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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/12/2025, n. 2074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2074 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 15479/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa ST TE Presidente Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 15479/2025 R.G. promosso da nato a [...] il [...] (CF: Parte_1
) con l'avv. ROTA ANGELO C.F._1
e nata a [...] il [...] (CF: ) con l'avv. ROTA CP_1 C.F._2
ANGELO
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate il 29.10.2025, le cui conclusioni congiunte si riportano di seguito a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza:
“1) - I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) - I figli, maggiorenni ma non autosufficienti, abiteranno la casa familiare sita in Brescia, Corso Zanardelli n.
38 unitamente al padre.
3) - I genitori contribuiranno al mantenimento dei figli ed in forma diretta sino alla loro Per_1 Per_2 indipendenza economica.
4) - Le spese di natura straordinaria dei figli saranno suddivise tra i genitori nelle seguenti misure che si intendono in deroga al Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia:
Spese per la salute 100% a carico del padre:
a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione 100% a carico del padre:
a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasposto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
Spese per il divertimento 80% a carico del padre e 20% a carico della madre:
a) spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
Le suddette spese dovranno essere documentate, suddivise tra i genitori in ragione del 80% a carico del padre e 20 % a carico della madre e corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito sul conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta;
5) - La casa coniugale sita in Corso Giuseppe Zanardelli 38 Brescia di proprietà di dal Polo Parte_1 resterà in uso, ed assegnata, al padre che continuerà ad abitarla unitamente ai figli.
6) - Le parti dichiarano di aver suddiviso i beni mobili presenti all'interno della casa familiare nei termini di cui all'allegato “doc. 5 “ debitamente sottoscritto dalle parti.
E' data facoltà alla signora di prelevare i beni mobili ad essa assegnati (doc. 5) ovvero lasciarli CP_1 all'interno dell'unità abitativa di proprietà del marito con facoltà di poterli prelevare a semplice anticipata richiesta;
7) - I coniugi concordano sin d'ora che beni, strumenti e servizi che possano essere utili ai figli continuino ad essere immediatamente e liberamente fruibili indipendentemente da dove collocati;
8) - I coniugi confermano, con la sottoscrizione del presente ricorso, di aver definito ogni rapporto di natura economica e patrimoniale oggi esistente tra i medesimi insorto in ragione e scaturente dal rapporto di coniugio;
9) - Nessun contributo di un coniuge a favore dell'altro stante l'indipendenza economica di entrambi.
10) - I coniugi si rilasciano reciprocamente i nullaosta per il passaporto o documento equipollente anche per i figli.
11) - I coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda senten le spese e le competenze professionali di assistenza delle parti vengono interamente compensate tra i coniugi
E DICHIARANO di rinunciare espressamente a comparire personalmente innanzi al Giudice all'udienza già fissata al
11.11.2025, manifestando espressamente la volontà di non riconciliarsi”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 28/06/1997, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di SOCCHIEVE (UD) (atto n. 2 parte II serie A anno 1997)
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 16.12.2025.
Il Presidente Estensore
ST TE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa ST TE Presidente Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 15479/2025 R.G. promosso da nato a [...] il [...] (CF: Parte_1
) con l'avv. ROTA ANGELO C.F._1
e nata a [...] il [...] (CF: ) con l'avv. ROTA CP_1 C.F._2
ANGELO
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate il 29.10.2025, le cui conclusioni congiunte si riportano di seguito a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza:
“1) - I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) - I figli, maggiorenni ma non autosufficienti, abiteranno la casa familiare sita in Brescia, Corso Zanardelli n.
38 unitamente al padre.
3) - I genitori contribuiranno al mantenimento dei figli ed in forma diretta sino alla loro Per_1 Per_2 indipendenza economica.
4) - Le spese di natura straordinaria dei figli saranno suddivise tra i genitori nelle seguenti misure che si intendono in deroga al Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia:
Spese per la salute 100% a carico del padre:
a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione 100% a carico del padre:
a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasposto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
Spese per il divertimento 80% a carico del padre e 20% a carico della madre:
a) spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
Le suddette spese dovranno essere documentate, suddivise tra i genitori in ragione del 80% a carico del padre e 20 % a carico della madre e corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito sul conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta;
5) - La casa coniugale sita in Corso Giuseppe Zanardelli 38 Brescia di proprietà di dal Polo Parte_1 resterà in uso, ed assegnata, al padre che continuerà ad abitarla unitamente ai figli.
6) - Le parti dichiarano di aver suddiviso i beni mobili presenti all'interno della casa familiare nei termini di cui all'allegato “doc. 5 “ debitamente sottoscritto dalle parti.
E' data facoltà alla signora di prelevare i beni mobili ad essa assegnati (doc. 5) ovvero lasciarli CP_1 all'interno dell'unità abitativa di proprietà del marito con facoltà di poterli prelevare a semplice anticipata richiesta;
7) - I coniugi concordano sin d'ora che beni, strumenti e servizi che possano essere utili ai figli continuino ad essere immediatamente e liberamente fruibili indipendentemente da dove collocati;
8) - I coniugi confermano, con la sottoscrizione del presente ricorso, di aver definito ogni rapporto di natura economica e patrimoniale oggi esistente tra i medesimi insorto in ragione e scaturente dal rapporto di coniugio;
9) - Nessun contributo di un coniuge a favore dell'altro stante l'indipendenza economica di entrambi.
10) - I coniugi si rilasciano reciprocamente i nullaosta per il passaporto o documento equipollente anche per i figli.
11) - I coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda senten le spese e le competenze professionali di assistenza delle parti vengono interamente compensate tra i coniugi
E DICHIARANO di rinunciare espressamente a comparire personalmente innanzi al Giudice all'udienza già fissata al
11.11.2025, manifestando espressamente la volontà di non riconciliarsi”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 28/06/1997, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di SOCCHIEVE (UD) (atto n. 2 parte II serie A anno 1997)
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 16.12.2025.
Il Presidente Estensore
ST TE