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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 02/06/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2397-1/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale collegiale, nella seguente composizione:
dott. Andrea Milesi Presidente estensore dott. Luigi Enrico Calabrò Giudice
dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile per incidentale di falso, iscritta al n. R.G. 2397-1/2021 Pt_1
promossa da:
C.F. - con l'Avv. Parte_2 C.F._1
MONTAGNER MASSIMILIANO
ATTORE QUERELANTE
contro
C.F. – con Controparte_1 P.IVA_1
l'Avv. GALLI' GAETANO
CONVENUTA CP_2
Trattenuta la causa in decisione all'udienza del 21.11.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente in data 20.11.2024.
1 Per parte convenuta: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente in data 21.11.2024.
IN FATTO E DIRITTO
Nell'ambito del procedimento di opposizione all'esecuzione esattoriale avviato da contro , il primo ha Parte_2 Controparte_3
proposto querela di falso incidentale relativamente alla relata di notifica (ricevuta di ritorno) della raccomanda con la quale è stata notificata la cartella n.
30020150000007319000 (nuovo numero di riferimento: 03520207150001962000) in data
16/3/2015 da parte di e prodotta nel giudizio principale da con la memoria CP_4 CP_5
ex art. 183, comma 6°, n. 2), c.p.c.
Dopo aver dato corso all'istruttoria relativa alla querela di falso, la stessa è stata rimessa al Collegio per la decisione separatamente dalla controversia di merito (che ha mantenuto autonoma numerazione, pur essendo la presente registrata come sub- procedimento della opposizione), con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali.
* * *
La querela di falso proposta da nei confronti del sopra Parte_2
richiamato documento è fondata.
Innanzitutto, vanno qui ribadite l'ammissibilità della stessa (in relazione alla completezza dell'atto che l'ha introdotta ed alle prove della falsità per come richieste dal querelante) e la mancanza di necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di CP_4
(stante l'orientamento della S.C. di Cassazione secondo cui “la querela di falso deve essere proposta soltanto contro chi voglia servirsi del documento impugnato, per fondarvi una domanda o un'eccezione e non anche contro coloro che non intendono concretamente avvalersene” - cfr. Cass. n. 19281/2019) secondo quanto già affermato nell'ordinanza del
31.01.2024, nonché la presenza di un concreto interesse ad agire con la querela presentata,
2 poiché nel giudizio principale l'opponente ha allegato, quali motivi di opposizione, sia la nullità dell'intero procedimento esattoriale per essere stata omessa proprio la notifica della cartella (o comunque per essere detta notificazione nulla), nonché la prescrizione del credito sancito nell'atto di intimazione, in mancanza di validi atti interruttivi (tra cui rientrerebbe proprio la notifica della cartella presupposta all'intimazione).
Ciò detto, occorre ulteriormente circoscrivere l'ambito di cognizione ed accertamento proprio del presente giudizio, che è volto a valutare e accertare soltanto la veridicità o meno di quanto attestato e dichiarato dal messo notificatore (o dall'Ufficiale postale) nella relata o cartolina di ricevimento, e non invece se il destinatario della notificazione abbia o meno comunque avuto conoscenza della notificazione, poiché quest'ultima è questione riservata al diverso ambito della causa di merito cui questo giudizio è incidentale e strumentale, ma separato.
Ora, la giurisprudenza di legittimità e merito è ormai assestata sulla necessità di proporre querela di falso laddove si voglia vincere l'efficacia probatoria della attestazione dell'Ufficiale postale (salvo che si tratti di mera raccomandata spedita tra privati, senza l'intermediazione e la delega dell'Ufficiale giudiziario o di altro Pubblico ufficiale responsabile della notificazione di atti giudiziari o comunque provenienti dalla P.A.) contenuta nelle cartoline di ricevimento o negli altri documenti dallo stesso redatti al fine di dare conto dell'esito del procedimento di consegna del plico postale: si veda, da ultimo,
Cass. n. 24099/2024, che ha ribadito (richiamando espressamente altro precedente costituito da Cass. n. 22058/2019) che “nella notificazione a mezzo del servizio postale,
l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell'art. 1 della citata l. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Ne consegue, da un lato, che l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di
3 ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso”, così dando appunto seguito ad altre sentenze conformi sul punto, come ad esempio
C.d.A. Milano, prima sezione civile, Sentenza n.1662/2020, che ha affermato come “nel caso di notifica di cartella esattoriale (o di altro atto impositivo) a mezzo del servizio postale, il contribuente che voglia contestare il fatto che la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento non sia a lui riconducibile è obbligato a proporre querela di falso dinanzi al Tribunale, stante la natura di atto pubblico delle affermazioni riportate nella ricevuta”.
