1 principale, accertare e dichiarare la responsabilità del per il crimine CP_6 contro l'umanità perpetrato ai danni di e, per l'effetto, Persona_1 condannare la e il Controparte_2 Controparte_3
al pagamento della complessiva somma di euro 100.000,00 o della
[...] diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi al tasso annuale calcolati sulla somma devalutata alla data del 1°/01/1945 e rivalutata per ogni anno sino all'emissione della sentenza;
condannare la Ministri Controparte_2
e il alla liquidazione dei predetti danni in Controparte_3 favore dell'attrice per il mezzo del fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità istituito ai sensi dell'art.43 D.L.
30/2022.
Si costituivano in giudizio la e il Controparte_2 [...]
i quali, preliminarmente, chiedevano l'estensione Controparte_3 del contraddittorio agli altri fratelli di (o, se defunti, ai loro Persona_1 rispettivi eredi) in quanto coeredi del padre dell'attrice, avendo le
Amministrazioni resistenti interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito.
Le parti convenute, inoltre, chiedevano di accertare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al Controparte_3
e, per l'effetto, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva della
[...]
L'Avvocatura dello Stato eccepiva, inoltre, Controparte_2 la prescrizione ex art.2947, comma 3 c.c. dei diritti risarcitori vantati dalla parte attrice. Sempre le parti convenute precisavano che - a prescindere dalla questione relativa alla prescrittibilità o meno dei reati posti a fondamento della domanda - ai sensi dell'art. 2947, comma 3 C.c., nel caso in cui il reato si estingua per morte del reo, il termine di prescrizione di anni cinque decorre dalla data di tale evento.
L'Avvocatura rilevava il decorso presuntivo del termine di cui sopra – pur non essendo stati individuati i soggetti materialmente responsabili degli illeciti posti a fondamento della domanda - posto che i fatti risalivano a più di settanta anni fa.
2 3
Nel merito, le parti convenute contestavano la quantificazione del danno operata ed eccepivano il difetto di prova della qualità di erede in capo all'attrice.
In via subordinata, l'Avvocatura chiedeva di decurtare dall'eventuale risarcimento quanto già ottenuto da parte attrice a titolo indennitario e/o risarcitorio in conseguenza dei fatti per cui è causa o, in alternativa, che la stessa avrebbe potuto ottenere se non fosse incorsa nella decadenza di cui all'art.1 della legge 6 agosto
1966, n. 646. Oltre a tali somme, l'Avvocatura chiedeva la decurtazione di quelle eventualmente già corrisposte ai sensi dell'art. 1 della legge 18 novembre 1980, n.
791. In relazione a tali benefici economici, l'Amministrazione eccepiva la compensatio lucri cum damno ai sensi dell'art. 43, comma 4, lett. b), del decreto- legge n. 36 del 2022.
In conclusione, le parti convenute chiedevano di: 1) estendere il contraddittorio agli altri coeredi del padre dell'attrice o ai loro eredi;
2) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al
[...]
, giacché succeduto a titolo particolare nel debito di Controparte_3 cui è causa in data antecedente all'introduzione del giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla 3) in ogni Controparte_2 caso, dichiarare la domanda formulata da parte attrice infondata in quanto attinente a crediti prescritti o, comunque, perché infondata in fatto e in diritto, nell'an o, in subordine, nel quantum; 4) in via subordinata, accogliere – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di compensatio lucri cum damno e, per l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento quanto parte attrice o i danti causa avevano percepito o avrebbero potuto percepire in conseguenza dei fatti per cui è causa.
All'udienza del 22/09/2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti, ai sensi dell'art.190 c.p.c., termini di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In applicazione del principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt.24 e 111 della Costituzione, la presente controversia può essere risolta sulla base dell'assorbente questione di diritto relativa al difetto di prova circa la
3 4
legittimazione attiva dell'attrice (cfr. ex multis, Cass. n.41995 del 28.09.2022 e
Cass civ. n.9936/2014). ha agito in giudizio in qualità di figlia ed erede in Parte_1 rappresentazione ex art.467 c.c. di a sua volta erede del defunto Controparte_4 fratello, L'attrice ha chiesto il risarcimento iure hereditatis Persona_1 per i danni non patrimoniali patiti dallo zio a causa della sua deportazione e uccisione.
