Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 05/05/2026, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00693/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01298/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1298 del 2024, proposto da
EN AP, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianni Maria Zecca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Erchie, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della comunicazione del comune di Erchie dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 7.8.1990 relativa al PdC – pratica SUAP: [...]-14/04/2024-1825 rif. PE n. 44/2024 del 30.5.2024, notificata in data 12.6.2024 - Diniego concessione edilizia in sanatoria ex art 36 d.P.R. 380/01, pratica edilizia 44/24.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 il dott. SI AS e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IR
Premesso che:
- la sig.ra EN AP ha impugnato la nota in data 30.5.2024, con cui il Comune di Erchie ha comunicato il diniego della istanza di sanatoria di un “ garage realizzato negli anni 2015/16 sito in via Papini snc e distinto in catasto terreni al foglio 9 p.lla 271 ”;
- il provvedimento impugnato è supportato dalla seguente motivazione: “ L’immobile oggetto di accertamento, ricadendo nella zona “C – T.Q.U. – Territorio marginale in formazione”, è in contrasto con quanto prescritto dall’art. 31 del Regolamento Urbanistico, nella descrizione relativa alla zona “C – Zona di espansione” sottoclasse C – T.Q.U. Territorio marginale in formazione, che testualmente riporta: “La edificazione è subordinata alla redazione di un P.U.E. redatto dal Comune”. Lo stesso dalla data di entrata in vigore del presente strumento urbanistico approvato con delibera di consiglio n. 9 del 23 marzo 2010, ad oggi, non è mai stato approvato, tale per cui l’immobile non possiede la doppia conformità richiesta dall’art. 36 del d.P.R. 380/01, né al momento della sua edificazione (anni 2015/2016) né al momento della presentazione (2024) ”;
Rilevato che la ricorrente ha articolato le seguenti censure: - l’immobile “è stato realizzato come si evince dalle orto-foto aeree tra il 2015 e il 2016 “conformemente” al vigente PUG approvato con delibera del C.C. n. 9 del 23/03/2010”; - “il manufatto ricade in una zona ormai definita “urbanisticamente” come si evince dall’allegata perizia”, sicché l’“intervento è soggetto ad eventuale sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/01, trattandosi di intervento conforme allo strumento urbanistico vigente”; - “la conformità dell’opera abusiva deve essere valutata sulla base delle norme generali del PRG e non dell'assenza di un piano di dettaglio”; - “difetto di motivazione e di istruttoria”; - “l’assenza di strumenti urbanistici esecutivi o di secondo livello, non può precludere il rilascio di una sanatoria purché l’opera sia conforme alle previsioni urbanistiche generali come nel caso in questione”; - “l’onere di “congrua” motivazione, teso ad indicare il pubblico interesse - evidentemente diverso da quello al ripristino della legalità -, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato, non risulta affatto assolto”;
Considerato che:
- è pacifico che lo strumento di pianificazione generale del Comune richiedeva, tanto al momento della realizzazione del garage, quanto al momento della presentazione della domanda di accertamento di conformità, la predisposizione di un apposito piano esecutivo ai fini della edificazione;
- il rispetto degli indici di zona indicati nel PRG, contrariamene a quanto sostenuto dalla ricorrente, non consente di ritenere acclarata la doppia conformità urbanistica del manufatto, dal momento che la statuizione dell’obbligo di provvedere alla predisposizione dello strumento esecutivo è prescrizione vincolante, avente rilevanza sostanziale ai fini del razionale sviluppo urbanistico del territorio (cfr. Tar Puglia Lecce, Sez. I, 4.7.2025, n. 1163);
- né si potrebbe ipoteticamente sostenere l’esistenza dei presupposti per l’intervento edilizio diretto (a cui parte ricorrente non fa, peraltro, esplicito riferimento), dal momento che, in mancanza di indicazioni in tal senso nel corpo della istanza di accertamento di conformità e della allegata relazione tecnica, il diniego della domanda di sanatoria è atto vincolato, stante la necessità di assicurare il rispetto delle opzioni espresse dal pianificatore comunale: “ l'art. 11 del N.T.A. del P.R.G. vigente, al comma 5, chiarisce che nelle zone D2 (area nella quale ricada l'intervento de quo), l'attuazione del P.R.G. è affidato al piano particolareggiato di esecuzione ed alla lottizzazione convenzionata. L'appellante sostiene che il Comune avrebbe dovuto comunque valutare la possibilità di rilasciare il tutolo edilizio anche in assenza dell'approvazione dei piani attuativi. La tesi non è condivisibile … (omissis) … Le scelte effettuate dal Comune nel piano urbanistico generale, di regola, non possono essere attuate attraverso il diretto rilascio di permessi di costruire agli interessati, in quanto è richiesta l'intermediazione di un ulteriore strumento, rappresentato dai piani attuativi; la funzione svolta da questi ultimi, è di precisare zona per zona, con i dovuti dettagli, le indicazioni di assetto e di sviluppo urbanistico complessivo contenute nel piano regolatore (Cons. Stato, sez. VI, 19/07/2021, n. 5403) in caso contrario sarebbe - con tutta evidenza - compromesso l'interesse pubblico ad una ordinata urbanizzazione del territorio ” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 2.7.2024, n. 5815);
- secondo “ l'univoco orientamento giurisprudenziale, il diniego di sanatoria, implicando una verifica di carattere vincolato circa la conformità della richiesta con la normativa urbanistico-edilizia, non necessita di altra motivazione oltre quella relativa alla rispondenza dell'opera alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti al momento dell'esame della domanda e al momento di realizzazione ” (Consiglio di Stato, Sez. II, 16.2.2026, n. 1221);
Ritenuto che per gli anzi detti motivi il ricorso deve essere rigettato;
Ritenuto che nulla è dovuto a titolo di spese di lite stante la mancata costituzione dell’Amministrazione comunale;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO PA, Presidente
SI AS, Consigliere, Estensore
Daniela Rossi, Referendario
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| SI AS | TO PA |
IL SEGRETARIO