Nel caso di specie, il querelante ha inteso contestare la sottoscrizione presente sulla cartolina di ricevimento della raccomandata con cui (ente impositore) ha notificato CP_4
una cartella esattoriale in data 16.03.2015, sostenendo che l'indicazione effettuata dall'Ufficiale postale (secondo cui al ritiro del plico avrebbe provveduto la moglie del destinatario, che avrebbe posto accanto a tale indicazione una sottoscrizione non chiaramente leggibile) non sarebbe veritiera, dato che a quell'epoca l' si era Pt_2
separato dalla moglie con cui peraltro non conviveva più da diversi anni, Persona_1
e che mai avrebbe vissuto in via Barzoni 11, Palazzo Pignano. Per questo, nel presente sub-procedimento, ha chiesto l'audizione della stessa che ha dichiarato all'udienza Per_1
del 21.05.2024 di essere stata sposata con il sig. sino al 2010, anno in cui si Pt_2
sarebbero separati, e che “ è andato ad abitare a Palazzo Pignano, via Barzoni n. Pt_2
11 dopo la nostra separazione. Credo che non abbia cambiato abitazione sino a quando
è venuto ad abitare a Agnadello, ma non sono sicura. Io invece sin da quando siamo sposati ho sempre abitato nell'attuale mia residenza di Agnadello”, oltre a dichiarare di non riconoscere la firma apposta alla ricevuta che le è stata mostrata, e che sicuramente l' non si era nel frattempo risposato con altra donna, non avendo i precedenti coniugi Pt_2
mai divorziato.
Inoltre, parte ricorrente ha prodotto, in allegato alla querela di falso, documentazione (vedi le firme di comparazione della presenti sulla carta d'identità Per_1
4 e su atto notarile, nonché il foglio presenze sul posto di lavoro) da cui emerge chiaramente l'impossibilità che la sottoscrizione ed il ritiro del plico postale possa essere stato operato dalla moglie (pur separata) del destinatario.
Dunque, al di là della scarsa intellegibilità del nome di chi ha sottoscritto l'atto
(che sarebbe questione non rilevante ai fini della validità della notifica in caso di corretta indicazione del rapporto di parentela o convivenza con il destinatario della stessa), la chiara ed espressa indicazione del fatto che lo stesso sia stato consegnato a soggetto dichiaratosi “moglie” dell' una volta che si sia dimostrato con sufficiente grado di Pt_2
certezza che il piego postale non è stato ritirato dalla moglie del destinatario, rende falsa l'attestazione dell'Ufficiale postale, o meglio rende non veritiero il contenuto della dichiarazione riportata da quest'ultimo nella sua relata, così eliminandone l'efficacia probatoria rafforzata propria dell'atto pubblico, di talché in questa sede ne va dichiarata la falsità, e nel giudizio di merito sarà possibile per l'opponente dimostrare, con mezzi ordinari, che i fatti sono contrari a quanto ivi compendiato e riportato.
Trattandosi di giudizio sorto non a causa del comportamento dell'
[...]
in quanto trattasi di atto compiuto su indicazione di altra Controparte_3
amministrazione, nonché tenendo conto della natura necessitata della in casi Pt_1
consimili (per le ragioni sopra individuate), appare equo e necessario disporre l'integrale compensazione delle spese di questo sub procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella suindicata composizione, definitivamente pronunciando sulla proposta: Parte_3
- accerta e dichiara la falsità dell'attestazione contenuta nella cartolina di ricevimento redatta in occasione della notifica, effettuata in data 16.03.2015, in relazione alla Racc. n. 67216175197-2 con cui è stata notificata la cartella n.
30020150000007319000 a richiesta di;
CP_4
- compensa integralmente le spese di lite;
5 - manda alla Cancelleria per le annotazioni di legge e le comunicazioni conseguenti all'accoglimento della querela di falso.