Dunque, trattandosi di una pretesa azionata non in proprio bensì in qualità di erede in forza della trasmissione in via ereditaria di un diritto facente capo ad un diverso soggetto, la qualità di erede costituisce un elemento costitutivo della domanda.
Nel caso di specie, per chiedere in giudizio il risarcimento del danno la parte deve dimostrare, oltre ad una serie di elementi materiali (il danno e il nesso di causalità), anche di essere subentrata in quanto erede nella posizione dell'originario titolare del diritto azionato. Di conseguenza, sul piano dell'onere probatorio, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., la titolarità del diritto - in quanto fatto che costituisce il fondamento della domanda - deve essere provato dalla parte attrice. Ne discende che il possesso della qualità di erede, rappresentando il presupposto essenziale della titolarità del diritto fatto valere in giudizio, non integra una questione di legittimazione in senso proprio, ma attiene al merito e, dunque, alla fondatezza della domanda attorea (cfr. Cass. civ. 2 dicembre 2019 n. 31402). A tale riguardo, si riporta anche quanto affermato dalla
Suprema Corte di cassazione secondo cui colui che agisce in giudizio per far valere un diritto iure hereditatis “deve fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697
c.c., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede di quest'ultima” (Cassazione civile sez. VI, 10/05/2018, n.11276). Da ultimo si riporta l'ordinanza n. 817 del 13 gennaio 2025, con la quale la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art.2697
c.c., del decesso della parte originaria e, soprattutto, della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire o a
4 5
contraddire (tra le tante, v. di recente Cass. civ., 18 aprile 2024, n. 10519).
Conclusivamente, in relazione alla prova della qualità di erede, l'onere non è assolto neanche con la produzione della sola denuncia di successione, bensì è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che appunto legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. cod. civ. (Cass., n.
10519/2024; Cass., n. 210/2021).
Parte attrice ha prodotto la seguente documentazione:
1) atto di nascita senza genitorialità di Controparte_4
2) atto di nascita con genitorialità di Parte_1
3) certificato storico anagrafico di GL OS;
4) certificato storico anagrafico di (dal quale risultano la data Persona_1 di nascita e di morte ma non la genitorialità);
5) certificato storico anagrafico di (dal quale risultano la data di Controparte_4 nascita e di morte ma non la genitorialità).
Nel presente giudizio, l'attrice ha agito in rappresentazione ex art.467 c.c. del padre, per la posta risarcitoria che quest'ultimo avrebbe a Controparte_4 propria volta ereditato dal fratello, . Tuttavia, si osserva Persona_1 anzitutto che i fratelli, ai sensi dell'art.570 c.c., succedono a colui che muore senza lasciare prole né genitori né altri ascendenti. Nel caso di specie, non risulta provato dalla documentazione in atti lo stato civile di il Persona_1 quale, essendo deceduto all'età di 42 anni ben avrebbe potuto avere una propria famiglia. A ciò si aggiunge che parte attrice non ha provato neppure il legame parentale intercorrente tra il proprio padre e Invero, non Persona_1 sono stati prodotti i relativi certificati di nascita con genitorialità con la conseguente impossibilità di accertarne il legame parentale.
In conclusione, posto che nel presente giudizio non ha Parte_1 provato l'asserita qualità di erede in capo a in rappresentazione Parte_2 del quale ha agito - questo giudice rileva il difetto di prova di un elemento costitutivo del diritto vantato.
Ne consegue il rigetto della domanda nel merito.
Le spese seguono la compensazione in relazione alla difficoltà probatoria cui è sottoposto l'erede e la oggettiva particolare drammaticità dei fatti narrati.
5 6
Da quanto sopra esposto,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) dichiara il difetto di legittimazione attiva dell'attrice e, per l'effetto, rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta;
Parte_1
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Roma, 6.12.2025 Il Giudice
Dott. Alberto Cianfarini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.58653, del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente tra
(CF: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Federica Del Monte ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito a Roma, in Viale di Trastevere n.203; parte attrice contro
, in persona della e il Controparte_1 Controparte_2
, in persona del ministro pro tempore, Controparte_3 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliati a Roma, in Via dei Portoghesi n.12; parti convenute
Federale di Germania, in persona del Cancelliere legale CP_1 rappresentante pro tempore, con rappresentanza diplomatica accreditata in Italia presso l'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania sita a Roma, in Via
San Martino della Battaglia n. 4; parte convenuta contumace
FATTO
L'attrice agiva in qualità di figlia ed erede in rappresentazione ex art.467 c.c. di
[...]
