Art. 5.
Il provvedimento che dispone la nomina a posto di ruolo negli impieghi statali deve contenere l'attestazione che l'impiegato abbia reso la dichiarazione prescritta dall' art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704 , circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti pubblici. I documenti comprovanti la prestazione dei predetti servizi, ove non siano stati allegati alla dichiarazione, devono essere presentati entro il termine perentorio di due anni dalla data del decreto di nomina in ruolo. La decadenza non opera quando l'interessato dimostri di avere, almeno due mesi prima della scadenza del suddetto termine, richiesto in forma legale la documentazione necessaria e di non averla ottenuta.
I dipendenti statali in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali non abbiano ancora presentato la dichiarazione dei servizi indicati al precedente comma, debbono rilasciarla, corredata dei documenti comprovanti la prestazione dei servizi stessi, entro due anni dalla data suddetta.
Coloro che cessano dal servizio entro un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge hanno facolta' di presentare la dichiarazione documentata, di cui al precedente comma, fino a 90 giorni dalla data di cessazione dal servizio. In caso di morte del dipendente statale prima della scadenza del biennio gli aventi diritto a pensione di riversibilita' possono presentare la predetta dichiarazione entro il termine di 90 giorni dalla data del decesso.
Il provvedimento che dispone la nomina a posto di ruolo negli impieghi statali deve contenere l'attestazione che l'impiegato abbia reso la dichiarazione prescritta dall' art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704 , circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti pubblici. I documenti comprovanti la prestazione dei predetti servizi, ove non siano stati allegati alla dichiarazione, devono essere presentati entro il termine perentorio di due anni dalla data del decreto di nomina in ruolo. La decadenza non opera quando l'interessato dimostri di avere, almeno due mesi prima della scadenza del suddetto termine, richiesto in forma legale la documentazione necessaria e di non averla ottenuta.
I dipendenti statali in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali non abbiano ancora presentato la dichiarazione dei servizi indicati al precedente comma, debbono rilasciarla, corredata dei documenti comprovanti la prestazione dei servizi stessi, entro due anni dalla data suddetta.
Coloro che cessano dal servizio entro un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge hanno facolta' di presentare la dichiarazione documentata, di cui al precedente comma, fino a 90 giorni dalla data di cessazione dal servizio. In caso di morte del dipendente statale prima della scadenza del biennio gli aventi diritto a pensione di riversibilita' possono presentare la predetta dichiarazione entro il termine di 90 giorni dalla data del decesso.