Così deciso in Cremona, nella Camera di consiglio del 29/05/2025
Il Presidente est.
dott. Andrea Milesi
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale collegiale, nella seguente composizione:
dott. Andrea Milesi Presidente estensore dott. Luigi Enrico Calabrò Giudice
dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile per incidentale di falso, iscritta al n. R.G. 2397-1/2021 Pt_1
promossa da:
C.F. - con l'Avv. Parte_2 C.F._1
MONTAGNER MASSIMILIANO
ATTORE QUERELANTE
contro
C.F. – con Controparte_1 P.IVA_1
l'Avv. GALLI' GAETANO
CONVENUTA CP_2
Trattenuta la causa in decisione all'udienza del 21.11.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente in data 20.11.2024.
1 Per parte convenuta: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente in data 21.11.2024.
IN FATTO E DIRITTO
Nell'ambito del procedimento di opposizione all'esecuzione esattoriale avviato da contro , il primo ha Parte_2 Controparte_3
proposto querela di falso incidentale relativamente alla relata di notifica (ricevuta di ritorno) della raccomanda con la quale è stata notificata la cartella n.
30020150000007319000 (nuovo numero di riferimento: 03520207150001962000) in data
16/3/2015 da parte di e prodotta nel giudizio principale da con la memoria CP_4 CP_5
ex art. 183, comma 6°, n. 2), c.p.c.
Dopo aver dato corso all'istruttoria relativa alla querela di falso, la stessa è stata rimessa al Collegio per la decisione separatamente dalla controversia di merito (che ha mantenuto autonoma numerazione, pur essendo la presente registrata come sub- procedimento della opposizione), con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali.
* * *
La querela di falso proposta da nei confronti del sopra Parte_2
richiamato documento è fondata.
Innanzitutto, vanno qui ribadite l'ammissibilità della stessa (in relazione alla completezza dell'atto che l'ha introdotta ed alle prove della falsità per come richieste dal querelante) e la mancanza di necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di CP_4
(stante l'orientamento della S.C. di Cassazione secondo cui “la querela di falso deve essere proposta soltanto contro chi voglia servirsi del documento impugnato, per fondarvi una domanda o un'eccezione e non anche contro coloro che non intendono concretamente avvalersene” - cfr. Cass. n. 19281/2019) secondo quanto già affermato nell'ordinanza del
31.01.2024, nonché la presenza di un concreto interesse ad agire con la querela presentata,
2 poiché nel giudizio principale l'opponente ha allegato, quali motivi di opposizione, sia la nullità dell'intero procedimento esattoriale per essere stata omessa proprio la notifica della cartella (o comunque per essere detta notificazione nulla), nonché la prescrizione del credito sancito nell'atto di intimazione, in mancanza di validi atti interruttivi (tra cui rientrerebbe proprio la notifica della cartella presupposta all'intimazione).
Ciò detto, occorre ulteriormente circoscrivere l'ambito di cognizione ed accertamento proprio del presente giudizio, che è volto a valutare e accertare soltanto la veridicità o meno di quanto attestato e dichiarato dal messo notificatore (o dall'Ufficiale postale) nella relata o cartolina di ricevimento, e non invece se il destinatario della notificazione abbia o meno comunque avuto conoscenza della notificazione, poiché quest'ultima è questione riservata al diverso ambito della causa di merito cui questo giudizio è incidentale e strumentale, ma separato.
Ora, la giurisprudenza di legittimità e merito è ormai assestata sulla necessità di proporre querela di falso laddove si voglia vincere l'efficacia probatoria della attestazione dell'Ufficiale postale (salvo che si tratti di mera raccomandata spedita tra privati, senza l'intermediazione e la delega dell'Ufficiale giudiziario o di altro Pubblico ufficiale responsabile della notificazione di atti giudiziari o comunque provenienti dalla P.A.) contenuta nelle cartoline di ricevimento o negli altri documenti dallo stesso redatti al fine di dare conto dell'esito del procedimento di consegna del plico postale: si veda, da ultimo,
Cass. n. 24099/2024, che ha ribadito (richiamando espressamente altro precedente costituito da Cass. n. 22058/2019) che “nella notificazione a mezzo del servizio postale,
l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell'art. 1 della citata l. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Ne consegue, da un lato, che l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di
3 ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso”, così dando appunto seguito ad altre sentenze conformi sul punto, come ad esempio
C.d.A. Milano, prima sezione civile, Sentenza n.1662/2020, che ha affermato come “nel caso di notifica di cartella esattoriale (o di altro atto impositivo) a mezzo del servizio postale, il contribuente che voglia contestare il fatto che la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento non sia a lui riconducibile è obbligato a proporre querela di falso dinanzi al Tribunale, stante la natura di atto pubblico delle affermazioni riportate nella ricevuta”.