, il quale a sua volta era erede del defunto fratello, CP_4 Persona_1
Parte attrice narrava che quest'ultimo era stato deportato ad Auschwitz in
[...] data 09/02/1944 e ucciso da nel forno crematorio. Pertanto, parte attrice CP_5
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chiedeva il risarcimento iure hereditatis del danno catastrofale e psichico patito dallo zio. rassegnava le seguenti conclusioni: nel merito e in via Parte_1 principale, accertare e dichiarare la responsabilità del per il crimine CP_6 contro l'umanità perpetrato ai danni di e, per l'effetto, Persona_1 condannare la e il Controparte_2 Controparte_3
al pagamento della complessiva somma di euro 100.000,00 o della
[...] diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi al tasso annuale calcolati sulla somma devalutata alla data del 1°/01/1945 e rivalutata per ogni anno sino all'emissione della sentenza;
condannare la Ministri Controparte_2
e il alla liquidazione dei predetti danni in Controparte_3 favore dell'attrice per il mezzo del fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità istituito ai sensi dell'art.43 D.L.
30/2022.
Si costituivano in giudizio la e il Controparte_2 [...]
i quali, preliminarmente, chiedevano l'estensione Controparte_3 del contraddittorio agli altri fratelli di (o, se defunti, ai loro Persona_1 rispettivi eredi) in quanto coeredi del padre dell'attrice, avendo le
Amministrazioni resistenti interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito.
Le parti convenute, inoltre, chiedevano di accertare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al Controparte_3
e, per l'effetto, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva della
[...]
L'Avvocatura dello Stato eccepiva, inoltre, Controparte_2 la prescrizione ex art.2947, comma 3 c.c. dei diritti risarcitori vantati dalla parte attrice. Sempre le parti convenute precisavano che - a prescindere dalla questione relativa alla prescrittibilità o meno dei reati posti a fondamento della domanda - ai sensi dell'art. 2947, comma 3 C.c., nel caso in cui il reato si estingua per morte del reo, il termine di prescrizione di anni cinque decorre dalla data di tale evento.
L'Avvocatura rilevava il decorso presuntivo del termine di cui sopra – pur non essendo stati individuati i soggetti materialmente responsabili degli illeciti posti a fondamento della domanda - posto che i fatti risalivano a più di settanta anni fa.
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Nel merito, le parti convenute contestavano la quantificazione del danno operata ed eccepivano il difetto di prova della qualità di erede in capo all'attrice.
In via subordinata, l'Avvocatura chiedeva di decurtare dall'eventuale risarcimento quanto già ottenuto da parte attrice a titolo indennitario e/o risarcitorio in conseguenza dei fatti per cui è causa o, in alternativa, che la stessa avrebbe potuto ottenere se non fosse incorsa nella decadenza di cui all'art.1 della legge 6 agosto
1966, n. 646. Oltre a tali somme, l'Avvocatura chiedeva la decurtazione di quelle eventualmente già corrisposte ai sensi dell'art. 1 della legge 18 novembre 1980, n.
791. In relazione a tali benefici economici, l'Amministrazione eccepiva la compensatio lucri cum damno ai sensi dell'art. 43, comma 4, lett. b), del decreto- legge n. 36 del 2022.
In conclusione, le parti convenute chiedevano di: 1) estendere il contraddittorio agli altri coeredi del padre dell'attrice o ai loro eredi;
2) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al
[...]
, giacché succeduto a titolo particolare nel debito di Controparte_3 cui è causa in data antecedente all'introduzione del giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla 3) in ogni Controparte_2 caso, dichiarare la domanda formulata da parte attrice infondata in quanto attinente a crediti prescritti o, comunque, perché infondata in fatto e in diritto, nell'an o, in subordine, nel quantum; 4) in via subordinata, accogliere – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di compensatio lucri cum damno e, per l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento quanto parte attrice o i danti causa avevano percepito o avrebbero potuto percepire in conseguenza dei fatti per cui è causa.
