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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 124/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PICUNO CARLO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2716/2024 depositato il 17/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Ugento - Piazza Adolfo Colosso 73059 Ugento LE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249008953629000 IMU 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249008953629000 IMU 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249008953629000 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 75/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Parte ricorrente si riporta agli scritti.
La Corte, in composizione monocratica, trattiene in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugna l'intimazione di pagamento in epigrafe notificata in data 03.09.2024 limitatamente al mancato pagamento IMU al Comune di Ugento per gli anni 2017-2018- 2019 lamentandone l'illegittimità conseguente alla mancata notifica dei prodromici atti di accertamento fatto da cui deriverebbe l'intervenuta prescrizione dei tributi richiesti.Chiede annullamento dell'atto e vittoria di spese.
Si è costituita ADER evidenziando difetto di legittimazione passiva e correttezza del proprio operato. Chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Si è costituito il Comune di Ugento depositando documentazione attestante la regolare notifica degli avvisi di accertamento cui non conseguiva impugnazione. Chiede rigetto del ricorso e vittoria di spese.
Parte ricorrente depositava memorie contestando la regolarità formale del deposito documentale in quanto assente dichiarazione di conformità di cui all'art. 25- bis del D.Lgs. n. 546/92 ed insistendo sull'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve in via preliminare essere scrutinata l'eccezione formulata da parte ricorrente in ordine alla applicabilità del disposto di cui al comma 5-bis dell'art 25-bis del D.Lgs. n. 546/92 ( ora art.74 comma 6 del D.Lgs. n.
175/2024). Sul punto questo GU osserva che ai sensi dell'art.22 del D.Lgs.n. 85/2005 ( Codice dell'Amministrazione Digitale – CAD) “1.I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se sono formati ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale….
3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.” Risulta logicamente conseguenziale infierire che il disconoscimento della conformità all'originale non possa che conseguire ad un accertamento giudiziale che, nel caso in esame, non è nemmeno ipotizzato, risolvendosi la contestazione di parte in una mera affermazione di assenza di deposito di una formale attestazione di conformità all'originale che, ai fini della celerità del processo, si risolve in un mero non necessario e superfluo adempimento formale. Peraltro, la semplice lettura degli atti di notifica depositati dal resistente Comune- rientranti nella definizione giuridica di cui ai richiamati commi 1 e 3 del richiamato art
22 del CAD -evidenziano la piena regolarità formale e sostanziale dei medesimi controfirmati per ricezione dal ricorrente con riferimento ai tributi afferenti alle annualità 2018 e 2019, fatto che rende evidente l'infondatezza della contestata prescrizione.
Questo GU osserva invece che, in ordine alla notifica dell'atto di accertamento relativo all'annualità 2017 la documentazione depositata dal resistente Comune e relativa alla notifica eseguita ex art 140 cpc risulta carente in quanto non è stata depositata la completa documentazione attestante l'invio dell'avviso di deposito presso gli Uffici Comunali della prescritta raccomandata informativa. Ne deriva l'accoglimento del ricorso con riferimento alla suddetta annualità per intervenuta prescrizione del tributo.
Sussistono motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, accoglie parzialmente il ricorso, come in motivazione e compensa le spese.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PICUNO CARLO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2716/2024 depositato il 17/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Ugento - Piazza Adolfo Colosso 73059 Ugento LE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249008953629000 IMU 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249008953629000 IMU 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249008953629000 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 75/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Parte ricorrente si riporta agli scritti.
La Corte, in composizione monocratica, trattiene in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugna l'intimazione di pagamento in epigrafe notificata in data 03.09.2024 limitatamente al mancato pagamento IMU al Comune di Ugento per gli anni 2017-2018- 2019 lamentandone l'illegittimità conseguente alla mancata notifica dei prodromici atti di accertamento fatto da cui deriverebbe l'intervenuta prescrizione dei tributi richiesti.Chiede annullamento dell'atto e vittoria di spese.
Si è costituita ADER evidenziando difetto di legittimazione passiva e correttezza del proprio operato. Chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Si è costituito il Comune di Ugento depositando documentazione attestante la regolare notifica degli avvisi di accertamento cui non conseguiva impugnazione. Chiede rigetto del ricorso e vittoria di spese.
Parte ricorrente depositava memorie contestando la regolarità formale del deposito documentale in quanto assente dichiarazione di conformità di cui all'art. 25- bis del D.Lgs. n. 546/92 ed insistendo sull'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve in via preliminare essere scrutinata l'eccezione formulata da parte ricorrente in ordine alla applicabilità del disposto di cui al comma 5-bis dell'art 25-bis del D.Lgs. n. 546/92 ( ora art.74 comma 6 del D.Lgs. n.
175/2024). Sul punto questo GU osserva che ai sensi dell'art.22 del D.Lgs.n. 85/2005 ( Codice dell'Amministrazione Digitale – CAD) “1.I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se sono formati ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale….
3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.” Risulta logicamente conseguenziale infierire che il disconoscimento della conformità all'originale non possa che conseguire ad un accertamento giudiziale che, nel caso in esame, non è nemmeno ipotizzato, risolvendosi la contestazione di parte in una mera affermazione di assenza di deposito di una formale attestazione di conformità all'originale che, ai fini della celerità del processo, si risolve in un mero non necessario e superfluo adempimento formale. Peraltro, la semplice lettura degli atti di notifica depositati dal resistente Comune- rientranti nella definizione giuridica di cui ai richiamati commi 1 e 3 del richiamato art
22 del CAD -evidenziano la piena regolarità formale e sostanziale dei medesimi controfirmati per ricezione dal ricorrente con riferimento ai tributi afferenti alle annualità 2018 e 2019, fatto che rende evidente l'infondatezza della contestata prescrizione.
Questo GU osserva invece che, in ordine alla notifica dell'atto di accertamento relativo all'annualità 2017 la documentazione depositata dal resistente Comune e relativa alla notifica eseguita ex art 140 cpc risulta carente in quanto non è stata depositata la completa documentazione attestante l'invio dell'avviso di deposito presso gli Uffici Comunali della prescritta raccomandata informativa. Ne deriva l'accoglimento del ricorso con riferimento alla suddetta annualità per intervenuta prescrizione del tributo.
Sussistono motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, accoglie parzialmente il ricorso, come in motivazione e compensa le spese.