Nel caso di specie, il querelante ha inteso contestare la sottoscrizione presente sulla cartolina di ricevimento della raccomandata con cui (ente impositore) ha notificato CP_4
una cartella esattoriale in data 16.03.2015, sostenendo che l'indicazione effettuata dall'Ufficiale postale (secondo cui al ritiro del plico avrebbe provveduto la moglie del destinatario, che avrebbe posto accanto a tale indicazione una sottoscrizione non chiaramente leggibile) non sarebbe veritiera, dato che a quell'epoca l' si era Pt_2
separato dalla moglie con cui peraltro non conviveva più da diversi anni, Persona_1
e che mai avrebbe vissuto in via Barzoni 11, Palazzo Pignano. Per questo, nel presente sub-procedimento, ha chiesto l'audizione della stessa che ha dichiarato all'udienza Per_1
del 21.05.2024 di essere stata sposata con il sig. sino al 2010, anno in cui si Pt_2
sarebbero separati, e che “ è andato ad abitare a Palazzo Pignano, via Barzoni n. Pt_2
11 dopo la nostra separazione. Credo che non abbia cambiato abitazione sino a quando
è venuto ad abitare a Agnadello, ma non sono sicura. Io invece sin da quando siamo sposati ho sempre abitato nell'attuale mia residenza di Agnadello”, oltre a dichiarare di non riconoscere la firma apposta alla ricevuta che le è stata mostrata, e che sicuramente l' non si era nel frattempo risposato con altra donna, non avendo i precedenti coniugi Pt_2
mai divorziato.
Inoltre, parte ricorrente ha prodotto, in allegato alla querela di falso, documentazione (vedi le firme di comparazione della presenti sulla carta d'identità Per_1
4 e su atto notarile, nonché il foglio presenze sul posto di lavoro) da cui emerge chiaramente l'impossibilità che la sottoscrizione ed il ritiro del plico postale possa essere stato operato dalla moglie (pur separata) del destinatario.
Dunque, al di là della scarsa intellegibilità del nome di chi ha sottoscritto l'atto
(che sarebbe questione non rilevante ai fini della validità della notifica in caso di corretta indicazione del rapporto di parentela o convivenza con il destinatario della stessa), la chiara ed espressa indicazione del fatto che lo stesso sia stato consegnato a soggetto dichiaratosi “moglie” dell' una volta che si sia dimostrato con sufficiente grado di Pt_2
certezza che il piego postale non è stato ritirato dalla moglie del destinatario, rende falsa l'attestazione dell'Ufficiale postale, o meglio rende non veritiero il contenuto della dichiarazione riportata da quest'ultimo nella sua relata, così eliminandone l'efficacia probatoria rafforzata propria dell'atto pubblico, di talché in questa sede ne va dichiarata la falsità, e nel giudizio di merito sarà possibile per l'opponente dimostrare, con mezzi ordinari, che i fatti sono contrari a quanto ivi compendiato e riportato.
Trattandosi di giudizio sorto non a causa del comportamento dell'
[...]
in quanto trattasi di atto compiuto su indicazione di altra Controparte_3
amministrazione, nonché tenendo conto della natura necessitata della in casi Pt_1
consimili (per le ragioni sopra individuate), appare equo e necessario disporre l'integrale compensazione delle spese di questo sub procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella suindicata composizione, definitivamente pronunciando sulla proposta: Parte_3
- accerta e dichiara la falsità dell'attestazione contenuta nella cartolina di ricevimento redatta in occasione della notifica, effettuata in data 16.03.2015, in relazione alla Racc. n. 67216175197-2 con cui è stata notificata la cartella n.
30020150000007319000 a richiesta di;
CP_4
- compensa integralmente le spese di lite;
5 - manda alla Cancelleria per le annotazioni di legge e le comunicazioni conseguenti all'accoglimento della querela di falso.
Così deciso in Cremona, nella Camera di consiglio del 29/05/2025
Il Presidente est.
dott. Andrea Milesi
6