All'udienza del 22/09/2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti, ai sensi dell'art.190 c.p.c., termini di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In applicazione del principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt.24 e 111 della Costituzione, la presente controversia può essere risolta sulla base dell'assorbente questione di diritto relativa al difetto di prova circa la
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legittimazione attiva dell'attrice (cfr. ex multis, Cass. n.41995 del 28.09.2022 e
Cass civ. n.9936/2014). ha agito in giudizio in qualità di figlia ed erede in Parte_1 rappresentazione ex art.467 c.c. di a sua volta erede del defunto Controparte_4 fratello, L'attrice ha chiesto il risarcimento iure hereditatis Persona_1 per i danni non patrimoniali patiti dallo zio a causa della sua deportazione e uccisione.
Dunque, trattandosi di una pretesa azionata non in proprio bensì in qualità di erede in forza della trasmissione in via ereditaria di un diritto facente capo ad un diverso soggetto, la qualità di erede costituisce un elemento costitutivo della domanda.
Nel caso di specie, per chiedere in giudizio il risarcimento del danno la parte deve dimostrare, oltre ad una serie di elementi materiali (il danno e il nesso di causalità), anche di essere subentrata in quanto erede nella posizione dell'originario titolare del diritto azionato. Di conseguenza, sul piano dell'onere probatorio, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., la titolarità del diritto - in quanto fatto che costituisce il fondamento della domanda - deve essere provato dalla parte attrice. Ne discende che il possesso della qualità di erede, rappresentando il presupposto essenziale della titolarità del diritto fatto valere in giudizio, non integra una questione di legittimazione in senso proprio, ma attiene al merito e, dunque, alla fondatezza della domanda attorea (cfr. Cass. civ. 2 dicembre 2019 n. 31402). A tale riguardo, si riporta anche quanto affermato dalla
Suprema Corte di cassazione secondo cui colui che agisce in giudizio per far valere un diritto iure hereditatis “deve fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697
c.c., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede di quest'ultima” (Cassazione civile sez. VI, 10/05/2018, n.11276). Da ultimo si riporta l'ordinanza n. 817 del 13 gennaio 2025, con la quale la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art.2697
c.c., del decesso della parte originaria e, soprattutto, della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire o a
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contraddire (tra le tante, v. di recente Cass. civ., 18 aprile 2024, n. 10519).
Conclusivamente, in relazione alla prova della qualità di erede, l'onere non è assolto neanche con la produzione della sola denuncia di successione, bensì è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che appunto legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. cod. civ. (Cass., n.
10519/2024; Cass., n. 210/2021).
Parte attrice ha prodotto la seguente documentazione:
1) atto di nascita senza genitorialità di Controparte_4
2) atto di nascita con genitorialità di Parte_1
3) certificato storico anagrafico di GL OS;
4) certificato storico anagrafico di (dal quale risultano la data Persona_1 di nascita e di morte ma non la genitorialità);
5) certificato storico anagrafico di (dal quale risultano la data di Controparte_4 nascita e di morte ma non la genitorialità).
Nel presente giudizio, l'attrice ha agito in rappresentazione ex art.467 c.c. del padre, per la posta risarcitoria che quest'ultimo avrebbe a Controparte_4 propria volta ereditato dal fratello, . Tuttavia, si osserva Persona_1 anzitutto che i fratelli, ai sensi dell'art.570 c.c., succedono a colui che muore senza lasciare prole né genitori né altri ascendenti. Nel caso di specie, non risulta provato dalla documentazione in atti lo stato civile di il Persona_1 quale, essendo deceduto all'età di 42 anni ben avrebbe potuto avere una propria famiglia. A ciò si aggiunge che parte attrice non ha provato neppure il legame parentale intercorrente tra il proprio padre e Invero, non Persona_1 sono stati prodotti i relativi certificati di nascita con genitorialità con la conseguente impossibilità di accertarne il legame parentale.
In conclusione, posto che nel presente giudizio non ha Parte_1 provato l'asserita qualità di erede in capo a in rappresentazione Parte_2 del quale ha agito - questo giudice rileva il difetto di prova di un elemento costitutivo del diritto vantato.
Ne consegue il rigetto della domanda nel merito.
Le spese seguono la compensazione in relazione alla difficoltà probatoria cui è sottoposto l'erede e la oggettiva particolare drammaticità dei fatti narrati.
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Da quanto sopra esposto,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) dichiara il difetto di legittimazione attiva dell'attrice e, per l'effetto, rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta;
Parte_1
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Roma, 6.12.2025 Il Giudice
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