Ordinanza collegiale 28 gennaio 2021
Sentenza 24 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza collegiale 28/01/2021, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/01/2021
N. 00273/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 273 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Renato Speranzoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, -OMISSIS- - -OMISSIS-, Commissione Giudicatrice -OMISSIS-/-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del decreto-OMISSIS-, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso bandito con -OMISSIS-, nella parte in cui colloca la ricorrente al posto 71, anziché al posto n. 19.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2021 - tenuta con le modalità di cui agli artt. 84, comma 6, D.L. n. 18 del 2020 e 4, comma 1, D.L. n. 28 del 2020 e 25, D.L. n. 137 del 2020 - il dott. Nicola Bardino;
Considerato che la ricorrente, collocatasi in settantunesima posizione, lamenta la mancata attribuzione di ulteriori punteggi, erroneamente non riconosciuti, e conseguentemente reclama l’assegnazione del diciannovesimo posto in graduatoria;
Considerato che il ricorso risulta notificato alla sola sig.ra -OMISSIS-, in qualità di controinteressata, collocata al sessantaduesimo posto della graduatoria;
Considerato che appare opportuno disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei restanti controinteressati, collocatisi nelle posizioni dalla settantesima (70^) alla diciannovesima (19^), i quali vedrebbero incisa la propria posizione in graduatoria a fronte di un eventuale accoglimento del ricorso;
Ritenuto, pertanto, di ordinare alla ricorrente, ai sensi dell’art. 27, comma 2, cod. proc. amm., di provvedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti dei suddetti controinteressati entro il termine perentorio del 15 febbraio 2021;
Ritenuto che a tal fine la ricorrente, a norma degli articoli 41, comma 4, e 49, comma 3, cod. proc. amm., è autorizzata alla notificazione per pubblici proclami, ove intenda avvalersene in alternativa alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, mediante l'inserimento del ricorso e del presente provvedimento nell'area tematica del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione, nonché di un avviso da cui risulti:
1. – l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. – l’indicazione della parte ricorrente e delle amministrazioni intimate;
3. – gli estremi e l’oggetto degli atti impugnati;
4. – la precisazione in ordine alla possibilità di seguire lo sviluppo del contenzioso consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento dell’anno e del numero di registro generale del ricorso;
5. – l’indicazione del numero del presente provvedimento, con la specificazione che con esso è stata autorizzata la notificazione per pubblici proclami;
Ritenuto infine di rinviare la discussione del merito all’udienza pubblica del 28 aprile 2021;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima),
1) ordina l’integrazione del contraddittorio, nei sensi di cui in motivazione, assegnando per l’incombente il termine perentorio del 15 febbraio 2021;
2) autorizza, a tal fine, la notificazione per pubblici proclami;
3) rinvia la causa, per la discussione del merito, all’udienza pubblica del 28 aprile 2021.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e la controinteressata.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2021, tenuta in modalità videoconferenza, con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.