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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/05/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23957/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto AM Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 23957/2024 promossa da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. BERTOLINO DENIS che Parte_1 la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MARENGO SIMONA che CP_1 lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: nato il [...] Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra non Per_1 Parte_1 CP_1
coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 10/10/2024 e Parte_1 CP_1 hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg.
[...] c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che lo riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla in punto spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
AFFIDA in via condivisa il figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 sull'affidamento condiviso, con collocazione principale e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre
DISPONE che le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, siano assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale, le aspirazioni e l'età del minore;
DISPONE che il padre tenga con sé il figlio un giorno infrasettimanale prelevandolo da Per_1
scuola, e riaccompagnandolo a scuola il giorno successivo ovvero (al di fuori del periodo scolastico) prelevandolo dall'abitazione materna dopo pranzo e ivi riaccompagnandolo entro le ore 10:00 del giorno successivo;
DISPONE che il padre tenga con sé il figlio tutti i week-end, considerato che la madre Per_1
lavora, dal sabato mattina (entro le 10.00) e fino alle Fore 18.30 della domenica, quando provvederà
a riaccompagnarlo all'abitazione materna;
ad anni alterni il Natale o il capodanno, ovvero dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 06 gennaio;
metà delle vacanze pasquali;
per 15 giorni durante le vacanze estive anche non consecutivi, in periodo che verrà concordato tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
DISPONE che ciascun genitore contribuisca al mantenimento diretto di quando lo ha con Per_1
sé e contribuisca nella misura del 50% alle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, comprese eventualmente le spese di trasporto, ludiche e ricreative necessitate, come da Protocollo spese del
Tribunale di Torino;
DÀ ATTO che la sig.ra percepisca nella misura del 100% l'assegno unico e universale a Pt_1
beneficio di , rinunciano il Sig. alla sua quota parte di spettanza;
Per_1 Persona_2
DÀ ATTO che l'ex casa familiare sita in Perosa Argentina Via XXVIII Aprile n. 15, rimanga gratuitamente nella disponibilità del Sig. che continuerà a risiedervi e vivere con la Persona_2
propria famiglia;
il sig. continuerà a corrispondere interamente la quota afferente al mutuo Per_2
acceso presso ed attualmente pari a circa euro 930,35 mensili fino alla vendita dello stesso CP_2
immobile;
DÀ ATTO che le parti si impegnano ed obbligano a mettere in vendita l'immobile affidando l'incarico all'agenzia Chisone Immobiliare Perosa Argentina ad un prezzo iniziale pari ad euro
127.000,00, per la durata di un anno rinnovabile di un ulteriore anno, al termine del quale, qualora l'immobile rimanga invenduto, le parti si impegnano a rivedere le condizioni di vendita stessa. Le parti stabiliscono sin d'ora che il ricavato dal prezzo verrà utilizzato: in parte per l'estinzione del mutuo residuo, in parte per rimborsare le spese sostenute per la vendita stessa (es. agenzia immobiliare) e, la restante parte, verrà interamente incassata dal avendo anticipato la quota del Per_2
mutuo per intero);
DÀ ATTO che le parti s'impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni mutamento di residenza / dimora;
Nulla in punto spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
09/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto AM
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto AM Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 23957/2024 promossa da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. BERTOLINO DENIS che Parte_1 la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MARENGO SIMONA che CP_1 lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: nato il [...] Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra non Per_1 Parte_1 CP_1
coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 10/10/2024 e Parte_1 CP_1 hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg.
[...] c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che lo riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla in punto spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
AFFIDA in via condivisa il figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 sull'affidamento condiviso, con collocazione principale e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre
DISPONE che le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, siano assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale, le aspirazioni e l'età del minore;
DISPONE che il padre tenga con sé il figlio un giorno infrasettimanale prelevandolo da Per_1
scuola, e riaccompagnandolo a scuola il giorno successivo ovvero (al di fuori del periodo scolastico) prelevandolo dall'abitazione materna dopo pranzo e ivi riaccompagnandolo entro le ore 10:00 del giorno successivo;
DISPONE che il padre tenga con sé il figlio tutti i week-end, considerato che la madre Per_1
lavora, dal sabato mattina (entro le 10.00) e fino alle Fore 18.30 della domenica, quando provvederà
a riaccompagnarlo all'abitazione materna;
ad anni alterni il Natale o il capodanno, ovvero dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 06 gennaio;
metà delle vacanze pasquali;
per 15 giorni durante le vacanze estive anche non consecutivi, in periodo che verrà concordato tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
DISPONE che ciascun genitore contribuisca al mantenimento diretto di quando lo ha con Per_1
sé e contribuisca nella misura del 50% alle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, comprese eventualmente le spese di trasporto, ludiche e ricreative necessitate, come da Protocollo spese del
Tribunale di Torino;
DÀ ATTO che la sig.ra percepisca nella misura del 100% l'assegno unico e universale a Pt_1
beneficio di , rinunciano il Sig. alla sua quota parte di spettanza;
Per_1 Persona_2
DÀ ATTO che l'ex casa familiare sita in Perosa Argentina Via XXVIII Aprile n. 15, rimanga gratuitamente nella disponibilità del Sig. che continuerà a risiedervi e vivere con la Persona_2
propria famiglia;
il sig. continuerà a corrispondere interamente la quota afferente al mutuo Per_2
acceso presso ed attualmente pari a circa euro 930,35 mensili fino alla vendita dello stesso CP_2
immobile;
DÀ ATTO che le parti si impegnano ed obbligano a mettere in vendita l'immobile affidando l'incarico all'agenzia Chisone Immobiliare Perosa Argentina ad un prezzo iniziale pari ad euro
127.000,00, per la durata di un anno rinnovabile di un ulteriore anno, al termine del quale, qualora l'immobile rimanga invenduto, le parti si impegnano a rivedere le condizioni di vendita stessa. Le parti stabiliscono sin d'ora che il ricavato dal prezzo verrà utilizzato: in parte per l'estinzione del mutuo residuo, in parte per rimborsare le spese sostenute per la vendita stessa (es. agenzia immobiliare) e, la restante parte, verrà interamente incassata dal avendo anticipato la quota del Per_2
mutuo per intero);
DÀ ATTO che le parti s'impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni mutamento di residenza / dimora;
Nulla in punto spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
09/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto AM
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.